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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/08/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3116/2020 tra le parti:
cf Parte_1 C.F._1 con l'avv. BOVETTI DANIELA (cf C.F._2
ATTRICE/RICORRENTE IN RIASSUNZIONE cf , Controparte_1 C.F._3 quale erede di (cf Persona_1 C.F._4 con l'Avv. Cristiano Giovannelli (cf ) C.F._5
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. agisce in giudizio nei confronti di al fine di Parte_1 Persona_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale ex art. 1146 II comma c.c. in favore della SI.ra
e nei confronti della SI.ra , del diritto di passo e Parte_1 Persona_1 transito, anche con autoveicoli, sul vialetto, attualmente censito al Catasto terreni del Comune di Pistoia al foglio 219 mappale 173 e 381, che da Via
Nazario Sauro conduce all'accesso tergale (giardino/resede) dell'abitazione dell'odierna attrice e, per l'effetto, condannare la convenuta : Persona_1
- alla rimozione del lucchetto o di altra chiusura apposta al cancello di ingresso al vialetto, posto alla intersezione con la Via Nazario Sauro ovvero a consegnare alla attrice, SI.ra copia delle chiavi di accesso al medesimo, Parte_1 entro un termine che il Tribunale Vorrà indicare;
- alla rimozione della fioriera di cui in narrativa (cfr. all 14) e di qualunque altro ostacolo fosse apposto dinanzi al cancello che dal resede/giardino di proprietà della SI.ra consente da sempre a parte attrice, di immettersi nel Pt_1 vialetto (part. 173 e 381) e di raggiungere la via Nazario Sauro;
fissando, ex art.614 bis c.p.c. per il caso di inadempimento della convenuta all'ordine di provvedere, che si confida venga disposto, la somma di denaro dovuta dall'obbligata SI.ra in favore della parte attrice, per ogni giorno di Per_1 ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
In particolare afferma parte attrice di essere proprietaria dell'immobile sito in
Pistoia al civico 23 della Via Nazario Sauro il quale confina sul lato ovest con un vialetto di proprietà della SI.ra rappresentato dal mappale Persona_1
381, foglio 219, che dalla Via Nazario Sauro conduce ad una corte interna a comune fra i mappali 173 e 381 ove, da tempo immemorabile, affaccia un cancello di accesso all'abitazione della SI.ra tramite Pt_1 resede/giardino di proprietà privata, rappresentato dal mappale 338.
Attraverso il vialetto in questione, la SI.ra ed i suoi danti causa Pt_1 prima di lei ed aventi causa, hanno esercitato il diritto di passo e transito, anche con autoveicoli, per accedere alla via Nazario Sauro dal giardino/resede retrostante l'abitazione di proprietà.
Nel punto di intersezione con la Via Nazario Sauro all'altezza del civico 25 ove abita la convenuta poi, il vialetto è munito di cancello di ferro che è sempre stato tenuto aperto tant'è che l'odierna attrice e prima di lei, le comodatarie,
e , potevano raggiungere direttamente la strada Persona_2 Persona_2 principale sia in entrata che in uscita, passando dall'ingresso posteriore di casa (giardino/resede), senza impedimenti e/o contestazioni di sorta da parte dei legittimi proprietari del fondo servente almeno fino agli anni 2005-2006 allorquando sono cominciate le prime azioni di disturbo da parte della convenuta finalizzate a impedire l'esercizio del suddetto diritto di passo e transito ormai peraltro ampiamente usucapito.
I.2. Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa Persona_1 avversaria siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e così conclude:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni altra richiesta ed eccezione avversaria, Voglia rigettare e respingere tutte le domande e le richieste avanzate dall'attrice SI.ra in quanto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provate, con vittoria di spese e competenze di causa”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prova per testi;
all'udienza del 2.2.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
I.4. Decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., il GOP supplente temporaneo dello scrivente magistrato durante il congedo maternale, ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato udienza per discussione orale ex. art 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il processo è dichiarato interrotto ex art. 300 c.p.c. stante l'intervenuto decesso di parte convenuta avvenuto in data Persona_1
23.7.2023.
I.5. Riassunto il giudizio nei termini di legge da nei Parte_1 confronti di e quali eredi della defunta Parte_2 Controparte_1
si è costituita in data 19.3.2025 - atteso il Persona_1 Controparte_1 decesso nelle more della riassunzione dell'altro erede – che ha Parte_2 così concluso: “l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni altra richiesta ed eccezione avversaria, Voglia rigettare e respingere tutte le domande e le richieste avanzate dall'attrice SI.ra in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto e comunque non provate, con vittoria di spese e competenze di causa. Con ogni più ampia riserva anche in via istruttoria”; tenuto conto che prima dell'interruzione del giudizio le parti avevano precisato le conclusioni e depositato scritti conclusivi, la causa viene quindi decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da discussione orale con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
******
II. A giudizio di questo Tribunale le domande attoree non meritano accoglimento per le ragioni di seguito riportate.
Preliminarmente, si rileva l'intrinseca contraddizione in cui è incorsa parte attrice laddove chiede accertarsi e dichiararsi acquistato il diritto di passo e transito in questione per usucapione - modalità che presuppone chiaramente la mancanza di una costituzione volontaria del predetto diritto reale - salvo poi operare un excursus storico in merito alle vicissitudini contrattuali che hanno riguardato il “fondo servente” ossia l'immobile di proprietà della defunta al fine di provare che suddetto diritto in verità esisteva già da Persona_1 tempo. Invero il fondo gravato, a detta di parte attrice, dalla servitù di passo è pervenuto alla sig.ra per compravendita dal sig. e, prima ancora, Per_1 Per_3
a quest'ultimo dalla società Aerfer s.p.a. originaria proprietaria.
Nel primo atto di compravendita ( risalente al 1983 oltre Controparte_2 alla messa in vendita dell'immobile era prevista la realizzazione, a spese di parte acquirente, di talune lavorazioni funzionali a rideterminare i confini con la residua proprietà di cui Aerfer s.p.a. era ancora titolare meglio identificata al mappale 159 e infatti nello stesso si legge che “la recinzione sul tratto di levante della proprietà (lato est del mappale 381), dovrà essere fatta in Per_3 modo tale da evitare una restrizione al passo della larghezza costante di metri tre, che dalla Via Nazario Sauro conduce alla proprietà Aerfer. Quindi la recinzione in tal punto dovrà essere arretrata all'interno del confine in modo da evitare una soluzione di continuità sulla larghezza del passo esistente sul quale
i (…) della società venditrice godono di una servitù attiva” (p. 15 doc. 4 fasc. attoreo).
Quindi la servitù di passo evocata da parte attrice era già esistente ben prima dell'acquisto dell'immobile da parte di ma era stata ipotizzata in Persona_1 favore della sola dante causa Aerfer S.p.a. per consentirle di raggiungere dalla
Via Nazario Sauro la residua proprietà identificata alla particella 159 che quindi rappresentava l'unico fondo dominante e il cui accesso a seguito dell'interclusione della stessa area conseguente alla dismissione e vendita a terzi dei restanti fabbricati e terreni circostanti sarebbe stato altrimenti precluso.
Di ciò si ha ulteriore conferma nel successivo atto di acquisto del predetto immobile da parte di avvenuto in data 15.9.1993, rogito Notaio Persona_1 dott.ssa nel quale il venditore si limitava a dare atto che il Per_4 Per_3 precedente proprietario, Aerfer s.p.a. si era riservata la ”servitù di passo lungo una porzione di terreno della larghezza costante di metri tre che dalla Via
Nazario Sauro conduce alla rimanente proprietà della suddetta Società (mappale
159)”, salvo precisare come la stessa “non risulta esser mai stata esercitata”
(doc. 6, p. 7, fasc. attrice).
Quanto sopra chiarisce dunque il motivo per cui parte attrice ha domandato accertarsi l'acquisto del diritto di servitù di passo e transito in favore della per usucapione. Pt_1
Sul punto occorre ricordare, innanzitutto, che per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (ex multis, Cass. n. 8158/2012).
A ciò si aggiunga che l'acquisto per usucapione di servitù apparente arg. ex art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del possesso, anche che le opere visibili e permanenti volte al suddetto esercizio abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire.
Pertanto, affinché venga accertata l'usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù
(Cass. civ., 20.1.2022 n. 1794; Cass. civ. 26.4.2017 n. 10289; Cass. civ. sez.
VI, ord. 7004/2017).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata nessuno dei requisiti sopra indicati può ritenersi provati, stante le notevoli divergenze nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Con riferimento alla libera accessibilità sia del cancello che dalla Via Nazario
Sauro immette nel vialetto che conduce alla corte a comune fra i mappali 173
e 381 e, per essa, al giardino/resede posto sul lato tergale del civico 23, sia del cancellino che dal giardino/resede di proprietà immette sulla corte a Pt_1 comune e, per essa, sulla via pubblica, i testi e Testimone_1 Tes_2 [...] escussi all'udienza del 12.10.2021 hanno confermato le circostanze Tes_3 articolate da parte attrice nella mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ai capp. 2 “ DCV che da sempre ovvero comunque a far data dal 1979, i proprietari o per loro conto, i conduttori/comodatari del civico 23 della Via Nazario Sauro e così, fino ad oggi, anche la SI.ra hanno avuto accesso al Parte_1 giardino/resede di loro proprietà esclusiva, posto sul lato tergale dell'abitazione, dalla Via Nazario Sauro, attraverso il cancellino che da tale giardino privato immette sulla corte a comune (ai mappali 173 e 381) e per essa alla via pubblica come da allegato 5 che vi si mostra” e 4 “ DCV che il cancello che dalla Via Nazario Sauro immette nel vialetto che conduce alla corte a comune fra i mappali
173 e 381 e per essa al giardino/resede posto sul lato tergale del civico 23, è sempre rimasto accessibile ovvero chiuso dall'interno a mezzo di palo in ferro a contrasto, fissato sulla parete esterna dell'edificio di proprietà Parte_1
e rimuovibile al bisogno, come da foto che vi si mostra all.10”, precisando altresì il teste “Cap. 4: posso dire che quel cancello di giorno rimaneva sempre Tes_3 aperto, solo la sera veniva accostato” e la teste “Cap. 4: confermo, Tes_2 addirittura se ricordo bene negli anni 50 neppure c'era un cancello perché era tutto aperto, ci passavo anche io a piedi e ci passavano tutti gli operai della
Breda quando uscivano. Da quando è stato messo il cancello, non posso ricordare quando, lo stesso era comunque aperto o apribile perché la gente continuava a passarci e mica tutti avevano la chiave”.
Diametralmente opposta la ricostruzione dei testi di parte convenuta i quali, escussi all'udienza del 27.1.2022, sul cap. 2 di cui alla memoria ex art. 183 co
6. n. 2 c.p.c. di parte convenuta “2) “Vero che il cancello a due ante apribili che delimita l'area posta al civico n. 25 di Via Nazario Sauro affacciandosi sulla ridetta via ed attualmente di proprietà della SI. è sempre rimasto Persona_1 chiuso e che nelle occasioni in cui l'ha visto aperto vi ha visto transitare soltanto
i SIg.ri e rispettivamente quale proprietario/locatore e Per_3 Parte_3 Pt_4 conduttori dell'area in questione?” così rispondevano: “ho sempre visto il cancello chiuso” (teste , “a mia memoria il cancello stava chiuso” Tes_4
(teste e il teste dopo aver dichiarato di aver Tes_5 Testimone_6 frequentato i luoghi per cui oggi è causa fino alla fine di ottobre 2014, ha confermato che il cancelletto posizionato sul confine retrostante tra l'immobile posto al civico 25 di Via Nazario Sauro di proprietà di e quello Persona_1 posto al civico 23 di proprietà di è stato sempre ricoperto da Parte_1 una rete metallica “oltretutto nella parte inferiore c'era anche un muretto, era chiuso con dei mattoni. Io l'ho sempre visto così più o meno dalla fine degli anni
70 (1979)”.
In contrasto poi con quanto dichiarato dalla teste di parte attrice Tes_2 sempre il teste in risposta al cap. 1 di cui alla mem. 183 co. 6 n. 2 di Parte_3 parte convenuta “ 1) Vero che il cancelletto posizionato sul confine retrostante tra l'immobile posto al civico n. 25 di Via Nazario Sauro attualmente di proprietà della SI. e quello posto al civico n. 23 attualmente di proprietà Persona_1 della SI.ra è stato da sempre ovvero comunque fino alla fine Parte_1 dell'anno 2014 ricoperto e rivestito da una rete metallica che, rendendolo un corpo unico con il muretto e la attigua recinzione, ne impediva l'apertura rendendolo inutilizzabile?” così dichiarava “da che mi ricordo io quel passaggio non veniva utilizzato dagli operai della Breda anche perché il cancello sulla strada era solitamente chiuso a chiave, la chiave l'aveva il mio babbo e il proprietario del magazzino”.
Sul punto ancora più eloquente la testimonianza resa dal teste
[...] il quale, dopo aver dichiarato di aver frequentato i luoghi fin da Tes_7 piccolo atteso che il padre dagli anni 78-79 aveva un laboratorio di falegnameria che faceva angolo proprio davanti al cancelletto di cui oggi si discute, ricorda come “quando andavo con lui al laboratorio vedevo sempre questo cancelletto con dei mattoni rossi murati alla base dalla parte del giardinetto che ne impedivano l'apertura e fin da piccolo mi chiedevo che senso avesse un cancello che non si poteva aprire” (cap. 1 mem. 183 co. 6 n. 2 parte convenuta).
Dello stesso avviso il teste “io dal 1993 avevo una bottega al num. Tes_8
40 di via Sauro e ho sempre visto il cancello chiuso, il precedente proprietario lo apriva da fuori, entrava e poi usciva con la macchina, in particolare poi Per_3 il quando apriva il cancello se lo richiudeva sempre dietro, addirittura Parte_3 infatti i primi tempi che lavoravo nel magazzino all'interno dell'area retrostante il num. 25 c'è stato un po' di battibecco con il perché lui voleva sempre Parte_3 che si richiudesse il cancello mentre a noi a volte serviva tenerlo aperto anche un paio d'ore” (cap. 2 mem. 183 co 6. n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Tali divergenze possono dirsi ancora più nette all'esito delle rispettive controprove tenutesi all'udienza del 23.6.2022: la teste di parte attrice
[...]
sentita a controprova sul cap. 1 articolato da parte convenuta nella Tes_1 mem. 183 co 6. n. 2 c.p.c., dopo aver precisato di aver abitato il civico n. 21 di via N. Suro dal 1988 al 2019 ha ribadito come “no, il cancello è sempre stato aperto, entrambe le ante, solo la sera veniva accostato senza lucchetto (che è stato messo molto dopo), ricordo che mio marito quando ripartiva per andare a lavorare dopo pranzo faceva manovra passando proprio da quel cancello per accedere alla via Nazario Sauro. Il lucchetto l'ho visto messo solo da ultimo quando sono sorti dissapori tra le parti, mi pare intorno al 2018”; in senso analogo sul medesimo capitolo il teste “non è vero, il cancello è sempre Tes_3 stato aperto, tutto il giorno sempre aperto, tanto è vero che io tutti i giorni ci facevo manovra per rigirare in via Pertini perché io tornavo a casa per pranzo e
a quell'ora, per tornare a lavoro, non mi conveniva passare da via N. Sauro perché in quell'orario c'era sempre il passaggio a livello chiuso. All'inizio il cancello veniva chiuso solo la sera nel senso che veniva accostato con un braccio e così stava anche la notte, tanto che io avevo anche paura perché era facile entrare per chiunque. Il cancello è stato chiuso solo dopo che sono iniziati i dissapori”.
Per contro i testi di parte convenuta, sentiti a controprova, confermavano le precedenti dichiarazioni rese e, sul capitolo 4 articolato da parte attrice nella mem. 183 co. 6 n.2 c.p.c. la teste ha riferito che “io il cancello Tes_5
l'ho visto chiuso e che lo aprivano il proprietario e chi ci era in affitto a Per_3 lavorare e ho visto che per aprire usavano una chiave”; “no, da quando ci sono io nel 2000 ho sempre trovato il cancello chiuso a lucchetto e usavo la chiave per entrare” così il teste ancora il teste “Mi ricordo Tes_8 Testimone_6 che addirittura questo cancellino era chiuso con dei mattoni dalla parte del giardino quindi non era proprio apribile. Io non ho mai provato ad aprirlo ma
c'era una fila di mattoni dietro fino all'altezza del muretto di recinzione, come se fosse un muro continuo per cui non era possibile aprirlo”, dello stesso avviso in ultimo anche che ha ribadito “no, io mi ricordo benissimo che Testimone_7 dietro a questo cancellino dalla parte del giardino c'era un muretto a mattoni rossi non intonacati dalla parte della corte interna a comune…posso dire che da lì non si poteva transitare perché ci si trovava davanti un muretto di circa un metro, all'altezza del muricciolo che delimita il perimetro del giardino”.
Le medesime discrepanze investono anche il profilo relativo al passaggio sul vialetto da parte dei conduttori/comodatari del civico 23 della Via Nazario
Sauro per accedere alla corte a comune e, da questa, al giardino/resede di proprietà di parte attrice, nonché l'utilizzo del cancelletto che dal resede del civico 23 immette sulla corte a comune e, per essa, sulla via pubblica.
Infatti, in contrasto con la ricostruzione offerta dai testi di parte attrice che hanno tutti confermato - ad eccezione del teste che ha Testimone_9 dichiarato di non saper rispondere in quanto non ha mai abitato il civico 23 di via Nazario Sauro - la circostanza oggetto del cap. 3 di cui alla mem. 183 co. 6
n. 2 c.p.c. di parte attrice “3. DCV che da sempre ovvero comunque a far data dal 1979, i proprietari ovvero, per loro conto, i conduttori/comodatari del civico
23 della Via Nazario Sauro e così fino ad oggi, anche la SI.ra Parte_1
hanno esercitato il diritto di passo e transito, a piedi e con autoveicoli,
[...] sul vialetto che dalla Via Nazario Sauro conduce al giardino/resede posto sul lato tergale di detta abitazione, ritratto negli all.8) e 10) che vi si mostrano”, addirittura precisando che “Questo avveniva anche prima del 1979, dagli anni
50 per quanto io abbia ricordanza, posso dirlo perché andavo spesso dai miei zii che abitavano di fronte al civico n. 26 della via Nazario Sauro” (così Parte_5 la teste , si pongono le dichiarazioni rese dai testi di parte Tes_2 convenuta che hanno negato il transito.
In particolare, il teste sentito a controprova sul cap. 2 articolato Tes_8 da parte attrice nella mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ha precisato che “io posso dire che da quel cancellino ho visto passare gente nell'ultimo anno-anno e mezzo, i signori dei civici precedenti al n. 23 non ce li ho mai visti passare… dal 2000 che ci sono io non è mai passato nessuno” tant'è - prosegue ancora il teste - che “se fosse stato diversamente non avrei preso in affitto la rimessa e area circostante perché io li metto la mia roba, attrezzi ecc. e non sarei stato sicuro con tutto questo passaggio di persone” (cap. 5 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea).
Da quanto sopra emerge nitidamente come le versioni fornite in sede di escussione testimoniale appaiono totalmente opposte e discordanti fra i testi indotti dalle due parti contendenti e non vi sono allo stato ragioni che possano indurre il Tribunale a ritenere sussistente la sola attendibilità dei testi di parte attrice, atteso che anche i testi di parte convenuta hanno comunque dimostrato vicinanza e legame con l'ambiente (i testi e Tes_6 [...] sono figli di colui che ha avuto in locazione una porzione ad uso Tes_7 magazzino del compendio immobiliare di proprietà della SI.ra dalla fine Per_1 degli anni '70 e fino all'anno 2014, mentre il teste è tuttora il conduttore Pt_4 dell'immobile e lo è stato fin dall'anno 2000) e conoscenza dei fatti di causa, rendendo dichiarazioni precise e concordanti in merito.
A fronte di una insanabile contraddizione nel compendio probatorio testimoniale, tale contrasto si riverbera inevitabilmente sulla parte sui cui grava l'onere della prova in quanto, come insegna la Suprema Corte di
Cassazione, con riferimento all'esame analitico del materiale probatorio compiuto dal giudice secondo quanto previsto nell'art. 116 c.p.c. e, in particolare, sulla valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai testi, rileva il seguente principio: “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”
(cfr. Cass. 15.2.2010 n. 3468; Cass.
5.5.2003 n. 676).
Nel caso di specie, stante il contrasto verificatosi tra le deposizioni testimoniali, non è possibile affermare che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, risultando indimostrato all'esito dell'istruttoria orale il requisito della “specifica destinazione” ossia l'apparenza della servitù e la sua utilitas, requisito funzionale a usucapire una servitù di passaggio e non potendo superare l'anzidetto contrasto con le altre risultanze istruttorie, atteso che anche dalla documentazione fotografica allegata alla pratica edilizia n.
1283/1995 del 30.08.1995 si vede chiaramente come il cancello che dalla via
Nazario Sauro conduce alla corte a comune fosse stato chiuso e su di esso era apposto un cartello che vietava l'acceso ai non addetti ai lavori (p. 8, doc. 9 mem. 183 co. 6 n.2 c.p.c. parte convenuta): tale rappresentazione finisce per avvalorare quanto dichiarato dai testi di parte convenuta, cfr. testi
[...]
“io il cancello l'ho visto chiuso e che lo aprivano il proprietario e chi Tes_5 Per_3 ci era in affitto a lavorare e ho visto che per aprire usavano una chiave” e Tes_8
“no, da quando ci sono io nel 2000 ho sempre trovato il cancello chiuso a
[...] lucchetto e usavo la chiave per entrare”.
Parimenti indimostrato è l'utilizzo del passaggio ad opera dell'attrice in modo continuato, pacifico, ininterrotto e non clandestino durante tutto il tempo necessario a usucapire.
La domanda attorea pertanto non merita di essere accolta.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e la liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(indeterminabile di media complessità) applicati i parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 72,50 per esborsi.
Pistoia, 20.8.2025
Il Giudice dr. Lucia Leoncini
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3116/2020 tra le parti:
cf Parte_1 C.F._1 con l'avv. BOVETTI DANIELA (cf C.F._2
ATTRICE/RICORRENTE IN RIASSUNZIONE cf , Controparte_1 C.F._3 quale erede di (cf Persona_1 C.F._4 con l'Avv. Cristiano Giovannelli (cf ) C.F._5
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. agisce in giudizio nei confronti di al fine di Parte_1 Persona_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale ex art. 1146 II comma c.c. in favore della SI.ra
e nei confronti della SI.ra , del diritto di passo e Parte_1 Persona_1 transito, anche con autoveicoli, sul vialetto, attualmente censito al Catasto terreni del Comune di Pistoia al foglio 219 mappale 173 e 381, che da Via
Nazario Sauro conduce all'accesso tergale (giardino/resede) dell'abitazione dell'odierna attrice e, per l'effetto, condannare la convenuta : Persona_1
- alla rimozione del lucchetto o di altra chiusura apposta al cancello di ingresso al vialetto, posto alla intersezione con la Via Nazario Sauro ovvero a consegnare alla attrice, SI.ra copia delle chiavi di accesso al medesimo, Parte_1 entro un termine che il Tribunale Vorrà indicare;
- alla rimozione della fioriera di cui in narrativa (cfr. all 14) e di qualunque altro ostacolo fosse apposto dinanzi al cancello che dal resede/giardino di proprietà della SI.ra consente da sempre a parte attrice, di immettersi nel Pt_1 vialetto (part. 173 e 381) e di raggiungere la via Nazario Sauro;
fissando, ex art.614 bis c.p.c. per il caso di inadempimento della convenuta all'ordine di provvedere, che si confida venga disposto, la somma di denaro dovuta dall'obbligata SI.ra in favore della parte attrice, per ogni giorno di Per_1 ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
In particolare afferma parte attrice di essere proprietaria dell'immobile sito in
Pistoia al civico 23 della Via Nazario Sauro il quale confina sul lato ovest con un vialetto di proprietà della SI.ra rappresentato dal mappale Persona_1
381, foglio 219, che dalla Via Nazario Sauro conduce ad una corte interna a comune fra i mappali 173 e 381 ove, da tempo immemorabile, affaccia un cancello di accesso all'abitazione della SI.ra tramite Pt_1 resede/giardino di proprietà privata, rappresentato dal mappale 338.
Attraverso il vialetto in questione, la SI.ra ed i suoi danti causa Pt_1 prima di lei ed aventi causa, hanno esercitato il diritto di passo e transito, anche con autoveicoli, per accedere alla via Nazario Sauro dal giardino/resede retrostante l'abitazione di proprietà.
Nel punto di intersezione con la Via Nazario Sauro all'altezza del civico 25 ove abita la convenuta poi, il vialetto è munito di cancello di ferro che è sempre stato tenuto aperto tant'è che l'odierna attrice e prima di lei, le comodatarie,
e , potevano raggiungere direttamente la strada Persona_2 Persona_2 principale sia in entrata che in uscita, passando dall'ingresso posteriore di casa (giardino/resede), senza impedimenti e/o contestazioni di sorta da parte dei legittimi proprietari del fondo servente almeno fino agli anni 2005-2006 allorquando sono cominciate le prime azioni di disturbo da parte della convenuta finalizzate a impedire l'esercizio del suddetto diritto di passo e transito ormai peraltro ampiamente usucapito.
I.2. Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa Persona_1 avversaria siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e così conclude:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni altra richiesta ed eccezione avversaria, Voglia rigettare e respingere tutte le domande e le richieste avanzate dall'attrice SI.ra in quanto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provate, con vittoria di spese e competenze di causa”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prova per testi;
all'udienza del 2.2.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
I.4. Decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., il GOP supplente temporaneo dello scrivente magistrato durante il congedo maternale, ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato udienza per discussione orale ex. art 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il processo è dichiarato interrotto ex art. 300 c.p.c. stante l'intervenuto decesso di parte convenuta avvenuto in data Persona_1
23.7.2023.
I.5. Riassunto il giudizio nei termini di legge da nei Parte_1 confronti di e quali eredi della defunta Parte_2 Controparte_1
si è costituita in data 19.3.2025 - atteso il Persona_1 Controparte_1 decesso nelle more della riassunzione dell'altro erede – che ha Parte_2 così concluso: “l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni altra richiesta ed eccezione avversaria, Voglia rigettare e respingere tutte le domande e le richieste avanzate dall'attrice SI.ra in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto e comunque non provate, con vittoria di spese e competenze di causa. Con ogni più ampia riserva anche in via istruttoria”; tenuto conto che prima dell'interruzione del giudizio le parti avevano precisato le conclusioni e depositato scritti conclusivi, la causa viene quindi decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da discussione orale con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
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II. A giudizio di questo Tribunale le domande attoree non meritano accoglimento per le ragioni di seguito riportate.
Preliminarmente, si rileva l'intrinseca contraddizione in cui è incorsa parte attrice laddove chiede accertarsi e dichiararsi acquistato il diritto di passo e transito in questione per usucapione - modalità che presuppone chiaramente la mancanza di una costituzione volontaria del predetto diritto reale - salvo poi operare un excursus storico in merito alle vicissitudini contrattuali che hanno riguardato il “fondo servente” ossia l'immobile di proprietà della defunta al fine di provare che suddetto diritto in verità esisteva già da Persona_1 tempo. Invero il fondo gravato, a detta di parte attrice, dalla servitù di passo è pervenuto alla sig.ra per compravendita dal sig. e, prima ancora, Per_1 Per_3
a quest'ultimo dalla società Aerfer s.p.a. originaria proprietaria.
Nel primo atto di compravendita ( risalente al 1983 oltre Controparte_2 alla messa in vendita dell'immobile era prevista la realizzazione, a spese di parte acquirente, di talune lavorazioni funzionali a rideterminare i confini con la residua proprietà di cui Aerfer s.p.a. era ancora titolare meglio identificata al mappale 159 e infatti nello stesso si legge che “la recinzione sul tratto di levante della proprietà (lato est del mappale 381), dovrà essere fatta in Per_3 modo tale da evitare una restrizione al passo della larghezza costante di metri tre, che dalla Via Nazario Sauro conduce alla proprietà Aerfer. Quindi la recinzione in tal punto dovrà essere arretrata all'interno del confine in modo da evitare una soluzione di continuità sulla larghezza del passo esistente sul quale
i (…) della società venditrice godono di una servitù attiva” (p. 15 doc. 4 fasc. attoreo).
Quindi la servitù di passo evocata da parte attrice era già esistente ben prima dell'acquisto dell'immobile da parte di ma era stata ipotizzata in Persona_1 favore della sola dante causa Aerfer S.p.a. per consentirle di raggiungere dalla
Via Nazario Sauro la residua proprietà identificata alla particella 159 che quindi rappresentava l'unico fondo dominante e il cui accesso a seguito dell'interclusione della stessa area conseguente alla dismissione e vendita a terzi dei restanti fabbricati e terreni circostanti sarebbe stato altrimenti precluso.
Di ciò si ha ulteriore conferma nel successivo atto di acquisto del predetto immobile da parte di avvenuto in data 15.9.1993, rogito Notaio Persona_1 dott.ssa nel quale il venditore si limitava a dare atto che il Per_4 Per_3 precedente proprietario, Aerfer s.p.a. si era riservata la ”servitù di passo lungo una porzione di terreno della larghezza costante di metri tre che dalla Via
Nazario Sauro conduce alla rimanente proprietà della suddetta Società (mappale
159)”, salvo precisare come la stessa “non risulta esser mai stata esercitata”
(doc. 6, p. 7, fasc. attrice).
Quanto sopra chiarisce dunque il motivo per cui parte attrice ha domandato accertarsi l'acquisto del diritto di servitù di passo e transito in favore della per usucapione. Pt_1
Sul punto occorre ricordare, innanzitutto, che per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (ex multis, Cass. n. 8158/2012).
A ciò si aggiunga che l'acquisto per usucapione di servitù apparente arg. ex art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del possesso, anche che le opere visibili e permanenti volte al suddetto esercizio abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire.
Pertanto, affinché venga accertata l'usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù
(Cass. civ., 20.1.2022 n. 1794; Cass. civ. 26.4.2017 n. 10289; Cass. civ. sez.
VI, ord. 7004/2017).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata nessuno dei requisiti sopra indicati può ritenersi provati, stante le notevoli divergenze nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Con riferimento alla libera accessibilità sia del cancello che dalla Via Nazario
Sauro immette nel vialetto che conduce alla corte a comune fra i mappali 173
e 381 e, per essa, al giardino/resede posto sul lato tergale del civico 23, sia del cancellino che dal giardino/resede di proprietà immette sulla corte a Pt_1 comune e, per essa, sulla via pubblica, i testi e Testimone_1 Tes_2 [...] escussi all'udienza del 12.10.2021 hanno confermato le circostanze Tes_3 articolate da parte attrice nella mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ai capp. 2 “ DCV che da sempre ovvero comunque a far data dal 1979, i proprietari o per loro conto, i conduttori/comodatari del civico 23 della Via Nazario Sauro e così, fino ad oggi, anche la SI.ra hanno avuto accesso al Parte_1 giardino/resede di loro proprietà esclusiva, posto sul lato tergale dell'abitazione, dalla Via Nazario Sauro, attraverso il cancellino che da tale giardino privato immette sulla corte a comune (ai mappali 173 e 381) e per essa alla via pubblica come da allegato 5 che vi si mostra” e 4 “ DCV che il cancello che dalla Via Nazario Sauro immette nel vialetto che conduce alla corte a comune fra i mappali
173 e 381 e per essa al giardino/resede posto sul lato tergale del civico 23, è sempre rimasto accessibile ovvero chiuso dall'interno a mezzo di palo in ferro a contrasto, fissato sulla parete esterna dell'edificio di proprietà Parte_1
e rimuovibile al bisogno, come da foto che vi si mostra all.10”, precisando altresì il teste “Cap. 4: posso dire che quel cancello di giorno rimaneva sempre Tes_3 aperto, solo la sera veniva accostato” e la teste “Cap. 4: confermo, Tes_2 addirittura se ricordo bene negli anni 50 neppure c'era un cancello perché era tutto aperto, ci passavo anche io a piedi e ci passavano tutti gli operai della
Breda quando uscivano. Da quando è stato messo il cancello, non posso ricordare quando, lo stesso era comunque aperto o apribile perché la gente continuava a passarci e mica tutti avevano la chiave”.
Diametralmente opposta la ricostruzione dei testi di parte convenuta i quali, escussi all'udienza del 27.1.2022, sul cap. 2 di cui alla memoria ex art. 183 co
6. n. 2 c.p.c. di parte convenuta “2) “Vero che il cancello a due ante apribili che delimita l'area posta al civico n. 25 di Via Nazario Sauro affacciandosi sulla ridetta via ed attualmente di proprietà della SI. è sempre rimasto Persona_1 chiuso e che nelle occasioni in cui l'ha visto aperto vi ha visto transitare soltanto
i SIg.ri e rispettivamente quale proprietario/locatore e Per_3 Parte_3 Pt_4 conduttori dell'area in questione?” così rispondevano: “ho sempre visto il cancello chiuso” (teste , “a mia memoria il cancello stava chiuso” Tes_4
(teste e il teste dopo aver dichiarato di aver Tes_5 Testimone_6 frequentato i luoghi per cui oggi è causa fino alla fine di ottobre 2014, ha confermato che il cancelletto posizionato sul confine retrostante tra l'immobile posto al civico 25 di Via Nazario Sauro di proprietà di e quello Persona_1 posto al civico 23 di proprietà di è stato sempre ricoperto da Parte_1 una rete metallica “oltretutto nella parte inferiore c'era anche un muretto, era chiuso con dei mattoni. Io l'ho sempre visto così più o meno dalla fine degli anni
70 (1979)”.
In contrasto poi con quanto dichiarato dalla teste di parte attrice Tes_2 sempre il teste in risposta al cap. 1 di cui alla mem. 183 co. 6 n. 2 di Parte_3 parte convenuta “ 1) Vero che il cancelletto posizionato sul confine retrostante tra l'immobile posto al civico n. 25 di Via Nazario Sauro attualmente di proprietà della SI. e quello posto al civico n. 23 attualmente di proprietà Persona_1 della SI.ra è stato da sempre ovvero comunque fino alla fine Parte_1 dell'anno 2014 ricoperto e rivestito da una rete metallica che, rendendolo un corpo unico con il muretto e la attigua recinzione, ne impediva l'apertura rendendolo inutilizzabile?” così dichiarava “da che mi ricordo io quel passaggio non veniva utilizzato dagli operai della Breda anche perché il cancello sulla strada era solitamente chiuso a chiave, la chiave l'aveva il mio babbo e il proprietario del magazzino”.
Sul punto ancora più eloquente la testimonianza resa dal teste
[...] il quale, dopo aver dichiarato di aver frequentato i luoghi fin da Tes_7 piccolo atteso che il padre dagli anni 78-79 aveva un laboratorio di falegnameria che faceva angolo proprio davanti al cancelletto di cui oggi si discute, ricorda come “quando andavo con lui al laboratorio vedevo sempre questo cancelletto con dei mattoni rossi murati alla base dalla parte del giardinetto che ne impedivano l'apertura e fin da piccolo mi chiedevo che senso avesse un cancello che non si poteva aprire” (cap. 1 mem. 183 co. 6 n. 2 parte convenuta).
Dello stesso avviso il teste “io dal 1993 avevo una bottega al num. Tes_8
40 di via Sauro e ho sempre visto il cancello chiuso, il precedente proprietario lo apriva da fuori, entrava e poi usciva con la macchina, in particolare poi Per_3 il quando apriva il cancello se lo richiudeva sempre dietro, addirittura Parte_3 infatti i primi tempi che lavoravo nel magazzino all'interno dell'area retrostante il num. 25 c'è stato un po' di battibecco con il perché lui voleva sempre Parte_3 che si richiudesse il cancello mentre a noi a volte serviva tenerlo aperto anche un paio d'ore” (cap. 2 mem. 183 co 6. n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Tali divergenze possono dirsi ancora più nette all'esito delle rispettive controprove tenutesi all'udienza del 23.6.2022: la teste di parte attrice
[...]
sentita a controprova sul cap. 1 articolato da parte convenuta nella Tes_1 mem. 183 co 6. n. 2 c.p.c., dopo aver precisato di aver abitato il civico n. 21 di via N. Suro dal 1988 al 2019 ha ribadito come “no, il cancello è sempre stato aperto, entrambe le ante, solo la sera veniva accostato senza lucchetto (che è stato messo molto dopo), ricordo che mio marito quando ripartiva per andare a lavorare dopo pranzo faceva manovra passando proprio da quel cancello per accedere alla via Nazario Sauro. Il lucchetto l'ho visto messo solo da ultimo quando sono sorti dissapori tra le parti, mi pare intorno al 2018”; in senso analogo sul medesimo capitolo il teste “non è vero, il cancello è sempre Tes_3 stato aperto, tutto il giorno sempre aperto, tanto è vero che io tutti i giorni ci facevo manovra per rigirare in via Pertini perché io tornavo a casa per pranzo e
a quell'ora, per tornare a lavoro, non mi conveniva passare da via N. Sauro perché in quell'orario c'era sempre il passaggio a livello chiuso. All'inizio il cancello veniva chiuso solo la sera nel senso che veniva accostato con un braccio e così stava anche la notte, tanto che io avevo anche paura perché era facile entrare per chiunque. Il cancello è stato chiuso solo dopo che sono iniziati i dissapori”.
Per contro i testi di parte convenuta, sentiti a controprova, confermavano le precedenti dichiarazioni rese e, sul capitolo 4 articolato da parte attrice nella mem. 183 co. 6 n.2 c.p.c. la teste ha riferito che “io il cancello Tes_5
l'ho visto chiuso e che lo aprivano il proprietario e chi ci era in affitto a Per_3 lavorare e ho visto che per aprire usavano una chiave”; “no, da quando ci sono io nel 2000 ho sempre trovato il cancello chiuso a lucchetto e usavo la chiave per entrare” così il teste ancora il teste “Mi ricordo Tes_8 Testimone_6 che addirittura questo cancellino era chiuso con dei mattoni dalla parte del giardino quindi non era proprio apribile. Io non ho mai provato ad aprirlo ma
c'era una fila di mattoni dietro fino all'altezza del muretto di recinzione, come se fosse un muro continuo per cui non era possibile aprirlo”, dello stesso avviso in ultimo anche che ha ribadito “no, io mi ricordo benissimo che Testimone_7 dietro a questo cancellino dalla parte del giardino c'era un muretto a mattoni rossi non intonacati dalla parte della corte interna a comune…posso dire che da lì non si poteva transitare perché ci si trovava davanti un muretto di circa un metro, all'altezza del muricciolo che delimita il perimetro del giardino”.
Le medesime discrepanze investono anche il profilo relativo al passaggio sul vialetto da parte dei conduttori/comodatari del civico 23 della Via Nazario
Sauro per accedere alla corte a comune e, da questa, al giardino/resede di proprietà di parte attrice, nonché l'utilizzo del cancelletto che dal resede del civico 23 immette sulla corte a comune e, per essa, sulla via pubblica.
Infatti, in contrasto con la ricostruzione offerta dai testi di parte attrice che hanno tutti confermato - ad eccezione del teste che ha Testimone_9 dichiarato di non saper rispondere in quanto non ha mai abitato il civico 23 di via Nazario Sauro - la circostanza oggetto del cap. 3 di cui alla mem. 183 co. 6
n. 2 c.p.c. di parte attrice “3. DCV che da sempre ovvero comunque a far data dal 1979, i proprietari ovvero, per loro conto, i conduttori/comodatari del civico
23 della Via Nazario Sauro e così fino ad oggi, anche la SI.ra Parte_1
hanno esercitato il diritto di passo e transito, a piedi e con autoveicoli,
[...] sul vialetto che dalla Via Nazario Sauro conduce al giardino/resede posto sul lato tergale di detta abitazione, ritratto negli all.8) e 10) che vi si mostrano”, addirittura precisando che “Questo avveniva anche prima del 1979, dagli anni
50 per quanto io abbia ricordanza, posso dirlo perché andavo spesso dai miei zii che abitavano di fronte al civico n. 26 della via Nazario Sauro” (così Parte_5 la teste , si pongono le dichiarazioni rese dai testi di parte Tes_2 convenuta che hanno negato il transito.
In particolare, il teste sentito a controprova sul cap. 2 articolato Tes_8 da parte attrice nella mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ha precisato che “io posso dire che da quel cancellino ho visto passare gente nell'ultimo anno-anno e mezzo, i signori dei civici precedenti al n. 23 non ce li ho mai visti passare… dal 2000 che ci sono io non è mai passato nessuno” tant'è - prosegue ancora il teste - che “se fosse stato diversamente non avrei preso in affitto la rimessa e area circostante perché io li metto la mia roba, attrezzi ecc. e non sarei stato sicuro con tutto questo passaggio di persone” (cap. 5 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea).
Da quanto sopra emerge nitidamente come le versioni fornite in sede di escussione testimoniale appaiono totalmente opposte e discordanti fra i testi indotti dalle due parti contendenti e non vi sono allo stato ragioni che possano indurre il Tribunale a ritenere sussistente la sola attendibilità dei testi di parte attrice, atteso che anche i testi di parte convenuta hanno comunque dimostrato vicinanza e legame con l'ambiente (i testi e Tes_6 [...] sono figli di colui che ha avuto in locazione una porzione ad uso Tes_7 magazzino del compendio immobiliare di proprietà della SI.ra dalla fine Per_1 degli anni '70 e fino all'anno 2014, mentre il teste è tuttora il conduttore Pt_4 dell'immobile e lo è stato fin dall'anno 2000) e conoscenza dei fatti di causa, rendendo dichiarazioni precise e concordanti in merito.
A fronte di una insanabile contraddizione nel compendio probatorio testimoniale, tale contrasto si riverbera inevitabilmente sulla parte sui cui grava l'onere della prova in quanto, come insegna la Suprema Corte di
Cassazione, con riferimento all'esame analitico del materiale probatorio compiuto dal giudice secondo quanto previsto nell'art. 116 c.p.c. e, in particolare, sulla valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai testi, rileva il seguente principio: “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”
(cfr. Cass. 15.2.2010 n. 3468; Cass.
5.5.2003 n. 676).
Nel caso di specie, stante il contrasto verificatosi tra le deposizioni testimoniali, non è possibile affermare che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, risultando indimostrato all'esito dell'istruttoria orale il requisito della “specifica destinazione” ossia l'apparenza della servitù e la sua utilitas, requisito funzionale a usucapire una servitù di passaggio e non potendo superare l'anzidetto contrasto con le altre risultanze istruttorie, atteso che anche dalla documentazione fotografica allegata alla pratica edilizia n.
1283/1995 del 30.08.1995 si vede chiaramente come il cancello che dalla via
Nazario Sauro conduce alla corte a comune fosse stato chiuso e su di esso era apposto un cartello che vietava l'acceso ai non addetti ai lavori (p. 8, doc. 9 mem. 183 co. 6 n.2 c.p.c. parte convenuta): tale rappresentazione finisce per avvalorare quanto dichiarato dai testi di parte convenuta, cfr. testi
[...]
“io il cancello l'ho visto chiuso e che lo aprivano il proprietario e chi Tes_5 Per_3 ci era in affitto a lavorare e ho visto che per aprire usavano una chiave” e Tes_8
“no, da quando ci sono io nel 2000 ho sempre trovato il cancello chiuso a
[...] lucchetto e usavo la chiave per entrare”.
Parimenti indimostrato è l'utilizzo del passaggio ad opera dell'attrice in modo continuato, pacifico, ininterrotto e non clandestino durante tutto il tempo necessario a usucapire.
La domanda attorea pertanto non merita di essere accolta.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e la liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(indeterminabile di media complessità) applicati i parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 72,50 per esborsi.
Pistoia, 20.8.2025
Il Giudice dr. Lucia Leoncini