CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente rel dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 210/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 07/02/2024, promossa da:
DEL (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Alessia De Nitto, presso il cui studio in Lecce, via Bernardino Bonifacio n. 37, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1
Antonietta Tull.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
1 Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 28.3.2017,
agiva nei confronti della nipote Controparte_1 Parte_2
per il rilascio di un immobile di sua proprietà,
[...]
precedentemente concessole in comodato. Nel corso di tale giudizio, all'udienza dell'8.9.2017, , deducendo Parte_2
che la predetta zia, malata di morbo di Alzheimer, fosse incapace
d'intendere e di volere, proponeva querela di falso incidentale, nei confronti di , chiedendo che fosse accertata la Controparte_1
falsità delle sottoscrizioni da questa apposte sulla procura alle liti posta a margine del succitato ricorso ex art. 447 bis c.p.c., nonché sulla diffida stragiudiziale del gennaio 2017 e sulla lettera racc.
a.r. del 4.11.2016 inviate alla;
con vittoria di spese. Con Pt_2 ordinanza dell'8.9.2017 il GOT assegnatario del predetto procedimento, avente R.G. n. 3328/17, sospendeva il processo in attesa della definizione della querela di falso e rimetteva gli atti alla Presidente di Sezione che, con provvedimento del 27.9.2017, disponeva l'iscrizione a ruolo del procedimento per querela di falso. All'udienza del 13.7.2018, si costituiva con comparsa di risposta , deducendo che la sorella Controparte_1 Persona_1
, madre della , aveva proposto ricorso, depositato
[...] Pt_2
il 23.9.2016, per la nomina di un amministratore di sostegno in beneficio della medesima che era stato Controparte_1
successivamente rigettato e che ella aveva consapevolmente agito nei confronti della nipote per il rilascio dell'immobile di sua proprietà, in quanto esso era più consono, rispetto alla sua abitazione di residenza, alle sue condizioni fisiche in progressivo deterioramento, essendo privo di barriere architettoniche.
Aggiungeva che solo posteriormente, il marito della querelante,
, dato l'aggravamento delle sue condizioni di Parte_3
salute, aveva proposto ulteriore ricorso per la nomina di
2 amministratore di sostegno in suo favore, che era stato accolto con decreto del 30.1.2018. Pertanto, sostenendo l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli atti impugnati, concludeva per il rigetto della querela di falso. La causa, previa comunicazione al
Pubblico Ministero per l'intervento, veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e mediante CTU grafologica.
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10.2019, e veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 125/2021 il Tribunale di Lecce rigettava la querela di falso e condannava al pagamento delle spese Parte_2
di lite e delle spese di CTU.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_2
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con un unico motivo d'appello, rubricato “ERRONEA ED
ILLOGICA MOTIVAZIONE- ERRATA DISAMINA ED
INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI-
VALUTAZIONE PARZIALE OPERATA DAL CTU- Per_2
DELLA SENTENZA PER DI MOTIVAZIONE: MOTIVI DI CP_2
DOGLIANZA IN FATTO: VIZIO DI MOTIVAZIONE EX ARTT.
115-116 CPC, ERRONEA VALUTAZIONE E
INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE-MANCATA
3 VALUTAZIONE NESSO EZIOLOGICO”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice, avvalendosi unicamente delle conclusioni della consulenza tecnica, avrebbe immotivatamente omesso di valutare ogni altra risultanza probatoria nonostante la del avesse sul punto dedotto e prodotto in atti, sin dall'inizio, la Pt_2 certificazione medica dell'Istituto neurologico Besta, comprovante il fatto che l'odierna appellata era incapace di intendere e di volere già al momento della sottoscrizione degli atti impugnati di falso e che quelle firme non erano per tale motivo alla stessa riferibili.
L'appello è infondato per quanto appresso si espone.
Preliminarmente, con riferimento alle richieste istruttorie formulate dall'odierna appellante, le stesse si appalesano superflue ed irrilevanti in quanto tali mezzi istruttori sono stati già ampiamente espletati in altri giudizi.
Ciò posto, con riferimento alla falsità delle sottoscrizioni, l'autenticità delle firme impugnate di falso è stata dimostrata da ben due perizie grafologiche eseguite, in sede civile, dal dott. e, in sede Per_3
penale, dal dott. . Per_4
In ordine poi alla asserita incapacità di intendere e di volere della Sig.ra al momento delle firme contestate, l'elemento Controparte_1
risolutivo, come condivisibilmente affermato dal primo Giudice, è dato dalle udienze dell'11.11.2016 e del 20.12.2016 (periodo coincidente con le firme impugnate e la richiesta dell'immobile) nelle quali il G.T., dott.ssa acquisita la piena capacità di intendere e Per_5
di volere della sig.ra rigettava il ricorso per la nomina Persona_6
di amministratore di sostegno non essendovi ragioni per sottoporre, all'epoca, l'odierna appellata a tale misura di protezione.
Tale valutazione ha trovato riscontro nelle conclusioni rese dalla dott.ssa nella relazione della CTU, in ordine alle condizioni di Per_7
salute psichiatrica della , disposta in sede penale (Proc. Pen. Per_8
n. 470/17 R.G.N.R. P.M. e n. 4911/17 R.G.I.P.), nella quale è dato testualmente leggere che la perizianda “al momento della commissione dei fatti per cui è procedimento (avvenuti nei mesi di gennaio e marzo
4 2017) non presentava deficit cognitivi tali che potessero escludere o scemare gradatamente la sua capacità di intendere di volere”.
In ultimo, in data 26 gennaio 2021, su richiesta del Gip, con ordinanza del 16 dicembre 2021 in sede di incidente probatorio, è stato dato incarico al perito nominato dalla Procura di Lecce di procedere ad un nuovo accertamento medico-legale al fine di stabilire se nei mesi di gennaio-marzo 2017 (epoca di formazione degli atti giuridici oggetto di causa) la fosse pienamente capace di intendere e di CP_1
volere e di rendersi conto degli effetti giuridici degli atti posti in essere.
Per_ Orbene, la dott.ssa , perito della Procura della Repubblica, in risposta al predetto quesito, ha affermato che “la Diagnosi di Disturbo
Neurocognitivo Maggiore non è prova sufficiente della incapacità di intendere e di volere della nelle date di redazione degli CP_1
atti per cui è processo, non potendosi sostenere che il decadimento fosse tale da escludere completamente la sua capacità di autodeterminarsi al momento della sottoscrizione degli stessi”.
A fronte di tali univoche emergenze, deve, pertanto, ritenersi che la condizione di “alterazione comportamentale da Malattia di
Alzheimer” di cui è affetta la , sia riportabile CP_1
temporalmente, nella gravità attuale, ad epoca successiva al mese di giugno 2017, non essendo presenti agli atti dati che attestino una gravità di manifestazione patologiche in epoca precedente a tale data.
Al contrario, come innanzi detto, in epoca prossima agli atti oggetto di contestazione nel giudizio per cui è causa, è presente un provvedimento del Giudice Tutelare che ha ravvisato nell'odierna appellata la presenza di sufficienti capacità di determinarsi in maniera libera e autonoma, con rigetto della nomina di Amministratore di sostegno.
Inoltre, con ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari del
Tribunale di Lecce, in data 22.06.22 anche il procedimento penale instaurato in seguito a querela sporta dall'appellante nei confronti di
, marito della sig.ra , si è risolto con Parte_3 CP_1
una archiviazione.
5 Sulla base di tali emergenze istruttorie e processuali, l'appello va rigettato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 13.3.2025
IL PRESIDENTE Est.
(Dott. Maurizio Petrelli)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente rel dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 210/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 07/02/2024, promossa da:
DEL (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Alessia De Nitto, presso il cui studio in Lecce, via Bernardino Bonifacio n. 37, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1
Antonietta Tull.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
1 Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 28.3.2017,
agiva nei confronti della nipote Controparte_1 Parte_2
per il rilascio di un immobile di sua proprietà,
[...]
precedentemente concessole in comodato. Nel corso di tale giudizio, all'udienza dell'8.9.2017, , deducendo Parte_2
che la predetta zia, malata di morbo di Alzheimer, fosse incapace
d'intendere e di volere, proponeva querela di falso incidentale, nei confronti di , chiedendo che fosse accertata la Controparte_1
falsità delle sottoscrizioni da questa apposte sulla procura alle liti posta a margine del succitato ricorso ex art. 447 bis c.p.c., nonché sulla diffida stragiudiziale del gennaio 2017 e sulla lettera racc.
a.r. del 4.11.2016 inviate alla;
con vittoria di spese. Con Pt_2 ordinanza dell'8.9.2017 il GOT assegnatario del predetto procedimento, avente R.G. n. 3328/17, sospendeva il processo in attesa della definizione della querela di falso e rimetteva gli atti alla Presidente di Sezione che, con provvedimento del 27.9.2017, disponeva l'iscrizione a ruolo del procedimento per querela di falso. All'udienza del 13.7.2018, si costituiva con comparsa di risposta , deducendo che la sorella Controparte_1 Persona_1
, madre della , aveva proposto ricorso, depositato
[...] Pt_2
il 23.9.2016, per la nomina di un amministratore di sostegno in beneficio della medesima che era stato Controparte_1
successivamente rigettato e che ella aveva consapevolmente agito nei confronti della nipote per il rilascio dell'immobile di sua proprietà, in quanto esso era più consono, rispetto alla sua abitazione di residenza, alle sue condizioni fisiche in progressivo deterioramento, essendo privo di barriere architettoniche.
Aggiungeva che solo posteriormente, il marito della querelante,
, dato l'aggravamento delle sue condizioni di Parte_3
salute, aveva proposto ulteriore ricorso per la nomina di
2 amministratore di sostegno in suo favore, che era stato accolto con decreto del 30.1.2018. Pertanto, sostenendo l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli atti impugnati, concludeva per il rigetto della querela di falso. La causa, previa comunicazione al
Pubblico Ministero per l'intervento, veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e mediante CTU grafologica.
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10.2019, e veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 125/2021 il Tribunale di Lecce rigettava la querela di falso e condannava al pagamento delle spese Parte_2
di lite e delle spese di CTU.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_2
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con un unico motivo d'appello, rubricato “ERRONEA ED
ILLOGICA MOTIVAZIONE- ERRATA DISAMINA ED
INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI-
VALUTAZIONE PARZIALE OPERATA DAL CTU- Per_2
DELLA SENTENZA PER DI MOTIVAZIONE: MOTIVI DI CP_2
DOGLIANZA IN FATTO: VIZIO DI MOTIVAZIONE EX ARTT.
115-116 CPC, ERRONEA VALUTAZIONE E
INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE-MANCATA
3 VALUTAZIONE NESSO EZIOLOGICO”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice, avvalendosi unicamente delle conclusioni della consulenza tecnica, avrebbe immotivatamente omesso di valutare ogni altra risultanza probatoria nonostante la del avesse sul punto dedotto e prodotto in atti, sin dall'inizio, la Pt_2 certificazione medica dell'Istituto neurologico Besta, comprovante il fatto che l'odierna appellata era incapace di intendere e di volere già al momento della sottoscrizione degli atti impugnati di falso e che quelle firme non erano per tale motivo alla stessa riferibili.
L'appello è infondato per quanto appresso si espone.
Preliminarmente, con riferimento alle richieste istruttorie formulate dall'odierna appellante, le stesse si appalesano superflue ed irrilevanti in quanto tali mezzi istruttori sono stati già ampiamente espletati in altri giudizi.
Ciò posto, con riferimento alla falsità delle sottoscrizioni, l'autenticità delle firme impugnate di falso è stata dimostrata da ben due perizie grafologiche eseguite, in sede civile, dal dott. e, in sede Per_3
penale, dal dott. . Per_4
In ordine poi alla asserita incapacità di intendere e di volere della Sig.ra al momento delle firme contestate, l'elemento Controparte_1
risolutivo, come condivisibilmente affermato dal primo Giudice, è dato dalle udienze dell'11.11.2016 e del 20.12.2016 (periodo coincidente con le firme impugnate e la richiesta dell'immobile) nelle quali il G.T., dott.ssa acquisita la piena capacità di intendere e Per_5
di volere della sig.ra rigettava il ricorso per la nomina Persona_6
di amministratore di sostegno non essendovi ragioni per sottoporre, all'epoca, l'odierna appellata a tale misura di protezione.
Tale valutazione ha trovato riscontro nelle conclusioni rese dalla dott.ssa nella relazione della CTU, in ordine alle condizioni di Per_7
salute psichiatrica della , disposta in sede penale (Proc. Pen. Per_8
n. 470/17 R.G.N.R. P.M. e n. 4911/17 R.G.I.P.), nella quale è dato testualmente leggere che la perizianda “al momento della commissione dei fatti per cui è procedimento (avvenuti nei mesi di gennaio e marzo
4 2017) non presentava deficit cognitivi tali che potessero escludere o scemare gradatamente la sua capacità di intendere di volere”.
In ultimo, in data 26 gennaio 2021, su richiesta del Gip, con ordinanza del 16 dicembre 2021 in sede di incidente probatorio, è stato dato incarico al perito nominato dalla Procura di Lecce di procedere ad un nuovo accertamento medico-legale al fine di stabilire se nei mesi di gennaio-marzo 2017 (epoca di formazione degli atti giuridici oggetto di causa) la fosse pienamente capace di intendere e di CP_1
volere e di rendersi conto degli effetti giuridici degli atti posti in essere.
Per_ Orbene, la dott.ssa , perito della Procura della Repubblica, in risposta al predetto quesito, ha affermato che “la Diagnosi di Disturbo
Neurocognitivo Maggiore non è prova sufficiente della incapacità di intendere e di volere della nelle date di redazione degli CP_1
atti per cui è processo, non potendosi sostenere che il decadimento fosse tale da escludere completamente la sua capacità di autodeterminarsi al momento della sottoscrizione degli stessi”.
A fronte di tali univoche emergenze, deve, pertanto, ritenersi che la condizione di “alterazione comportamentale da Malattia di
Alzheimer” di cui è affetta la , sia riportabile CP_1
temporalmente, nella gravità attuale, ad epoca successiva al mese di giugno 2017, non essendo presenti agli atti dati che attestino una gravità di manifestazione patologiche in epoca precedente a tale data.
Al contrario, come innanzi detto, in epoca prossima agli atti oggetto di contestazione nel giudizio per cui è causa, è presente un provvedimento del Giudice Tutelare che ha ravvisato nell'odierna appellata la presenza di sufficienti capacità di determinarsi in maniera libera e autonoma, con rigetto della nomina di Amministratore di sostegno.
Inoltre, con ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari del
Tribunale di Lecce, in data 22.06.22 anche il procedimento penale instaurato in seguito a querela sporta dall'appellante nei confronti di
, marito della sig.ra , si è risolto con Parte_3 CP_1
una archiviazione.
5 Sulla base di tali emergenze istruttorie e processuali, l'appello va rigettato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 13.3.2025
IL PRESIDENTE Est.
(Dott. Maurizio Petrelli)
6