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6 aprile 2018
6 aprile 2018
Art. 570-bis.
(( (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). )) ((Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.))
(( (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). )) ((Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.))
Commentari • 408
- 1. Art. 570 bis c.p.https://avvocatosalonia.it/aree-competenza-avvocato-penalista-milano-alessandro-salonia/ · 1 novembre 2024 · 295.39676
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio è un reato previsto dall'art. 570 bis del Codice Penale. Questa norma è stata introdotta per tutelare i coniugi e i figli economicamente dipendenti, garantendo che ricevano il supporto necessario anche dopo la fine del rapporto coniugale. Art. 570 bis c.p.: Il Testo Normativo Il testo dell'art. 570 bis c.p. recita: “Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2025, n. 21223Provvedimento: […] Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l'art. 570- bis cod. pen., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art. 570 cod. pen., secondo la tecnica normativa già impiegata nell'art. 12- sexies legge n. 898 del 1970. […] Tale conclusione è applicabile anche all'art. 570 bis cod. pen. che, avendo integralmente sostituito il previgente art. 12 sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio. […]Leggi di più...
- continuità normativa·
- art. 162 ter cod. pen.·
- art. 570 cod. pen.·
- art. 131 bis cod. pen.·
- pena congiunta·
- prescrizione·
- annullamento senza rinvio·
- art. 570 bis cod. pen.