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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 51/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nel procedimento iscritto al n. 51/2020 R.G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Giovanni Gulino, nell'interesse della società e dall'avv. Carlo Vermiglio, nell'interesse della Parte_1 [...]
sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1 dell'udienza fissata per il 3.11.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.06.2025, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc giusto provvedimento del 22.01.2024 e poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in ZO (ME) Via Col. F. Magistri n. 94, e quali garanti della predetta società i sigg.ri nato a [...] il [...] Parte_2
( ), nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_3
( ) e nato a [...] il [...] CodiceFiscale_2 Parte_4
( ), tutti residenti a [...], tutti CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Messina, Strada San Giacomo 19 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gulino, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
Attori OPPONENTI CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vermiglio ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Operai n. 92 (studio Comito), giusta procura in atti;
Convenuto OPPOSTO (P.I. ), società unipersonale, con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da , con sede Controparte_3 legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 in persona del procuratore e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Nino Bixio n. 89 presso lo studio dell'avv. Carlo Vermiglio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
INTERVENUTA EX. ART. 111 Oggetto: CA (opposizione a d. i. n. 455/19 del Tribunale di Barcellona PG).-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con decreto ingiuntivo n° 455/2019 (R.G. 1725/2019) emesso da questo Tribunale in data 25.11.2019, ad istanza della era Controparte_4 ingiunto alla società ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri Parte_1
, ed , il pagamento della Parte_2 Parte_3 Parte_4 complessiva somma di euro 33.535,12, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il credito della scaturiva da un'esposizione di cui al saldo Controparte_4 debitore, riconducibile a quattro linee di credito, tutte intestate alla società debitrice: 1) il contratto di finanziamento n. 74750245 del 10.10.2016; 2) il contratto di finanziamento n. 46968499 del 11.05.2017; 3) il conto corrente
“sempre più impresa large” n. 870346510, stipulato il 20.11.2014; 4) il rapporto di conto corrente n. 00873/1000/00001405 stipulato il 27.05.2015, con apertura di credito in conto corrente sino all'importo di € 40.000,00. Con lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e 24.10.2018, la
[...]
comunicava alla società debitrice il proprio recesso dagli Controparte_4 affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite e, con missiva di pari data, comunicava ai fideiussori la messa in mora per i crediti maturati. Tale credito complessivo era assistito da fideiussioni individuali, di seguito meglio specificate: 1) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data 10.05.2017, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. , Parte_2
e sino alla concorrenza di Euro 30.000,00 a Parte_3 Parte_4 garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della e suoi successori o aventi causa, verso la Parte_1 [...]
a seguito del contratto di finanziamento dell'11.05.2017 n. Controparte_4
46968499; 2) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data 06.10.2016, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. , Parte_2
e sino alla concorrenza di Euro 46.000,00 a Parte_3 Parte_4 garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed
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eventuale, della ., e suoi successori o aventi causa, verso la Parte_5 [...]
a seguito del contratto di finanziamento del 10.10.2016 n. Controparte_4
74750245; 3) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data 10.05.2017, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. , Parte_2
e sino alla concorrenza di Euro 40.000,00 a Parte_3 Parte_4 garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della e suoi successori o aventi causa, verso la Parte_1 [...]
a seguito del contratto di conto corrente n. Controparte_4
00873/1000/00001405. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 10.01.2020, la società nonché i succitati fideiussori, Parte_1 convenivano in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, l'istituto di credito
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Controparte_4
Ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 455/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 21 novembre 2019, notificato in data 2 dicembre 2019, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. o con qualsiasi altra statuizione, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2) In ogni caso e nel merito, accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti oggetto di ingiunzione, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di commissioni varie, e di ogni altra voce di aggravio, per le ragioni meglio spiegate in narrativa;
3) Ritenere e dichiarare – in relazione a tutti i rapporti oggetto del provvedimento monitorio - la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 2697, 1341 e 1346 c.c. e 117 TUB, delle condizioni generali di contratto, in quanto mai sottoscritte dalle parti, e comunque nulle, relative all'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporti;
4) Conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma ingiunta dall'Istituto CAo con il D.I opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base delle ragioni spiegate in narrativa e condannare, per l'effetto, la alla CP_4 restituzione alla istante della somme che dovessero risultare illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori;
5) Ritenere e dichiarare inesistenti, nulle, invalide e/o inefficaci le fidejussioni in forza delle quali la Banca dichiara di agire nei confronti dei fideiussori, per i motivi esposti
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in narrativa o con qualsiasi altra statuizione;
6) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla devono i garanti alla 7) In via istruttoria disporre CP_4
C.T.U. tecnico-contabile, al fine di accertare: (...) 8) Condannare la al CP_4 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”. A supporto di tali domande, era eccepita la “carenza di elementi probatori circa la sussistenza del credito” per mancanza della documentazione richiesta ex lege. La “Nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. – difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito” e la “Applicazione di interessi convenzionali, spese, commissioni e valute in difetto di pattuizione scritta”, oltre che la “Nullità delle fideiussioni. Violazione dell'art. 2 L. 287/1990. Decadenza del termine ex 1957 c.c.”. Con comparsa depositata il 30.06.2020, si costituiva la Controparte_4 insistendo per il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi
[...] addotti a sostegno dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, per la causali di cui infra, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n. 455/2019 opposto;
2) nel merito, rigettare le eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa;
3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
4) in via del tutto subordinata, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in ZO, via Col. F. Magistri 94, p. iva , ed i sigg. P.IVA_1
) nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_1
) nata a [...] il [...] e Parte_3 CodiceFiscale_2
( ) nato a [...] il [...] al Parte_4 CodiceFiscale_3 pagamento in favore della delle somme che risulteranno Controparte_4 dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio. (...) 6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Parte opposta, eccepiva l'infondatezza dei motivi addotti dall'opponente in quanto “...controparte non abbia mai negato, nell'intero corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la sussistenza del rapporto obbligatorio con la Banca cedente, limitandosi a rilevare l'inidoneità della documentazione depositata a fondamento della domanda monitoria” essendo sufficiente, la
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documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, idonea a provare la fondatezza del credito azionato, in quanto “... l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (che, ad ogni conto, è un documento contabile di estrazione automatica non modificabile e quindi, per nulla “di parte”), assurge a piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente”. Rilevava, inoltre “... come l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, abbia l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 c.c. (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509), assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente per l'appunto efficacia probatoria”. Radicatosi ritualmente il contraddittorio, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le rispettive istanze all'udienza del 24.05.2021, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 2.05.2022. Il richiesto procedimento di mediazione obbligatoria si concludeva con verbale negativo del 20.7.2021, depositato dalla con nota del 1.4.2022. CP_4
Con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc depositata il 26.10.2022, la società chiedeva l'estromissione dell' Controparte_2 Controparte_4
a fronte dell'avvenuta cessione del credito portato dal titolo esecutivo opposto, chiedendo di subentrare alla convenuta opposta negli atti e nella posizione processuale. Chiamata la causa all'udienza del 6.02.2023, viste le richieste istruttorie delle parti in causa, il GI ammetteva all'esito CTU tecnico-contabile per esaminare e ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti nei limiti di quanto specificato, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
Espletata l'attività istruttoria ed i relativi accertamenti sulla documentazione versata in atti, in data 20.10.2023 il CTU depositava la relazione peritale. La causa era chiamata all'udienza del 22.01.2024 ed era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 25.11.2024, poi rinviata per i medesimi adempimenti all'udienza del 26.05.2025 e, successivamente, al 3.11.2025. La quale, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, viene così incamerata in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Procedendo in una prospettiva aderente ai principi di economia processuale, la presente sentenza è emessa in coerenza all'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice decide la controversia in base alla ragione più liquida (cfr. (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2909; Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936; Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). In via preliminare, occorre stabilire quali sono gli effetti sulla costituita società unipersonale, con sede in Conegliano (TV), Via V. Controparte_2
Alfieri n. 1, rappresentata da quale cessionaria del credito Controparte_3 oggetto di causa. Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie (opponente e opposta ) ferma naturalmente la Controparte_1 possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la
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S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007). Occorre premettere, altresì, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). Consegue che il giudice dell'opposizione non esamina se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. Ciò detto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 455/2019 deve ritenersi
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parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati. In primo luogo, si rileva che le parti opponenti nell'atto di opposizione abbiano eccepito la nullità ed illegittimità del decreto opposto per inidoneità della documentazione richiesta ex lege a provare il credito vantato prodotta dalla CP_4
Premesso che l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (Cass. 19/01/2007, n. 1184), in tema di prova, l'art. 50 del Testo Unico CAo (D.Lgs. 385/1993) non prevede la specificazione analitica di ciascuna movimentazione contabile, bensì la semplice esposizione del saldo finale, purché risultante da un estratto conto o tabella di calcolo certificata da un Dirigente della banca. Tale documentazione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, possiede valore probatorio privilegiato nella fase monitoria, essendo sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 9695/2011). Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dagli opponenti, i quali, con riferimento all'art. 633 c.p.c., hanno contestato la validità del decreto opposto per presunta mancanza del requisito della certezza e della liquidità del credito. Ed infatti, ammesso che sussistesse tale lacuna, parte opposta, costituendosi in giudizio, ha depositato ampia documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con gli opponenti. In tal modo ha dimostrato la sussistenza e l'entità del proprio credito mediante la produzione della documentazione attestante la fonte contrattuale dello stesso – in particolare, i contratti di conto corrente e di fideiussione – nonché gli estratti conto e l'attestazione ex art. 50 T.U.B., comprovanti l'esatto saldo debitore (cfr. allegati al fascicolo monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta . Controparte_4
Sul punto, deve osservarsi che, sebbene il contratto di conto corrente e l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della ai sensi CP_4 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, costituiscano prova sufficiente unicamente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.01.2017, n. 1584), nella presente controversia l'istituto di credito convenuto ha fornito piena dimostrazione dell'esatto ammontare del proprio credito. In particolare, la ha prodotto in giudizio gli estratti conto completi, riportanti CP_4
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l'intera movimentazione del rapporto – con indicazione di tutte le operazioni, addebiti e accrediti – dalla data di apertura fino al passaggio a sofferenza (cfr. all. n.2 e n.3, Memoria II termine ex art. 183 VI c., . Controparte_4
Inoltre, risultano depositate in atti le lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e del 24.10.2018, con le quali la ha comunicato alla società debitrice il CP_4 recesso dagli affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite. Con missiva di pari data, peraltro, la informava anche i fideiussori della CP_4 messa in mora per i crediti maturati, rendendo nota la situazione debitoria della società agli opponenti (cfr. allegati n. 8 e n. 9, Comparsa costituzione e risposta
. Controparte_4
Dal che consegue che risulta essere provata la pretesa azionata in via monitoria, sia sotto il profilo dell'an sia riguardo il quantum. Quindi, il credito è certo, risultando chiaramente definito nei contenuti e nei limiti dai documenti prodotti, e liquido, atteso che la pretesa sia quantificata in misura determinata e non generica. Può ritenersi così assolto, ad opera della opposta, l'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore sostanziale, fornendo piena dimostrazione scritta del credito anche nella presente fase processuale, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Riguardo poi la contestazione relativa all'indeterminatezza dell'Euribor, si osserva. Dall'esame degli atti, non si riscontra violazione degli obblighi informativi a carico della Banca. Le clausole negoziali che disciplinano il tasso di interesse risultano conformi alle previsioni dell'art. 117 TUB nella misura in cui prevedono un tasso determinato all'origine e determinabile nel tempo sulla base di un parametro certo, in quanto determinabile e controllabile secondo criteri oggettivamente indicati ed esplicitati nel contratto. Sul punto in giurisprudenza è diffuso l'orientamento per il quale si ritiene legittima la clausola contrattuale che richiama l'Euribor, atteso che l'oggetto
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del contratto bancario sia determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indichino criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per
“relationem”, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile (cfr. Sentenza Tribunale di Sciacca, del 16.04.2021 n.150; Sentenza | Tribunale di Venezia, del 13.03.2019 n.504), orientamento sostanzialmente avallato dalla S. C. secondo cui “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
” (Cass. Civ., Sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007).
Con gli altri motivi di opposizione, in relazione allo svolgimento dei rapporti per cui è causa, le parti opponenti hanno sollevato censure sotto plurimi profili, dolendosi dell'applicazione di presunte clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con norme imperative, di quelle che prevedono la contabilizzazione e l'addebito di interessi passivi ultralegali e/o eventualmente usurari, delle ulteriori che prevedono l'addebito di commissioni di massimo scoperto, nonché l'illegittimità della postergazione dei giorni di valuta sulle rimesse in c/c.
In ordine alle suddette doglianze, si è ritenuto indispensabile conferire incarico di consulenza tecnico-contabile, ai fini dell'analisi dei rapporti per cui è causa e dell'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della fondatezza di esse. Invero, al CTU è stato chiesto - sulla base della documentazione in atti - di accertare commissioni e valute, anatocismo relativi ai rapporti oggetto di giudizio,
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effettivamente praticati dalla Banca dall'inizio degli stessi indicando distintamente le varie voci ed i relativi importi;
b) verificare se i tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni e valute relativi ai rapporti oggetto di giudizio siano stati oggetto di preventiva pattuizione scritta;
c) con riferimento alla CMS se vi è stata pattuizione scritta della stessa e dei criteri per determinarla, espungendola dai conteggi nel caso di mancata pattuizione o di pattuizione indeterminata;
d) se vi è stata pattuizione per iscritto della commissione c.d. omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
e) se vi è stata la pattuizione per iscritto di altre remunerazioni variamente denominate dalle banche (quale ad es. la commissione disponibilità fondi) espresse non in termini percentuali sugli scoperti di conto e sui prelievi oltre gli affidamenti;
f) se vi è stata pattuizione della CIV (commissione istruttoria veloce) per sconfinamenti in assenza di affidamenti ovvero oltre i limiti del fido;
g) accertare la eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti secondo il criterio del TAEG e secondo la formula di calcolo prevista nelle istruzioni della Banca d'Italia; nel caso di superamento originario del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815 comma II c.c. e, nel diverso caso di usura sopravvenuta, operi la riconduzione al tasso soglia medesimo;
produca in ogni caso separato prospetto di calcolo degli interessi nel quale, verificato il rispetto della legge anti-usura al momento della pattuizione del tasso di interesse, non si tenga conto dell'usura sopravvenuta;
h) verificare l'eventuale esistenza di clausola di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, procedendo all'esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione, anche mediante semplice comunicazione a cui non abbia fatto seguito il recesso, della clausola di reciprocità contemplata dalla nota delibera CICR del 2000;…>>, nonché di
<<determinare l'esatto ammontare del credito richiesto dalla banca con il < i>
decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle rimesse medio tempore eseguite, degli accessori ed interessi applicati ai conti correnti nn.00873/1000/00001405 e 1000/00003533 sulla base degli accordi contrattuali sottoscritti dalla società correntista e dai fidejussori, nonché determinare l'esatto ammontare del residuo credito vantato dalla banca in ordine ai finanziamenti nn. 46968499 e 7475024>>. All'esito degli accertamenti peritali, il nominato CTU ha verificato la presenza
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della documentazione probatoria riconducibile ai rapporti intrattenuti tra la società e la e, specificatamente, il Parte_1 Controparte_4 contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 1000/00003533 (ex n. 870/346510) stipulato in data 20.11.2014, presso Filiale di Controparte_5
ZO, poi assorbita da in seguito a fusione per Controparte_4 incorporazione;
il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 00873/1000/00001405, stipulato in data 27.05.2015, con linea di credito fino a euro 40.000,00; il contratto di “finanziamento PMI Fondo di Garanzia L.662/96” n. 74750245, stipulato il 10.10.2016, per euro 46.000,00; ed il contratto di
“finanziamento circolante impresa” n. 46968499, stipulato il 11.05.2017, per euro 30.000,00, formulando nel merito le seguenti osservazioni: “Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 1000/00003533 (ex n. 870/346510) del 20.11.2014 il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal contratto si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale è pari al 15,0000% (TAE 15,8650%), sia
“Entro Fido” sia “Fuori Fido”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 7) del contratto, da cui si evince che: “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è Trimestrale. Nel contratto sono poi pattuite le seguenti commissioni:
1. Commissione per l'affidamento: 0,0000%, fino al 19.02.2015; oltre la suddetta data 2,0000% annua, i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art. 7/bis del contratto;
2. Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) - i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art. 7/bis del contratto: €. 0,00 per sconfino inferiore o pari ad €. 100,00; €. 60,00 per sconfini fino a €. 5.000,00; €. 90,00 per sconfini fino a €. 50.000,00; €. 130,00 per sconfini superiori a
€.50.000,00; Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 00873/1000/00001405, del 27.05.2015, il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal documento di sintesi del 27.05.2015, allegato al contratto, si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti fino a 1.500,00 euro è pari al 22,2200% (TAE 24,1410); il tasso di interesse debitore
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annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti oltre i 1.500,00 euro è pari al 20,8625% (TAE 22,5521%); la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 20) del contratto ed è pattuita Trimestrale sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori. Nel contratto vengono poi pattuite il canone mensile Web pari ad €. 3,00, e la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) pari ad €. 80,00 per ciascun sconfinamento e per la quale si specifica che: “è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Conto (“sconfinamento in assenza di fido” o anche solo
“sconfinamento”) o un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente”. Si rileva che nel suddetto contratto non è riportata alcuna pattuizione in merito alla Commissione disponibilità fondi;
Con il contratto di finanziamento n. 74850245, stipulato in data 10.10.2016, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della un finanziamento di Parte_6 euro 46.000,00 da rimborsare in n. 60 rate mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 8,00% ed una parte variale pari all'EURIBOR a un mese (base 360). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data 10.11.2016 e l'ultima in data
10.10.2021; Con il contratto di finanziamento n. 46968499 stipulato in data
11.05.2017, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della
[...] un finanziamento di euro 30.000,00 da rimborsare in n. 18 rate Parte_6 mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 5,50% ed una parte variale pari all'EURIBOR a un mese (base 365). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data 11.06.2017 e l'ultima in data 11.11.2018.” Con riferimento alla verifica dell'eventuale superamento delle soglie di cui alla L. 108/1996, il CTU, nell'ambito dell'elaborato peritale, ha escluso – all'esito degli accertamenti effettuati – sia la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche aventi natura usuraria, sia l'effettivo addebito di interessi anatocistici. Tale valutazione è stata condotta con specifico riguardo al conto corrente ordinario n.1000/00003533 (già n. 870/346510), nonché ai contratti di finanziamento n.74750245 e di finanziamento chirografario n.46968499, riportando testualmente quanto segue: “L'analisi condotta ai fini della verifica dell'usura originaria, non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di interesse
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usurari per nessuno dei summenzionati rapporti. Inoltre, procedendo alla successiva verifica trimestrale del tasso soglia, individuando il criterio di calcolo del TEG applicato dall'istituto di credito sulla base delle modalità di calcolo individuate attraverso le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, si rileva che per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa non è stata riscontrata usura sopravvenuta.” (cfr. Relazione CTU, pag. 17). Con riferimento poi al conto corrente ordinario n. 00873/1000/00001405 del 27.05.2015, il CTU, all'esito degli accertamenti eseguiti e previa analisi del relativo documento contrattuale depositato agli atti e regolarmente sottoscritto dal correntista, ha rilevato che nel contratto non risulta indicata “alcuna pattuizione in merito alla Commissione disponibilità fondi”. Alla luce di tali rilievi, il CTU ha quindi rideterminato il saldo debitorio del rapporto di conto corrente ordinario alla data espungendo le competenze ivi addebitate. A tal fine, ha applicato la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori determinati nella misura convenzionale, eliminato l'addebito della Commissione disponibilità fondi, addebitando la Commissione di istruttoria veloce, nonché le eventuali spese di tenuta conto, imposte e tasse, quantificando in applicazione dei criteri sopra descritti il saldo debitorio come segue: “il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad € 18.797,16, a favore della in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla CP_4 CP_4 pari a € 20.333,87, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito...” Tale eliminazione della commissione disponibilità fondi, pur contestata dal CTP di parte convenuta – dott. – con nota del 17.10.2023, è stata confermata Per_2 dal CTU, il quale ha posto in evidenza l'assenza di forma scritta replicando al CTP quanto segue: “l'addebito di tale commissione deve essere convenuta tra le parti nella forma scritta, così come previsto dal D.L. 29.11.2008 n. 185 conv. in L. 29.01.2009 n. 21 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/092”. Rilevato che dette conclusioni appaiano adeguatamente supportate da appropriati accertamenti e convincenti motivazioni al punto che anche le parti, non contestandole, le hanno sostanzialmente accettate poiché alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale, entrambe hanno chiesto la decisione (cfr. verbale del 22.1.24 ove … avv. Carlo Caravella per delega
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dell'avv. Gulino il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse. Avv. Sottile per delega dell'avv. Vermiglio che precisa le conclusioni riportandosi a quelle svolte nei propri atti e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse;
entrambe le parti presenti, chiedono la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc e nel caso in cui sia disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc chiedono termini per note… ), si ritiene di poterle integralmente recepire anche in quanto rese come risultanze peritali conformi ai principi tecnici di riferimento. Conseguentemente, il saldo dei rapporti oggetto di causa alla data del 20.08.2019 deve essere accertato nella misura indicata dal CTU e, segnatamente: in euro 1.216,83 a favore dell'istituto di credito, quale saldo ricostruito del conto corrente n. 1000/00003533 (ex n. 870/346510). Importo coincidente con il saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla pari a CP_4
€.1.216,83, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito. Riguardo al conto corrente n.00873/1000/00001405, il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad €.18.797,16, a favore della in luogo del saldo CP_4 rilevato dagli estratti conto forniti dalla pari a €.20.333,87, comprensivo CP_4 dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito, ed oggetto del decreto ingiuntivo di cui è causa;
infine, con riferimento ai contratti di finanziamento oggetto di causa, il C.T.U. rappresentando che, per entrambi i rapporti, gli esiti degli accertamenti condotti non hanno rilevato né la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche usurarie e neanche effettivo addebito di interessi anatocistici, ha quantificato in merito al contratto di finanziamento n. 74750245 un saldo debitore complessivo pari ad €.3.318,26 (di cui: €.3.290,46 per rate scadute e non pagate;
€.27,80 per interessi di mora) ed in merito al contratto di finanziamento chirografario n. 46968499 un saldo debitore complessivo pari ad
€. 8.681,94 (di cui: €.7.136,60 per residua sorte capitale;
€.1.505,72 per rate scadute e non pagate;
€.23,64 per interessi di mora). E così determinandosi, in definitiva, una esposizione debitoria del correntista nei confronti della con riferimento tutti i rapporti bancari intrattenuti CP_4 presso per un importo complessivo €.31.984,19 Controparte_1
a favore dell'Istituto di credito, in luogo del totale dei saldi rilevati da quest'ultimo, ed oggetto di ingiunzione, pari alla somma di €.33.535,12.
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A questo punto si deve rilevare che parte opposta ha chiesto il rigetto delle “ … eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa… -e- … 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto…”, ma non solo. Infatti, “… in via del tutto subordinata, condannare la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in ZO, via Col. F. Magistri 94, p. iva ed i sigg. ( ) nato P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
a ZO (ME) il 30.03.1968, ( ) nata a [...]_2
ZO (ME) il 13.10.1990 e ) nato a [...]_3
ZO (ME) il 13.10.1990 al pagamento in favore della Controparte_4 delle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio”. Si deve quindi richiamare quanto affermato dalla C. C. (sentenza n. 17272/2013) per la quale "Non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con il ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna (Cass. 27 dicembre 2004 n. 24021).” Ne discende che, in parziale accoglimento della opposizione proposta, debba disporsi la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società
[...]
ed in solido quali fideiussori dei sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed e condannare i medesimi a pagare, in favore della
[...] Parte_4 parte opposta, il debito derivante dai rapporti sopra indicati nella misura accertata in corso di causa, e quindi l'importo di €.31.984,19, complessivamente considerato, oltre interessi convenzionali decorrenti dalla
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domanda fino al soddisfo. Per quanto concerne la doglianza avanzata dagli opponenti in merito all'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori, per incertezza e indeterminatezza del credito vantato dalla creditrice e per presunta violazione dell'articolo 2 L. 287/1990, si osserva quanto segue. I sigg.ri hanno prestato tre fideiussioni in favore della Pt_2 Parte_1 relative ai due finanziamenti e al conto corrente con apertura di credito fino a euro 40.000,00 intercorsi tra la società e Controparte_4
L'eccezione circa l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per incertezza ed indeterminatezza del credito non appare meritevole di accoglimento. Il CTU, infatti, ha escluso l'applicazione di interessi anatocistici o usurari nella determinazione del credito confermando la correttezza della sua determinazione. Premesso che il contratto stipulato dalle parti costituisce una fideiussione specifica – garanzia che copre un'obbligazione determinata del debitore verso il creditore – il contratto resta soggetto alle disposizioni in tema di fideiussione, e in particolare all'art. 1938 c.c., che richiede la chiara indicazione dell'obbligazione garantita e, se prevista, dell'importo massimo. Dai contratti e dalle dichiarazioni dei debitori emerge che l'obbligazione garantita è stata chiaramente identificata, garantendo la piena validità della fideiussione specifica. Invero, l'indicazione chiara dell'obbligazione oggetto della garanzia è sufficiente a escludere la nullità della fideiussione, essendo l'unico requisito richiesto dall'art. 1938 c.c., come novellato dalla legge n. 154/1992, senza necessità di prevedere altre obbligazioni future. La fideiussione specifica si caratterizza infatti proprio per la copertura di un'obbligazione determinata e l'indicazione chiara di tale obbligazione consente al garante di conoscere pienamente l'impegno economico assunto (cfr. Tribunale Roma, Sez. XVII, 15/03/2019, n. 5670). Alla luce di quanto sopra, passando al merito della controversia, l'importo ingiunto dalla banca rispetta il limite delle fideiussioni rilasciate (cfr. doc. 9-10- 11 del fascicolo monitorio).
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Conseguentemente a quanto dedotto, si ritiene altresì priva di rilevanza l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'articolo 2 L. 287/1990. Gli attori hanno infatti dedotto la nullità della fideiussione rilasciata per avere la concedente utilizzato un modello predisposto dall'ABI nel 2003, un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.287/1990. Il primo presupposto per poter invocare la nullità di una fideiussione è la conformità del contratto al modello ABI che è stato oggetto di censura da parte della Banca d'Italia. Con il provvedimento del 2 maggio 2005, infatti, l'Autorità ha accertato che alcune clausole contenute nello schema ABI erano state introdotte a seguito di un'intesa restrittiva della concorrenza tra istituti di credito. Tali clausole, predisposte in forma standardizzata e utilizzate sistematicamente, risultavano quindi lesive dei principi sanciti dall'art. 2 della legge antitrust. A tale fine occorre accertare se l'illiceità e quindi la nullità delle intese restrittive per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. a) L. 287/1990 si estenda o no anche alla fideiussione redatta in conformità allo schema ABI determinandone la nullità, totale, o parziale, limitata cioè alle sole clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema stesso. Come chiarito dalla Suprema Corte: «dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti». (Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 9384 dell'11.06.2003). Per invocarne quindi la nullità, è necessario dimostrare sia che la fideiussione sia conforme al modello ABI oggetto di censura, sia che le clausole contestate siano effettivamente collegate all'intesa anticoncorrenziale, con conseguente limitazione della libertà contrattuale del fideiussore. Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dagli opponenti, non avendo essi compiutamente provato che il testo delle tre fideiussioni richiamate fosse conforme in ogni parte allo schema ABI (e non solo
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con riguardo agli artt. 2, 6 e 8) e soprattutto che vi sia stata a monte del rilascio di tali fideiussioni un'intesa tra i principali soggetti bancari e che, in concreto, l'opponente abbia visto limitata la propria libertà contrattuale. Sul punto nulla parte attrice ha dedotto nei termini per la formazione del thema decidendum, ritenendo, genericamente, in atto di citazione, che le richiamate violazioni implicassero tout court l'integrale nullità del contratto, sicché la domanda degli opponenti, così come proposta nell'atto introduttivo, non può essere accolta. Le considerazioni sopra esposte inducono, agli esiti degli accertamenti svolti e della rideterminazione del credito in capo alla banca opposta, a revocare il decreto ingiuntivo e la condanna della società in solido con i Parte_1 sigg.ri , e , quali fideiussori, al pagamento della Parte_2 Pt_3 Pt_4 somma di € 31.984,19, oltre interessi come da decreto ingiuntivo. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese di lite. Con l'accoglimento dell'opposizione, le spese di lite seguirebbero il principio della soccombenza ma, in considerazione del fatto che gli opponenti sono risultati comunque debitori nei confronti dell'opposta se ne determina la integrale compensazione tra le parti. In coerenza alla determinata disciplina delle spese di lite, quelle di ctu si pongono, infine, a carico delle parti, in solido e, tra loro, in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 51/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle opposizioni proposte dalla società
[...]
ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
ed , revoca il decreto ingiuntivo Parte_3 Parte_4
n.°455/2019 di questo tribunale;
2) Accerta e dichiara, per l'effetto, che gli opponenti -sulla base dei
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rispettivi rapporti obbligatori- sono debitori della somma di €.
31.984,19 verso la opposta (P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
3) Condanna, per l'effetto, gli opponenti -in solido e sulla base dei rispettivi rapporti contrattuali- al pagamento nei confronti della parte convenuta opposta (P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
della somma di euro €.31.984,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) Pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido, per come motivato con obbligo di rimborso verso la parte anticipataria dell'intero o della somma maggiore a quella dovuta.
Barcellona P.G., 12.12.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nel procedimento iscritto al n. 51/2020 R.G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Giovanni Gulino, nell'interesse della società e dall'avv. Carlo Vermiglio, nell'interesse della Parte_1 [...]
sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1 dell'udienza fissata per il 3.11.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.06.2025, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc giusto provvedimento del 22.01.2024 e poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in ZO (ME) Via Col. F. Magistri n. 94, e quali garanti della predetta società i sigg.ri nato a [...] il [...] Parte_2
( ), nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_3
( ) e nato a [...] il [...] CodiceFiscale_2 Parte_4
( ), tutti residenti a [...], tutti CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Messina, Strada San Giacomo 19 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gulino, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
Attori OPPONENTI CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vermiglio ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Operai n. 92 (studio Comito), giusta procura in atti;
Convenuto OPPOSTO (P.I. ), società unipersonale, con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da , con sede Controparte_3 legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 in persona del procuratore e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Nino Bixio n. 89 presso lo studio dell'avv. Carlo Vermiglio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
INTERVENUTA EX. ART. 111 Oggetto: CA (opposizione a d. i. n. 455/19 del Tribunale di Barcellona PG).-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con decreto ingiuntivo n° 455/2019 (R.G. 1725/2019) emesso da questo Tribunale in data 25.11.2019, ad istanza della era Controparte_4 ingiunto alla società ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri Parte_1
, ed , il pagamento della Parte_2 Parte_3 Parte_4 complessiva somma di euro 33.535,12, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il credito della scaturiva da un'esposizione di cui al saldo Controparte_4 debitore, riconducibile a quattro linee di credito, tutte intestate alla società debitrice: 1) il contratto di finanziamento n. 74750245 del 10.10.2016; 2) il contratto di finanziamento n. 46968499 del 11.05.2017; 3) il conto corrente
“sempre più impresa large” n. 870346510, stipulato il 20.11.2014; 4) il rapporto di conto corrente n. 00873/1000/00001405 stipulato il 27.05.2015, con apertura di credito in conto corrente sino all'importo di € 40.000,00. Con lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e 24.10.2018, la
[...]
comunicava alla società debitrice il proprio recesso dagli Controparte_4 affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite e, con missiva di pari data, comunicava ai fideiussori la messa in mora per i crediti maturati. Tale credito complessivo era assistito da fideiussioni individuali, di seguito meglio specificate: 1) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data 10.05.2017, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. , Parte_2
e sino alla concorrenza di Euro 30.000,00 a Parte_3 Parte_4 garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della e suoi successori o aventi causa, verso la Parte_1 [...]
a seguito del contratto di finanziamento dell'11.05.2017 n. Controparte_4
46968499; 2) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data 06.10.2016, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. , Parte_2
e sino alla concorrenza di Euro 46.000,00 a Parte_3 Parte_4 garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed
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eventuale, della ., e suoi successori o aventi causa, verso la Parte_5 [...]
a seguito del contratto di finanziamento del 10.10.2016 n. Controparte_4
74750245; 3) fideiussioni per operazione specifica, tutte rilasciate in data 10.05.2017, in forma solidale ed indivisibile, dai sigg. , Parte_2
e sino alla concorrenza di Euro 40.000,00 a Parte_3 Parte_4 garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione, presente come futura ed eventuale, della e suoi successori o aventi causa, verso la Parte_1 [...]
a seguito del contratto di conto corrente n. Controparte_4
00873/1000/00001405. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 10.01.2020, la società nonché i succitati fideiussori, Parte_1 convenivano in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, l'istituto di credito
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Controparte_4
Ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 455/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 21 novembre 2019, notificato in data 2 dicembre 2019, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. o con qualsiasi altra statuizione, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2) In ogni caso e nel merito, accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti oggetto di ingiunzione, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di commissioni varie, e di ogni altra voce di aggravio, per le ragioni meglio spiegate in narrativa;
3) Ritenere e dichiarare – in relazione a tutti i rapporti oggetto del provvedimento monitorio - la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 2697, 1341 e 1346 c.c. e 117 TUB, delle condizioni generali di contratto, in quanto mai sottoscritte dalle parti, e comunque nulle, relative all'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporti;
4) Conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma ingiunta dall'Istituto CAo con il D.I opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base delle ragioni spiegate in narrativa e condannare, per l'effetto, la alla CP_4 restituzione alla istante della somme che dovessero risultare illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori;
5) Ritenere e dichiarare inesistenti, nulle, invalide e/o inefficaci le fidejussioni in forza delle quali la Banca dichiara di agire nei confronti dei fideiussori, per i motivi esposti
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in narrativa o con qualsiasi altra statuizione;
6) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla devono i garanti alla 7) In via istruttoria disporre CP_4
C.T.U. tecnico-contabile, al fine di accertare: (...) 8) Condannare la al CP_4 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”. A supporto di tali domande, era eccepita la “carenza di elementi probatori circa la sussistenza del credito” per mancanza della documentazione richiesta ex lege. La “Nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. – difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito” e la “Applicazione di interessi convenzionali, spese, commissioni e valute in difetto di pattuizione scritta”, oltre che la “Nullità delle fideiussioni. Violazione dell'art. 2 L. 287/1990. Decadenza del termine ex 1957 c.c.”. Con comparsa depositata il 30.06.2020, si costituiva la Controparte_4 insistendo per il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi
[...] addotti a sostegno dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, per la causali di cui infra, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n. 455/2019 opposto;
2) nel merito, rigettare le eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa;
3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
4) in via del tutto subordinata, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in ZO, via Col. F. Magistri 94, p. iva , ed i sigg. P.IVA_1
) nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_1
) nata a [...] il [...] e Parte_3 CodiceFiscale_2
( ) nato a [...] il [...] al Parte_4 CodiceFiscale_3 pagamento in favore della delle somme che risulteranno Controparte_4 dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio. (...) 6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Parte opposta, eccepiva l'infondatezza dei motivi addotti dall'opponente in quanto “...controparte non abbia mai negato, nell'intero corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la sussistenza del rapporto obbligatorio con la Banca cedente, limitandosi a rilevare l'inidoneità della documentazione depositata a fondamento della domanda monitoria” essendo sufficiente, la
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documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, idonea a provare la fondatezza del credito azionato, in quanto “... l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (che, ad ogni conto, è un documento contabile di estrazione automatica non modificabile e quindi, per nulla “di parte”), assurge a piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente”. Rilevava, inoltre “... come l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, abbia l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 c.c. (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509), assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente per l'appunto efficacia probatoria”. Radicatosi ritualmente il contraddittorio, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le rispettive istanze all'udienza del 24.05.2021, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 2.05.2022. Il richiesto procedimento di mediazione obbligatoria si concludeva con verbale negativo del 20.7.2021, depositato dalla con nota del 1.4.2022. CP_4
Con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc depositata il 26.10.2022, la società chiedeva l'estromissione dell' Controparte_2 Controparte_4
a fronte dell'avvenuta cessione del credito portato dal titolo esecutivo opposto, chiedendo di subentrare alla convenuta opposta negli atti e nella posizione processuale. Chiamata la causa all'udienza del 6.02.2023, viste le richieste istruttorie delle parti in causa, il GI ammetteva all'esito CTU tecnico-contabile per esaminare e ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti nei limiti di quanto specificato, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
Espletata l'attività istruttoria ed i relativi accertamenti sulla documentazione versata in atti, in data 20.10.2023 il CTU depositava la relazione peritale. La causa era chiamata all'udienza del 22.01.2024 ed era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per l'udienza del 25.11.2024, poi rinviata per i medesimi adempimenti all'udienza del 26.05.2025 e, successivamente, al 3.11.2025. La quale, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, viene così incamerata in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Procedendo in una prospettiva aderente ai principi di economia processuale, la presente sentenza è emessa in coerenza all'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice decide la controversia in base alla ragione più liquida (cfr. (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2909; Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936; Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). In via preliminare, occorre stabilire quali sono gli effetti sulla costituita società unipersonale, con sede in Conegliano (TV), Via V. Controparte_2
Alfieri n. 1, rappresentata da quale cessionaria del credito Controparte_3 oggetto di causa. Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie (opponente e opposta ) ferma naturalmente la Controparte_1 possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la
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S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007). Occorre premettere, altresì, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistano tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). Consegue che il giudice dell'opposizione non esamina se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. Ciò detto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 455/2019 deve ritenersi
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parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati. In primo luogo, si rileva che le parti opponenti nell'atto di opposizione abbiano eccepito la nullità ed illegittimità del decreto opposto per inidoneità della documentazione richiesta ex lege a provare il credito vantato prodotta dalla CP_4
Premesso che l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (Cass. 19/01/2007, n. 1184), in tema di prova, l'art. 50 del Testo Unico CAo (D.Lgs. 385/1993) non prevede la specificazione analitica di ciascuna movimentazione contabile, bensì la semplice esposizione del saldo finale, purché risultante da un estratto conto o tabella di calcolo certificata da un Dirigente della banca. Tale documentazione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, possiede valore probatorio privilegiato nella fase monitoria, essendo sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 9695/2011). Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dagli opponenti, i quali, con riferimento all'art. 633 c.p.c., hanno contestato la validità del decreto opposto per presunta mancanza del requisito della certezza e della liquidità del credito. Ed infatti, ammesso che sussistesse tale lacuna, parte opposta, costituendosi in giudizio, ha depositato ampia documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con gli opponenti. In tal modo ha dimostrato la sussistenza e l'entità del proprio credito mediante la produzione della documentazione attestante la fonte contrattuale dello stesso – in particolare, i contratti di conto corrente e di fideiussione – nonché gli estratti conto e l'attestazione ex art. 50 T.U.B., comprovanti l'esatto saldo debitore (cfr. allegati al fascicolo monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta . Controparte_4
Sul punto, deve osservarsi che, sebbene il contratto di conto corrente e l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della ai sensi CP_4 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, costituiscano prova sufficiente unicamente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.01.2017, n. 1584), nella presente controversia l'istituto di credito convenuto ha fornito piena dimostrazione dell'esatto ammontare del proprio credito. In particolare, la ha prodotto in giudizio gli estratti conto completi, riportanti CP_4
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l'intera movimentazione del rapporto – con indicazione di tutte le operazioni, addebiti e accrediti – dalla data di apertura fino al passaggio a sofferenza (cfr. all. n.2 e n.3, Memoria II termine ex art. 183 VI c., . Controparte_4
Inoltre, risultano depositate in atti le lettere raccomandate a/r del 05.10.2018 e del 24.10.2018, con le quali la ha comunicato alla società debitrice il CP_4 recesso dagli affidamenti, costituendola in mora per le esposizioni garantite. Con missiva di pari data, peraltro, la informava anche i fideiussori della CP_4 messa in mora per i crediti maturati, rendendo nota la situazione debitoria della società agli opponenti (cfr. allegati n. 8 e n. 9, Comparsa costituzione e risposta
. Controparte_4
Dal che consegue che risulta essere provata la pretesa azionata in via monitoria, sia sotto il profilo dell'an sia riguardo il quantum. Quindi, il credito è certo, risultando chiaramente definito nei contenuti e nei limiti dai documenti prodotti, e liquido, atteso che la pretesa sia quantificata in misura determinata e non generica. Può ritenersi così assolto, ad opera della opposta, l'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore sostanziale, fornendo piena dimostrazione scritta del credito anche nella presente fase processuale, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Riguardo poi la contestazione relativa all'indeterminatezza dell'Euribor, si osserva. Dall'esame degli atti, non si riscontra violazione degli obblighi informativi a carico della Banca. Le clausole negoziali che disciplinano il tasso di interesse risultano conformi alle previsioni dell'art. 117 TUB nella misura in cui prevedono un tasso determinato all'origine e determinabile nel tempo sulla base di un parametro certo, in quanto determinabile e controllabile secondo criteri oggettivamente indicati ed esplicitati nel contratto. Sul punto in giurisprudenza è diffuso l'orientamento per il quale si ritiene legittima la clausola contrattuale che richiama l'Euribor, atteso che l'oggetto
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del contratto bancario sia determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indichino criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per
“relationem”, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile (cfr. Sentenza Tribunale di Sciacca, del 16.04.2021 n.150; Sentenza | Tribunale di Venezia, del 13.03.2019 n.504), orientamento sostanzialmente avallato dalla S. C. secondo cui “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
” (Cass. Civ., Sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007).
Con gli altri motivi di opposizione, in relazione allo svolgimento dei rapporti per cui è causa, le parti opponenti hanno sollevato censure sotto plurimi profili, dolendosi dell'applicazione di presunte clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con norme imperative, di quelle che prevedono la contabilizzazione e l'addebito di interessi passivi ultralegali e/o eventualmente usurari, delle ulteriori che prevedono l'addebito di commissioni di massimo scoperto, nonché l'illegittimità della postergazione dei giorni di valuta sulle rimesse in c/c.
In ordine alle suddette doglianze, si è ritenuto indispensabile conferire incarico di consulenza tecnico-contabile, ai fini dell'analisi dei rapporti per cui è causa e dell'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della fondatezza di esse. Invero, al CTU è stato chiesto - sulla base della documentazione in atti - di accertare commissioni e valute, anatocismo relativi ai rapporti oggetto di giudizio,
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effettivamente praticati dalla Banca dall'inizio degli stessi indicando distintamente le varie voci ed i relativi importi;
b) verificare se i tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni e valute relativi ai rapporti oggetto di giudizio siano stati oggetto di preventiva pattuizione scritta;
c) con riferimento alla CMS se vi è stata pattuizione scritta della stessa e dei criteri per determinarla, espungendola dai conteggi nel caso di mancata pattuizione o di pattuizione indeterminata;
d) se vi è stata pattuizione per iscritto della commissione c.d. omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
e) se vi è stata la pattuizione per iscritto di altre remunerazioni variamente denominate dalle banche (quale ad es. la commissione disponibilità fondi) espresse non in termini percentuali sugli scoperti di conto e sui prelievi oltre gli affidamenti;
f) se vi è stata pattuizione della CIV (commissione istruttoria veloce) per sconfinamenti in assenza di affidamenti ovvero oltre i limiti del fido;
g) accertare la eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti secondo il criterio del TAEG e secondo la formula di calcolo prevista nelle istruzioni della Banca d'Italia; nel caso di superamento originario del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815 comma II c.c. e, nel diverso caso di usura sopravvenuta, operi la riconduzione al tasso soglia medesimo;
produca in ogni caso separato prospetto di calcolo degli interessi nel quale, verificato il rispetto della legge anti-usura al momento della pattuizione del tasso di interesse, non si tenga conto dell'usura sopravvenuta;
h) verificare l'eventuale esistenza di clausola di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, procedendo all'esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione, anche mediante semplice comunicazione a cui non abbia fatto seguito il recesso, della clausola di reciprocità contemplata dalla nota delibera CICR del 2000;…>>, nonché di
<<determinare l'esatto ammontare del credito richiesto dalla banca con il < i>
decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle rimesse medio tempore eseguite, degli accessori ed interessi applicati ai conti correnti nn.00873/1000/00001405 e 1000/00003533 sulla base degli accordi contrattuali sottoscritti dalla società correntista e dai fidejussori, nonché determinare l'esatto ammontare del residuo credito vantato dalla banca in ordine ai finanziamenti nn. 46968499 e 7475024>>. All'esito degli accertamenti peritali, il nominato CTU ha verificato la presenza
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della documentazione probatoria riconducibile ai rapporti intrattenuti tra la società e la e, specificatamente, il Parte_1 Controparte_4 contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 1000/00003533 (ex n. 870/346510) stipulato in data 20.11.2014, presso Filiale di Controparte_5
ZO, poi assorbita da in seguito a fusione per Controparte_4 incorporazione;
il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 00873/1000/00001405, stipulato in data 27.05.2015, con linea di credito fino a euro 40.000,00; il contratto di “finanziamento PMI Fondo di Garanzia L.662/96” n. 74750245, stipulato il 10.10.2016, per euro 46.000,00; ed il contratto di
“finanziamento circolante impresa” n. 46968499, stipulato il 11.05.2017, per euro 30.000,00, formulando nel merito le seguenti osservazioni: “Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 1000/00003533 (ex n. 870/346510) del 20.11.2014 il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal contratto si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale è pari al 15,0000% (TAE 15,8650%), sia
“Entro Fido” sia “Fuori Fido”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 7) del contratto, da cui si evince che: “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità”; la periodicità di capitalizzazione degli interessi è Trimestrale. Nel contratto sono poi pattuite le seguenti commissioni:
1. Commissione per l'affidamento: 0,0000%, fino al 19.02.2015; oltre la suddetta data 2,0000% annua, i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art. 7/bis del contratto;
2. Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) - i cui criteri di calcolo sono espressamente previsti dall'art. 7/bis del contratto: €. 0,00 per sconfino inferiore o pari ad €. 100,00; €. 60,00 per sconfini fino a €. 5.000,00; €. 90,00 per sconfini fino a €. 50.000,00; €. 130,00 per sconfini superiori a
€.50.000,00; Per il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 00873/1000/00001405, del 27.05.2015, il relativo documento contrattuale è stato depositato agli atti e risulta regolarmente sottoscritto dal correntista. Dal documento di sintesi del 27.05.2015, allegato al contratto, si evince che: il tasso di interesse creditore annuo nominale è pari allo 0,0100%; il tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti fino a 1.500,00 euro è pari al 22,2200% (TAE 24,1410); il tasso di interesse debitore
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annuo nominale sulle somme utilizzate per sconfinamenti oltre i 1.500,00 euro è pari al 20,8625% (TAE 22,5521%); la periodicità di capitalizzazione degli interessi è regolamentata dall'art. 20) del contratto ed è pattuita Trimestrale sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori. Nel contratto vengono poi pattuite il canone mensile Web pari ad €. 3,00, e la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) pari ad €. 80,00 per ciascun sconfinamento e per la quale si specifica che: “è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Conto (“sconfinamento in assenza di fido” o anche solo
“sconfinamento”) o un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente”. Si rileva che nel suddetto contratto non è riportata alcuna pattuizione in merito alla Commissione disponibilità fondi;
Con il contratto di finanziamento n. 74850245, stipulato in data 10.10.2016, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della un finanziamento di Parte_6 euro 46.000,00 da rimborsare in n. 60 rate mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 8,00% ed una parte variale pari all'EURIBOR a un mese (base 360). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data 10.11.2016 e l'ultima in data
10.10.2021; Con il contratto di finanziamento n. 46968499 stipulato in data
11.05.2017, come si evince dallo stesso, viene erogato in favore della
[...] un finanziamento di euro 30.000,00 da rimborsare in n. 18 rate Parte_6 mensili a tasso variabile, pari ad una parte fissa nella misura del 5,50% ed una parte variale pari all'EURIBOR a un mese (base 365). Il rimborso avverrà con il pagamento di n. 18 rate mensili posticipate, aventi la prima scadenza in data 11.06.2017 e l'ultima in data 11.11.2018.” Con riferimento alla verifica dell'eventuale superamento delle soglie di cui alla L. 108/1996, il CTU, nell'ambito dell'elaborato peritale, ha escluso – all'esito degli accertamenti effettuati – sia la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche aventi natura usuraria, sia l'effettivo addebito di interessi anatocistici. Tale valutazione è stata condotta con specifico riguardo al conto corrente ordinario n.1000/00003533 (già n. 870/346510), nonché ai contratti di finanziamento n.74750245 e di finanziamento chirografario n.46968499, riportando testualmente quanto segue: “L'analisi condotta ai fini della verifica dell'usura originaria, non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di interesse
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usurari per nessuno dei summenzionati rapporti. Inoltre, procedendo alla successiva verifica trimestrale del tasso soglia, individuando il criterio di calcolo del TEG applicato dall'istituto di credito sulla base delle modalità di calcolo individuate attraverso le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, si rileva che per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa non è stata riscontrata usura sopravvenuta.” (cfr. Relazione CTU, pag. 17). Con riferimento poi al conto corrente ordinario n. 00873/1000/00001405 del 27.05.2015, il CTU, all'esito degli accertamenti eseguiti e previa analisi del relativo documento contrattuale depositato agli atti e regolarmente sottoscritto dal correntista, ha rilevato che nel contratto non risulta indicata “alcuna pattuizione in merito alla Commissione disponibilità fondi”. Alla luce di tali rilievi, il CTU ha quindi rideterminato il saldo debitorio del rapporto di conto corrente ordinario alla data espungendo le competenze ivi addebitate. A tal fine, ha applicato la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori determinati nella misura convenzionale, eliminato l'addebito della Commissione disponibilità fondi, addebitando la Commissione di istruttoria veloce, nonché le eventuali spese di tenuta conto, imposte e tasse, quantificando in applicazione dei criteri sopra descritti il saldo debitorio come segue: “il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad € 18.797,16, a favore della in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla CP_4 CP_4 pari a € 20.333,87, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito...” Tale eliminazione della commissione disponibilità fondi, pur contestata dal CTP di parte convenuta – dott. – con nota del 17.10.2023, è stata confermata Per_2 dal CTU, il quale ha posto in evidenza l'assenza di forma scritta replicando al CTP quanto segue: “l'addebito di tale commissione deve essere convenuta tra le parti nella forma scritta, così come previsto dal D.L. 29.11.2008 n. 185 conv. in L. 29.01.2009 n. 21 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/092”. Rilevato che dette conclusioni appaiano adeguatamente supportate da appropriati accertamenti e convincenti motivazioni al punto che anche le parti, non contestandole, le hanno sostanzialmente accettate poiché alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale, entrambe hanno chiesto la decisione (cfr. verbale del 22.1.24 ove … avv. Carlo Caravella per delega
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dell'avv. Gulino il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse. Avv. Sottile per delega dell'avv. Vermiglio che precisa le conclusioni riportandosi a quelle svolte nei propri atti e ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avverse;
entrambe le parti presenti, chiedono la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc e nel caso in cui sia disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc chiedono termini per note… ), si ritiene di poterle integralmente recepire anche in quanto rese come risultanze peritali conformi ai principi tecnici di riferimento. Conseguentemente, il saldo dei rapporti oggetto di causa alla data del 20.08.2019 deve essere accertato nella misura indicata dal CTU e, segnatamente: in euro 1.216,83 a favore dell'istituto di credito, quale saldo ricostruito del conto corrente n. 1000/00003533 (ex n. 870/346510). Importo coincidente con il saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla pari a CP_4
€.1.216,83, comprensivo dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito. Riguardo al conto corrente n.00873/1000/00001405, il saldo ricostruito al 20.08.2019 ammonta ad €.18.797,16, a favore della in luogo del saldo CP_4 rilevato dagli estratti conto forniti dalla pari a €.20.333,87, comprensivo CP_4 dei medesimi interessi a favore dell'istituto di credito, ed oggetto del decreto ingiuntivo di cui è causa;
infine, con riferimento ai contratti di finanziamento oggetto di causa, il C.T.U. rappresentando che, per entrambi i rapporti, gli esiti degli accertamenti condotti non hanno rilevato né la pattuizione e l'applicazione di condizioni economiche usurarie e neanche effettivo addebito di interessi anatocistici, ha quantificato in merito al contratto di finanziamento n. 74750245 un saldo debitore complessivo pari ad €.3.318,26 (di cui: €.3.290,46 per rate scadute e non pagate;
€.27,80 per interessi di mora) ed in merito al contratto di finanziamento chirografario n. 46968499 un saldo debitore complessivo pari ad
€. 8.681,94 (di cui: €.7.136,60 per residua sorte capitale;
€.1.505,72 per rate scadute e non pagate;
€.23,64 per interessi di mora). E così determinandosi, in definitiva, una esposizione debitoria del correntista nei confronti della con riferimento tutti i rapporti bancari intrattenuti CP_4 presso per un importo complessivo €.31.984,19 Controparte_1
a favore dell'Istituto di credito, in luogo del totale dei saldi rilevati da quest'ultimo, ed oggetto di ingiunzione, pari alla somma di €.33.535,12.
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A questo punto si deve rilevare che parte opposta ha chiesto il rigetto delle “ … eccezioni di nullità del provvedimento di ingiunzione per i motivi di cui in premessa… -e- … 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare inattendibili ed infondate, per le ragioni di cui in premessa, tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate con l'atto di opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto…”, ma non solo. Infatti, “… in via del tutto subordinata, condannare la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in ZO, via Col. F. Magistri 94, p. iva ed i sigg. ( ) nato P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
a ZO (ME) il 30.03.1968, ( ) nata a [...]_2
ZO (ME) il 13.10.1990 e ) nato a [...]_3
ZO (ME) il 13.10.1990 al pagamento in favore della Controparte_4 delle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio per le causali di cui al ricorso monitorio”. Si deve quindi richiamare quanto affermato dalla C. C. (sentenza n. 17272/2013) per la quale "Non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con il ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna (Cass. 27 dicembre 2004 n. 24021).” Ne discende che, in parziale accoglimento della opposizione proposta, debba disporsi la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società
[...]
ed in solido quali fideiussori dei sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed e condannare i medesimi a pagare, in favore della
[...] Parte_4 parte opposta, il debito derivante dai rapporti sopra indicati nella misura accertata in corso di causa, e quindi l'importo di €.31.984,19, complessivamente considerato, oltre interessi convenzionali decorrenti dalla
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domanda fino al soddisfo. Per quanto concerne la doglianza avanzata dagli opponenti in merito all'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori, per incertezza e indeterminatezza del credito vantato dalla creditrice e per presunta violazione dell'articolo 2 L. 287/1990, si osserva quanto segue. I sigg.ri hanno prestato tre fideiussioni in favore della Pt_2 Parte_1 relative ai due finanziamenti e al conto corrente con apertura di credito fino a euro 40.000,00 intercorsi tra la società e Controparte_4
L'eccezione circa l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per incertezza ed indeterminatezza del credito non appare meritevole di accoglimento. Il CTU, infatti, ha escluso l'applicazione di interessi anatocistici o usurari nella determinazione del credito confermando la correttezza della sua determinazione. Premesso che il contratto stipulato dalle parti costituisce una fideiussione specifica – garanzia che copre un'obbligazione determinata del debitore verso il creditore – il contratto resta soggetto alle disposizioni in tema di fideiussione, e in particolare all'art. 1938 c.c., che richiede la chiara indicazione dell'obbligazione garantita e, se prevista, dell'importo massimo. Dai contratti e dalle dichiarazioni dei debitori emerge che l'obbligazione garantita è stata chiaramente identificata, garantendo la piena validità della fideiussione specifica. Invero, l'indicazione chiara dell'obbligazione oggetto della garanzia è sufficiente a escludere la nullità della fideiussione, essendo l'unico requisito richiesto dall'art. 1938 c.c., come novellato dalla legge n. 154/1992, senza necessità di prevedere altre obbligazioni future. La fideiussione specifica si caratterizza infatti proprio per la copertura di un'obbligazione determinata e l'indicazione chiara di tale obbligazione consente al garante di conoscere pienamente l'impegno economico assunto (cfr. Tribunale Roma, Sez. XVII, 15/03/2019, n. 5670). Alla luce di quanto sopra, passando al merito della controversia, l'importo ingiunto dalla banca rispetta il limite delle fideiussioni rilasciate (cfr. doc. 9-10- 11 del fascicolo monitorio).
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Conseguentemente a quanto dedotto, si ritiene altresì priva di rilevanza l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'articolo 2 L. 287/1990. Gli attori hanno infatti dedotto la nullità della fideiussione rilasciata per avere la concedente utilizzato un modello predisposto dall'ABI nel 2003, un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.287/1990. Il primo presupposto per poter invocare la nullità di una fideiussione è la conformità del contratto al modello ABI che è stato oggetto di censura da parte della Banca d'Italia. Con il provvedimento del 2 maggio 2005, infatti, l'Autorità ha accertato che alcune clausole contenute nello schema ABI erano state introdotte a seguito di un'intesa restrittiva della concorrenza tra istituti di credito. Tali clausole, predisposte in forma standardizzata e utilizzate sistematicamente, risultavano quindi lesive dei principi sanciti dall'art. 2 della legge antitrust. A tale fine occorre accertare se l'illiceità e quindi la nullità delle intese restrittive per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. a) L. 287/1990 si estenda o no anche alla fideiussione redatta in conformità allo schema ABI determinandone la nullità, totale, o parziale, limitata cioè alle sole clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema stesso. Come chiarito dalla Suprema Corte: «dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti». (Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 9384 dell'11.06.2003). Per invocarne quindi la nullità, è necessario dimostrare sia che la fideiussione sia conforme al modello ABI oggetto di censura, sia che le clausole contestate siano effettivamente collegate all'intesa anticoncorrenziale, con conseguente limitazione della libertà contrattuale del fideiussore. Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dagli opponenti, non avendo essi compiutamente provato che il testo delle tre fideiussioni richiamate fosse conforme in ogni parte allo schema ABI (e non solo
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con riguardo agli artt. 2, 6 e 8) e soprattutto che vi sia stata a monte del rilascio di tali fideiussioni un'intesa tra i principali soggetti bancari e che, in concreto, l'opponente abbia visto limitata la propria libertà contrattuale. Sul punto nulla parte attrice ha dedotto nei termini per la formazione del thema decidendum, ritenendo, genericamente, in atto di citazione, che le richiamate violazioni implicassero tout court l'integrale nullità del contratto, sicché la domanda degli opponenti, così come proposta nell'atto introduttivo, non può essere accolta. Le considerazioni sopra esposte inducono, agli esiti degli accertamenti svolti e della rideterminazione del credito in capo alla banca opposta, a revocare il decreto ingiuntivo e la condanna della società in solido con i Parte_1 sigg.ri , e , quali fideiussori, al pagamento della Parte_2 Pt_3 Pt_4 somma di € 31.984,19, oltre interessi come da decreto ingiuntivo. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese di lite. Con l'accoglimento dell'opposizione, le spese di lite seguirebbero il principio della soccombenza ma, in considerazione del fatto che gli opponenti sono risultati comunque debitori nei confronti dell'opposta se ne determina la integrale compensazione tra le parti. In coerenza alla determinata disciplina delle spese di lite, quelle di ctu si pongono, infine, a carico delle parti, in solido e, tra loro, in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 51/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle opposizioni proposte dalla società
[...]
ed in solido quali fideiussori ai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
ed , revoca il decreto ingiuntivo Parte_3 Parte_4
n.°455/2019 di questo tribunale;
2) Accerta e dichiara, per l'effetto, che gli opponenti -sulla base dei
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rispettivi rapporti obbligatori- sono debitori della somma di €.
31.984,19 verso la opposta (P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
3) Condanna, per l'effetto, gli opponenti -in solido e sulla base dei rispettivi rapporti contrattuali- al pagamento nei confronti della parte convenuta opposta (P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
della somma di euro €.31.984,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) Pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido, per come motivato con obbligo di rimborso verso la parte anticipataria dell'intero o della somma maggiore a quella dovuta.
Barcellona P.G., 12.12.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
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