Ordinanza cautelare 25 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 19 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23910 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09906/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9906 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gisella Mesoraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. Numero -OMISSIS- del 31/01/2020, notificato al ricorrente in data 19.08.2020, avente ad oggetto diniego cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 17 marzo 2016.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM 31 gennaio 2020, ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, a causa di due notizie di reato emerse sul conto dell’istante:
- notizia di reato in data 13.12.1999 dell’Ufficio Frontiera Marittima di Brindisi per ricettazione e falsi in genere (art. 648 c.p.);
- notizia di reato in data 21.08.2001 dell’Ufficio Frontiera Marittima di Brindisi per contraffazione (art. 460 c.p.).
L’Amministrazione nella motivazione del diniego ha peraltro evidenziato che il richiedente ha, all’atto della presentazione della domanda, autocertificato di essere esente da precedenti penali.
Con l’atto introduttivo del giudizio è stata eccepita l’illegittimità dell’atto impugnato, per i motivi di diritto di seguito sintetizzati: Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della legge 05/02/1992 n. 91. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria.
In particolare, l’istante contesta la correttezza della valutazione condotta dalla p.a., che ha fondato il proprio diniego su due notizie di reato, asseritamente irrilevanti, che non hanno neppure condotto all’apertura delle indagini.
Con ordinanza n. 425/2021 è stata respinta la domanda cautelare.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 9491/2025, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è suscettibile di favorevole accoglimento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata, e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di difetto di istruttoria per omissione delle opportune verifiche in ordine alle vicende penale contestate con il provvedimento avversato.
In particolare, il provvedimento impugnato fonda la sfavorevole determinazione in ordine alla richiesta di cittadinanza sulle seguenti notizie di reato, emerse dal rapporto informativo della Questura di Reggio Emilia del 23 aprile 2018 sul conto del richiedente:
- notizia di reato in data 13.12.1999 dell’Ufficio Frontiera Marittima di Brindisi per ricettazione e falsi in genere (art. 648 c.p.);
- notizia di reato in data 21.08.2001 dell’Ufficio Frontiera Marittima di Brindisi per contraffazione (art. 460 c.p.).
Inoltre, nel decreto di diniego emerge un ulteriore addebito a carico del richiedente, per avere, all’atto della presentazione della domanda, autocertificato di essere esente da precedenti penali.
Al riguardo, il ricorrente deduce che le notizie di reato, molto risalenti nel tempo, di cui peraltro non sarebbe stato a conoscenza, non hanno neanche condotto all’apertura delle indagini.
Sul punto, parte resistente nella relazione difensiva n. 476 del 21 gennaio 2021, versata in atti il 10 settembre 2025, controdeduce, evidenziando che le notizie di reato de quibus si riferiscono a sequestri di passaporti e permessi di soggiorno risultati falsificati intestati al ricorrente, effettuati allo sbarco da traghetti provenienti dall’Albania da parte dell’Ufficio Polizia Marittima di Brindisi (Allegato 6 ai DOCUMENTI del 10 settembre 2025), e che tali episodi, avvenuti a due anni di distanza l’uno dall’altro, sono stati legittimamente ritenuti idonei ad evidenziare una personalità incline ad ignorare sistematicamente le leggi, costituendo indice di una persistente inaffidabilità e non compiuta integrazione da parte del richiedente la cittadinanza, che non ha mai contestato nel merito i fatti ascrittigli.
Esaminati gli atti di causa, il Collegio, di contro, evidenzia, tuttavia, che il rapporto informativo dell’Ufficio Polizia Marittima di Brindisi del 20 gennaio 2021 - che il Ministero richiama nella sua relazione difensiva (All. 6 Documenti del 10 settembre 2025) ma non nel provvedimento avversato (basato unicamente sul contenuto del rapporto informativo della Questura di Reggio Emilia del 23 aprile 2018) - precisa che “ in considerazione del fatto che i suddetti stranieri, all’epoca dei fatti non sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici, non è possibile stabilire che gli stessi si identificano per l’-OMISSIS-, in rubrica generalizzato ” e che “ i relativi procedimenti penali nr.-OMISSIS-/99 r.g.n.r. Mod.22 e nr.-OMISSIS-r.g.n.r. mod.44, iscritti presso la Procura della Repubblica, risultano essere stati archiviati rispettivamente, il 18.09.2000 e il 19.03.2002 ”.
Orbene, quanto testé rilevato, ad avviso del Collegio, conduce a ritenere che la p.a. – che, si ribadisce, nell’impugnato d.m. 31 gennaio 2020 richiama solo il rapporto informativo della Questura di Reggio del 23 aprile 2018 e non anche quello dell’Ufficio Polizia Marittima di Brindisi del 20 gennaio 2021 - abbia assunto la determinazione finale circa la domanda di cittadinanza senza considerare ogni elemento rilevante per la formulazione del giudizio di meritevolezza del richiedente lo status , con particolare riguardo ai favorevoli sviluppi delle vicende penali addossate, visto che, invece, contesta all’istante – che, secondo quanto supra ricostruito, non aveva precedenti né procedimenti penali pendenti - anche la dichiarazione non veritiera circa la propria posizione penale in sede di presentazione della domanda di cittadinanza. Ciò conferma ulteriormente la non puntualità dell’operato dell’autorità procedente, avendo fondato la propria valutazione sulla personalità e il livello di integrazione raggiunto dall’aspirante cittadino su dati parziali ed inesatti.
Gli aspetti evidenziati gettano, dunque, un’ombra sulla puntualità della valutazione effettuata dalla p.a. sul conto dell’aspirante cittadino, pur nella consapevolezza che, al cospetto di condotte penalmente rilevanti è consentito, in linea con la costante giurisprudenza, tener conto anche di mere segnalazioni, ove particolarmente gravi ed indicative di una personalità non incline al rispetto delle norme, da parte dell’autorità procedente, che tuttavia è onerata di chiarire la specifica valenza negativa degli stessi: in dette circostanze - specie se si sia al cospetto, come nel caso che ci occupa, di fatti collocabili ampiamente al di fuori del decennio ante-domanda, che rappresenta il c.d. “periodo di osservazione”, assunto dalla giurisprudenza prevalente quale periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione (cfr. ex pluris, parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 635/2022) - l’Amministrazione, oltre ad assicurare una istruttoria completa, da cui risultino anche gli eventuali esiti processuali della vicenda, deve procedere alla ponderazione delle circostanze del caso concreto, con particolare riguardo alla gravità della vicenda penale e all’effettiva pericolosità dell’istante, le quali, anche se non vincolano la determinazione dell’amministrazione nell’ambito del procedimento concessorio, certamente ed inevitabilmente la condizionano, ciò da cui discende un ineludibile onere di puntualità nell’individuazione dei presupposti di fatto della determinazione assunta dell’autorità procedente.
In relazione ad una fattispecie analoga si è espresso, di recente, il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 6791/2023: “ da confermare è il principio per cui l’Amministrazione ha il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque «rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l’ordinato svolgimento della vita sociale)» (Cons. Stato, sez. I, parere n. 77 del 2023; pareri nn. 1219, 1756-1761 e 806 del 2022).
Tuttavia … in tali evenienze, è necessario un adeguato approfondimento istruttorio diretto ad accertare se e quali sviluppi vi siano stati delle denunce richiamate e poste a base della valutazione negativa, approfondimento istruttorio che deve essere poi logicamente seguito da un’attenta valutazione dei fatti così compiutamente ricostruiti, con un’ampia motivazione che dia conto delle ragioni per le quali quei fatti in astratto penalmente rilevanti, ancorché non seguiti da significativi sviluppi, né tanto meno da condanne, possano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello “status illesae dignitatis” morale e civile richiesto nel soggetto richiedente. ”). E, se tale approfondimento istruttorio fosse stato condotto nel caso di specie, la p.a. avrebbe dovuto quantomeno dare conto delle ritenute persistenti ragioni ostative al rilascio dello status malgrado il carattere vetusto delle addebitate vicende penale, l’incertezza sull’identità del soggetto agente, la pressoché immediata archiviazione dei relativi procedimenti penali (senza finire vieppiù per rimproverare ingiustamente al richiedente l’omessa autocertificazione dei propri precedenti penali).
Quindi, la situazione di indeterminatezza descritta, indicativa di un’istruttoria poco attenta ed insufficiente, ha conseguenze che si riverberano sul piano della motivazione del provvedimento, che finisce per risultare carente e non puntuale, non consentendo di ravvisare in maniera indubbia dietro alla decisione di rigetto della domanda un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto.
Solo un quadro completo e preciso della situazione dell’aspirante cittadino può rappresentare il sostrato per esprimere un inattaccabile giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una solida valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità.
In tal modo, in mancanza della prova di una valutazione di ogni elemento rilevante nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistere il vizio di difetto di istruttoria, con conseguenze sul piano della motivazione del provvedimento adottato, anche al cospetto di un potere altamente discrezionale dell’amministrazione, quale quello in materia di concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013), che tuttavia, come è stato sovente affermato dalla giurisprudenza, non deve tradursi in arbitrio.
Il ricorso, pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, deve essere accolto. In ottemperanza alla presente sentenza, l’amministrazione dovrà provvedere a rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza, con piena salvezza dei propri poteri e sulla base di una istruttoria completa.
Tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
AN IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | IA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.