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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2944/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. Parte_1 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. SAVASTA FIORE MICHELE LIONELLO P.IVA_1
visti i chiarimenti resi in data 31.3.2025, rilevato:
- il credito preteso si fonda su un contratto concluso con un consumatore;
- che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023 hanno valorizzato il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, confluita nel Codice del Consumo - D.Lgs.
206/2005, conformemente a quanto disposto dalle sentenze della CGUE del 17 maggio
2022;
- che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
- che in relazione al credito azionato, nel contratto di fideiussione stipulato dal consumatore ingiunto , non emerge la presenza di clausole abusive rilevanti, Parte_2 tenuto conto del fatto:
o che la competenza di questo Tribunale è stata determinata conformemente al disposto dell'art. 33, comma 2, lett. u) D.Lgs. 206/2005, in quanto il consumatore risulta avere la propria residenza nel circondario di questo Tribunale, come risulta dal certificato anagrafico depositato;
o che nulla è stato preteso in forza della clausola penale, né di interessi di mora, secondo i chiarimenti depositati il 31.3.2025;
o considerato che la clausola contenuta nella fideiussione limitativa della facoltà da parte del garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale o previste dalla disciplina legale (es. art. 1957 c.c.) è vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. t)
Codice del Consumo ma non è ostativa all'emissione del decreto ingiuntivo in quanto non si ravvisano eccezioni di merito rilevabili d'ufficio in questa fase sommaria;
- che, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A - (C.F. ) di pagare entro 40 giorni dalla Parte_3 C.F._1 notifica del presente atto la somma di € 47.015,45 per capitale, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo,
- nonché, in solido, alla Signora (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nei limiti della garanzia prestata di € 36.151,98,
e di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, oltre
15% di rimborso forfettario e in € 286,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto ingiuntivo e che in difetto il decreto diverrà esecutivo ed irrevocabile ed il debitore-consumatore decadrà dalla possibilità di contestare il carattere abusivo delle clausole del contratto. Lo avverte altresì che, sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Firenze, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Condò
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. Parte_1 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. SAVASTA FIORE MICHELE LIONELLO P.IVA_1
visti i chiarimenti resi in data 31.3.2025, rilevato:
- il credito preteso si fonda su un contratto concluso con un consumatore;
- che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023 hanno valorizzato il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, confluita nel Codice del Consumo - D.Lgs.
206/2005, conformemente a quanto disposto dalle sentenze della CGUE del 17 maggio
2022;
- che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
- che in relazione al credito azionato, nel contratto di fideiussione stipulato dal consumatore ingiunto , non emerge la presenza di clausole abusive rilevanti, Parte_2 tenuto conto del fatto:
o che la competenza di questo Tribunale è stata determinata conformemente al disposto dell'art. 33, comma 2, lett. u) D.Lgs. 206/2005, in quanto il consumatore risulta avere la propria residenza nel circondario di questo Tribunale, come risulta dal certificato anagrafico depositato;
o che nulla è stato preteso in forza della clausola penale, né di interessi di mora, secondo i chiarimenti depositati il 31.3.2025;
o considerato che la clausola contenuta nella fideiussione limitativa della facoltà da parte del garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale o previste dalla disciplina legale (es. art. 1957 c.c.) è vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. t)
Codice del Consumo ma non è ostativa all'emissione del decreto ingiuntivo in quanto non si ravvisano eccezioni di merito rilevabili d'ufficio in questa fase sommaria;
- che, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A - (C.F. ) di pagare entro 40 giorni dalla Parte_3 C.F._1 notifica del presente atto la somma di € 47.015,45 per capitale, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo,
- nonché, in solido, alla Signora (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nei limiti della garanzia prestata di € 36.151,98,
e di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, oltre
15% di rimborso forfettario e in € 286,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto ingiuntivo e che in difetto il decreto diverrà esecutivo ed irrevocabile ed il debitore-consumatore decadrà dalla possibilità di contestare il carattere abusivo delle clausole del contratto. Lo avverte altresì che, sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Firenze, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Condò