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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20067 / 2019
TRIBUNALE DI ON POZZO DI GOTTO
All'udienza del 27/10/2025, innanzi al Giudice, Got NC ON, sono comparsi: ALLE ORE 09.25 circa avv. Cautela Domenico del foro di Messina per delega dell'avv. D'Agata che precisa le conclusioni come da propri atti e discute la causa chiedendo la decisione con riserva di depositare istanza di liquidazione PSS che verrà depositata al e si allontana. CP_1
Il Giudice
Rilevato:
- che nessun altro è comparso;
- che le note scritte depositate dalla parte convenuta in data 15.01.2025 sono inammissibili posto che la udienza si è svolta nelle forme ordinarie, dispone che le suddette note scritte siano espunte dal fascicolo telematico.
Quindi, discussa la causa con la parte presente, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got NC ON
(firma digitale)
Pag. 1 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ON P. G.
Nella persona del Giudice Unico Onorario NC ON, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 20067/2019 promossa da
(c. f.: , nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Lipari (ME), Salita S. Giuseppe, Vico Adige n. 3 presso lo studio dell'avv. Giovanna D'Agata, che lo rappresenta e difende per mandato in atti. Ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. del 06.09.2019 -attore-
CONTRO
(c. f.: ), residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Frazione Pianoconte ed elettivamente domiciliato in Lipari via F. Mancuso 12 presso lo studio dell'avv. Alfio Ziino che lo rappresenta a difende per procura in atti -convenuto-
Oggetto: Vendita di cose immobili.
Pag. 2 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto di citazione datato 29.08.2019, premetteva di aver Parte_1 concluso con il proprio fratello “una scrittura privata di Controparte_2 compravendita che probabilmente non fu registrata presso i competenti Registri Immobiliari, con cui l'odierno attore trasferiva all'odierno convenuto, CP_2
, la propria quota indivisa di proprietà dell'immobile sito in Lipari, Via San
[...]
Giorgio, is. C, int. 8, piano S-1, riportato al NCEU di Lipari, sez. di Lipari, al foglio 104, numero 37, subalterno 15, Categoria A/4, ereditato dai defunti genitori” e che “a titolo di acconto sul prezzo pattuito l'attore riceveva dal un assegno, Controparte_2 emesso dallo stesso, di euro mille del Banco Monte dei Paschi di Siena, portante numero 0912707327 – 12 e recante data posticipata 04.12.2017”.
L'attore lamentava che recatosi ad incassare l'assegno veniva a sapere che il titolo non poteva essere rimborsato in quanto scoperto e che, nonostante avesse intimato al germano di provvedere al pagamento del prezzo almeno nella misura dell'acconto, quest'ultimo non vi provvedeva.
Pag. 3 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
citava, quindi, il fratello , innanzi a codesto Parte_1 Controparte_2
Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, per ottenere: “accertare e dichiarare la risoluzione giudiziaria del sopra descritto contratto di compravendita immobiliare del giorno 11 novembre 2017, intercorsa tramite scrittura privata tra l'odierno attore e
[...]
entrambi come sopra descritti, per inadempimento del compratore Controparte_2 all'obbligo di pagare il prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1453 c.c.”.
Con comparsa datata 21.11.2019 si costituiva chiedendo: “1) Controparte_2 preliminarmente dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta dal Parte_1 per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) in subordine, e nel merito, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque infondate e le domande tutte svolte dall'attore, rigettandole in conseguenza;
3) condannare l'attore al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Esperito con esito negativo la procedura di mediazione, alla udienza del 16.03.2022 erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc.
Con provvedimento del 28.03.2023 il Giudice “rilevato che le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice nella memoria n. 2 del 19.12.2022, non appaiono ammissibili” rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 14.03.2024 rimessa poi alla udienza del 15.01.2025 per i medesimi adempimenti era poi rinviata a quella odierna per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c.: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno."
La risoluzione giudiziale del contratto è un rimedio concesso al creditore per reagire all'inadempimento del debitore nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici. Invero: “la stipulazione di un contratto a prestazioni
Pag. 4 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 cc, i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere a risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno” (Cass. sez. III, ordinanza n. 32126 del 10.12.2019).
Per quanto concerne l'onere della prova, dato che la risoluzione è un rimedio apprestato per la salvaguardia del diritto derivante dal contratto, l'attore in risoluzione è tenuto a provare soltanto la conclusione del contratto, mentre sarà il convenuto a dover provare l'eventuale fatto estintivo di tale diritto. Sul punto:
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (Cass. sentenza n. 15659 del 15.07.2011). Ed ancora: “la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (Cass. ordinanza n. 8924 del 29.03.2019).
Ciò detto.
Ai fini di decidere sulla domanda di risoluzione per inadempimento il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti sia del promittente venditore sia del promissario acquirente onde accertare la sussistenza di eventuali inadempimenti reciproci ed eventualmente apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto e degli interessi rispettivamente perseguiti (Cass. II, 28 marzo 2001, n. 4529).
Nel caso di specie, nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11.11.1017 testualmente si legge: “con la presente scrittura privata il signor CP_2
Pag. 5 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
vende al fratello la quota indivisa di sua spettanza della casa Pt_1 Controparte_2 di abitazione in Lipari, Case Gescal numero 8, già di proprietà dei defunti genitori
[...]
e . La vendita procede per il convenuto prezzo di euro Persona_1 Persona_2 settemila/00 (tenuto conto del lungo godimento dell'immobile) senza nullo altro avere a pretendere Euro mille/00 vengono pagati come acconto contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata. Il saldo verrà versato non appena deliberato il mutuo richiesto dal sig. . Controparte_2
Parte attrice sostiene che, portato all'incasso l'assegno consegnatogli dal fratello portante il numero 0912707327-12 del 4/12/2017, lo stesso risultasse scoperto. Lamentava altresì che anche dopo aver riconsegnato l'assegno al fratello e avergli intimato di provvedere al pagamento dell'acconto, il Controparte_2 restasse inadempiente.
Parte convenuta, dal canto suo, sostiene: “il saldo del prezzo pattuito, come si legge nella scrittura privata di compravendita, avrebbe dovuto essere pagato all'atto della erogazione del mutuo da parte dell'istituto Bancario adito… non essendosi ancora verificato l'evento, nessun inadempimento può essere addebitato al Controparte_2
Quanto al mancato pagamento della somma di € 1.000.00 lamentato dall'attore, esso non costituisce causa di risoluzione. Detto mancato pagamento ha fatto insorgere, in capo all'attore, un mero diritto di credito ad oggi non esercitato”.
Posto che non risulti spiegato il motivo per il quale dal mancato pagamento dell'acconto deriverebbe solo un credito dell'attore, resta il fatto che parte convenuta non provi di essersi attivato per la concessione del mutuo né per rimborsare l'attore della somma portata dall'assegno impagato.
Quindi assolto dalla parte attrice il proprio onere probatorio rivolto a dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto si prende atto che, parte convenuta, invece, oltre a non aver provato che l'inadempimento si è verificato per cause a lui non imputabili, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitato solo a riconoscere che “… quanto al mancato pagamento della somma di € 1.000.00 lamentato dall'attore, esso non costituisce causa di risoluzione. Detto mancato pagamento ha fatto insorgere, in capo all'attore, un mero diritto di credito ad oggi non
Pag. 6 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
esercitato”, insufficiente ad evitare l'accoglimento della domanda attorea.
Consegue che, provato l'inadempimento del convenuto, vada accolta la domanda di risoluzione giudiziaria del contratto di compravendita immobiliare del giorno 11 novembre 2017, intercorso tra le parti, per inadempimento del compratore . Controparte_2
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese di lite, con l'accoglimento delle domande di parte attrice, seguono il principio della soccombenza con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'Erario, considerato che è stato ammesso al Parte_1 patrocinio a carico delle Stato, delle spese di giudizio, le quali vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al dichiarato valore della controversia (rientrante nello scaglione fino a €. 5200) e applicando i valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria che non si è svolta per inammissibilità delle richieste alla quale si applicano i valori minimi, in complessivi € 1.734,00 (di cui € 567,00 per studio;
€ 352,00 per fase introduttiva,
€. €. 426,00 per fase trattazione/istruttoria e €. 389,00 per fase decisionale, importo che va ridotto della metà come per legge e così la somma definitiva di €. 867,00 oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20067/2019:
1) Accoglie le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto;
2) Dichiara risolto il contratto preliminare sottoscritto tra le parti in
Pag. 7 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
data 11.11.2017;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna il convenuto al pagamento delle Controparte_2 spese di giudizio in favore dell'attore e, per esso, Parte_1 all'Erario che liquida, secondo i criteri indicati in €. 867,00 per compensi, oltre spese generali e oneri fiscali di legge.
Così deciso in Barcellona P. G., nella Camera di Consiglio all'esito della udienza del giorno 27/10/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got NC ON
Pag. 8 a 8
TRIBUNALE DI ON POZZO DI GOTTO
All'udienza del 27/10/2025, innanzi al Giudice, Got NC ON, sono comparsi: ALLE ORE 09.25 circa avv. Cautela Domenico del foro di Messina per delega dell'avv. D'Agata che precisa le conclusioni come da propri atti e discute la causa chiedendo la decisione con riserva di depositare istanza di liquidazione PSS che verrà depositata al e si allontana. CP_1
Il Giudice
Rilevato:
- che nessun altro è comparso;
- che le note scritte depositate dalla parte convenuta in data 15.01.2025 sono inammissibili posto che la udienza si è svolta nelle forme ordinarie, dispone che le suddette note scritte siano espunte dal fascicolo telematico.
Quindi, discussa la causa con la parte presente, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got NC ON
(firma digitale)
Pag. 1 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ON P. G.
Nella persona del Giudice Unico Onorario NC ON, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 20067/2019 promossa da
(c. f.: , nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Lipari (ME), Salita S. Giuseppe, Vico Adige n. 3 presso lo studio dell'avv. Giovanna D'Agata, che lo rappresenta e difende per mandato in atti. Ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. del 06.09.2019 -attore-
CONTRO
(c. f.: ), residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Frazione Pianoconte ed elettivamente domiciliato in Lipari via F. Mancuso 12 presso lo studio dell'avv. Alfio Ziino che lo rappresenta a difende per procura in atti -convenuto-
Oggetto: Vendita di cose immobili.
Pag. 2 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto di citazione datato 29.08.2019, premetteva di aver Parte_1 concluso con il proprio fratello “una scrittura privata di Controparte_2 compravendita che probabilmente non fu registrata presso i competenti Registri Immobiliari, con cui l'odierno attore trasferiva all'odierno convenuto, CP_2
, la propria quota indivisa di proprietà dell'immobile sito in Lipari, Via San
[...]
Giorgio, is. C, int. 8, piano S-1, riportato al NCEU di Lipari, sez. di Lipari, al foglio 104, numero 37, subalterno 15, Categoria A/4, ereditato dai defunti genitori” e che “a titolo di acconto sul prezzo pattuito l'attore riceveva dal un assegno, Controparte_2 emesso dallo stesso, di euro mille del Banco Monte dei Paschi di Siena, portante numero 0912707327 – 12 e recante data posticipata 04.12.2017”.
L'attore lamentava che recatosi ad incassare l'assegno veniva a sapere che il titolo non poteva essere rimborsato in quanto scoperto e che, nonostante avesse intimato al germano di provvedere al pagamento del prezzo almeno nella misura dell'acconto, quest'ultimo non vi provvedeva.
Pag. 3 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
citava, quindi, il fratello , innanzi a codesto Parte_1 Controparte_2
Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, per ottenere: “accertare e dichiarare la risoluzione giudiziaria del sopra descritto contratto di compravendita immobiliare del giorno 11 novembre 2017, intercorsa tramite scrittura privata tra l'odierno attore e
[...]
entrambi come sopra descritti, per inadempimento del compratore Controparte_2 all'obbligo di pagare il prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1453 c.c.”.
Con comparsa datata 21.11.2019 si costituiva chiedendo: “1) Controparte_2 preliminarmente dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta dal Parte_1 per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) in subordine, e nel merito, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque infondate e le domande tutte svolte dall'attore, rigettandole in conseguenza;
3) condannare l'attore al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Esperito con esito negativo la procedura di mediazione, alla udienza del 16.03.2022 erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc.
Con provvedimento del 28.03.2023 il Giudice “rilevato che le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice nella memoria n. 2 del 19.12.2022, non appaiono ammissibili” rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 14.03.2024 rimessa poi alla udienza del 15.01.2025 per i medesimi adempimenti era poi rinviata a quella odierna per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c.: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno."
La risoluzione giudiziale del contratto è un rimedio concesso al creditore per reagire all'inadempimento del debitore nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici. Invero: “la stipulazione di un contratto a prestazioni
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corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 cc, i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere a risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno” (Cass. sez. III, ordinanza n. 32126 del 10.12.2019).
Per quanto concerne l'onere della prova, dato che la risoluzione è un rimedio apprestato per la salvaguardia del diritto derivante dal contratto, l'attore in risoluzione è tenuto a provare soltanto la conclusione del contratto, mentre sarà il convenuto a dover provare l'eventuale fatto estintivo di tale diritto. Sul punto:
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (Cass. sentenza n. 15659 del 15.07.2011). Ed ancora: “la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (Cass. ordinanza n. 8924 del 29.03.2019).
Ciò detto.
Ai fini di decidere sulla domanda di risoluzione per inadempimento il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti sia del promittente venditore sia del promissario acquirente onde accertare la sussistenza di eventuali inadempimenti reciproci ed eventualmente apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto e degli interessi rispettivamente perseguiti (Cass. II, 28 marzo 2001, n. 4529).
Nel caso di specie, nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11.11.1017 testualmente si legge: “con la presente scrittura privata il signor CP_2
Pag. 5 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
vende al fratello la quota indivisa di sua spettanza della casa Pt_1 Controparte_2 di abitazione in Lipari, Case Gescal numero 8, già di proprietà dei defunti genitori
[...]
e . La vendita procede per il convenuto prezzo di euro Persona_1 Persona_2 settemila/00 (tenuto conto del lungo godimento dell'immobile) senza nullo altro avere a pretendere Euro mille/00 vengono pagati come acconto contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata. Il saldo verrà versato non appena deliberato il mutuo richiesto dal sig. . Controparte_2
Parte attrice sostiene che, portato all'incasso l'assegno consegnatogli dal fratello portante il numero 0912707327-12 del 4/12/2017, lo stesso risultasse scoperto. Lamentava altresì che anche dopo aver riconsegnato l'assegno al fratello e avergli intimato di provvedere al pagamento dell'acconto, il Controparte_2 restasse inadempiente.
Parte convenuta, dal canto suo, sostiene: “il saldo del prezzo pattuito, come si legge nella scrittura privata di compravendita, avrebbe dovuto essere pagato all'atto della erogazione del mutuo da parte dell'istituto Bancario adito… non essendosi ancora verificato l'evento, nessun inadempimento può essere addebitato al Controparte_2
Quanto al mancato pagamento della somma di € 1.000.00 lamentato dall'attore, esso non costituisce causa di risoluzione. Detto mancato pagamento ha fatto insorgere, in capo all'attore, un mero diritto di credito ad oggi non esercitato”.
Posto che non risulti spiegato il motivo per il quale dal mancato pagamento dell'acconto deriverebbe solo un credito dell'attore, resta il fatto che parte convenuta non provi di essersi attivato per la concessione del mutuo né per rimborsare l'attore della somma portata dall'assegno impagato.
Quindi assolto dalla parte attrice il proprio onere probatorio rivolto a dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto si prende atto che, parte convenuta, invece, oltre a non aver provato che l'inadempimento si è verificato per cause a lui non imputabili, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitato solo a riconoscere che “… quanto al mancato pagamento della somma di € 1.000.00 lamentato dall'attore, esso non costituisce causa di risoluzione. Detto mancato pagamento ha fatto insorgere, in capo all'attore, un mero diritto di credito ad oggi non
Pag. 6 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
esercitato”, insufficiente ad evitare l'accoglimento della domanda attorea.
Consegue che, provato l'inadempimento del convenuto, vada accolta la domanda di risoluzione giudiziaria del contratto di compravendita immobiliare del giorno 11 novembre 2017, intercorso tra le parti, per inadempimento del compratore . Controparte_2
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese di lite, con l'accoglimento delle domande di parte attrice, seguono il principio della soccombenza con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'Erario, considerato che è stato ammesso al Parte_1 patrocinio a carico delle Stato, delle spese di giudizio, le quali vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al dichiarato valore della controversia (rientrante nello scaglione fino a €. 5200) e applicando i valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria che non si è svolta per inammissibilità delle richieste alla quale si applicano i valori minimi, in complessivi € 1.734,00 (di cui € 567,00 per studio;
€ 352,00 per fase introduttiva,
€. €. 426,00 per fase trattazione/istruttoria e €. 389,00 per fase decisionale, importo che va ridotto della metà come per legge e così la somma definitiva di €. 867,00 oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20067/2019:
1) Accoglie le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto;
2) Dichiara risolto il contratto preliminare sottoscritto tra le parti in
Pag. 7 a 8 R. G. n. 20067 / 2019
data 11.11.2017;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna il convenuto al pagamento delle Controparte_2 spese di giudizio in favore dell'attore e, per esso, Parte_1 all'Erario che liquida, secondo i criteri indicati in €. 867,00 per compensi, oltre spese generali e oneri fiscali di legge.
Così deciso in Barcellona P. G., nella Camera di Consiglio all'esito della udienza del giorno 27/10/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got NC ON
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