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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Marco Miglioli e Lorenza Parte_1
Boscarelli, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 68, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del Direttore Generale e
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 15.01.2024, il rag. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
193/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 30.11.2023, notificato il 05.12.2023, con il quale gli veniva ingiunto, da parte della Controparte_1
(di seguito per brevità ), il pagamento della somma di €
[...] CP_1
2.193,75 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, interessi e sanzioni, asseritamente dovuti per il periodo dal 2017 al 2019, oltre che delle spese e competenze della procedura, liquidate in €
237,00, oltre IVA e CPA e spese generali. Nel merito, sosteneva l'illegittimità della pretesa contributiva della non risultando sussistenti i presupposti per la debenza contributiva CP_1 all'ingiungente, non avendo mai esercitato la professione di ragioniere con continuità e beneficiando di altra copertura previdenziale. Richiamando l'art. 24, comma 1, della Legge n. 414/1991, di riforma della CNPR, nonché l'art. 4 dello Statuto della CNPR vigente sino al 2013, rimasto immodificato per la posizione del ricorrente, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale, Revocare e/o annullare il decreto opposto n. 193/2023, emesso il 30.11.2023 dal Tribunale di Piacenza, e dichiarare che nulla
è dovuto dal rag. a per le causali di cui al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo;
In Pt_1 CP_1 ogni caso, Spese rifuse”.
1.1) Si costituiva in giudizio la , la quale, sostenendo l'infondatezza di quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, insisteva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente indicate nella memoria depositata in data 28.02.2024, cui si rimanda.
1.2) Con ordinanza del 22.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.03.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Infine, all'udienza del 16.01.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva la causa come da sentenza contestuale, depositata nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa è fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Premessa la ripartizione dell'onere probatorio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di richiesta di pagamento di contributi in favore delle Casse previdenziali professionali, nel quale l'onere di fornire evidenza del credito grava pacificamente sull'Ente previdenziale, procedendosi alla ricostruzione dei fatti per cui è causa sulla base della documentazione allegata agli atti e della narrativa del ricorso in opposizione, può dirsi come la somma ingiunta si riferisca alla contribuzione asseritamente dovuta e
2/8 non versata alla da a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per il periodo dal CP_1 Parte_1
2017 al 2019, per un importo complessivo di € 2.193,75.
Ciò si evince dall'estratto conto depositato dalla a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
L'opponente ha rilevato di non essersi mai volontariamente iscritto alla , bensì che tale iscrizione CP_1 era avvenuta d'ufficio, tanto è vero che, l'atto dell'iscrizione all'Ordine Professionale, avvenuta nell'anno 1998, aveva chiesto, ed ottenuto, l'esenzione dal versamento dei contributi in quanto iscritto ad altra contribuzione obbligatoria (nello specifico, la Gestione Separata INPS) ed era, quindi, sempre stato soggetto a trattenute previdenziali INPS.
Parte ricorrente, inoltre, ha dedotto e documentato di aver richiesto espressamente la cancellazione dalla in quanto iscritto ad altra forma di Previdenza obbligatoria (funditus, INPS). CP_1
Innanzitutto, occorre rilevare che la Controparte_1
è un ente di previdenza obbligatoria - istituita con Legge n. 160 del
[...]
1963 e privatizzata con d.lgs. n. 509 del 1994 - che provvede ai compiti di previdenza e di assistenza previsti dal suo Statuto, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana. L'ente è dotato di personalità giuridica privata e corrisponde, ai suoi iscritti e ai loro superstiti, le prestazioni previdenziali previste dal regolamento della previdenza e le altre prestazioni previste dalla legge.
L'iscrizione è rivolta ai ragionieri commercialisti e agli esperti contabili, iscritti ai rispettivi Albi, che esercitano la libera professione con carattere di continuità
L'art. 24 della Legge n. 414/1991, “Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali”, vigente ratione temporis, prevede al comma 1: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che CP_1
esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
La normativa regolamentare inerente ai requisiti di iscrizione e, dunque, la obbligatorietà di iscrizione alla è mutata nel corso del tempo. In particolare, l'articolo 1 del Regolamento ante 2003 CP_1 prevedeva quanto segue: “
1. Alla Associazione "Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali", (C.N.P.R), devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutti i ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si iscrivono all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.
2. L'iscrizione alla Associazione è obbligatoria altresì per i ragionieri e periti commerciali che continuano ad esercitare la professione con carattere di continuità
3/8 anche dopo avere conseguito la pensione a carico dell'Associazione.
3. La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.
4. I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla CP_1 acquistano la qualità di "associato" dell'associazione”.
Per i professionisti iscritti a diversa forma previdenziale l'iscrizione alla era, dunque, facoltativa CP_1
e non obbligatoria.
Nel caso di specie, ha dato prova di non aver esercitato la professione di ragioniere e di Parte_1 essere iscritto ad altra forma di previdenza, vale a dire l'INPS.
La medesima disciplina è, poi, contenuta nel Regolamento post 2003 ed ante 2013: “
1. Alla
Associazione "Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali" (C.N.P.R.), devono obbligatoriamente iscriversi tutti i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Al. professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.
2. La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Al. professionale.
3. I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla acquistano la qualità di "associato" CP_1 dell'associazione”.
Il Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2013 prevede, invece, quanto segue: “Gli iscritti all'Albo che hanno l'obbligo di iscrizione all'Associazione previsto dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto, devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione entro il termine di 6 (sei) mesi dal verificarsi dei requisiti per l'iscrizione.
2. Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare all l'iscrizione all'Albo e il non esercizio della professione CP_1
entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo.
3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per i liberi professionisti entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione al nuovo
Albo.
4. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità,
l'iscrizione all'Associazione viene effettuata d'ufficio. L'iscritto è tenuto al versamento dei contributi dovuti e delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento per il caso di omissione contributiva.
5. Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in
4/8 conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L comunica CP_1
l'obbligo di cui al presente comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo”.
L'articolo 10 del regolamento (in materia, invece, di contributo integrativo) prevede quanto segue: “Il contributo integrativo è dovuto: a) dagli iscritti all'Associazione; b) dagli iscritti alla Sezione A –
Commercialisti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili già iscritti agli Albi dei ragionieri e dei periti commerciali alla data del 31 dicembre 2007 e non iscritti all'Associazione, salvo che il contributo integrativo sia dovuto ad altro ente di previdenza obbligatoria.
2. Il contributo integrativo è costituito dalla maggiorazione dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), ed è ripetibile nei confronti del debitore.
3. Il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
4. L'importo imponibile ai fini contributivi è costituito dal volume di affari ai fini dell'Iva, detratta la maggiorazione di cui al comma 2 […] 11. L'importo minimo di cui al comma 10 non è dovuto: a) dai non iscritti all'Associazione di cui al comma 1, lettera b); b) dai titolari di pensione diretta a carico dell;
c) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; CP_1
d) dai titolari di pensione diretta a carico di una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività; e) per l'anno di prima iscrizione e per i 6 (sei) anni successivi entro l'anno di compimento del
38° (trentottesimo) anno di età compreso”.
Dunque, a far data dal 1° gennaio 2013, è prevista la obbligatorietà della iscrizione per chi è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e, nel caso in cui l'interessato si sia avvalso della pregressa facoltà di non iscrizione, l'associazione deve comunicare l'obbligo di iscrizione in modo da ottenere i dovuti adempimenti dall'interessato. Inoltre, è prevista la esclusione del pagamento dell'importo minimo del contributo soggettivo e del contributo integrativo ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del regolamento.
E' corretto il ragionamento giuridico formulato dalla parte opponente circa la mera facoltatività, fino al
2013, dell'iscrizione alla per chi fosse già coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, CP_1 come nel caso di specie. Peraltro, il ricorrente, all'atto dell'iscrizione all'Ordine Professionale, avvenuta nel 1998, aveva chiesto, ed ottenuto, l'esenzione dal versamento dei contributi.
Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo al 2013, come sopra esposto, l'obbligo di iscrizione alla è stato espressamente previsto anche per chi fosse titolare di altra forma di previdenza, con CP_1
conseguente obbligo di versare il contributo soggettivo, oltre che integrativo. Infatti, la difesa della sostiene che il ricorrente era comunque tenuto, post 2013, al versamento del contributo CP_1
5/8 soggettivo ed integrativo come previsto dal Regolamento citato che, a suo dire, non soccomberebbe rispetto alla previsione normativa di cui all'art. 24 della L. n. 414/1991; infatti, con la privatizzazione della a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 509/1994, è stata conferita potestà normativa e CP_1
regolamentare alle Casse privatizzate, i cui Statuti e Regolamenti, regolarmente approvati dai Ministeri vigilanti, costituiscono normativa speciale in deroga alle disposizioni normative contenute nelle leggi istitutive previgenti.
Tale assunto, a parere di questo giudicante, non coglie nel segno.
Innanzitutto, essendosi il ricorrente avvalso precedentemente della facoltà di essere cancellato dalla quest'ultima gli avrebbe dovuto comunicare l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione anche per i CP_1
non esercenti la professione con continuità ed iscritti ad altra forma di previdenza, al fine di mettere l'iscritto nelle condizioni di adempiere agli obblighi prescritti dal regolamento. Di tale comunicazione non vi è, invece, traccia in atti.
Facendo, poi, riferimento alla più recente giurisprudenza di legittimità, vi è da evidenziare come, dalle norme istitutive e disciplinanti le attribuzioni della non può ricavarsi l'attribuzione di una delega CP_1 generale, idonea ad elevare l'autonomia normativa dell'ente in questione al rango di quella del legislatore ordinario, in modo tale da consentire alla stessa di ampliare l'ambito soggettivo di obbligatorietà dell'imposizione contributiva.
In una fattispecie riguardante la la Cassazione ha espresso un principio esportabile Parte_2
anche alla controversia che ci occupa, affermando, proprio con riferimento al potere normativo della
Cassa previdenziale privatizzata ed, in particolare, alla possibilità di introdurre deroghe alle norme di legge, onde garantire l'equilibrio di bilancio anche alla luce della legge di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147/2013, art. 1, comma 488 (in particolare, avendo riguardo all'art. 5 dello statuto, come modificato, che prevedeva che erano obbligatoriamente iscritti alla i geometri iscritti all'albo che CP_1 esercitavano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione), che: “
4. Il ricorso
è infondato. Va qui ribadito e data continuità ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n.
5375/2019 (cfr nello stesso senso n. 28109/2019).
5. Con detta sentenza si è richiamato il processo di delegificazione all'esito del quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle
Casse privatizzate di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti. Si è in particolare precisato che, per quanto il riconoscimento operato dalla legge
(legge delega L. n. 537 del 1993 e D.Lgs. n. 509 del 1994) in favore della Casse previdenziali privatizzate dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile - che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vedi Corte Cost. n. 15/1999) - abbia realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nei limiti imposti dalla stessa legge, è
6/8 concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge precedenti, l'autonomia degli stessi Enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro- rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti).
6. Si è affermato, pertanto, che "Nell'ambito di tale quadro è evidente che la disposizione dell'art. 5, comma 1, Regolamento della in vigore dal 1.1.2003 (applicabile ratione CP_1 temporis) secondo cui “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati CP_1
iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal
Consiglio di Amministrazione con Delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2" non poteva introdurre una deroga al disposto della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 2, secondo cui: "L'iscrizione alla è facoltativa CP_1
per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale", ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla , eliminando le categorie degli CP_1
iscritti facoltativi, ossia di coloro che, iscritti all'Albo, fruendo di altra tutela previdenziale, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla .
7. Né è possibile opporre la L. n. 296 del CP_1
2006, art. 1, comma 763, e l'efficacia sanante di detta disposizione secondo cui "Sono fatti salvi gli atti
e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge". Tale norma è stata oggetto di interpretazione con la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, che stabilisce: "L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n.
296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine". L'efficacia sanante di tutte ed indistintamente le delibere adottate dalla
è stata esclusa dalle pronunce di questa Corte (cfr SU n 17742/2015 e seg.)” (Cass. civile, sez. CP_1
lav., 31.07.2020, n. 16564).
7/8 Nel caso di specie, applicando i suddetti principi giurisprudenziali, ne deriva che la contestata iscrizione d'ufficio è stata, dunque, posta in essere in violazione del dato normativo, con conseguente illegittimità della stessa ed insussistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto. Invero, a prescindere dal fatto che l'Ente, sul quale incombeva il relativo onere, non ha provato (per vero, nemmeno ha chiesto di provare, non articolando mezzi istruttori sul punto) che il ricorrente abbia mai esercitato la libera professione, l'unico thema decidendum della presente controversia riguarda la possibilità di procedere all'iscrizione d'ufficio alla Cassa di un geometra in esecuzione del dettato dell'art. 5 dello Statuto. Diritto, si ribadisce, escluso per contrasto della predetta disposizione convenzionale con il dato normativo vincolante e non derogabile rappresentato dall'art. 22 della L. n.
733/1982. Da ciò discente l'illegittimità dell'iscrizione obbligatoria del ricorrente alla e della CP_1
debenza dei contributi, finanche soggettivo ed integrativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo n. 193/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 30.11.2023, notificato il 05.12.2023, deve essere revocato in quanto nulla è dovuto per i titoli per cui è causa da parte di alla Parte_1 [...]
Controparte_1
3) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale in numero due udienze a trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione per le ragioni di cui alla parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 193/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 30.11.2023, notificato il 05.12.2023, e dichiara che nulla è dovuto da parte di alla Parte_1 [...]
per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
2) condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...] ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.770,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Marco Miglioli e Lorenza Parte_1
Boscarelli, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 68, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del Direttore Generale e
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 15.01.2024, il rag. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
193/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 30.11.2023, notificato il 05.12.2023, con il quale gli veniva ingiunto, da parte della Controparte_1
(di seguito per brevità ), il pagamento della somma di €
[...] CP_1
2.193,75 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, interessi e sanzioni, asseritamente dovuti per il periodo dal 2017 al 2019, oltre che delle spese e competenze della procedura, liquidate in €
237,00, oltre IVA e CPA e spese generali. Nel merito, sosteneva l'illegittimità della pretesa contributiva della non risultando sussistenti i presupposti per la debenza contributiva CP_1 all'ingiungente, non avendo mai esercitato la professione di ragioniere con continuità e beneficiando di altra copertura previdenziale. Richiamando l'art. 24, comma 1, della Legge n. 414/1991, di riforma della CNPR, nonché l'art. 4 dello Statuto della CNPR vigente sino al 2013, rimasto immodificato per la posizione del ricorrente, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale, Revocare e/o annullare il decreto opposto n. 193/2023, emesso il 30.11.2023 dal Tribunale di Piacenza, e dichiarare che nulla
è dovuto dal rag. a per le causali di cui al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo;
In Pt_1 CP_1 ogni caso, Spese rifuse”.
1.1) Si costituiva in giudizio la , la quale, sostenendo l'infondatezza di quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, insisteva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente indicate nella memoria depositata in data 28.02.2024, cui si rimanda.
1.2) Con ordinanza del 22.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.03.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Infine, all'udienza del 16.01.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva la causa come da sentenza contestuale, depositata nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa è fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Premessa la ripartizione dell'onere probatorio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di richiesta di pagamento di contributi in favore delle Casse previdenziali professionali, nel quale l'onere di fornire evidenza del credito grava pacificamente sull'Ente previdenziale, procedendosi alla ricostruzione dei fatti per cui è causa sulla base della documentazione allegata agli atti e della narrativa del ricorso in opposizione, può dirsi come la somma ingiunta si riferisca alla contribuzione asseritamente dovuta e
2/8 non versata alla da a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per il periodo dal CP_1 Parte_1
2017 al 2019, per un importo complessivo di € 2.193,75.
Ciò si evince dall'estratto conto depositato dalla a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
L'opponente ha rilevato di non essersi mai volontariamente iscritto alla , bensì che tale iscrizione CP_1 era avvenuta d'ufficio, tanto è vero che, l'atto dell'iscrizione all'Ordine Professionale, avvenuta nell'anno 1998, aveva chiesto, ed ottenuto, l'esenzione dal versamento dei contributi in quanto iscritto ad altra contribuzione obbligatoria (nello specifico, la Gestione Separata INPS) ed era, quindi, sempre stato soggetto a trattenute previdenziali INPS.
Parte ricorrente, inoltre, ha dedotto e documentato di aver richiesto espressamente la cancellazione dalla in quanto iscritto ad altra forma di Previdenza obbligatoria (funditus, INPS). CP_1
Innanzitutto, occorre rilevare che la Controparte_1
è un ente di previdenza obbligatoria - istituita con Legge n. 160 del
[...]
1963 e privatizzata con d.lgs. n. 509 del 1994 - che provvede ai compiti di previdenza e di assistenza previsti dal suo Statuto, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana. L'ente è dotato di personalità giuridica privata e corrisponde, ai suoi iscritti e ai loro superstiti, le prestazioni previdenziali previste dal regolamento della previdenza e le altre prestazioni previste dalla legge.
L'iscrizione è rivolta ai ragionieri commercialisti e agli esperti contabili, iscritti ai rispettivi Albi, che esercitano la libera professione con carattere di continuità
L'art. 24 della Legge n. 414/1991, “Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali”, vigente ratione temporis, prevede al comma 1: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che CP_1
esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
La normativa regolamentare inerente ai requisiti di iscrizione e, dunque, la obbligatorietà di iscrizione alla è mutata nel corso del tempo. In particolare, l'articolo 1 del Regolamento ante 2003 CP_1 prevedeva quanto segue: “
1. Alla Associazione "Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali", (C.N.P.R), devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutti i ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si iscrivono all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.
2. L'iscrizione alla Associazione è obbligatoria altresì per i ragionieri e periti commerciali che continuano ad esercitare la professione con carattere di continuità
3/8 anche dopo avere conseguito la pensione a carico dell'Associazione.
3. La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.
4. I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla CP_1 acquistano la qualità di "associato" dell'associazione”.
Per i professionisti iscritti a diversa forma previdenziale l'iscrizione alla era, dunque, facoltativa CP_1
e non obbligatoria.
Nel caso di specie, ha dato prova di non aver esercitato la professione di ragioniere e di Parte_1 essere iscritto ad altra forma di previdenza, vale a dire l'INPS.
La medesima disciplina è, poi, contenuta nel Regolamento post 2003 ed ante 2013: “
1. Alla
Associazione "Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali" (C.N.P.R.), devono obbligatoriamente iscriversi tutti i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Al. professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.
2. La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Al. professionale.
3. I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla acquistano la qualità di "associato" CP_1 dell'associazione”.
Il Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2013 prevede, invece, quanto segue: “Gli iscritti all'Albo che hanno l'obbligo di iscrizione all'Associazione previsto dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto, devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione entro il termine di 6 (sei) mesi dal verificarsi dei requisiti per l'iscrizione.
2. Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare all l'iscrizione all'Albo e il non esercizio della professione CP_1
entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo.
3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per i liberi professionisti entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione al nuovo
Albo.
4. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità,
l'iscrizione all'Associazione viene effettuata d'ufficio. L'iscritto è tenuto al versamento dei contributi dovuti e delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento per il caso di omissione contributiva.
5. Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in
4/8 conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L comunica CP_1
l'obbligo di cui al presente comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo”.
L'articolo 10 del regolamento (in materia, invece, di contributo integrativo) prevede quanto segue: “Il contributo integrativo è dovuto: a) dagli iscritti all'Associazione; b) dagli iscritti alla Sezione A –
Commercialisti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili già iscritti agli Albi dei ragionieri e dei periti commerciali alla data del 31 dicembre 2007 e non iscritti all'Associazione, salvo che il contributo integrativo sia dovuto ad altro ente di previdenza obbligatoria.
2. Il contributo integrativo è costituito dalla maggiorazione dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), ed è ripetibile nei confronti del debitore.
3. Il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
4. L'importo imponibile ai fini contributivi è costituito dal volume di affari ai fini dell'Iva, detratta la maggiorazione di cui al comma 2 […] 11. L'importo minimo di cui al comma 10 non è dovuto: a) dai non iscritti all'Associazione di cui al comma 1, lettera b); b) dai titolari di pensione diretta a carico dell;
c) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; CP_1
d) dai titolari di pensione diretta a carico di una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività; e) per l'anno di prima iscrizione e per i 6 (sei) anni successivi entro l'anno di compimento del
38° (trentottesimo) anno di età compreso”.
Dunque, a far data dal 1° gennaio 2013, è prevista la obbligatorietà della iscrizione per chi è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e, nel caso in cui l'interessato si sia avvalso della pregressa facoltà di non iscrizione, l'associazione deve comunicare l'obbligo di iscrizione in modo da ottenere i dovuti adempimenti dall'interessato. Inoltre, è prevista la esclusione del pagamento dell'importo minimo del contributo soggettivo e del contributo integrativo ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del regolamento.
E' corretto il ragionamento giuridico formulato dalla parte opponente circa la mera facoltatività, fino al
2013, dell'iscrizione alla per chi fosse già coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, CP_1 come nel caso di specie. Peraltro, il ricorrente, all'atto dell'iscrizione all'Ordine Professionale, avvenuta nel 1998, aveva chiesto, ed ottenuto, l'esenzione dal versamento dei contributi.
Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo al 2013, come sopra esposto, l'obbligo di iscrizione alla è stato espressamente previsto anche per chi fosse titolare di altra forma di previdenza, con CP_1
conseguente obbligo di versare il contributo soggettivo, oltre che integrativo. Infatti, la difesa della sostiene che il ricorrente era comunque tenuto, post 2013, al versamento del contributo CP_1
5/8 soggettivo ed integrativo come previsto dal Regolamento citato che, a suo dire, non soccomberebbe rispetto alla previsione normativa di cui all'art. 24 della L. n. 414/1991; infatti, con la privatizzazione della a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 509/1994, è stata conferita potestà normativa e CP_1
regolamentare alle Casse privatizzate, i cui Statuti e Regolamenti, regolarmente approvati dai Ministeri vigilanti, costituiscono normativa speciale in deroga alle disposizioni normative contenute nelle leggi istitutive previgenti.
Tale assunto, a parere di questo giudicante, non coglie nel segno.
Innanzitutto, essendosi il ricorrente avvalso precedentemente della facoltà di essere cancellato dalla quest'ultima gli avrebbe dovuto comunicare l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione anche per i CP_1
non esercenti la professione con continuità ed iscritti ad altra forma di previdenza, al fine di mettere l'iscritto nelle condizioni di adempiere agli obblighi prescritti dal regolamento. Di tale comunicazione non vi è, invece, traccia in atti.
Facendo, poi, riferimento alla più recente giurisprudenza di legittimità, vi è da evidenziare come, dalle norme istitutive e disciplinanti le attribuzioni della non può ricavarsi l'attribuzione di una delega CP_1 generale, idonea ad elevare l'autonomia normativa dell'ente in questione al rango di quella del legislatore ordinario, in modo tale da consentire alla stessa di ampliare l'ambito soggettivo di obbligatorietà dell'imposizione contributiva.
In una fattispecie riguardante la la Cassazione ha espresso un principio esportabile Parte_2
anche alla controversia che ci occupa, affermando, proprio con riferimento al potere normativo della
Cassa previdenziale privatizzata ed, in particolare, alla possibilità di introdurre deroghe alle norme di legge, onde garantire l'equilibrio di bilancio anche alla luce della legge di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147/2013, art. 1, comma 488 (in particolare, avendo riguardo all'art. 5 dello statuto, come modificato, che prevedeva che erano obbligatoriamente iscritti alla i geometri iscritti all'albo che CP_1 esercitavano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione), che: “
4. Il ricorso
è infondato. Va qui ribadito e data continuità ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n.
5375/2019 (cfr nello stesso senso n. 28109/2019).
5. Con detta sentenza si è richiamato il processo di delegificazione all'esito del quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle
Casse privatizzate di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti. Si è in particolare precisato che, per quanto il riconoscimento operato dalla legge
(legge delega L. n. 537 del 1993 e D.Lgs. n. 509 del 1994) in favore della Casse previdenziali privatizzate dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile - che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vedi Corte Cost. n. 15/1999) - abbia realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nei limiti imposti dalla stessa legge, è
6/8 concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge precedenti, l'autonomia degli stessi Enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro- rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti).
6. Si è affermato, pertanto, che "Nell'ambito di tale quadro è evidente che la disposizione dell'art. 5, comma 1, Regolamento della in vigore dal 1.1.2003 (applicabile ratione CP_1 temporis) secondo cui “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati CP_1
iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal
Consiglio di Amministrazione con Delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2" non poteva introdurre una deroga al disposto della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 2, secondo cui: "L'iscrizione alla è facoltativa CP_1
per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale", ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla , eliminando le categorie degli CP_1
iscritti facoltativi, ossia di coloro che, iscritti all'Albo, fruendo di altra tutela previdenziale, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla .
7. Né è possibile opporre la L. n. 296 del CP_1
2006, art. 1, comma 763, e l'efficacia sanante di detta disposizione secondo cui "Sono fatti salvi gli atti
e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge". Tale norma è stata oggetto di interpretazione con la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, che stabilisce: "L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n.
296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine". L'efficacia sanante di tutte ed indistintamente le delibere adottate dalla
è stata esclusa dalle pronunce di questa Corte (cfr SU n 17742/2015 e seg.)” (Cass. civile, sez. CP_1
lav., 31.07.2020, n. 16564).
7/8 Nel caso di specie, applicando i suddetti principi giurisprudenziali, ne deriva che la contestata iscrizione d'ufficio è stata, dunque, posta in essere in violazione del dato normativo, con conseguente illegittimità della stessa ed insussistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto. Invero, a prescindere dal fatto che l'Ente, sul quale incombeva il relativo onere, non ha provato (per vero, nemmeno ha chiesto di provare, non articolando mezzi istruttori sul punto) che il ricorrente abbia mai esercitato la libera professione, l'unico thema decidendum della presente controversia riguarda la possibilità di procedere all'iscrizione d'ufficio alla Cassa di un geometra in esecuzione del dettato dell'art. 5 dello Statuto. Diritto, si ribadisce, escluso per contrasto della predetta disposizione convenzionale con il dato normativo vincolante e non derogabile rappresentato dall'art. 22 della L. n.
733/1982. Da ciò discente l'illegittimità dell'iscrizione obbligatoria del ricorrente alla e della CP_1
debenza dei contributi, finanche soggettivo ed integrativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo n. 193/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 30.11.2023, notificato il 05.12.2023, deve essere revocato in quanto nulla è dovuto per i titoli per cui è causa da parte di alla Parte_1 [...]
Controparte_1
3) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale in numero due udienze a trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione per le ragioni di cui alla parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 193/2023, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 30.11.2023, notificato il 05.12.2023, e dichiara che nulla è dovuto da parte di alla Parte_1 [...]
per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
2) condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...] ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.770,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8