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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1504/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Vergara Caffarelli, giusta procura a margine del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Carmen Zeppa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al giudice di pace di EZ, ricorso in opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. nei confronti dell' e del , Controparte_1 Controparte_2 deducendo l'illegittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09720141460001220007, per complessivi € 160.371,60, emesso anche sulla scorta delle cartelle nn.
09720110221450744000 e 09720120153809403000, relative a crediti per violazioni al codice della strada, ammontanti a complessivi € 1.600,04.
Questi, in sintesi, i motivi di opposizione:
- omissione, da parte dell' , di qualsiasi informativa/preavviso di Controparte_1 iscrizione ipotecaria, in violazione dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973;
- inesistenza del diritto di usufrutto, posto che sui beni immobili sui quali era stata iscritta l'ipoteca era stato in realtà costituito un diritto di abitazione vitalizio ai sensi dell'art. 1022 c.c.;
- intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 28 della L. 689/81, dei crediti richiesti con le menzionate cartelle, relativi agli anni 2008 e 2009;
- avvenuta estinzione della pretesa creditoria avanzata dal stante il Controparte_2 decorso del termine di decadenza ai sensi dell'art. 201, comma 5, del C.d.S. per la notificazione del verbale di accertamento di violazione.
***
Il giudice di pace, con sentenza n. 40/2020, dichiarava la propria incompetenza per materia/valore a decidere sull'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria, essendo competente il tribunale di Velletri, nel cui territorio erano ubicati gli immobili ipotecati;
assegnava il termine per la riassunzione innanzi al giudice competente;
accoglieva l'opposizione avverso le citate cartelle esattoriali, dichiarando prescritto il relativo credito;
condannava i convenuti a rifondere le spese di lite all'attore.
***
Il riassumeva la causa e chiedeva al tribunale di Velletri di accertare e dichiarare: in Parte_1 via principale, l'illegittimità, nullità, inesistenza e inefficacia dell'iscrizione ipotecaria n.
09720141460001220007 per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché per l'inesistenza in capo al ricorrente del diritto di usufrutto sugli immobili su cui era stata iscritta ipoteca;
in subordine, dichiarare l'illegittimità, nullità, inesistenza e inefficacia della detta iscrizione ipotecaria relativamente alle due cartelle di pagamento citate, il cui credito era stato dichiarato prescritto dalla sentenza del giudice di pace di EZ;
in ogni pagina 2 di 10 caso, ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione, in parte qua, dell'iscrizione ipotecaria.
***
Con sentenza n. 1635/2021, R.G. n. 2159/2020, pubblicata in data 13.9.2021, il tribunale rigettava le domande, così motivando:
‹‹… Nel merito, le domande dell'attore sono infondate.
L'asserita mancata notificazione del preavviso di iscrizione di ipoteca è infatti smentito, per tabulas, dalla documentazione depositata dall (cfr. doc. all. comparsa n. 4) avente ad oggetto Controparte_1
l'allegazione del preavviso di iscrizione n. 09776201500008469000, accompagnata dalla relativa cartolina dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica alla moglie dell'attore in data 29.06.2015.
La notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca a mezzo raccomandata va senz'altro ritenuta regolare, così come correttamente rappresentato dall' e ribadito dalla giurisprudenza di Controparte_3 legittimità (cfr. Cass.n. 5577/2019; Cass. n. 4587/2017).
Infondata è poi la connessa censura relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale del credito di euro
1.600,04 posto a fondamento delle cartelle di pagamento n. 09720110221450744000 e 0972012015380940300.
Sul punto, la sentenza del Giudice di Pace di EZ, non passata in giudicato stante la riserva di appello formulata dalle parti convenute, né provvisoriamente esecutiva, attesa la natura di mero accertamento della statuizione relativa alla prescrizione, non risulta vincolante per il Tribunale il quale può operare un'autonoma valutazione (incidenter tantum) in ordine a tale doglianza al fine di decidere la presente controversia.
Osserva il Tribunale che il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso e ciò in ragione della natura interruttiva del preavviso di iscrizione di ipoteca recante l'espressa diffida, indirizzata all'obbligato, ad adempiere entro trenta giorni l'intero importo di Euro 153.922,45 (comprensivo anche del credito ritenuto prescritto e pari ad
Euro 1.600,04), dovendosi procedere, in caso contrario, all'iscrizione dell'ipoteca.
Tale preavviso di iscrizione contiene tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la costituzione in mora idonea ad interrompere gli effetti della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 co. IV c.c.
Infatti, “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr. Cass. n. 24656/2010; Cass. n. 15067/2001).
In ogni caso, tale motivo di doglianza si appalesa irrilevante, posto che l'importo di cui alle menzionate cartelle n.
09720110221450744000 e 0972012015380940300 risulta del tutto irrisorio rispetto alla cautela garantita e disposta sulla base di ulteriori cartelle non contestate nel presente giudizio, con impossibilità, per l'attore, di avanzare finanche una richiesta di riduzione (cfr. art. 2874 c.c.).
Non meritevole di accoglimento è poi l'asserita inesistenza del diritto di usufrutto, sul presupposto che l'attore sia in realtà titolare del diritto di abitazione sugli immobili ipotecati.
In punto di onere probatorio, spetta all'attore allegare in giudizio l'atto costitutivo del diritto di abitazione, da cui poter desumere che l'acquisto è effettivamente funzionale a garante i bisogni abitativi del beneficiario del diritto, nonché della sua famiglia (cfr. art. 1022 c.c.). pagina 3 di 10 Non risulta all'uopo sufficiente la mera missiva allegata in atti e indirizzata al notaio rogante, in cui si contesta l'erronea iscrizione del diritto di usufrutto in luogo del diritto di abitazione vitalizio chiedendosi il ristoro dei danni subiti e subendi (cfr. doc. 4 all. atto di citazione in riassunzione).
In assenza di prova del titolo (non versato in atti), alcun rilievo può essere mosso alla condotta dell CP_1
, la quale ha proceduto all'iscrizione in conformità dei diritti risultanti trascritti nei pubblici registri.
[...]
Del pari infondata è l'asserita estinzione dell'obbligazioni per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 201 co. V del d. lgs. 285/1991 (cd. del codice delle strada).
Sul punto il Tribunale osserva che la legittimazione passiva, come correttamente eccepito dall
[...]
, spetta al Controparte_1 Controparte_2
Nel merito, risulta documentata dagli allegati del , l'avvenuta notifica delle infrazioni entro il Controparte_2 termine previsto dal medesimo art. 201 co. V d. lgs. 285/1992, posto che la sanzione accertata in data
7.04.2009 è stata contestata con verbale di accertamento regolarmente notificato al destinatario persona fisica in data 17.04.2009, mentre l'infrazione accertata in data 18.11.2008 è stata notificata con verbale di accertamento regolarmente notificato al destinatario persona fisica il 26.11.2008.
L'infondatezza delle doglianze dedotte dall'attore conduce al rigetto delle domande.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 ( e succ. mod.), in ragione del dichiarato valore della causa, per tutte le fasi del giudizio, relativamente all e per le sole fasi “studio” e “introduttiva” in favore del , Controparte_1 Controparte_2 stante l'esigua attività processuale svolta da quest'ultima parte››.
***
Ha proposto appello articolando due motivi, e chiedendo alla Corte di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹- In via principale accertata e dichiarata l'erroneità, illegittimità e infondatezza della sentenza in questa sede impugnata, relativamente al capo in cui il Tribunale di Velletri ritiene infondata la statuizione relativa all'intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 09720110221450744000 e 09720120153809403000, stante il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di EZ n. 40 del 28 gennaio 2020 e per tutte le ragioni in precedenza esposte al punto 3, dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia della iscrizione ipotecaria n. 09720141460001220007 e ogni caso ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della iscrizione ipotecaria n.09720141460001220007 in parte qua;
-Sempre in via principale accertata e dichiarata l'erroneità, illegittimità e infondatezza della sentenza in questa sede impugnata, relativamente al capo in cui il Tribunale di Velletri ritiene sfornita di prova la circostanza secondo la quale il sig. risulterebbe titolare del diritto di abitazione e non di quello di usufrutto e Parte_1 per tutte le ragioni in precedenza esposte al punto 4, dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia
della iscrizione ipotecaria n. 09720141460001220007 per l'inesistenza in capo al ricorrente del diritto di usufrutto sugli immobili su cui è stata iscritta ipoteca;
-In ogni caso condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi di entrambe le fasi del giudizio, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., oltre rimborso forfettario ed accessori di legge››.
***
pagina 4 di 10 Si è costituita, in data 7.6.2022, l , chiedendo di rigettare Controparte_1
l'appello, con integrale conferma della sentenza e dei provvedimenti opposti.
***
All'udienza del 30.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia del e ha Controparte_2 disposto, su istanza di parte appellante, l'acquisizione della prima parte del fascicolo di primo grado presso l'ufficio del giudice di pace di EZ, non trasmesso dal tribunale di Velletri;
ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto dell'11/14.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 15.5.2025, con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
I procuratori delle parti costituite hanno tempestivamente depositato le note in data 24.4.2025
e, a seguito di rinvio, all'udienza del 29.5.2025 hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo è rubricato ‹‹Sulla erroneità, illegittimità e infondatezza della decisione emessa dal
Tribunale di Velletri – Violazione del giudicato interno – Violazione del ne bis in idem››.
L'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel ritenere non vincolante, per il prosieguo del giudizio, la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'eccezione di prescrizione;
infatti, posto che il “giudizio di rinvio” costituisce la prosecuzione di quello precedentemente incardinato innanzi al giudice dichiaratosi parzialmente incompetente, la sentenza che aveva accolto l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi, ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c., definitiva e, pertanto, suscettibile di passaggio in giudicato se non impugnata nei termini di legge, circostanza non avvenuta nel caso di specie;
inoltre, anche a voler ritenere la pronuncia come non definitiva, ai sensi dell'art. 279, comma 4, c.p.c.,
l'eventuale riserva di appello avrebbe dovuto essere espressa entro il termine per appellare
(28.7.2020), mentre era stata formulata dalle convenute tardivamente (solo in data 15.9.2020
e in data 17.9.2020); comunque, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, anche in caso di pronuncia di una sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, a meno che l'intervenuta pronuncia sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata;
pertanto, esaurita la potestas decidendi in merito alla questione, il pagina 5 di 10 giudice non potrà risolverla in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame potrà rilevare anche d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva;
conseguentemente, ‹‹annullate le cartelle esattoriali presupposte, anche l'ipoteca impugnata, relativamente alle stesse sanzioni, dovrà essere annullata in parte qua››.
***
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Il giudice di primo grado, infatti, dopo aver affermato (con la statuizione qui impugnata) di non essere vincolato alla pronuncia del giudice di pace e dopo aver disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento contestate, ha affermato, come si è visto sopra, che ‹‹In ogni caso, tale motivo di doglianza si appalesa irrilevante, posto che l'importo di cui alle menzionate cartelle n. 09720110221450744000 e 0972012015380940300 risulta del tutto irrisorio rispetto alla cautela garantita e disposta sulla base di ulteriori cartelle non contestate nel presente giudizio, con impossibilità, per l'attore, di avanzare finanche una richiesta di riduzione (cfr. art. 2874 c.c.)››.
Tale motivazione ha valore assorbente, poiché, in altre parole, secondo la gravata sentenza l'intervenuta prescrizione delle cartelle non avrebbe comunque potuto comportare l'accoglimento della domanda relativa all'ipoteca.
Questo passaggio motivazionale non è stato impugnato dall'appellante.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n. 22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
Ne consegue che, non essendo stata impugnata la statuizione sulla irrilevanza del motivo di opposizione e sulla impossibilità, per l'attore, di chiedere la riduzione dell'iscrizione ipotecaria, difetta l'interesse a impugnare la statuizione concernente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa, non idoneamente censurata.
Quanto sopra determina l'inammissibilità del primo motivo di appello, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in pagina 6 di 10 relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n. 28307/2020, che richiama Cass. S.U.
n. 12637/2008; Cass. Sez. Lav. n. 13373/2008), come nel caso di specie.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulla erroneità, illegittimità e infondatezza della decisione emessa dal
Tribunale di Velletri – Violazione del principio della traslatio iudicii – Violazione dell'art 50 cpc e 126 disp. att. cpc››.
Lamenta l'appellante che, poiché la riassunzione del giudizio, ex art. 50 c.p.c., costituisce la prosecuzione di quello già pendente, ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c. il cancelliere del tribunale di Velletri avrebbe dovuto richiedere immediatamente il fascicolo d'ufficio (cartaceo) al cancelliere del giudice di pace di EZ;
in tal modo il giudice di primo grado avrebbe potuto verificare che risultava ritualmente depositato (in quel fascicolo), al numero 2) dell'elenco dei documenti, il rogito del 17.6.2013 con cui era stato trasferito al il Parte_1
diritto di abitazione sugli immobili e non il diritto di usufrutto;
tale documento, per un errore materiale, non era stato nuovamente depositato nel fascicolo di parte nel giudizio riassunto, posto che inavvertitamente, al numero 5) dell'elenco, denominato copia dell'atto di donazione, era stata invece allegata la semplice richiesta risarcitoria inoltrata dal ricorrente nei confronti del notaio rogante;
pertanto, essendo stata fornita la prova documentale dell'inesistenza, in capo al ricorrente, del diritto di usufrutto sugli immobili su cui era stata iscritta ipoteca,
l'ipoteca doveva essere dichiarata illegittima.
***
Preliminarmente, va detto che parte appellante ha chiesto, in udienza, di rimettere la causa sul ruolo e di richiedere al giudice di pace di EZ (che già, su richiesta della Corte, aveva trasmesso il fascicolo d'ufficio), di trasmettere anche il fascicolo di parte del il cui Parte_1
ritiro non risultava né autorizzato né effettuato.
La richiesta va disattesa, per i motivi che saranno appresso spiegati.
Si premette che quanto argomentato in ordine alla prima doglianza spiega inevitabilmente effetto anche sulla censura in esame.
Infatti, anche ove si giungesse ad accertare che il non era titolare del diritto di Parte_1
usufrutto sui terreni oggetto di iscrizione ipotecaria, ma del solo diritto di abitazione, non potrebbe comunque superarsi, in quanto non impugnata, la statuizione sul fatto che il valore irrisorio dell'importo di cui alle due cartelle, rispetto alla cautela disposta, rendeva impossibile, per l'attore, avanzare finanche una richiesta di riduzione dell'ipoteca.
pagina 7 di 10 In ogni caso, osserva la Corte che è vero che, ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c., il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
È anche vero, inoltre, che ‹‹Qualora il giudice della riassunzione di un giudizio proveniente da altro giudice rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice a quo il fascicolo d'ufficio,
come prescrive l'art. 126 disp. att. c.p.c., e la mancanza di tale fascicolo abbia assunto rilievo perché la parte ha fatto riferimento nel giudizio di riassunzione ad un atto presente in esso o che dovrebbe esservi, il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sull'operato del cancelliere deve ordinare alla cancelleria di acquisire il fascicolo e non può invece trarre conseguenze negative a carico della parte da tale mancata acquisizione in ragione della mancanza dell'atto›› (cfr. Cass. n. 10123/2011, con cui si pone in evidenza che davanti al giudice di pace non è prevista la formazione di fascicoli di parte e gli atti relativi alla costituzione e i documenti vengono inseriti nel fascicolo d'ufficio, ancorché sia prassi informale - ma priva di rilievo - la formazione comunque di fascicoli di parte all'interno del fascicolo d'ufficio).
Tuttavia, nella specie, il aveva allegato alla citazione in riassunzione il proprio Parte_1
fascicolo di parte, di cui aveva quindi la disponibilità, ma, come espressamente riconosciuto dal medesimo (cfr. atto di appello, pag. 12), per errore aveva depositato, sub doc. 5, la richiesta risarcitoria nei confronti del notaio rogante, in luogo dell'atto di donazione.
Pertanto, il tribunale correttamente ha deciso sulla base dei documenti versati nel fascicolo di parte dal sicché non aveva necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio asseritamente Parte_1
contenente il fascicolo di parte.
Si rammenta, sul punto, che la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. n. 10202 del
17/04/2023).
Il tribunale di Velletri ha correttamente deciso sulla base del fascicolo di parte ritualmente depositato dal a nulla rilevando l'errore nell'inserimento dei documenti in cui è Parte_1
incorsa la parte stessa.
Né risulta (e non è stato mai dedotto) che la parte, cui compete la diligente verifica dei documenti allegati nel proprio fascicolo, si sia resa conto dell'errore e abbia avanzato al giudice apposita istanza in tal senso.
pagina 8 di 10 Ne consegue che non ricorrono i presupposti per rimettere la causa sul ruolo come richiesto in udienza dall'appellante, fermo restando che, dinanzi al giudice di pace gli atti relativi alla costituzione e i documenti vengono inseriti nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 10123/2011 citata)
e che il fascicolo d'ufficio è stato acquisito dalla Corte.
Non può essere autorizzato il deposito, in questo giudizio di appello, dell'atto di donazione, poiché la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522/2017; Cass. n. 16289/2024).
Nel caso in esame, il mancato deposito è imputabile proprio all'errore della parte, di talché difettano i presupposti di cui all'art. 345 c.p.c. per autorizzare il deposito del suddetto documento.
Da ultimo, si osserva, ad abundantiam, che l'ipoteca è stata legittimamente iscritta sulla base delle risultanze dei pubblici registri e che è inopponibile all' Controparte_1 il dedotto errore del notaio nel trascrivere l'atto, tanto più che non risulta che il si sia Parte_1
attivato e abbia proceduto alla rettifica.
***
In conclusione, l'appello va rigettato.
*** L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all' le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano Controparte_1 secondo i valori medi dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, considerata la ridotta attività processuale svolta.
Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellato , stante la Controparte_2
contumacia dello stesso.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020). pagina 9 di 10
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Velletri n. 1635/2021, R.G. n. 2159/2020, pubblicata il 13.9.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.419,00 per
[...]
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 29.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1504/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Vergara Caffarelli, giusta procura a margine del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Carmen Zeppa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al giudice di pace di EZ, ricorso in opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. nei confronti dell' e del , Controparte_1 Controparte_2 deducendo l'illegittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09720141460001220007, per complessivi € 160.371,60, emesso anche sulla scorta delle cartelle nn.
09720110221450744000 e 09720120153809403000, relative a crediti per violazioni al codice della strada, ammontanti a complessivi € 1.600,04.
Questi, in sintesi, i motivi di opposizione:
- omissione, da parte dell' , di qualsiasi informativa/preavviso di Controparte_1 iscrizione ipotecaria, in violazione dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973;
- inesistenza del diritto di usufrutto, posto che sui beni immobili sui quali era stata iscritta l'ipoteca era stato in realtà costituito un diritto di abitazione vitalizio ai sensi dell'art. 1022 c.c.;
- intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 28 della L. 689/81, dei crediti richiesti con le menzionate cartelle, relativi agli anni 2008 e 2009;
- avvenuta estinzione della pretesa creditoria avanzata dal stante il Controparte_2 decorso del termine di decadenza ai sensi dell'art. 201, comma 5, del C.d.S. per la notificazione del verbale di accertamento di violazione.
***
Il giudice di pace, con sentenza n. 40/2020, dichiarava la propria incompetenza per materia/valore a decidere sull'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria, essendo competente il tribunale di Velletri, nel cui territorio erano ubicati gli immobili ipotecati;
assegnava il termine per la riassunzione innanzi al giudice competente;
accoglieva l'opposizione avverso le citate cartelle esattoriali, dichiarando prescritto il relativo credito;
condannava i convenuti a rifondere le spese di lite all'attore.
***
Il riassumeva la causa e chiedeva al tribunale di Velletri di accertare e dichiarare: in Parte_1 via principale, l'illegittimità, nullità, inesistenza e inefficacia dell'iscrizione ipotecaria n.
09720141460001220007 per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché per l'inesistenza in capo al ricorrente del diritto di usufrutto sugli immobili su cui era stata iscritta ipoteca;
in subordine, dichiarare l'illegittimità, nullità, inesistenza e inefficacia della detta iscrizione ipotecaria relativamente alle due cartelle di pagamento citate, il cui credito era stato dichiarato prescritto dalla sentenza del giudice di pace di EZ;
in ogni pagina 2 di 10 caso, ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione, in parte qua, dell'iscrizione ipotecaria.
***
Con sentenza n. 1635/2021, R.G. n. 2159/2020, pubblicata in data 13.9.2021, il tribunale rigettava le domande, così motivando:
‹‹… Nel merito, le domande dell'attore sono infondate.
L'asserita mancata notificazione del preavviso di iscrizione di ipoteca è infatti smentito, per tabulas, dalla documentazione depositata dall (cfr. doc. all. comparsa n. 4) avente ad oggetto Controparte_1
l'allegazione del preavviso di iscrizione n. 09776201500008469000, accompagnata dalla relativa cartolina dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica alla moglie dell'attore in data 29.06.2015.
La notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca a mezzo raccomandata va senz'altro ritenuta regolare, così come correttamente rappresentato dall' e ribadito dalla giurisprudenza di Controparte_3 legittimità (cfr. Cass.n. 5577/2019; Cass. n. 4587/2017).
Infondata è poi la connessa censura relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale del credito di euro
1.600,04 posto a fondamento delle cartelle di pagamento n. 09720110221450744000 e 0972012015380940300.
Sul punto, la sentenza del Giudice di Pace di EZ, non passata in giudicato stante la riserva di appello formulata dalle parti convenute, né provvisoriamente esecutiva, attesa la natura di mero accertamento della statuizione relativa alla prescrizione, non risulta vincolante per il Tribunale il quale può operare un'autonoma valutazione (incidenter tantum) in ordine a tale doglianza al fine di decidere la presente controversia.
Osserva il Tribunale che il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso e ciò in ragione della natura interruttiva del preavviso di iscrizione di ipoteca recante l'espressa diffida, indirizzata all'obbligato, ad adempiere entro trenta giorni l'intero importo di Euro 153.922,45 (comprensivo anche del credito ritenuto prescritto e pari ad
Euro 1.600,04), dovendosi procedere, in caso contrario, all'iscrizione dell'ipoteca.
Tale preavviso di iscrizione contiene tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la costituzione in mora idonea ad interrompere gli effetti della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 co. IV c.c.
Infatti, “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr. Cass. n. 24656/2010; Cass. n. 15067/2001).
In ogni caso, tale motivo di doglianza si appalesa irrilevante, posto che l'importo di cui alle menzionate cartelle n.
09720110221450744000 e 0972012015380940300 risulta del tutto irrisorio rispetto alla cautela garantita e disposta sulla base di ulteriori cartelle non contestate nel presente giudizio, con impossibilità, per l'attore, di avanzare finanche una richiesta di riduzione (cfr. art. 2874 c.c.).
Non meritevole di accoglimento è poi l'asserita inesistenza del diritto di usufrutto, sul presupposto che l'attore sia in realtà titolare del diritto di abitazione sugli immobili ipotecati.
In punto di onere probatorio, spetta all'attore allegare in giudizio l'atto costitutivo del diritto di abitazione, da cui poter desumere che l'acquisto è effettivamente funzionale a garante i bisogni abitativi del beneficiario del diritto, nonché della sua famiglia (cfr. art. 1022 c.c.). pagina 3 di 10 Non risulta all'uopo sufficiente la mera missiva allegata in atti e indirizzata al notaio rogante, in cui si contesta l'erronea iscrizione del diritto di usufrutto in luogo del diritto di abitazione vitalizio chiedendosi il ristoro dei danni subiti e subendi (cfr. doc. 4 all. atto di citazione in riassunzione).
In assenza di prova del titolo (non versato in atti), alcun rilievo può essere mosso alla condotta dell CP_1
, la quale ha proceduto all'iscrizione in conformità dei diritti risultanti trascritti nei pubblici registri.
[...]
Del pari infondata è l'asserita estinzione dell'obbligazioni per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 201 co. V del d. lgs. 285/1991 (cd. del codice delle strada).
Sul punto il Tribunale osserva che la legittimazione passiva, come correttamente eccepito dall
[...]
, spetta al Controparte_1 Controparte_2
Nel merito, risulta documentata dagli allegati del , l'avvenuta notifica delle infrazioni entro il Controparte_2 termine previsto dal medesimo art. 201 co. V d. lgs. 285/1992, posto che la sanzione accertata in data
7.04.2009 è stata contestata con verbale di accertamento regolarmente notificato al destinatario persona fisica in data 17.04.2009, mentre l'infrazione accertata in data 18.11.2008 è stata notificata con verbale di accertamento regolarmente notificato al destinatario persona fisica il 26.11.2008.
L'infondatezza delle doglianze dedotte dall'attore conduce al rigetto delle domande.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 ( e succ. mod.), in ragione del dichiarato valore della causa, per tutte le fasi del giudizio, relativamente all e per le sole fasi “studio” e “introduttiva” in favore del , Controparte_1 Controparte_2 stante l'esigua attività processuale svolta da quest'ultima parte››.
***
Ha proposto appello articolando due motivi, e chiedendo alla Corte di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹- In via principale accertata e dichiarata l'erroneità, illegittimità e infondatezza della sentenza in questa sede impugnata, relativamente al capo in cui il Tribunale di Velletri ritiene infondata la statuizione relativa all'intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 09720110221450744000 e 09720120153809403000, stante il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di EZ n. 40 del 28 gennaio 2020 e per tutte le ragioni in precedenza esposte al punto 3, dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia della iscrizione ipotecaria n. 09720141460001220007 e ogni caso ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della iscrizione ipotecaria n.09720141460001220007 in parte qua;
-Sempre in via principale accertata e dichiarata l'erroneità, illegittimità e infondatezza della sentenza in questa sede impugnata, relativamente al capo in cui il Tribunale di Velletri ritiene sfornita di prova la circostanza secondo la quale il sig. risulterebbe titolare del diritto di abitazione e non di quello di usufrutto e Parte_1 per tutte le ragioni in precedenza esposte al punto 4, dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia
della iscrizione ipotecaria n. 09720141460001220007 per l'inesistenza in capo al ricorrente del diritto di usufrutto sugli immobili su cui è stata iscritta ipoteca;
-In ogni caso condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi di entrambe le fasi del giudizio, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., oltre rimborso forfettario ed accessori di legge››.
***
pagina 4 di 10 Si è costituita, in data 7.6.2022, l , chiedendo di rigettare Controparte_1
l'appello, con integrale conferma della sentenza e dei provvedimenti opposti.
***
All'udienza del 30.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia del e ha Controparte_2 disposto, su istanza di parte appellante, l'acquisizione della prima parte del fascicolo di primo grado presso l'ufficio del giudice di pace di EZ, non trasmesso dal tribunale di Velletri;
ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto dell'11/14.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 15.5.2025, con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
I procuratori delle parti costituite hanno tempestivamente depositato le note in data 24.4.2025
e, a seguito di rinvio, all'udienza del 29.5.2025 hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo è rubricato ‹‹Sulla erroneità, illegittimità e infondatezza della decisione emessa dal
Tribunale di Velletri – Violazione del giudicato interno – Violazione del ne bis in idem››.
L'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel ritenere non vincolante, per il prosieguo del giudizio, la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'eccezione di prescrizione;
infatti, posto che il “giudizio di rinvio” costituisce la prosecuzione di quello precedentemente incardinato innanzi al giudice dichiaratosi parzialmente incompetente, la sentenza che aveva accolto l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi, ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c., definitiva e, pertanto, suscettibile di passaggio in giudicato se non impugnata nei termini di legge, circostanza non avvenuta nel caso di specie;
inoltre, anche a voler ritenere la pronuncia come non definitiva, ai sensi dell'art. 279, comma 4, c.p.c.,
l'eventuale riserva di appello avrebbe dovuto essere espressa entro il termine per appellare
(28.7.2020), mentre era stata formulata dalle convenute tardivamente (solo in data 15.9.2020
e in data 17.9.2020); comunque, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, anche in caso di pronuncia di una sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, a meno che l'intervenuta pronuncia sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata;
pertanto, esaurita la potestas decidendi in merito alla questione, il pagina 5 di 10 giudice non potrà risolverla in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame potrà rilevare anche d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva;
conseguentemente, ‹‹annullate le cartelle esattoriali presupposte, anche l'ipoteca impugnata, relativamente alle stesse sanzioni, dovrà essere annullata in parte qua››.
***
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Il giudice di primo grado, infatti, dopo aver affermato (con la statuizione qui impugnata) di non essere vincolato alla pronuncia del giudice di pace e dopo aver disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento contestate, ha affermato, come si è visto sopra, che ‹‹In ogni caso, tale motivo di doglianza si appalesa irrilevante, posto che l'importo di cui alle menzionate cartelle n. 09720110221450744000 e 0972012015380940300 risulta del tutto irrisorio rispetto alla cautela garantita e disposta sulla base di ulteriori cartelle non contestate nel presente giudizio, con impossibilità, per l'attore, di avanzare finanche una richiesta di riduzione (cfr. art. 2874 c.c.)››.
Tale motivazione ha valore assorbente, poiché, in altre parole, secondo la gravata sentenza l'intervenuta prescrizione delle cartelle non avrebbe comunque potuto comportare l'accoglimento della domanda relativa all'ipoteca.
Questo passaggio motivazionale non è stato impugnato dall'appellante.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n. 22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
Ne consegue che, non essendo stata impugnata la statuizione sulla irrilevanza del motivo di opposizione e sulla impossibilità, per l'attore, di chiedere la riduzione dell'iscrizione ipotecaria, difetta l'interesse a impugnare la statuizione concernente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa, non idoneamente censurata.
Quanto sopra determina l'inammissibilità del primo motivo di appello, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in pagina 6 di 10 relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n. 28307/2020, che richiama Cass. S.U.
n. 12637/2008; Cass. Sez. Lav. n. 13373/2008), come nel caso di specie.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulla erroneità, illegittimità e infondatezza della decisione emessa dal
Tribunale di Velletri – Violazione del principio della traslatio iudicii – Violazione dell'art 50 cpc e 126 disp. att. cpc››.
Lamenta l'appellante che, poiché la riassunzione del giudizio, ex art. 50 c.p.c., costituisce la prosecuzione di quello già pendente, ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c. il cancelliere del tribunale di Velletri avrebbe dovuto richiedere immediatamente il fascicolo d'ufficio (cartaceo) al cancelliere del giudice di pace di EZ;
in tal modo il giudice di primo grado avrebbe potuto verificare che risultava ritualmente depositato (in quel fascicolo), al numero 2) dell'elenco dei documenti, il rogito del 17.6.2013 con cui era stato trasferito al il Parte_1
diritto di abitazione sugli immobili e non il diritto di usufrutto;
tale documento, per un errore materiale, non era stato nuovamente depositato nel fascicolo di parte nel giudizio riassunto, posto che inavvertitamente, al numero 5) dell'elenco, denominato copia dell'atto di donazione, era stata invece allegata la semplice richiesta risarcitoria inoltrata dal ricorrente nei confronti del notaio rogante;
pertanto, essendo stata fornita la prova documentale dell'inesistenza, in capo al ricorrente, del diritto di usufrutto sugli immobili su cui era stata iscritta ipoteca,
l'ipoteca doveva essere dichiarata illegittima.
***
Preliminarmente, va detto che parte appellante ha chiesto, in udienza, di rimettere la causa sul ruolo e di richiedere al giudice di pace di EZ (che già, su richiesta della Corte, aveva trasmesso il fascicolo d'ufficio), di trasmettere anche il fascicolo di parte del il cui Parte_1
ritiro non risultava né autorizzato né effettuato.
La richiesta va disattesa, per i motivi che saranno appresso spiegati.
Si premette che quanto argomentato in ordine alla prima doglianza spiega inevitabilmente effetto anche sulla censura in esame.
Infatti, anche ove si giungesse ad accertare che il non era titolare del diritto di Parte_1
usufrutto sui terreni oggetto di iscrizione ipotecaria, ma del solo diritto di abitazione, non potrebbe comunque superarsi, in quanto non impugnata, la statuizione sul fatto che il valore irrisorio dell'importo di cui alle due cartelle, rispetto alla cautela disposta, rendeva impossibile, per l'attore, avanzare finanche una richiesta di riduzione dell'ipoteca.
pagina 7 di 10 In ogni caso, osserva la Corte che è vero che, ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c., il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
È anche vero, inoltre, che ‹‹Qualora il giudice della riassunzione di un giudizio proveniente da altro giudice rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice a quo il fascicolo d'ufficio,
come prescrive l'art. 126 disp. att. c.p.c., e la mancanza di tale fascicolo abbia assunto rilievo perché la parte ha fatto riferimento nel giudizio di riassunzione ad un atto presente in esso o che dovrebbe esservi, il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sull'operato del cancelliere deve ordinare alla cancelleria di acquisire il fascicolo e non può invece trarre conseguenze negative a carico della parte da tale mancata acquisizione in ragione della mancanza dell'atto›› (cfr. Cass. n. 10123/2011, con cui si pone in evidenza che davanti al giudice di pace non è prevista la formazione di fascicoli di parte e gli atti relativi alla costituzione e i documenti vengono inseriti nel fascicolo d'ufficio, ancorché sia prassi informale - ma priva di rilievo - la formazione comunque di fascicoli di parte all'interno del fascicolo d'ufficio).
Tuttavia, nella specie, il aveva allegato alla citazione in riassunzione il proprio Parte_1
fascicolo di parte, di cui aveva quindi la disponibilità, ma, come espressamente riconosciuto dal medesimo (cfr. atto di appello, pag. 12), per errore aveva depositato, sub doc. 5, la richiesta risarcitoria nei confronti del notaio rogante, in luogo dell'atto di donazione.
Pertanto, il tribunale correttamente ha deciso sulla base dei documenti versati nel fascicolo di parte dal sicché non aveva necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio asseritamente Parte_1
contenente il fascicolo di parte.
Si rammenta, sul punto, che la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. n. 10202 del
17/04/2023).
Il tribunale di Velletri ha correttamente deciso sulla base del fascicolo di parte ritualmente depositato dal a nulla rilevando l'errore nell'inserimento dei documenti in cui è Parte_1
incorsa la parte stessa.
Né risulta (e non è stato mai dedotto) che la parte, cui compete la diligente verifica dei documenti allegati nel proprio fascicolo, si sia resa conto dell'errore e abbia avanzato al giudice apposita istanza in tal senso.
pagina 8 di 10 Ne consegue che non ricorrono i presupposti per rimettere la causa sul ruolo come richiesto in udienza dall'appellante, fermo restando che, dinanzi al giudice di pace gli atti relativi alla costituzione e i documenti vengono inseriti nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 10123/2011 citata)
e che il fascicolo d'ufficio è stato acquisito dalla Corte.
Non può essere autorizzato il deposito, in questo giudizio di appello, dell'atto di donazione, poiché la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522/2017; Cass. n. 16289/2024).
Nel caso in esame, il mancato deposito è imputabile proprio all'errore della parte, di talché difettano i presupposti di cui all'art. 345 c.p.c. per autorizzare il deposito del suddetto documento.
Da ultimo, si osserva, ad abundantiam, che l'ipoteca è stata legittimamente iscritta sulla base delle risultanze dei pubblici registri e che è inopponibile all' Controparte_1 il dedotto errore del notaio nel trascrivere l'atto, tanto più che non risulta che il si sia Parte_1
attivato e abbia proceduto alla rettifica.
***
In conclusione, l'appello va rigettato.
*** L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all' le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano Controparte_1 secondo i valori medi dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, considerata la ridotta attività processuale svolta.
Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellato , stante la Controparte_2
contumacia dello stesso.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020). pagina 9 di 10
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Velletri n. 1635/2021, R.G. n. 2159/2020, pubblicata il 13.9.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.419,00 per
[...]
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 29.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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