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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8378/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tirrò, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-ricorrente-
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, giusta procura generale alle liti;
-resistente-
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento del provvedimento notificatogli in data 30.07.2024, con il quale gli ha comunicato il recupero della somma di euro 402,56 presuntivamente percepite in esubero per il periodo dal 2.11.2007 al 16.11.2007 in relazione ad una prestazione di disoccupazione.
Motivi del ricorso sono la mancanza di mortivazione del provvedimento di recupero, la maturazione della prescrizione e la violazione del principio di non ripetibilità di somme in assenza di dolo dell'assicurato. Instauratosi il contradditorio, l si è costituito in giudizio, domandando la declaratoria CP_1
di cessazione della materia del contendere, deducendo e dimostrando che la pratica di indebito era stata abbandonata.
All'esito dell'udienza del 13.06.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, preso atto della chiusura e dell'abbandono della prartica di ripetizione dell'indebito da parte dell' , va senz'altro Controparte_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e all'ottenimento di una pronuncia decisoria del merito della controversia.
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di un apposito accordo delle parti sul punto, va applicato il principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, è formulabile un giudizio prognostico in ordine alla fondatezza del ricorso, tenuto conto del comportamento ammissivo dell'ente previdenziale che ha proceduto allo'archiviazione del procedimento, ammettendo che non risuotavano agli archivi atti interruttivi della prescrizione.
Soccombente virtuale, quindi, deve considerarsi l'ente resistente;
tuttavia, tenuto conto della correttezza del suo comportamento e dello sgravio dallo stesso operato, si ritiene di dovere compensare le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 499,00 con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria con riferimento alle cause previdenziali aventi valore fino a 1.110,00 euro, nella misura di 1/3, mentre al pagamento
CP_ dei restanti 2/3 (pari ad euro 332,66) va condannato l'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8378/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di giudizio nella misura di 1/3;
CP_ condanna l' al pagamento dei restanti 2/3 delle spese processuali in favore del ricorrente,
2/3 pari ad euro 332,66, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti.
Catania, 13 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8378/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tirrò, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-ricorrente-
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, giusta procura generale alle liti;
-resistente-
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento del provvedimento notificatogli in data 30.07.2024, con il quale gli ha comunicato il recupero della somma di euro 402,56 presuntivamente percepite in esubero per il periodo dal 2.11.2007 al 16.11.2007 in relazione ad una prestazione di disoccupazione.
Motivi del ricorso sono la mancanza di mortivazione del provvedimento di recupero, la maturazione della prescrizione e la violazione del principio di non ripetibilità di somme in assenza di dolo dell'assicurato. Instauratosi il contradditorio, l si è costituito in giudizio, domandando la declaratoria CP_1
di cessazione della materia del contendere, deducendo e dimostrando che la pratica di indebito era stata abbandonata.
All'esito dell'udienza del 13.06.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, preso atto della chiusura e dell'abbandono della prartica di ripetizione dell'indebito da parte dell' , va senz'altro Controparte_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e all'ottenimento di una pronuncia decisoria del merito della controversia.
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di un apposito accordo delle parti sul punto, va applicato il principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, è formulabile un giudizio prognostico in ordine alla fondatezza del ricorso, tenuto conto del comportamento ammissivo dell'ente previdenziale che ha proceduto allo'archiviazione del procedimento, ammettendo che non risuotavano agli archivi atti interruttivi della prescrizione.
Soccombente virtuale, quindi, deve considerarsi l'ente resistente;
tuttavia, tenuto conto della correttezza del suo comportamento e dello sgravio dallo stesso operato, si ritiene di dovere compensare le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 499,00 con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria con riferimento alle cause previdenziali aventi valore fino a 1.110,00 euro, nella misura di 1/3, mentre al pagamento
CP_ dei restanti 2/3 (pari ad euro 332,66) va condannato l'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8378/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di giudizio nella misura di 1/3;
CP_ condanna l' al pagamento dei restanti 2/3 delle spese processuali in favore del ricorrente,
2/3 pari ad euro 332,66, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti.
Catania, 13 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi