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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 9386/2022 promossa con atto di citazione ritualmente notificato da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaseo Ponzetta e Francesca Commissati, Parte_1
- attrice - contro
rappresentata e Controparte_1 difesa dal Prof. Avv. Loris Tosi,
- convenuta -
, già , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Controparte_2 Controparte_3
Roberto Chiaia, Roberta Brusegan e Katia Maretto
-terza chiamata-
In punto: opposizioni esecutive
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“NEL MERITO ANCHE IN VIA PRELIMINARE
- Rigettarsi tutte le eccezioni e le domande svolte da e in quanto CP_1 Controparte_2 totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
2
- Accertata e dichiarata l'inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione fiscale di pagamento per vizio procedimentale, per tutti i motivi esposti, e per l'effetto dichiararsi l'inesistenza dell'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0078950016000214 e il conseguente atto di intimazione ad adempiere n.
71502202200001024000 dichiarando che nulla deve a in relazione Parte_1 CP_1 alla pretesa colà vantata e non ha dunque diritto di procedere ad esecuzione forzata. - Accertata e dichiarata l'insussistenza di alcun atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale con riferimento alla TIA pretesa per l'anno 2012, anche successivamente alla formazione dell'(inesistente) titolo, dichiararsi l'estinzione della pretesa di per intervenuta prescrizione del relativo diritto e, per CP_1
l'effetto, annullarsi e/o dichiararsi nulla e/o annullabile e/o revocarsi l'ingiunzione di pagamento n.
0078950016000214 e/o il conseguente atto di intimazione ad adempiere n. 71502202200001024000.
- Accertata e dichiarata: Inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 0078950016000214, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, l'inesistenza e/o la nullità dell'ingiunzione medesima;
e/o inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza di valido visto di esecutorietà e sottoscrizione e, per l'effetto, l'inesistenza e/o la nullità dell'ingiunzione medesima;
e/o l'inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione di pagamento per vizio procedimentale e per non essere stata preceduta da un avviso di accertamento e comunque per difetto di motivazione relativamente agli importi richiesti in violazione dell'art.
3, comma 1, della L. n.241/90 nonché dei principi dichiarezza e motivazione degli atti ex art.7 comma 1 della
L. 212/2000 e, per l'effetto, e per l'effetto l'inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione medesima, annullarsi e/o dichiararsi nulla e/o annullabile l'ingiunzione di pagamento n. 0078950016000214 e il conseguente atto di intimazione ad adempiere n. 71502202200001024000 dichiarando che nulla deve Parte_1
a in relazione alla pretesa colà vantata e non ha dunque diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata.
- Accertato e dichiarato il mancato rispetto del termine triennale previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 296/2006 e ss.mm.ii., dichiararsi decaduta dal diritto di procedere all'accertamento alla CP_1 riscossione delle somme oggi pretese e per l'effetto annullarsi e/o dichiararsi nulla e/o annullabile
l'ingiunzione di pagamento n. 0078950016000214 e il conseguente atto di intimazione ad adempiere n.
71502202200001024000. Accertata e dichiarata in ogni caso l'illegittimità della pretesa di per tutti i CP_1 motivi esposti in narrativa, accettarsi e dichiararsi che nulla deve a Parte_1 CP_1 per le causali indicate negli atti oggi impugnati e, per l'effetto, annullarsi e/o dichiararsi nulla e/o annullabile
l'ingiunzione di pagamento n. 0078950016000214 e il conseguente atto di intimazione ad adempiere n.
71502202200001024000 dichiarando che Parte_1 nulla deve a in relazione alla pretesa colà vantata e non ha dunque diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata.
IN OGNI CASO
Con condanna di controparte alla rifusione integrale delle spese, diritti e onorari di causa.”.
Per convenuta:
“in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione di codesto Ill.mo Tribunale per la pretesa relativa all'addizionale provinciale, indicata nelle fatture allegate all'ingiunzione di pagamento (doc. 03 dell'atto di citazione e doc. 02 della comparsa di Veritas); ancora in via preliminare: autorizzare alla chiamata in causa della CP_1 Controparte_2
, già , in persona del pro tempore, con sede in ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_2 San Marco 2662 (Palazzo Corner), affinché nella non creduta ipotesi in cui l'opposizione venisse anche solo in parte accolta, con conseguente annullamento o riduzione delle pretese azionate da venga accertato CP_1
e dichiarato il diritto di quest'ultima di annullare ovvero ridurre in misura proporzionale il proprio debito nei confronti della a titolo di addizionale provinciale;
ulteriormente in via Controparte_5 preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della citazione avversaria per le ragioni esposte nei motivi sub 1, 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione;
sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione promossa dall'attrice; in via principale, rigettare tutte le domande e le eccezioni contenute nell'atto di citazione e, per l'effetto, respingere l'opposizione con integrale conferma dell'avviso di Intimazione ad adempiere n.
71502202200001024000 (doc. 01dell'atto di citazione e doc. 01 della comparsa di , nonché CP_1 dell'Ingiunzione di pagamento n. 00789850016000214-000 (doc. 03 dell'atto di citazione e doc. 02 della comparsa di;
CP_1 in via riconvenzionale principale, anche nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande e/o delle eccezioni attoree, accertare e dichiarare che il diritto di credito di nei confronti CP_1 dell'attrice ammonta ad €.13.504,00, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa,
e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento di €.13.504,00, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al dì del saldo;
in via riconvenzionale subordinata, anche nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande e/o delle eccezioni attoree e, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale principale, accertare e dichiarare che l'indebito arricchimento di a danno di per le prestazioni di cui alle fatture allegate al Parte_1 CP_1 doc. 02 cit. ammonta a €.13.504,00, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa,
e per l'effetto condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €.13.504,00 a titolo di indennizzo, o
[...] alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi moratori di cui al
D.Lgs. 231/2002 fino al dì del saldo;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese e condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”
per la terza chiamata:
“In via preliminare :
- rigettare l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, per carenza dei requisiti richiesti.
In via pregiudiziale :
- accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione in parte qua in favore della Corte di Giustizia Tributaria.
Nel merito:
- rigettarsi la domanda proposta, in quanto infondata,
- compensi professionali rifusi.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1
(di seguito solo “ ”) deducendo Controparte_1 CP_1
l'inesistenza e/o nullità dell'intimazione ad adempiere n. 71502202200001024000 e della presupposta ingiunzione n. 00789850016000214-000 e chiedendo al Tribunale di accertare che nulla Parte_1 deve nei confronti di per le seguenti ragioni: CP_1
-inesistenza e/o nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 00789850016000214-000;
-inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza del visto di esecutorietà;
-inesistenza dell'ingiunzione per presunto vizio procedimentale, non essendo stata anticipata da alcun atto di accertamento;
-inesistenza e/o nullità conseguente dell'intimazione ad adempiere;
-decorso del termine decadenziale triennale di cui all'art. 1, comma 163, della L. 296/2006 in quanto l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata notificata oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo al momento in cui la pretesa è divenuta definitiva;
-in ogni caso prescrizione della pretesa creditoria in data 31.12.2017 in quanto i tributi locali, e comunque i corrispettivi periodici come la Tia2, si prescriverebbero nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo
è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente;
-infondatezza della pretesa creditoria di oggetto delle fatture allegate all'ingiunzione di pagamento CP_1 impugnata in quanto il pagamento è stato richiesto a titolo di «servizio di igiene ambientale» e non di Tia 2;
-erronea applicazione da parte di della tariffa, la quale non sarebbe modulata in base alla tipolgia di CP_1 area occupata e in quanto non avrebbe tenuto in considerazione che l'attività svolta sarebbe CP_1
«sostanzialmente stagionale».
È stata dedotta, infine, la violazione della normativa comunitaria nella misura in cui non è stato adottato un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, bensì solo di tipo presuntivo.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto di essere autorizzata a citare in giudizio la CP_1 [...]
. Controparte_2
Parte convenuta ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per mancata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. 0789850016000214 del 3/02/2016 e degli atti ad essa presupposti, nonché per definitività della pretesa impositiva, come conseguenza della mancata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento medesima nei termini di legge.
Parte convenuta ha eccepito la tardività dell'opposizione attinente alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, dovendo tali doglianze essere proposte con opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione alla pretesa a titolo di “addizionale provinciale” e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. potendosi far valere, con l'opposizione all'esecuzione, solo cause di estinzione del diritto di credito successive alla formazione del titolo esecutivo.
Parte convenuta ha chiesto, infine, che siano dichiarate infondate tutte le deduzioni avversarie.
In via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto che sia accertata la sua pretesa creditoria con condanna dell'attrice al pagamento della complessiva somma di € 13.504,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Controparte_2
GO in favore della Commissione – oggi - ex art. 2 del Controparte_6 Controparte_7
D.Lgs. 546/1992, richiamando all'uopo un precedente della Suprema Corte a Sezioni Unite (ordinanza n.
17113/17 del 06.06-11.07.2017) che, in caso analogo, ha espressamente statuito la giurisdizione del giudice tributario per la addizionale provinciale alla TIA2. Nel merito la terza chiamata ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 29.6.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
sono, poi, stati assegnati i termini 183, comma sesto, c.p.c.
Infine, all'udienza del 23.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, fatta eccezione per la quota relativa all'addizionale provinciale.
Deve essere richiamata a tal proposito la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 06/05/2022,
n.14467 secondo cui “Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA-1).”
La TIA2 è stata istituita dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, quale corrispettivo privatistico della prestazione che viene fornita, in quanto, a differenza della TIA1, il legislatore ha individuato il fatto generatore dell'obbligo nella produzione di rifiuti, ancorando il debito alla effettiva fruizione del servizio, alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
Un tanto, deve essere affermata la giurisdizione dell'AGO, fatta eccezione per la quota relativa all'addizionale provinciale pari al 5% dell'imponibile, la quale costituisce un tributo autonomo e va rimessa alla giurisdizione del Giudice Tributario. In tal senso, viene in rilievo quanto stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia
11/07/2017, n.17113, secondo cui “L'addizionale provinciale, istituita dall'art. 19 del d. lgs. n. 504 del 1992,
è un tributo annuale, costituito da una percentuale sull'importo della tassa principale (Tariffa integrata ambientale, t.i.a.2: d.-l. 30 dicembre 2008 n. 208, art. 5, comma 2 quater, convertito, con modificazioni, dalla
l. 27 febbraio 2009 n. 13) dovuto a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento di rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle missioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, con un sistema di accertamento riscossione tipico delle pretese tributarie. Tale tributo è caratterizzato dalla mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo e dalla circostanza che il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario e non è idoneo a snaturarne tale natura il mero collegamento quantitativo e percentuale con la t.i.a.2 che, ancorché abbia natura privatistica, non comporta la modifica della natura della relativa addizionale regionale, fungendo solo da parametro per la quantificazione di tale prestazioni che ha natura di tributo a favore delle Province. Pertanto, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della addizionale in quanto non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato ”. In senso conforme Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2698/2016, pubblicata il 25.11.2016.
Deve, poi, essere accolta l'eccezione formulata da parte convenuta di inammissibilità dell'azione, CP_1 in relazione ai motivi di opposizione relativi a vizi meramente formali inerenti l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento, la mancanza del visto di esecutorietà, l'asserita mancanza di un presupposto atto di accertamento e i vizi inerenti l'intimazione ad adempiere.
Si rileva, infatti, che le contestazioni meramente formali possono essere fatte valere ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto di cui viene sindacata la regolarità formale, conoscenza che rappresenta il momento in cui sorge l'interesse del creditore di reagire alla minacciata esecuzione (8239/03).
Nel caso di specie, l'intimazione ad adempiere è stata ricevuta dalla società in data 24 agosto 2022 (doc. 1 citazione) e l'opposizione è stata notificata a il 31.10.2022 (doc. A comparsa di costituzione), oltre due CP_1 mesi dopo la conoscenza dell'atto ed oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c..
Deve dunque essere dichiarata l'inammissibilità delle doglianze inerenti la regolarità formale degli atti notificati da in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto asseritamente CP_1 irregolare.
In ogni caso, deve essere accolta l'eccezione formulata dalla convenuta inerente l'irretrattabilità della CP_1 pretesa azionata in quanto l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, è sindacabile solo per vizi propri, non determinando un nuovo e autonomo atto impositivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione. In tal senso Corte di Cassazione n. 3005 del 7 febbraio 2020 secondo cui
“”l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto
a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n.
16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata" (Cass. n. 23046 del 2016)”.
Un tanto si deve ritenere che l'opposizione qui spiegata deve essere dichiarata inammissibile in quanto azionata nei confronti di una prodromica ingiunzione di pagamento mai contestata.
Né si può ritenere che la notifica dell'ingiunzione di pagamento sia nulla e/ inesistente per le ragioni già esplicitate nell'ordinanza in data 25.1.2024.
Non si ravvisa in primo luogo la mancanza materiale dell'atto, né si ritiene che l'attività sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione (In tal senso Cass. SU nn. 14916 e 14917 del 2016).
Ai sensi dell'art. 1, comma 158, della L. 296/2006, è stabilito che: «Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate
extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio
competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori».
Il successivo comma 159, poi prevede che: «I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha
affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni»
Nel caso in esame, l'art. 22 del Regolamento del Comune di Chioggia prevede espressamente che l'ente si occupi della riscossione della tariffa e ha demandato tale attività con procura notarile Controparte_8 repertorio n. 100550 del 25 febbraio 2014 al dott. . Per_1
Ciò premesso, poiché l'ingiunzione di pagamento è stata trasmessa dal dott. in virtù delle Parte_2 disposizioni sopra richiamate, non può essere qualificata come inesistente, non difettando materialmente l'atto come tale e non potendo ritenersi che la trasmissione sia carente di uno degli elementi essenziali.
In ogni caso, nel caso in cui la notifica dovesse essere qualificata come nulla, si rileva l'operare della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 u.c. c.p.c.. Infatti, l'eventuale carenza di qualifica formale in capo al messo notificatore non potrebbe comportare l'inesistenza della notifica, in quanto quest'ultima è avvenuta rispettando le disposizioni dettate in ordine al luogo, al tempo e al soggetto a cui doveva essere consegnato l'atto, il quale è quindi compiutamente entrato nella sfera di conoscenza del destinatario (Tribunale di Venezia sentenza 930/2016 del 14 aprile 2016).
In conclusione, l'opposizione attorea deve essere rigettata in quanto inammissibile con la conseguenza che la società attrice deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 13.504,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In relazione, invece, all'addizionale provinciale deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione. Le spese devono essere poste a carico di parte attrice attesa la soccombenza e liquidate nella misura dei massimi tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
-dichiara il difetto di giurisdizione del GO in relazione alla pretesa tributaria relativa all'addizionale provinciale in favore della Corte di Giustizia Tributaria;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
-condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della Parte_1 CP_1 somma di euro 13.504,00 oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al saldo;
- condanna parte attrice alla rifusione nei confronti della convenuta e della Parte_1 CP_1 terza chiamata delle spese di lite che liquida in € 7.616 per compensi, oltre Controparte_2 spese generali e accessori come per legge per ciascuna delle parti.
Venezia, 31.1.2025
IL GIUDICE
-dott.ssa Sara Pitinari-