Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni
-Presidente -
Dott. Marcello Castiglione
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Proposta da:
(c.f. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e Parte 1
Parte 2 (c.f. residente in [...] e
C.F. 2 ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
(PD), Via Salata, n. 3, rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto d'appello,
C.F. 3 ) e dall'Avv. Roberto Maria dall'Avv. Francesco Bochicchio (c.f.
) ed elettivamente domiciliate presso lo studio di Cisani (c.f. C.F. 4
quest'ultimo, sito in Genova, Via XX Settembre, n. 32/7
-Appellanti
-
contro
-
(C.F. C.F. 5 ), nata il [...] a [...]
DO (PD) e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lucia Serena
Occhineri (C.F. C.F. 6 e dall'Avv. Andrea Levorato (C.F.
(PD), Via Regia n. 14/4;
-Appellata
-per la riforma-
della sentenza n. 293/24 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 22.04.24 e notificata in pari data.
Conclusioni delle parti:
PE le appellanti: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe le declaratorie tutte del caso, in riforma totale della sentenza n. 293/2024 in causa R.G. n. 1002/2022 del Tribunale di Imperia, Giudice Dott. Pasquale Longarini, in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (allo stato richiesta superata in quanto accolta); in via istruttoria: premesso che si conferma di disconoscere la conformità del testamento allegato in copia sub 7 -del 20 luglio 2009- di parte avversaria all'originale e pertanto disconoscono l'autenticità della copia ex art. 2719 c.c. ed art. 212 c.p.c.; si conferma di disconoscere l'autenticità della sottoscrizione, essendo palesemente apocrifa la firma che si vuole ricondurre al testatore, dello stesso allegato n. 7 di parte avversaria ex art. 2702 c.c. ed art. 214, 2° comma, c.p.c.; si conferma di disconoscere l'autenticità della redazione dell'intero testo allegato n. 7 di parte avversaria ex art. 214, 2° comma, c.p.c., essendo la grafia dello stesso non riconducibile alla grafia del testatore;
ciò premesso, si conferma di chiedere in ogni caso al Giudice di dichiarare la decadenza di parte avversaria dalla produzione dell'originale di cui all'allegato n. 7 sempre di parte avversaria, di cui si era chiesta al Giudice l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a parte avversaria -trattandosi di testamento olografo-, ordine emesso dal Giudice;
in caso denegato di ammissione del deposito della lettera (all. nn. 8/8bis di parte avversaria) si chiede, in prova contraria, la testimonianza delle Sigg.re/Sigg.ri: Controparte 2 , residente in [...]
(IM), Via Romana, n. 57; Testimone 1 residente in [...], Via Bellavista, n.
3; Persona 1 residente in [...]; in ogni caso si contesta la rilevanza ed in ogni caso il contenuto della CTU trattandosi di testamento solo in copia di cui si ribadisce l'inammissibilità e l'inutilizzabilità (per nullità in mancanza di originale) e si richiamano espressamente tutti gli aspetti di anomalia;
solo in subordine si respinge il contenuto della CTU e si chiede al Giudice la sua rinnovazione con altro Consulente
Tecnico di Ufficio. nel merito: 1) respingere le domande avversarie manifestamente infondate per le ragioni evidenziate in narrativa. Con rifusione delle spese legali, oltre IVA, CPA e spese generali, per entrambi i gradi di giudizio, nonché le spese e le competenze di CTP. Le spese e le competenze di CTU sono in ogni caso in capo a parte avversaria, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, in quanto il Testamento all. n. 7 di parte avversaria è inutilizzabile per mancanza di originale. Con ogni riserva consentita.".
revocare la sospensionePE l'appellata: "Voglia Codesto Collegio:In via preliminare dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per carenza dei presupposti di legge di cui Art. 283 cpc;
in particolare l'Appello promosso ex adverso appare inammissibile o quanto meno infondato per i motivi di fatto e di diritto sopra espressi, che si hanno qui per integralmente trasfusi;
dichiarare l'inammissibilità del proposto Appello per violazione
-
dell'art. 342 c.p.c. Nel merito rigettare l'Appello promosso dalle Sigg.re Parte 1 e
Parte 2 per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, previo accertamento della natura e qualificazione giuridica di legato della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo pubblicato in data
18/10/2021, a cura del Dott. PEsona_2 Notaio in Ventimiglia (IM), avente il seguente preciso tenore letterale: In caso di morte prematura della Sig.ra PE_3 mi assumo la piena 66
responsabilità di versare alla figlia della ΝΑΤΑ Α Parte 3
PADOVA IL 22 Aprile 1966 e residente nel Comune di NOVENTA PADOVANA (PADOVA) la somma di 150.000 EURO", legato confermato e precisato nel successivo atto testamentario del
20/7/2009, rinvenuto in copia, documento prodotto nel procedimento di primo grado non certo come documento avente valore di testamento olografo, in assenza dell'originale, ma come dichiarazione scritta di pugno dal Sig. utilizzabile quale prova e indiceParte 4 dimostrativo della effettiva volontà del testatore (doc. 7 fascicolo primo grado), avente il seguente tenore letterale: "In caso morisse prima la Sig.ra PE_3, dovrà essere versato alla figlia nata a [...] il [...] e residente a [...]
(PD) la somma di € 150.000 (centocinquantamila)". PE l'effetto condannare in solido le
Appellanti Parte 2 a versare in favore dell'Appellata Parte 1 e la somma di € 150.000,00=, a titolo di legato, oltre interessi dalla Controparte_1 data di apertura e pubblicazione del testamento olografo, e cioè dal 18/10/2021, nonché al rimborso dei compensi di CTU e CTP, che ammontano rispettivamente ad € 4.425,11 e ad €
1.040,00, come da fatture nn.5 /2023 e 22/2023 Dott. PE 4 e n. 26/23 Dott.ssa PE_5. condannare le Sigg.re Parte 1 Parte 2 in solido al pagamento delle spese e legali del giudizio di primo grado nella misura liquidata in sentenza di primo grado. In ogni caso, con condanna delle Appellanti in solido alla integrale rifusione delle spese dell'Appello, comprese quelle della fase cautelare, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.".
FATTI DI CAUSA
conveniva in 1. Con atto di citazione notificato in data 10.05.22, Controparte_1
giudizio dinnanzi al Tribunale di Imperia Parte 1 Parte 2 al fine di e ottenere il pagamento della somma di euro 150.000 che ella asseriva avere acquistato a titolo di legato da Parte 4 deceduto in data 19/2/2021, nel proprio atto di ultima volontà.
In particolare, l'originaria attrice sosteneva di aver diritto alla corresponsione tale somma in quanto figlia della signora PEsona 6 deceduta in data 22/7/2014, considerando che il de
,
cuius, nel suo testamento olografo del 10.05.2006, pubblicato in data 18.10.21, aveva disposto che "in caso di morte prematura della Sig.ra PE_3 mi assumo la piena responsabilità di versare alla figlia della nata a [...] il [...] eParte 3 residente nel Comune di OV PA (DO) la somma di 150.000 euro".
2. Si costituivano in giudizio le originarie convenute, contestando che la suddetta disposizione testamentaria integrasse un legato e qualificandola come un impegno inter vivos.
3. Nel corso dell'istruttoria, il Giudice di primo grado disponeva CTU grafologica, al fine di verificare se le sottoscrizioni contenute nel secondo atto testamentario di Parte 4
redatto in data 10/5/2009 e rinvenuto durante la causa, fossero o meno riferibili al de cuius.
L'esperto nominato concludeva che, con alto grado di probabilità, la scheda era stata redatta di pugno da Parte_4
4. Terminata l'istruttoria, il Tribunale di Imperia, con la sentenza impugnata, statuiva quanto segue: "1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Parte 1 e [...] la somma di euroControparte_1Pt 2 a versare, pro-quota, in favore di
150.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, Cc a far data dalla apertura e pubblicazione del testamento olografo (18.10.2021) sino alla notifica dell'atto di citazione in giudizio, ed ex art. 1284, co.4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo. 2) condanna Parte 1 e Parte 2 al pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 16.218,45 di Controparte_1
cui € 14.103,00 per compenso tabellare ed euro 2.115,45 per spese generali al 15%, oltre euro
759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore degli avvocati L. Serena OCCHINERI e
Andrea LEVORATO che si sono dichiarati antistatari. 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la mancata precisazione delle conclusioni da parte della difesa delle originarie convenute non avrebbe significato rinuncia alle domande, bensì soltanto che le conclusioni di tali parti sarebbero state quelle rassegnate nell'atto introduttivo e ribadite nella prima memoria ex art. 183, c.6, n. 1) c.p.c.;
- nel caso di specie, si sarebbe dovuto ritenere che, con il testamento olografo del 10.05.2006, pubblicato il 18.10.2021, essendo ravvisabile la volontà del de cuius di lasciare singoli beni a avrebbe istituito l'odierna appellata quale legatariaun determinato soggetto, Parte 4
di una somma di danaro;
tale volontà, in particolare, si sarebbe potuta evincere, oltre che dal tenore letterale della disposizione contenuta nella citata scheda testamentaria, anche da una serie di altri indici presuntivi, ossia: la presenza, nella copia del testamento olografo di del Parte 4
10.05.2009, di una previsione di tenore analogo a quella per cui è causa;
la dichiarazione resa per iscritto da TE 2 ; la considerazione per cui il de cuius non avrebbe avuto motivo di inserire nel proprio atto di ultime volontà del 2006 l'impegno a beneficiare la CP 1
potendolo fare in vita, poiché il decesso era avvenuto a molti anni di distanza dalla redazione di quel testamento, precisamente nel 2021.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 22.05.24, le sorelle Parte 1 e
Pt 2 impugnavano la predetta decisione, deducendo sei motivi.
5.1. Con il primo motivo, le appellanti censuravano, per motivazione manifestamente erronea, la parte della sentenza che aveva stabilito che il testamento contenesse la volontà di lasciare singoli beni a Controparte_1
In particolare, le originarie convenute osservavano, da un lato, che la disposizione de qua avrebbe espresso il contrario di quanto ritenuto dal giudice, e dall'altro lato, che il Tribunale di
Imperia avrebbe omesso di interpretare il testamento nel suo complesso.
Dopo aver premesso che, nel caso di specie, vi erano stati due testamenti olografi, il primo redatto in data 10/5/2006 e pubblicato il 18 ottobre 2021, il secondo, del 10.05.2009 non utilizzabile, in quanto depositato in copia e non in originale, parte appellante sosteneva che la disposizione per cui è causa, del seguente tenore letterale “In caso di morte prematura della
Sig.ra PE_3, mi assumo la piena responsabilità di versare alla figlia della PE_3 (...) la somma di 150.000. euro" non sarebbe stata una disposizione mortis causa bensì un impegno a versare, che il testatore stesso avrebbe assunto personalmente senza porlo a carico delle eredi.
A sostegno di tale tesi, le Pt 4 proponevano il confronto tra la suddetta clausola e quella
PE altresì prevista per il caso in cui la signora fosse sopravvissuta al testatore, in cui il de cuius avrebbe sicuramente disposto per causa di morte ("Dichiaro che alla mia morte lascio metà di suddetta abitazione alla mia convivente (da 22 anni) (...) L'altra metà rimane a mie figlie".).
5.2. Con il secondo motivo, era sottoposta a censura la parte della sentenza di primo grado che aveva trovato conferma della natura della disposizione in esame nel secondo testamento del
10.05.2009, il quale avrebbe effettivamente contenuto un legato a favore di Controparte_1
[...]
Sul punto, le appellanti lamentavano, anzitutto, che tale atto di ultima volontà sarebbe stato nullo ex art. 602 c.c. difettando dei requisiti della stesura e della firma in originale. Inoltre, nel caso di specie, l'irreperibilità della scheda farebbe presumere la sua distruzione e, ai sensi dell'art. 684 c.c., graverebbe esclusivamente in capo a chi intenda valersi del testamento la prova che la distruzione sia avvenuta o ad opera di persona diversa dal testatore o comunque non per volontà di questi, ma in via accidentale e controparte nulla avrebbe dedotto al riguardo.
In ogni caso, la difesa delle Pt 4 evidenziava come il citato secondo testamento avrebbe confermato che il testatore, quando aveva voluto istituire un legato, avrebbe impiegato espressioni opposte a quelle utilizzate nella clausola per cui è causa.
5.3. Con il terzo motivo, le appellanti si dolevano dell'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui essa aveva ritenuto che la dichiarazione scritta di TE 2 , secondo cui il destinandole testatore le avrebbe riferito di aver inserito nel suo testamento la CP 1
Pt 2 non le una somma per timore che, diversamente, le figlie Parte 1 ed avrebbero riconosciuto alcunché, non sarebbe stata contestata o disconosciuta dalle appellanti.
In proposito, le originarie convenute negavano l'ammissibilità della produzione di tale dichiarazione, perché la stessa sarebbe stata una vera e propria testimonianza scritta, priva dei requisiti dell'art. 257 bis c.p.c. Inoltre, le appellanti sostenevano che non corrisponderebbe al vero quanto affermato nella dichiarazione della Tes 2 ossia che la CP 1 avrebbe assistito Parte 4
quando questi era ancora vivo, diversamente da quanto fatto dalle figlie. Infatti, le originarie dopo un lungo ricovero nel 2013, si convenute precisavano che, da un lato, Parte 1 sarebbe recata spesso a fare visita al padre, mentre avrebbe ospitato "nella Parte_2
che assisteva quotidianamente fino propria abitazione la mamma Sig.ra Parte_5 PE alla morte di questa nel marzo 2016." (pag. 10 dell'appello). Ancora, la sig.ra , convivente "
Parte 6 , del del de cuius, si sarebbe lamentata col figlio di Parte 1 sig.
Controparte 1 non si recasse da lei. fatto che la figlia
Infine, le appellanti puntualizzavano che dalla motivazione della sentenza impugnata non sarebbe emersa la ragione del rigetto della loro istanza di prova testimoniale articolata nella terza memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. e avente ad oggetto circostanze di fatto contrarie a quanto dichiarato da TE_2
5.4. Con il quarto motivo, le appellanti impugnavano il capo della sentenza di primo grado con cui il primo Giudice aveva ritenuto che la disposizione per cui è lite sarebbe stata un legato in quanto, altrimenti, il testatore non avrebbe avuto motivo di inserire la CP 1 nel proprio testamento, potendo versarle in vita la somma di denaro menzionata nella disposizione stessa.
Al riguardo, le Pt 4 sostenevano che il lungo lasso temporale intercorso tra il 2006, data di redazione della prima scheda testamentaria di Parte 4 e il 2021, data del di lui decesso, avrebbe potuto essere interpretato in un senso opposto a quello fatto proprio dal Tribunale di
Imperia nella sentenza impugnata perché, in tale periodo, il de cuius avrebbe prima scritto una disposizione da intendersi quale impegno inter vivos (2006), poi, nell'atto del 2009, avrebbe effettivamente disposto un legato a favore dell'odierna appellata e, infine, siccome quest'ultimo atto non sarebbe mai stato trovato in originale, con conseguente applicazione della presunzione di distruzione ai sensi dell'art. 684 c.c., il legato stesso sarebbe venuto meno.
5.5. Con il quinto motivo, le appellanti si dolevano dell'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui essa aveva stabilito che, in mancanza delle loro note di precisazione delle conclusioni, si sarebbe dovuto fare riferimento alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, come ribadite nella prima memoria ex art. 183, VI comma, n.
1. c.p.c.
'Sul punto, le Pt 4 rammentavano che la difesa della CP 1 nella propria comparsa conclusionale di primo grado, aveva eccepito che esse non avrebbero precisato le proprie conclusioni alla relativa udienza del 24 gennaio, con la conseguenza "che le uniche conclusioni formulate dalle convenute sono quelle di cui alla comparsa di conclusione e risposta ...".
Tale assunto, tuttavia, secondo la tesi di parte appellante, non sarebbe condivisibile in quanto, nonostante per un disguido tecnico il deposito delle conclusioni non fosse effettivamente avvenuto, non vi sarebbe stata da parte loro nessuna rinuncia alle domande proposte, come desumibile dalla loro condotta processuale, e, in particolare, dalle contestazioni contenute nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e dalle richieste istruttorie avanzate nella memoria successiva.
5.6. Con il sesto motivo, le appellanti lamentavano la violazione da parte della sentenza impugnata delle norme sull'interpretazione del testamento e sulla sua essenza, l'inammissibilità della rilevanza della dichiarazione scritta della Tes 2 e il travisamento delle risultanze processuali.
In particolare, quanto al primo aspetto, le appellanti ribadiva come la clausola oggetto di causa, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., non sarebbe equivoca e costituirebbe un impegno o un obbligo di versare, a carico del testatore.
Relativamente al secondo aspetto, parte appellante sosteneva che la dichiarazione scritta utilizzata dal giudice sarebbe stato del tutto irrilevante e inconferente, in quanto da essa non si sarebbe potuto comprendere a quale testamento essa si riferisse.
Sul terzo aspetto, infine, le Pt 4 osservavano che, una volta accertata l'univocità della manifestazione testamentaria e la sua coerenza con il complesso del testamento, la volontà del testatore di porre in essere una clausola dalla valenza non dispositiva ma di mero impegno risulterebbe insindacabile, salvo ricondurla a un interesse non meritevole di tutela, ciò che non si sarebbe verificato nel caso di specie.
6. La Corte, con ordinanza del 21.06.24, accoglieva il ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto dall'appellante, disponendo, per l'effetto, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
-L'accoglimento del ricorso era motivato da questa Corte come segue: (...) Ritenuto che,
tanto richiamato, appare evidente che, nel caso che occupa, possa sussistere almeno uno dei suindicati, ed ora alternativi, requisiti, posto che:
-- dal punto di vista del fumus, appare da verificare e maggiormente approfondire la fondatezza di quella che in effetti è la questione centrale del presente appello e cioè la qualificabilità o meno come "legato" della dichiarazione contenuta nel testamento olografo del 10.5.2006 per cui è causa,
--dal punto di vista del periculum, un danno grave ed irreparabile si può configurare nella specie alla luce dell'ingente somma oggetto di condanna nonché nella non particolare solidità economica della parte appellata,
- Ritenuto che, in questa situazione, i requisiti del fumus e del periculum sussistano sicchè si rende opportuno sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, (...)".
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.10.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., criticava nel modo seguente le argomentazioni avversarie:
- la disposizione per cui è causa integrerebbe un legato ex art. 653 c.c., come emergerebbe chiaramente: dall'esame del testamento del maggio del 2006, non disconosciuto né impugnato dalle odierne appellanti;
dalla volontà testamentaria espressa dal Pt 4 anche nella copia del testamento olografo del 2009; dal contenuto della dichiarazione resa per iscritto dalla Tes_2 dalla circostanza che le ulteriori disposizioni contenute nel testamento olografo del 10.05.2006 sarebbero tutte idonee alla regolamentazione dei beni del Pt 4 per il tempo successivo alla sua morte;
- la copia della scheda testamentaria del 2009 si sarebbe trovata tra i numerosi documenti che
PE aveva consegnato alla figlia e la copia della scheda testamentaria del 20/7/2009, la cui la riferibilità a Parte 4 sarebbe stata accertata mediante CTU grafologica, sarebbe stata prodotta dall'attrice al solo fine di offrire un preciso e significativo indice dimostrativo della volontà del de cuius, non certo come nuovo testamento olografo, successivo al primo, cui l'odierna appellata non avrebbe mai inteso rinunciare;
- le argomentazioni di controparte circa l'inammissibilità e la irrilevanza della dichiarazione della Tes_2 sarebbero prive di pregio in quanto l'articolo 257 bis c.p.c. non risulterebbe applicabile al caso di specie;
- parte convenuta, in primo grado, avrebbe omesso di precisare le conclusioni, come risulterebbe dal fascicolo telematico, con la conseguenza che le uniche conclusioni formulate ex adverso sarebbero state quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 04.08.2022.
8. La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 04.11.24, rinviava la causa all'udienza del 20.03.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
9. Con ordinanza del 21.03.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
11. Quanto ai motivi primo, secondo, quarto e sesto, che si ritiene possano essere trattati congiuntamente perché tutti diretti a contestare la qualificazione giuridica come legato della disposizione oggetto di causa fornita dal primo Giudice, si osserva quanto segue.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
"nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass. 14.10.2013, n.23278). Soltanto qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci al testamento, seppure sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita, le sue condizioni fisiche (Cass. Civ., Sez. II, 24.4.2018, n.10075)." (Cass. Civ., Sez. II, 01.03.24,
n. 5487).
Nel caso di specie, la disposizione “In caso di morte prematura della Sig.ra PE_3 mi assumo la piena responsabilità di versare alla figlia della Parte 3
NATA A PADOVA IL 22 Aprile 1966 e residente nel Comune di NOVENTA PADOVANA del (PADOVA) la somma di 150.000 EURO"), contenuta nel testamento di Parte 4
10.05.2006, in base alla sua formulazione letterale, in effetti, non appare immediatamente riconducibile alla figura del legato (artt. 649 ss. c.c.) in ragione dell'uso, da parte del suo autore, dell'espressione "(…) mi assumo la piena responsabilità di versare (...), la quale sembrerebbe alludere a una manifestazione di volontà del testatore di obbligarsi mediante atto tra vivi. PEtanto, alla luce del riportato insegnamento nomofilattico, si rende necessario svolgere un'indagine più ampia sul significato della disposizione de qua, con l'obiettivo di decifrare la volontà con essa estrinsecata dal testatore.
Ebbene, in tal senso, può subito evidenziarsi che la disposizione in esame ("In caso di morte prematura della Sig.ra PE_3 mi assumo la piena responsabilità di versare alla figlia della
NATA A PADOVA IL 22 Aprile 1966 e residente nel Parte 3
Comune di NOVENTA PADOVANA (PADOVA) la somma di 150.000 EURO") è contenuta in un testamento olografo valido ed efficace, ossia quello redatto da Parte 4 in data
10.05.2006 e pubblicato in data 18.10.21.
Al riguardo, risulta, inoltre, necessario tenere nella dovuta considerazione il fatto che il testatore
Parte_4 a quanto consta, non aveva una formazione giuridica e, quindi, appare lecito presumere che egli non fosse del tutto consapevole delle conseguenze, sul piano tecnico e interpretativo, dell'uso di un vocabolo in luogo di un altro (in particolare, per quanto concerne la presente lite, della possibile valutabilità di una clausola contenuta nel testamento come atto inter vivos o disposizione mortis causa).
In secondo luogo, si osserva che, anche a voler prescindere da quanto dichiarato da Tes 2
[...] con l'atto del 15.11.22 (cfr. doc. 8 di parte attrice in primo grado), su cui comunque si tornerà infra, non può dubitarsi del fatto che Controparte 1 nel caso in cui la madre
,
PEsona 6 fosse deceduta prima di Parte 4 non avrebbe potuto ereditare per rappresentazione (artt. 467 ss. c.c.) da quest'ultimo, ostandovi l'assenza di vincolo coniugale
Pt 4 elatra il PE
Tale circostanza, ad avviso di questa Corte, risulta particolarmente pregnante in quanto plausibile giustificazione della decisione del de cuius di beneficiare l'odierna appellata dopo la di lui morte (e non in forza di un impegno tra vivi) mediante l'attribuzione della somma di euro
150.000,00, nell'ipotesi della premorienza di Persona_6
Del resto, come convincentemente osservato dal Giudice di primo grado, Parte 4
la somma di euro 150.000,00 a qualora avesse voluto corrispondere a Controparte 1 seguito della dipartita di PEsona_6 e/o obbligarsi in tal senso verso l'odierna appellata, ben avrebbe potuto farlo in vita con un atto di disposizione del proprio patrimonio, considerato PE che la è deceduta nel 2014 e, quindi, sette anni prima del testatore.
Tuttavia, nonostante il verificarsi della condizione prevista dal de cuius, egli, finché ha avuto vita, non ha mai corrisposto a la somma di euro 150.000,00, né èControparte_1
Parte 4 al fine di emerso che quest'ultima abbia mai avanzato pretese nei confronti di ottenere il pagamento di detto importo. Ne deriva che l'unica spiegazione credibile dell'inserimento, da parte del testatore, di un
"impegno" a versare all'originaria attrice la ridetta somma di euro 150.000,00 nel caso gli fosse premorta la convivente PEsona 6 è che egli abbia inteso assicurare a Controparte_1
[...] un beneficio economico nell'ambito della sua successione testamentaria, prevedendo il conflitto (poi effettivamente verificatosi) tra le parti del presente giudizio.
Tale conclusione, invero, appare confermata anche dalla disposizione contenuta nel testamento di Parte 4 del 20.07.2009, prodotto in copia dall'originaria attrice sub doc. 7), con cui quest'ultimo aveva stabilito, con una formulazione sicuramente riconducibile all'istituto del legato, che, nell'ipotesi di premorienza di PEsona 6 si sarebbe dovuta trasferire a la somma di euro 150.000,00.Controparte 1
Questa Corte non ignora che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, "L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute." (Cass. Civ., Sez. II, 18.02.25, n. 4137).
Nondimeno, si ritiene che il documento citato, unitamente agli altri ragionamenti presuntivi sopra illustrati, offra un ulteriore elemento di convincimento, liberamente valutabile dal
Giudice, finalizzato a ricostruire, nel modo più accurato e più fedele possibile, la volontà del testatore, tanto più che nel giudizio di primo grado è stata svolta una CTU grafologica che ha accertato, con elevato grado di probabilità, la provenienza dal de cuius di detta Parte 4
scheda testamentaria.
Del resto, si osserva che la stessa parte appellante ammette che l'espressione “in caso morisse prima la Sig.ra PE 3, dovrà essere versata alla figlia la somma di euro 150.000
(centocinquantamila)" contenuta nel testamento del 20.07.2009 rappresenti un legato a favore di Controparte_1 e tale disposizione, ad avviso di questa Corte, risulta intesa, sul piano della sostanza, a raggiungere il medesimo risultato di quella per cui è causa, al di là della differenza delle espressioni utilizzate dal de cuius, che appare di scarsa rilevanza se si considerare che Parte 4 come già osservato, non era un giurista.
PEtanto, anche da tale punto di vista, può concludersi che, con la disposizione “In caso di morte prematura della Sig.ra PE_3 mi assumo la piena responsabilità di versare alla figlia della
NATA A PADOVA IL 22 Aprile 1966 e residente nel Parte 3
Comune di NOVENTA PADOVANA (PADOVA) la somma di 150.000 EURO", contenuta nel testamento di del 10.05.2006, quest'ultimo abbia inteso stabilire un legato a Parte 4
Controparte_1 figlia della di lui convivente premorta Persona 6 favore di e ' ノ
non già un impegno morale e/o un'assunzione di responsabilità con effetti inter vivos.
L'insieme delle considerazioni esposte, in definitiva, comporta l'infondatezza dei motivi d'appello in esame.
12. Quanto ai rimanenti motivi terzo e quinto, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi relativi alla dichiarazione scritta resa da TE 2 il 15.11.22, si ritiene che la doglianza delle appellanti, secondo cui tale documento, da considerarsi come testimonianza scritta, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 257 bis c.p.c., non meriti condivisione.
Ed invero, l'atto in questione, diversamente da quanto argomentato dalle originaria convenute, non può qualificarsi come una testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c., in difetto di una formale richiesta in primo grado di espletamento di tale incombente istruttorio ad opera delle parti e della conseguente, necessaria formulazione di rituali capitoli di prova.
Piuttosto, e più semplicemente, si ritiene che l'atto de quo consista in una dichiarazione scritta sui fatti di causa proveniente da un terzo.
Al riguardo, si evidenzia che la Suprema Corte ha recentemente chiarito che "Nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato con le altre risultanze del processo. In
-
particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, ne' di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata (nella specie, mediante l'autentica della sottoscrizione apposta alle dichiarazioni in atti) la veridicità formale (Sez. 3, n. 12763 del
26.9.2000; Sez. L, n. 4666 del 27.3.2003). Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, quali prove atipiche, possono essere idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio. (Sez. 1, n. 17392 del 1.9.2015; Sez.
2, n. 1593 del 20.1.2017)." (Cass. Civ., Sez. I, 06.04.23, n. 9507).
Ebbene, esaminando il contenuto della dichiarazione in discorso, si evince che Parte_4 nel suo testamento, aveva destinato all'odierna appellata una somma di denaro "(...) perché le sue figlie alla sua morte non avrebbero sicuramente riconosciuto niente alla sig.ra
CP_1 che invece lui trattava come una figlia, dal momento che era l'unica che li
,
andava a trovare (...)”, confermando quindi che il de cuius, con la disposizione oggetto di causa, aveva inteso prevedere un legato a favore della CP 1 e non già un impegno con effetti tra vivi.
PE quanto riguarda, poi, l'ulteriore doglianza delle appellanti, e cioè che le istanze di prova testimoniale da loro avanzate e respinte dal Tribunale di Imperia avrebbero potuto smentire quanto dichiarato dalla Tes 2 appare sufficiente osservare:
che dette richieste istruttorie erano state proposte dalle originarie convenute soltanto nella terza memoria ex art. 183, c. 6, n. 3) c.p.c. e, quindi, tardivamente;
e Parte 2che, in ogni caso, è pacifico che Parte_1 non abbiano specificamente reiterato, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in prime cure, le istanze istruttorie rigettate dal Tribunale, ciò che, per consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis
Cass. Civ., Sez. IV, 04.04.2022, n. 10767), comporta la loro inammissibilità nel giudizio di impugnazione. Pertanto, anche il terzo e quinto motivo sono infondati, sicché l'intero appello deve essere respinto. 13. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 e applicando i valori medi per tutte le fasi.
14. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
Rigetta l'appello proposto da Parte 1 e Parte_2 e, per l'effetto,
- Conferma integralmente la sentenza n. 293/24 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data
22.04.24 e notificata in pari data;
- Condanna Parte 1 e Parte 2 in solido tra loro, al pagamento, in favore di
'Controparte 1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 26.03.2025.
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni