TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei Giudici
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Valentina Prudente Giudice rel.est.
Dr. Ilario Ottobrino Giudice
All'esito della camera di consiglio del 24.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1871 dell'anno2024, pendente
TRA
Parte_1
: avv. VALORI VANIA
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: avv. BIGINI PINA
- PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE : Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato in Assisi in data 18 marzo 2001 tra il Sig. e la Sig.ra con richiesta di annotazione nei registri dello stato Pt_1 Controparte_1
P a g . 1 | 6 civile; − affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la MA presso la casa coniugale sita in in Massa via X Aprile n 3 che resterà assegnata alla MA fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei tre figli;
− permanenza del figlio minore come da piano genitoriale;
− confermare a carico del Sig. il Per_1 Pt_1 contributo al mantenimento a favore di ciascun figlio nella misura di € 420,00 mensili, ad oggi pari a
€ 440,00 per effetto della rivalutazione istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli Per_ stessi con versamento di tale assegno direttamente a favore dei figli e , in quanto Per_2 maggiorenni;
− confermare le spese straordinarie relative ai figli a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per ciascun figlio (secondo le linee guida del CNF) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
− revocare a carico del Sig. il contributo al Pt_1 mantenimento a favore della Sig.ra in ragione delle mutate condizioni reddituali Controparte_1 della medesima. Con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio.
PER PARTE RESISTENTE : Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, sia in sede presidenziale che di merito - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto tra Parte_1 e ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Assisi di trascrivere Controparte_1 l'emananda sentenza. - assegnare l'abitazione familiare in Massa via X Aprile n 3 con i mobili di Per_ arredo, alla signora per conviverci con i tre figli dei quali e Controparte_1 Per_2
,maggiorenni, studenti in condizione non professionale . 3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio
, minorenne in condizione non professionale, tutti i tre figli rimarranno residenti con la Per_1 MA e con la quale permarranno prevalentemente, disponendo che la gestione ordinaria del minorenne sarà decisa dal genitore con cui si troverà e le decisioni di carattere straordinario dovranno essere concordate tra i genitori. 4) Dichiarare il signor tenuto alla corresponsione di Parte_1 un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio nella misura di euro 440,00 ciascuno mediante il versamento dell'importo mensile entro il giorno 28 di ogni mese da bonificare su conto corrente che la signora indicherà all'obbligato, oltre al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Massa. L'assegno dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici istat costo-vita. 5) disporre che l' assegno unico familiare o comunque ogni provvidenza per la famiglia sia di spettanza della signora . 6) Disporre il Controparte_1 diritto del padre ad avere con sé il figlio quando lo vorrà tenuto conto della sua età e Per_1 capacità di autodeterminarsi. Vinte le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2024, adiva l'intestato Tribunale affinché fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con , celebrato in data Controparte_1 18.3.2001 ad Assisi (PG), trascritto nel registro di stato Civile del predetto comune al n. 32, serie II, anno 2001.
Si costituiva la aderendo alla domanda di divorzio. CP_1
All'udienza del 24.10.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Deve evidenziarsi che le richieste dei coniugi sono del tutto coincidenti, eccezion fatta per quanto concerne la determinazione dell'assegno divorzile, unico punto oggetto di contesa, con le precisazioni di cui infra. Invero, se domanda la revoca del contributo economico al mantenimento alla Pt_1 [...]
, previsto in sede di separazione, la invece, chiede (ferma la coincidenza delle CP_1 CP_1 richieste in punto di affidamento e mantenimento della prole, regime delle frequentazioni, assegnazione della casa familiare) “rigettarsi” le domande avverse.
Tali conclusioni necessitano di una riqualificazione da parte di questa A.G. (cfr. in proposito Sez. 2, Sentenza n. 5719 del 10/06/1998: “La qualificazione del rapporto sul quale la domanda è fondata è compito esclusivo del giudice, il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum o la causa petendi.”). Ora, se è evidente la confusione della
P a g . 2 | 6 parte ricorrente in ordine alla natura e ai presupposti dell'assegno di mantenimento al coniuge in sede di separazione e quelli dell'assegno divorzile, altrettanto evidente è che la domanda dello sia Pt_1 quella di veder accertata l'insussistenza del diritto della a percepire l'assegno divorzile;
e, CP_1 d'altro canto, la resistente, chiedendone il rigetto, viene, implicitamente, a domandare che detto assegno le sia riconosciuto.
***
Tanto premesso, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio: è agli atti il decreto di omologa della separazione consensuale nel procedimento N.R.G. 1215/2022, emesso in data 15.09.2022 dal Tribunale di Massa, non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nei sei mesi antecedenti la proposizione della domanda o in esito al tentativo di conciliazione.
Quanto all'affidamento, il collocamento dell'unico figlio minorenne, , l'assegnazione della Per_1 casa coniugale e il quantum del contributo economico al mantenimento della prole (oltre a , Per_1Per anche , di anni 21, e oggi ventenne, entrambi tuttora studenti e non economicamente Per_2 autonomi), non vi sono ragioni per non accogliere le conclusioni delle parti, risultando il contributo congruo in ragione delle rispettive disponibilità reddituali e, tenuto conto che, quanto al regime delle frequentazioni, è ormai prossimo alla maggiore età (è nato il [...]) e, dunque, appare Per_1 opportuno consentire una certa libertà nelle visite al genitore non prevalentemente collocatario – come peraltro richiesto da entrambi i genitori -.
Infine, si osserva che l'INPS, nel messaggio numero 1714 del 20.04.2022, ha avuto modo di chiarire che “Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli” ma che “L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori”. Tale principio è stato condiviso dalla Giurisprudenza di legittimità, ben potendo l'assegno unico essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025 n. 4672).
Assegno divorzile
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, evidenzia il miglioramento delle condizioni economiche della che, dopo la separazione, ha trovato un impiego come insegnante. CP_1
La resistente, al contrario, chiede il riconoscimento dell'assegno divorzile, in virtù del contributo fornito dalla stessa al ménage familiare, nonché dello squilibrio tra le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
In particolare, espone che i figli sono sempre stati accuditi da lei, che, seppur laureata in biologia, ha sacrificato, per decisione concorde con il marito, le proprie prospettive di carriera, così consentendo a di dedicarsi al lavoro. Pt_1
Peraltro, la stessa, pur confermando il reperimento di un impiego, precisa di svolgere l'attività di supplente precaria presso le scuole medie, in quanto, a causa del suo punteggio, non riesce a collocarsi utilmente in graduatoria per ricoprire incarichi annuali. Di contro, ove avesse effettuato scelte personali differenti nel corso del matrimonio, durato ventun anni, avrebbe oggi una maggiore anzianità di servizio, e, pertanto, un reddito più elevato e un posto di lavoro a tempo indeterminato.
Infine, evidenzia lo squilibrio economico rispetto alla controparte, data la maggiore solidità dello Parte
dipendente di Pisa, a detta della resistente ottenuta anche grazie al sacrificio delle proprie Pt_1 aspettative lavorative.
Sul punto, è opportuno dare sinteticamente conto delle condizioni economico – reddituali di entrambi:
P a g . 3 | 6
Parte_1 da dichiarazione dei redditi (doc. 2.1,2.2.,2.3 parte ricorrente).:
- Reddito imponibile 2021: € 35.743,00.
- Reddito imponibile 2022: € 34.829,00.
- Reddito imponibile 2023: € 37.449,00.
- busta paga di novembre 2024 di € 2.393,73
- la busta paga di dicembre 2024 di € 2.173,01
- busta paga di gennaio 2025 di € 2.449,00.
È contitolare con la MA , del conto corrente c.c. 68568/0000/00005294 aperto Controparte_2 presso filiale Navacchio su cui confluisce la pensione della MA (e il canone Controparte_3 mensile pari a € 500,00, percepito in ragione della concessione in locazione di un immobile di proprietà della medesima) con saldo al 18.11.2024 pari a € +21.324,60.
C/C N. 68568/0000/00005294:
- Anno 2021 saldo finale al 31.12.2021 pari a € 16 803, 04
- Anno 2022 saldo finale al 31.12.2022 pari a € 20.147, 06
- Anno 2023 saldo finale al 31.12.2023 pari a € 34.114, 25
È titolare esclusivo del conto corrente c.c. 68568/0000/00005622, aperto presso Controparte_3 filiale Navacchio, nel quale confluiscono il suo stipendio e la pensione al medesimo spettante per causa di servizio militare con saldo al 18.11.2024 pari a € +31.466,93.
C/C N. 68568/0000/5622:
- Anno 2021 saldo finale al 31.12.2021 pari a € 9.558,48
- Anno 2022 saldo finale al 31.12.2022 pari a € 34.734,07
- Anno 2023 saldo finale al 31.12.2023 pari a € 26.397,77
È proprietario dell'autovettura UR tg. DW233FX (doc.13) su cui non grava alcun finanziamento (doc. 13 parte ricorrente).
Egli dichiara di vivere nell'abitazione di proprietà esclusiva della MA in via Del Borghetto n. 29 a Cascina (PI), condividendo le spese con la MA.
La casa familiare è in comproprietà dei due coniugi. È stata acquistata nel 2006 dalle parti (doc. 3 parte ricorrente); a tal proposito, il ricorrente ritiene di aver contribuito in misura maggiore rispetto alla
[...]
nell'acquisto dell'immobile. Le spese condominiali sono pagate da entrambi in egual misura, le CP_1 ordinarie e le utenze domestiche dalla mentre la polizza assicurativa gravante sull'ex casa CP_1 familiare, di importo annuo pari a € 300,00, è corrisposta integralmente da (doc. 4 parte Pt_1 ricorrente).
CP_1 CP_1
La riferisce di non aver mai svolto attività lavorativa prima della separazione (2022) e di CP_1 essere, a tutt'oggi, precaria, di talché non le è possibile indicare un reddito mesile costante, in quanto commisurato alla quantità di ore di supplenza di volta in volta effettuate.
Ha allegato la dichiarazione del 2023, dalla quale emerge un reddito imponibile pari ad € 17.371.
Sono, altresì, in atti:
- cedolino novembre 2024: € 697,86
- cedolino ottobre 2024: € 69,83
- cedolino dicembre 2024: € 1.517,89. P a g . 4 | 6 ***
Come noto, l'assegno divorzile ha sia funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa– perequativa, tenuto conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”, laddove la parte richiedente non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, con onere della prova a suo carico. Ne consegue che devono accertarsi “l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
La valutazione del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile deve prendere in esame l'intera storia del rapporto coniugale e l'attualità. La funzione assistenziale, poi, può essere invocata in ipotesi di non autosufficienza economica del coniuge, tenendo, altresì, conto della formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi (in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto), delle potenzialità reddituali dei coniugi correlate alla loro qualificazione professionale e alle disponibilità immobiliari, della prognosi futura alla luce delle condizioni di salute, dell'età dell'avente diritto all'assegno, della durata del matrimonio e dell'accertamento dello squilibrio economico- patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo, senza tralasciare le ragioni di questo squilibrio, considerando i ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge (Sez. 1 Ordinanza n. 16703 del 17.6.2024).
Ora, a fronte dell'allegazione da parte della di aver rinunciato alle proprie prospettive di CP_1 carriera nell'insegnamento, che pure erano concretamente praticabili, visto il conseguimento della laurea in biologia, al solo fine di dedicarsi interamente ai tre figli e, d'altro lato, consentire la realizzazione professionale del coniuge, quest'ultimo nulla ha osservato, di talché la ricostruzione fornita dalla ricorrente risulta incontestata e deve essere posta a base della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ugualmente risulta uno squilibrio economico tra le parti che tuttora perdura, ferme le incrementate capacità reddituali della resistente, che, peraltro, all'età di 56 anni si è vista suo malgrado costretta ad accettare incarichi precari (ma, che, nondimeno, ha dichiarato un reddito imponibile di € 17.371 nel 2023).
Conseguentemente, deve, in questa sede, valorizzarsi la finalità compensativa dell'assegno (pur sussistendo anche uno squilibrio economico tra le parti), atteso l'apporto alla vita familiare in precedenza fornito dalla Risulta, dunque, congruo il riconoscimento di € 100 a titolo di CP_1 assegno divorzile in favore della resistente, somma da corrispondersi entro il 28 del mese a cura del ricorrente.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte), operata la compensazione per 4/5, tenuto conto della pressoché totale coincidenza delle conclusioni dispiegate:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.810,00
P a g . 5 | 6 RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni €2.905,00
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1871 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1 e in data 18.3.2001 ad Assisi (PG), trascritto nel registro di stato
[...] Controparte_1 Civile del predetto comune al n. 32, serie II, anno 2001.
2. DISPONE l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore Persona_4 (24.4.2008);
3. DISPONE la collocazione prevalente del figlio minore presso la MA;
Per_1
4. DISPONE il regime delle frequentazioni come in parte motiva;
5. ASSEGNA la casa coniugale sita a Massa via X Aprile n. 3 a;
Controparte_1
6. PONE l'obbligo in capo a di versare a titolo di contributo economico al Parte_1 mantenimento, da corrispondersi entro il 28 di ogni mese, la somma mensile di € 440,00, a favore di ciascun figlio, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Massa;
7. DISPONE che l'assegno unico familiare sia percepito da;
Controparte_1
8. PONE a carico di l'assegno divorzile in favore di pari a € Parte_1 Controparte_1 100 mensili, da corrispondersi entro il 28 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
9. CONDANNA alla refusione nei confronti di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite – operata la compensazione per 4/5 – liquidate in € 2.905 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
10. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la comunicazione all'Ufficiale di Stato civile ove il matrimonio fu trascritto.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di Consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 6 | 6