Decreto cautelare 3 novembre 2025
Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Decreto cautelare 25 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-in qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-s.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Arrighi, Francesca Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 10A/2025 adottato in data -OMISSIS- dalla Questura di Arezzo, con cui è stata disposta la revoca degli effetti della SCIA presentata per l’attività di pubblico esercizio denominata “-OMISSIS-”, esercitata in Arezzo, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato - chiedendone la sospensione degli effetti - il provvedimento del -OMISSIS- con cui la Questura di Arezzo, in applicazione dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, ha revocato la SCIA presentata per l’attività denominata “ -OMISSIS- ”, sita in Arezzo, -OMISSIS-.
Il provvedimento è stato adottato sul presupposto di due precedenti sospensioni della licenza ex art. 100 citato, intervenute nell’anno 2023, rispettivamente per 10 e 15 giorni (dovute a schiamazzi e turbative della quiete pubblica e ad una precedente informativa per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni e ad una rissa tra avventori), nonché di un ulteriore episodio di aggressione, avvenuto il -OMISSIS-. Infine il provvedimento è stato adottato in seguito a quanto più recentemente avvenuto in data -OMISSIS-, allorché il personale del bar avrebbe servito alcolici a più ragazze minorenni, una delle quali trovata poi in stato confusionale all’interno del bagno del locale, tanto da doversi richiedere l’intervento dei soccorsi ed il trasporto immediato della ragazza in ospedale.
In particolare la situazione viene così descritta nel decreto del Questore di revoca della licenza:
“ in data -OMISSIS- personale del 118 interveniva presso il Bar in argomento per una richiesta di soccorso; sul posto i sanitari trovavano addormentata a terra all'interno del bagno del "-OMISSIS-" una ragazza minore di anni 16 in evidente stato di alterazione alcoolica, semi cosciente, cosparsa di vomito e con i pantaloni abbassati. La giovane veniva trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso e successivamente ricoverata presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale San Donato. In quella sede la giovane dichiarava a personale di polizia intervenuto su richiesta dei medici del reparto poc'anzi menzionato, di aver consumato dei cocktail a base di Vodka-Redbull regolarmente acquistati all'interno dell'esercizio pubblico in argomento ”.
Ai fini dell’adozione della misura oggetto di causa, i fatti sono stati accertati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle due amiche della stessa, anch’esse minorenni, rese in sede di sommarie informazioni a personale della Squadra mobile della Questura di Arezzo.
In particolare, sarebbe risultato che le ragazze avevano consumato insieme dei cocktail a base di Vodka Red-Bull all’interno del Bar -OMISSIS- e che a somministrarli fosse stato -OMISSIS--OMISSIS-, alla presenza del di lui padre, cotitolare della licenza, -OMISSIS--OMISSIS-, e ciò senza richiedere loro un documento d’identità al fine di accertane la minore età. Le giovani avrebbero altresì riferito che il locale -OMISSIS- sarebbe noto per essere un luogo di ritrovo per giovani, anche di minore età, dove poter consumare liberamente bevande alcoliche.
Secondo la Questura di Arezzo, quanto accertato proverebbe la somministrazione di bevande alcoliche a minori di età, il che, unitamente ai precedenti sopra descritti, integrerebbe i presupposti per la revoca della licenza ai sensi dell’art. 100 del Tulps, essendosi ripetuti i fatti che già avevano determinato la sospensione della licenza e dovendosi impedire che l’attività del bar costituisca motivo di pregiudizio per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.
A fondamento del gravame la società -OMISSIS- bar lamenta che la Questura non avrebbe svolto alcuna idonea istruttoria e che non avrebbe considerato gli elementi dalla prima offerti in sede procedimentale.
In sintesi, la parte ricorrente sostiene che la ragazza - che era stata trovata nel bagno del locale con accanto una bottiglia di superalcolico riposta in una busta di plastica - non avrebbe bevuto alcolici serviti all’interno del locale, in quanto la stessa aveva acquistato una bottiglia di vodka in un altro esercizio commerciale prima di entrare nel bar in questione dove poi si era sentita male; con conseguente inesistenza del nesso di causalità tra il malore e la frequentazione del bar. Ciò risulterebbe comprovato dal contenuto di alcune conversazioni WhatsApp , da dichiarazioni testimoniali scritte, da alcuni file audio e da messaggi telefonici scambiati dai titolari del locale con le amiche della ragazza che erano presenti la sera dei fatti.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Arezzo producendo una memoria difensiva con documentazione allegata e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 27 novembre 2025 è stata accolta la domanda cautelare.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 12 febbraio 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Ad un più approfondito esame del ricorso il Collegio ritiene che lo stesso sia infondato e perciò non possa trovare accoglimento.
Quanto ai fatti accaduti il -OMISSIS-, può darsi per assodato che la ragazza quindicenne, che è stata trovata nel bagno del locale in stato di coma etilico, avesse acquistato un bottiglia di vodka prima di entrare nel locale ed insieme ad altri l’avesse bevuta in parte fuori e in parte dentro il -OMISSIS- bar (anche se ciò la ragazza non ha dichiarato probabilmente per paura della reazione dei genitori).
Più incerto è invece se la stessa ragazza avesse consumato nel bar -OMISSIS- alcolici preparati e serviti dai gestori o dai dipendenti del locale, in quanto, mentre la stessa, con le sue dichiarazioni, ha confermato tale ipotesi, le due ragazze assunte a s.i.t. hanno entrambe dichiarato di non ricordare con precisione tale circostanza.
Tuttavia le testimonianze delle medesime due amiche sono altrettanto concordanti laddove si dichiara che le stesse - entrambe minorenni - quando erano sedute al tavolo insieme con la ragazza che poi si è sentita male, avevano invece sicuramente consumato ciascuna uno o più cocktail a base di superalcolici, somministrati dal barista e titolare -OMISSIS--OMISSIS-(così identificato dalle stesse in seguito a riconoscimento fotografico) o comunque da altri dipendenti del bar, e che il -OMISSIS- era in voga tra i giovani perché era noto che il personale somministrasse alcolici anche a minorenni. Peraltro, lo stesso -OMISSIS--OMISSIS-, che in altre circostanze aveva chiesto loro il documento d’identità appurando la minore età delle ragazze, questa volta non aveva esitato a somministrare degli alcolici alle stesse.
La Questura ha altresì accertato che l’altro titolare, -OMISSIS--OMISSIS-, quella sera era presente nel locale, avendo quindi assistito passivamente alla somministrazione di alcolici alle minorenni.
Dunque la circostanza, posta a fondamento del provvedimento impugnato, della somministrazione di bevande alcoliche a minori di età risulta sufficientemente provata - ai fini amministrativi che qui interessano - dalle suddette dichiarazioni testimoniali che appaiono attendibili, disinteressate e circostanziate, e che, se incrociate fra loro, appaiono combaciare perfettamente in tutti i punti. Invero, anche ammettendo che la ragazza che è poi svenuta a causa di un abuso di alcolici non avesse condiviso i cocktail serviti al tavolo delle giovani, tuttavia, sulla base degli atti d’indagine effettuati dalla Squadra mobile, sembra risultare altamente probabile che le altre due amiche (e peraltro pure gli amici di quest’ultime anch’essi minorenni) avessero invece acquistato alcolici nel locale, come da loro stesse concordemente dichiarato.
Ciò appare sufficiente ai fini dell’accertamento del fatto contestato per cui, nonostante precedenti chiusure del locale disposte dalla Questura ai sensi dell’art. 100 citato anche per passati episodi di vendita di alcolici a minorenni, nel locale in questione si continuerebbe ad operare in violazione della legge e con pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in particolare somministrando bevande alcoliche a minorenni.
Quanto agli elementi di prova valorizzati dalla difesa della ricorrente, essi non appaiono rilevanti, per quanto sopra detto, essendo volti principalmente a dimostrare che la ragazza avesse acquistato una bottiglia di vodka fuori del locale, circostanza, come detto, pacifica, potendo peraltro il provvedimento di revoca continuare a rimanere integro nei suoi presupposti anche ammettendo che ciò avesse causato in via esclusiva il malore.
E comunque resterebbe ancora il fatto, anch’esso significativo delle modalità avventate di gestione del locale, della mancata chiamata delle forze dell’ordine da parte dei titolari del locale nonostante la gravità dell’accaduto: la ragazza quindicenne era stata trovata in stato di semi-incoscienza nel proprio stesso vomito e per di più semisvestita; sono stati invece i sanitari del nosocomio presso cui era stata trasportata la minore ad avvertire la Polizia.
La misura della revoca è dunque ampiamente giustificata dall’ultimo episodio del settembre 2025 – la cui gravità è palese anche escludendo gli elementi maggiormente incerti – oltre che dalle passate sospensioni, venendo integrata la fattispecie prevista dall’art. 100 del Tulps secondo cui:
“ Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione la licenza può essere revocata ”.
Peraltro, come osservato dal Questore nel provvedimento impugnato, appare sintomatico della recidività dei due soci -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-il fatto che essi in passato erano stati sottoposti a processo penale per analoghi episodi di somministrazione di bevande alcoliche a minori, e mentre in un caso era intervenuta una assoluzione per insufficienza di prove, nell’altro era intervenuto il proscioglimento per avvenuta condotta riparativa.
Per le sopra esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite all’amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NI IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IC | AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.