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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1823 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 30/04/2025, vertente TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. PERLINI ITALICO,
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata c/o Controparte_1 P.IVA_2 avv.MARTELLA D. in L.GO DI TORRE ARGENTINA, 11 - ROMA, con l'avv. IANNARELLI MASSIMO, che la rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 110/2021 emessa dal
Tribunale di Frosinone in data 09/02/2021,
Conclusioni dell'appellante: “in via principale, accogliere, per le causali esposte, l'appello e riformare, quindi, la sentenza n. 110/21 del Tribunale civile di Frosinone, pubblicata in data 09.02.21 e notificata in data
24.02.21, accogliendo le domande e conclusioni tutte proposte dalla in concordato preventivo con continuità aziendale, da Parte_1 intendersi integralmente riportate e trascritte, con tutte le conseguenze in ordine alle spese ed ai compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio;
r.g. n. 1 - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande proposte dalla in concordato preventivo con continuità aziendale nel Parte_1 primo grado di giudizio dovessero essere riconosciute infondate e/o inammissibili, riformare, comunque, la sentenza di primo grado per la parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, procedendo alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio per le ragioni esposte in narrativa ovvero, in via gradata, ad una sostanziale ed equa riduzione delle stesse, sempre in applicazione dei criteri indicati”, Conclusioni dell'appellata: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di gravame e, comunque, nel merito dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutti i motivi di impugnazione, rigettando integralmente il proposto appello per avere la banca anticipataria legittimamente incamerato le somme incassate in dipendenza della anticipazioni eseguite a fronte di fatture e delle corrispondenti RI.BA., accettate e anticipate s.b.f., e portate a compensazione e decurtazione di quanto dovutole dalla cliente in dipendenza dell'utilizzo della relativa e corrispondente linea di credito, dei relativi interessi e degli accessori;
b) in via subordinata, per la non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame, e fatta salva impugnazione, dichiarare tenuta la banca al pagamento delle somme incassate successivamente alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per la richiesta di concordato, con rigetto in ogni caso della richiesta di rivalutazione monetaria perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”,
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. la in concordato Parte_1 preventivo con continuità aziendale ha chiesto al Tribunale di Frosinone di
“accertare e dichiarare che la è obbligata a pagare o Controparte_2 restituire alla società ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, la somma di €
193.273,10 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari”. E ciò sull'assunto di aver depositato in data 6 febbraio 2014 domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e di essere stata ammessa alla procedura con decreto del Tribunale di Frosinone del
18 febbraio 2014, per cui ha chiesto il pagamento dell'indicata somma portata da fatture il cui importo le era già stato anticipato dalla banca
r.g. n. 2 anteriormente all'apertura della citata procedura e le cui ricevute bancarie (di seguito RI.BA.) erano state incassate dalla banca successivamente a tale epoca a seguito del regolare pagamento delle stesse da parte dei soggetti obbligati.
Tale pretesa ha avanzato la ricorrente sull'assunto che gli indicati pagamenti delle RI.BA. delle fatture anticipate, i cui importi erano già stati corrisposti alla ricorrente dalla banca in virtù di anticipazione, sarebbero stati eseguiti presso la banca convenuta in virtù ed in esecuzione di mandato ad essa conferito.
Si è costituita in giudizio la convenuta, premettendo che era CP_3 assolutamente pacifica la circostanza che gli importi delle fatture anticipate e delle relative RI.BA., di cui era richiesta la condanna al pagamento a suo carico, erano già stati corrisposti alla in virtù di Pt_1 specifico rapporto negoziale tra le parti, per la cui esecuzione la banca aveva appunto effettuato in favore della propria cliente le corrispondenti anticipazioni, in quanto era stato stipulato con un Controparte_2
“contratto di conto corrente con concessione di linee di credito ……… a fronte di presentazione di portafoglio e/o per anticipi su presentazione di documenti, per cui la aveva diritto di incassare i corrispondenti CP_3 importi anticipati e di portarli a deconto delle anticipazioni eseguite in favore della propria cliente […]». All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, come in dispositivo liquidate.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «premettendosi che punto dirimente della vicenda era l'effetto dello scioglimento ex art.169 bis l.f. disposto dal G.D. il 16 aprile 2014 sul patto di compensazione intercorrente fra banca e correntista, relativo agli incassi delle fatture per le quali era stata erogata la anticipazione da parte dello i.c., nel caso come il presente di contratto bancario con contrapposte ed asimmetriche obbligazioni e rispettivi crediti
“autoliquidanti”; in ordine al caso specifico, deve escludersi che la norma incidesse sulle obbligazioni già adempiute da parte della a mezzo CP_3 delle erogate anticipazioni, che vanno quindi compensate, e non trattandosi di compensazione in senso tecnico, viene in rilievo il combinato ex artt.56 e 169 l.f. che deroga al principio del concorso;
ciò in quanto i presupposti di liquidità ed esigibilità dei crediti della banca ex art.143 c.c., pur se erano venuti a maturazione dopo la presentazione della domanda
r.g. n. 3 concordataria, comunque il fatto genetico delle obbligazioni era anteriore ad essa;
da cui il diritto della banca a trattenere i crediti riscossi pur dopo la apertura del concordato, in forza del mandato all'incasso ricevuto nell'ambito delle pattuizioni contrattuali […] ».
IN CONCORDATO PREVENTIVO ha proposto Parte_1 appello.
ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 30/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene n.3 motivi: I) il primo è rubricato: «
1. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER
OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA (riconoscimento del debito operato in corso di causa dall ) - OMESSA MOTIVAZIONE SUL PUNTO”; vi si Controparte_1 sostiene che il giudice avrebbe omesso ogni considerazione sul fatto che l , nell'approvare il piano concordatario presentato dalla Controparte_2
, ha operato un vero e proprio riconoscimento di debito nei confronti Pt_1 della predetta società per il predetto importo di € 68.943,10. II) il secondo è rubricato: «
2. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI AFFERMA CHE LA PREVISIONE DEL
C.D. “PATTO DI COMPENSAZIONE” LEGITTIMEREBBE LA BANCA A TRATTENERE GLI IMPORTI RISCOSSI DOPO
L'APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO […] »; vi si sostiene, a differenza di quanto indicato in sentenza, che solo una isolata e successiva decisione della S.C. deporrebbe in tal senso, in quanto la unanime e solidificata giurisprudenza di merito e di legittimità sarebbe stata schierata, all'epoca della proposizione del ricorso, in contrario avviso, III) il terzo è rubricato: «
3. IN VIA SUBORDINATA. ERRONEITÀ ED
INGIUSTIFICATEZZA DELLA SENTENZA RELATIVAMENTE
ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI”, chiedendosi, comunque, la riforma della sentenza di primo grado per la parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, e ciò in ragione dell'evidente contrasto giurisprudenziale che domina la materia oggetto di giudizio e, soprattutto, in considerazione del fatto che il Giudice del primo grado ha fondato tutta la propria decisione su una sentenza emessa dalla Corte di r.g. n. 4 Cassazione nel giugno 2020 (sentenza n. 11524) e, quindi, ben dopo l'instaurazione del contenzioso “de quo”, che è del 2015.
L'appello è infondato.
I).Quanto al primo motivo, si rileva come la c.d. ricognizione del credito vantato dalla banca verso la società in concordato per euro 68 mila circa, effettuato con la mancata approvazione del piano concordatario, non ha effetto ricognitivo di un debito che la banca ha dimostrato di avere invece contestato nel suo ammontare, tale non essendo invero l'effetto della mancata espressione del voto in sede di approvazione del concordato da parte di uno specifico creditore.
II).Corretta è poi la valutazione del Tribunale di operatività, anche dopo il provvedimento ex art.169 bis cit. del G.D., del meccanismo compensativo, purchè relativo ad anticipazioni intervenute prima della domanda concordataria, con l'incasso delle fatture, come del resto sostenuto dalla giurisprudenza, non isolata, citata dal primo giudice (da ultimo Cass. 11524/20, ma già in precedenza Cass. 30220 e 4825/19, 24046
e 825/15, queste ultime due coeve al ricorso di primo grado, ma anche in data anteriore, le pure citate 7194/97, 2539/98, 4205/01 e 17999/11).
III).In ordine infine al terzo e subordinato (al rigetto dei predetti) motivo, relativo alla sola statuizione sulle spese di lite, pur nella presenza di una certa polarizzazione giurisprudenziale, nel corso dei tempi, sulla ammissibilità e rilevanza della clausola compensativa nel rapporto bancario in oggetto, alla data del ricorso, lo stato della questione vedeva la giurisprudenza di merito e di legittimità prevalente, e piu' attuale, già schierata nel senso opposto a quello sostenuto dalla odierna appellante
(vedi decisioni indicate dal giudice di primo grado, e quelle ulteriori di cui supra in motivazione); per cui la carenza di un caso di assoluta novità della questione trattata, o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ex art.92 c.p.c. nella formulazione allora vigente), non avrebbe comunque consentito al primo giudice di disporre una compensazione delle spese di lite del grado.
Le spese di lite del presente grado seguono quindi la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1
r.g. n. 5 Tribunale di Frosinone di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello,
b) condanna parte appellante al rimborso, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
-dà atto dell'obbligo di parte appellante ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Così deciso in Roma il giorno 22/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6