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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 236/2022 a cui è riunito il procedimento R.G. 971/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
.F. ), in persona del legale E_ P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Andrea Cerutti del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Parte attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Carlotta Giordano del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Parte convenuta
Oggetto: opposizione ad avvisi di accertamento per entrate patrimoniali di ente pubblico ex art. 32 D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: - annullare e/o comunque dichiarare inefficaci gli avvisi di accertamento esecutivo n. 2110095100046373 del 9.12.2021 e del 14.1.2022, nonché n. 2210095100384205 del 14.7.2022;
- accertare l'inesistenza del credito nell'ammontare indicato nell'avviso di pagamento n. 2200095100062696 del 14.1.2022.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Contrariis reiectis
In via principale Rigettare le contestazioni formulate da parta attrice in punto legittimità della pretesa creditoria vantata da in relazione agli avvisi di accertamento opposti in ogni caso procedere alla _1 riderminazione delle somme dovute sulla base delle risultanze della CTU e dichiarare la
[...] tenuta al pagamento di complessivi € 52.189,00. E_
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge
* * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/03/2022 E_
(d'ora in poi, anche solo P.I. per brevità) ha lavori di ristrutturazione dell'immobile storico sito in Gorizia, Piazza Controparte_2
Vittoria n. 49, impegnandosi con il Comune rre sui teli microforati ignifughi illuminati in notturna con sistema a luci LED, che riprendono in trasparenza l'immagine dell'architettonico, sia sul fronte piazza della Vittoria sia sul lato Galleria Bombi, a copertura delle impalcature, il logo di ' Parte_2 Parte_3
Cultura 2025', il logo del Parte_4 riferimento alla capitale europea della cultura ed eventuali altri a richiesta;
b) di aver ricevuto in data 16/11/2016 da parte di , per conto del Comune di Gorizia, _1 l'avviso di pagamento avente ad oggetto il canone dovuto per l'anno 2021derivante dall'esposizione pubblicitaria sui teli di copertura del cantiere;
c) che a seguito delle interlocuzioni avvenute, trasmetteva avviso di accertamento esecutivo n. _1
2110095100046373, notifi n data 09/12/2021, con il quale si chiedeva, oltre al pagamento del canone (euro 104.000,00), l'indennità sostitutiva - lett. g), c.821, L. 27/12/2019, n. 160 (per euro 156.000,00) e la sanzione amministrativa - lett. h), c.821, L. 160/2019 (euro 156.000,00), oltre interessi e spese;
d) che a seguito delle contestazioni mosse (e di una verifica con sopralluogo), seguiva, in sostituzione del precedente, la notifica dell' avviso di accertamento esecutivo n. 2110095100046373 (anno di competenza 2021) del 14/01/2022 per l'importo di euro 53.760,00 comprensivo di euro 17.920,00 per canone, euro 26.880,00 per indennità sostitutiva - lett. g), c.821, L. 27/12/2019, euro 26.880,00 per sanzione amministrativa - lett. h), c.821, L.160/2019, oltre interessi, arrotondamento e spese di notifica;
e) che in data 15/01/2022 veniva notificato da _1
anche l'avviso di pagamento n. 2200095100062696 (per l'anno 2022) per l'imp
[...] euro 17.920,00 sempre a titolo di canoni pubblicitari. E_ ha contestato la determinazione di , ar
[...] _1 misurazione, utile al calcolo del canone dovuto, avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la superficie dei teloni occupata dai messaggi pubblicitari: “'Un'iniziativa del Gruppo Visconti Milano-Roma', 'Sinloc', 'DroneXbim servizi di ingegneria integrata', 'Futura Grandi Lavori', ' 'GrownLab', 'Afim', 'Veneta Group Sartoria Finanziaria', 'Studio E_ Caiffa Servizi per le imprese' e 'Assoartigiani'”, dovendosi invece escludere la dicitura "
[...]
capitale Europea della cultura 2025", dalla dicitura “ Parte_4 Controparte_2 dall'immagine del filosofo P.I. ha contestato poi l'applicazione degli Testimone_1 ulteriori importi effettuat nità, essendo gli stessi applicati solo in ipotesi di mancato saldo dell'avviso di pagamento che precede l'invio dell'avviso di accertamento esecutivo.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha domandato E_ E_
l'annullamento degli avvisi di a a del credito di cui all'avviso di pagamento n. 2200095100062696 del 14/01/2022.
Con decreto del 09/04/2022 il giudice precedentemente assegnatario del procedimento, Dott. Sette, rilevando come il giudizio rientrasse nelle materie di cui alla disposizione dell'art. 32 D. Lgs. 150/2011, ha disposto il mutamento del rito in ordinario.
Si è costituita in giudizio , allegando: a) di essere concessionaria del servizio di _1 riscossione coattiva dei t entrate patrimoniali del b) che Parte_4 l'avviso di accertamento notificato alla controparte in data 16/11/2021è stato richiesto in applicazione della normativa di cui alla L. 160/2019, art. 1 co. 816 e ss. nonché del Regolamento del comune di Gorizia in relazione ai messaggi pubblicitari presenti sui due teloni esposti rispettivamente in Piazza della Vittoria per mq 600,00 e in Via Bombi per mq
2 700,00 da parte della relativa agli interi teloni posti a E_ copertura del cantiere di ristrutturazione dell'edificio denominato “ , così Controparte_2 come previsto dall'art. 30 comma 1) del Regolamento comunale d iale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27/05/2021; d) che a seguito delle interlocuzioni svolte e del sopralluogo effettuato, in data 14/01/2022, la provvedeva alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo in rettifica in _1 autotutela n. 2110095100046373 (per l'anno 2021) dell'importo di euro 35.845,50 in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica. e) che in data 15.01.2022 veniva inoltre notificato avviso di pagamento n. 2200095100062696 per euro 17.920,00 relativo al canone per le medesime esposizioni pubblicitarie per il 2022.
, sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto respingersi il ricorso di controparte, _1 do di aver fatto corretta applicazione dei criteri per determinare le tariffe del Canone Unico Patrimoniali, applicando la relativa normativa del Regolamento del Comune di Gorizia, rilevando come la delibera della giunta comunale n. 78 del 13/05/2021 prevedesse a favore di la riduzione del canone E_ di occupazione del su cantiere, senza tuttavia nulla disciplinare in punto di esenzione/riduzione dei canoni per le esposizioni pubblicitarie.
Alla prima udienza del 28/09/2022 il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione degli avvisi di accertamento e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 25/10/2022 iscriveva a ruolo la causa E_ E_
RG 971/2022 in cui l'avviso di accertamento esecutivo n. 2210095100384205 notificato in data 14/07/2022 (anno di competenza 2022) per l'importo di euro 22.084,50.
Nell'ambito di tale giudizio, si è costituita , precisando come l'avviso di _1 accertamento esecutivo n. 22100951003842 lativo all'anno 2022, facesse riferimento al precedente avviso n. 2110095100046373 e sanzionasse l'omesso/parziale/tardivo versamento degli importi dovuti in forza del precedente avviso.
Relativamente a tale giudizio, nella prima udienza del 18/01/2023 il Giudice assegnatario del fascicolo, Dott. Sette, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Successivamente si è costituita in giudizio contestando le deduzioni di _1 controparte in termini analoghi a quelli indicati.
Nell'ambito del Giudizio RG 236/2022, riassegnata la causa allo scrivente Giudice all'udienza del 18/01/2023, si è provveduto sull'ammissione delle prove costituende richieste dalle parti.
Con decreto del 13/04/2023 il Presidente disponeva la chiamata delle cause davanti allo scrivente giudice per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c.
All'udienza del 04/05/2023, valutatane l'opportunità, è stata disposta la riunione del procedimento RG 971/2022 al più risalente procedimento RG 236/2022 e sono stati sentiti i testi e, a scioglimento della riserva assunta, è stato nominato CTU il Testimone_2 Geom. che ha prestato giuramento in data 03/08/2023. Persona_1
A seguito delle proroghe richieste, il CTU ha depositato l'elaborato peritale e la causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni nei termini sopra riportati, all'udienza del 18/09/2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 2. La domanda svolta da deve essere accolta E_ nei termini che seguono.
Preliminarmente si rammenta come, nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 R.D. 639/1910 (T. U. Riscossione), è opinione prevalente condivisa da questo Giudice che detta opposizione non configura una impugnazione dell'atto amministrativo irrogativo della sanzione con cognizione del giudice investito della controversia limitata alle dedotte ragioni di illegittimità del provvedimento, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione che assume, pertanto, la veste sostanziale di attore ai fini della applicazione del principio sulla distribuzione dell'onus probandi. Ne consegue che spetta all'amministrazione che ha irrogato la sanzione, sul presupposto della configurabilità a carico del privato di un illecito, l'onere di fornire la prova dei relativi fatti costitutivi, ben potendo l'opponente limitarsi a contestare la legittimità della sanzione sotto il profilo formale oppure la configurabilità della violazione che gli viene addebitata.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, vengono in rilievo le norme contenute nel Regolamento Comunale Del Canone Patrimoniale Di Occupazione Del Suolo Pubblico, Di Esposizione Pubblicitaria, Del Canone Mercatale E Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gorizia n. 07 del 27/05/2021 per dare attuazione alla L. 160/2019, art. 1, coo. 816 e ss. Il Regolamento comunale in parola, in primo luogo, attribuisce l'accertamento delle violazioni al Concessionario in forza dell'art. 41. La disciplina di dettaglio relativamente al canone delle esposizioni pubblicitarie è invece determinata dall'art. 30, il quale prevede, al punto 1, che il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
Si ritiene sul punto che abbia in parte assolto all'onere probatorio sulla stessa _1 gravante: risulta circostanza pacifica è non contestata che E_
, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione
[...] sito in Gorizia, Piazza Vittoria n. 49, abbia apposto, a copertura Controparte_2
i esposti rispettivamente in Piazza della Vittoria per mq 600,00 e in Via Bombi per mq 700,00, contenenti immagini avente carattere pubblicitario, senza preventiva autorizzazione, e, più precisamente, Per il telo di copertura su lato Piazza Vittoria, i loghi delle ditte SINLOC, DRONEXBIM, FUTURA GRANDI LAVORI,
GROWNLAB, E_ Controparte_3 STUDIO CAIFFA e e lo spazio testo contenete la Controparte_4
e per il telo copertura Parte_5 su lato Via Bombi la scritta Parte_6
(con esclusione il log
[...]
Testimone_3
ha tuttavia mosso contestazioni relativamente E_ al l metodo di calcolo utilizzato dalla concessionaria della superficie _1
(corrispondente alla superficie della minima figura piana ge olare in cui sono circoscritti) ai fini della determinazione dell'imposta – individuata, sulla base delle tariffe approvate dal Comune di Gorizia, nella misura di € 80,00 al metro quadro –all'inclusione nel calcolo del ritratto di e all'applicazione delle sanzioni da parte Testimone_3 dell'impositore.
4 Quanto al primo profilo, si ritiene che debba farsi riferimento alla relazione del CTU Geom. il quale ha provveduto alla misurazione esatta delle superfici della Persona_1 minima eometrica regolare in cui sono circoscritti i loghi pubblicitari presenti sui teloni esposti, determinandole in 53 mq per quel che riguarda il telo su lato Piazza Vittoria e in 53 mq per quel che riguarda il telo posto su lato Via Bombi, per un totale di 106 mq.
Per quel che riguarda l'inserimento nel calcolo della superficie del ritratto del filosofo (di 41 mq), appare opportuno richiamare l'insegnamento giurisprudenziale Testimone_3 ituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". (Cass. n. 17852 del 2004, 15449 del 2010). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti (così Cass. Civ., Sez. Trib. n. 1359/2019): in tale giudizio la Suprema Corte aveva riconosciuto la funzione pubblicitaria alle grandi fotografie che coprivano l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e ritraenti cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici, ritenendo come tali immagini inequivocabilmente promuovessero l'attività dell'esercente. essendo dirette a richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all'attività commerciale svolta all'interno del supermercato.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie, è da ritenersi come l'immagine del noto filosofo goriziano non assuma una vera e propria funzione pubblicitaria rispetto all'attività svolta da (che ha per oggetto interventi edilizi e, nel E_ caso concreto, la ristrutturazione del Palazzo storico) o delle altre società coinvolte (i cui loghi sono stati inseriti nel telone espositivo) ma assuma invece una funzione meramente decorativa;
l'inserimento della riproduzione del ritratto è da ritenersi connessa all'importanza della figura storica che assume rispetto alla città di Testimone_3 Gorizia ma risulta obiettivamente inidoneo a promuovere il nome e l'attività di verso la pluralità indistinta di E_ consumatori/potenziali acquirenti.
Pertanto, dal calcolo dell'imposta dovuta deve essere esclusa la superficie di 41 mq corrispondente al ritratto di Testimone_3
Quanto al terzo profilo (applicazione dell'indennità sostitutiva e sanzioni di ritardo relative all'avviso di accertamento esecutivo n. 2110095100046373 per l'anno di competenza 2021), occorre far richiamo all'art. 42 del Regolamento Comunale già citato, il quale prevede, al punto n. 2 che alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento o per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato si applicano: a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo né superiore al doppio del canone dovuto, fermo restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Tale norma riproduce, in buona sostanza, il contenuto dell'art. 1, co. 821 L. 160/2019.
Sul punto, si ritengono errate le argomentazioni di E_ secondo cui tali importi aggiuntivi dovrebbero ess
5 saldo dell'avviso di pagamento che precede l'invio dell'avviso di accertamento esecutivo, in quanto tali importi sono volti a sanzionare la diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi, a prescindere dal momento in cui viene comunicato l'avviso di accertamento. Pertanto, deve trovare conferma l'applicazione di indennità sostitutiva e della sanzione amministrativa, con rideterminazione degli importi.
Per quel che riguarda infine l'avviso di accertamento esecutivo n. 2210095100384205 del 14/07/2022, si richiama la previsione del punto n. 5 del citato art. 42, il quale prevede che nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997. Pertanto, la sanzione dovuta deve essere determinata nella misura del 30% del canone di cui è stato omesso il versamento relativamente all'anno 2021, detratto il pagamento in parte effettuato da E_
In conclusione, ritenuto che abbia in parte assolto all'onere della prova sulla _1 stessa gravante, gli importi d RTECIPAZIONI devono E_ essere così rideterminati:
• Relativamente all'avviso di accertamento esecutivo n. 2110095100046373 del 14/01/2022: canone base € 8.480,00 (106 mq* 80 €), indennità sostituiva € 12.720,00 (canone base maggiorato del 50%), sanzione amministrativa € 12.720,00, per un totale di € 25.440,00, oltre spese di notifica;
• Relativamente all'avviso di accertamento esecutivo n. 2200095100062696 del 14/01/2022: canone base di € 8.482,00, oltre spese di notifica;
• Relativamente all'avviso di accertamento esecutivo n. 2210095100384205 del 14/07/2022: canone base € 8.480,00, detratto il pagamento di € 4.480,00, canone non versato per € 4.000,00, sanzione determinata nella misura di € 1.200,00, oltre spese di notifica.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta da E_
a , in luogo di quelle indicate negli avvisi di accertamento oggetto della
[...] _1 nt ione, devono essere complessivamente rideterminate nella misura di € 35.122,00, oltre spese di notifica per € 19,50.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Pur considerato l'orientamento giurisprudenziale prevalente a mente del quale il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 6951/2011), l'identità delle questioni analizzate nei due procedimenti poi riuniti impone la liquidazione unitaria delle spese di lite.
Individuato pertanto lo scaglione di riferimento sulla base dei complessivi importi oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, si applicano i parametri medi dello scaglione di riferimento.
I compensi dovuti al CTU, liquidati giusto decreto del 18/09/2024, sono definitivamente posti a carico della parte soccombente.
* * *
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accoglie parzialmente la domanda di e, per E_
l'effetto,
Ridetermina quanto dovuto da a E_ E_ _1 sulla base degli avvisi d 95 2200095100062696 e 2210095100384205 nella misura complessiva di € 35.141,50;
Condanna al pagamento, in favore della parte _1 E_
, delle spese dei presenti giudizi riuniti, che liquida in complessivi €
[...]
15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Pone definitivamente a carico di il compenso liquidato al CTU giusto decreto _1 del 18/09/2024;
Così deciso Gorizia in data 24/03/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 236/2022 a cui è riunito il procedimento R.G. 971/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
.F. ), in persona del legale E_ P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Andrea Cerutti del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Parte attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Carlotta Giordano del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Parte convenuta
Oggetto: opposizione ad avvisi di accertamento per entrate patrimoniali di ente pubblico ex art. 32 D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: - annullare e/o comunque dichiarare inefficaci gli avvisi di accertamento esecutivo n. 2110095100046373 del 9.12.2021 e del 14.1.2022, nonché n. 2210095100384205 del 14.7.2022;
- accertare l'inesistenza del credito nell'ammontare indicato nell'avviso di pagamento n. 2200095100062696 del 14.1.2022.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Contrariis reiectis
In via principale Rigettare le contestazioni formulate da parta attrice in punto legittimità della pretesa creditoria vantata da in relazione agli avvisi di accertamento opposti in ogni caso procedere alla _1 riderminazione delle somme dovute sulla base delle risultanze della CTU e dichiarare la
[...] tenuta al pagamento di complessivi € 52.189,00. E_
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge
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1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/03/2022 E_
(d'ora in poi, anche solo P.I. per brevità) ha lavori di ristrutturazione dell'immobile storico sito in Gorizia, Piazza Controparte_2
Vittoria n. 49, impegnandosi con il Comune rre sui teli microforati ignifughi illuminati in notturna con sistema a luci LED, che riprendono in trasparenza l'immagine dell'architettonico, sia sul fronte piazza della Vittoria sia sul lato Galleria Bombi, a copertura delle impalcature, il logo di ' Parte_2 Parte_3
Cultura 2025', il logo del Parte_4 riferimento alla capitale europea della cultura ed eventuali altri a richiesta;
b) di aver ricevuto in data 16/11/2016 da parte di , per conto del Comune di Gorizia, _1 l'avviso di pagamento avente ad oggetto il canone dovuto per l'anno 2021derivante dall'esposizione pubblicitaria sui teli di copertura del cantiere;
c) che a seguito delle interlocuzioni avvenute, trasmetteva avviso di accertamento esecutivo n. _1
2110095100046373, notifi n data 09/12/2021, con il quale si chiedeva, oltre al pagamento del canone (euro 104.000,00), l'indennità sostitutiva - lett. g), c.821, L. 27/12/2019, n. 160 (per euro 156.000,00) e la sanzione amministrativa - lett. h), c.821, L. 160/2019 (euro 156.000,00), oltre interessi e spese;
d) che a seguito delle contestazioni mosse (e di una verifica con sopralluogo), seguiva, in sostituzione del precedente, la notifica dell' avviso di accertamento esecutivo n. 2110095100046373 (anno di competenza 2021) del 14/01/2022 per l'importo di euro 53.760,00 comprensivo di euro 17.920,00 per canone, euro 26.880,00 per indennità sostitutiva - lett. g), c.821, L. 27/12/2019, euro 26.880,00 per sanzione amministrativa - lett. h), c.821, L.160/2019, oltre interessi, arrotondamento e spese di notifica;
e) che in data 15/01/2022 veniva notificato da _1
anche l'avviso di pagamento n. 2200095100062696 (per l'anno 2022) per l'imp
[...] euro 17.920,00 sempre a titolo di canoni pubblicitari. E_ ha contestato la determinazione di , ar
[...] _1 misurazione, utile al calcolo del canone dovuto, avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la superficie dei teloni occupata dai messaggi pubblicitari: “'Un'iniziativa del Gruppo Visconti Milano-Roma', 'Sinloc', 'DroneXbim servizi di ingegneria integrata', 'Futura Grandi Lavori', ' 'GrownLab', 'Afim', 'Veneta Group Sartoria Finanziaria', 'Studio E_ Caiffa Servizi per le imprese' e 'Assoartigiani'”, dovendosi invece escludere la dicitura "
[...]
capitale Europea della cultura 2025", dalla dicitura “ Parte_4 Controparte_2 dall'immagine del filosofo P.I. ha contestato poi l'applicazione degli Testimone_1 ulteriori importi effettuat nità, essendo gli stessi applicati solo in ipotesi di mancato saldo dell'avviso di pagamento che precede l'invio dell'avviso di accertamento esecutivo.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha domandato E_ E_
l'annullamento degli avvisi di a a del credito di cui all'avviso di pagamento n. 2200095100062696 del 14/01/2022.
Con decreto del 09/04/2022 il giudice precedentemente assegnatario del procedimento, Dott. Sette, rilevando come il giudizio rientrasse nelle materie di cui alla disposizione dell'art. 32 D. Lgs. 150/2011, ha disposto il mutamento del rito in ordinario.
Si è costituita in giudizio , allegando: a) di essere concessionaria del servizio di _1 riscossione coattiva dei t entrate patrimoniali del b) che Parte_4 l'avviso di accertamento notificato alla controparte in data 16/11/2021è stato richiesto in applicazione della normativa di cui alla L. 160/2019, art. 1 co. 816 e ss. nonché del Regolamento del comune di Gorizia in relazione ai messaggi pubblicitari presenti sui due teloni esposti rispettivamente in Piazza della Vittoria per mq 600,00 e in Via Bombi per mq
2 700,00 da parte della relativa agli interi teloni posti a E_ copertura del cantiere di ristrutturazione dell'edificio denominato “ , così Controparte_2 come previsto dall'art. 30 comma 1) del Regolamento comunale d iale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27/05/2021; d) che a seguito delle interlocuzioni svolte e del sopralluogo effettuato, in data 14/01/2022, la provvedeva alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo in rettifica in _1 autotutela n. 2110095100046373 (per l'anno 2021) dell'importo di euro 35.845,50 in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica. e) che in data 15.01.2022 veniva inoltre notificato avviso di pagamento n. 2200095100062696 per euro 17.920,00 relativo al canone per le medesime esposizioni pubblicitarie per il 2022.
, sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto respingersi il ricorso di controparte, _1 do di aver fatto corretta applicazione dei criteri per determinare le tariffe del Canone Unico Patrimoniali, applicando la relativa normativa del Regolamento del Comune di Gorizia, rilevando come la delibera della giunta comunale n. 78 del 13/05/2021 prevedesse a favore di la riduzione del canone E_ di occupazione del su cantiere, senza tuttavia nulla disciplinare in punto di esenzione/riduzione dei canoni per le esposizioni pubblicitarie.
Alla prima udienza del 28/09/2022 il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione degli avvisi di accertamento e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 25/10/2022 iscriveva a ruolo la causa E_ E_
RG 971/2022 in cui l'avviso di accertamento esecutivo n. 2210095100384205 notificato in data 14/07/2022 (anno di competenza 2022) per l'importo di euro 22.084,50.
Nell'ambito di tale giudizio, si è costituita , precisando come l'avviso di _1 accertamento esecutivo n. 22100951003842 lativo all'anno 2022, facesse riferimento al precedente avviso n. 2110095100046373 e sanzionasse l'omesso/parziale/tardivo versamento degli importi dovuti in forza del precedente avviso.
Relativamente a tale giudizio, nella prima udienza del 18/01/2023 il Giudice assegnatario del fascicolo, Dott. Sette, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Successivamente si è costituita in giudizio contestando le deduzioni di _1 controparte in termini analoghi a quelli indicati.
Nell'ambito del Giudizio RG 236/2022, riassegnata la causa allo scrivente Giudice all'udienza del 18/01/2023, si è provveduto sull'ammissione delle prove costituende richieste dalle parti.
Con decreto del 13/04/2023 il Presidente disponeva la chiamata delle cause davanti allo scrivente giudice per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c.
All'udienza del 04/05/2023, valutatane l'opportunità, è stata disposta la riunione del procedimento RG 971/2022 al più risalente procedimento RG 236/2022 e sono stati sentiti i testi e, a scioglimento della riserva assunta, è stato nominato CTU il Testimone_2 Geom. che ha prestato giuramento in data 03/08/2023. Persona_1
A seguito delle proroghe richieste, il CTU ha depositato l'elaborato peritale e la causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni nei termini sopra riportati, all'udienza del 18/09/2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 2. La domanda svolta da deve essere accolta E_ nei termini che seguono.
Preliminarmente si rammenta come, nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 R.D. 639/1910 (T. U. Riscossione), è opinione prevalente condivisa da questo Giudice che detta opposizione non configura una impugnazione dell'atto amministrativo irrogativo della sanzione con cognizione del giudice investito della controversia limitata alle dedotte ragioni di illegittimità del provvedimento, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione che assume, pertanto, la veste sostanziale di attore ai fini della applicazione del principio sulla distribuzione dell'onus probandi. Ne consegue che spetta all'amministrazione che ha irrogato la sanzione, sul presupposto della configurabilità a carico del privato di un illecito, l'onere di fornire la prova dei relativi fatti costitutivi, ben potendo l'opponente limitarsi a contestare la legittimità della sanzione sotto il profilo formale oppure la configurabilità della violazione che gli viene addebitata.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, vengono in rilievo le norme contenute nel Regolamento Comunale Del Canone Patrimoniale Di Occupazione Del Suolo Pubblico, Di Esposizione Pubblicitaria, Del Canone Mercatale E Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gorizia n. 07 del 27/05/2021 per dare attuazione alla L. 160/2019, art. 1, coo. 816 e ss. Il Regolamento comunale in parola, in primo luogo, attribuisce l'accertamento delle violazioni al Concessionario in forza dell'art. 41. La disciplina di dettaglio relativamente al canone delle esposizioni pubblicitarie è invece determinata dall'art. 30, il quale prevede, al punto 1, che il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
Si ritiene sul punto che abbia in parte assolto all'onere probatorio sulla stessa _1 gravante: risulta circostanza pacifica è non contestata che E_
, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione
[...] sito in Gorizia, Piazza Vittoria n. 49, abbia apposto, a copertura Controparte_2
i esposti rispettivamente in Piazza della Vittoria per mq 600,00 e in Via Bombi per mq 700,00, contenenti immagini avente carattere pubblicitario, senza preventiva autorizzazione, e, più precisamente, Per il telo di copertura su lato Piazza Vittoria, i loghi delle ditte SINLOC, DRONEXBIM, FUTURA GRANDI LAVORI,
GROWNLAB, E_ Controparte_3 STUDIO CAIFFA e e lo spazio testo contenete la Controparte_4
e per il telo copertura Parte_5 su lato Via Bombi la scritta Parte_6
(con esclusione il log
[...]
Testimone_3
ha tuttavia mosso contestazioni relativamente E_ al l metodo di calcolo utilizzato dalla concessionaria della superficie _1
(corrispondente alla superficie della minima figura piana ge olare in cui sono circoscritti) ai fini della determinazione dell'imposta – individuata, sulla base delle tariffe approvate dal Comune di Gorizia, nella misura di € 80,00 al metro quadro –all'inclusione nel calcolo del ritratto di e all'applicazione delle sanzioni da parte Testimone_3 dell'impositore.
4 Quanto al primo profilo, si ritiene che debba farsi riferimento alla relazione del CTU Geom. il quale ha provveduto alla misurazione esatta delle superfici della Persona_1 minima eometrica regolare in cui sono circoscritti i loghi pubblicitari presenti sui teloni esposti, determinandole in 53 mq per quel che riguarda il telo su lato Piazza Vittoria e in 53 mq per quel che riguarda il telo posto su lato Via Bombi, per un totale di 106 mq.
Per quel che riguarda l'inserimento nel calcolo della superficie del ritratto del filosofo (di 41 mq), appare opportuno richiamare l'insegnamento giurisprudenziale Testimone_3 ituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". (Cass. n. 17852 del 2004, 15449 del 2010). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti (così Cass. Civ., Sez. Trib. n. 1359/2019): in tale giudizio la Suprema Corte aveva riconosciuto la funzione pubblicitaria alle grandi fotografie che coprivano l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e ritraenti cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici, ritenendo come tali immagini inequivocabilmente promuovessero l'attività dell'esercente. essendo dirette a richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all'attività commerciale svolta all'interno del supermercato.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie, è da ritenersi come l'immagine del noto filosofo goriziano non assuma una vera e propria funzione pubblicitaria rispetto all'attività svolta da (che ha per oggetto interventi edilizi e, nel E_ caso concreto, la ristrutturazione del Palazzo storico) o delle altre società coinvolte (i cui loghi sono stati inseriti nel telone espositivo) ma assuma invece una funzione meramente decorativa;
l'inserimento della riproduzione del ritratto è da ritenersi connessa all'importanza della figura storica che assume rispetto alla città di Testimone_3 Gorizia ma risulta obiettivamente inidoneo a promuovere il nome e l'attività di verso la pluralità indistinta di E_ consumatori/potenziali acquirenti.
Pertanto, dal calcolo dell'imposta dovuta deve essere esclusa la superficie di 41 mq corrispondente al ritratto di Testimone_3
Quanto al terzo profilo (applicazione dell'indennità sostitutiva e sanzioni di ritardo relative all'avviso di accertamento esecutivo n. 2110095100046373 per l'anno di competenza 2021), occorre far richiamo all'art. 42 del Regolamento Comunale già citato, il quale prevede, al punto n. 2 che alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento o per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato si applicano: a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo né superiore al doppio del canone dovuto, fermo restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Tale norma riproduce, in buona sostanza, il contenuto dell'art. 1, co. 821 L. 160/2019.
Sul punto, si ritengono errate le argomentazioni di E_ secondo cui tali importi aggiuntivi dovrebbero ess
5 saldo dell'avviso di pagamento che precede l'invio dell'avviso di accertamento esecutivo, in quanto tali importi sono volti a sanzionare la diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi, a prescindere dal momento in cui viene comunicato l'avviso di accertamento. Pertanto, deve trovare conferma l'applicazione di indennità sostitutiva e della sanzione amministrativa, con rideterminazione degli importi.
Per quel che riguarda infine l'avviso di accertamento esecutivo n. 2210095100384205 del 14/07/2022, si richiama la previsione del punto n. 5 del citato art. 42, il quale prevede che nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997. Pertanto, la sanzione dovuta deve essere determinata nella misura del 30% del canone di cui è stato omesso il versamento relativamente all'anno 2021, detratto il pagamento in parte effettuato da E_
In conclusione, ritenuto che abbia in parte assolto all'onere della prova sulla _1 stessa gravante, gli importi d RTECIPAZIONI devono E_ essere così rideterminati:
• Relativamente all'avviso di accertamento esecutivo n. 2110095100046373 del 14/01/2022: canone base € 8.480,00 (106 mq* 80 €), indennità sostituiva € 12.720,00 (canone base maggiorato del 50%), sanzione amministrativa € 12.720,00, per un totale di € 25.440,00, oltre spese di notifica;
• Relativamente all'avviso di accertamento esecutivo n. 2200095100062696 del 14/01/2022: canone base di € 8.482,00, oltre spese di notifica;
• Relativamente all'avviso di accertamento esecutivo n. 2210095100384205 del 14/07/2022: canone base € 8.480,00, detratto il pagamento di € 4.480,00, canone non versato per € 4.000,00, sanzione determinata nella misura di € 1.200,00, oltre spese di notifica.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta da E_
a , in luogo di quelle indicate negli avvisi di accertamento oggetto della
[...] _1 nt ione, devono essere complessivamente rideterminate nella misura di € 35.122,00, oltre spese di notifica per € 19,50.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Pur considerato l'orientamento giurisprudenziale prevalente a mente del quale il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 6951/2011), l'identità delle questioni analizzate nei due procedimenti poi riuniti impone la liquidazione unitaria delle spese di lite.
Individuato pertanto lo scaglione di riferimento sulla base dei complessivi importi oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, si applicano i parametri medi dello scaglione di riferimento.
I compensi dovuti al CTU, liquidati giusto decreto del 18/09/2024, sono definitivamente posti a carico della parte soccombente.
* * *
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accoglie parzialmente la domanda di e, per E_
l'effetto,
Ridetermina quanto dovuto da a E_ E_ _1 sulla base degli avvisi d 95 2200095100062696 e 2210095100384205 nella misura complessiva di € 35.141,50;
Condanna al pagamento, in favore della parte _1 E_
, delle spese dei presenti giudizi riuniti, che liquida in complessivi €
[...]
15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Pone definitivamente a carico di il compenso liquidato al CTU giusto decreto _1 del 18/09/2024;
Così deciso Gorizia in data 24/03/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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