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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2118 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GALLO CINZIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, CP_1
Controparte_2
RESISTENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia RE (nata il [...]), attualmente pari ad euro 464,40, deve essere accolta. Parte ricorrente ha infatti dedotto che la figlia – che compirà tra qualche giorno 23 anni –
ha abbandonato, dal settembre 2024, il corso di studi universitari precedentemente frequentato e si è
trasferita all'estero – e segnatamente in Francia – ove sta prestando attività lavorativa come cameriera. La versione resa dal ricorrente risulta confermata dalla documentazione versata in atti
(messaggio WhatsApp inviato in data 24.09.2024 con il quale la figlia delle parti ha confermato la mancata frequentazione del corso di studi universitari per l'anno 2024/2025 e post Facebook
risalenti al periodo marzo/maggio 2024 che attestano la ricerca di un'abitazione, da parte della figlia delle parti, in Francia), nonché dall'istruttoria svolta in corso di causa (il teste Testimone_1
figlio del ricorrente e fratellastro della resistente ha dichiarato di aver appreso da Controparte_2
amici comuni del trasferimento all'estero della sorella, affermando peraltro che “La signora
mi confermò a novembre 2024 che mia sorella RE lavorava all'estero e di non volere CP_1
più avere contatti con nostro padre”). D'altra parte, rimanendo contumaci, le odierne resistenti non hanno fornito elementi idonei a contrastare la versione resa dalla parte ricorrente e confermata dalle risultanze di cui sopra. A tal proposito, come noto, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale in materia: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo
di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al
mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato,
con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari
impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e
prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa
circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in
ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico
delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una
autonoma collocazione lavorativa” (Cass. Civ., n. 26875/2023; conf. anche Cass. Civ., n. 24731/2024 e nella giurisprudenza di merito anche Corte Appello Milano, 06.02.2025, che ha affermato: “In conformità al principio di prossimità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare
le condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del
richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte
dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è pertanto onere del figlio provare non solo
la mancanza di indipendenza economica, ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la
propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari dedizione, operato nella ricerca
di un lavoro. Peraltro, la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di
mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia
formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di
studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento
stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il predetto genitore sia quello che, pur in
assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio,
anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio”).
Alla luce delle considerazioni testé effettuate deve pertanto procedersi alla revoca del contributo posto a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia RE, non essendovi prova in atti del fatto che la figlia delle parti stia proseguendo il suo percorso di studi ovvero che la stessa non abbia raggiunto l'autosufficienza economica per ragioni estranee alla sua volontà, onere che gravava sulla parte resistente. Si osserva, infine, che la presente controversia risulta correttamente radicata nei confronti della madre, che risulta essere il soggetto percettore dell'assegno di CP_1
mantenimento, come indicato nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Savona in data
01.02.2019. Si osserva, infine, che il ricorrente, di anni 75, percepisce una pensione lorda di euro
1.186,05, dalla quale viene effettuata la trattenuta dell'importo di euro 464,40 per il mantenimento della figlia. Stante la natura del giudizio e vista la sostanziale non opposizione manifestata dalle resistenti, che hanno scelto di non costituirsi, sussistono le ragioni per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
* revoca il contributo posto a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia RE, con decorrenza dalla domanda;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 11.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa RE Canaparo)