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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1084/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Florido Fratini e Giacomo Leonasi, elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), piazza XXIX Marzo
n. 24, presso lo studio dell'avv. Florido Fratini, giusta procura in atti attore
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Luca Ferrari, Felice Azzolini e David Lorenzoni, elettivamente domiciliata in Orvieto (TR), via
Cipriano Manente n. 38, presso lo studio dell'avv. Angelo Ranchino, giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione, depositato in data 15/05/2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio la al fine di ottenere l'annullamento dei contratti Controparte_1
di investimento stipulati nel periodo dal 2010 al 2013 - venendo in rilievo plurimi profili di inadempienza agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario - e conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari ad €.
15.340,80.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attore ha dedotto:
- di essere cliente dell' convenuto, di essere in pensione, inesperto di mercati CP_2
finanziari, avendo svolto mansioni di operaio e tecnico della manutenzione delle Ferrovie dello Stato;
- di non essersi mai interessato spontaneamente ad acquistare i prodotti di Controparte_3
fino a che non gli erano stati consigliati dal personale della convenuta, dopo un'opera
[...]
di convincimento in ordine alla sicurezza, liquidità e facile portabilità degli stessi;
- di aver acquistato, a partire dall'anno 2010, titoli emessi dalla BPB, ovvero n. 1600 azioni per un controvalore di €. 15.040,00, n. 32 azioni per un controvalore di € 300,80, n. 366 azioni per un controvalore di €. 3.184,20 ed €. 3.073,80 di obbligazioni convertibili;
- che, in data 01/09/2014, dette obbligazioni venivano convertite forzosamente dalla BPB in n. 359 azioni;
- di aver venduto, in data 10/09/2014, n. 734 azioni;
- che, successivamente agli acquisti, la situazione economico-finanziaria della BPB era via via peggiorata, sino a precipitare del tutto, arrivando al commissariamento dell'Istituto in data
13/12/2019;
- che, nelle more, l'attore aveva interpellato i dipendenti della Cassa di Risparmio di Fabro, ricevendo rassicurazioni sulla sicurezza degli investimenti;
- che, in data 26/03/2018, aveva tentato di rivendere i suddetti titoli, senza ottenere alcun risultato;
- di aver inviato una lettera di contestazioni all'intermediario della CRO ed alla BPB in data
05/07/2021, in risposta della quale la CRO, con lettera del 02/08/2021, rivendicava la correttezza delle procedure di vendita eseguite;
- che la CRO e la BPB non si presentavano al procedimento di mediazione incardinato dall'attore in data 26/01/2022.
Tanto premesso in fatto, l'attore ha eccepito in diritto quanto segue.
2 Con il primo motivo lamentava la violazione in capo alla convenuta dei doveri di cui all'art. 21, co.
1 T.U.F. e della comunicazione CONSOB n. 9019104/2009, che impone specifici obblighi informativi in capo all'intermediario.
Inoltre, ha evidenziato che, nel caso di specie, i prodotti venduti, non essendo quotati in borsa, erano per loro natura illiquidi (così come definito dalla Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009)
e quindi privi dell'attitudine a preservare il capitale investito, con conseguente operatività in capo all'intermediario di obblighi informativi qualificati, sia ex ante che ex post.
In particolare, parte attrice ha asserito che tali obblighi informativi dovevano essere assolti in maniera adeguata ed in concreto, ossia in relazione alle specifiche esigenze del singolo rapporto ed alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, senza poter ritenere equipollenti set informativi privi di indicazioni sufficienti ovvero la sottoscrizione di clausole in cui il cliente si dichiari consapevole dei rischi dell'investimento o dichiari di conoscere le condizioni e le modalità di offerta.
Con il secondo motivo parte attrice ha affermato che l'intermediario, attraverso una serie di artifici e raggiri, lo aveva indotto a intraprendere un'operazione rischiosa ed inadeguata rispetto al proprio profilo di rischio, con conseguente configurabilità del dolo determinante, o di un errore essenziale e riconoscibile.
A tal fine, ha ritenuto sussistente un grave inadempimento della idoneo a giustificare la CP_3
richiesta di risoluzione del contratto, con conseguente restituzione delle prestazioni e risarcimento dei danni.
Con il terzo motivo ha dedotto che la aveva violato gli obblighi di cui all'art. 21, co. 1 CP_3
T.U.F., che impone agli intermediari di acquisire ogni informazione necessaria dal cliente e di acquisire, mediante apposito formulario (MIFID), informazioni sulla sua competenza, esperienza, patrimonio e reddito.
Nel caso che occupa il profilo di rischio era stato eseguito, rispettivamente il 01/02/2010, il
23/08/2011, il 18/12/2012, il 22/09/2017 e il 20/04/2021; l'attore ha rappresentato come i profili assegnati risultavano del tutto non corrispondenti con la sua volontà, evidenziando l'anomalia del passaggio da una esperienza medio-alta (v. questionario del 18/12/2012) ad una medio-bassa (v. questionario del 20/04/2021).
Come da giurisprudenza di legittimità che richiamava (Cass. Sez. I, sentenza n. 18121 del
31/08/2020) ha esponsto che, trattandosi di operazioni da ritenere rischiose, l' poteva darvi CP_2
corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dalla e rappresentava che, qualora avesse ricevuto adeguate informazioni CP_3
sulla natura dei prodotti finanziari per cui è causa, non li avrebbe mai acquistati.
3 Con il quarto motivo ha eccepito che le operazioni suddette erano avvenute in conflitto di interessi, in quanto i titoli erano stati emessi dalla che era a capo del gruppo bancario di cui fa parte CP_3
CRO, con conseguente violazione dell'art. 21 co. 1 bis T.U.F.
Sotto tali profili, infine, ha affermato che la violazione degli obblighi gravanti sulla ha CP_3
comportato un inadempimento idoneo a giustificare la domanda risolutoria e le correlate domande restitutorie e risarcitorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/07/2022 si è costituita in giudizio la eccependo, con riferimento alle domande di Controparte_1
annullamento e di risarcimento del danno ex adverso proposte, la prescrizione per decorso del termine quinquennale, in ragione della decorrenza dalla sottoscrizione del contratto quadro di intermediazione finanziaria, ovvero degli ordini di acquisto per cui è causa.
Nel merito, ha evidenziato che l'attore, cliente della da dodici anni, aveva sottoscritto, in data CP_3
08/11/2010, un contratto quadro di intermediazione finanziaria nel quale era stato correttamente informato sulla natura ed i rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari, ivi compresa la politica seguita in tema di conflitto di interessi (autorizzando la CRO ad agire in conflitto di interessi) ed il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale.
In particolare, ha rappresentato che tutti gli investimenti eseguiti erano adeguati rispetto al profilo di rischio dell'attore, così come descritto nei questionari MIFID da questi compilati, e rilevato che le operazioni per cui è causa riguardavano il periodo compreso tra il 2010 ed il 2013, ragion per cui era infondata l'avversa eccezione volta ad evidenziare come i questionari di profilatura del 2017 e
2021, a differenza di quelli precedenti, qualificavano il suo profilo di rischio “medio-basso”.
Con riferimento alla presunta mancata informativa sul livello di rischio assegnato alle azioni di cui alla comunicazione CONSOB n. 9019104/2009, a parere dell'Istituto di credito erano state fornite, sin dalla sottoscrizione del contratto quadro, dettagliate informazioni sul rischio di illiquidità di azioni ed obbligazioni BPB, tanto che l'attore aveva deciso di mantenere nel tempo i titoli BPB in portafoglio e di incrementare la propria partecipazione nell'Istituto, circostante tutte rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di auto responsabilità sotto il profilo dell'esclusione del nesso causale tra condotta e danno e sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del quantum.
Altresì, ha eccepito l'irrilevanza della situazione economico-patrimoniale della nel periodo CP_3
2015-2018, in ragione del fatto che le operazioni per cui è causa si sono perfezionate nel periodo
2010-2013, ossia in un momento in cui la aveva registrato utili importanti e rilevava che dal CP_3
2009 sino alla seconda metà del 2015 non vi era stato alcun indice negativo in merito all'andamento economico di BPB.
4 Ha dedotto di aver reso al cliente una specifica informativa sugli investimenti proposti, consistita sia nella compilazione dei questionari di profilatura sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'attore - il quale, poi, li sottoscriveva - sia in raccomandazioni, anche nella fase successiva alle operazioni di investimento per cui è causa.
Poi ha rilevato che il richiamo alle delibere sanzionatorie CONSOB n. 20583/2018, n. 20584/2018 e n. 20722/2018 non era rilevante, non emergendo alcun elemento idoneo a provare che le contestazioni fossero riferibili alla specifica posizione dell'attore.
Con riferimento alla domanda di annullamento, la convenuta ha eccepito che parte attrice non aveva dato prova degli artifici o raggiri, dell'errore, del nesso causale, dell'animus decipiendi ovvero della essenzialità e riconoscibilità del presunto errore.
In ogni caso ha affermato che, in base ad un giudizio controfattuale sulla base del comportamento tenuto dall'attore, non era comunque dimostrato che qualora fosse stato adeguatamente informato dall'intermediario diligente non avrebbero ugualmente sottoscritto gli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa, avendoli mantenuti nel tempo nel proprio portafoglio percependone i relativi frutti, senza sollevare contestazioni, e formulando ordini di vendita successivi.
Con riferimento alle domande risarcitorie, ha contestato la mancata dimostrazione del nesso causale tra la violazione degli obblighi gravanti sulla e l'asserito danno - peraltro sfornito di alcun CP_3
criterio di quantificazione - il quale andrebbe comunque escluso o ridotto ex art. 1227 c.c., per violazione da parte dell'attore dei canoni di ordinaria diligenza e di auto responsabilità applicabili all'investitore.
Su richiesta delle parti, all'udienza del 13/09/2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle predette memorie la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'ammissione della prova per testi articolata da parte attrice con la seconda memoria istruttoria (v. in atti memoria depositata in data 14/11/2022).
In data 11/04/2024, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice e, all'udienza del 10/10/2024, trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre rilevare che la domanda giudiziale è procedibile, avendo l'attore esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dall'art. 5, co. 1 bis D.lgs. n. 28/2010 (v. doc.17 allegato all'atto di citazione).
5 Dal verbale del 26/01/2022 emerge l'esito negativo della conciliazione, dovuto alla mancata partecipazione della CP_3
Nei procedimenti in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, il giudice deve condannare la parte costituita in giudizio, che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a versare a favore dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12 bis, co.2 D.lgs. n.
28/2010).
Nel caso che occupa, risulta documentalmente la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione e, di contro, non risultano allegati motivi giustificativi di tale assenza sicché, trattandosi di una sanzione rispetto alla cui applicazione il giudice non ha un potere discrezionale, la deve essere condannata al versamento di un Controparte_1
importo pari al doppio del contributo unificato, che nella presente vicenda ammonta ad € 237,00.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, la convenuta ha eccepito la prescrizione CP_3 di “qualsiasi domanda di annullamento delle operazioni dal 2010 al 2013, per dolo/errore essenziale;
qualsiasi domanda risarcitoria relativa alle operazioni dal 2010 al 2013 avente titolo precontrattuale (ai sensi degli artt. 1337 e/o 1338 c.c.) o extracontrattuale (ai sensi degli artt. 2043
e s.s. c.c.) (v. in atti comparsa di costituzione e risposta, pag. 6).
Dall'altro lato, al fine di vincere l'eccezione di prescrizione, il sig. - come da Parte_1
giurisprudenza di legittimità che richiamava (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17781/2023) – ha sostenuto che si è verificato un evento interruttivo della prescrizione, ovvero l'istanza di mediazione promossa in data 10/12/2021, cui ha fatto seguito il verbale negativo di mediazione del 26/01/2022
(v. in atti memoria ex art. 183, co. 6 I c.p.c.).
In relazione alla domanda di annullamento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla deve CP_3
essere respinta, tenuto conto delle allegazioni di parte attrice in ordine alla scoperta del dolo o dell'errore, collocata a partire dal 29/04/2016, ossia dalla data del comunicato stampa con cui è stato approvato il bilancio CP_4
Ed infatti, dalla documentazione prodotta dall'attore emerge che le difficoltà economiche della
Banca si sarebbero verificate nell'anno 2015, mentre il bilancio relativo a siffatto esercito è stato approvato nel mese di aprile 2016.
Con riferimento alle domande di risoluzione del contratto per inadempimento ed alle correlate domande di risarcimento, venendo in rilievo una responsabilità di tipo contrattuale, trova applicazione il termine di prescrizione decennale (Cass. Sez. Un. n. 26725/2007) ed il dies a quo decorre dal momento in cui si realizza l'inadempimento non di scarsa importanza (Cass.
n.11640/2003; Cass. n. 6386/2018).
6 In materia, la giurisprudenza della Suprema Corte dispone che “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 32226 del
12/12/2024).
Ne deriva che la decorrenza del termine prescrizionale deve essere fissata dalla consapevolezza da parte dell'investitore del minor valore dei titoli che, anche in questo caso, va collocata alla data di approvazione del bilancio 2015 sopra citata, ovvero dalla data del comunicato stampa con cui la
BPB ha pubblicizzato la perdita di valore dei titoli, pari al 20%.
Parte attrice ha poi domandato l'annullamento e la risoluzione per inadempimento delle singole operazioni di acquisto, deducendo la violazione in capo all'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede, tanto nella fase precontrattuale, quanto nella fase esecutiva dei contratti.
In particolare, l'attore lamenta:
i) la violazione degli obblighi informativi riguardanti la natura ed il rischio dei titoli emessi dalla
BPB;
ii) la mancata valutazione dell'adeguatezza delle operazioni di investimento rispetto agli obiettivi del cliente che emergevano dai questionari di profilatura, di cui comunque contesta il contenuto;
iii) la violazione degli obblighi di informazione e di gestione del conflitto di interessi.
Analizzando la documentazione in atti ed in particolare i questionari di profilatura, il sig.
pensionato e con diploma di scuola media inferiore (v. doc. 34-35 allegati all'atto di Parte_1
citazione, questionari di profilatura del 22/09/2017 e 20/04/2021), aveva dichiarato di avere reddito da lavoro o pensione fino ad € 50.000,00 annui, con patrimonio complessivo fino ad € 200.000,00, di aver investito nell'ultimo anno somme tra € 10.000,00 e € 50.000,00, di aver effettuato fino ad un massimo di 10 operazioni a trimestre (si veda il questionario di profilatura del 23/08/2011), circostanze tutte denotanti una esperienza finanziaria bassa ed un profilo di rischio quantomeno corrispondente.
Fatte queste considerazioni, l'indicazione della voce secondo cui l'obiettivo dell'attore era “la crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte” (si
7 veda il questionario di profilatura del 01/02/2010) non appare confacente e corrispondente alla categoria del cliente in questione.
Ne emerge una non corretta profilazione del rischio finanziario del cliente, con quanto ne consegue in tema di rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla convenuta, che dovevano essere CP_3
più pregnanti e specifici rispetto al mero richiamo a prospetti, dovendosi tradurre in specifiche e dettagliate informazioni volte a delineare ed evidenziare con precisione le caratteristiche dei titoli negoziati, i loro rischi, le modalità di liquidazione e l' inadeguatezza rispetto al portafoglio del cliente.
La seguente disamina muove dall'art. 21, co. 1 lett. b) del T.U.F., il quale prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: (…) acquisire le informazioni necessarie dai clienti (…)”.
A tal fine, l'intermediario è tenuto a valutare il bagaglio culturale dell'investitore, i suoi obiettivi di investimento e, solo successivamente, a sottoporgli un'operazione adeguata rispetto agli scopi prefissati ed il cui rischio sia appropriato all'esperienza nel settore, rendendolo edotto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario prospettato (c.d. informazione passiva).
In base alla normativa secondaria ratione temporis applicabile alla vicenda in esame, ossia il
Regolamento Consob n. 16190/2207 (attuativo della direttiva Mifid n. 2004/39 CE, recepita in Italia con d.lgs. n. 164 del 17/09/2007), gli intermediari sono chiamati ad acquisire dal cliente le informazioni necessarie in merito all'esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento finanziario, alla situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento.
Ai sensi dell'art. 39, co. 2 del citato Regolamento Consob, le informazioni di profilatura che l'intermediario deve acquisire includono: “a) I tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente”.
Ed ancora, a mente dell'art. 39, co. 4, sempre ove pertinenti, gli intermediari devono raccogliere informazioni anche in relazione “Ai dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento”.
Una volta acquisite tali informazioni dal cliente, sulla base di esse, l'intermediario deve valutare
“Che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi
8 rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio” (art. 40).
Deve quindi trovare applicazione al caso di specie quanto osservato da Cass. n. 23570 del 2020, per cui “In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art.29 del reg. Consob n.11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute” (Cass. Sez.1, sentenza n.
23570 del 03/02/2020).
Non è poi accoglibile la deduzione dell'Istituto di credito, che invoca l'art. 1227 c.c. in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte”. (Cass. Sez. 1, sentenza n. 8394/2016 del 09/02/2016).
A ciò deve inoltre aggiungersi che, secondo Cass. n. 7905 del 2020, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario - preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole - scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario.
Tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua
9 scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.
Per quanto precede, in difetto di specifica prova contraria e liberatoria da parte della convenuta,
l'inadempimento della CRO risulta particolarmente pregnante e di gravità tale da determinare la risoluzione contrattuale degli ordini di acquisto dei titoli BPB, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con i conseguenti obblighi restitutori-risarcitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00), della natura e della complessità
(media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
- Risolve per inadempimento gli ordini di acquisto dei titoli BPB effettuati da
[...]
, a far data dal 2010 in poi;
Parte_1
- Dispone la restituzione da parte dell'attore dei titoli di cui al punto che precede, evidenziati in parte motiva, in favore di Controparte_1
- Condanna in persona del l.r.p.t. a Controparte_1
corrispondere a €. 15.340,80, oltre interessi legali dall' Parte_1
15/05/2022, data di notificazione dell'atto introduttivo, sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna in persona del l.r.p.t. a Controparte_1
corrispondere a €. 2.540 (di cui €. 460,00 per la fase di studio, €. Parte_1
389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase di istruttoria e trattazione, €. 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%) CPA e IVA se dovuta;
- Condanna in persona del l.r.p.t. al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad € 237,00.
Terni, 30.1.2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1084/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Florido Fratini e Giacomo Leonasi, elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), piazza XXIX Marzo
n. 24, presso lo studio dell'avv. Florido Fratini, giusta procura in atti attore
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Luca Ferrari, Felice Azzolini e David Lorenzoni, elettivamente domiciliata in Orvieto (TR), via
Cipriano Manente n. 38, presso lo studio dell'avv. Angelo Ranchino, giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione, depositato in data 15/05/2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio la al fine di ottenere l'annullamento dei contratti Controparte_1
di investimento stipulati nel periodo dal 2010 al 2013 - venendo in rilievo plurimi profili di inadempienza agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario - e conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari ad €.
15.340,80.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attore ha dedotto:
- di essere cliente dell' convenuto, di essere in pensione, inesperto di mercati CP_2
finanziari, avendo svolto mansioni di operaio e tecnico della manutenzione delle Ferrovie dello Stato;
- di non essersi mai interessato spontaneamente ad acquistare i prodotti di Controparte_3
fino a che non gli erano stati consigliati dal personale della convenuta, dopo un'opera
[...]
di convincimento in ordine alla sicurezza, liquidità e facile portabilità degli stessi;
- di aver acquistato, a partire dall'anno 2010, titoli emessi dalla BPB, ovvero n. 1600 azioni per un controvalore di €. 15.040,00, n. 32 azioni per un controvalore di € 300,80, n. 366 azioni per un controvalore di €. 3.184,20 ed €. 3.073,80 di obbligazioni convertibili;
- che, in data 01/09/2014, dette obbligazioni venivano convertite forzosamente dalla BPB in n. 359 azioni;
- di aver venduto, in data 10/09/2014, n. 734 azioni;
- che, successivamente agli acquisti, la situazione economico-finanziaria della BPB era via via peggiorata, sino a precipitare del tutto, arrivando al commissariamento dell'Istituto in data
13/12/2019;
- che, nelle more, l'attore aveva interpellato i dipendenti della Cassa di Risparmio di Fabro, ricevendo rassicurazioni sulla sicurezza degli investimenti;
- che, in data 26/03/2018, aveva tentato di rivendere i suddetti titoli, senza ottenere alcun risultato;
- di aver inviato una lettera di contestazioni all'intermediario della CRO ed alla BPB in data
05/07/2021, in risposta della quale la CRO, con lettera del 02/08/2021, rivendicava la correttezza delle procedure di vendita eseguite;
- che la CRO e la BPB non si presentavano al procedimento di mediazione incardinato dall'attore in data 26/01/2022.
Tanto premesso in fatto, l'attore ha eccepito in diritto quanto segue.
2 Con il primo motivo lamentava la violazione in capo alla convenuta dei doveri di cui all'art. 21, co.
1 T.U.F. e della comunicazione CONSOB n. 9019104/2009, che impone specifici obblighi informativi in capo all'intermediario.
Inoltre, ha evidenziato che, nel caso di specie, i prodotti venduti, non essendo quotati in borsa, erano per loro natura illiquidi (così come definito dalla Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009)
e quindi privi dell'attitudine a preservare il capitale investito, con conseguente operatività in capo all'intermediario di obblighi informativi qualificati, sia ex ante che ex post.
In particolare, parte attrice ha asserito che tali obblighi informativi dovevano essere assolti in maniera adeguata ed in concreto, ossia in relazione alle specifiche esigenze del singolo rapporto ed alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, senza poter ritenere equipollenti set informativi privi di indicazioni sufficienti ovvero la sottoscrizione di clausole in cui il cliente si dichiari consapevole dei rischi dell'investimento o dichiari di conoscere le condizioni e le modalità di offerta.
Con il secondo motivo parte attrice ha affermato che l'intermediario, attraverso una serie di artifici e raggiri, lo aveva indotto a intraprendere un'operazione rischiosa ed inadeguata rispetto al proprio profilo di rischio, con conseguente configurabilità del dolo determinante, o di un errore essenziale e riconoscibile.
A tal fine, ha ritenuto sussistente un grave inadempimento della idoneo a giustificare la CP_3
richiesta di risoluzione del contratto, con conseguente restituzione delle prestazioni e risarcimento dei danni.
Con il terzo motivo ha dedotto che la aveva violato gli obblighi di cui all'art. 21, co. 1 CP_3
T.U.F., che impone agli intermediari di acquisire ogni informazione necessaria dal cliente e di acquisire, mediante apposito formulario (MIFID), informazioni sulla sua competenza, esperienza, patrimonio e reddito.
Nel caso che occupa il profilo di rischio era stato eseguito, rispettivamente il 01/02/2010, il
23/08/2011, il 18/12/2012, il 22/09/2017 e il 20/04/2021; l'attore ha rappresentato come i profili assegnati risultavano del tutto non corrispondenti con la sua volontà, evidenziando l'anomalia del passaggio da una esperienza medio-alta (v. questionario del 18/12/2012) ad una medio-bassa (v. questionario del 20/04/2021).
Come da giurisprudenza di legittimità che richiamava (Cass. Sez. I, sentenza n. 18121 del
31/08/2020) ha esponsto che, trattandosi di operazioni da ritenere rischiose, l' poteva darvi CP_2
corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dalla e rappresentava che, qualora avesse ricevuto adeguate informazioni CP_3
sulla natura dei prodotti finanziari per cui è causa, non li avrebbe mai acquistati.
3 Con il quarto motivo ha eccepito che le operazioni suddette erano avvenute in conflitto di interessi, in quanto i titoli erano stati emessi dalla che era a capo del gruppo bancario di cui fa parte CP_3
CRO, con conseguente violazione dell'art. 21 co. 1 bis T.U.F.
Sotto tali profili, infine, ha affermato che la violazione degli obblighi gravanti sulla ha CP_3
comportato un inadempimento idoneo a giustificare la domanda risolutoria e le correlate domande restitutorie e risarcitorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/07/2022 si è costituita in giudizio la eccependo, con riferimento alle domande di Controparte_1
annullamento e di risarcimento del danno ex adverso proposte, la prescrizione per decorso del termine quinquennale, in ragione della decorrenza dalla sottoscrizione del contratto quadro di intermediazione finanziaria, ovvero degli ordini di acquisto per cui è causa.
Nel merito, ha evidenziato che l'attore, cliente della da dodici anni, aveva sottoscritto, in data CP_3
08/11/2010, un contratto quadro di intermediazione finanziaria nel quale era stato correttamente informato sulla natura ed i rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari, ivi compresa la politica seguita in tema di conflitto di interessi (autorizzando la CRO ad agire in conflitto di interessi) ed il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale.
In particolare, ha rappresentato che tutti gli investimenti eseguiti erano adeguati rispetto al profilo di rischio dell'attore, così come descritto nei questionari MIFID da questi compilati, e rilevato che le operazioni per cui è causa riguardavano il periodo compreso tra il 2010 ed il 2013, ragion per cui era infondata l'avversa eccezione volta ad evidenziare come i questionari di profilatura del 2017 e
2021, a differenza di quelli precedenti, qualificavano il suo profilo di rischio “medio-basso”.
Con riferimento alla presunta mancata informativa sul livello di rischio assegnato alle azioni di cui alla comunicazione CONSOB n. 9019104/2009, a parere dell'Istituto di credito erano state fornite, sin dalla sottoscrizione del contratto quadro, dettagliate informazioni sul rischio di illiquidità di azioni ed obbligazioni BPB, tanto che l'attore aveva deciso di mantenere nel tempo i titoli BPB in portafoglio e di incrementare la propria partecipazione nell'Istituto, circostante tutte rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di auto responsabilità sotto il profilo dell'esclusione del nesso causale tra condotta e danno e sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del quantum.
Altresì, ha eccepito l'irrilevanza della situazione economico-patrimoniale della nel periodo CP_3
2015-2018, in ragione del fatto che le operazioni per cui è causa si sono perfezionate nel periodo
2010-2013, ossia in un momento in cui la aveva registrato utili importanti e rilevava che dal CP_3
2009 sino alla seconda metà del 2015 non vi era stato alcun indice negativo in merito all'andamento economico di BPB.
4 Ha dedotto di aver reso al cliente una specifica informativa sugli investimenti proposti, consistita sia nella compilazione dei questionari di profilatura sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'attore - il quale, poi, li sottoscriveva - sia in raccomandazioni, anche nella fase successiva alle operazioni di investimento per cui è causa.
Poi ha rilevato che il richiamo alle delibere sanzionatorie CONSOB n. 20583/2018, n. 20584/2018 e n. 20722/2018 non era rilevante, non emergendo alcun elemento idoneo a provare che le contestazioni fossero riferibili alla specifica posizione dell'attore.
Con riferimento alla domanda di annullamento, la convenuta ha eccepito che parte attrice non aveva dato prova degli artifici o raggiri, dell'errore, del nesso causale, dell'animus decipiendi ovvero della essenzialità e riconoscibilità del presunto errore.
In ogni caso ha affermato che, in base ad un giudizio controfattuale sulla base del comportamento tenuto dall'attore, non era comunque dimostrato che qualora fosse stato adeguatamente informato dall'intermediario diligente non avrebbero ugualmente sottoscritto gli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa, avendoli mantenuti nel tempo nel proprio portafoglio percependone i relativi frutti, senza sollevare contestazioni, e formulando ordini di vendita successivi.
Con riferimento alle domande risarcitorie, ha contestato la mancata dimostrazione del nesso causale tra la violazione degli obblighi gravanti sulla e l'asserito danno - peraltro sfornito di alcun CP_3
criterio di quantificazione - il quale andrebbe comunque escluso o ridotto ex art. 1227 c.c., per violazione da parte dell'attore dei canoni di ordinaria diligenza e di auto responsabilità applicabili all'investitore.
Su richiesta delle parti, all'udienza del 13/09/2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle predette memorie la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'ammissione della prova per testi articolata da parte attrice con la seconda memoria istruttoria (v. in atti memoria depositata in data 14/11/2022).
In data 11/04/2024, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice e, all'udienza del 10/10/2024, trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre rilevare che la domanda giudiziale è procedibile, avendo l'attore esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dall'art. 5, co. 1 bis D.lgs. n. 28/2010 (v. doc.17 allegato all'atto di citazione).
5 Dal verbale del 26/01/2022 emerge l'esito negativo della conciliazione, dovuto alla mancata partecipazione della CP_3
Nei procedimenti in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, il giudice deve condannare la parte costituita in giudizio, che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a versare a favore dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12 bis, co.2 D.lgs. n.
28/2010).
Nel caso che occupa, risulta documentalmente la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione e, di contro, non risultano allegati motivi giustificativi di tale assenza sicché, trattandosi di una sanzione rispetto alla cui applicazione il giudice non ha un potere discrezionale, la deve essere condannata al versamento di un Controparte_1
importo pari al doppio del contributo unificato, che nella presente vicenda ammonta ad € 237,00.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, la convenuta ha eccepito la prescrizione CP_3 di “qualsiasi domanda di annullamento delle operazioni dal 2010 al 2013, per dolo/errore essenziale;
qualsiasi domanda risarcitoria relativa alle operazioni dal 2010 al 2013 avente titolo precontrattuale (ai sensi degli artt. 1337 e/o 1338 c.c.) o extracontrattuale (ai sensi degli artt. 2043
e s.s. c.c.) (v. in atti comparsa di costituzione e risposta, pag. 6).
Dall'altro lato, al fine di vincere l'eccezione di prescrizione, il sig. - come da Parte_1
giurisprudenza di legittimità che richiamava (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17781/2023) – ha sostenuto che si è verificato un evento interruttivo della prescrizione, ovvero l'istanza di mediazione promossa in data 10/12/2021, cui ha fatto seguito il verbale negativo di mediazione del 26/01/2022
(v. in atti memoria ex art. 183, co. 6 I c.p.c.).
In relazione alla domanda di annullamento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla deve CP_3
essere respinta, tenuto conto delle allegazioni di parte attrice in ordine alla scoperta del dolo o dell'errore, collocata a partire dal 29/04/2016, ossia dalla data del comunicato stampa con cui è stato approvato il bilancio CP_4
Ed infatti, dalla documentazione prodotta dall'attore emerge che le difficoltà economiche della
Banca si sarebbero verificate nell'anno 2015, mentre il bilancio relativo a siffatto esercito è stato approvato nel mese di aprile 2016.
Con riferimento alle domande di risoluzione del contratto per inadempimento ed alle correlate domande di risarcimento, venendo in rilievo una responsabilità di tipo contrattuale, trova applicazione il termine di prescrizione decennale (Cass. Sez. Un. n. 26725/2007) ed il dies a quo decorre dal momento in cui si realizza l'inadempimento non di scarsa importanza (Cass.
n.11640/2003; Cass. n. 6386/2018).
6 In materia, la giurisprudenza della Suprema Corte dispone che “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 32226 del
12/12/2024).
Ne deriva che la decorrenza del termine prescrizionale deve essere fissata dalla consapevolezza da parte dell'investitore del minor valore dei titoli che, anche in questo caso, va collocata alla data di approvazione del bilancio 2015 sopra citata, ovvero dalla data del comunicato stampa con cui la
BPB ha pubblicizzato la perdita di valore dei titoli, pari al 20%.
Parte attrice ha poi domandato l'annullamento e la risoluzione per inadempimento delle singole operazioni di acquisto, deducendo la violazione in capo all'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede, tanto nella fase precontrattuale, quanto nella fase esecutiva dei contratti.
In particolare, l'attore lamenta:
i) la violazione degli obblighi informativi riguardanti la natura ed il rischio dei titoli emessi dalla
BPB;
ii) la mancata valutazione dell'adeguatezza delle operazioni di investimento rispetto agli obiettivi del cliente che emergevano dai questionari di profilatura, di cui comunque contesta il contenuto;
iii) la violazione degli obblighi di informazione e di gestione del conflitto di interessi.
Analizzando la documentazione in atti ed in particolare i questionari di profilatura, il sig.
pensionato e con diploma di scuola media inferiore (v. doc. 34-35 allegati all'atto di Parte_1
citazione, questionari di profilatura del 22/09/2017 e 20/04/2021), aveva dichiarato di avere reddito da lavoro o pensione fino ad € 50.000,00 annui, con patrimonio complessivo fino ad € 200.000,00, di aver investito nell'ultimo anno somme tra € 10.000,00 e € 50.000,00, di aver effettuato fino ad un massimo di 10 operazioni a trimestre (si veda il questionario di profilatura del 23/08/2011), circostanze tutte denotanti una esperienza finanziaria bassa ed un profilo di rischio quantomeno corrispondente.
Fatte queste considerazioni, l'indicazione della voce secondo cui l'obiettivo dell'attore era “la crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte” (si
7 veda il questionario di profilatura del 01/02/2010) non appare confacente e corrispondente alla categoria del cliente in questione.
Ne emerge una non corretta profilazione del rischio finanziario del cliente, con quanto ne consegue in tema di rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla convenuta, che dovevano essere CP_3
più pregnanti e specifici rispetto al mero richiamo a prospetti, dovendosi tradurre in specifiche e dettagliate informazioni volte a delineare ed evidenziare con precisione le caratteristiche dei titoli negoziati, i loro rischi, le modalità di liquidazione e l' inadeguatezza rispetto al portafoglio del cliente.
La seguente disamina muove dall'art. 21, co. 1 lett. b) del T.U.F., il quale prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: (…) acquisire le informazioni necessarie dai clienti (…)”.
A tal fine, l'intermediario è tenuto a valutare il bagaglio culturale dell'investitore, i suoi obiettivi di investimento e, solo successivamente, a sottoporgli un'operazione adeguata rispetto agli scopi prefissati ed il cui rischio sia appropriato all'esperienza nel settore, rendendolo edotto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario prospettato (c.d. informazione passiva).
In base alla normativa secondaria ratione temporis applicabile alla vicenda in esame, ossia il
Regolamento Consob n. 16190/2207 (attuativo della direttiva Mifid n. 2004/39 CE, recepita in Italia con d.lgs. n. 164 del 17/09/2007), gli intermediari sono chiamati ad acquisire dal cliente le informazioni necessarie in merito all'esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento finanziario, alla situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento.
Ai sensi dell'art. 39, co. 2 del citato Regolamento Consob, le informazioni di profilatura che l'intermediario deve acquisire includono: “a) I tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente”.
Ed ancora, a mente dell'art. 39, co. 4, sempre ove pertinenti, gli intermediari devono raccogliere informazioni anche in relazione “Ai dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento”.
Una volta acquisite tali informazioni dal cliente, sulla base di esse, l'intermediario deve valutare
“Che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi
8 rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio” (art. 40).
Deve quindi trovare applicazione al caso di specie quanto osservato da Cass. n. 23570 del 2020, per cui “In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art.29 del reg. Consob n.11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute” (Cass. Sez.1, sentenza n.
23570 del 03/02/2020).
Non è poi accoglibile la deduzione dell'Istituto di credito, che invoca l'art. 1227 c.c. in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte”. (Cass. Sez. 1, sentenza n. 8394/2016 del 09/02/2016).
A ciò deve inoltre aggiungersi che, secondo Cass. n. 7905 del 2020, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario - preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole - scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario.
Tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua
9 scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.
Per quanto precede, in difetto di specifica prova contraria e liberatoria da parte della convenuta,
l'inadempimento della CRO risulta particolarmente pregnante e di gravità tale da determinare la risoluzione contrattuale degli ordini di acquisto dei titoli BPB, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con i conseguenti obblighi restitutori-risarcitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00), della natura e della complessità
(media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
- Risolve per inadempimento gli ordini di acquisto dei titoli BPB effettuati da
[...]
, a far data dal 2010 in poi;
Parte_1
- Dispone la restituzione da parte dell'attore dei titoli di cui al punto che precede, evidenziati in parte motiva, in favore di Controparte_1
- Condanna in persona del l.r.p.t. a Controparte_1
corrispondere a €. 15.340,80, oltre interessi legali dall' Parte_1
15/05/2022, data di notificazione dell'atto introduttivo, sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna in persona del l.r.p.t. a Controparte_1
corrispondere a €. 2.540 (di cui €. 460,00 per la fase di studio, €. Parte_1
389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase di istruttoria e trattazione, €. 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%) CPA e IVA se dovuta;
- Condanna in persona del l.r.p.t. al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad € 237,00.
Terni, 30.1.2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone
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