TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2508 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, pendente tra
(già e Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Frosinone, via Firenze n. 73, presso lo Parte_3 studio dell'avv. Dario Carinci, che li rappresenta giusta procura a margine dell'atto di appello appellanti e
in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Frosinone, Controparte_1 via Tiburtina n. 40, presso lo studio dell'avv. Daniela Taraborelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato e in proprio e quale redi di elettivamente domiciliato in Controparte_2 Parte_4
Frosinone, via Quintino Sella n. 5, presso lo studio dell'avv. Gianmarco Sordi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Verde giusta procura a margine della comparsa di risposta in primo grado appellato e in proprio e quale erede di Controparte_3 Parte_4 CP_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
Controparte_9 Controparte_10 appellati contumaci
1 oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Caterina Urso, n.
3/2017, depositata il 5.1.2017 - altri rapporti condominiali.
Motivi della decisione
1. Il giudizio di primo grado.
Il sito in Ferentino, via Casilina Sud n. 56/58, citava in giudizio, innanzi al giudice Controparte_1 di pace di Ferentino, i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Controparte_2 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, , condomini dello stabile, lamentando che CP_8 Controparte_9 Controparte_10 improvvisamente i sig.ri e avevano impedito agli altri condomini di fare Pt_1 Pt_2 Parte_3 parimenti uso del piazzale comune posto dinanzi all'edificio condominiale, unico spazio utilizzato e utilizzabile per il parcheggio delle autovetture dei condomini, perché il confina con la CP_1 via Casilina, strada ad alta percorrenza e priva di spazi laterali, e che detti condomini si opponevano alla redazione di un progetto di gestione dello spazio comune.
Pertanto, il chiedeva al giudice di pace di stabilire le modalità d'uso degli spazi CP_1 comuni relativi al parcheggio delle autovetture, di predisporre, previo accertamento dei luoghi e previa delimitazione degli spazi ad uso condominiale, un piano di riparto relativo alla possibilità di sosta degli autoveicoli anche prevedendo la rotazione degli stessi, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e eccependo Parte_2 Parte_3
l'inammissibilità della domanda, perché già oggetto della sentenza del Tribunale di Frosinone n.
298 del 20.6.1982, passata in giudicato con cui si era stabilito che il chiudesse l'area in CP_1 questione con una catena e tre colonnine, intervento che non era mai stato eseguito e di cui i convenuti chiedevano l'ottemperanza; ancora, chiedevano il rigetto della domanda attorea, deducendo che, all'art. 15 del regolamento condominiale, era previsto il divieto di “parcheggiare innanzi ai box e negozi impedendo la libera entrata e uscita di automezzi da questi”, divieto più volte violato, con conseguente impedimento dei condomini e all'accesso ai loro garage Pt_2 Parte_3
e negozio;
chiedevano anche la condanna dell'attore al pagamento, ex art. 96 c.p.c., della somma di € 1.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da devolvere a favore dell'Associazione Nazionale Leucemie;
con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.
Nel giudizio di primo grado si costituiva anche il sig. il quale chiedeva il rigetto Parte_1 delle domande attoree eccependo di non aver mai occupato indebitamente gli spazi oggetto del giudizio, fatta salva una porzione non rientrante nelle parti comuni in quanto di proprietà della società venditrice, come da consulenza eseguita nell'interesse del , e di essere stato, in CP_1
2 passato, amministratore del condominio de quo e di aver in tale veste incaricato un tecnico affinché individuasse le parti comuni e quelle private, e il tecnico aveva confermato che la porzione da lui occupata era di proprietà privata.
All'esito dell'udienza del 14.1.2011 il giudice di primo grado si riservava la decisione delle eccezioni preliminari, e, a scioglimento della riserva, riteneva sussistente la legittimazione attiva dell'amministratore di condominio, e prescritto il diritto sancito nella sentenza n. 289/1982, resa, comunque, tra soggetti diversi.
All'udienza del 24.6.2011, i sig.ri e hanno rilevato che Parte_2 Parte_3
l'esito negativo della notifica dell'atto di citazione alla convenuta era dovuto al Parte_4 fatto che la medesima era deceduta prima della notificazione, e hanno chiesto la dichiarazione di improcedibilità del procedimento o di nullità della domanda. Il giudice di primo grado ha dichiarato interrotto il giudizio con assegnazione del termine di legge per la riassunzione, cui seguiva la riassunzione ad opera del attore. CP_1
Con la sentenza gravata, n. 3/2017, il giudice di pace ha ritenuto di regolamentare l'uso dell'area comune per il parcheggio come da perizia del geom. , perito della parte attrice, Per_1
“permettendo ai condomini di parcare dinanzi ai locali di cui risultino proprietari a piano terra proprio per garantire libero accesso e privacy senza previsione di turnazione”, e compensando le spese di lite tra le parti.
2. Il giudizio di secondo grado.
La sentenza è stata impugnata dai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, per i seguenti motivi:
[...]
• Nullità del procedimento di primo grado e della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. in quanto, trattandosi di controversia avente a oggetto l'utilizzo degli spazi condominiali, dovevano essere chiamati in giudizio tutti i condomini non presenti all'assemblea di conferimento di incarico, mentre l'atto di citazione risulta notificato solo ad alcuni di essi;
• Nullità degli atti introduttivi perché la convenuta è deceduta anni prima Parte_4 della notificazione, a nulla valendo la dichiarazione di interruzione in corso di causa e la successiva riassunzione;
• illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice di prime cure ha sostanzialmente ed erroneamente apportato una modifica del regolamento condominiale, in particolare dell'art. 15, che vieta il parcheggio dinanzi ai box e ai negozi, mentre i posti auto derivanti dalla soluzione adottata nella sentenza impediscono la libera entrata e uscita degli automezzi dai box e locali commerciali siti al piano terra.
3 Nel giudizio di appello si sono costituiti il sig. che si è associato alla difesa degli Controparte_2 appellanti, facendo propri i motivi di appello.
Si è costituito anche il chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata, perché:
• la doglianza in ordine alla mancata evocazione in giudizio di alcuni condomini è pretestuosa poiché gli stessi erano presenti all'assemblea di conferimento di incarico o subentrati nella titolarità dell'immobile successivamente alla delibera;
• la doglianza in merito alla inefficacia e nullità dell'atto introduttivo è infondata in quanto le norme sulla interruzione del processo sono poste a tutela della parte colpita dall'evento, e dunque, possono essere fatte valere soltanto da questa, e, comunque, in seguito della dichiarazione di interruzione il procedimento è stato riassunto nei confronti degli eredi della parte deceduta;
• i locali al piano terra hanno una destinazione uso deposito e pertanto non necessitano di spazi liberi antistanti;
• la sentenza non ha disposto alcuna modifica del regolamento condominiale e, anzi, ha risolto la controversia in aderenza allo stesso;
• gli spazi della corte comune sono stati sempre utilizzati come parcheggio e ciò è stato accertato anche dal tribunale di Frosinone con provvedimento collegiale versato in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.11.2021, con assegnazione dei termini di legge. Il tribunale ha ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio e disporre consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della consulenza, all'udienza del 19.3.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. I motivi della decisione.
Preliminarmente, deve ritenersi tardiva – salvo per la delibera del 20.11.2017 e l'istanza di accesso agli atti del 14.2.2018 – la produzione documentale del in sede di appello, non avendo CP_1 questi fornito la prova dell'impossibilità di provvedere tempestivamente nel giudizio di primo grado
(Cass. n. 29506/2023).
Va, quindi, esaminato il motivo di gravame con il quale si denuncia la violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata evocazione in giudizio di tutti i condomini, litisconsorti necessari, vizio che, a norma dell'art. 354 c.p.c., ove sussistente, comporterebbe la remissione della causa al primo giudice.
4 In effetti, dagli atti può evincersi che non tutti i condomini sono stati evocati in giudizio, non potendo supplire a tale omissione la posizione assunta in sede assembleare né tantomeno l'incarico conferito al legale, che non si è concretizzato in una formale costituzione in giudizio.
Occorre, quindi, verificare se, effettivamente, nel caso di specie ricorrevano i presupposti del litisconsorzio necessario.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 25434/2013) hanno affermato che, per stabilire se ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, occorre considerare non la causa petendi (cioè
l'astratta configurazione dei rapporti), bensì il petitum della domanda giudiziale proposta (da intendere come gli effetti che si intendono conseguire).
Occorre, perciò, individuare l'effettivo thema decidendum.
Il , instaurando il giudizio dinanzi al giudice di pace, ha chiesto: CP_1
• Stabilire le modalità d'uso degli spazi comuni del relativi al parcheggio delle CP_1 autovetture;
• Predisporre, previo accertamento dei luoghi e delimitazione degli spazi ad uso
, un piano di riparto relativo alla possibilità di sosta degli autoveicoli, anche CP_11 prevedendo la rotazione degli stessi.
Va rilevato che i convenuti, odierni appellanti, non hanno formulato domande di rivendica o negatoria servitutis con la finalità di ampliare il thema decidendum.
Ora, a norma dell'art. 1130 n. 1 c.c., l'amministratore deve curare l'osservanza del regolamento di condominio e, a norma del n. 2, deve disciplinare l'uso delle cose comuni in modo che ne sia assicurato il miglior godimento da parte di ciascun condomino, e, per far ciò, può anche assumere iniziative giudiziarie.
A tal riguardo, la Corte di cassazione (sent. n. 734/1988) ha affermato che, quando tra i comunisti sorge controversia sulle modalità di uso della cosa comune tendente al suo migliore godimento, nel giudizio non vi è litisconsorzio necessario di tutti gli altri partecipanti alla comunione.
Analoghi principi sono desumibili da altre pronunce, quali Cass. n. 31237/2021 e Cass. n.
16228/2006, quest'ultima proprio relativa all'assegnazione dei posti auto su uno spazio comune.
La mancata partecipazione di singoli condomini, che, comunque, avrebbero avuto diritto di intervenire in causa, ove l'avessero ritenuto opportuno (Cass. n. 8139/2004), è, quindi, circostanza che non rende irrituale il contraddittorio così come radicatosi.
Tale conclusione ha effetti riflessi anche sul secondo motivo di gravame, con il quale si deduce la nullità del giudizio di primo grado in quanto era stata dichiarata, in data 24.6.2011, l'interruzione del processo a seguito del decesso della convenuta Parte_4
5 Senonché, tale decesso era avvenuto il 23.10.2009, e, cioè, ancora prima dell'instaurazione del giudizio.
Al riguardo la Cassazione (sent. n. 11506/2022) ha affermato che la morte della parte intervenuta prima della notifica dell'atto di citazione determina la nullità della vocatio in ius, che presuppone l'attuale esistenza delle parti, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale, non possono trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso né quello della interruzione del processo.
Sennonché, trattandosi, come visto, di litisconsorzio facoltativo, e, quindi, di causa scindibile, la nullità del giudizio per la irregolare vocatio in ius di una delle parti non si estende ai rapporti processuali relativi alle altre e, in sede di appello, non comporta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. (Cass. n.
4794/2006).
Con il terzo motivo di appello, si denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado.
Occorre ricordare che il giudizio di appello deve esaminare tutte le questioni che comunque appaiono in diretta connessione con quelle espressamente dedotte con i motivi e, come tali, comprese nel thema decidendum (Cass. n. 8604/2017; Cass. n. 6533/2024).
Ancora prima di esaminare il merito della decisione, si rendono opportune alcune precisazioni:
a. Le norme di cui all'art. 18 l. del 6.8.1967 n. 765 e successive modifiche non sono applicabili alla fattispecie, in quanto successive al rilascio della licenzia edilizia, avvenuta il 27.7.1966; in tal senso si è espressa la Corte di cassazione con sentenza n. 13445/2016, statuendo che la disciplina giuridica relativa alla circolabilità delle aree a parcheggio è dettata dalla normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruzione;
b. Il regolamento di condominio, regolarmente registrato, costituente, per espressa previsione dell'art. 2, parte integrante degli strumenti di compravendita relativi alle singole unità immobiliari e obbligatorio per i proprietari, loro eredi e aventi causa, all'art. 15 stabilisce il divieto del parcheggio innanzi ai box e negozi, parcheggio che impedirebbe la libera entrata e uscita di automezzi in questi. Con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 298 del 20.6.1982 fu accolta la domanda di alcuni condomini nei confronti del per l'annullamento della decisione dell'assemblea CP_1 condominiale che aveva disposto l'abolizione del predetto art. 15.
Sostiene il che il predetto divieto di parcheggio anderebbe contestualizzato, in CP_1 quanto nel condominio non vi sono box ma solo locali accatastati come locali deposito.
6 Gli appellanti richiamano il predetto art. 15 del regolamento condominiale. A loro dire, la perizia del geom. , che era stata posta alla base della decisione, riteneva di poter Per_1 realizzare ventuno posti auto, utilizzando anche gli spazi regolamentati dall'art. 15, oltre a comprendere spazi che non erano condominiali.
Il giudice di pace, in assenza di una modifica del regolamento condominiale, ha ritenuto di poter adottare la soluzione individuata dal geom. , permettendo ai condomini di Per_1 parcheggiare dinanzi ai locali di cui risultassero proprietari a piano terra, per garantire il libero accesso e la privacy, senza previsione di turnazione.
Riguardo a quest'ultimo punto, gli appellanti hanno rilevato che sono Controparte_12 proprietari di tre locali, per cui verrebbe ad essere alterata la suddivisione dei ventuno posti.
Il , oltre a richiamare il regime di pertinenzialità dei parcheggi introdotto dalle CP_1 disposizioni normative succedutesi nel tempo, ha rilevato che nessuna modifica del regolamento condominiale la decisione impugnata ha apportato, e, comunque, i locali in questione sono accatastati come depositi, e ogni uso diverso era illegittimo, e, per tale motivo, pendeva provvedimento sanzionatorio nei riguardi di e per cambio di Parte_3 Pt_2 destinazione d'uso in assenza di titolo da locale magazzino a locale artigianale.
Riguardo alle contestazioni del circa l'utilizzo dei locali al piano terreno, il c.t.u. ha CP_1 affermato che:
- il regolamento di condominio individua gli immobili del basamento come box 1, box 1, box 3, box 4, negozio 5, negozio 6, box 7-8 (riuniti con un'unica saracinesca);
- gli immobili 1 e 4 sono censiti come magazzini (C2), gli immobili 2 e 3 sono censiti come autorimessa (C6), l'immobile denominato negozio 5 nella planimetria catastale era rappresentato come ampio locale con servizi, con tre saracinesche e una finestrella, accatastato come magazzino (C2) e l'immobile negozio 6 come ampio locale con servizi con due saracinesche e due finestre e accatastato come magazzino (C2).
La destinazione catastale di tali immobili non pare obiettivamente incompatibile con la tipologia
(box e negozi) indicata nel regolamento, anche perché pure i locali ad uso magazzino possono richiedere l'accesso di automezzi.
Il consulente di parte condominiale sostiene che i suddetti accatastamenti sarebbero non regolari, perché l'originaria licenza edilizia prevedeva un unico ambiente, ma nessuna prova documentale è stata ritualmente acquisita al processo.
7 Tornando all'attualità, anche a volere, in ipotesi, limitare il vincolo regolamentare agli immobili 2 e
3 censiti come autorimessa, il risultato non potrebbe avvalorare comunque le conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata.
Infatti, il c.t.u., con una puntuale ricostruzione dello stato dei luoghi e un'approfondita disamina tecnica e normativa, è pervenuto alla conclusione, che pienamente si condivide, che i posti auto ricavabili sono complessivamente nove, per cui, anche aggiungendo i cinque locali destinati a magazzino, non sarebbe possibile attribuire un posto auto a ciascun condomino (arg. ex Cass. n.
23660/2016; Cass. n. 14019/2023).
La sentenza di primo grado va, quindi, annullata, e l'unica soluzione è l'assegnazione turnaria considerando nove posti auto, per tutto quanto si è detto, assegnazione, che, però, non può essere meglio definita in questa sede, non essendo stati forniti dalle parti elementi sufficienti.
L'accoglimento della domanda avanzata dal appellato in primo grado, e, al contempo, CP_1 delle difese svolte dagli appellanti costituisce grave ed eccezionale ragione per l'integrale compensazione tra le parti delle spese die due gradi di giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. In riforma della sentenza impugnata, dispone la realizzazione, nell'area comune antistante il fabbricato del sito in Ferentino, via Casilina Sud n. 56/58, Controparte_1 di nove posti auto, come da perizia del c.t.u. arch. e l'utilizzo dei posti Persona_2 auto, da parte dei condomini del predetto condominio, a rotazione, secondo le modalità
e le tempistiche che i medesimi riterranno più opportune;
2. Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
Frosinone, 6.2.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Ciccolo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2508 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, pendente tra
(già e Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Frosinone, via Firenze n. 73, presso lo Parte_3 studio dell'avv. Dario Carinci, che li rappresenta giusta procura a margine dell'atto di appello appellanti e
in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Frosinone, Controparte_1 via Tiburtina n. 40, presso lo studio dell'avv. Daniela Taraborelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato e in proprio e quale redi di elettivamente domiciliato in Controparte_2 Parte_4
Frosinone, via Quintino Sella n. 5, presso lo studio dell'avv. Gianmarco Sordi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Verde giusta procura a margine della comparsa di risposta in primo grado appellato e in proprio e quale erede di Controparte_3 Parte_4 CP_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
Controparte_9 Controparte_10 appellati contumaci
1 oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Caterina Urso, n.
3/2017, depositata il 5.1.2017 - altri rapporti condominiali.
Motivi della decisione
1. Il giudizio di primo grado.
Il sito in Ferentino, via Casilina Sud n. 56/58, citava in giudizio, innanzi al giudice Controparte_1 di pace di Ferentino, i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Controparte_2 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, , condomini dello stabile, lamentando che CP_8 Controparte_9 Controparte_10 improvvisamente i sig.ri e avevano impedito agli altri condomini di fare Pt_1 Pt_2 Parte_3 parimenti uso del piazzale comune posto dinanzi all'edificio condominiale, unico spazio utilizzato e utilizzabile per il parcheggio delle autovetture dei condomini, perché il confina con la CP_1 via Casilina, strada ad alta percorrenza e priva di spazi laterali, e che detti condomini si opponevano alla redazione di un progetto di gestione dello spazio comune.
Pertanto, il chiedeva al giudice di pace di stabilire le modalità d'uso degli spazi CP_1 comuni relativi al parcheggio delle autovetture, di predisporre, previo accertamento dei luoghi e previa delimitazione degli spazi ad uso condominiale, un piano di riparto relativo alla possibilità di sosta degli autoveicoli anche prevedendo la rotazione degli stessi, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e eccependo Parte_2 Parte_3
l'inammissibilità della domanda, perché già oggetto della sentenza del Tribunale di Frosinone n.
298 del 20.6.1982, passata in giudicato con cui si era stabilito che il chiudesse l'area in CP_1 questione con una catena e tre colonnine, intervento che non era mai stato eseguito e di cui i convenuti chiedevano l'ottemperanza; ancora, chiedevano il rigetto della domanda attorea, deducendo che, all'art. 15 del regolamento condominiale, era previsto il divieto di “parcheggiare innanzi ai box e negozi impedendo la libera entrata e uscita di automezzi da questi”, divieto più volte violato, con conseguente impedimento dei condomini e all'accesso ai loro garage Pt_2 Parte_3
e negozio;
chiedevano anche la condanna dell'attore al pagamento, ex art. 96 c.p.c., della somma di € 1.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da devolvere a favore dell'Associazione Nazionale Leucemie;
con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.
Nel giudizio di primo grado si costituiva anche il sig. il quale chiedeva il rigetto Parte_1 delle domande attoree eccependo di non aver mai occupato indebitamente gli spazi oggetto del giudizio, fatta salva una porzione non rientrante nelle parti comuni in quanto di proprietà della società venditrice, come da consulenza eseguita nell'interesse del , e di essere stato, in CP_1
2 passato, amministratore del condominio de quo e di aver in tale veste incaricato un tecnico affinché individuasse le parti comuni e quelle private, e il tecnico aveva confermato che la porzione da lui occupata era di proprietà privata.
All'esito dell'udienza del 14.1.2011 il giudice di primo grado si riservava la decisione delle eccezioni preliminari, e, a scioglimento della riserva, riteneva sussistente la legittimazione attiva dell'amministratore di condominio, e prescritto il diritto sancito nella sentenza n. 289/1982, resa, comunque, tra soggetti diversi.
All'udienza del 24.6.2011, i sig.ri e hanno rilevato che Parte_2 Parte_3
l'esito negativo della notifica dell'atto di citazione alla convenuta era dovuto al Parte_4 fatto che la medesima era deceduta prima della notificazione, e hanno chiesto la dichiarazione di improcedibilità del procedimento o di nullità della domanda. Il giudice di primo grado ha dichiarato interrotto il giudizio con assegnazione del termine di legge per la riassunzione, cui seguiva la riassunzione ad opera del attore. CP_1
Con la sentenza gravata, n. 3/2017, il giudice di pace ha ritenuto di regolamentare l'uso dell'area comune per il parcheggio come da perizia del geom. , perito della parte attrice, Per_1
“permettendo ai condomini di parcare dinanzi ai locali di cui risultino proprietari a piano terra proprio per garantire libero accesso e privacy senza previsione di turnazione”, e compensando le spese di lite tra le parti.
2. Il giudizio di secondo grado.
La sentenza è stata impugnata dai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, per i seguenti motivi:
[...]
• Nullità del procedimento di primo grado e della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. in quanto, trattandosi di controversia avente a oggetto l'utilizzo degli spazi condominiali, dovevano essere chiamati in giudizio tutti i condomini non presenti all'assemblea di conferimento di incarico, mentre l'atto di citazione risulta notificato solo ad alcuni di essi;
• Nullità degli atti introduttivi perché la convenuta è deceduta anni prima Parte_4 della notificazione, a nulla valendo la dichiarazione di interruzione in corso di causa e la successiva riassunzione;
• illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice di prime cure ha sostanzialmente ed erroneamente apportato una modifica del regolamento condominiale, in particolare dell'art. 15, che vieta il parcheggio dinanzi ai box e ai negozi, mentre i posti auto derivanti dalla soluzione adottata nella sentenza impediscono la libera entrata e uscita degli automezzi dai box e locali commerciali siti al piano terra.
3 Nel giudizio di appello si sono costituiti il sig. che si è associato alla difesa degli Controparte_2 appellanti, facendo propri i motivi di appello.
Si è costituito anche il chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata, perché:
• la doglianza in ordine alla mancata evocazione in giudizio di alcuni condomini è pretestuosa poiché gli stessi erano presenti all'assemblea di conferimento di incarico o subentrati nella titolarità dell'immobile successivamente alla delibera;
• la doglianza in merito alla inefficacia e nullità dell'atto introduttivo è infondata in quanto le norme sulla interruzione del processo sono poste a tutela della parte colpita dall'evento, e dunque, possono essere fatte valere soltanto da questa, e, comunque, in seguito della dichiarazione di interruzione il procedimento è stato riassunto nei confronti degli eredi della parte deceduta;
• i locali al piano terra hanno una destinazione uso deposito e pertanto non necessitano di spazi liberi antistanti;
• la sentenza non ha disposto alcuna modifica del regolamento condominiale e, anzi, ha risolto la controversia in aderenza allo stesso;
• gli spazi della corte comune sono stati sempre utilizzati come parcheggio e ciò è stato accertato anche dal tribunale di Frosinone con provvedimento collegiale versato in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.11.2021, con assegnazione dei termini di legge. Il tribunale ha ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio e disporre consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della consulenza, all'udienza del 19.3.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. I motivi della decisione.
Preliminarmente, deve ritenersi tardiva – salvo per la delibera del 20.11.2017 e l'istanza di accesso agli atti del 14.2.2018 – la produzione documentale del in sede di appello, non avendo CP_1 questi fornito la prova dell'impossibilità di provvedere tempestivamente nel giudizio di primo grado
(Cass. n. 29506/2023).
Va, quindi, esaminato il motivo di gravame con il quale si denuncia la violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata evocazione in giudizio di tutti i condomini, litisconsorti necessari, vizio che, a norma dell'art. 354 c.p.c., ove sussistente, comporterebbe la remissione della causa al primo giudice.
4 In effetti, dagli atti può evincersi che non tutti i condomini sono stati evocati in giudizio, non potendo supplire a tale omissione la posizione assunta in sede assembleare né tantomeno l'incarico conferito al legale, che non si è concretizzato in una formale costituzione in giudizio.
Occorre, quindi, verificare se, effettivamente, nel caso di specie ricorrevano i presupposti del litisconsorzio necessario.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 25434/2013) hanno affermato che, per stabilire se ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, occorre considerare non la causa petendi (cioè
l'astratta configurazione dei rapporti), bensì il petitum della domanda giudiziale proposta (da intendere come gli effetti che si intendono conseguire).
Occorre, perciò, individuare l'effettivo thema decidendum.
Il , instaurando il giudizio dinanzi al giudice di pace, ha chiesto: CP_1
• Stabilire le modalità d'uso degli spazi comuni del relativi al parcheggio delle CP_1 autovetture;
• Predisporre, previo accertamento dei luoghi e delimitazione degli spazi ad uso
, un piano di riparto relativo alla possibilità di sosta degli autoveicoli, anche CP_11 prevedendo la rotazione degli stessi.
Va rilevato che i convenuti, odierni appellanti, non hanno formulato domande di rivendica o negatoria servitutis con la finalità di ampliare il thema decidendum.
Ora, a norma dell'art. 1130 n. 1 c.c., l'amministratore deve curare l'osservanza del regolamento di condominio e, a norma del n. 2, deve disciplinare l'uso delle cose comuni in modo che ne sia assicurato il miglior godimento da parte di ciascun condomino, e, per far ciò, può anche assumere iniziative giudiziarie.
A tal riguardo, la Corte di cassazione (sent. n. 734/1988) ha affermato che, quando tra i comunisti sorge controversia sulle modalità di uso della cosa comune tendente al suo migliore godimento, nel giudizio non vi è litisconsorzio necessario di tutti gli altri partecipanti alla comunione.
Analoghi principi sono desumibili da altre pronunce, quali Cass. n. 31237/2021 e Cass. n.
16228/2006, quest'ultima proprio relativa all'assegnazione dei posti auto su uno spazio comune.
La mancata partecipazione di singoli condomini, che, comunque, avrebbero avuto diritto di intervenire in causa, ove l'avessero ritenuto opportuno (Cass. n. 8139/2004), è, quindi, circostanza che non rende irrituale il contraddittorio così come radicatosi.
Tale conclusione ha effetti riflessi anche sul secondo motivo di gravame, con il quale si deduce la nullità del giudizio di primo grado in quanto era stata dichiarata, in data 24.6.2011, l'interruzione del processo a seguito del decesso della convenuta Parte_4
5 Senonché, tale decesso era avvenuto il 23.10.2009, e, cioè, ancora prima dell'instaurazione del giudizio.
Al riguardo la Cassazione (sent. n. 11506/2022) ha affermato che la morte della parte intervenuta prima della notifica dell'atto di citazione determina la nullità della vocatio in ius, che presuppone l'attuale esistenza delle parti, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale, non possono trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso né quello della interruzione del processo.
Sennonché, trattandosi, come visto, di litisconsorzio facoltativo, e, quindi, di causa scindibile, la nullità del giudizio per la irregolare vocatio in ius di una delle parti non si estende ai rapporti processuali relativi alle altre e, in sede di appello, non comporta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. (Cass. n.
4794/2006).
Con il terzo motivo di appello, si denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado.
Occorre ricordare che il giudizio di appello deve esaminare tutte le questioni che comunque appaiono in diretta connessione con quelle espressamente dedotte con i motivi e, come tali, comprese nel thema decidendum (Cass. n. 8604/2017; Cass. n. 6533/2024).
Ancora prima di esaminare il merito della decisione, si rendono opportune alcune precisazioni:
a. Le norme di cui all'art. 18 l. del 6.8.1967 n. 765 e successive modifiche non sono applicabili alla fattispecie, in quanto successive al rilascio della licenzia edilizia, avvenuta il 27.7.1966; in tal senso si è espressa la Corte di cassazione con sentenza n. 13445/2016, statuendo che la disciplina giuridica relativa alla circolabilità delle aree a parcheggio è dettata dalla normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruzione;
b. Il regolamento di condominio, regolarmente registrato, costituente, per espressa previsione dell'art. 2, parte integrante degli strumenti di compravendita relativi alle singole unità immobiliari e obbligatorio per i proprietari, loro eredi e aventi causa, all'art. 15 stabilisce il divieto del parcheggio innanzi ai box e negozi, parcheggio che impedirebbe la libera entrata e uscita di automezzi in questi. Con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 298 del 20.6.1982 fu accolta la domanda di alcuni condomini nei confronti del per l'annullamento della decisione dell'assemblea CP_1 condominiale che aveva disposto l'abolizione del predetto art. 15.
Sostiene il che il predetto divieto di parcheggio anderebbe contestualizzato, in CP_1 quanto nel condominio non vi sono box ma solo locali accatastati come locali deposito.
6 Gli appellanti richiamano il predetto art. 15 del regolamento condominiale. A loro dire, la perizia del geom. , che era stata posta alla base della decisione, riteneva di poter Per_1 realizzare ventuno posti auto, utilizzando anche gli spazi regolamentati dall'art. 15, oltre a comprendere spazi che non erano condominiali.
Il giudice di pace, in assenza di una modifica del regolamento condominiale, ha ritenuto di poter adottare la soluzione individuata dal geom. , permettendo ai condomini di Per_1 parcheggiare dinanzi ai locali di cui risultassero proprietari a piano terra, per garantire il libero accesso e la privacy, senza previsione di turnazione.
Riguardo a quest'ultimo punto, gli appellanti hanno rilevato che sono Controparte_12 proprietari di tre locali, per cui verrebbe ad essere alterata la suddivisione dei ventuno posti.
Il , oltre a richiamare il regime di pertinenzialità dei parcheggi introdotto dalle CP_1 disposizioni normative succedutesi nel tempo, ha rilevato che nessuna modifica del regolamento condominiale la decisione impugnata ha apportato, e, comunque, i locali in questione sono accatastati come depositi, e ogni uso diverso era illegittimo, e, per tale motivo, pendeva provvedimento sanzionatorio nei riguardi di e per cambio di Parte_3 Pt_2 destinazione d'uso in assenza di titolo da locale magazzino a locale artigianale.
Riguardo alle contestazioni del circa l'utilizzo dei locali al piano terreno, il c.t.u. ha CP_1 affermato che:
- il regolamento di condominio individua gli immobili del basamento come box 1, box 1, box 3, box 4, negozio 5, negozio 6, box 7-8 (riuniti con un'unica saracinesca);
- gli immobili 1 e 4 sono censiti come magazzini (C2), gli immobili 2 e 3 sono censiti come autorimessa (C6), l'immobile denominato negozio 5 nella planimetria catastale era rappresentato come ampio locale con servizi, con tre saracinesche e una finestrella, accatastato come magazzino (C2) e l'immobile negozio 6 come ampio locale con servizi con due saracinesche e due finestre e accatastato come magazzino (C2).
La destinazione catastale di tali immobili non pare obiettivamente incompatibile con la tipologia
(box e negozi) indicata nel regolamento, anche perché pure i locali ad uso magazzino possono richiedere l'accesso di automezzi.
Il consulente di parte condominiale sostiene che i suddetti accatastamenti sarebbero non regolari, perché l'originaria licenza edilizia prevedeva un unico ambiente, ma nessuna prova documentale è stata ritualmente acquisita al processo.
7 Tornando all'attualità, anche a volere, in ipotesi, limitare il vincolo regolamentare agli immobili 2 e
3 censiti come autorimessa, il risultato non potrebbe avvalorare comunque le conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata.
Infatti, il c.t.u., con una puntuale ricostruzione dello stato dei luoghi e un'approfondita disamina tecnica e normativa, è pervenuto alla conclusione, che pienamente si condivide, che i posti auto ricavabili sono complessivamente nove, per cui, anche aggiungendo i cinque locali destinati a magazzino, non sarebbe possibile attribuire un posto auto a ciascun condomino (arg. ex Cass. n.
23660/2016; Cass. n. 14019/2023).
La sentenza di primo grado va, quindi, annullata, e l'unica soluzione è l'assegnazione turnaria considerando nove posti auto, per tutto quanto si è detto, assegnazione, che, però, non può essere meglio definita in questa sede, non essendo stati forniti dalle parti elementi sufficienti.
L'accoglimento della domanda avanzata dal appellato in primo grado, e, al contempo, CP_1 delle difese svolte dagli appellanti costituisce grave ed eccezionale ragione per l'integrale compensazione tra le parti delle spese die due gradi di giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. In riforma della sentenza impugnata, dispone la realizzazione, nell'area comune antistante il fabbricato del sito in Ferentino, via Casilina Sud n. 56/58, Controparte_1 di nove posti auto, come da perizia del c.t.u. arch. e l'utilizzo dei posti Persona_2 auto, da parte dei condomini del predetto condominio, a rotazione, secondo le modalità
e le tempistiche che i medesimi riterranno più opportune;
2. Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
Frosinone, 6.2.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Ciccolo
8