Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3696 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in via Cesare Balbo n. 13 Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Catia D'ETTORRE, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Piazza della Repubblica n. 25 - Terracina (LT), presso lo studio dell'avv. Alessandro DE ANGELIS, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
1
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte depositate il 23/05/2025 con la costituzione di nuovo avvocato): “Si riporta integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e precisate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., nonché nella comparsa conclusionale e relative memorie di replica, da intendersi in questa sede integralmente riportate e ritrascritte. Con vittoria di competenze e spese di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; per parte convenuta (note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni): “Si riporta alle proprie conclusioni come rassegnate in calce ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento, con contestuale rigetto di ogni avversa deduzione. L'Avv. chiede la concessione dei termini di legge per il CP_1 deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica”; per parte intervenuta (note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni): “Il sottoscritto procuratore, difensore della Controparte_2
conclude per il rigetto di ogni avversa domanda, non provata, non
[...]
quantificata, risultata infondata in fatto ed in diritto, riportandosi altresì a tutte le conclusioni eccezioni deduzioni e domande formulate nel corso del giudizio e non espressamente rinunciate. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'avv. al fine di sentir accertare e dichiarare la sua Controparte_1
responsabilità professionale derivante dal non aver proposto tempestivamente e ritualmente, nell'espletamento del patrocinio ricevuto in procedimento penale, istanza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., come previamente concordato tra le parti;
ha chiesto di conseguenza la condanna del convenuto al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 185.995,56, o nella maggiore o
2 minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda proposta, l'attore ha dedotto che, in data
12/09/2017 è stato tratto in arresto per il reato previsto dall'art. 73, comma 1 e 4 del d.P.R. n. 309/1990, per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini della cessione a terzi e che pertanto si è rivolto per la sua difesa all'avv. CP_1
nominandolo difensore di fiducia.
L'avvocato avrebbe da subito prospettato al l'opportunità di Pt_1 presentare istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e l'attore avrebbe sin da subito aderito alla proposta.
Ha esposto che, tuttavia, solo all'udienza fissata con decreto al 17/01/2018 il difensore ha chiesto ed ottenuto il consenso del pubblico ministero ai fini del patteggiamento, ivi concordando la pena in anni tre e mesi otto di reclusione ed €
12.400,00 di multa.
La domanda di patteggiamento è stata dichiarata inammissibile dal giudice del dibattimento in quanto era spirato il termine di cui agli artt. 446 e 458 c.p.p.; il giudice penale ha pertanto disposto la prosecuzione del giudizio immediato, all'esito del quale esso attore è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento della multa di € 18.600,00 e spese processuali, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena.
La pena inflitta al è stata poi confermata in sede di appello e Pt_1
sottoposta a ricorso per Cassazione con indicazione degli errori procedurali commessi dal convenuto.
Secondo la prospettazione attorea la condotta del difensore convenuto nel presente giudizio comporta una palese violazione del dovere di diligenza professionale imposto al prestatore d'opera professionale, il quale, se avesse tempestivamente formulato l'istanza per l'ammissione al rito alternativo, avrebbe potuto ottenere per il suo cliente la riduzione della pena ad anni tre e mesi otto di reclusione e ad € 12.400,00 di multa e avrebbe potuto godere dei benefici di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p..
3 La condanna subita ha determinato, in esso attore, uno stato di grave prostrazione e depressione, oltre all'esborso delle spese legali, resesi necessarie per coltivare appello e cassazione.
Pertanto, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto, oltre al danno patrimoniale, anche del danno non patrimoniale indiato in € 171.200,00, tenuto conto del ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p. (calcolando € 250,00 al giorno per la differenza di pena detentiva tra anni tre e mesi otto, e anni cinque e mesi sei, oltre alla differenza di pena pecuniaria), salva diversa quantificazione.
1.1 Con comparsa depositata il 21/11/2019, si è costituito in giudizio l'avvocato contestando, in fatto e in diritto, quanto dedotto da Controparte_1 parte dell'attore.
In particolare, ha allegato il convenuto che il sarebbe stato Pt_1 tempestivamente reso edotto dell'utilità e della possibilità di presentare la richiesta di patteggiamento ma l'imputato avrebbe preferito la via del giudizio ordinario.
Alla prima udienza dibattimentale, introdotto il processo nelle forme del giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 c.p.p., il avrebbe richiesto al Pt_1 difensore di presentare l'istanza di patteggiamento ormai tardiva.
Dunque, l'attore, solo alla prima udienza dibattimentale del 17/01/2018, ha sottoscritto l'istanza, che ha ottenuto il parere favorevole del pubblico ministero.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'istanza, esso convenuto ha provveduto a proporre appello avverso la sentenza di primo grado e successivamente ha introdotto istanza di concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis
c.p.p., ma nonostante l'accoglimento da parte della Procura generale della predetta istanza, la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d'appello l'attore ha proposto ricorso per
Cassazione e la Suprema Corte ha cassato la sentenza rinviandola alla corte di merito che al momento di costituzione delle parti nel presente giudizio è risultata ancora pendente, dunque non sarebbe stato possibile in ogni caso quantificare l'eventuale danno cagionato all'attore in virtù della non definitività della condanna.
Inoltre, secondo la prospettazione del difensore convenuto, non sarebbe condivisibile la quantificazione del danno operata da parte attrice, anche perché l'art. 4 135 c.p.p. è concepito esclusivamente per la commutazione della pena detentiva in pena pecuniaria, non applicabile per la quantificazione di una domanda risarcitoria.
Il convenuto, sulla scorta di quanto esposto, ha chiesto, in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della compagnia assicurativa
[...]
garante della propria responsabilità professionale in forza di Controparte_2
polizza n. 71-21290GW.
Nel merito, il convenuto ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, e in subordine all'eventuale accoglimento della domanda,
l'accertamento dell'operatività della polizza assicurativa e la contestuale condanna della compagnia assicurativa a manlevare il convenuto per quanto fosse tenuto a pagare in favore dell'attore.
1.2 Accolta la chiamata del terzo in giudizio e differita all'uopo l'udienza di prima comparizione, con comparsa depositata il 16/03/2020, si è costituita in giudizio la compagnia rilevando in prima battuta l'infondatezza Controparte_2
della domanda attorea e aderendo così alla ricostruzione difensiva operata dal convenuto.
Rispetto alla chiamata in causa da parte del convenuto, la compagnia assicurativa ha precisato come la copertura assicurativa non potrebbe trovare applicazione nella presente domanda dal momento che l'evento dedotto dall'attore e contestato dal convenuto non rientrerebbe tra quelli coperti dalla polizza;
in particolare, dalla lettura dell'art. 5 della polizza sottoscritta dall'avv. CP_1
emergerebbe la copertura del solo eventuale danno patrimoniale cagionato al cliente da parte del difensore assicurato, mentre la compagnia non sarebbe chiamata a manlevare il professionista per le pretesa non patrimoniale.
Per le ragioni illustrate, il terzo chiamato ha concluso chiedendo la sospensione del processo in attesa dell'emissione della sentenza da parte della Corte
d'appello in sede di rinvio e il rigetto della domanda attorea perché infondata, nonché, nel caso di accoglimento della medesima domanda, riconoscere la manleva solo per quanto di ragione e nei limiti della polizza assicurativa, dei massimali e della franchigia pari al 10%.
1.3 Assegnati su istanza di parte i termini previsti dall'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 13/08/2022 il g.i. ha ammesso la prova per interpello
5 articolata dall'attore; non ha ammesso la prova testimoniale articolata da parte attrice per la mancata indicazione del teste da interrogare ex art. 244 c.p.c.; neppure ha ammesso la CTU medico-legale richiesta e ha, infine, ritenuto ammissibile la prova per interpello dedotta dal convenuto;
ha poi proceduto all'espletamento dell'interrogatorio formale delle parti all'udienza dell'11/07/2023; è stata quindi confermata l'ordinanza istruttoria del 13/08/2022 a fronte della richiesta di revoca da parte della difesa dell'attore e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/10/2024, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 12/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Parte attrice ha agito per l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto per non aver usato la dovuta diligenza, che la professione svolta avrebbe imposto, nell'espletamento dell'incarico ricevuto sul presupposto per cui, una volta concordato con il difensore di proporre istanza per l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il convenuto stesso avrebbe provveduto all'adempimento solo tardivamente, impedendo il verificarsi dei benefici connessi al procedimento speciale.
Premesso che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile a cui mira il cliente, ma dalla violazione del dovere di diligenza, va richiamato il principio di diritto, in forza del quale “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo
l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell'attività dell'avvocato,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione
6 prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini,
l'inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, peraltro – trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio
1988 n. 3463).
Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236
c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; Cass. 18 ottobre 1994 n. 8470). L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (così, fra le altre, Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass.
27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n.
7 2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che
è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico (…)” (cfr. parte motiva,
Cass. civ., Sez. II, 16/02/2016, n. 2954).
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone, dunque, la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata
(articolo 1176, comma 2, del Cc), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il
(positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (Cass. civ., sez. II, 10/02/2025, n. 3370).
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità professionale dell'avvocato, anche in forma omissiva (nella specie, l'omessa proposizione dell'istanza per la definizione del processo con applicazione della pena su richiesta) non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato, nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone
(Cass. civ., sez. III, 28/05/2021, n. 15032).
In altri termini, grava sull'attore dimostrare non solo la sussistenza di una condotta negligente, ma anche l'idoneità della stessa a determinare il pregiudizio lamentato, non rilevando di per sé, ai fini della determinazione di un danno effettivo e concreto, l'omissione di un'attività.
3. Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, la domanda proposta da parte attrice non può essere accolta.
8 In primo luogo, l'attore lamenta la condotta omissiva del difensore nel non aver proposto tempestivamente l'istanza di patteggiamento, allegando di aver a tal fine raggiunto un accordo con il difensore.
Al contrario il difensore convenuto ha rilevato di aver illustrato preventivamente detta possibilità all'attore, ma che lo stesso avrebbe optato per il rito ordinario e solo tardivamente avrebbe acconsentito alla presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur risultando la stessa ormai tardiva.
3.1 Il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, definito nella prassi 'patteggiamento', si sostanzia in un rito variamente deflattivo e a contenuto premiale che non è applicabile nel caso dell'integrazione da parte dell'imputato di reati che determinano un particolare allarme sociale ovvero in caso di particolari condizioni soggettive (per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza o i recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p.).
Sotto il profilo processuale il rito muove da una richiesta dell'imputato o del pubblico ministero, accolta dall'altra parte, ovvero da un loro accordo che viene indirizzato al giudice per una definizione anticipata del processo sulla base di una pena determinata dalle parti, nella specie e nella quantità, la quale può sostanziarsi in una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
La diminuzione fino a un terzo costituisce, dunque, l'elemento di premialità di detto rito.
Condizione direttamente discendente dall'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è l'accettazione del fatto da parte dell'imputato, nonché la sua qualificazione giuridica e la misura della pena, ma anche la rinuncia alla facoltà di esercizio del diritto alla prova, risultando infatti giudicato sulla scorta del materiale d'accusa.
In presenza del raggiungimento dell'accordo tra imputato e pubblico ministero, il giudice, salvo che ritenga di applicare l'art. 129 c.p.p., qualora reputi corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanza prospettate dalle parti e congrua la pena, ne dispone con sentenza l'applicazione, enunciando nel dispositivo che si dà seguito alla richiesta delle parti.
9 In tal senso si impone, dunque, al giudice una valutazione della presenza delle condizioni formali e sostanziali per l'accesso al rito, la verifica della correttezza della qualificazione giuridica prospettata e la valutazione della congruità della pena proposta anche alla luce di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
In caso di determinazione negativa di questi elementi il giudice opterà per il rigetto della richiesta.
Nel caso di proposizione, come nel caso di specie, nel giudizio immediato, la richiesta va presentata entro quindici giorni dalla notificazione del decreto del relativo giudizio in ossequio a quanto previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p..
3.2 Per la premialità del rito, contestuale tuttavia all'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e l'impossibilità di esperire appello avverso la decisione del giudice di primo grado, la scelta circa la possibilità di sottoporre la decisione al rito di cui all'art. 444 c.p.p. è rimessa alla volontà dell'imputato, il quale potrebbe decidere di non addivenire al rito speciale perché invece ritiene per sé più favorevole poter dimostrare la propria non colpevolezza nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Di conseguenza, non si impone alcun obbligo in capo al difensore in merito all'introduzione o meno di un rito speciale, ma al contrario è previsto in via generale,
e nel rispetto del principio di diligenza imposto al difensore nell'esercizio dell'attività professionale, di tenere informato il cliente in merito a tutte le possibilità esperibili, in modo da consentire allo stesso di poter consapevolmente intraprendere la scelta processuale maggiormente funzionale alla tutela dei propri interessi.
Grava, dunque, sull'attore l'onere di dimostrare la condotta negligente dell'avvocato, che nel caso di specie si sarebbe sostanziata nell'aver omesso di agire in via tempestiva tramite la proposizione dell'istanza di patteggiamento nei termini imposti dalle previsioni normative.
A fronte dell'allegazione di un accordo in tal senso dedotto da parte dell'attore, il difensore allega invece di aver prospettato la possibilità di procedere con l'istanza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., circostanza nei fatti ammessa anche dall'attore, senza però aver inizialmente trovato un positivo riscontro da parte
10 dell'imputato, attore nel presente giudizio, il quale avrebbe preferito non introdurre detta istanza e procedere con il rito ordinario.
Non risulta in alcun modo dimostrata la sussistenza di un preventivo accordo tra le parti in ordine alla volontà dell'imputato di optare per l'applicazione della pena su richiesta delle parti. L'attore infatti allega di aver raggiunto detto accordo alla presenza anche di altro soggetto, suo padre, che tuttavia non viene escusso quale teste, poiché non specificamente indicato nelle deduzioni istruttorie;
pertanto ne è risultata inammissibile la richiesta di escussione dopo l'emissione dell'ordinanza istruttoria e quindi superato lo sbarramento preclusivo per la richiesta delle prove.
Al contempo il convenuto che pure ha allegato di conoscere il CP_1 padre dell'attore poiché suo cliente in passato, ha negato la presenza del suddetto potenziale testimone nella circostanza in cui lo stesso professionista ha prospettato le opzioni processuali all'imputato.
In assenza della prova di un preventivo accordo sulla scelta del patteggiamento, di cui è onerato l'attore che intende fondare la responsabilità del professionista su tale circostanza (esistenza di una intesa non rispettata), non possono ritenersi dimostrati i fatti a sostegno della dedotta omissione del professionista;
risulta d'altra parte verosimile che quest'ultimo abbia proposto istanza solo tardivamente
(spirato cioè il termine di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p.) in attuazione di una tardiva richiesta in tal senso operata da parte dell'imputato . Parte_1
Si noti d'altra parte che, come emerge dalla deduzioni della stessa parte attrice, la responsabilità del convenuto non viene ancorata sul presupposto che l'avvocato non abbia fornito al cliente le necessarie informazioni sulla possibilità di riti alternativi previsti per la trattazione del processo e sui relativi benefici.
4. All'infondatezza della domanda per l'assenza di prova concernente la dedotta condotta omissiva da parte del professionista, si aggiunge, altresì, l'assenza di specifiche deduzioni utili a delineare una condotta del difensore che abbia cagionato un danno ingiusto nella sfera degli interessi patrimoniali e non dell'attore, come prospettato nella domanda giudiziale.
Infatti, come già osservato, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale, non è sufficiente la sussistenza di una condotta negligente, essendo necessario verificare la sussistenza di un danno risarcibile e di un nesso eziologico tra
11 la condotta tenuta e il danno lamentato (“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone” Cass. civ., sez. II, 24/04/2023, n.10864).
È costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (qual è quello in esame), pertanto, il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché
l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.
Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita
(Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480; (Sez. 3, Sentenza n. 9917 del
12 26/04/2010, Rv. 612727; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013, Rv. 625017)”
(Cass. civ., sez. III, 24/10/2017, n. 25112, in motivazione).
Nel caso di specie l'attore sostiene di aver subìto un danno dalla condotta negligente del difensore che se avesse tempestivamente introdotto l'istanza di patteggiamento avrebbe ottenuto lo sconto di pena di un terzo previsto dal procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., comportando la condanna ad anni tre e mesi otto di reclusione ed € 12.400,00 di multa, anziché anni cinque e mesi sei di reclusione ed € 18.600,00 di multa, nonché avrebbe potuto ottenere i benefici di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p.
Ha rilevato, inoltre, di aver subito un pregiudizio economico rilevante anche nell'aver dovuto procedere all'appello avverso la sentenza di primo grado e di aver subito un ingente danno non patrimoniale dovuto alla prostrazione psicologica dovuta alla limitazione della libertà personale, nonché per la diminuzione delle occasioni lavorative e di crescita personale in ragione dell'aver scontato una pena maggiore di quella che avrebbe ottenuto con l'introduzione del patteggiamento.
4.1 Posto quanto sopra, i principi che regolano la responsabilità professionale dell'avvocato, vanno ricondotti alla disciplina generale che ruota attorno al danno risarcibile, nella misura in cui l'attore agisce per il risarcimento del danno causato dalla condotta negligente del convenuto.
Il profilo del danno risarcibile, disciplinato dall'art. 1223 c.c. presuppone già risolto il tema della responsabilità, nella specie da inadempimento, e cioè l'esistenza del fatto dannoso ed il rapporto di causalità.
Si afferma infatti in giurisprudenza da molto tempo: In tema di risarcimento del danno si deve distinguere fra l'accertamento della responsabilità, improntato alla ricerca del nesso di causalità e rilevante nel rapporto fra comportamento del soggetto agente ed evento, e la delimitazione delle conseguenze risarcibili, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici e concernente il rapporto fra evento e danno (Cass. civ., sez. I, 15/10/1999, n. 11629).
Già distingueva fra il se della responsabilità e l'estensione della CP_3
responsabilità (ciò che per gli anglosassoni è la differenza fra existence of liability e extent of liability), ma la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza ha i suoi
13 illustri antenati nel XVIII secolo, nella dottrina francese di Pothier e nel famoso esempio dei danni derivati dall'acquisto di un animale affetto da malattia contagiosa.
Per derivazione dal codice napoleonico la regola delle conseguenze immediate e dirette, che presuppone la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza è giunta fino al codice civile vigente.
Anche nella autorevolissima dottrina italiana della prima parte del secolo scorso si afferma che l'art. 1223 c.c. interviene solo allorché sia stato risolto il problema della responsabilità, e cioè: il fatto dannoso coincide con l'evento che viene attribuito ad un soggetto in base ad un dato titolo di responsabilità, dolo, colpa, rischio, o inadempimento di un'obbligazione (in quest'ultimo caso il criterio di responsabilità è stabilito dall'art. 1218 c.c., e l'evento dannoso è dato dall'inadempimento); dopo il fatto dannoso, si hanno le conseguenze regolate dall'art. 1223. Si avrebbe, in particolare, un duplice rapporto di causalità, all'interno del fatto dannoso, fra l'azione e l'evento, e all'esterno del fatto medesimo, fra l'evento e le conseguenze: mentre nel primo caso la causalità è limitata da una pluralità di criteri a base soggettiva (dolo, colpa, rischio, inadempimento), nel secondo caso il criterio è unico, ed è quello oggettivo previsto dall'art. 1223 c.c. («conseguenza immediata e diretta»).
In giurisprudenza viene sottolineato che il «sistema di responsabilità civile [è] fondato … sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale [inadempimento] o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di “danno emergente” (danno “interno”, che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e di “lucro cessante” (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale (v. Cass. 17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag.
27): perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali … quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, “che deve essere allegato e provato”; non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe
14 concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”»; si aggiunge «L'impostazione del danno in re ipsa non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore»; ed ancora, sulla possibilità che il danno venga provato anche in via presuntiva e sulla coerenza di tale possibilità con la richiamata distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, si rileva: «chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere all'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 cod. civ., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali … idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico. In altre parole, una cosa è dire che il danno è presunto (con inversione dell'onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario), altra è dire che può essere provato per presunzioni (v. ancora, in termini, Cass. n. 15111 del 2013, in motivazione, pag. 7, p. 4.2). La
“presunzione” del danno, in quest'ultima corretta prospettiva, è solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire “convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 cod. civ.”, il quale però non può mancare e deve poter essere verificabile … » (così chiaramente in motivazione
Cass. civ., sez. III, 04/12/2018, n. 31233).
I principi suesposti sono stati peraltro sintetizzati, in materia di risarcimento del danno da inadempimento, nella massima per cui: Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ., sez. III,
03/12/2015, n. 24632).
15 5. Applicando i suesposti principi al caso di specie, si esclude che dalla condotta del difensore possa essere derivato un danno all'attore come da lui stesso paventato.
Nella specie, la domanda di patteggiamento, benché considerato “rito premiale”, in ordine soprattutto alla sconto di pena che viene applicato rispetto alla pena base per il reato integrato dall'imputato nel processo penale, non solo non avrebbe previsto lo sconto nella misura determinata dall'attore, che attua la decurtazione di un terzo della pena rispetto a quella applicata dal giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale, già di per sé ridotta rispetto alla pena base, che per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 prevede la pena della reclusione da anni sei a venti e la multa da euro 26.000 a euro 260.000, ma inoltre l'eventuale proposizione nel termine dell'istanza di patteggiamento, non avrebbe condotto con certezza ad un esito diverso o maggiormente di favore nel confronti del reo.
Atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti sarebbe pervenuta al giudice con il consenso del pubblico ministero, in ogni caso il giudice avrebbe dovuto operare una valutazione ulteriore in ordine ai presupposti di ammissibilità della domanda, in ragione della presenza delle condizioni formali e sostanziali per l'accesso al rito, della correttezza della qualificazione giuridica prospettata e della congruità della pena proposta anche alla luce di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
La mancata proposizione dell'istanza di patteggiamento, nel caso in esame derivata dalla mancata espressione di volontà in tal senso da parte dell'imputato, non avrebbe comunque potuto condurre con certezza ad un esito più favorevole per il condannato, atteso che non si hanno elementi sufficienti per ritenere che il giudice avrebbe potuto accogliere l'istanza.
Si ritiene, inoltre, incongrua la misura della domanda risarcitoria in ordine ai danni non patrimoniali subiti dall'attore, quantificati in € 171.200,00, calcolati sulla base del disposto di cui all'art. 135 c.p..
È condivisibile, infatti la ricostruzione operata dal convenuto secondo la quale non è correttamente applicabile l'art. 135 c.p. per il calcolo di una domanda risarcitoria atteso che la norma prevede dei metodi di calcolo per la commutazione
16 della pena detentiva in pena pecuniaria, operando mediante l'applicazione di criteri specifici, non adattabili al di fuori dei contorni della norma.
Tra l'altro manca un sufficiente sostrato probatorio in grado di dimostrare l'effettivo danno non patrimoniale subito dalla parte atteso che il danno non può considerarsi in re ipsa dalla privazione della libertà personale dovuta alla pena cui il soggetto è stato condannato per ordine del giudice.
Per tutto quanto considerato, non può essere accolta la domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno da responsabilità professionale.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), seguono la soccombenza nei rapporti tra attore e convenuto.
Quanto alla chiamata in causa di va richiamato il Controparte_2 principio di diritto, alla stregua del quale: “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. sez. II,
17/09/2019, (ord.) n. 23123).
Non risultando la palese arbitrarietà della chiamata in causa, anche le spese di lite della terza chiamata in causa, devono poste a carico Controparte_2
della parte attrice soccombente.
In applicazione dei principi affermati da Corte giustizia UE, sez. II,
25/01/2024, n. 438, si ritiene che, in relazione alla natura della controversia ed all'effettivo valore della stessa, alle concrete attività difensive compiute, la liquidazione possa essere effettuata in deroga ai parametri minimi.
P.Q.M.
17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.526,00 per compenso al difensore, oltre rimborso Controparte_1
delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.526,00 per compenso al difensore, oltre Controparte_2
rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 5/6/2025
Il giudice
Luca Venditto
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