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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2547 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e Parte_5 Parte_6 Parte_7 difesi dall'Avv.to Alberto Saraceno
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Valleriani
rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto Saraceno CP_2
Interventore ad adiuvandum
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
1 Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso in riassunzione i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3
a) accertare e dichiarare che i medici odierni ricorrenti hanno prestato, per il periodo Parte risultante dai cedolini paga allegati, la propria attività lavorativa nell'ambito di a sede Unica introdotte dal DCA 376/2014 e che tale attività è qualitativamente e quantitativamente equiparabile a quella svolta nell'ambito delle a sede unica o con studio di riferimento Pt_9 Parte previste e disciplinate dal Regolamento Unità di Cure Primarie del 23.9.2009, approvato dalla Lazio con determina n. 3407 del 20.10.2009. CP_4
b) accertare e dichiarare che i medici odierni ricorrenti hanno percepito e percepiscono tutt'ora per l'attività prestata nelle UCP a sede unica introdotte dal DCA 376/2014, sin dalla data del trasferimento risultante dai cedolini paga allegati, la medesima indennità percepita in
pari ad euro 6,40 annue/paziente, con le maggiorazioni previste dal progetto approvato Pt_10 dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera n.693 del 30.7.2004 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile di ogni anno. c) accertare e dichiarare la ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento economico subita dai ricorrenti, a seguito del trasferimento effettuato ai sensi del DCA 376/2014 da Parte a a sede unica. Pt_10 d) accertare e dichiarare l'inadempimento della nei confronti dei ricorrenti CP_5 avendo questa omesso di attuare quanto previsto dal DCA 567/2017 nella parte in cui prevede all'art.2a penultimo capoverso, che: “La entro 6 mesi dalla sottoscrizione del CP_4 presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa Parte in sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione Pt_10 e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP” e nonostante le richieste formulate dal Sindacato dei Medici Italiani. e) accertare e dichiarare che i medici odierni ricorrenti hanno diritto a percepire rispettivamente, per il periodo risultante dai cedolini paga allegati e dalla Azienda di appartenenza, l'indennità nella misura prevista dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n.38 del 1.6.2011, nella misura di euro 8,40 (annue/assistito); in via subordinata accertarsi il diritto dei medici ricorrenti al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza tra la indennità percepita e quella prevista. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre a spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
2 3. I ricorrenti sono tutti con rapporto convenzionato con la Controparte_6
con attività nell'ambito delle Unità di cura primarie. Controparte_1
Rappresentano che, a seguito della previsione dell'art.4 dell'Accordo Regionale recepito con il
Decreto del Commissario ad Ac. (DCA) 376/2014 (con cui sono state previste le modalità di attuazione della graduale trasformazione delle UCP), avevano aderito, alla forma associativa Parte della a sede unica;
lamentano tuttavia di aver continuato a percepire la medesima indennità percepita durante la permanenza in nonostante l'art. 2a dell'ultimo Accordo Pt_10
Regionale in materia, recepito con DCA 565/2017, abbia stabilito che “le modalità Parte dell'adeguamento delle indennità di saranno concordate con le OO.SS. nel termine di sei mesi”, accordo non ancora raggiunto. Parte_ Eccepiscono pertanto la illecita differenziazione del trattamento economico tra i operanti presso la stessa unità di cure primarie. In particolare, rappresentano che, all'interno della stessa Parte Parte_
i che prima facevano parte di continuano a percepire € 8,40 Pt_9
Parte_ (annue/assistito), mentre i che facevano parte di percepiscono € 6,40 Pt_10
(annue/assistito). Evidenziano quindi che, per effetto della mancata ricognizione ed accordo con le OO.SS. prescritto dall'art. 2a) del DCA 565/2017, le stesse prestazioni svolte dai medici Parte presso la medesima sono retribuite in misura inferiore ai medici che facevano parte di
Pt_10
Nel rilevare l'inadempimento della a quanto disposto dal DCA 565/2017 hanno CP_5
Parte chiesto l'accertamento del diritto a percepire da parte della l'indennità nella misura prevista dal Decreto commissario ad acta Regione Lazio n. 38 del 1.6.2011 nella misura di €
8,40 annue;
in via subordinata l'accertamento del diritto al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza tra la indennità percepita e quella prevista.
4. Al fine di vagliare la fondatezza della domanda attorea, va preliminarmente richiamata la normativa che ha disciplinato nel tempo la costituzione e/o la riorganizzazione delle Unità di
Cura Primarie (UCP) e che costituisce il presupposto su cui si fonda la pretesa giudiziale dei ricorrenti.
L'Unità di Cura Primarie è una struttura associativa tra i medici di medicina generale (MMG) istituite nella Regione Lazio in una prima fase in via sperimentale in applicazione della
Delibera di Giunta Regionale (DGR) n.693/2004.
3 Con successiva Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009, al fine di potenziare Parte ulteriormente le è stato approvato un nuovo regolamento relativo al funzionamento delle
Unità di Cure Primarie che ha previsto all'art. 2 la possibilità di realizzare diverse forme di
UCP, con individuazione di diverse tipologie di esse, sulla base delle modalità di apertura ai pazienti e con la previsione di una indennità da corrispondere ai medici, proporzionata in funzione del numero di ore di apertura degli studi:
a) integrazione di Medici di Medicina Generale collegati tra loro in rete;
Pt_10
Parte_ b) UCPC o Complesse: trattasi di in gruppo o collegati in rete, organizzati in una sede unica o in uno studio di riferimento;
Parte_ c) UCPCI o Integrata: trattasi di una UCPC di che prevedono anche la partecipazione di altri professionisti (ad es. di pediatri e/o specialisti, medici di Continuità Assistenziale (CA), operatori dell'assistenza sociale e sanitaria delle Aziende Sanitarie o degli Enti locali); Parte_ d) (UCP/8h): trattasi di aggregazione semplice tra in rete. Tali forme organizzative sono possibili solo in caso di particolari e specifiche caratteristiche oro/geografiche e/o sociali, individuate a livello aziendale.
In applicazione della Determinazione regionale n.D3407/2009, la definizione della remunerazione spettante ai Medici per la partecipazione alle UCP Controparte_6 organizzate in base alle disposizioni impartite con la Determinazione medesima veniva rinviata ad un successivo atto;
e così la stessa è stata stabilita con Decreto del Commissario ad Acta
U00038/2011 (nel frattempo, infatti, la è stata dichiarata in “Piano di CP_5 CP_4 rientro” a causa del deficit in Sanità), poi rettificato dal successivo DCA U00027/2012 e quantificata come di seguito indicato:
a) UCPS o semplici € 6,40 (annui/assistito);
b) UCPC o complesse (sede unica o studio di riferimento) € 8,60 (annui/assistito);
c) UCP 8h € 4,00 (annue/assistito).
4.1. Successivamente, in base all'art.4 dell'Accordo Regionale recepito con il DCA
U00376/2014, la Lazio ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma CP_4
Parte_1 Parte associativa dei denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica ( , delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie già in essere a quella data e regolamentate sulla scorta dalla sopra citata Determinazione regionale n. D3407 del 20.10.2009 [“Le diverse forme associative di Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla Parte_13
4 determina regionale D3407 del 20.10.2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Parte unica ( . Le 321 UCPS presenti cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal
1.11.2014 con le seguenti modalità (…)”].
Nello stesso articolo 4 dell'Accordo Regionale recepito – come detto - con il DCA
U00376/2014, venivano delineate anche le modalità di attuazione della graduale trasformazione delle UCP.
In via prioritaria, detta trasformazione sarebbe dovuta avvenire con l'ingresso dei componenti di UCP-S (Unità Semplici), per l'attività di UCP, nelle istituende “Case della Salute”, fatte salve le attuali indennità; oppure con la costituzione, da parte dei componenti di di Pt_10
Parte nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a disposizione dalle Parte Parte
Successivamente, con l'ingresso dei componenti di per le attività di nelle Pt_10
UCP a sede unica già esistenti.
Nel DCA U00376/2014 è stato inoltre precisato che “Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” e che “La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la “. CP_4
4.2. Con successivo Decreto del Commissario ad Acta n. U00565 del 22.12.2017, la CP_5
ha recepito l'Accordo stipulato con le OO.SS. dei Medici della
[...] Controparte_6 avente ad oggetto “La nuova sanità nel Lazio: obiettivi di salute e Medicina d'iniziativa”. Con il DCA 565/2017 è stata data la possibilità ai medici di costituire ex novo UCP con sede unica,
o anche mediante accorpamento di più UCP.
Infine, con l'art. 2a) ultimo cpv del DCA 567/2017 è stato previsto che “La Regione entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA Pt_10
376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di
Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP”.
5 5. Lamentano i ricorrenti che, in virtù della mancata ricognizione e del mancato accordo della Parte
con le OOSS circa l'adeguamento dell'indennità di prescritto dall'art. 2a) CP_5
DCA 567/2017, pur a seguito dell'ingresso nelle UCP, hanno continuato a percepire la medesima indennità che prima percepivano quando lavoravano presso le (€ Parte_14
6,40) e che da tale inadempimento deriva una illecita differenziazione di trattamento economico rispetto ai colleghi che prima lavoravano presso le UCP Complesse e che continuano a percepire la maggior somma di € 8,40 a paziente, pur esercitando tutti la Parte medesima attività lavorativa presso la a sede unica.
Hanno chiesto quindi in via principale l'applicazione dell'indennità nella misura di € 8,40 prevista dal DCA 38/2011.
6. La domanda, alla luce della ricognizione normativa sopra effettuata, non può essere accolta.
Ed infatti sulla scorta di quanto prescritto dal DCA U00376/2014 (con cui è stata disposta la trasformazione delle forme associative preesistenti nell'unica Unità Cure Primarie a sede unica) Parte
“la trasformazione delle a avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Pt_10
Regione” e “le attuali indennità verranno mantenute”.
Sulla scorta di tale disposizione, i medici che già operavano presso le precedenti
[...]
Parte (ora a sede unica) hanno continuato ad operarvi con le medesime modalità e Pt_15 mantenendo l'indennità stabilita con DCA 38/2011 (€ 8,60 annui/paziente); i medici che prima Parte operavano presso le (con indennità € 6,40) sono transitati presso le a sede Parte_16 unica, sempre con mantenimento della precedente indennità.
L'ultimo accordo tra la e le OO.SS. recepito con DCA n. 565/2017 ha poi rimesso “le CP_4 modalità per l'adeguamento della relativa indennità UCP” ad un successivo accordo “sulla base della ricognizione delle trasformazioni da forma associativa a UCP e dei costi Pt_10
Parte_ aggiuntivi sostenuti dai . Parte_ La determinazione dell'indennità per i prima associati in e ora transitati nelle Pt_10
UCP a sede unica, è stata quindi rimessa alla autonomia contrattuale delle parti interessate
( ed OO.SS.) cui il Giudice non può sostituirsi. CP_5
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, quindi, non può applicarsi tout court agli attuali medici associati in UCP l'indennità di € 8,60 prescritta dal DCA 38/2011 per i medici associati in UCPC, in quanto la disposizione regolamentare è stata superata dal DCA
6 376/2014 il quale ha prescritto che la trasformazione organizzativa avvenisse con il
“mantenimento delle attuali indennità” ed a costi invariati per la Regione.
6.1. Né può invocarsi l'applicabilità dell'art. 36 Cost ed il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Parte_ Parte Ed infatti, come noto, il rapporto dei con la – pur se costituito allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del SSN in funzione della tutela della salute pubblica - ha natura libero professionale parasubordinata che si differenzia da quelli di pubblico impiego per l'assenza del vincolo di subordinazione;
l'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale (ex multis Cass. n.
22532 del 9.8.2021; Cass. 4891/2021; Cass. 6294/2020).
Da quanto evidenziato consegue che il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio, il cui rapporto con il servizio sanitario è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.
502/92 e ss.mm., secondo cui “le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative.”
(art.8, comma 1, lett.b-quinquies), ed integrato poi da differenti accordi collettivi regionali, ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n. 3 che ha attribuito alle Regioni potere legislativo in materia di salute.
Orbene, in base all'art. 2a) dell'ultimo Accordo Regionale in materia, recepito con DCA
565/2017, la si è impegnata ad eseguire una verifica delle trasformazioni delle CP_5 in UCP e gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dai medici di base, nonché, a Pt_10 concordare successivamente con le OO.SS. le modalità di adeguamento della indennità alla nuova forma associativa.
Pertanto, benché la suddetta ricognizione ed il conseguente accordo non siano intervenuti, trattandosi di un rapporto di natura libero professionale, il Giudice non può sostituirsi alle parti cui è demandato il compito di adeguare l'indennità in esame, sulla scorta di verifiche e valutazioni discrezionali riservate alla p.a. ed alle parti sociali.
7 7. L'inadempimento della all'obbligo previsto nella propria determinazione CP_5
DCA n. 567/2017 potrebbe invece essere valutato in questa sede sotto il profilo risarcitorio, oggetto della domanda subordinata.
Tuttavia nel caso di specie il giudizio, a seguito della ordinanza di incompetenza territoriale, non è stato riassunto nei confronti della , bensì, unicamente, nei confronti della CP_5
Parte_17
La stessa difesa attorea formula la domanda risarcitoria nei confronti della , CP_5 salvo poi non citarla in giudizio nel ricorso in riassunzione.
L'assenza del titolare passivo dell'obbligo contrattuale che si assume violato non consente pertanto una valutazione della domanda risarcitoria;
gli stessi precedenti favorevoli del
Tribunale di Roma e Viterbo depositati con note del 12.12.2023 e del 15.2.2024 accolgono le doglianze sotto il profilo risarcitorio con statuizione emessa nei confronti della CP_4
8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
9. La sussistenza di un oggettivo inadempimento della agli obblighi contrattuali CP_5 assunti e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. come interpretato dalla C. Cost. n. 77/2018, la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , nei
[...] Parte_6 Parte_7 CP_2 confronti di , (R.G. 2547/2022), ogni Controparte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate
Così deciso in Latina, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
8 9
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2547 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e Parte_5 Parte_6 Parte_7 difesi dall'Avv.to Alberto Saraceno
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Valleriani
rappresentata e difesa dall'Avv.to Alberto Saraceno CP_2
Interventore ad adiuvandum
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
1 Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso in riassunzione i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3
a) accertare e dichiarare che i medici odierni ricorrenti hanno prestato, per il periodo Parte risultante dai cedolini paga allegati, la propria attività lavorativa nell'ambito di a sede Unica introdotte dal DCA 376/2014 e che tale attività è qualitativamente e quantitativamente equiparabile a quella svolta nell'ambito delle a sede unica o con studio di riferimento Pt_9 Parte previste e disciplinate dal Regolamento Unità di Cure Primarie del 23.9.2009, approvato dalla Lazio con determina n. 3407 del 20.10.2009. CP_4
b) accertare e dichiarare che i medici odierni ricorrenti hanno percepito e percepiscono tutt'ora per l'attività prestata nelle UCP a sede unica introdotte dal DCA 376/2014, sin dalla data del trasferimento risultante dai cedolini paga allegati, la medesima indennità percepita in
pari ad euro 6,40 annue/paziente, con le maggiorazioni previste dal progetto approvato Pt_10 dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera n.693 del 30.7.2004 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile di ogni anno. c) accertare e dichiarare la ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento economico subita dai ricorrenti, a seguito del trasferimento effettuato ai sensi del DCA 376/2014 da Parte a a sede unica. Pt_10 d) accertare e dichiarare l'inadempimento della nei confronti dei ricorrenti CP_5 avendo questa omesso di attuare quanto previsto dal DCA 567/2017 nella parte in cui prevede all'art.2a penultimo capoverso, che: “La entro 6 mesi dalla sottoscrizione del CP_4 presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa Parte in sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla base di tale ricognizione Pt_10 e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP” e nonostante le richieste formulate dal Sindacato dei Medici Italiani. e) accertare e dichiarare che i medici odierni ricorrenti hanno diritto a percepire rispettivamente, per il periodo risultante dai cedolini paga allegati e dalla Azienda di appartenenza, l'indennità nella misura prevista dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n.38 del 1.6.2011, nella misura di euro 8,40 (annue/assistito); in via subordinata accertarsi il diritto dei medici ricorrenti al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza tra la indennità percepita e quella prevista. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre a spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
2 3. I ricorrenti sono tutti con rapporto convenzionato con la Controparte_6
con attività nell'ambito delle Unità di cura primarie. Controparte_1
Rappresentano che, a seguito della previsione dell'art.4 dell'Accordo Regionale recepito con il
Decreto del Commissario ad Ac. (DCA) 376/2014 (con cui sono state previste le modalità di attuazione della graduale trasformazione delle UCP), avevano aderito, alla forma associativa Parte della a sede unica;
lamentano tuttavia di aver continuato a percepire la medesima indennità percepita durante la permanenza in nonostante l'art. 2a dell'ultimo Accordo Pt_10
Regionale in materia, recepito con DCA 565/2017, abbia stabilito che “le modalità Parte dell'adeguamento delle indennità di saranno concordate con le OO.SS. nel termine di sei mesi”, accordo non ancora raggiunto. Parte_ Eccepiscono pertanto la illecita differenziazione del trattamento economico tra i operanti presso la stessa unità di cure primarie. In particolare, rappresentano che, all'interno della stessa Parte Parte_
i che prima facevano parte di continuano a percepire € 8,40 Pt_9
Parte_ (annue/assistito), mentre i che facevano parte di percepiscono € 6,40 Pt_10
(annue/assistito). Evidenziano quindi che, per effetto della mancata ricognizione ed accordo con le OO.SS. prescritto dall'art. 2a) del DCA 565/2017, le stesse prestazioni svolte dai medici Parte presso la medesima sono retribuite in misura inferiore ai medici che facevano parte di
Pt_10
Nel rilevare l'inadempimento della a quanto disposto dal DCA 565/2017 hanno CP_5
Parte chiesto l'accertamento del diritto a percepire da parte della l'indennità nella misura prevista dal Decreto commissario ad acta Regione Lazio n. 38 del 1.6.2011 nella misura di €
8,40 annue;
in via subordinata l'accertamento del diritto al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza tra la indennità percepita e quella prevista.
4. Al fine di vagliare la fondatezza della domanda attorea, va preliminarmente richiamata la normativa che ha disciplinato nel tempo la costituzione e/o la riorganizzazione delle Unità di
Cura Primarie (UCP) e che costituisce il presupposto su cui si fonda la pretesa giudiziale dei ricorrenti.
L'Unità di Cura Primarie è una struttura associativa tra i medici di medicina generale (MMG) istituite nella Regione Lazio in una prima fase in via sperimentale in applicazione della
Delibera di Giunta Regionale (DGR) n.693/2004.
3 Con successiva Determinazione regionale n. 3407 del 20.10.2009, al fine di potenziare Parte ulteriormente le è stato approvato un nuovo regolamento relativo al funzionamento delle
Unità di Cure Primarie che ha previsto all'art. 2 la possibilità di realizzare diverse forme di
UCP, con individuazione di diverse tipologie di esse, sulla base delle modalità di apertura ai pazienti e con la previsione di una indennità da corrispondere ai medici, proporzionata in funzione del numero di ore di apertura degli studi:
a) integrazione di Medici di Medicina Generale collegati tra loro in rete;
Pt_10
Parte_ b) UCPC o Complesse: trattasi di in gruppo o collegati in rete, organizzati in una sede unica o in uno studio di riferimento;
Parte_ c) UCPCI o Integrata: trattasi di una UCPC di che prevedono anche la partecipazione di altri professionisti (ad es. di pediatri e/o specialisti, medici di Continuità Assistenziale (CA), operatori dell'assistenza sociale e sanitaria delle Aziende Sanitarie o degli Enti locali); Parte_ d) (UCP/8h): trattasi di aggregazione semplice tra in rete. Tali forme organizzative sono possibili solo in caso di particolari e specifiche caratteristiche oro/geografiche e/o sociali, individuate a livello aziendale.
In applicazione della Determinazione regionale n.D3407/2009, la definizione della remunerazione spettante ai Medici per la partecipazione alle UCP Controparte_6 organizzate in base alle disposizioni impartite con la Determinazione medesima veniva rinviata ad un successivo atto;
e così la stessa è stata stabilita con Decreto del Commissario ad Acta
U00038/2011 (nel frattempo, infatti, la è stata dichiarata in “Piano di CP_5 CP_4 rientro” a causa del deficit in Sanità), poi rettificato dal successivo DCA U00027/2012 e quantificata come di seguito indicato:
a) UCPS o semplici € 6,40 (annui/assistito);
b) UCPC o complesse (sede unica o studio di riferimento) € 8,60 (annui/assistito);
c) UCP 8h € 4,00 (annue/assistito).
4.1. Successivamente, in base all'art.4 dell'Accordo Regionale recepito con il DCA
U00376/2014, la Lazio ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma CP_4
Parte_1 Parte associativa dei denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica ( , delle diverse forme associative di Unità di Cure Primarie già in essere a quella data e regolamentate sulla scorta dalla sopra citata Determinazione regionale n. D3407 del 20.10.2009 [“Le diverse forme associative di Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla Parte_13
4 determina regionale D3407 del 20.10.2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Parte unica ( . Le 321 UCPS presenti cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal
1.11.2014 con le seguenti modalità (…)”].
Nello stesso articolo 4 dell'Accordo Regionale recepito – come detto - con il DCA
U00376/2014, venivano delineate anche le modalità di attuazione della graduale trasformazione delle UCP.
In via prioritaria, detta trasformazione sarebbe dovuta avvenire con l'ingresso dei componenti di UCP-S (Unità Semplici), per l'attività di UCP, nelle istituende “Case della Salute”, fatte salve le attuali indennità; oppure con la costituzione, da parte dei componenti di di Pt_10
Parte nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, opportunamente messe a disposizione dalle Parte Parte
Successivamente, con l'ingresso dei componenti di per le attività di nelle Pt_10
UCP a sede unica già esistenti.
Nel DCA U00376/2014 è stato inoltre precisato che “Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” e che “La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la “. CP_4
4.2. Con successivo Decreto del Commissario ad Acta n. U00565 del 22.12.2017, la CP_5
ha recepito l'Accordo stipulato con le OO.SS. dei Medici della
[...] Controparte_6 avente ad oggetto “La nuova sanità nel Lazio: obiettivi di salute e Medicina d'iniziativa”. Con il DCA 565/2017 è stata data la possibilità ai medici di costituire ex novo UCP con sede unica,
o anche mediante accorpamento di più UCP.
Infine, con l'art. 2a) ultimo cpv del DCA 567/2017 è stato previsto che “La Regione entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA Pt_10
376/2014. Sulla base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di
Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP”.
5 5. Lamentano i ricorrenti che, in virtù della mancata ricognizione e del mancato accordo della Parte
con le OOSS circa l'adeguamento dell'indennità di prescritto dall'art. 2a) CP_5
DCA 567/2017, pur a seguito dell'ingresso nelle UCP, hanno continuato a percepire la medesima indennità che prima percepivano quando lavoravano presso le (€ Parte_14
6,40) e che da tale inadempimento deriva una illecita differenziazione di trattamento economico rispetto ai colleghi che prima lavoravano presso le UCP Complesse e che continuano a percepire la maggior somma di € 8,40 a paziente, pur esercitando tutti la Parte medesima attività lavorativa presso la a sede unica.
Hanno chiesto quindi in via principale l'applicazione dell'indennità nella misura di € 8,40 prevista dal DCA 38/2011.
6. La domanda, alla luce della ricognizione normativa sopra effettuata, non può essere accolta.
Ed infatti sulla scorta di quanto prescritto dal DCA U00376/2014 (con cui è stata disposta la trasformazione delle forme associative preesistenti nell'unica Unità Cure Primarie a sede unica) Parte
“la trasformazione delle a avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Pt_10
Regione” e “le attuali indennità verranno mantenute”.
Sulla scorta di tale disposizione, i medici che già operavano presso le precedenti
[...]
Parte (ora a sede unica) hanno continuato ad operarvi con le medesime modalità e Pt_15 mantenendo l'indennità stabilita con DCA 38/2011 (€ 8,60 annui/paziente); i medici che prima Parte operavano presso le (con indennità € 6,40) sono transitati presso le a sede Parte_16 unica, sempre con mantenimento della precedente indennità.
L'ultimo accordo tra la e le OO.SS. recepito con DCA n. 565/2017 ha poi rimesso “le CP_4 modalità per l'adeguamento della relativa indennità UCP” ad un successivo accordo “sulla base della ricognizione delle trasformazioni da forma associativa a UCP e dei costi Pt_10
Parte_ aggiuntivi sostenuti dai . Parte_ La determinazione dell'indennità per i prima associati in e ora transitati nelle Pt_10
UCP a sede unica, è stata quindi rimessa alla autonomia contrattuale delle parti interessate
( ed OO.SS.) cui il Giudice non può sostituirsi. CP_5
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, quindi, non può applicarsi tout court agli attuali medici associati in UCP l'indennità di € 8,60 prescritta dal DCA 38/2011 per i medici associati in UCPC, in quanto la disposizione regolamentare è stata superata dal DCA
6 376/2014 il quale ha prescritto che la trasformazione organizzativa avvenisse con il
“mantenimento delle attuali indennità” ed a costi invariati per la Regione.
6.1. Né può invocarsi l'applicabilità dell'art. 36 Cost ed il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Parte_ Parte Ed infatti, come noto, il rapporto dei con la – pur se costituito allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del SSN in funzione della tutela della salute pubblica - ha natura libero professionale parasubordinata che si differenzia da quelli di pubblico impiego per l'assenza del vincolo di subordinazione;
l'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale (ex multis Cass. n.
22532 del 9.8.2021; Cass. 4891/2021; Cass. 6294/2020).
Da quanto evidenziato consegue che il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio, il cui rapporto con il servizio sanitario è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.
502/92 e ss.mm., secondo cui “le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative.”
(art.8, comma 1, lett.b-quinquies), ed integrato poi da differenti accordi collettivi regionali, ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n. 3 che ha attribuito alle Regioni potere legislativo in materia di salute.
Orbene, in base all'art. 2a) dell'ultimo Accordo Regionale in materia, recepito con DCA
565/2017, la si è impegnata ad eseguire una verifica delle trasformazioni delle CP_5 in UCP e gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dai medici di base, nonché, a Pt_10 concordare successivamente con le OO.SS. le modalità di adeguamento della indennità alla nuova forma associativa.
Pertanto, benché la suddetta ricognizione ed il conseguente accordo non siano intervenuti, trattandosi di un rapporto di natura libero professionale, il Giudice non può sostituirsi alle parti cui è demandato il compito di adeguare l'indennità in esame, sulla scorta di verifiche e valutazioni discrezionali riservate alla p.a. ed alle parti sociali.
7 7. L'inadempimento della all'obbligo previsto nella propria determinazione CP_5
DCA n. 567/2017 potrebbe invece essere valutato in questa sede sotto il profilo risarcitorio, oggetto della domanda subordinata.
Tuttavia nel caso di specie il giudizio, a seguito della ordinanza di incompetenza territoriale, non è stato riassunto nei confronti della , bensì, unicamente, nei confronti della CP_5
Parte_17
La stessa difesa attorea formula la domanda risarcitoria nei confronti della , CP_5 salvo poi non citarla in giudizio nel ricorso in riassunzione.
L'assenza del titolare passivo dell'obbligo contrattuale che si assume violato non consente pertanto una valutazione della domanda risarcitoria;
gli stessi precedenti favorevoli del
Tribunale di Roma e Viterbo depositati con note del 12.12.2023 e del 15.2.2024 accolgono le doglianze sotto il profilo risarcitorio con statuizione emessa nei confronti della CP_4
8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
9. La sussistenza di un oggettivo inadempimento della agli obblighi contrattuali CP_5 assunti e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. come interpretato dalla C. Cost. n. 77/2018, la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , nei
[...] Parte_6 Parte_7 CP_2 confronti di , (R.G. 2547/2022), ogni Controparte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate
Così deciso in Latina, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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