Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 601
CS
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata valorizzazione delle sopravvenienze

    Le sopravvenienze non sono state ritenute idonee a elidere i rischi infiltrativi poiché l'estromissione dei soggetti controindicati era precedente all'interdittiva e la figura centrale del coniuge dell'amministratrice è rimasta in azienda con funzioni gestionali preponderanti. La presenza del coniuge, con il suo passato criminale, espone ancora la governance aziendale al rischio infiltrativo, specialmente nella gestione degli appalti pubblici. Inoltre, l'esecuzione di lavori in subappalto nonostante l'interdittiva evidenzia un'attitudine ad eludere il provvedimento prefettizio, configurando un ulteriore indice di pericolosità economica.

  • Rigettato
    Contraddittoria valutazione degli elementi da parte della Prefettura

    L'interdittiva del 2022 è scaturita da accertamenti info-investigativi successivi alla richiesta di informazione antimafia e alla richiesta di iscrizione nella white list. Tali accertamenti, riguardanti in particolare il coniuge dell'amministratrice unica, sono successivi all'iscrizione della Società all'Albo Gestori Ambientali nel 2017. Le verifiche effettuate a monte dell'emissione della comunicazione antimafia ex art. 85 del d.lgs. n. 159/2001 non avevano riguardato i soggetti conviventi dei gestori o titolari della Società. Le verifiche sono state estese ai familiari solo in occasione delle richieste successive al 2017, pertanto non vi è contraddittoria valutazione dei medesimi elementi.

  • Rigettato
    Interpretazione contrastante con normativa UE e CEDU

    Il provvedimento impugnato ha chiarito che l'adozione del modello organizzatorio e gestionale ex d.lgs. n. 231/2001 non è stata sufficiente a degradare il rischio infiltrativo da strutturale ad occasionale, principalmente perché la figura del coniuge dell'amministratrice unica è rimasta centrale e preponderante nella gestione dell'impresa. Inoltre, il modello adottato è stato valutato inidoneo a schermare la Società da possibili infiltrazioni criminali. Correttamente il Prefetto ha escluso l'elemento dell'occasionalità, data la sostanziale continuità nella gestione aziendale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 601
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 601
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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