TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3278/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/03/2025 da:
Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino: italiano
C.F. C.F._1 residente in [...]
e
Parte_2 nata il [...] in [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. GORINI FRANCESCA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 3 in Milano il 04.06.2005
(atto trascritto al n. 565, R.03, anno 2005, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 3217/2015 del Tribunale di Milano pubblicata il 11.03.2015
con i seguenti figli: nato il [...] Pt_3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/03/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 3217/2015 del Tribunale di Milano, pubblicata il
11.03.2015;in particolare, dando atto delle mutate condizioni familiari del sig. e delle diverse Pt_1
esigenze del minore prossimo al raggiungimento della maggiore età, chiedevano di accogliere le Pt_3
condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“in modifica del punto 4) della sentenza, il signor verserà in via anticipata, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, per dodici mensilità all'anno, mediante bonifico bancario a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli Pt_3
indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso
Questo Tribunale;
Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2
parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. n. 3217/2015 del Tribunale di
Milano pubblicata il 11.03.2015, così statuisce:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/03/2025 da:
Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino: italiano
C.F. C.F._1 residente in [...]
e
Parte_2 nata il [...] in [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. GORINI FRANCESCA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 3 in Milano il 04.06.2005
(atto trascritto al n. 565, R.03, anno 2005, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 3217/2015 del Tribunale di Milano pubblicata il 11.03.2015
con i seguenti figli: nato il [...] Pt_3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/03/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 3217/2015 del Tribunale di Milano, pubblicata il
11.03.2015;in particolare, dando atto delle mutate condizioni familiari del sig. e delle diverse Pt_1
esigenze del minore prossimo al raggiungimento della maggiore età, chiedevano di accogliere le Pt_3
condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“in modifica del punto 4) della sentenza, il signor verserà in via anticipata, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, per dodici mensilità all'anno, mediante bonifico bancario a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli Pt_3
indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso
Questo Tribunale;
Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2
parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. n. 3217/2015 del Tribunale di
Milano pubblicata il 11.03.2015, così statuisce:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3