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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritte ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 17.10.25, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2927/25, la seguente
SENTENZA TRA
, rapp. e dif. dall'avv.to Mirra Domenico Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp. e dif. come Controparte_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento e interessi sui ratei MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver ottenuto omologa positiva per indennità di accompagnamento decorrenza agosto 2023 nell'ambito del procedimento rg.n. 2696/24 e che con provvedimento dell'ottobre 2025 l' metteva in liquidazione in proprio favore i ratei di indennità di CP_1 accompagnamento per un importo complessivo non è corretto in quanto a tale somma andava sommata la somma di euro 278,75 a titolo di interessi;
che, infatti, in applicazione dell'art. 1194 c.c. l'importo pagato dall' deve essere imputato dapprima a soddisfacimento degli interessi e poi sulla sorta CP_1 capitale.
L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessata materia del contendere. CP_1
Il ricorrente ha insistito per la condanna dell' al pagamento della somma residua non pagata pari CP_1 ad euro 278,75 oltre interessi legali successivi;
spese vinte con attribuzione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va dichiarata la cessata materia per quanto riguarda il pagamenti della sorta capitale dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti dall'aprile 2023.
In ordine agli interessi, ritiene il giudicante che il diritto agli interessi legali sui ratei della prestazione assistenziale decorra dal momento della insorgenza del diritto agosto 2023.
Va premesso secondo quanto da ultimo affermato dalle SU Cass 2015/25204, sebbene in materia diversa da quella oggetto del presente procedimento, che i “principi generali dell'ordinamento si muovono nel senso che la tutela assistenziale matura nel momento in cui si determina la situazione di inabilità e di mancanza di mezzi di sostentamento", con la conseguenza che "la regola che differisce il
1 trattamento assistenziale al primo giorno del mese successivo a quello della maturazione delle condizioni non può essere estesa al di là dei casi in cui è stata espressamente enunciata e che il principio generale è invece quello della retrodatazione degli effetti al momento di maturazione delle condizioni sanitarie e socio - economiche richieste dalla legge. Del resto, il principio cardine in materia è quello dettato dall'art. 38 Cost., comma 1, per il quale "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
Ne consegue che gli interessi legali decorrono dal 120 esimo giorno dalla maturazione del diritto come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né
l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Cass. n. 6882/2002 e 1711/2002).
Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 445 bis c.p.c che ha introdotto una riforma processuale senza incidere sui principi che regolano la materia.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che: gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento".
Tale disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa.
Una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario.
2 Tale soluzione, peraltro, sarebbe anche in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 L. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 al contenzioso di invalidità civile.
Come si è detto l'art. 445 bis c.p.c., si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Va, infatti, rammentato, sulla scorta anche dei principi dell'ordinamento richiamati al punto 1 e dell'art. 38 cost, che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente da un'attività di accertamento in sede amministrativa.
Pertanto, la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza.
I conteggi depositati dall'istante partono dal 120 esimo giorno dalla maturazione del diritto sono corretti e vanno condivisi dal giudicante;
pertanto, l' va condannato al pagamento della somma di CP_1 euro 278,75 a titolo di interessi.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott. Marco Bottino, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
-dichiara cessata materia del contendere per quanto riguarda la sorta capitale dei ratei di indennità di accompagnamento;
- Accoglie il ricorso per gli interessi dovuti sulla sorta capitale e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 278,75 a titolo di interessi legali per le ragioni di cui in motivazione;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €1.687,81, CP_1 oltre I.V.A. e cpa.
3 Aversa, 19.10.2025
Il Giudice Dott. Marco Bottino
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SENTENZA TRA
, rapp. e dif. dall'avv.to Mirra Domenico Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp. e dif. come Controparte_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento e interessi sui ratei MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver ottenuto omologa positiva per indennità di accompagnamento decorrenza agosto 2023 nell'ambito del procedimento rg.n. 2696/24 e che con provvedimento dell'ottobre 2025 l' metteva in liquidazione in proprio favore i ratei di indennità di CP_1 accompagnamento per un importo complessivo non è corretto in quanto a tale somma andava sommata la somma di euro 278,75 a titolo di interessi;
che, infatti, in applicazione dell'art. 1194 c.c. l'importo pagato dall' deve essere imputato dapprima a soddisfacimento degli interessi e poi sulla sorta CP_1 capitale.
L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessata materia del contendere. CP_1
Il ricorrente ha insistito per la condanna dell' al pagamento della somma residua non pagata pari CP_1 ad euro 278,75 oltre interessi legali successivi;
spese vinte con attribuzione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va dichiarata la cessata materia per quanto riguarda il pagamenti della sorta capitale dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti dall'aprile 2023.
In ordine agli interessi, ritiene il giudicante che il diritto agli interessi legali sui ratei della prestazione assistenziale decorra dal momento della insorgenza del diritto agosto 2023.
Va premesso secondo quanto da ultimo affermato dalle SU Cass 2015/25204, sebbene in materia diversa da quella oggetto del presente procedimento, che i “principi generali dell'ordinamento si muovono nel senso che la tutela assistenziale matura nel momento in cui si determina la situazione di inabilità e di mancanza di mezzi di sostentamento", con la conseguenza che "la regola che differisce il
1 trattamento assistenziale al primo giorno del mese successivo a quello della maturazione delle condizioni non può essere estesa al di là dei casi in cui è stata espressamente enunciata e che il principio generale è invece quello della retrodatazione degli effetti al momento di maturazione delle condizioni sanitarie e socio - economiche richieste dalla legge. Del resto, il principio cardine in materia è quello dettato dall'art. 38 Cost., comma 1, per il quale "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
Ne consegue che gli interessi legali decorrono dal 120 esimo giorno dalla maturazione del diritto come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né
l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Cass. n. 6882/2002 e 1711/2002).
Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 445 bis c.p.c che ha introdotto una riforma processuale senza incidere sui principi che regolano la materia.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che: gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento".
Tale disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa.
Una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario.
2 Tale soluzione, peraltro, sarebbe anche in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 L. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 al contenzioso di invalidità civile.
Come si è detto l'art. 445 bis c.p.c., si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Va, infatti, rammentato, sulla scorta anche dei principi dell'ordinamento richiamati al punto 1 e dell'art. 38 cost, che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente da un'attività di accertamento in sede amministrativa.
Pertanto, la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza.
I conteggi depositati dall'istante partono dal 120 esimo giorno dalla maturazione del diritto sono corretti e vanno condivisi dal giudicante;
pertanto, l' va condannato al pagamento della somma di CP_1 euro 278,75 a titolo di interessi.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott. Marco Bottino, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
-dichiara cessata materia del contendere per quanto riguarda la sorta capitale dei ratei di indennità di accompagnamento;
- Accoglie il ricorso per gli interessi dovuti sulla sorta capitale e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 278,75 a titolo di interessi legali per le ragioni di cui in motivazione;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €1.687,81, CP_1 oltre I.V.A. e cpa.
3 Aversa, 19.10.2025
Il Giudice Dott. Marco Bottino
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