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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'11 aprile 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1822/2019 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Torrenova, via Rosmarino n. 137, presso lo studio dell'avv. Daniele Biagio Radice che li rappresenta e difende, attori, contro (C.F.: P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l Org_1 di Barcellona P.G., sito in via Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenica Genitori e Daniela Sapone, convenuta, avente ad oggetto: libretto di risparmio postale;
sono presenti l'avv. Daniele Biagio Radice e l'avv. Rosa Ventura in sostituzione degli avv.ti Domenica Genitori e Daniele Sapone, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Radice dichiara che i codici fiscali dei propri assistiti sono i seguenti:
( ; C.F._2 Parte_2 C.F._1 [...]
). Parte_1
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi agli atti e l'avv. Radice, in particolare, alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 5 novembre 2019,
[...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
premettendo di essere cointestatari, insieme alla defunta Controparte_1 [...]
di un libretto di risparmio postale identificato con il numero Parte_3
000018874825, con autorizzazione dei contitolari ad operare disgiuntamente, e che tuttavia, nell'anno 2003, il direttore pro tempore dell Organizzazione_2 aveva negato loro la riscossione dei 2/3 di quanto ancora depositato.
[...]
Dopo aver infruttuosamente richiesto il pagamento in via stragiudiziale e conclusosi negativamente il tentativo di mediazione, gli attori hanno, quindi, chiesto di accertare, ritenere e dichiarare il loro diritto a richiedere ed ottenere la quota di rispettiva spettanza, quantificata in euro 8.194,26 complessivi, e, pertanto, di ordinarne alla convenuta la liquidazione, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 27 febbraio 2020, si è costituita
[...]
la quale ha eccepito che il rimborso dei crediti rappresentati dal titolo Controparte_1 cointestato a persona defunta deve essere eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto e, pertanto, ha domandato di accertare e dichiarare la correttezza del proprio operato e, in ogni caso, di manlevarla dal liquidare le somme portate dal libretto n. 000018874825 oggetto di causa in favore dei soggetti che dovessero risultare averne diritto e/o titolo, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. Istruita documentalmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Gli attori, producendo in giudizio il titolo, hanno chiesto il pagamento della quota di rispettiva spettanza (2/3), quantificata in euro 8.194,26 complessivi, nei limiti del quale importo va limitata la presente pronuncia. Tanto premesso, ha eccepito che il rimborso dei crediti Controparte_1 rappresentati dal titolo cointestato a persona defunta deve essere eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. L'eccezione appare infondata.
e hanno prodotto il libretto di Parte_1 Parte_2 risparmio postale n. 000018874825, cointestato con Parte_3
(deceduta), dell'importo di euro 12.891,40. La società convenuta non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla valida sottoscrizione del suddetto, né al quantum, deducendo unicamente la correttezza del rifiuto al rimborso, in mancanza del consenso di tutti gli interessati. Il titolo, invero, si caratterizza per la previsione della firma disgiunta, che consente a ciascun cointestatario di prelevare separatamente dal libretto le somme depositate, anche oltre il limite delle rispettive quote, con obbligo dell'istituto di credito di procedere alla liquidazione di quanto richiesto, e con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli altri cointestatari. Trattasi, pertanto, di ipotesi di solidarietà attiva.
A tal proposito, occorre precisare, facendo riferimento alla disciplina generale dei rapporti cointestati, che la natura di tale obbligazione non è condizionata dalla morte di uno degli intestatari del titolo. Nel dettaglio, viene in rilievo l'art. 1854 c.c., a norma del quale “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Con specifico riguardo alla cointestazione del libretto di risparmio, la Suprema Corte ha precisato che “la morte di uno dei cointestatari di un libretto di risparmio a firma disgiunta non preclude all'altro di ottenere la liquidazione del saldo, con conseguente liberazione della banca nei confronti degli eredi del contitolare deceduto, proprio perché l'abilitazione a prelevare sino all'intero costoro non ricevevano da reciproche autorizzazioni, in funzione dell'interesse proprio di chi le concedeva o comune a quello dell'autorizzato, ma dalla natura della obbligazione, che consentiva la pienezza dei diritti derivati dal rapporto, in considerazione dell'interesse esclusivo del soggetto autore dell'operazione, al di fuori di rapporti gestori, che, al contrario, suppongono interessi altrui, in tutto o in parte” (Cass., n. 15231/2002). In termini generali, la cointestazione di uno strumento di risparmio costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale. L'operatività disgiunta, che legittimava gli attori, quando era ancora in vita la terza cointestataria, alla liquidazione del saldo separatamente da costei, deve ritenersi sussistere anche dopo la sua morte;
se si dovesse accedere alla prospettazione difensiva di ovvero di subordinarne il pagamento alla quietanza Controparte_1 congiunta degli eredi, così come prescritto dall'art. 187 DPR 256/1989, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta l'operatività disgiunta al momento della sostituzione, al concreditore defunto, dei suoi eredi. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “nessun effetto sulla natura dell'obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata, sia, quanto al lato attivo, in termini di abilitazione alla riscossione integrale, sia, quanto al lato passivo, in termini di totale liberazione, è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari, nei riguardi dei suoi aventi causa ed ancor meno nei confronti dell'istituto di credito” (Cass., n. 15231/2002).
ha eccepito, poi, di non poter procedere al rimborso ai sensi dell'art. CP_1
48, comma 4, del D. Lgs. n. 346/1990. La norma prevede che: “Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, IV comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”. In altri termini, impone la presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi o di un'autodichiarazione di esonero da tale obbligo;
in caso contrario, l'istituto di credito non può procedere alla liquidazione dell'importo depositato. Nel caso di specie, tuttavia, gli attori hanno agito nella qualità di cointestatari del libretto postale, e non quali eredi, sicché gli stessi appaiono legittimati alla riscossione delle somme portate dal libretto postale, non risultando necessario l'espletamento delle formalità di cui all'art. 48 del D. Lgs. 346/1990. In tale veste, non poteva loro essere richiesto l'adempimento in parola, posto che il cointestatario superstite nulla è tenuto a sapere delle vicende successorie e fiscali dell'altro cointestatario, in quanto non necessariamente soggetto chiamato all'eredità (Corte App. Torino, n. 577/2020). Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto degli attori ad ottenere la quota di euro 8.194,26 presente nel libretto n. 000018874825 e, conseguentemente, va condannata alla relativa liquidazione, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data di messa in mora del 13 marzo 2018, al soddisfo (il 13 marzo 2018 corrisponde con la data di ricevimento della lettera di messa in mora allegata al fascicolo di parte attrice, doc. 3). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1822/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto degli attori ad ottenere la quota di euro 8.194,26 presente nel libretto n. 000018874825 e, conseguentemente, condanna Controparte_1 alla relativa liquidazione oltre interessi legali dalla data di messa in mora, del
[...]
13 marzo 2018, al soddisfo;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
e delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per
[...] Parte_2 esborsi (c.u. e marca da bollo) ed euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Torrenova, via Rosmarino n. 137, presso lo studio dell'avv. Daniele Biagio Radice che li rappresenta e difende, attori, contro (C.F.: P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l Org_1 di Barcellona P.G., sito in via Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenica Genitori e Daniela Sapone, convenuta, avente ad oggetto: libretto di risparmio postale;
sono presenti l'avv. Daniele Biagio Radice e l'avv. Rosa Ventura in sostituzione degli avv.ti Domenica Genitori e Daniele Sapone, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Radice dichiara che i codici fiscali dei propri assistiti sono i seguenti:
( ; C.F._2 Parte_2 C.F._1 [...]
). Parte_1
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi agli atti e l'avv. Radice, in particolare, alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 5 novembre 2019,
[...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
premettendo di essere cointestatari, insieme alla defunta Controparte_1 [...]
di un libretto di risparmio postale identificato con il numero Parte_3
000018874825, con autorizzazione dei contitolari ad operare disgiuntamente, e che tuttavia, nell'anno 2003, il direttore pro tempore dell Organizzazione_2 aveva negato loro la riscossione dei 2/3 di quanto ancora depositato.
[...]
Dopo aver infruttuosamente richiesto il pagamento in via stragiudiziale e conclusosi negativamente il tentativo di mediazione, gli attori hanno, quindi, chiesto di accertare, ritenere e dichiarare il loro diritto a richiedere ed ottenere la quota di rispettiva spettanza, quantificata in euro 8.194,26 complessivi, e, pertanto, di ordinarne alla convenuta la liquidazione, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 27 febbraio 2020, si è costituita
[...]
la quale ha eccepito che il rimborso dei crediti rappresentati dal titolo Controparte_1 cointestato a persona defunta deve essere eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto e, pertanto, ha domandato di accertare e dichiarare la correttezza del proprio operato e, in ogni caso, di manlevarla dal liquidare le somme portate dal libretto n. 000018874825 oggetto di causa in favore dei soggetti che dovessero risultare averne diritto e/o titolo, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. Istruita documentalmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Gli attori, producendo in giudizio il titolo, hanno chiesto il pagamento della quota di rispettiva spettanza (2/3), quantificata in euro 8.194,26 complessivi, nei limiti del quale importo va limitata la presente pronuncia. Tanto premesso, ha eccepito che il rimborso dei crediti Controparte_1 rappresentati dal titolo cointestato a persona defunta deve essere eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. L'eccezione appare infondata.
e hanno prodotto il libretto di Parte_1 Parte_2 risparmio postale n. 000018874825, cointestato con Parte_3
(deceduta), dell'importo di euro 12.891,40. La società convenuta non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla valida sottoscrizione del suddetto, né al quantum, deducendo unicamente la correttezza del rifiuto al rimborso, in mancanza del consenso di tutti gli interessati. Il titolo, invero, si caratterizza per la previsione della firma disgiunta, che consente a ciascun cointestatario di prelevare separatamente dal libretto le somme depositate, anche oltre il limite delle rispettive quote, con obbligo dell'istituto di credito di procedere alla liquidazione di quanto richiesto, e con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli altri cointestatari. Trattasi, pertanto, di ipotesi di solidarietà attiva.
A tal proposito, occorre precisare, facendo riferimento alla disciplina generale dei rapporti cointestati, che la natura di tale obbligazione non è condizionata dalla morte di uno degli intestatari del titolo. Nel dettaglio, viene in rilievo l'art. 1854 c.c., a norma del quale “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Con specifico riguardo alla cointestazione del libretto di risparmio, la Suprema Corte ha precisato che “la morte di uno dei cointestatari di un libretto di risparmio a firma disgiunta non preclude all'altro di ottenere la liquidazione del saldo, con conseguente liberazione della banca nei confronti degli eredi del contitolare deceduto, proprio perché l'abilitazione a prelevare sino all'intero costoro non ricevevano da reciproche autorizzazioni, in funzione dell'interesse proprio di chi le concedeva o comune a quello dell'autorizzato, ma dalla natura della obbligazione, che consentiva la pienezza dei diritti derivati dal rapporto, in considerazione dell'interesse esclusivo del soggetto autore dell'operazione, al di fuori di rapporti gestori, che, al contrario, suppongono interessi altrui, in tutto o in parte” (Cass., n. 15231/2002). In termini generali, la cointestazione di uno strumento di risparmio costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale. L'operatività disgiunta, che legittimava gli attori, quando era ancora in vita la terza cointestataria, alla liquidazione del saldo separatamente da costei, deve ritenersi sussistere anche dopo la sua morte;
se si dovesse accedere alla prospettazione difensiva di ovvero di subordinarne il pagamento alla quietanza Controparte_1 congiunta degli eredi, così come prescritto dall'art. 187 DPR 256/1989, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta l'operatività disgiunta al momento della sostituzione, al concreditore defunto, dei suoi eredi. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “nessun effetto sulla natura dell'obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata, sia, quanto al lato attivo, in termini di abilitazione alla riscossione integrale, sia, quanto al lato passivo, in termini di totale liberazione, è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari, nei riguardi dei suoi aventi causa ed ancor meno nei confronti dell'istituto di credito” (Cass., n. 15231/2002).
ha eccepito, poi, di non poter procedere al rimborso ai sensi dell'art. CP_1
48, comma 4, del D. Lgs. n. 346/1990. La norma prevede che: “Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, IV comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”. In altri termini, impone la presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi o di un'autodichiarazione di esonero da tale obbligo;
in caso contrario, l'istituto di credito non può procedere alla liquidazione dell'importo depositato. Nel caso di specie, tuttavia, gli attori hanno agito nella qualità di cointestatari del libretto postale, e non quali eredi, sicché gli stessi appaiono legittimati alla riscossione delle somme portate dal libretto postale, non risultando necessario l'espletamento delle formalità di cui all'art. 48 del D. Lgs. 346/1990. In tale veste, non poteva loro essere richiesto l'adempimento in parola, posto che il cointestatario superstite nulla è tenuto a sapere delle vicende successorie e fiscali dell'altro cointestatario, in quanto non necessariamente soggetto chiamato all'eredità (Corte App. Torino, n. 577/2020). Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto degli attori ad ottenere la quota di euro 8.194,26 presente nel libretto n. 000018874825 e, conseguentemente, va condannata alla relativa liquidazione, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data di messa in mora del 13 marzo 2018, al soddisfo (il 13 marzo 2018 corrisponde con la data di ricevimento della lettera di messa in mora allegata al fascicolo di parte attrice, doc. 3). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1822/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto degli attori ad ottenere la quota di euro 8.194,26 presente nel libretto n. 000018874825 e, conseguentemente, condanna Controparte_1 alla relativa liquidazione oltre interessi legali dalla data di messa in mora, del
[...]
13 marzo 2018, al soddisfo;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
e delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per
[...] Parte_2 esborsi (c.u. e marca da bollo) ed euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)