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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/10/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro, dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. STALLONE PIETRO C.F._1
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GILARDO GIANTONY
INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI
LA VALLE
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESE TINDARA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Il G.L., con provvedimento del Parte_1
14/11/2024, ha disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la trattazione scritta dell'udienza fissata per il 15.10.2025, assegnando alle parti termine fino al giorno dell'udienza per lo scambio e il deposito telematico di note contenenti istanze e conclusioni.
Nel pieno rispetto dei termini fissati dal Tribunale, la difesa, in vista dell'udienza, si riporta integralmente al contenuto delle note conclusive depositate nel fascicolo telematico, ribadendo integralmente le ragioni di merito del ricorso introduttivo e opponendosi in toto a quanto dedotto ed eccepito nelle memorie difensive delle parti resistenti (INAIL, e CP_1 Controparte_3
).
[...]
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente chiede che la causa venga decisa nel merito, accogliendo le proprie istanze. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_2
“Con le presente note, ci si riporta a quanto sostenuto, dedotto ed
[...] eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note autorizzate, ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi integralmente riportato, e più precisamente:
In via pregiudiziale, si ribadisce la dedotta inammissibilità del ricorso in quanto l'intimazione non
è atto autonomamente impugnabile, poiché nel caso specifico gli atti sottesi all'intimazione impugnata, sono stati regolarmente e tempestivamente notificati all'odierno ricorrente, pertanto non esiste causa giustificatrice che possa legittimare l'impugnazione autonoma delle stesse.
Pertanto, le doglianze di controparte non possono trovare in questa sede ingresso giuridico, in quanto inammissibili e tardive.
In via preliminare, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito all'operato dell'Ente impositore, atteso che solo quest'ultimo risulta essere il titolare della situazione sostanziale dedotta nel presente giudizio e, pertanto, unico vero contraddittore.
Sempre in via preliminare si deduce l'inammissibilità del ricorso proposto tardivamente. Nel merito, si deduce la regolarità dell'operato dell , mancata opposizione Controparte_4 degli avvisi di addebito nei termini di legge - intervenuta definitività dei ruoli;
infondatezza della deduzione di maturata prescrizione dei contributi previdenziali.
Ed infatti, come può ben evincersi dalla documentazione in atti, le cartelle e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, sono stati tutti regolarmente notificati e seguiti da validi atti interruttivi della prescrizione, e relativamente alle cartelle di pagamento n.
29120140000410951000, n. 29120140012753162000, n. 29120150011238861000, e agli avvisi di addebito n. 59120140000386072000, n. 59120140001015442000, n. 5912014000182333000
e n. 59120150000384742000, si deduce che sono state oggetto di annullamento automatico ex art. 1, commi da 222 a 230, della Legge, 29 dicembre 2022, n.197 (Legge Bilancio 2023), rientrando nello stralcio dei debiti fino a € 1.000,00, pertanto si chiede darsi atto della sopravvenuta parziale cessata materia del contendere.
Tutto ciò premesso
P.T.M.
Voglia l'Ill.mo G.d.L. adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto l'intimazione non è atto autonomamente impugnabile e dare atto dell'intervenuta definitività delle cartelle e degli avvisi di addebito per decorrenza del termine ad impugnare;
- in via preliminare, dare atto della carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione, in merito all'operato dell'Ente impositore;
- sempre in via preliminare, darsi atto della sopravvenuta parziale cessata materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. 29120140000410951000, n.
29120140012753162000, n. 29120150011238861000, e agli avvisi di addebito n.
59120140000386072000, n. 59120140001015442000, n. 5912014000182333000 e n.
59120150000384742000, essendo stati oggetto di annullamento automatico ex art. 1, commi da
222 a 230, della Legge, 29 dicembre 2022, n.197 (Legge Bilancio 2023), rientrando nello stralcio dei debiti fino a € 1.000,00;
- nel merito, dichiarare la regolarità della procedura di riscossione;
- in via subordinata, nella denegata, ma non temuta ipotesi che il ricorso proposto ex adverso venisse accolto per motivi imputabili all'ente impositore, ritenere l'Agente della Riscossione indenne dalle conseguenze di lite. vista la nota depositata dal procuratore dell' “l'Istituto richiama le conclusioni CP_1 precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024, , ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29120229005644976/000, intimante il pagamento della somma di € 18.337,04 (diciottomilatrecentotrentasette/04) per asserito mancato pagamento di INAIL,
TASSE AUTOMOBILISTICHE, IVA e CONTRIBUTI IVS, notificata in data 12.06.2024.
L'intimazione di pagamento nr. 29120229005644976/000 segue la notifica delle cartelle di pagamento di cui infra:
1) cartella nr. 29120140000410951000, notificata in data 7.07.2014 di importo pari ad € 48,59;
2) cartella nr. 29120140012753162000, notificata in data 01.09.2014 di importo pari ad €
349,92;
3) cartella nr. 29120150011238861000, notificata in data 21.09.2015 di importo pari ad €
382,21;
4) cartella nr. 29120150017508677000, notificata in data 15.10.2016 di importo pari ad €
160,31; 5) cartella nr. 29120160033205747000, notificata in data 3.10.2016 di importo pari ad €
303,50;
6) cartella nr. 29120160036082679000, notificata in data 26.12.2016 di importo pari ad €
377,28;
7) avviso di addebito nr. 59120140000386072000, notificato in data 29.05.2014 di importo pari ad € 1.324,53;
8) avviso di addebito nr. 59120140001015442000, notificato in data 30.09.2014 di importo pari ad € 1.618,13;
9) avviso di addebito nr. 5912014000182333000, notificato in data 17.10.2018 di importo pari ad € 1.456,01;
10) avviso di addebito nr. 59120150000384742000, notificato in data 1.10.2015 di importo pari ad € 1.578,54;
11) avviso di addebito nr. 59120160001398627000, notificato in data 29.11.2016 di importo pari ad € 2.605,25;
12) avviso di addebito nr. 59120170000991026000, notificato in data 29.12.2017 di importo pari ad € 5.090,38;
13) avviso di addebito nr. 59120170001867549000, notificato in data 03.01.2018 di importo pari ad € 2.622,00;
14) avviso di addebito nr. 59120180000529140000, notificato in data 13.07.2018 di importo pari ad € 420,39; ha eccepito
1.la nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica della cartella di pagamento nr. 29120140000410951000, notificata in data
7.07.2014 di importo pari ad € 48,59 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
2. la nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica della cartella di pagamento nr. nr. 29120140012753162000, notificata in data
01.09.2014 di importo pari ad € 349,92 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024; 3. la nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica della cartella di pagamento nr. nr. 29120150011238861000 notificata in data
21.09.2015 di importo pari ad € 382,21 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
5. nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica della cartella di pagamento nr. nr. 29120160033205747000 notificata in data
3.10.2016 di importo pari ad € 303;50 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
7. nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica dell'avviso di addebito nr. 59120140000386072000 notificato in data
29.05.2014 di importo pari ad € 1.324,53 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
8. nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica dell'avviso di addebito nr. 59120140001015442000 notificato in data
30.09.2014 di importo pari ad € 1.618,13 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
9. nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica dell'avviso di addebito nr. 5912014000182333000 notificato in data 17.10.2018 di importo pari ad € 1.456,01 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
10. nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica dell'avviso di addebito nr. 59120150000384742000 notificato in data 1.10.2015 di importo pari ad € 1.578,54 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
11. nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica dell'avviso di addebito nr. 59120160001398627000 notificato in data
29.11.2016 di importo pari ad € 2.605,25 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
12. nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica dell'avviso di addebito nr. nr. 59120170000991026000 notificato in data
29.12.2017 di importo pari ad € 5.090,38 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
13. nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica dell'avviso di addebito nr. 59120170001867549000 notificato in data
03.01.2018 di importo pari ad € 2.622,00 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
14. nullità dell'intimazione di pagamento recante il nr. 29120229005644976/000 per l'intervenuta prescrizione successiva del credito essendo decorsi più di 5 (cinque) anni tra la data di notifica dell'avviso di addebito nr. 59120180000529140000 notificato in data
13.07.2018 di importo pari ad € 420,39 e la successiva intimazione di pagamento notificata all'odierno ricorrente solamente in data 12.06.2024;
Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito ed ha formulato anche istanza di sospensione.
Si è costituita l'INAIL contestando quanto asserito e dedotto, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Inail, affermando la sussistenza del proprio credito e contestando l'eccezione di prescrizione.
Ha formulato domanda di garanzia, manleva e risarcimento danni nei confronti dell'
[...]
. Controparte_3
Si è costituita l contestando quanto eccepito e Controparte_5 dedotto.
In via pregiudiziale, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in quanto l'intimazione non è atto autonomamente impugnabile.
In via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Sempre in via preliminare ha dedotto l'inammissibilità del ricorso proposto tardivamente, oltre al termine di giorni 20 dalla notificazione dell'atto impugnato, così come previsto dall'art. 617
c.p.c.
Nel merito, ha dedotto la regolarità dell'operato dell' , mancata Controparte_4 opposizione degli avvisi di addebito nei termini di legge - intervenuta definitività dei ruoli;
infondatezza della deduzione di maturata prescrizione dei contributi previdenziali, contestando che si fosse verificata alcuna prescrizione, considerando anche la sospensione COVID.
Insussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Si è costituita l' contestando quanto eccepito e dedotto. CP_1
Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, in quanto controparte non ha specificamente allegato, né tantomeno fornito la prova, di trovarsi in una delle tre condizioni legittimanti per procedere in giudizio tassativamente elencate dall'art. 12, comma 4- bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dall'art. 3 bis del decreto legge 21 ottobre 2021,
n. 146, conv. con modd. in legge 17 dicembre 2021, n. 215, a norma del quale “l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica dei titoli impositivi (in particolare, la cartella di pagamento di cui all'art. art. 25 DPR 29 settembre 1973, n. 602 e l'avviso di addebito di cui all'art. 30 DL n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010), nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
La prova della notifica delle cartelle di pagamento è a carico dell' . Controparte_4
Gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo raccomandate AR e PEC, che si producono in allegato al presente atto.
La circostanza dell'avvenuta notifica è tardivamente contestata in ricorso, poiché oramai spirato il termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica dei titoli impositivi (cartelle di pagamento e avvisi di addebito), siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma
5, D. Lgs. N. 46/1999.
Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica dei titoli impositivi. Nel merito ha evidenziato la mancata specifica contestazione del merito del credito.
Coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, la causa, all'udienza del
15 ottobre 2025 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali, dovendosi pertanto dichiarare la propria incompetenza per le cartelle nr. 29120150017508677000 e nr. 29120160036082679000.
Sempre in apertura di motivazione bisogna darsi atto pagamento che sono state oggetto di annullamento automatico ex art. 1, commi da 222 a 230, della Legge, 29 dicembre 2022, n.197
(Legge Bilancio 2023), rientrando nello stralcio dei debiti fino a € 1.000,00, le cartelle n.
29120140000410951000, n. 29120140012753162000, n. 29120150011238861000, e agli avvisi di addebito n. 59120140000386072000, n. 59120140001015442000, n.
5912014000182333000 e n. 59120150000384742000.
Per questi va dichiarata la carenza di interesse ad agire, essendo l'annullamento effetto di una legge vanno compensate le spese.
Sempre in apertura di motivazione va rilevato l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'odierno ricorrente.
Gli atti da esaminare rimangono, pertanto, la cartella di pagamento nr. nr.
29120160033205747000 notificata in data 3.10.2016, l'avviso di addebito nr.
59120160001398627000 notificato in data 29.11.2016, l'avviso di addebito nr. nr.
59120170000991026000 notificato in data 29.12.2017, l'avviso di addebito nr.
59120170001867549000 notificato in data 03.01.2018 e l'avviso di addebito nr.
59120180000529140000 notificato in data 13.07.2018.
Rispetto a tali atti parte ricorrente ha eccepito la prescrizione per mancanza di atti interruttivi tra la suddetta notifica e la notifica dell'intimazione di pagamento effettuata, in data 12.06.2024.
L' ha prodotto documentazione conferente con riferimento all'eccepita CP_2 CP_2 prescrizione.
Va, pertanto, rigettata la prescrizione con riferimento:
- alla cartella di pagamento n. 29120160033205747000 (all. B5) è stata notificata in data
03/10/2016 a mezzo pec, andata con esito negativo, seguito dal deposito presso la CCIAA e dall'invio della raccomandata informativa a mani dello stesso, seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120229002872566000, notificato in data 01/12/2022 (all. G), e dall'intimazione oggi impugnata in data 12/06/2024 (all. E)
- all'avviso di addebito n. 59120160001398627000 (all. B11) notificato ad opera dell'ente impositore in data 29/11/2016, seguito ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229002872566000, notificato in data
01/12/2022 (all. D), e dall'intimazione oggi impugnata in data 12/06/2024 (all. E),
- all'avviso di addebito n. 59120170000991026000 (all. B12) notificato ad opera dell'ente impositore in data 29/12/2017, seguito ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229002872566000, notificato in data
01/12/2022 (all. D), e dall'intimazione oggi impugnata in data 12/06/2024 (all. E),
- all'avviso di addebito n. 59120170001867549000 (all. B13) notificato ad opera dell'ente impositore in data 03/01/2018, seguito ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229002872566000, notificato in data
01/12/2022 (all. D), e dall'intimazione oggi impugnata in data 12/06/2024 (all. E),
- all'avviso di addebito n. 59120180000529140000 (all. B14) notificato ad opera dell'ente impositore in data 13/01/2018, seguito ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata in data 12/06/2024 (all. E).
Va, dunque, rigettato il ricorso, le spese tenuto conto dell'esito del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
- dichiara l'incompetenza per le cartelle nr. 29120150017508677000 e nr.
29120160036082679000.
- da atto dell'annullamento automatico ex art. 1, commi da 222 a 230, della Legge, 29 dicembre
2022, n.197 (Legge Bilancio 2023), delle cartelle n. 29120140000410951000, n.
29120140012753162000, n. 29120150011238861000, e degli avvisi di addebito n.
59120140000386072000, n. 59120140001015442000, n. 5912014000182333000 e n.
59120150000384742000.
- rigetta il ricorso per le restanti cartelle e avvisi di addebito;
- compensa le spese di lite. Sciacca, 16 ottbre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini