Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
1166/2022 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 23/01/2025, alle ore 11.54, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Turzi per delega dell'Avv. F. Gemelli;
Parte_1 per l'Avv. C. Collurà per delega dell'Avv. S. Tommasini;
Controparte_1
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa Il Presidente di Sezione invita, quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato il 4.3.2022, il e la signora Parte_1 convenivano in giudizio l'Ing. e la signora Parte_2 Controparte_1
chiedendo che il Tribunale adito dichiarasse l'inefficacia, nei Controparte_2 loro confronti, dell'atto di compravendita stipulato tra i convenuti il 2 luglio 2019 dinanzi al Notaio , avente ad oggetto il trasferimento della quota pari al 50% di un Persona_1 immobile sito a Messina, in Via Felice Bisazza n. 14. In particolare, gli attori premettevano che:
- la controversia aveva origine dagli obblighi contrattuali assunti dalla società
[...]
di cui l'Ing. era legale rappresentante e fideiussore, Parte_3 CP_1 nei confronti della defunta signora madre del Controparte_3 Parte_1
- la signora nel 2008, aveva stipulato un contratto con la suddetta società, CP_3 cedendo alcune unità immobiliari in cambio di lavori di ristrutturazione e costruzione che, tuttavia, non venivano mai completati come pattuito;
- alla morte della signora avvenuta nel 2018, il subentrava nei CP_3 Parte_1 rapporti contrattuali in qualità di erede, accettando formalmente l'eredità con atto notarile del 7 marzo 2018;
pagina1 di 7
- tali penali erano state successivamente accertate con decreti ingiuntivi emessi tra il 2020 e il 2021 per un importo complessivo di oltre 40.000,00 euro;
- l'Ing. – già consapevole del grave stato di decozione della società da lui CP_1 rappresentata – aveva stipulato l'atto di compravendita impugnato, trasferendo alla moglie convivente la propria quota del 50% dell'immobile sito a Messina, in Via Felice Bisazza n. 14;
- il prezzo concordato era palesemente incongruo rispetto al valore reale del bene. Gli attori adducevano, inoltre, che non vi era alcuna prova del pagamento effettivo del prezzo e che, anche ove tale pagamento fosse avvenuto, si sarebbe trattato di una movimentazione interna al nucleo familiare, priva di reale sostanza economica;
deducevano, ancora, che l'atto fosse stato concluso con la piena consapevolezza, da parte dei convenuti, del grave pregiudizio che ne sarebbe derivato per i creditori, i quali si sarebbero trovati privati della principale garanzia patrimoniale del debitore. Allegavano che la società – già in difficoltà economica al momento Parte_3 della stipula dell'atto impugnato – era stata dichiarata fallita nel 2023 e che l'Ing.
[...]
, nella sua qualità di fideiussore, era obbligato in via personale per le CP_1 obbligazioni della società; evidenziavano, altresì, che l'immobile trasferito fosse l'unico bene di rilevante valore economico nella disponibilità del convenuto e che i restanti beni
– consistenti principalmente in terreni agricoli di modico valore e gravati da ipoteche – non fossero idonei a garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie. Adducevano, quindi, che il trasferimento avesse aggravato in modo significativo la posizione patrimoniale del debitore, configurando pienamente l'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c.; sul consilium fraudis osservavano, infine, che tale elemento fosse chiaramente desumibile dalla stretta relazione familiare tra i convenuti e dal contesto economico e patrimoniale in cui l'atto era stato concluso. Nel presente giudizio si costituivano l'Ing. e la signora Controparte_1
contestando integralmente le pretese avanzate dagli attori Controparte_2
e ed eccependo la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 Parte_2
ritenendo che la stessa non avesse titolo per agire nei confronti dei Parte_2 deducenti;
eccepivano, ancora, l'inesistenza del consilium fraudis, argomentando che il solo rapporto di coniugio non potesse considerarsi prova idonea e sufficiente della argomentata consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori;
adducevano, altresì, l'inesistenza dell'effettivo pregiudizio, argomentando che la circostanza che alcuni immobili fossero in parte gravati da ipoteche non comportava l'impossibilità di parte attrice di soddisfare il proprio credito;
evidenziavano, altresì, che, alla data della compravendita, i crediti vantati dagli attori non fossero ancora esistenti in forma liquida ed esigibile e che gli obblighi contrattuali della società non Parte_3 erano stati ancora definitivamente inadempiuti al momento della stipula dell'atto e che la consegna dei lavori era stata prorogata al 31 marzo 2020; deducevano, inoltre, che il successivo riconoscimento giudiziale dei crediti attraverso i decreti ingiuntivi emessi tra il 2020 e il 2021 non potesse essere retroattivamente utilizzato per qualificare l'atto come fraudolento, e che il valore dell'immobile fosse congruo rispetto al prezzo dichiarato nell'atto, evidenziando che l'immobile fosse già in comproprietà tra i coniugi e che il pagina2 di 7 trasferimento della quota rimanente avesse rappresentato una naturale sistemazione patrimoniale interna al nucleo familiare, priva di intenti pregiudizievoli verso i creditori. Infine, quanto all'eventus damni, adducevano che l'immobile trasferito non fosse l'unico bene nella disponibilità dell'Ing. facendo riferimento a ulteriori Controparte_1 proprietà immobiliari detenute dal convenuto, tra cui terreni e fabbricati, seppur gravati da ipoteche, che ritenevano idonei a garantire il soddisfacimento delle eventuali pretese creditorie;
adducevano, altresì, la buona fede della signora Controparte_2 dimostrata – a loro dire – dal pagamento del corrispettivo e dalla legittimità dell'operazione economica;
deducevano, infine, che al momento della compravendita, non era prevedibile il verificarsi dei successivi decreti ingiuntivi, né il fallimento della società
che avveniva, soltanto, nel 2023. Parte_3
Dopo un primo differimento, in data 10.11.2022, il Presidente designato fissava l'udienza del 11.1.2024 con termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, gli attori contestavano l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di – sollevata dai convenuti –, affermando Parte_2 che la stessa fosse co-creditrice con il Dott. . Parte_1
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, i convenuti – Controparte_1
e – ribadivano la legittimità dell'atto di compravendita, Controparte_2 sostenendo che fosse stato concluso in buona fede e a titolo oneroso e, sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva nei confronti di evidenziavano che Parte_2 quest'ultima non fosse titolare di alcun credito, in quanto i decreti ingiuntivi erano stati emessi esclusivamente a favore del Dott. . Parte_1
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, gli attori producevano nuova documentazione, tra cui la sentenza di fallimento della società Parte_3
a voler dimostrare lo stato di decozione del debitore già nel 2019.
[...]
Con ordinanza depositata in esito alla riserva assunta all'udienza del 11.1.2024, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 23.1.2025. Sulla legittimazione attiva dell'attrice . Parte_2
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti nei confronti della signora è fondata. Parte_2
Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che i decreti ingiuntivi invocati come fonte del credito siano stati emessi esclusivamente in favore del Parte_1 il quale risulta pertanto l'unico legittimato ad agire in revocatoria per la tutela delle proprie ragioni creditorie.
Non avendo, peraltro, la signora dimostrato di essere titolare di un Parte_2 credito derivante dal medesimo rapporto obbligatorio, deve ritenersi priva di legittimazione attiva nel presente giudizio. Tuttavia, l'accoglimento di tale eccezione non pregiudica la valutazione nel merito della domanda proposta dal sulla cui legittimazione attiva non si Parte_1 controverte. Sull'atto dispositivo, sull'eventus damni e sul consilium fraudis. Occorre prendere le mosse dalla normativa che disciplina la fattispecie per cui è causa.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pagina3 di 7 pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata. Diversi sono i presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria. Primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale, oggetto di contenzioso (c.d. credito litigioso); ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria, quindi, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata (Cass. n. 23208/2016; Cass.
n. 11755/2018). In altri termini, la qualità di creditore legittimato all'azione di revocatoria sussiste anche se il credito presupposto non è stato ancora accertato con giudicato, ma è sub iudice; trattasi, invero, di domande intese a ricostruire, comunque e con varie modalità ed effetti, la garanzia patrimoniale della massa dei creditori.
Occorre, poi, che il debitore abbia realizzato un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo. Nel caso in cui l'azione revocatoria sia proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'eventus damni deve essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati (Cass. n. 25883/2023). L'atto dispositivo pregiudizievole, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, può essere antecedente o successivo all'insorgere del credito, a titolo oneroso o a titolo gratuito;
deve sussistere la scientia damni del debitore, vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e, con riferimento agli atti a titolo oneroso – compresa la prestazione di garanzia contestuale al credito garantito ex art. 2901 co. 2 c.c.- il consilium fraudis da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, nella circostanza che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione). In applicazione del terzo comma dell'art. 2901 c.c., non è, invece, soggetto a revocatoria ordinaria l'adempimento di un debito scaduto. Massimamente sintetizzando: l'actio pauliana (o revocatoria), disciplinata nel Codice civile dagli artt. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, a) uno di natura oggettiva, il cosiddetto eventus damni, vale a dire l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore, e sussistente sia nel caso pagina4 di 7 in cui l'atto abbia determinato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, sia nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito, come nell'ipotesi che vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori con altri, come il denaro, che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente aggredibili in via esecutiva, e b) due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e, con riferimento agli atti a titolo oneroso – compresa la prestazione di garanzia contestuale al credito garantito ex art. 2901 co. 2 c.c.-, il consilium fraudis da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, nella circostanza che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione).
Nel caso di specie, v'è prova delle ragioni di credito maturate prima dal dante causa del e trasmesse a quest'ultimo in forza del decesso del titolare del Parte_1 credito e del subentro dell'attore odierno nelle poste attive ereditarie per effetto dell'accettazione dell'eredità della defunta madre sig.ra , invero, documentate CP_3 dalle plurime scritture private intercorse tra il 2018 e il 2019 tra le parti e documentate da parte attrice, dall'atto stragiudiziale del 31.7.2019, di poco successivo all'atto di compravendita impugnato nella presente sede risalente al 2.7.2019, e dalla scrittura privata del 2010, nonché dai decreti ingiuntivi emessi tra il 2020 e 2021 e tutti correlati alle scritture private ora citate. L'atto di compravendita oggetto di causa costituisce idoneo atto dispositivo del patrimonio del debitore in ragione della correlata riduzione significativa della garanzia patrimoniale offerta ai creditori;
la vendita dell'immobile, infatti, ha privato il debitore di un bene di consistente valore economico libero da ipoteche idoneo a garantire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
La documentazione prodotta – incluse le visure immobiliari – per mano del debitore convenuto comprova che i beni residui di quest'ultimo fossero, alla data dell'atto dispositivo impugnato nella presente sede, già gravati da vincoli ipotecari idonei a rendere improbabile il soddisfacimento integrale del credito del sig. Parte_1
Ne consegue che l'eventus damni risulta pienamente integrato, essendo evidente il pregiudizio arrecato alla posizione del creditore. L'intento fraudolento che anima l'operazione emerge da una serie di elementi. Il rapporto coniugale tra i convenuti implica una conoscenza diretta della situazione patrimoniale del debitore, della sua esposizione debitoria e delle difficoltà in cui versava la società utilizzata dal marito per l'attuazione degli appalti privati stipulati e, comunque, per lo svolgimento della sua attività lavorativa;
invero, la grave situazione economica in cui versava la società –di cui l'Ing. era legale Parte_3 CP_1 rappresentante e fideiussore – era già conclamata al momento della stipula dell'atto dispositivo impugnato nella presente sede, come si ricava dalla sentenza di dichiarazione di fallimento della indicata compagine risalente al 20'23, su ricorsi del 2021, in seno ala quale si legge, in relazione alla situazione debitoria della società, della sussistenza di pagina5 di 7 “ingentissimi debiti accumulati, ammontanti a circa 830 mila euro di crediti privilegiati, a circa 5 milioni di euro per crediti chirografari (come da valore rettificati dal commissario giudiziale -vedi da ultimo note del 05.04.2023-), oltre a circa 615 mila euro di pre-deduzioni” e dal dettaglio delle passività esposte in seno alla procedura di concordato preventivo del 2022 (prodotta dagli attori con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.). Tali elementi, valutati nel loro complesso, portano a ritenere provato il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente (il coniuge del debitore) di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie, ivi comprese quelle del dott.
Parte_1
Le contestazioni mosse dai convenuti – e, in particolare, quelle relative alla presunta buona fede dell'operazione e alla sussistenza di altri beni aggredibili – non sono meritevoli di accoglimento. La documentazione in atti dimostra, infatti, che i beni residui del debitore erano del tutto inidonei a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie e che l'atto di trasferimento fosse privo di una reale giustificazione economica, essendo stato concluso esclusivamente per pregiudicare i creditori del venditore. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la domanda proposta dal sia fondata nel merito e, quindi, meritevole di accoglimento. Parte_1
Va, allora, dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1 compravendita in OT (Rep n. 19145/ racc. n.9798) del 02/07/2019, Persona_1 trascritto in data 05/07/2019 al n. 122 (Reg. gen. n. 18297 / Reg. part. n. 13639) avente ad oggetto il trasferimento della quota di ½ indi-viso dell'appartamento (di cui l'acquirente e convenuta era già proprietaria per l'altra quota pari a ½) sito Controparte_2 nel Comune di Messina ed ubicato in Via Felice Bisazza n. 14, Is. 248, identificato al N.C.E.U. Foglio 223 particella 135, sub. 12 (gia subb.7 e 8), P3-4, Z.C. 1, Cat. A/3, CL.
6, Vani 12, superficie catastale m2 313, rendita catastale € 1.115,55. Sulle spese di lite.
I convenuti vanno, quindi, condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in dispositivo. Parte_4
Legittimo compensare integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e i convenuti Parte_2
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1166.2022 R.G. promossa dal nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e della signora nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, entrambi residenti in [...] n. 262, C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Tommasini (C.F. ), ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Messina, Via XXIV Maggio n. 18, giusta procura in atti, parte attrice, contro nato a [...] il Controparte_1
9.12.1952 (Cod. Fisc. ), e la signora C.F._4 Controparte_2 nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati e C.F._5 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Gemelli (Cod. Fisc.
), ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Messina Via F. CodiceFiscale_6
pagina6 di 7 Bisazza, parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
A rigetta la domanda proposta da Parte_2
B dichiara interamente compensate le spese di lite tra e i Parte_2 convenuti;
C dichiara l'inefficacia nei confronti del dell'atto di Parte_1 compravendita in OT (Rep n. 19145/ racc. n.9798) del 02/07/2019, Persona_1 trascritto in data 05/07/2019 al n. 122 (Reg. gen. n. 18297 / Reg. part. n. 13639) avente ad oggetto il trasferimento della quota di ½ indiviso dell'appartamento (di cui l'acquirente e convenuta era già proprietaria per l'altra quota pari a ½) sito nel Controparte_2
Comune di Messina ed ubicato in Via Felice Bisazza n. 14, Is. 248, identificato al N.C.E.U.
Foglio 223 particella 135, sub. 12 (gia subb.7 e 8), P3-4, Z.C. 1, Cat. A/3, CL. 6, Vani 12, superficie catastale m2 313, rendita catastale € 1.115,55; D condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese e dei compensi di lite liquidati in complessivi euro 5.077,00, Parte_1 oltre s.g. al 15%, iva e cassa ed euro 168,50 (1/2 di 237,00) per contributo unificato
Così deciso in Messina, 23.1.2025 Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
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