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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 194/2025 R.G. promossa da:
E rappresentate e difese dall'Avv.DE Parte_1 Parte_2 Parte_3
RE GI NT e dall'Avv.CASALI EMANUELA
RICORRENTI
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv.GULLA' PAOLO
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha rivendicato nei confronti di il pagamento di spettanze Pt_2 Controparte_3 arretrate non ancora corrisposte.
Le ricorrenti e anno rivendicato, nei confronti di entrambe le società resistenti, la Pt_1 Pt_3 sussistenza di un ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con richiesta di inquadramento nel superiore 4° livello del CCNL Commercio, nell'ambito di una fattispecie di codatorialità fra le resistenti e comunque di esercizio congiunto dell'unitaria attività d'impresa presso la sede operativa di GN (MI), via Sempione, 221.
L'istruttoria svolta ha integralmente confermato quanto dedotto dalle ricorrenti nella narrativa del ricorso: le signore sin dalle rispettive date di assunzione, hanno ininterrottamente lavorato, in Pt_3 Pt_1 forza di una reiterata successione e sovrapposizione di numerosi contratti flessibili e precari alle dipendenze delle convenute, sempre seguendo le direttive del legale rappresentante delle resistenti, sig.
. Quest'ultimo era proprietario e socio al 50% di nonchè Parte_4 Controparte_3 proprietario e socio al 100% della neo-costituita Energia Lombardia S.r.l..
Le ricorrenti nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro hanno ininterrottamente svolto in favore di entrambe le convenute, presso la suddetta sede operativa di GN (MI), via Sempione, 221, sempre le stesse identiche mansioni di operatrici telefoniche outbound, consistite, in particolare, nella effettuazione di chiamate a potenziali clienti, individuati sulla base di una lista già predisposta dal sig. , Parte_4 aventi ad oggetto la fornitura di informazioni e dati in genere relativi alle offerte e proposte commerciali Con effettuate dalle committenti ed on lo scopo di programmare appositi appuntamenti con CP_4 gli operatori commerciali delle suddette committenti per la sottoscrizione dei relativi contratti luce & gas.
, presenziando quotidianamente presso la sede operativa di GN (MI), via Sempione, Parte_4
221, provvedeva ad organizzare i tempi, i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
(anche) delle ricorrenti, nonché ad impartire le modalità di svolgimento delle prestazioni medesime.
In caso di assenza dal lavoro, ovvero di indisposizione ed impedimento allo stesso, le ricorrenti erano tenute ad avvisare tempestivamente il sig. . Durante l'esecuzione dei rapporti di lavoro Parte_4 in esame le ricorrenti per usufruire di ferie o permessi hanno sempre dovuto richiedere la preventiva autorizzazione da parte delle convenute in persona del sig. . Parte_4
Come risulta documentalmente provato anche dai contratti via via sottoscritti tra le parti, nel corso dei rapporti di lavoro in esame le ricorrenti hanno sempre percepito da parte delle convenute una retribuzione mensile svincolata da obiettivi e risultati e pari, di regola, ad un compenso orario di Euro 7,50 netti che veniva loro corrisposto in contanti. Le società resistenti operavano un uso promiscuo delle strutture e delle attrezzature aziendali e soprattutto del personale, in termini e con modalità tali da evidenziare ulteriormente la loro sostanziale “fusione” in un unico complesso aziendale.
In conclusione, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente, per tutta la durata di esecuzione della prestazione, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le signore ed Pt_3 Pt_1 entrambe le convenute in contitolarità tra loro.
Ai rapporti di lavoro in esame deve applicarsi il CCNL Commercio, ovvero il CCNL che le convenute applicano ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti, come peraltro risulta documentalmente provato anche dai contratti a tempo determinato fatti sottoscrivere alle ricorrenti (cfr. docc. 3 e 6)
In ragione delle mansioni effettivamente svolte dalle ricorrenti nel corso dei rapporti di lavoro in esame, le lavoratrici (formalmente inquadrate nel 5° livello del CCNL Commercio) avrebbero dovuto essere inquadrate per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro nel 4° livello del CCNL
Commercio, in cui rientrano “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche
e particolari capacità tecnicopratiche comunque acquisite” (cfr. doc. 20). Di conseguenza, le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento delle differenze retributive pari alla differenza tra gli importi di retribuzione dovuti in virtù e per effetto dell'applicazione di tali livelli contrattuali e quelli effettivamente corrisposti alle lavoratrici nel corso dei rapporti di lavoro.
In particolare, secodno i co0nteggi eseguiti dal sindacato:
- quanto alla signora a somma complessiva di Euro 11.143,17 lordi (di cui Euro 834,85 lordi a Pt_3 titolo di TFR) a titolo di differenze retributive per retribuzioni mensili, festività in domenica, indennità per ferie ed ex festività non godute, 13° e 14° mensilità e TFR;
- quanto alla signora la somma complessiva di Euro 8.323,17 lordi (di cui Euro 834,85 lordi a titolo Pt_1 di TFR) a titolo di differenze retributive per retribuzioni mensili, festività in domenica, indennità per ferie ed ex festività non godute, 13° e 14° mensilità e TFR;
La ricorrente ha diritto, invece, al pagamento da parte di del saldo della Pt_2 Controparte_3 retribuzione di novembre 2023 non integralmente versata da parte di tale società per un importo complessivo di Euro 330,00 netti in relazione al periodo di esecuzione del rapporto di lavoro, ossia dal
2.11.2023 al 20.11.2023. Il comportamento processuale delle resistenti, il cui procuratore ha dimesso il mandato e non è stato sostituito, non può essere trascurato ai fini della liquidazione delle spese di lite (che si liquidano in dispositivo) e anche a conferma della genericità e della fragilità degli argomenti portati a difesa dalle medesime.
P.Q.M.
accerta e dichiara l'unicità aziendale tra le società ed e Controparte_3 Controparte_2 dichiara la sussistenza tra le signore e ed Pt_3 Pt_1 Controparte_3 Controparte_2 in contitolarità tra di loro, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni
[...] di operatrici telefoniche outbound, con inquadramento nel 4° livello del CCNL Commercio ed orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (part-time al 75,00%), e per l'effetto:
dichiara il diritto delle ricorrenti a vedersi corrispondere dalle società convenute, in Pt_3 Pt_1 solido tra loro, le differenze retributive dovute in virtù della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 4.09.2023 e del corretto inquadramento contrattuale nel 4° livello del CCNL Commercio per un importo complessivo pari ad Euro 11.143,17 lordi quanto alla sig.ra ad Euro 8.323,17 lordi quanto alla sig.ra come meglio specificato in atti, e per l'effetto Pt_3 Pt_1 condanna le società convenute, in solido tra di loro, a corrispondere alla sig.ra 'importo Pt_3 complessivo di Euro 11.143,17 lordi e alla sig.ra l'importo complessivo di Euro 8.323,17 lordi, con Pt_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dichiara il diritto della sig.ra al pagamento da parte di dell'importo Pt_2 Controparte_3 complessivo di Euro 330,00 netti, a titolo di saldo della retribuzione di novembre 2023 e per l'effetto condanna a corrispondere alla sig.ra l'importo di Euro 330,00 netti, Controparte_3 Pt_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna le resistenti in solido fra loro, al pagamento in favore delle ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 8.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 17/12/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 194/2025 R.G. promossa da:
E rappresentate e difese dall'Avv.DE Parte_1 Parte_2 Parte_3
RE GI NT e dall'Avv.CASALI EMANUELA
RICORRENTI
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv.GULLA' PAOLO
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha rivendicato nei confronti di il pagamento di spettanze Pt_2 Controparte_3 arretrate non ancora corrisposte.
Le ricorrenti e anno rivendicato, nei confronti di entrambe le società resistenti, la Pt_1 Pt_3 sussistenza di un ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con richiesta di inquadramento nel superiore 4° livello del CCNL Commercio, nell'ambito di una fattispecie di codatorialità fra le resistenti e comunque di esercizio congiunto dell'unitaria attività d'impresa presso la sede operativa di GN (MI), via Sempione, 221.
L'istruttoria svolta ha integralmente confermato quanto dedotto dalle ricorrenti nella narrativa del ricorso: le signore sin dalle rispettive date di assunzione, hanno ininterrottamente lavorato, in Pt_3 Pt_1 forza di una reiterata successione e sovrapposizione di numerosi contratti flessibili e precari alle dipendenze delle convenute, sempre seguendo le direttive del legale rappresentante delle resistenti, sig.
. Quest'ultimo era proprietario e socio al 50% di nonchè Parte_4 Controparte_3 proprietario e socio al 100% della neo-costituita Energia Lombardia S.r.l..
Le ricorrenti nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro hanno ininterrottamente svolto in favore di entrambe le convenute, presso la suddetta sede operativa di GN (MI), via Sempione, 221, sempre le stesse identiche mansioni di operatrici telefoniche outbound, consistite, in particolare, nella effettuazione di chiamate a potenziali clienti, individuati sulla base di una lista già predisposta dal sig. , Parte_4 aventi ad oggetto la fornitura di informazioni e dati in genere relativi alle offerte e proposte commerciali Con effettuate dalle committenti ed on lo scopo di programmare appositi appuntamenti con CP_4 gli operatori commerciali delle suddette committenti per la sottoscrizione dei relativi contratti luce & gas.
, presenziando quotidianamente presso la sede operativa di GN (MI), via Sempione, Parte_4
221, provvedeva ad organizzare i tempi, i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
(anche) delle ricorrenti, nonché ad impartire le modalità di svolgimento delle prestazioni medesime.
In caso di assenza dal lavoro, ovvero di indisposizione ed impedimento allo stesso, le ricorrenti erano tenute ad avvisare tempestivamente il sig. . Durante l'esecuzione dei rapporti di lavoro Parte_4 in esame le ricorrenti per usufruire di ferie o permessi hanno sempre dovuto richiedere la preventiva autorizzazione da parte delle convenute in persona del sig. . Parte_4
Come risulta documentalmente provato anche dai contratti via via sottoscritti tra le parti, nel corso dei rapporti di lavoro in esame le ricorrenti hanno sempre percepito da parte delle convenute una retribuzione mensile svincolata da obiettivi e risultati e pari, di regola, ad un compenso orario di Euro 7,50 netti che veniva loro corrisposto in contanti. Le società resistenti operavano un uso promiscuo delle strutture e delle attrezzature aziendali e soprattutto del personale, in termini e con modalità tali da evidenziare ulteriormente la loro sostanziale “fusione” in un unico complesso aziendale.
In conclusione, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente, per tutta la durata di esecuzione della prestazione, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le signore ed Pt_3 Pt_1 entrambe le convenute in contitolarità tra loro.
Ai rapporti di lavoro in esame deve applicarsi il CCNL Commercio, ovvero il CCNL che le convenute applicano ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti, come peraltro risulta documentalmente provato anche dai contratti a tempo determinato fatti sottoscrivere alle ricorrenti (cfr. docc. 3 e 6)
In ragione delle mansioni effettivamente svolte dalle ricorrenti nel corso dei rapporti di lavoro in esame, le lavoratrici (formalmente inquadrate nel 5° livello del CCNL Commercio) avrebbero dovuto essere inquadrate per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro nel 4° livello del CCNL
Commercio, in cui rientrano “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche
e particolari capacità tecnicopratiche comunque acquisite” (cfr. doc. 20). Di conseguenza, le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento delle differenze retributive pari alla differenza tra gli importi di retribuzione dovuti in virtù e per effetto dell'applicazione di tali livelli contrattuali e quelli effettivamente corrisposti alle lavoratrici nel corso dei rapporti di lavoro.
In particolare, secodno i co0nteggi eseguiti dal sindacato:
- quanto alla signora a somma complessiva di Euro 11.143,17 lordi (di cui Euro 834,85 lordi a Pt_3 titolo di TFR) a titolo di differenze retributive per retribuzioni mensili, festività in domenica, indennità per ferie ed ex festività non godute, 13° e 14° mensilità e TFR;
- quanto alla signora la somma complessiva di Euro 8.323,17 lordi (di cui Euro 834,85 lordi a titolo Pt_1 di TFR) a titolo di differenze retributive per retribuzioni mensili, festività in domenica, indennità per ferie ed ex festività non godute, 13° e 14° mensilità e TFR;
La ricorrente ha diritto, invece, al pagamento da parte di del saldo della Pt_2 Controparte_3 retribuzione di novembre 2023 non integralmente versata da parte di tale società per un importo complessivo di Euro 330,00 netti in relazione al periodo di esecuzione del rapporto di lavoro, ossia dal
2.11.2023 al 20.11.2023. Il comportamento processuale delle resistenti, il cui procuratore ha dimesso il mandato e non è stato sostituito, non può essere trascurato ai fini della liquidazione delle spese di lite (che si liquidano in dispositivo) e anche a conferma della genericità e della fragilità degli argomenti portati a difesa dalle medesime.
P.Q.M.
accerta e dichiara l'unicità aziendale tra le società ed e Controparte_3 Controparte_2 dichiara la sussistenza tra le signore e ed Pt_3 Pt_1 Controparte_3 Controparte_2 in contitolarità tra di loro, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni
[...] di operatrici telefoniche outbound, con inquadramento nel 4° livello del CCNL Commercio ed orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (part-time al 75,00%), e per l'effetto:
dichiara il diritto delle ricorrenti a vedersi corrispondere dalle società convenute, in Pt_3 Pt_1 solido tra loro, le differenze retributive dovute in virtù della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 4.09.2023 e del corretto inquadramento contrattuale nel 4° livello del CCNL Commercio per un importo complessivo pari ad Euro 11.143,17 lordi quanto alla sig.ra ad Euro 8.323,17 lordi quanto alla sig.ra come meglio specificato in atti, e per l'effetto Pt_3 Pt_1 condanna le società convenute, in solido tra di loro, a corrispondere alla sig.ra 'importo Pt_3 complessivo di Euro 11.143,17 lordi e alla sig.ra l'importo complessivo di Euro 8.323,17 lordi, con Pt_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dichiara il diritto della sig.ra al pagamento da parte di dell'importo Pt_2 Controparte_3 complessivo di Euro 330,00 netti, a titolo di saldo della retribuzione di novembre 2023 e per l'effetto condanna a corrispondere alla sig.ra l'importo di Euro 330,00 netti, Controparte_3 Pt_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna le resistenti in solido fra loro, al pagamento in favore delle ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 8.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 17/12/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari