TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/10/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3115/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RI PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3115 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Forte Salvatore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gurrera Lelio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anselmo Salvatore, procura in atti;
– parte resistente –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 4.06.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Pag. 1 di 8 R.G. n. 3115/2017
FATTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 1168, comma 2, c.c. e 703 c.p.c. la Pt_1
ha allegato di essere detentrice, in forza della concessione demaniale n.
[...]
399/2012 (rep. 3820/2012) rilasciata dalla Regione Siciliana, di una porzione di spiaggia della superficie di 100 mq sita in Finale di Pollina, contrada Torre Conca, destinata all'esercizio di attività balneare mediante l'allestimento stagionale di un lido comprendente chiosco bar, area attrezzata per il noleggio di ombrelloni, lettini, canoe, docce e spogliatoi.
Ha affermato che l'unico accesso alla suddetta spiaggia avviene per mezzo di una strada, la quale, dipartendosi dal km 174+200-300 della S.S. 113, con andamento parallelo alla linea di costa, attraversa per oltre cento metri i fondi della società
odierna resistente, congiungendosi poi al litorale marittimo. Controparte_1
Ha riferito poi che, a monte di tale strada, la precedente proprietaria dei fondi su cui detta strada insiste, ossia la società “Valtur”, aveva installato un cancello in ferro munito di lucchetto, le cui chiavi erano state consegnate alla per Parte_1
consentirle l'accesso carrabile necessario alla gestione del lido balneare.
Ha infine sostenuto che, in prossimità dell'avvio della stagione estiva 2017, la società resistente, subentrata nella proprietà dei terreni, ha sostituito il cancello preesistente con altro nuovo, provvisto di lucchetti, senza consegnarne le chiavi alla ricorrente, impedendole così l'accesso e il transito carrabile sino all'arenile.
Ha soggiunto che altri soggetti pubblici e privati sono stati, invece, muniti di copia delle chiavi, circostanza documentalmente riscontrata nella risposta del Comune di
Pollina all'interrogazione consiliare del 10.08.2017, ove si dava atto che CP_1
Pag. 2 di 8 R.G. n. 3115/2017
aveva consegnato copia delle chiavi anche ad un altro operatore che svolgeva CP_1
un'attività economica in spiaggia.
Ha quindi sostenuto di essere stata spogliata clandestinamente della propria detenzione qualificata per effetto della condotta materiale posta in essere dalla società resistente, e ha chiesto che fosse ordinata la reintegrazione immediata nel passaggio e transito carrabile sulla predetta strada ovvero, in subordine, la cessazione di ogni atto idoneo a impedirne il godimento, con condanna della controparte alla consegna delle chiavi del cancello.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
del ricorso per contrasto con l'ordinanza sindacale n. 25/2017 del CP_2
, con la quale, per motivi di sicurezza pubblica, è stato vietato il transito
[...]
veicolare sul tratto di strada in questione per il periodo compreso tra il 5.06.2017 e il 15.09.2017, consentendo esclusivamente l'accesso pedonale e quello dei mezzi di soccorso.
La resistente ha sostenuto di avere agito in esecuzione di tale provvedimento amministrativo, ha negato la titolarità di una detenzione qualificata in capo alla ricorrente — evidenziando che la concessione demaniale riguarda la sola porzione di spiaggia e non anche la strada di accesso — e ha contestato in fatto che la Pt_1
avesse mai esercitato transito carrabile sul tratto in contestazione.
[...]
Con ordinanza del 19.12.2017, resa all'esito della fase interdittale, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo non dimostrata l'attualità del possesso.
Su istanza della è stata quindi introdotta la fase di merito ai sensi Parte_1
dell'art. 703, comma 4, c.p.c.. La ricorrente ha ribadito le proprie allegazioni e ha articolato prova testimoniale. La resistente, costituendosi, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della decadenza della concessione
Pag. 3 di 8 R.G. n. 3115/2017
demaniale, disposta con decreto dirigenziale dell'Assessorato Regionale Territorio
e Ambiente del 22.05.2018 n. 290, e ha insistito per il rigetto della domanda.
Dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (concessi all'udienza del 18.06.2018, con decorrenza dall'1.09.2018) e dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni (disposto con ordinanza del 23.01.2023), la con memoria difensiva del 28.03.2023, ha depositato documenti Parte_1
nuovi e, in particolare, una sentenza del pubblicata Controparte_3
l'8.05.2020.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, all'udienza del 4.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1 c.p.c..
DIRITTO
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte ricorrente in data 28.03.2023, mediante il deposito della sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo, pubblicata l'8.05.2020.
Sebbene tale decisione del giudice amministrativo sia sopravvenuta rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la produzione è tuttavia avvenuta a distanza di quasi tre anni dalla pubblicazione della sentenza e, soprattutto, in assenza di qualsivoglia istanza di rimessione in termini o tempestiva richiesta di autorizzazione al deposito.
Ad ogni modo, la parte ricorrente — adoperando l'ordinaria diligenza — avrebbe dovuto provvedere alla produzione della sentenza nella prima occasione utile successiva alla sua pubblicazione, e non attendere ingiustificatamente, come invece avvenuto, la chiusura della fase istruttoria e il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Pag. 4 di 8 R.G. n. 3115/2017
Ne consegue che il documento in questione, introdotto tardivamente e in violazione dei termini e delle forme prescritte, deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, non può essere valutato ai fini della decisione.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla pronuncia amministrativa sopra indicata
— atteso che la permanenza o meno del titolo giuridico non è, di per sé, determinante per l'esercizio del possesso, il quale si configura come una situazione di mero fatto e prescinde dall'esistenza di un titolo — le domande proposte dalla risultano comunque infondate nel merito. Parte_1
In primo luogo, come puntualmente osservato nell'ordinanza che ha concluso la fase interdittale, l'azione proposta deve essere qualificata come azione di reintegrazione nel possesso, e non già come azione di manutenzione, poiché — secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente — la modificazione dello stato dei luoghi non si è tradotta in un mero aggravamento delle modalità di esercizio del passaggio carrabile, ma ha comportato la radicale soppressione del transito medesimo, incidendo in misura tale da annullare la concreta utilitas dell'asserita servitù carrabile e da integrare, pertanto, gli estremi dello spoglio.
Ne consegue che l'azione è stata rettamente inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 1168 c.c., che consente di domandare la reintegrazione entro il termine annuale previsto dalla norma, da parte di colui (possessore o detentore) che sia stato spogliato con violenza o clandestinità del proprio potere di fatto sulla res.
Nel caso di specie, la ha agito nella qualità di detentore qualificato, Parte_1
assumendo di esercitare un potere di fatto sulla strada che conduce all'arenile in forza della concessione rilasciata dalla Regione Siciliana, e dunque in correlazione con una situazione possessoria facente capo al demanio, quale titolare del possesso mediato della servitù di passaggio carrabile gravante sul fondo di proprietà della
Pag. 5 di 8 R.G. n. 3115/2017
resistente e a vantaggio del fondo dominante costituito dal litorale marittimo su cui insiste lo stabilimento balneare.
Orbene, per quel che qui rileva, la ricorrente non ha dimostrato che la Regione
Siciliana — quale soggetto titolare del fondo dominante, ossia della spiaggia (v. art. 32 dello Statuto) — abbia mai esercitato, direttamente o per il tramite dei concessionari, un potere di fatto corrispondente al diritto reale di servitù di passaggio carrabile sul tracciato in contestazione, né, conseguentemente, che la abbia potuto derivare dal titolo concessorio un'effettiva detenzione Parte_1
qualificata del relativo potere di transito.
I capitoli di prova orale articolati dalla parte ricorrente si rivelano ininfluenti, generici e comunque privi di decisività rispetto alla dimostrazione della pretesa situazione possessoria dedotta in giudizio.
La prospettazione della parte, infatti, non offre elementi sufficienti per comprovare l'esistenza di un potere di fatto sulla strada di accesso, idoneo a tradursi in un esercizio effettivo della servitù di passaggio carrabile.
In particolare, il capitolo di prova volto a far emergere che, prima dell'asserito spoglio, “gli unici automezzi il cui personale era stato autorizzato, che transitano sull'anzidetta strada di accesso alla spiaggia di Torre Conca erano quelli del
Comune di Pollina, i Carabinieri, i sanitari del Servizio 118 e degli altri soggetti privati che svolgevano attività commerciale in spiaggia tra i quali sig. Per_1
(venditore Ambulante) ed il personale della che entrambi
[...] Parte_1
possedevano le chiavi del lucchetto del cancello”, non è idoneo a dimostrare la sussistenza di un possesso — diretto o mediato — della servitù di passaggio invocata.
Pag. 6 di 8 R.G. n. 3115/2017
Ed invero, la circostanza per cui i menzionati soggetti avrebbero ottenuto una
“autorizzazione” per accedere con automezzi sulla strada de qua esclude in radice la configurabilità di un possesso uti dominus.
Difatti, chi è tenuto a chiedere o a ricevere un'autorizzazione per esercitare il passaggio riconosce inevitabilmente la soggezione del proprio comportamento al potere altrui e non manifesta, per ciò stesso, l'animus possidendi che costituisce elemento indefettibile del possesso tutelabile.
Né può assumere valore dimostrativo la circostanza — parimenti prospettata — secondo cui “diverse persone” avrebbero utilizzato, in via di fatto, la medesima via di accesso carrabile alla spiaggia, atteso che la promiscuità, la pluralità dei soggetti fruitori e l'indifferenziazione dell'uso inducono ad escludere la configurabilità di un potere di fatto autonomo, esclusivo e corrispondente all'esercizio di un diritto reale di servitù da parte della ricorrente, e depongono, al contrario, per l'esistenza di una situazione di mera tolleranza (o cortesia) estesa a più soggetti e, come tale, priva di rilevanza ai fini della tutela possessoria.
Al lume delle superiori considerazioni, la domanda di reintegrazione deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di merito vanno poste a carico di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale (medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione, e minimi per la fase decisionale) e del valore indeterminabile della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto Decreto ministeriale).
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 R.G. n. 3115/2017
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA le domande avanzate da Parte_1
CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di che si Controparte_1
liquidano nella misura di € 6.163,50, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese, in data 20.10.2025.
Il Giudice
RI PA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RI PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RI PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3115 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Forte Salvatore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gurrera Lelio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anselmo Salvatore, procura in atti;
– parte resistente –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 4.06.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Pag. 1 di 8 R.G. n. 3115/2017
FATTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 1168, comma 2, c.c. e 703 c.p.c. la Pt_1
ha allegato di essere detentrice, in forza della concessione demaniale n.
[...]
399/2012 (rep. 3820/2012) rilasciata dalla Regione Siciliana, di una porzione di spiaggia della superficie di 100 mq sita in Finale di Pollina, contrada Torre Conca, destinata all'esercizio di attività balneare mediante l'allestimento stagionale di un lido comprendente chiosco bar, area attrezzata per il noleggio di ombrelloni, lettini, canoe, docce e spogliatoi.
Ha affermato che l'unico accesso alla suddetta spiaggia avviene per mezzo di una strada, la quale, dipartendosi dal km 174+200-300 della S.S. 113, con andamento parallelo alla linea di costa, attraversa per oltre cento metri i fondi della società
odierna resistente, congiungendosi poi al litorale marittimo. Controparte_1
Ha riferito poi che, a monte di tale strada, la precedente proprietaria dei fondi su cui detta strada insiste, ossia la società “Valtur”, aveva installato un cancello in ferro munito di lucchetto, le cui chiavi erano state consegnate alla per Parte_1
consentirle l'accesso carrabile necessario alla gestione del lido balneare.
Ha infine sostenuto che, in prossimità dell'avvio della stagione estiva 2017, la società resistente, subentrata nella proprietà dei terreni, ha sostituito il cancello preesistente con altro nuovo, provvisto di lucchetti, senza consegnarne le chiavi alla ricorrente, impedendole così l'accesso e il transito carrabile sino all'arenile.
Ha soggiunto che altri soggetti pubblici e privati sono stati, invece, muniti di copia delle chiavi, circostanza documentalmente riscontrata nella risposta del Comune di
Pollina all'interrogazione consiliare del 10.08.2017, ove si dava atto che CP_1
Pag. 2 di 8 R.G. n. 3115/2017
aveva consegnato copia delle chiavi anche ad un altro operatore che svolgeva CP_1
un'attività economica in spiaggia.
Ha quindi sostenuto di essere stata spogliata clandestinamente della propria detenzione qualificata per effetto della condotta materiale posta in essere dalla società resistente, e ha chiesto che fosse ordinata la reintegrazione immediata nel passaggio e transito carrabile sulla predetta strada ovvero, in subordine, la cessazione di ogni atto idoneo a impedirne il godimento, con condanna della controparte alla consegna delle chiavi del cancello.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
del ricorso per contrasto con l'ordinanza sindacale n. 25/2017 del CP_2
, con la quale, per motivi di sicurezza pubblica, è stato vietato il transito
[...]
veicolare sul tratto di strada in questione per il periodo compreso tra il 5.06.2017 e il 15.09.2017, consentendo esclusivamente l'accesso pedonale e quello dei mezzi di soccorso.
La resistente ha sostenuto di avere agito in esecuzione di tale provvedimento amministrativo, ha negato la titolarità di una detenzione qualificata in capo alla ricorrente — evidenziando che la concessione demaniale riguarda la sola porzione di spiaggia e non anche la strada di accesso — e ha contestato in fatto che la Pt_1
avesse mai esercitato transito carrabile sul tratto in contestazione.
[...]
Con ordinanza del 19.12.2017, resa all'esito della fase interdittale, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo non dimostrata l'attualità del possesso.
Su istanza della è stata quindi introdotta la fase di merito ai sensi Parte_1
dell'art. 703, comma 4, c.p.c.. La ricorrente ha ribadito le proprie allegazioni e ha articolato prova testimoniale. La resistente, costituendosi, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse per effetto della decadenza della concessione
Pag. 3 di 8 R.G. n. 3115/2017
demaniale, disposta con decreto dirigenziale dell'Assessorato Regionale Territorio
e Ambiente del 22.05.2018 n. 290, e ha insistito per il rigetto della domanda.
Dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (concessi all'udienza del 18.06.2018, con decorrenza dall'1.09.2018) e dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni (disposto con ordinanza del 23.01.2023), la con memoria difensiva del 28.03.2023, ha depositato documenti Parte_1
nuovi e, in particolare, una sentenza del pubblicata Controparte_3
l'8.05.2020.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, all'udienza del 4.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1 c.p.c..
DIRITTO
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte ricorrente in data 28.03.2023, mediante il deposito della sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo, pubblicata l'8.05.2020.
Sebbene tale decisione del giudice amministrativo sia sopravvenuta rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la produzione è tuttavia avvenuta a distanza di quasi tre anni dalla pubblicazione della sentenza e, soprattutto, in assenza di qualsivoglia istanza di rimessione in termini o tempestiva richiesta di autorizzazione al deposito.
Ad ogni modo, la parte ricorrente — adoperando l'ordinaria diligenza — avrebbe dovuto provvedere alla produzione della sentenza nella prima occasione utile successiva alla sua pubblicazione, e non attendere ingiustificatamente, come invece avvenuto, la chiusura della fase istruttoria e il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Pag. 4 di 8 R.G. n. 3115/2017
Ne consegue che il documento in questione, introdotto tardivamente e in violazione dei termini e delle forme prescritte, deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, non può essere valutato ai fini della decisione.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla pronuncia amministrativa sopra indicata
— atteso che la permanenza o meno del titolo giuridico non è, di per sé, determinante per l'esercizio del possesso, il quale si configura come una situazione di mero fatto e prescinde dall'esistenza di un titolo — le domande proposte dalla risultano comunque infondate nel merito. Parte_1
In primo luogo, come puntualmente osservato nell'ordinanza che ha concluso la fase interdittale, l'azione proposta deve essere qualificata come azione di reintegrazione nel possesso, e non già come azione di manutenzione, poiché — secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente — la modificazione dello stato dei luoghi non si è tradotta in un mero aggravamento delle modalità di esercizio del passaggio carrabile, ma ha comportato la radicale soppressione del transito medesimo, incidendo in misura tale da annullare la concreta utilitas dell'asserita servitù carrabile e da integrare, pertanto, gli estremi dello spoglio.
Ne consegue che l'azione è stata rettamente inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 1168 c.c., che consente di domandare la reintegrazione entro il termine annuale previsto dalla norma, da parte di colui (possessore o detentore) che sia stato spogliato con violenza o clandestinità del proprio potere di fatto sulla res.
Nel caso di specie, la ha agito nella qualità di detentore qualificato, Parte_1
assumendo di esercitare un potere di fatto sulla strada che conduce all'arenile in forza della concessione rilasciata dalla Regione Siciliana, e dunque in correlazione con una situazione possessoria facente capo al demanio, quale titolare del possesso mediato della servitù di passaggio carrabile gravante sul fondo di proprietà della
Pag. 5 di 8 R.G. n. 3115/2017
resistente e a vantaggio del fondo dominante costituito dal litorale marittimo su cui insiste lo stabilimento balneare.
Orbene, per quel che qui rileva, la ricorrente non ha dimostrato che la Regione
Siciliana — quale soggetto titolare del fondo dominante, ossia della spiaggia (v. art. 32 dello Statuto) — abbia mai esercitato, direttamente o per il tramite dei concessionari, un potere di fatto corrispondente al diritto reale di servitù di passaggio carrabile sul tracciato in contestazione, né, conseguentemente, che la abbia potuto derivare dal titolo concessorio un'effettiva detenzione Parte_1
qualificata del relativo potere di transito.
I capitoli di prova orale articolati dalla parte ricorrente si rivelano ininfluenti, generici e comunque privi di decisività rispetto alla dimostrazione della pretesa situazione possessoria dedotta in giudizio.
La prospettazione della parte, infatti, non offre elementi sufficienti per comprovare l'esistenza di un potere di fatto sulla strada di accesso, idoneo a tradursi in un esercizio effettivo della servitù di passaggio carrabile.
In particolare, il capitolo di prova volto a far emergere che, prima dell'asserito spoglio, “gli unici automezzi il cui personale era stato autorizzato, che transitano sull'anzidetta strada di accesso alla spiaggia di Torre Conca erano quelli del
Comune di Pollina, i Carabinieri, i sanitari del Servizio 118 e degli altri soggetti privati che svolgevano attività commerciale in spiaggia tra i quali sig. Per_1
(venditore Ambulante) ed il personale della che entrambi
[...] Parte_1
possedevano le chiavi del lucchetto del cancello”, non è idoneo a dimostrare la sussistenza di un possesso — diretto o mediato — della servitù di passaggio invocata.
Pag. 6 di 8 R.G. n. 3115/2017
Ed invero, la circostanza per cui i menzionati soggetti avrebbero ottenuto una
“autorizzazione” per accedere con automezzi sulla strada de qua esclude in radice la configurabilità di un possesso uti dominus.
Difatti, chi è tenuto a chiedere o a ricevere un'autorizzazione per esercitare il passaggio riconosce inevitabilmente la soggezione del proprio comportamento al potere altrui e non manifesta, per ciò stesso, l'animus possidendi che costituisce elemento indefettibile del possesso tutelabile.
Né può assumere valore dimostrativo la circostanza — parimenti prospettata — secondo cui “diverse persone” avrebbero utilizzato, in via di fatto, la medesima via di accesso carrabile alla spiaggia, atteso che la promiscuità, la pluralità dei soggetti fruitori e l'indifferenziazione dell'uso inducono ad escludere la configurabilità di un potere di fatto autonomo, esclusivo e corrispondente all'esercizio di un diritto reale di servitù da parte della ricorrente, e depongono, al contrario, per l'esistenza di una situazione di mera tolleranza (o cortesia) estesa a più soggetti e, come tale, priva di rilevanza ai fini della tutela possessoria.
Al lume delle superiori considerazioni, la domanda di reintegrazione deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di merito vanno poste a carico di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale (medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione, e minimi per la fase decisionale) e del valore indeterminabile della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto Decreto ministeriale).
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 R.G. n. 3115/2017
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA le domande avanzate da Parte_1
CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di che si Controparte_1
liquidano nella misura di € 6.163,50, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese, in data 20.10.2025.
Il Giudice
RI PA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RI PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 8 di 8