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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 6427 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'MI PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 19/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dall'Avv. Marina Crisafulli, il secondo dall'Avv. Lara Signorini, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 28/04/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN BONIFACIO al Num. 10 - PARTE II - SERIE A - ANNO2001 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) La casa familiare sita in AL d'IG (VR), via dei Pioppi n. 11, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi, al sig. , che vi abiterà unitamente alla figlia . I signori Parte_1 Persona_1
e sono divenuti proprietari dell'immobile adibito a casa familiare in virtù Parte_3 Parte_2
di atto di permuta Rep. N. 136.448 – Raccolta n. 28.870 del 27.05.2015 Dott. Notaio in Persona_2 Lonigo (Vi), registrato all'Ufficio delle Entrate di Vicenza 2 il 08.06.2015 al N. 2446 Serie 1T, trascritto a
Verona il 09.06.2015 RG n. 19415 - 12974, con il quale la società Immobiliare A.C.L. Sas di OM
RO & C. cedeva e trasferiva ai signori e , che, pro-indiviso e in Parte_1 Parte_2
parti uguali, accettavano, la piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site nel Comune di
AL d'IG (VR), via dei Pioppi n. 11, costituite da intero fabbricato da cielo a sottoterra ad uso civile abitazione non di lusso, posto su di un unico livello (piano terra), con annessi l'autorimessa ubicata al piano terra e una zonetta di terreno pertinenziale esclusiva ad uso corte e giardino, censita al
N.C.E.U. del Comune di AL d'IG al foglio 9: 30 sub 1, via dei Pioppi snc, p.T., cat. A/2, cl. CP_1
3, vani 5, RCE 348,61; Map. 930 sub. 2, via dei Pioppi snc, p.T., cat. C/6, cl. 4, mq. 23, RCE 20,19.
3) La sig. dovrà reperire una nuova abitazione e lasciare il domicilio coniugale entro e non Parte_2 oltre il 30.06.2026; qualora ella dovesse lasciare il domicilio coniugale successivamente alla data del
31.12.2025, sarà tenuta a contribuire alle spese per le utenze dell'immobile nella misura del 30% delle stesse fino al momento del rilascio, previa richiesta ed esibizione di documentazione di spesa.
4) il sig. provvederà integralmente al mantenimento della figlia facendosi Parte_1 Persona_1
carico di ogni spesa ordinaria e straordinaria relativa alla stessa;
5) A definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico derivante dalla loro unione, il sig. Parte_1
e la sig.ra concordano quanto segue:
[...] Parte_2
- il sig. e la sig. si impegnano a trasferire la nuda proprietà, ciascuno per Parte_1 Parte_2 la propria quota indivisa di ½ (un mezzo), alla figlia , dell'immobile adibito a domicilio Persona_1
familiare sito in AL d'IG (VR) Via dei Pioppi n.11, descritto al precedente punto 2, riservando per loro il diritto di usufrutto;
- la sig. si impegna inoltre a cedere al sig. , il quale si impegna ad Parte_2 Parte_1
accettare, la propria quota indivisa del 50% del diritto di usufrutto sull'immobile sito in AL d'IG
(VR) via dei Pioppi n. 11, descritto al precedente punto 2.
Gli immobili verranno trasferiti a corpo e non a misura, nello stato in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, azioni, ragioni, accessioni, inerenze, pertinenze, servitù attive e passive, apparenti o meno, trascritte e non trascritte.
Quale corrispettivo della cessione della quota di usufrutto sopra descritto ed a tacitazione di ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, il sig. Parte_1
provvederà a versare alla sig.ra la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila//00), che Parte_2
verserà in n. 70 rate mensili da € 500,00 (cinquecento//00) a far data dal mese successivo alla stipula notarile.
6) Tali trasferimenti immobiliari dovranno avvenire entro e non oltre il 30.09.2025 dinanzi al Notaio che verrà scelto dal sig. , il quale sosterrà ogni onere di spesa (tasse, imposte, compenso Parte_1 notarile, etc.). Il termine indicato è da considerarsi perentorio e l'accordo con cui le parti sottoscriveranno il presente ricorso e il successivo verbale costituirà, a tutti gli effetti, obbligo per entrambe le parti di concludere i contratti di cessione immobiliari sopra descritti alle condizioni concordate. Dette cessioni immobiliari devono essere intese come funzionali ed indispensabili, anche a beneficio della prole, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per una regolamentazione condivisa delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'atto di riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare, e pertanto in regime di esenzione fiscale ai sensi della L. 74/1987.
7) Il sig. verserà al momento del rogito alla sig. la somma di € 5.000,00 Parte_1 Parte_2
(cinquemila=) a titolo di assegno Una Tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comm. 8 Legge n.
898/1970.
8) Sempre a totale definizione dei rapporti patrimoniali, le parti concordano inoltre che il sig. Parte_1
versi alla sig. la somma mensile di € 300,00 (trecento//00) sino e compreso il mese
[...] Parte_2
del rogito previsto per le cessioni di cui ai punti precedenti.
9) La sig.ra , quando lascerà il domicilio coniugale, potrà portare con sé i seguenti beni Parte_2
mobili, che diverranno dunque di sua esclusiva proprietà: biancheria e casalinghi della porzione di casa in cui ora vive;
lavapiatti, lavatrice, asciugatrice, materasso matrimoniale, stereo, lettore DVD, televisore.
10) Con l'esatto adempimento di quanto sopra stabilito, i coniugi dichiarano di definire tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi.
11) Spese di lite interamente compensate.
12) Le parti dichiarando di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, prestandovi fin d'ora acquiescenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dai successivi interventi normativi .
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 17/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'MI
N. 6427 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'MI PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 19/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dall'Avv. Marina Crisafulli, il secondo dall'Avv. Lara Signorini, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 28/04/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN BONIFACIO al Num. 10 - PARTE II - SERIE A - ANNO2001 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) La casa familiare sita in AL d'IG (VR), via dei Pioppi n. 11, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi, al sig. , che vi abiterà unitamente alla figlia . I signori Parte_1 Persona_1
e sono divenuti proprietari dell'immobile adibito a casa familiare in virtù Parte_3 Parte_2
di atto di permuta Rep. N. 136.448 – Raccolta n. 28.870 del 27.05.2015 Dott. Notaio in Persona_2 Lonigo (Vi), registrato all'Ufficio delle Entrate di Vicenza 2 il 08.06.2015 al N. 2446 Serie 1T, trascritto a
Verona il 09.06.2015 RG n. 19415 - 12974, con il quale la società Immobiliare A.C.L. Sas di OM
RO & C. cedeva e trasferiva ai signori e , che, pro-indiviso e in Parte_1 Parte_2
parti uguali, accettavano, la piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site nel Comune di
AL d'IG (VR), via dei Pioppi n. 11, costituite da intero fabbricato da cielo a sottoterra ad uso civile abitazione non di lusso, posto su di un unico livello (piano terra), con annessi l'autorimessa ubicata al piano terra e una zonetta di terreno pertinenziale esclusiva ad uso corte e giardino, censita al
N.C.E.U. del Comune di AL d'IG al foglio 9: 30 sub 1, via dei Pioppi snc, p.T., cat. A/2, cl. CP_1
3, vani 5, RCE 348,61; Map. 930 sub. 2, via dei Pioppi snc, p.T., cat. C/6, cl. 4, mq. 23, RCE 20,19.
3) La sig. dovrà reperire una nuova abitazione e lasciare il domicilio coniugale entro e non Parte_2 oltre il 30.06.2026; qualora ella dovesse lasciare il domicilio coniugale successivamente alla data del
31.12.2025, sarà tenuta a contribuire alle spese per le utenze dell'immobile nella misura del 30% delle stesse fino al momento del rilascio, previa richiesta ed esibizione di documentazione di spesa.
4) il sig. provvederà integralmente al mantenimento della figlia facendosi Parte_1 Persona_1
carico di ogni spesa ordinaria e straordinaria relativa alla stessa;
5) A definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico derivante dalla loro unione, il sig. Parte_1
e la sig.ra concordano quanto segue:
[...] Parte_2
- il sig. e la sig. si impegnano a trasferire la nuda proprietà, ciascuno per Parte_1 Parte_2 la propria quota indivisa di ½ (un mezzo), alla figlia , dell'immobile adibito a domicilio Persona_1
familiare sito in AL d'IG (VR) Via dei Pioppi n.11, descritto al precedente punto 2, riservando per loro il diritto di usufrutto;
- la sig. si impegna inoltre a cedere al sig. , il quale si impegna ad Parte_2 Parte_1
accettare, la propria quota indivisa del 50% del diritto di usufrutto sull'immobile sito in AL d'IG
(VR) via dei Pioppi n. 11, descritto al precedente punto 2.
Gli immobili verranno trasferiti a corpo e non a misura, nello stato in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, azioni, ragioni, accessioni, inerenze, pertinenze, servitù attive e passive, apparenti o meno, trascritte e non trascritte.
Quale corrispettivo della cessione della quota di usufrutto sopra descritto ed a tacitazione di ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, il sig. Parte_1
provvederà a versare alla sig.ra la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila//00), che Parte_2
verserà in n. 70 rate mensili da € 500,00 (cinquecento//00) a far data dal mese successivo alla stipula notarile.
6) Tali trasferimenti immobiliari dovranno avvenire entro e non oltre il 30.09.2025 dinanzi al Notaio che verrà scelto dal sig. , il quale sosterrà ogni onere di spesa (tasse, imposte, compenso Parte_1 notarile, etc.). Il termine indicato è da considerarsi perentorio e l'accordo con cui le parti sottoscriveranno il presente ricorso e il successivo verbale costituirà, a tutti gli effetti, obbligo per entrambe le parti di concludere i contratti di cessione immobiliari sopra descritti alle condizioni concordate. Dette cessioni immobiliari devono essere intese come funzionali ed indispensabili, anche a beneficio della prole, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per una regolamentazione condivisa delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'atto di riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare, e pertanto in regime di esenzione fiscale ai sensi della L. 74/1987.
7) Il sig. verserà al momento del rogito alla sig. la somma di € 5.000,00 Parte_1 Parte_2
(cinquemila=) a titolo di assegno Una Tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comm. 8 Legge n.
898/1970.
8) Sempre a totale definizione dei rapporti patrimoniali, le parti concordano inoltre che il sig. Parte_1
versi alla sig. la somma mensile di € 300,00 (trecento//00) sino e compreso il mese
[...] Parte_2
del rogito previsto per le cessioni di cui ai punti precedenti.
9) La sig.ra , quando lascerà il domicilio coniugale, potrà portare con sé i seguenti beni Parte_2
mobili, che diverranno dunque di sua esclusiva proprietà: biancheria e casalinghi della porzione di casa in cui ora vive;
lavapiatti, lavatrice, asciugatrice, materasso matrimoniale, stereo, lettore DVD, televisore.
10) Con l'esatto adempimento di quanto sopra stabilito, i coniugi dichiarano di definire tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi.
11) Spese di lite interamente compensate.
12) Le parti dichiarando di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, prestandovi fin d'ora acquiescenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dai successivi interventi normativi .
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 17/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'MI