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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
3) Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 275/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e ivi residente al civico 221 del Lungo Mare Vincenzo Accardi C.F._1 nella frazione Tre Fontane, elettivamente domiciliato a Castelvetrano, in via Frà
Serafino Mannone n. 6, presso lo studio dell'Avv. Pietra Vivona
che lo rappresenta e difende Email_1 appellante contro
nata a [...] [...] (C.F. ) e Controparte_1 CP_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliata a
Mazara del Vallo, in via Castelvetrano n. 40/A, presso lo studio dell'Avv. Walter
Marino ( che la rappresenta e difende, Email_2
1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Cucchiara
Email_3
appellata con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
Preliminarmente ammettere le prove orali richieste in primo grado con le memorie istruttorie e non accolte dal G.I., per i motivi già prima spiegati;
indi, accogliere tutte le istanze svolte nell'interesse di nel ricorso introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado e nella memoria integrativa.
In riforma della sentenza n. 744/23 del Tribunale di Marsala, emessa in data 25 ottobre 2023, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 1449/20
-rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata da CP_1
, ritenendo e dichiarando che la crisi coniugale sia addebitabile ad entrambi i
[...]
coniugi;
-porre a carico del ricorrente un assegno mensile di complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna) quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni da versarsi in favore delle stesse entro il 5 di ogni mese;
-accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 quale contributo per il di lei mantenimento.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
La Corte di Appello di Palermo adita voglia preliminarmente rigettare la richiesta di ammissione delle prove orali richieste in primo grado dal reclamante e non ammesse, per le ragioni sopra esposte e in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della superiore richiesta, ammettere la reclamata a prova contraria con i testi ritualmente indicati nelle memorie in atti depositate nell'interesse della sig.ra . CP_1
In ogni caso e nel merito 2 - rigettare lo spiegato reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 774/2023 emessa dal Tribunale di
Marsala in data 5.10.2003 nella causa iscritta al n. 1449/2020 rgnr.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.
Conclusioni per il PG:
Chiedo il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 744/2023 dei giorni 25-31 ottobre 2023, il Tribunale di Marsala, su ricorso di ha: Parte_1
- addebitato la responsabilità della separazione dei coniugi in capo al e Pt_1
ha rigettato la domanda di addebito da quest'ultimo avanzata nei confronti del coniuge;
- assegnato la casa coniugale alla;
CP_1
- posto a carico del un assegno mensile di complessivi € 450,00 (€ 225,00 Pt_1
per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Per_1
(26 anni) ed (20 anni), da versare entro il 5 di ogni mese al domicilio della Per_2
resistente con cui convivono le figlie, soggetto a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e previamente comunicate;
- posto a carico del un assegno mensile di complessivi € 150,00 a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento della da versare entro il 5 di ogni CP_1
mese al domicilio di quest'ultima, soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
A sostegno della decisione di primo grado, con particolare riferimento alla pronuncia sull'addebito, il Tribunale ha rilevato che le condotte di violenza fisica perpetrate dal nei riguardi della moglie, in data 2.8.2020, avevano trovato Pt_1 riscontro oltre che nel referto medico prodotto (verbale di pronto soccorso) riportante una diagnosi di contusione al naso ed ematoma alle gambe con prognosi di 6 giorni, anche nella denuncia sporta ai Carabinieri dalla resistente in data 3.8.2020, in seguito alla quale il era stato poi condannato dal Tribunale di Marsala alla pena di 6 Pt_1
3 mesi di reclusione (sentenza di condanna n. 1629/2022 del 24/11/2022), nonché dai verbali di sommarie informazioni del 3 e del 7 agosto 2020 prodotti in giudizio e dalle dichiarazioni rese dalla figlia , la quale aveva assistito parzialmente Per_2 all'aggressione consumata, e dal fratello dell'appellata, il quale aveva accompagnato la sorella al Pronto Soccorso dietro sua richiesta e indicazione dei Carabinieri intervenuti sul posto. Tali elementi istruttori hanno condotto a ritenere sussistenti i presupposti per la declaratoria di addebito della separazione al , essendo stata fornita in Pt_1
giudizio la prova che l'intollerabilità della convivenza e l'irreversibilità della crisi coniugale fossero da ricollegare, in maniera determinante e con efficacia disgregante, al comportamento violento di quest'ultimo, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, idoneo a fondare non solo la pronuncia di separazione personale dei coniugi ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle stesse.
2. Proposto appello dal con ricorso depositato il 14 febbraio 2024, nel Pt_1 contraddittorio con la – costituita e resistente – e col P.G., la causa rimessa CP_1
all'udienza del 10 gennaio 2025, che è stata trattata mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stata assunta in deliberazione giusta ordinanza del 13 gennaio 2025, senza assegnazione di termini per note siccome non previsti dal rito.
***
3. L'appello è infondato e deve essere perciò rigettato.
Con il primo motivo di gravame il ha criticato la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione da lui proposta nei confronti della e ha accolto, invece, quella formulata da CP_1
quest'ultima, ritenendo così a lui addebitabile la responsabilità della separazione dei coniugi.
In particolare, l'appellante ha censurato l'omessa valutazione, globale e comparativa, dei comportamenti posti in essere da ciascun coniuge, così come emersi dall'attività istruttoria compiuta, avendo il Giudice di prime attribuito un significato non autentico alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Il ha poi ulteriormente lamentato il fatto che il Tribunale abbia Pt_1 fondato il proprio convincimento prevalentemente sulla sentenza penale di condanna
4 emessa a suo carico per i fatti occorsi il 2 agosto 2020, seppure la stessa pronuncia sia stata oggetto di impugnazione innanzi la Corte di Appello e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi nel giudizio di separazione si evincano chiaramente responsabilità condivise di entrambi i coniugi.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, non ricorrerebbero i presupposti per la declaratoria di addebito della separazione a carico di alcuno dei coniugi, poiché, come è emerso dagli elementi istruttori, le parti avevano da sempre vissuto un rapporto caratterizzato da frequenti e accesi conflitti e la crisi coniugale fosse già conclamata allorquando intervennero gli episodi dell'agosto 2020, causati peraltro, dalle condotte provocatorie poste in essere dalla stessa . CP_1
Tali circostanze sarebbero avvalorate da diversi elementi posti in risalto dal
, quali l'archiviazione del procedimento penale a suo carico per il reato di Pt_1
“maltrattamenti in famiglia”; un file audio versato in atti dal quale emergerebbe un'elevata conflittualità tra le parti e l'inesistenza di una condizione di inferiorità della rispetto al marito;
lo scritto da quest'ultimo prodotto sul quale la CP_1
avrebbe impresso che intimava al marito di andar via da casa;
l'allegazione CP_1 della copia dell'atto pubblico di compravendita della casa familiare con dichiarazione di verità ed obbligo sottoscritta da entrambi i coniugi (con copia delle matrici dei due assegni emessi dal padre del ) con la quale si dà atto che l'immobile è stato Pt_1 pagato con denaro di entrambi i coniugi ma che sia stato poi intestato esclusivamente alla;
l'esistenza di un conto corrente cointestato tra i coniugi e il padre CP_1
dell'appellata dal quale quest'ultima poteva liberamente attingere;
la circostanza in base alla quale la disporrebbe di significativi depositi bancari (€ 80.000,00) e sia CP_1
esclusiva proprietaria della casa coniugale.
3.1 Il motivo, cui resiste l'appellata, non merita accoglimento.
E' noto, invero, che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova del fatto che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della
5 convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.
40795/2021).
A tal fine, l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, grava sulla parte che richiede l'addebito (Cass. n.
16691/2020).
Ebbene, alla luce dei principi giurisprudenziali appena richiamati, la statuizione concernente l'addebito di responsabilità della separazione a carico del , Pt_1 adottata dal Tribunale, deve essere confermata.
In particolare, le condotte realizzate dal nei confronti del coniuge e Pt_1
che hanno dato luogo al procedimento penale richiamato, conclusosi in primo grado con una sentenza penale di condanna, adesso oggetto di impugnazione innanzi la Corte di Appello, risultano, in ogni caso, idonee a fondare la pronuncia di addebito della separazione, configurandosi quali violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
Invero, come già rilevato in primo grado, la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. n. 25843/2013).
In particolare, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (ex multis Cass.
n. 7388/2017).
A tal proposito, risulta provata, anche in sede di appello, sulla base del corredo probatorio versato in atti, l'aggressione fisica perpetrata dal in danno della Pt_1
il 2.8.2020 e cristallizzata dalla stessa nella querela sporta il 3.8.2020 presso CP_1
la stazione CC di Campobello di Mazara, per mezzo della quale l'appellata ha denunciato le lesioni personali procuratele dal marito a seguito di un diverbio nato per futili motivi (“mentre stavo per alzarmi (dal divano) mi sferrava una testata in faccia 6 colpendomi al naso. Cadevo nuovamente sul divano e venivo raggiunta da dei colpi alla schiena.
Cercavo di allontanarlo con le gambe” - cfr. s.i.t. del 2.8.2020) e che le hanno procurato
“contusione al naso ed ematoma alle gambe” con prognosi di gg. 6 (cfr. verbale di pronto soccorso allegato).
La dinamica dei fatti risulta essere confermata, nella sua acme, dalle dichiarazioni rese in primo grado dalla figlia , la quale, pur non avendo assistito al Per_2
principiare della lite, poiché si trovava nella propria stanza col fidanzato, avendo sentito litigare ad alta voce i genitori, li raggiungeva, avendo riferito che “non ero presente quando mio padre ha dato calci e pugni a mia madre, ma ho visto i lividi di mia madre.
Ero però presente quando mio padre ha dato una testata a mia madre” (cfr. verbale del
21.11.2022).
Anche il fratello dell'appellata, sentito quale teste in primo grado, pur precisando di non aver assistito alla lite tra i due coniugi, ha dichiarato di aver accompagnato la sorella al pronto soccorso in seguito alla sua chiamata, come chiestogli anche dai carabinieri presenti sul posto.
Le condotte così realizzate, quindi, non posso ritenersi ininfluenti e non idonee ad aver determinato l'irreversibile crisi coniugale, in virtù della gravità dei comportamenti aggressivi e violenti posti in essere dal nei confronti della Pt_1
moglie, tali da aver determinato un punto di non ritorno nella crisi coniugale innescata.
Con riferimento a tale aspetto, a nulla vale quanto sostenuto invece dall'appellante, secondo cui la coppia già da anni viveva un rapporto altamente conflittuale e che, pertanto, la crisi coniugale fosse già conclamata nell'agosto del 2020; tale assunto risulta, infatti, smentito da quanto concordemente affermato dagli stessi e cioè che in seguito ad una prima separazione cui era stato dato avvio nel 2018 (cfr. racc.
A/R dell'11.12.2018), nel 2019 i coniugi decidevano di abbandonarla e di intraprendere un percorso di terapia di coppia con una psicoterapeuta, poi interrotto.
Può affermarsi allora, contrariamente a quanto sostenuto dal , che Pt_1
l'irreversibilità della crisi coniugale nel 2020 non era ancora intervenuta, dovendosi invece allo stesso attribuire la responsabilità di aver innescato, con la propria condotta violenta perpetrata la sera del 2.8.2020, il precipitare degli eventi e la irreversibile crisi della coppia, determinando la a non consentire più il ritorno a casa del CP_1 coniuge. 7 Per le ragioni sopra esposte, la domanda di revoca dell'addebito della responsabilità della separazione a carico del non può essere accolta e il Pt_1
relativo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha, altresì, criticato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha posto a carico del l'obbligo Pt_1
di corrispondere al coniuge la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie (26 anni) ed (20 anni), Per_1 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie previamente comunicate.
In particolare, l'appellante ha evidenziato come il Giudice di prime cure non abbia tenuto in debita considerazione quanto emerso dalle risultanze istruttorie in ordine alle risorse economiche delle parti, essendosi, al contrario, basato su mere presunzioni ed avendo elaborato valutazioni fattuali prive di fondamento e di riscontri oggettivi, in violazione dei criteri dettati dall'art. 155 c.c. in combinato disposto con l'art. 337 ter c.c.
Il ha, infatti, rilevato la circostanza di non trovarsi nelle condizioni Pt_1
economiche atte a corrispondere alla la cifra posta a suo carico dal CP_1 provvedimento giudiziale, a causa della perdita del proprio impiego quale bracciante agricolo presso l'azienda di famiglia nonché della conseguente mancata percezione del relativo stipendio, come dimostrato per mezzo della documentazione versata in atti.
Circostanza quest'ultima avvalorata, a dire dall'appellante, dalla mancata corresponsione delle predette somme alla e dalla conseguente denuncia CP_1
presentata dalla stessa nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., cui è seguita l'emissione di un decreto penale di condanna, avverso il quale l'appellante ha proposto opposizione.
Il , con riferimento alla propria condizione patrimoniale ha, altresì, Pt_1
puntualizzato che seppur chiamato all'eredità della madre insieme ai fratelli, non è ancora assegnatario di una porzione degli stessi, né dei relativi guadagni, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, il quale ha tratto tali conclusioni esclusivamente dalla consultazione della documentazione catastale, dalla quale non sarebbe possibile evincere alcuna informazione utile ad attribuire un valore economico ad un fondo, né tanto meno ad apprezzarne la capacità a produrre un reddito in capo ai proprietari o ai conduttori, oltreché dalle dichiarazioni rese dalle figlie e dal fratello 8 dell'appellata.
Secondo la prospettazione dell'appellante, dunque, dopo la morte della madre il non avrebbe più avuto il consenso dei fratelli a continuare il lavoro svolto Pt_1 presso l'azienda di famiglia, rimanendo pertanto privo di reddito e, per tali ragioni, ha chiesto che l'importo posto a suo carico a titolo di mantenimento delle figlie venisse ridotto alla somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna).
4.1 Il motivo è infondato.
Dalla lettura dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., che evoca i criteri in base ai quali va determinato l'onere di contribuire al mantenimento dei figli, in particolare, in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori, non può che ritenersi assolutamente congrua la misura del contributo al mantenimento della prole stabilito dal Tribunale, in ragione dell'orientamento costante del Giudice di legittimità secondo cui “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (ex multis Cass. n. 4145/2023).
Ne deriva, pertanto, che la fissazione da parte del giudice di merito di una somma quale contributo per il mantenimento dei figli deve avere, quale parametro di riferimento, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo quello delle “rispettive sostanze” ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005).
Con specifico riferimento alla capacità di lavoro e alle accertate potenzialità reddituali del occorre puntualizzare quanto segue. Pt_1
Seppure lo stesso, nel corso del giudizio di primo grado abbia allegato di aver, dapprima, prestato attività lavorativa come bracciante agricolo presso l'azienda di famiglia (percependo in busta paga uno stipendio mensile di circa €. 1000,00) e, successivamente, dopo la morte della madre di aver gestito per un breve periodo (un paio d'anni) l'azienda agricola con l'accordo dei fratelli, ha poi allegato il proprio stato di disoccupazione, stante l'intervenuto dissenso tra i fratelli circa la gestione dei beni ereditari caduti in successione, in comunione tra i fratelli (azienda agricola, terreni ed 9 immobili).
Invero, il seppur ha comprovato di essere sprovvisto di una stabile Pt_1
occupazione lavorativa, avendo prodotto documentazione reddituale relativa a qualche impiego saltuario nel 2022 ed una bassissima certificazione ISEE relativa al 2023, possiede certamente un'esperienza più che ventennale come bracciante agricolo, che gli conferisce la concreta possibilità di prestare la propria attività lavorativa per conto di terzi nel predetto settore, così come già accaduto in passato e confermato dal fratello
, sentito in qualità di teste nell'ambito del procedimento penale a carico Persona_3 del per il reato di cui al 570bis c.p. Pt_1
Invero, da quanto emerso in sede istruttoria, è incontestata la circostanza che il abbia maturato un'elevata esperienza in tale ambito, avendo lavorato per Pt_1 anni presso l'azienda agricola di famiglia, oltre che per conto di altre aziende, pertanto, al fine di adempiere all'obbligo di mantenere le proprie figlie, garantir loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, dovrà fare ricorso non semplicemente alle proprie sostanze, ma anche alla capacità di lavoro, che implica una valorizzazione, in questo caso sfruttamento, delle proprie accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. n.
3974/2020).
A quanto detto si aggiunga, peraltro, che il Giudice nella determinazione della misura del contributo al mantenimento dei figli, deve tenere conto non solo dei redditi dei genitori ma, per mezzo di un sistema più completo ed elastico di valutazione, anche di ogni altra risorsa economica. A tal fine non è affatto irrilevante la modifica delle condizioni economiche e patrimoniali quand'anche proveniente da una eredità (cfr.
Cass. n. 4252/2024), a nulla valendo quanto eccepito dal circa il fatto di non Pt_1 essere ancora assegnatario di una porzione dei predetti beni indivisi tra i fratelli, poiché gli stessi sono ormai entrati a far parte del patrimonio di cui è titolare, costituendo la dichiarazione di successione un adempimento meramente fiscale, il quale non influisce sulla titolarità degli stessi.
Alla luce delle considerazioni svolte deve, pertanto, confermarsi sul punto la decisione impugnata, la quale si rivela frutto di corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. alla situazione concreta oggetto di esame, ritenendosi adeguato l'esborso complessivo imposto al . Pt_1
10 5. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, infine, l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 150,00 per il di lei mantenimento CP_1 in violazione dei canoni dettati dall'art. 156 c.c., chiedendone, pertanto, la revoca.
L'appellante ha, invero, sostenuto la mancanza dei requisiti richiesti per il riconoscimento di tale assegno sia in virtù del concorso dell'appellata nella crisi coniugale al pari del marito, sia in ragione del fatto che la stessa, oltre ad essere titolare esclusiva della casa coniugale, possieda una capacità economica e patrimoniale superiore a quella del coniuge, essendosi peraltro sottratta alla prospettazione della sua condizione economica, non avendo documentato il proprio reddito, né reso comunicazioni rispetto al lavoro svolto, né alla percezione del reddito di cittadinanza/ inclusione.
5.1 Ciò posto, è bene premettere che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196/2017).
Ancora, sulla base di quanto disposto dall'art. 156 comma 2 c.c., il giudice è chiamato a determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605/2017).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia 11 addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
Così delineato il perimetro normativo di riferimento, interpretato alla luce di consolidati indirizzi giurisprudenziali, va evidenziato che, nel caso in esame, il matrimonio delle parti ha avuto lunga durata, poiché contratto il 19 ottobre del 1996, e nel corso dell'unione, i coniugi hanno procreato due figlie, entrambe maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Va altresì evidenziato che, sebbene lo scenario economico risulti mutato rispetto all'epoca della separazione, nel senso pocanzi analizzato, permane un effettivo divario economico tra le parti, pur sempre in senso favorevole al , l'unico dei due Pt_1
coniugi che si trova nelle condizioni di poter adeguatamente collocarsi nel mondo del lavoro, potendo spendere, a tal fine, competenze specifiche.
Deve, pertanto, confermarsi la spettanza dell'assegno a titolo di mantenimento di
€ 150,00 in favore della , alla luce della condizione economica dell'appellata, CP_1 dai cui estratti conto non risulta alcuna entrata, eccetto i versamenti in suo favore del e della propria madre, nonché del suo stato di disoccupazione, considerata Pt_1
l'età matura che, inevitabilmente, rende più difficoltosa la ricerca di un'occupazione lavorativa. La risulta, quindi, sostanzialmente priva di redditi che le CP_1
consentano di mantenere, non solo un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza, ma anche solo un'esistenza libera e dignitosa.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
5. Infine, in ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla refusione delle spese di questo grado del giudizio in favore della , così come CP_1
liquidate in dispositivo.
Posto che l'impugnazione è stata proposta dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (che ha integrato l'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002), al 12 rigetto dell'appello segue, altresì, in capo all'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in rigetto dell'appello proposto da , con ricorso depositato il 14 febbraio 2024, Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 744/2023 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Marsala nei giorni 25-31 ottobre 2023; condanna il a rifondere alla le spese di questo grado del Pt_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese vive, spese generali, CPA e
IVA come per legge se dovute;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, Pt_1
se dovuto, per l'impugnazione proposta.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 gennaio 2025
Il Presidente est.
Palermo, 24/01/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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