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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 31/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3460/2023 promossa da:
(C.F/P.I: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO CARREA del Foro di
Milano;
APPELLANTE contro
(C.F: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. IRENE ZERBINATI del Foro di Pavia;
APPELLATO/APPELLANTE INC.
e nei confronti di
(C.F: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. IRENE NADILE presso l'Avvocatura Civica interna;
APPELLATO
(C.F: ) Controparte_3 P.IVA_3
COMUNE DI VIGEVANO (C.F: ) P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2023 del Giudice di Pace di Vigevano, pubblicata il
17.03.2023.
Conclusioni:
- per appellante: “Voglia il Tribunale di Pavia, - in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Vigevano n. 67/2023, pubblicata il 17 marzo 2023, non notificata, previo accertamento e dichiarazione della piena validità delle notifiche, con effetto interruttivo, delle cartelle n. 0792011000639554500, n. 07920120022578336000 e n. 07920120028024391000, nonché dell'intimazione di pagamento n. 07920169003877143000, accertare e dichiarare che - limitatamente ai crediti portati dalle n. 3 cartelle di cui sopra - la prescrizione quinquennale non è nella fattispecie maturata con conseguente rigetto dell'opposizione promossa dal Sig. in parte de qua. - Rigettare l'appello incidentale Controparte_1
proposto da . Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario limitatamente al presente grado di appello.”;
- per l'appellato/appellante inc.: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e previe le declaratorie del caso così giudicare: In via principale e nel merito: - respingere l'appello proposto dall'
[...]
e in ogni caso confermare, salvo quanto oggetto di appello incidentale, Parte_1
la sentenza n. 67/2023 pronunciata in data 16/03/2023 e depositata in data 17/03/2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vigevano, nella persona del GDP dott.ssa Cristiana
Quaroni nella causa di opposizione rubricata al n. 1128/2022 RG.; - respingere le eccezioni sollevate dal in quanto le questioni non proposte in appello devono Controparte_2
considerarsi passate in giudicato In via subordinata e nel merito: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'appellante, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti per i quali non è stata fornita la prova dell'interruzione dei termini di prescrizione e per l'effetto confermare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
079 2022 90033527 21/000 notificata in data 04/08/2022 in relazione a detti crediti prescritti. Sull'Appello incidentale: - in parziale riforma della sentenza n. 67/2023 pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vigevano, condannare parte soccombente alla rifusione in favore di delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio, da liquidarsi in € 1.824,68 oltre oneri accesso di legge come da nota spese depositata dall'opponente, o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia In ogni caso: condannare parte soccombente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa del grado di appello (da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 con applicazione dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis)”;
- per l'appellato: “
1. Nel merito, in via principale: • accertare e dichiarare che il ricorso di primo grado del sig. è inammissibile per le motivazioni meglio esplicitate in CP_1
premessa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 67/2023 – cron. 462/2023, emessa dal Giudice di Pace di Vigevano dott.ssa Quaroni, in data 16.03.2023 e depositata il
17.03.2023, resa nel procedimento R.G.N. 1128/2022, dichiarare non prescritto il diritto a riscuotere il credito e, quindi, confermare la legittimità dell'azione sanzionatoria comunale
e dell'intimazione di pagamento n. 07920229003352721000 emessa da
[...]
e dalla stessa notificata il 4.8.2022 e delle presupposte cartelle Controparte_4
esattoriali, in relazione al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n.
V/89416T/2010 del 20/11/2010 notificato tramite servizio postale il 11/01/2011 dal
Comando di PL del;
• accogliersi le domande formulate dall'appellante Controparte_2 principale • respingersi le domande formulate dall'appellante incidentale in ordine CP_5
alla spese di lite nei confronti del;
2. Nel merito, in via subordinata, nella Controparte_2
denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria del Sig. accertare e CP_1
dichiarare che il convenuto deve essere tenuto indenne dal concessionario Controparte_2
da ogni conseguenza negativa che da tale giudizio Parte_1
potesse derivare, inclusa ogni spesa che l'Ente dovesse sostenere per la propria assistenza, patrocinio, difesa legale e peritale nel presente giudizio, per le motivazioni esplicitate in premessa;
3. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed oltre agli accessori di legge (oneri riflessi CPDEL
32,30%: accessori per avvocati dipendenti P.A.) e del contributo unificato.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Vigevano,
opponendosi all'intimazione di pagamento n. 07920229003352721000 Controparte_1
notificatagli in data 04.08.2022, conveniva in giudizio l' quale agente Parte_1
provinciale per la riscossione e gli Enti impositori dei Comuni di Pavia, Vigevano e CP_3
per sentir dichiarare - previa immediata sospensione dell'azione esecutiva - l'estinzione
[...]
per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il credito incorporato nelle cartelle di pagamento n. 07920110006395545000 notificata il 03.03.2011, n. 07920110030107010000 notificata il
31.01.2012, n. 07920120022578336000 notificata il 20.11.2012 e n. 07920120028024391000 notificata il 21.01.2013, emesse a suo carico con riferimento a sanzioni conseguenti a violazioni al
Codice della Strada risalenti tra il 2008 e il 2011, deducendo l'omessa notifica ovvero l'invalidità delle notifiche dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento e ruoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva l' (d'ora in poi, ) eccependo, Controparte_6 CP_5
preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva sulle censure relative all'omessa notifica e validità dei verbali di accertamento presupposti;
nel merito, contestava l'eccepita prescrizione, deducendo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sulla scorta delle intimazioni prodotte quali validi atti interruttivi, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il si costituiva in primo grado eccependo, in via preliminare, la tardività Controparte_2 dell'opposizione (da qualificarsi come opposizione c.d. recuperatoria) per erroneità del rito prescelto ex art. 615 c.p.c., anziché ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, da proporsi con ricorso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
nel merito, contestava le doglianze attoree, ritenendole inammissibili e infondatem a fronte della regolare notificazione del verbale presupposto a mezzo del servizio postale ricevuto in data 11.01.2011 e della relativa cartella di pagamento del
21.01.2013.
Rimanevano contumaci, nonostante la ritualità delle notifiche, i Comuni di Vigevano e CP_3
[...]
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 67/2023, pubblicata il 17.03.2023, accoglieva la domanda dichiarando l'intervenuta estinzione per prescrizione delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento opposto, compensando tra le parti le spese di lite, con la sola eccezione delle spese vive.
A fondamento della decisione il Giudice di prime cure preliminarmente affermava sussistere la legittimazione passiva dell'agente di riscossione “stante la natura dell'atto impugnato e le richieste formulate dall'opponente”, quindi osservava che il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. scelto dall'attore era corretto, in quanto diretto a far valere “fatti estintivi (quali la prescrizione) sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo”, evidenziando che l'intimazione di pagamento (o
“sollecito”) poteva essere impugnato “solo per vizi propri, ossia, per far valere l'omessa notifica della prodromica cartella o l'intervenuta prescrizione dell'obbligo di pagare gli importi iscritti a ruolo, come avvenuto nel caso di specie”.
Nel merito, quanto all'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il credito portato dalle cartelle di pagamento, rilevava che:
- per le cartelle n. 07920110006395545000, n. 07920120022578336000, n.
07920120028024391000 le notifiche al “familiare convivente” dovevano considerarsi illegittime e non idonee ad interrompere la prescrizione, in quanto non accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto;
- per la cartella n. 07920120028024391000 mancava, invece, la prova dell'avvenuta consegna al destinatario, risultando barrata la casella “trasferito - 19.05.2012”;
- anche l'intimazione di pagamento n. 0720169003877143/00, asseritamente notificata il
22.12.2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non costituiva valido atto interruttivo in mancanza di sicuri elementi di collegamento nella cartolina di ricevimento (tornata al mittente per
“compiuta giacenza”);
- l'intimazione di pagamento n. 79201890037364200000 notificata a mezzo Pec il 04.09.2018, benché astrattamente valida come primo atto interruttivo della prescrizione, era tuttavia tardivo e inefficace, essendo già decorso il termine di cinque anni dalla data di accertamento delle violazioni amministrative ex art. 28 L. n. 689/1981.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, l' ha proposto appello limitatamente alla parte CP_5
in cui il primo Giudice ha accertato e dichiarato la prescrizione con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 0792011000639554500, n. 07920120022578336000 e n.
07920120028024391000, ritenendo erroneamente non valide le notifiche degli atti interruttivi
(cartelle e intimazione di pagamento n. 07920169003877143000, notificata il 22.12.2016), chiedendone la riforma parziale sul punto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario quanto al grado di appello.
L'appellato si è costituito depositando la comparsa di risposta nel termine Controparte_1 previsto dall'art. 347 c.p.c., contestando l'appello principale e svolgendo appello incidentale per la riforma del capo della sentenza che ha compensato interamente tra le parti le spese del giudizio, con motivazione apparente ed in difetto dei suoi presupposti.
Il si è parimenti costituito in grado di appello, riproponendo le eccezioni di rito e Controparte_2
le difese non esaminate o non accolte ex art. 346 c.p.c.
I restanti appellati sono rimasti intimati e alla prima udienza del 31.01.2024 sono stati dichiarati contumaci.
Dopo avere concesso i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c., la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo per redistribuzione dei carichi pendenti e differita all'udienza cartolare del
29.01.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione di nuovi termini intermedi.
A tale udienza, sulla scorta delle conclusioni rassegnate come in epigrafe e delle note di trattazione tempestivamente depositate, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Preliminarmente, va precisato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_5
sebbene riproposta dalla difesa dell'odierno appellato, deve ritenersi preclusa dal giudicato interno, non avendo la parte interessata proposto specifica impugnazione avverso la decisione di rigetto sul punto.
1.1 Sempre in via preliminare, l'appello incidentale svolto da con la Controparte_1
comparsa di risposta - depositata in grado appello nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata – va dichiarato tempestivo e ammissibile, atteso che il difetto di “coordinamento” tra gli artt. 166, 343 e 347 c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, è stato ormai risolto dal Legislatore con il correttivo apportato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 1), che, modificando l'art. 347, comma 1 c.p.c. (“Forme e termini della costituzione in appello”), fermo il rinvio per l'appellante alle forme e termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale, ha previsto che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.
1.2 L'eccezione di inammissibilità della domanda riproposta dal appellato ai sensi dell'art. CP_2
346 c.p.c. - per avere il primo Giudice ritenuto erroneamente ammissibile la domanda proposta nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (che può essere fatta valere in ogni tempo), anziché riqualificarla come opposizione c.d. “recuperatoria” e dichiararla inammissibile per essere decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - non ha pregio.
1.2.1 In disparte la problematica della configurabilità di un vero e proprio appello incidentale sul punto, nel caso di specie, premesso che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973), rileva che, per quanto è possibile comprendere dal petitum della domanda e della precisazioni svolte, non ha svolto un'opposizione volta al recupero CP_1
della tutela avverso i verbali di accertamento di violazione al C.d.S., asseritamente non notificati
(opposizione c.d. “recuperatoria”); piuttosto, l'attore - odierno appellato - ha dedotto in primo grado di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali presupposti e delle cartelle di pagamento eccependo il fatto estintivo (successivo) dell'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento del 04.08.2022, per essere decorsi oltre cinque anni dalle asserite notifiche dei verbali e l'intimazione di pagamento medesima.
1.2.2 In relazione a siffatto motivo di opposizione, non attinente al merito della pretesa creditoria, il
Giudice di prime cure ha ritenuto corretta la forma e il rito prescelti dall'attore, ponendosi in linea con l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già affermato che: “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interrativi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22080/2017).
Nel solco tracciato dal Supremo Consesso, la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. n.
13300, 13304 e 13306/2024) ha precisato altresì che “la contestazione in esame, avendo ad oggetto
(non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire” (cfr. Cass. n. 18152/2024).
La Corte di Cassazione ha quindi progressivamente chiarito che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (cfr. Cass. n. 18152/2024 cit.). La S.C., facendo applicazione di questo principio, in un caso analogo a quello di specie, ha cassato con rinvio la decisione impugnata, evidenziando che “in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure
(in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord.
13300/24”.
Il quadro si completa con la più recente sentenza delle Sezioni Unite che, chiamate a verificare la tenuta dei precedenti orientamenti sulla tutela “immediata” avverso ruoli e/o cartelle di pagamento invalidamente notificati o addirittura non notificati con i limiti d'impugnazione fissati dal nuovo comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, introdotto dal D.L. n. 146 del 21 ottobre
2021, art.
3-bis, convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, hanno recentemente chiarito che: “(…)
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).” (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 26283/2022, p. 24.1).
1.2.3 Ciò posto, dalla lettura della sentenza impugnata tuttavia risulta che non vi sia stato, almeno esplicitamente, un vaglio sull'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, requisito necessario per la trattazione del merito della domanda (alla stregua dei principi posti da S.U. n.
26283/2022 cit.).
Nella fattispecie la questione, esaminabile d'ufficio anche in assenza di contestazione delle parti, va risolta in senso affermativo, posto che dinanzi alla minaccia di procedere all'esecuzione mediante l'intimazione di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione (ex art. 50 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602), a differenza dell'impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo conosciuto “motu proprio”, il destinatario dell'atto, anche prima che il concessionario dia avvio alle procedure, ha interesse a far valere il fatto estintivo del credito sopravvenuto alla notifica del titolo ad esso sotteso, cioè a far dichiarare sia che l' Riscossione non ha diritto a procedere CP_7
all'esecuzione forzata, sia che il credito è estinto.
1.2.4 Alla luce di tali argomenti, l'eccezione d'inammissibilità della domanda risulta infondata.
§2. Scendendo nell'esame del merito dell'appello principale, l' censura la sentenza CP_5
impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la notifica delle cartelle di pagamento n.
07920110006395545000, n. 07920120022578336000 e n. 07920120028024391000 (prodromiche all'intimazione contestata) eseguita da messo dell'agente della riscossione mediante consegna a familiare convivente del destinatario, ritenendo che siffatta modalità di notificazione contenuta nel d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, derogando al disposto dall'art. 139, comma 2 c.p.c., a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, non richieda anche il formale invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario. Ne consegue l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'invalidità della notifica delle cartelle 0792011000639554500, n.
07920120022578336000 e n. 07920120028024391000, che risultano al contrario ritualmente notificate a mezzo posta, rispettivamente, in data 03.03.2011, in data 20.11.2012 e in data
21.01.2013 Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante si duole che il Giudice di Pace non ha ritenuto valida la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. della intimazione di pagamento n. 07920169003877143000 notificata il 22.12.2016, reputando l'assenza di “elementi di collegamento” atti a dimostrare che l'avviso di ricevimento si riferisse proprio alla raccomandata informativa spedita;
sostiene l'appellante che, a fronte della prova della spedizione e dell'avviso di ricevimento prodotto
(restituito al mittente per compiuta giacenza in data 20.02.2017), era invece onere del destinatario dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto notificato. Ne consegue che, considerando detta intimazione quale valido atto interruttivo, la prescrizione quinquennale non sarebbe comunque maturata.
2.1 Si premette che, non essendo proposto specifico appello avverso il capo della sentenza che ha dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella n. 07920110030107010000 avente ad oggetto le somme iscritte a ruolo dal e relative all'anno 2010, deve considerarsi formato Controparte_8
il giudicato sul punto.
2.2 I motivi d'appello, in ragione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Nel caso di specie è pacifico che le tre cartelle di pagamento siano state notificate presso l'indirizzo di residenza del debitore ed ivi consegnate a persona qualificatasi come “familiare convivente” del destinatario come si evince dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate Controparte_1
prodotta in copia (cfr. doc. 3, 7 e 9 fasc. ; parimenti è pacifico, non essendovi prova dagli CP_5
atti, che il destinatario non sia stato anche informato dell'avvenuta notificazione tramite apposita raccomandata informativa.
2.3 L'assunto di parte appellante circa la non necessità dell'invio della raccomandata informativa è infondato.
Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26 si limita ad affermare, all'ultimo comma, che per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.
Attesa la relatio compiuta dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 (avente ad oggetto la disciplina della notificazione della cartella di pagamento) alle disposizioni dettate dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, è nella lettera b-bis) del primo comma di quest'ultima norma che va individuato il paradigma di riferimento, che così recita: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso... Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge.
Nell'esegesi di tale dato normativo, la Suprema Corte (richiamata anche dal primo Giudice) ha precisato che l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati (cfr. Cass. n. 14093/2022; succ. conf. Cass. n. 6121/2023; Cass. n. 23653/2024).
Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, tuttavia, per fermo orientamento del giudice di nomofilachia, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa “semplice” (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo “C.A.N.”) senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento: il tenore della disposizione, sopra trascritto, è riferito alla sola raccomandata e tale modalità semplificata è giustificata, in punto di ratio legis, dalla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, dacché consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (così Cass. n. 23653/2024, che richiama, tra le altre, Cass. n.
2377/2022; Cass. n. 2229/2020; Cass. n. 7892/2019; Cass., Sez. Un., n. 18992/2017; Cass. n.
23765/2017; Cass. n. 20863/2017).
È invece inconferente il richiamo al principio dettato da Cass., sez. trib., n. 15317/2014, citato dalla difesa dell'appellante, in quanto pronunciato in relazione ad una fattispecie differente, concernente la notificazione a mezzo posta di atto impositivo (avviso di accertamento) che risultava “consegnato a mani” (con sottoscrizione dell'avviso di ritorno) del contribuente.
2.4 Quanto all'intimazione di pagamento asseritamente notificata il 22.12.2016 ai sensi dell'art. 140
c.p.c. ed evocata da quale valido atto interruttivo della prescrizione, ritiene il Tribunale di CP_5
condividere la decisione del giudice di prime cure.
Va ribadito che nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (cfr. Cass. n. 33525/2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. ex aliis, Cass. n. 458/2005; Cass., sez. lav., n. 2683/2019).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc. 11 fasc. emerge che la CP_5 relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07920169003877143000 omette del tutto di riportare il nominativo del destinatario ed il numero della raccomandata informativa, mentre quello apposto a penna sulla copia di detta relata pare riferirsi al numero “elenco” degli avvisi di deposito di alcuni atti nella casa Comunale di Vigevano (peraltro, i numeri appaiono anche diversi per una cifra: 031181771610072 sulla relata e n. 0311817716129702 per l'elenco) .
Il collegamento di tale avviso all'intimazione, anche alla luce di elementi divergenti, non può farsi discendere, comunque, da un atto ulteriore (predisposto ex post) costituito dal prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex artt. 139 e 140 c.p.c.
Quindi, correttamente, il primo Giudice ha ritenuto l'inidoneità della notificazione e l'insussistenza dell'atto interruttivo ex art. 2943, comma 4, c.c., statuendo che per l'intimazione n.
07920169003877143000, che avrebbe avuto valenza interruttiva della prescrizione dei crediti portati dagli atti prodromici, manca la prova della ricezione della raccomandata informativa, asseritamente tornata al mittente per “compiuta giacenza”.
2.5 Ad abundantiam, anche volendo ritenere sussistente il detto collegamento e, quindi, che l'avviso di ricevimento si riferisca all'intimazione di pagamento perfezionata ex art. 140 c.p.c. in data
22.12.2016, la prescrizione quinquennale risulterebbe comunque maturata per i crediti portati dalle tre cartelle opposte, considerato che dalle date di accertamento delle violazioni amministrative desumibili dalle cartelle e dagli estratti dei ruoli (tra il 23.10.2008, 11.01.2011, 02.05.2011 ed il
15.11.2011) decorrono oltre i cinque anni previsti dagli artt. 209 C.d.S. e 28 della Legge n.
689/1981.
2.6 In conclusione, l'appello principale proposto da va rigettato. CP_5
§3. Passando all'appello incidentale, con uno specifico motivo di gravame l'appellato
[...]
impugna il capo della sentenza di primo grado con cui il Giudice ha disposto la Controparte_1 compensazione delle spese di lite, motivando sulla “controvertibilità della questione trattata”, perché priva dell'indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite.
3.1 Il Tribunale ritiene invece di condividere la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, sebbene la succinta motivazione vada integrata come segue.
3.1.2 L'obiettiva “controvertibilità della questione trattata” sottolineata dal Giudice di Pace per motivare la compensazione fra le parti delle spese di lite ha trovato, in effetti, significativo riscontro nella presente motivazione, alla luce del segnalato intervento (“in limine litis”) delle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 06.09.2022, le quali hanno chiarito importanti principi sulle forme e modalità di tutela avverso i ruoli e le cartelle di pagamento, confrontati con la portata del diritto sopravvenuto, seguita e precisata dalla giurisprudenza di legittimità più recente (richiamata anche negli atti difensivi delle parti).
3.1.3 Giova peraltro ribadire che l'art. 92, comma 2 c.p.c., nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili 'a priori', ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. n. 2883/2014;
Cass. n. 21157/2019; Cass. n. 1950/2022). Così pure la novità della questione giuridica decisa (ed equivalente è il caso della sua oggettiva opinabilità o oscillante soluzione in giurisprudenza), integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintono di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr. Cass. n. 2883/2014).
3.1.4 In relazione al caso di specie, la decisione di compensare le spese di primo grado tra tutte le parti, attesa la comunanza delle questioni pregiudiziali decise, risulta dunque condivisibile.
§4. In conclusione, il Tribunale ritiene di dover rigettare sia l'appello principale e che l'appello incidentale, e confermare la sentenza di primo grado con motivazione integrata in relazione al capo sulla compensazione delle spese di lite.
4.1 Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto - considerato che entrambi gli appelli, sia principale che incidentale, sono stati respinti, configurandosi soccombenza reciproca, ma che tuttavia l'appello principale ha riguardato il merito ed ha assorbito la maggior parte delle energie processuali, differentemente da quello incidentale, che ha riguardato solo il capo delle spese di lite di primo grado - debbono essere compensate per un quarto e l'appellante deve corrispondere all'appellato i restanti tre quarti.
4.2 Non essendo state riproposte domande, in via di appello principale o incidentale, nei confronti dell'appellato non si configura soccombenza. Controparte_2
4.3 La liquidazione delle spese segue i parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, applicato lo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00, in considerazione del quantum appellatum (sulla base del valore dichiarato dalle parti: € 1.504,25), secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa fase istruttoria, non espletata, in misura comunque non superiore agli importi specificamente richiesti dal difensore dell'appellato nella nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 14198/2022).
4.4 Quanto agli aumenti applicati sul compenso unico, si ritiene riconoscibile il solo aumento previsto per la redazione di atti navigabili ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, fissato nella misura del 20% (stante l'esiguità dei collegamenti ai documenti esterni allegati) e limitato alla fase introduttiva, essendo la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato l'unico atto difensivo redatto con tali modalità di navigazione e ricerca testuale;
va escluso l'aumento di cui all'art. 4, comma 2 D.M. cit. per l'assistenza “contro più soggetti”, in quanto la difesa dell'appellato è stata sostanzialmente unitaria e non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, tale da giustificarne la maggiorazione.
4.5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co.
1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 67/2023 del Giudice di Pace di Vigevano, Controparte_6
e sull'appello incidentale di ogni altra domanda, istanza, eccezione, Controparte_1
deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
• respinge l'appello principale e l'appello incidentale e conseguentemente conferma la sentenza di primo grado, come integrata dalla presente motivazione;
• condanna l'appellante a rimborsare all'appellato Controparte_6 [...]
le spese del presente grado di giudizio, compensate per ¼ ex art. 92 c.p.c., Controparte_1 che si liquidano in € 147,00 per spese esenti, € 1.361,00 per compensi (così determinati: €
425,00 fase studio, € 425,00 fase intr., € 851,00 fase dec.; - € 425,00 per compens. ¼; + €
85,00 per aumento del 20% fase intr.), oltre 15 % rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.
Così è deciso in Pavia, lì 30 marzo 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3460/2023 promossa da:
(C.F/P.I: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO CARREA del Foro di
Milano;
APPELLANTE contro
(C.F: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. IRENE ZERBINATI del Foro di Pavia;
APPELLATO/APPELLANTE INC.
e nei confronti di
(C.F: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. IRENE NADILE presso l'Avvocatura Civica interna;
APPELLATO
(C.F: ) Controparte_3 P.IVA_3
COMUNE DI VIGEVANO (C.F: ) P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2023 del Giudice di Pace di Vigevano, pubblicata il
17.03.2023.
Conclusioni:
- per appellante: “Voglia il Tribunale di Pavia, - in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Vigevano n. 67/2023, pubblicata il 17 marzo 2023, non notificata, previo accertamento e dichiarazione della piena validità delle notifiche, con effetto interruttivo, delle cartelle n. 0792011000639554500, n. 07920120022578336000 e n. 07920120028024391000, nonché dell'intimazione di pagamento n. 07920169003877143000, accertare e dichiarare che - limitatamente ai crediti portati dalle n. 3 cartelle di cui sopra - la prescrizione quinquennale non è nella fattispecie maturata con conseguente rigetto dell'opposizione promossa dal Sig. in parte de qua. - Rigettare l'appello incidentale Controparte_1
proposto da . Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario limitatamente al presente grado di appello.”;
- per l'appellato/appellante inc.: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e previe le declaratorie del caso così giudicare: In via principale e nel merito: - respingere l'appello proposto dall'
[...]
e in ogni caso confermare, salvo quanto oggetto di appello incidentale, Parte_1
la sentenza n. 67/2023 pronunciata in data 16/03/2023 e depositata in data 17/03/2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vigevano, nella persona del GDP dott.ssa Cristiana
Quaroni nella causa di opposizione rubricata al n. 1128/2022 RG.; - respingere le eccezioni sollevate dal in quanto le questioni non proposte in appello devono Controparte_2
considerarsi passate in giudicato In via subordinata e nel merito: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'appellante, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti per i quali non è stata fornita la prova dell'interruzione dei termini di prescrizione e per l'effetto confermare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
079 2022 90033527 21/000 notificata in data 04/08/2022 in relazione a detti crediti prescritti. Sull'Appello incidentale: - in parziale riforma della sentenza n. 67/2023 pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vigevano, condannare parte soccombente alla rifusione in favore di delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio, da liquidarsi in € 1.824,68 oltre oneri accesso di legge come da nota spese depositata dall'opponente, o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia In ogni caso: condannare parte soccombente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa del grado di appello (da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 con applicazione dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis)”;
- per l'appellato: “
1. Nel merito, in via principale: • accertare e dichiarare che il ricorso di primo grado del sig. è inammissibile per le motivazioni meglio esplicitate in CP_1
premessa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 67/2023 – cron. 462/2023, emessa dal Giudice di Pace di Vigevano dott.ssa Quaroni, in data 16.03.2023 e depositata il
17.03.2023, resa nel procedimento R.G.N. 1128/2022, dichiarare non prescritto il diritto a riscuotere il credito e, quindi, confermare la legittimità dell'azione sanzionatoria comunale
e dell'intimazione di pagamento n. 07920229003352721000 emessa da
[...]
e dalla stessa notificata il 4.8.2022 e delle presupposte cartelle Controparte_4
esattoriali, in relazione al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n.
V/89416T/2010 del 20/11/2010 notificato tramite servizio postale il 11/01/2011 dal
Comando di PL del;
• accogliersi le domande formulate dall'appellante Controparte_2 principale • respingersi le domande formulate dall'appellante incidentale in ordine CP_5
alla spese di lite nei confronti del;
2. Nel merito, in via subordinata, nella Controparte_2
denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria del Sig. accertare e CP_1
dichiarare che il convenuto deve essere tenuto indenne dal concessionario Controparte_2
da ogni conseguenza negativa che da tale giudizio Parte_1
potesse derivare, inclusa ogni spesa che l'Ente dovesse sostenere per la propria assistenza, patrocinio, difesa legale e peritale nel presente giudizio, per le motivazioni esplicitate in premessa;
3. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed oltre agli accessori di legge (oneri riflessi CPDEL
32,30%: accessori per avvocati dipendenti P.A.) e del contributo unificato.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Vigevano,
opponendosi all'intimazione di pagamento n. 07920229003352721000 Controparte_1
notificatagli in data 04.08.2022, conveniva in giudizio l' quale agente Parte_1
provinciale per la riscossione e gli Enti impositori dei Comuni di Pavia, Vigevano e CP_3
per sentir dichiarare - previa immediata sospensione dell'azione esecutiva - l'estinzione
[...]
per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il credito incorporato nelle cartelle di pagamento n. 07920110006395545000 notificata il 03.03.2011, n. 07920110030107010000 notificata il
31.01.2012, n. 07920120022578336000 notificata il 20.11.2012 e n. 07920120028024391000 notificata il 21.01.2013, emesse a suo carico con riferimento a sanzioni conseguenti a violazioni al
Codice della Strada risalenti tra il 2008 e il 2011, deducendo l'omessa notifica ovvero l'invalidità delle notifiche dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento e ruoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva l' (d'ora in poi, ) eccependo, Controparte_6 CP_5
preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva sulle censure relative all'omessa notifica e validità dei verbali di accertamento presupposti;
nel merito, contestava l'eccepita prescrizione, deducendo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sulla scorta delle intimazioni prodotte quali validi atti interruttivi, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il si costituiva in primo grado eccependo, in via preliminare, la tardività Controparte_2 dell'opposizione (da qualificarsi come opposizione c.d. recuperatoria) per erroneità del rito prescelto ex art. 615 c.p.c., anziché ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, da proporsi con ricorso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
nel merito, contestava le doglianze attoree, ritenendole inammissibili e infondatem a fronte della regolare notificazione del verbale presupposto a mezzo del servizio postale ricevuto in data 11.01.2011 e della relativa cartella di pagamento del
21.01.2013.
Rimanevano contumaci, nonostante la ritualità delle notifiche, i Comuni di Vigevano e CP_3
[...]
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 67/2023, pubblicata il 17.03.2023, accoglieva la domanda dichiarando l'intervenuta estinzione per prescrizione delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento opposto, compensando tra le parti le spese di lite, con la sola eccezione delle spese vive.
A fondamento della decisione il Giudice di prime cure preliminarmente affermava sussistere la legittimazione passiva dell'agente di riscossione “stante la natura dell'atto impugnato e le richieste formulate dall'opponente”, quindi osservava che il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. scelto dall'attore era corretto, in quanto diretto a far valere “fatti estintivi (quali la prescrizione) sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo”, evidenziando che l'intimazione di pagamento (o
“sollecito”) poteva essere impugnato “solo per vizi propri, ossia, per far valere l'omessa notifica della prodromica cartella o l'intervenuta prescrizione dell'obbligo di pagare gli importi iscritti a ruolo, come avvenuto nel caso di specie”.
Nel merito, quanto all'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il credito portato dalle cartelle di pagamento, rilevava che:
- per le cartelle n. 07920110006395545000, n. 07920120022578336000, n.
07920120028024391000 le notifiche al “familiare convivente” dovevano considerarsi illegittime e non idonee ad interrompere la prescrizione, in quanto non accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto;
- per la cartella n. 07920120028024391000 mancava, invece, la prova dell'avvenuta consegna al destinatario, risultando barrata la casella “trasferito - 19.05.2012”;
- anche l'intimazione di pagamento n. 0720169003877143/00, asseritamente notificata il
22.12.2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non costituiva valido atto interruttivo in mancanza di sicuri elementi di collegamento nella cartolina di ricevimento (tornata al mittente per
“compiuta giacenza”);
- l'intimazione di pagamento n. 79201890037364200000 notificata a mezzo Pec il 04.09.2018, benché astrattamente valida come primo atto interruttivo della prescrizione, era tuttavia tardivo e inefficace, essendo già decorso il termine di cinque anni dalla data di accertamento delle violazioni amministrative ex art. 28 L. n. 689/1981.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, l' ha proposto appello limitatamente alla parte CP_5
in cui il primo Giudice ha accertato e dichiarato la prescrizione con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 0792011000639554500, n. 07920120022578336000 e n.
07920120028024391000, ritenendo erroneamente non valide le notifiche degli atti interruttivi
(cartelle e intimazione di pagamento n. 07920169003877143000, notificata il 22.12.2016), chiedendone la riforma parziale sul punto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario quanto al grado di appello.
L'appellato si è costituito depositando la comparsa di risposta nel termine Controparte_1 previsto dall'art. 347 c.p.c., contestando l'appello principale e svolgendo appello incidentale per la riforma del capo della sentenza che ha compensato interamente tra le parti le spese del giudizio, con motivazione apparente ed in difetto dei suoi presupposti.
Il si è parimenti costituito in grado di appello, riproponendo le eccezioni di rito e Controparte_2
le difese non esaminate o non accolte ex art. 346 c.p.c.
I restanti appellati sono rimasti intimati e alla prima udienza del 31.01.2024 sono stati dichiarati contumaci.
Dopo avere concesso i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c., la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo per redistribuzione dei carichi pendenti e differita all'udienza cartolare del
29.01.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione di nuovi termini intermedi.
A tale udienza, sulla scorta delle conclusioni rassegnate come in epigrafe e delle note di trattazione tempestivamente depositate, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Preliminarmente, va precisato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_5
sebbene riproposta dalla difesa dell'odierno appellato, deve ritenersi preclusa dal giudicato interno, non avendo la parte interessata proposto specifica impugnazione avverso la decisione di rigetto sul punto.
1.1 Sempre in via preliminare, l'appello incidentale svolto da con la Controparte_1
comparsa di risposta - depositata in grado appello nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata – va dichiarato tempestivo e ammissibile, atteso che il difetto di “coordinamento” tra gli artt. 166, 343 e 347 c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, è stato ormai risolto dal Legislatore con il correttivo apportato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 1), che, modificando l'art. 347, comma 1 c.p.c. (“Forme e termini della costituzione in appello”), fermo il rinvio per l'appellante alle forme e termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale, ha previsto che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.
1.2 L'eccezione di inammissibilità della domanda riproposta dal appellato ai sensi dell'art. CP_2
346 c.p.c. - per avere il primo Giudice ritenuto erroneamente ammissibile la domanda proposta nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (che può essere fatta valere in ogni tempo), anziché riqualificarla come opposizione c.d. “recuperatoria” e dichiararla inammissibile per essere decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - non ha pregio.
1.2.1 In disparte la problematica della configurabilità di un vero e proprio appello incidentale sul punto, nel caso di specie, premesso che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973), rileva che, per quanto è possibile comprendere dal petitum della domanda e della precisazioni svolte, non ha svolto un'opposizione volta al recupero CP_1
della tutela avverso i verbali di accertamento di violazione al C.d.S., asseritamente non notificati
(opposizione c.d. “recuperatoria”); piuttosto, l'attore - odierno appellato - ha dedotto in primo grado di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali presupposti e delle cartelle di pagamento eccependo il fatto estintivo (successivo) dell'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento del 04.08.2022, per essere decorsi oltre cinque anni dalle asserite notifiche dei verbali e l'intimazione di pagamento medesima.
1.2.2 In relazione a siffatto motivo di opposizione, non attinente al merito della pretesa creditoria, il
Giudice di prime cure ha ritenuto corretta la forma e il rito prescelti dall'attore, ponendosi in linea con l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già affermato che: “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interrativi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22080/2017).
Nel solco tracciato dal Supremo Consesso, la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. n.
13300, 13304 e 13306/2024) ha precisato altresì che “la contestazione in esame, avendo ad oggetto
(non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire” (cfr. Cass. n. 18152/2024).
La Corte di Cassazione ha quindi progressivamente chiarito che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (cfr. Cass. n. 18152/2024 cit.). La S.C., facendo applicazione di questo principio, in un caso analogo a quello di specie, ha cassato con rinvio la decisione impugnata, evidenziando che “in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure
(in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord.
13300/24”.
Il quadro si completa con la più recente sentenza delle Sezioni Unite che, chiamate a verificare la tenuta dei precedenti orientamenti sulla tutela “immediata” avverso ruoli e/o cartelle di pagamento invalidamente notificati o addirittura non notificati con i limiti d'impugnazione fissati dal nuovo comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, introdotto dal D.L. n. 146 del 21 ottobre
2021, art.
3-bis, convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, hanno recentemente chiarito che: “(…)
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).” (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 26283/2022, p. 24.1).
1.2.3 Ciò posto, dalla lettura della sentenza impugnata tuttavia risulta che non vi sia stato, almeno esplicitamente, un vaglio sull'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, requisito necessario per la trattazione del merito della domanda (alla stregua dei principi posti da S.U. n.
26283/2022 cit.).
Nella fattispecie la questione, esaminabile d'ufficio anche in assenza di contestazione delle parti, va risolta in senso affermativo, posto che dinanzi alla minaccia di procedere all'esecuzione mediante l'intimazione di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione (ex art. 50 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602), a differenza dell'impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo conosciuto “motu proprio”, il destinatario dell'atto, anche prima che il concessionario dia avvio alle procedure, ha interesse a far valere il fatto estintivo del credito sopravvenuto alla notifica del titolo ad esso sotteso, cioè a far dichiarare sia che l' Riscossione non ha diritto a procedere CP_7
all'esecuzione forzata, sia che il credito è estinto.
1.2.4 Alla luce di tali argomenti, l'eccezione d'inammissibilità della domanda risulta infondata.
§2. Scendendo nell'esame del merito dell'appello principale, l' censura la sentenza CP_5
impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la notifica delle cartelle di pagamento n.
07920110006395545000, n. 07920120022578336000 e n. 07920120028024391000 (prodromiche all'intimazione contestata) eseguita da messo dell'agente della riscossione mediante consegna a familiare convivente del destinatario, ritenendo che siffatta modalità di notificazione contenuta nel d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, derogando al disposto dall'art. 139, comma 2 c.p.c., a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, non richieda anche il formale invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario. Ne consegue l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'invalidità della notifica delle cartelle 0792011000639554500, n.
07920120022578336000 e n. 07920120028024391000, che risultano al contrario ritualmente notificate a mezzo posta, rispettivamente, in data 03.03.2011, in data 20.11.2012 e in data
21.01.2013 Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante si duole che il Giudice di Pace non ha ritenuto valida la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. della intimazione di pagamento n. 07920169003877143000 notificata il 22.12.2016, reputando l'assenza di “elementi di collegamento” atti a dimostrare che l'avviso di ricevimento si riferisse proprio alla raccomandata informativa spedita;
sostiene l'appellante che, a fronte della prova della spedizione e dell'avviso di ricevimento prodotto
(restituito al mittente per compiuta giacenza in data 20.02.2017), era invece onere del destinatario dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto notificato. Ne consegue che, considerando detta intimazione quale valido atto interruttivo, la prescrizione quinquennale non sarebbe comunque maturata.
2.1 Si premette che, non essendo proposto specifico appello avverso il capo della sentenza che ha dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella n. 07920110030107010000 avente ad oggetto le somme iscritte a ruolo dal e relative all'anno 2010, deve considerarsi formato Controparte_8
il giudicato sul punto.
2.2 I motivi d'appello, in ragione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Nel caso di specie è pacifico che le tre cartelle di pagamento siano state notificate presso l'indirizzo di residenza del debitore ed ivi consegnate a persona qualificatasi come “familiare convivente” del destinatario come si evince dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate Controparte_1
prodotta in copia (cfr. doc. 3, 7 e 9 fasc. ; parimenti è pacifico, non essendovi prova dagli CP_5
atti, che il destinatario non sia stato anche informato dell'avvenuta notificazione tramite apposita raccomandata informativa.
2.3 L'assunto di parte appellante circa la non necessità dell'invio della raccomandata informativa è infondato.
Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26 si limita ad affermare, all'ultimo comma, che per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.
Attesa la relatio compiuta dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 (avente ad oggetto la disciplina della notificazione della cartella di pagamento) alle disposizioni dettate dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, è nella lettera b-bis) del primo comma di quest'ultima norma che va individuato il paradigma di riferimento, che così recita: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso... Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge.
Nell'esegesi di tale dato normativo, la Suprema Corte (richiamata anche dal primo Giudice) ha precisato che l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati (cfr. Cass. n. 14093/2022; succ. conf. Cass. n. 6121/2023; Cass. n. 23653/2024).
Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, tuttavia, per fermo orientamento del giudice di nomofilachia, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa “semplice” (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazione di avvenuta notifica, in acronimo “C.A.N.”) senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento: il tenore della disposizione, sopra trascritto, è riferito alla sola raccomandata e tale modalità semplificata è giustificata, in punto di ratio legis, dalla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, dacché consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (così Cass. n. 23653/2024, che richiama, tra le altre, Cass. n.
2377/2022; Cass. n. 2229/2020; Cass. n. 7892/2019; Cass., Sez. Un., n. 18992/2017; Cass. n.
23765/2017; Cass. n. 20863/2017).
È invece inconferente il richiamo al principio dettato da Cass., sez. trib., n. 15317/2014, citato dalla difesa dell'appellante, in quanto pronunciato in relazione ad una fattispecie differente, concernente la notificazione a mezzo posta di atto impositivo (avviso di accertamento) che risultava “consegnato a mani” (con sottoscrizione dell'avviso di ritorno) del contribuente.
2.4 Quanto all'intimazione di pagamento asseritamente notificata il 22.12.2016 ai sensi dell'art. 140
c.p.c. ed evocata da quale valido atto interruttivo della prescrizione, ritiene il Tribunale di CP_5
condividere la decisione del giudice di prime cure.
Va ribadito che nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (cfr. Cass. n. 33525/2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. ex aliis, Cass. n. 458/2005; Cass., sez. lav., n. 2683/2019).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc. 11 fasc. emerge che la CP_5 relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07920169003877143000 omette del tutto di riportare il nominativo del destinatario ed il numero della raccomandata informativa, mentre quello apposto a penna sulla copia di detta relata pare riferirsi al numero “elenco” degli avvisi di deposito di alcuni atti nella casa Comunale di Vigevano (peraltro, i numeri appaiono anche diversi per una cifra: 031181771610072 sulla relata e n. 0311817716129702 per l'elenco) .
Il collegamento di tale avviso all'intimazione, anche alla luce di elementi divergenti, non può farsi discendere, comunque, da un atto ulteriore (predisposto ex post) costituito dal prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex artt. 139 e 140 c.p.c.
Quindi, correttamente, il primo Giudice ha ritenuto l'inidoneità della notificazione e l'insussistenza dell'atto interruttivo ex art. 2943, comma 4, c.c., statuendo che per l'intimazione n.
07920169003877143000, che avrebbe avuto valenza interruttiva della prescrizione dei crediti portati dagli atti prodromici, manca la prova della ricezione della raccomandata informativa, asseritamente tornata al mittente per “compiuta giacenza”.
2.5 Ad abundantiam, anche volendo ritenere sussistente il detto collegamento e, quindi, che l'avviso di ricevimento si riferisca all'intimazione di pagamento perfezionata ex art. 140 c.p.c. in data
22.12.2016, la prescrizione quinquennale risulterebbe comunque maturata per i crediti portati dalle tre cartelle opposte, considerato che dalle date di accertamento delle violazioni amministrative desumibili dalle cartelle e dagli estratti dei ruoli (tra il 23.10.2008, 11.01.2011, 02.05.2011 ed il
15.11.2011) decorrono oltre i cinque anni previsti dagli artt. 209 C.d.S. e 28 della Legge n.
689/1981.
2.6 In conclusione, l'appello principale proposto da va rigettato. CP_5
§3. Passando all'appello incidentale, con uno specifico motivo di gravame l'appellato
[...]
impugna il capo della sentenza di primo grado con cui il Giudice ha disposto la Controparte_1 compensazione delle spese di lite, motivando sulla “controvertibilità della questione trattata”, perché priva dell'indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite.
3.1 Il Tribunale ritiene invece di condividere la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, sebbene la succinta motivazione vada integrata come segue.
3.1.2 L'obiettiva “controvertibilità della questione trattata” sottolineata dal Giudice di Pace per motivare la compensazione fra le parti delle spese di lite ha trovato, in effetti, significativo riscontro nella presente motivazione, alla luce del segnalato intervento (“in limine litis”) delle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 06.09.2022, le quali hanno chiarito importanti principi sulle forme e modalità di tutela avverso i ruoli e le cartelle di pagamento, confrontati con la portata del diritto sopravvenuto, seguita e precisata dalla giurisprudenza di legittimità più recente (richiamata anche negli atti difensivi delle parti).
3.1.3 Giova peraltro ribadire che l'art. 92, comma 2 c.p.c., nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili 'a priori', ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. n. 2883/2014;
Cass. n. 21157/2019; Cass. n. 1950/2022). Così pure la novità della questione giuridica decisa (ed equivalente è il caso della sua oggettiva opinabilità o oscillante soluzione in giurisprudenza), integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintono di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr. Cass. n. 2883/2014).
3.1.4 In relazione al caso di specie, la decisione di compensare le spese di primo grado tra tutte le parti, attesa la comunanza delle questioni pregiudiziali decise, risulta dunque condivisibile.
§4. In conclusione, il Tribunale ritiene di dover rigettare sia l'appello principale e che l'appello incidentale, e confermare la sentenza di primo grado con motivazione integrata in relazione al capo sulla compensazione delle spese di lite.
4.1 Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto - considerato che entrambi gli appelli, sia principale che incidentale, sono stati respinti, configurandosi soccombenza reciproca, ma che tuttavia l'appello principale ha riguardato il merito ed ha assorbito la maggior parte delle energie processuali, differentemente da quello incidentale, che ha riguardato solo il capo delle spese di lite di primo grado - debbono essere compensate per un quarto e l'appellante deve corrispondere all'appellato i restanti tre quarti.
4.2 Non essendo state riproposte domande, in via di appello principale o incidentale, nei confronti dell'appellato non si configura soccombenza. Controparte_2
4.3 La liquidazione delle spese segue i parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, applicato lo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00, in considerazione del quantum appellatum (sulla base del valore dichiarato dalle parti: € 1.504,25), secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa fase istruttoria, non espletata, in misura comunque non superiore agli importi specificamente richiesti dal difensore dell'appellato nella nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 14198/2022).
4.4 Quanto agli aumenti applicati sul compenso unico, si ritiene riconoscibile il solo aumento previsto per la redazione di atti navigabili ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, fissato nella misura del 20% (stante l'esiguità dei collegamenti ai documenti esterni allegati) e limitato alla fase introduttiva, essendo la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato l'unico atto difensivo redatto con tali modalità di navigazione e ricerca testuale;
va escluso l'aumento di cui all'art. 4, comma 2 D.M. cit. per l'assistenza “contro più soggetti”, in quanto la difesa dell'appellato è stata sostanzialmente unitaria e non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, tale da giustificarne la maggiorazione.
4.5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co.
1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 67/2023 del Giudice di Pace di Vigevano, Controparte_6
e sull'appello incidentale di ogni altra domanda, istanza, eccezione, Controparte_1
deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
• respinge l'appello principale e l'appello incidentale e conseguentemente conferma la sentenza di primo grado, come integrata dalla presente motivazione;
• condanna l'appellante a rimborsare all'appellato Controparte_6 [...]
le spese del presente grado di giudizio, compensate per ¼ ex art. 92 c.p.c., Controparte_1 che si liquidano in € 147,00 per spese esenti, € 1.361,00 per compensi (così determinati: €
425,00 fase studio, € 425,00 fase intr., € 851,00 fase dec.; - € 425,00 per compens. ¼; + €
85,00 per aumento del 20% fase intr.), oltre 15 % rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.
Così è deciso in Pavia, lì 30 marzo 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti