Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 09/06/2025, n. 11178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11178 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10734/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10734 del 2021, proposto da UI IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Basilicata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EN S.p.a., non costituito in giudizio;
ER - Rete Elettrica Nazionale S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bossone, Maurizio Carbone, Francesca Covone, Antonio Iacono, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per la condanna al risarcimento:
a) di tutti i danni quantificato in euro 26.000,00 a far data dall’abusiva occupazione (anno 1996) con interessi moratori fino all’effettivo soddisfo e/o nella misura che vorrà stabilire il Giudice adito;
b) di ogni danno cagionato anche alla residua proprietà per il mancato uso della stessa a causa della realizzazione dell’opera pubblica di elettrodotto;
c) di tutti i danni dovuti a causa della svalutazione monetaria;
d) degli ulteriori danni patiti ai sensi dell’art. 1224 cc.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER - Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda trae origine dalla realizzazione, a decorrere dal 10 ottobre 1996 (doc. 17 prodotto da ER, verbale di consistenza e di immissione in possesso), di un tratto dell’elettrodotto Matera-Santa Sofia sui fondi siti nel Come di San Martino Valle Caudina (AV) di proprietà del padre dell’odierno ricorrente, che nel 1997 conviene in giudizio EN dinanzi al Tribunale di Avellino per il risarcimento dei danni dovuti all’occupazione e alla costruzione dell’opera.
2. Nel 2005 il Tribunale di Avellino dichiara l’incompetenza funzionale a favore della Corte d’Appello di Napoli in quanto, a seguito della produzione agli atti del decreto prefettizio di imposizione della servitù coattiva e della quietanza di deposito delle indennità, ritiene che la domanda di risarcimento del danno si sia convertita in azione di opposizione alla stima dell’indennità liquidata in sede amministrativa.
3. Il giudizio viene quindi riassunto dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, con riproposizione delle stesse domande di risarcimento dei danni da occupazione rivolte al primo giudice, e vede anche la partecipazione di ER quale interventore volontario, in quanto succeduta a titolo particolare ad EN nella titolarità dell’elettrodotto.
4. Nel 2009 la Corte di Appello di Napoli dichiara il ricorso inammissibile, non condividendo la ricostruzione operata dal primo giudice con riguardo alla modificazione della domanda attorea e valutando altresì la riproposizione delle richieste risarcitorie quale indice della volontà contraria del ricorrente alla conversione della domanda risarcitoria in opposizione alla stima.
5. Nel 2010 l’odierno ricorrente, figlio del de cuius , ha adito la Corte d’Appello di Napoli proponendo nei confronti di EN sia una domanda indennitaria in opposizione alla stima effettuata dall’Amministrazione sia una domanda risarcitoria, la prima rigettata per difetto di legittimazione passiva dell’EN, la seconda dichiarata inammissibile perché non rientrante nella competenza funzionale dell’organo giurisdizionale adito (2014).
6. Nel 2015 l’odierno ricorrente si è rivolto al Tribunale di Avellino per ottenere da EN e da ER il risarcimento di tutti i danni subiti in relazione all’occupazione dei fondi, asseritamente illegittima.
7. Nel 2021 il Tribunale di Avellino ha dichiarato il difetto di giurisdizione e il ricorrente ha provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale.
8. Si è costituita in giudizio ER per resistere al ricorso, ha depositato documenti e memoria difensiva, nella quale ha eccepito la nullità dell’atto di riassunzione in ragione dell’incertezza del titolo su cui si fonda la domanda risarcitoria e, nel merito, la prescrizione del diritto.
9. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare occorre rilevare che è infondata l’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione, sollevata dall’Amministrazione resistente sulla base dell’incertezza della natura del titolo.
1.1. L’atto di riassunzione del processo può essere considerato nullo solo nel caso in cui presenti delle carenze degli elementi essenziali tali da rendere impossibile il raggiungimento dello scopo cui è preordinato, in quanto esso non introduce un nuovo procedimento, ma è finalizzato a consentire la prosecuzione di quello già pendente, per cui l’accertamento della sua validità deve riguardare l’intero contenuto, in modo tale da verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo (Cass. civ., sez. V, ord. n. 12584/2024; sez. I, sent. n. 6193/2020; sent. n. 11193/2018).
1.2. Si tratta pertanto di casi in cui gravi carenze di forma-contenuto impediscono l’individuazione del petitum e della causa petendi delle domande avanzate con il ricorso.
1.3. Tali circostanze non sono riscontrabili nel caso in esame.
2. Passando all’esame del merito, il ricorso è infondato.
3. Nella vicenda contenziosa si intrecciano il profilo risarcitorio, collegato agli effetti dell’occupazione asseritamente sine titulo , e quello indennitario, relativo al deprezzamento del fondo e all’oggettiva incidenza del vincolo sul valore del bene. La relazione tra i profili risarcitorio e indennitario in materia di occupazioni - frutto di una selezione di interessi operata a monte dal legislatore - è stata chiarita dalla giurisprudenza, secondo cui:
- le pretese inerenti ai danni derivanti dalla costruzione della linea e dalle necessarie occupazioni temporanee configurano sostanzialmente componenti dell'indennità medesima; tra essi va annoverato anche il danno alle colture quale conseguenza normale e inevitabile dei lavori (Cass., sez. I, n. 4710/1993; n. 1899/1985);
- “ il risarcimento del danno per occupazione illegittima in tanto si giustifica, in aggiunta all'indennità di occupazione legittima (…) e all'indennità di asservimento (oppure al risarcimento per l'indebita costruzione dell'opera), in quanto ad un primo segmento temporale di totale indisponibilità del bene da parte del proprietario, regolarmente coperto dal decreto d'urgenza, ne sia seguito altro, anch'esso di totale indisponibilità, non giustificato da tale provvedimento, per essere scaduto il relativo termine senza che si sia perfezionata la procedura lato sensu ablatoria o che sia stata realizzata l'opera prevista e senza, quindi, che il fondo, sia stato restituito al proprietario, sicché si renda necessario, ai fini della completa reintegrazione patrimoniale del medesimo, non solo indennizzarlo per il periodo di autorizzata privazione delle utilità derivanti dal fondo occupato ma anche ristorarlo per le perdite subite nel periodo di occupazione abusiva e fino al momento della definitiva diminuzione patrimoniale causatagli dall'asservimento de iure di detto fondo o, comunque, dalla costruzione dell'opera ” (Cass., S.U., n. 15277/2001).
Se, da un lato, le questioni relative alla stima effettuata in via amministrativa non possono essere messe in discussione in questa sede, perché rientranti nella competenza funzionale della Corte d’Appello competente per territorio ai sensi della normativa ratione temporis applicabile (art. 19 della L. 865/1971), dall’altro, è possibile affermare che l’illegittimità dell’occupazione del fondo è il presupposto essenziale ai fini del ristoro della perdita patrimoniale dovuta alla costruzione dell’opera.
4. Svolte tali premesse, dalla documentazione versata nel fascicolo emerge la seguente ricostruzione dei fatti:
i. con Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 790 del 6 novembre 1992, EN è stata autorizzata in modo definitivo sin dall’origine a “costruire e a esercire l’elettrodotto”, espressamente qualificato come “inamovibile” e, inoltre, i lavori sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 342/1965;
ii. con Decreto del Prefetto della Provincia di Avellino in data 26 agosto 1996 è stata autorizzata l’occupazione temporanea in via d’urgenza dell’area da parte di EN;
iii. con verbale in data 10 ottobre 1996 è stata accertata la consistenza dei fondi ed è stata registrata l’immissione in possesso da parte di EN ai fini dell’esecuzione dei lavori;
iv. il D.M. n. 790/1992 è stato integrato dal Decreto n. 472 in data 29 maggio 1997 e prorogato più volte fino al 6 novembre 2001;
v. con Decreto del Prefetto della Provincia di Avellino in data 18 settembre 2000 è stato adottato l’atto impositivo della servitù coattiva di elettrodotto;
vi. i decreti sopra indicati non sono stati impugnati dal de cuius dell’odierno ricorrente.
4.1. Dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata si ricava che:
I. il D.M. n. 790/1992 ha natura di autorizzazione definitiva ai sensi della normativa ratione temporis applicabile (art. 9 del D.P.R. 342/1965, “ I decreti di autorizzazione degli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere ”) ed è stato prorogato senza soluzione di continuità - e, quindi, è stato valido ed efficace - sino al 6 novembre 2001;
II. l’atto prefettizio di asservimento è intervenuto il 18 settembre 2000, ovverosia in data ampiamente antecedente alla scadenza della proroga dell’autorizzazione definitiva (come detto, 6 novembre 2001);
III. l’occupazione dei fondi e la realizzazione dell’opera sono avvenute in presenza di un valido titolo ablatorio e nel rispetto dei termini stabiliti dai provvedimenti;
IV. i predetti provvedimenti si sono consolidati.
4.2. Si osserva che per imporre legittimamente la servitù prevista da un’autorizzazione definitiva non è necessario un atto ulteriore di dichiarazione di pubblica utilità, essendo sufficiente che il decreto di asservimento venga adottato nei termini di efficacia dell’autorizzazione stessa (così, in vicenda analoga, Cons. Stato, sez. IV, n. 1274/2025).
4.3. Nel caso in esame, la presenza a monte di valida autorizzazione definitiva e l’adozione a valle del decreto di asservimento nel rispetto dei termini di efficacia dell’autorizzazione stessa rendono l’occupazione legittima in tutta la sua durata, il che fa cadere la tesi dell’illecito permanente sottesa al ricorso e, prima ancora, dell’ingiustizia del danno.
4.4. Trattandosi di responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del cod. civ., l’elemento centrale è rappresentato dall’ingiustizia del danno, in base alla quale il risarcimento può essere riconosciuto “ se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi ” (Cons. Stato, Ad. Plen. 7/2021). La giurisprudenza ha chiarito che il fatto lesivo della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela “ deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.); con riferimento alla ingiustizia del danno, deve rilevarsi, altresì, che presupposto essenziale della responsabilità è l'evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento e, affinché la lesione possa considerarsi ingiusta, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria - anche se non sufficiente - per accedere alla tutela risarcitoria; occorre quindi anche verificare che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole dell'amministrazione pubblica), l'interesse materiale al quale il soggetto aspira; ovvero il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo ” (Cons. Stato, sez. V, n. 8924/2023).
4.5. Si osserva che la legittimità dell’azione amministrativa elide in radice l’elemento dell’ingiustizia del danno, privando di rilevanza giuridica ai fini risarcitori il sacrificio patrimoniale subito dal ricorrente, che deve ritenersi avvenuto secundum ius e iure , il che si è verificato nel caso di specie.
5. La completezza del quadro fattuale rende superflua l’acquisizione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente.
6. In conclusione, assorbita l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, il ricorso va respinto.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti di ER S.p.a. e sono liquidate come da dispositivo, mentre non v’è luogo a provvedere su di esse con riguardo a EN S.p.a., in quanto non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ER - Rete Elettrica Nazionale S.p.a., che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei confronti di EN S.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO