Decreto cautelare 30 agosto 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 30/08/2021, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2021
N. 00903/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2021, proposto da
Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione TO non costituito in giudizio;
nei confronti
Eps, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
in partibus quibus, nonché l'adozione di misure cautelari urgenti ex art.56 c.p.a.
della DGR 13 luglio 2021 n.972, recante “Stagione venatoria 2021/2022. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n.50/93)”,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle associazioni ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., per ottenere la sospensione della deliberazione di approvazione del Calendario Venatorio regionale per la stagione venatoria 2021-2022 limitatamente alla parte in cui consente l’abbattimento della specie della pavoncella;
Rilevato che la situazione di estrema gravità e urgenza viene rappresentata dalle associazioni ricorrenti in relazione alla irreparabilità delle conseguenze derivanti dall’esecuzione del provvedimento di abbattimento con riferimento alla specie segnalata;
Rilevato altresì che la prima camera di consiglio utile è fissata per il prossimo 22 settembre 2021;
Considerato che – come peraltro già osservato i fattispecie analoghe, cfr. AR TO , decreto n. 379/2020 - secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il pericolo di compromissione del patrimonio faunistico non può trovare rimedio interinale se non con lo strumento cautelare, tenuto conto che - nel bilanciamento tra i contrapposti interessi - in sede cautelare l’interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia (Cons. St., III Sez., decr. 14 ottobre 2019, n.5077);
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza cautelare inaudita altera parte e, per l’effetto, sospende l’esecutorietà della deliberazione impugnata limitatamente alla parte in cui consente l’abbattimento della specie della pavoncella;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 30 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGREARIO