Articolo 51 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 50Articolo 52
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20 febbraio 1963
Art. 51. Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.
Esse sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'albo.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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