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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 690/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 01/09/2021 da C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Paladini unitamente e disgiuntamente all'Avv. Passaro Maria, elettivamente domiciliato in Carmiano (Le) alla via Dei Messapi n. 26, presso il suo studio, Parte appellante
contro (C.F.: ) CP P.IVA_1 rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Sica e domicilio non eletto né dichiarato Parte appellata e contro
(P.I ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Remy del Foro di Ferrara ed elegge domicilio presso il suo studio del legale in Ferrara, via degli Spadari n. 3 Parte appellata e contro Controparte_3
[...] P.IVA_3
------- gli avv.ti Francesca Paiola e Pasquale Schiavulli, con domicilio eletto presso quest'ultimo presso l'Avvocatura INAIL di Venezia Santa Croce, 712, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 77/2021 resa dal Tribunale di Rovigo in data 09.04.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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1 CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata, A) nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha omesso ogni valutazione sulla violazione della legge n. 228/2012e per l'effetto stante l'omesso riscontro nel termine di 220 giorni di legge, annullare di diritto tutti gli atti opposti;
B) nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha omesso ogni valutazione sulla violazione della legge n. 228/2012e per l'effetto sull'eccezione de quo si è formato il giudicato interno per la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc;
C) nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha ritenuto erratamente rituale la notifica degli atti, nonostante l'omesso invio della comunicazione successiva con raccomandata a.r. e la conseguente violazione degli art. 137 cpc e successivi e del DPR n. 248/2006 e successive modifiche, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza ella notifica degli atti opposti così inviati;
D) nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha omesso ogni valutazione sulla intervenuta decorrenza della decadenza e della prescrizione per l'effetto, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha omesso ogni valutazione sulla suddetta eccezione con la formazione del giudicato interno per la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc;
E) Riformare la sentenza di primo grado manda attore ed in accoglimento dello spiegato appello Riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente è stato ingiustamente condannato alle competenze di lite per tutte le ragioni esposte con i motivi di appello;
F) per l'effetto condannare i convenuti alle spese e competenze del presente grado di giudizio di appello, da distrarsi in favore dell'avv. Ivan Paladini e dell'avv. Maria Passaro.
Per parte appellata respingersi l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria CP di spese, competenze ed onorari del grado.
Per parte appellata : Voglia l'Ill. ma Controparte_2
Corte d'Appello di Venezia respingere l'appello in quanto del tutto infondato e confermare la sentenza impugnata del tribunale di Rovigo n.77/2021. Con vittoria di spese in favore di Controparte_4 anche del secondo grado di giudizio.
[...]
Per parte appellata : IN VIA PRINCIPALE Dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in CP_3 appello in quanto non notificato nei termini indicati dall'art. 435 c.p.c. e perché la notifica avvenuta il 18 maggio 2024 è nulla mancando del provvedimento di fissazione dell'udienza del 22.05.2025. ANCORA IN VIA PRINCIPALE dichiararsi l'inammissibilità/improponibilità del ricorso in appello presentato dalla ditta IN VIA SUBORDINATA Respingersi l'appello presentato dalla ditta Parte_1 in quanto infondato in fatto e diritto confermarsi la sentenza impugnata. In ogni Parte_1 caso. Con rifusione di spese diritti ed onorari oltre agli oneri riflessi.
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MOTIVAZIONE 1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 01.09.2021, proponeva appello avverso la sentenza n. 77/2021 del Parte_1
09.04.2021 con la quale il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice unico del lavoro, annullava diverse cartelle di pagamento (specificatamente le cartelle nn. 09920100008838722, 09920100010360581 e 099201500006405766); confermava, al contempo, gli altri avvisi di addebito e le ulteriori cartelle di pagamento emesse nei confronti dello stesso , derivanti dal Pt_1
2 mancato pagamento di contributi previdenziali e premi assicurati per un importo complessivo pari ad euro 167.433,161, relativi agli anni di imposta dal 2006 al 2014. Avvisi di addebito e cartelle di pagamento che lo Pt_1 riferiva di avere conosciuto in via del tutto casuale avendo richiesto, in vista della possibile adesione alle procedure di sovraindebitamento o transazione fiscale, copia di estratto di ruolo (non avendo mai avuto conoscenza delle pretese degli Enti in assenza di notificazione dei suddetti avvisi e cartelle).
Il giudice di prime cure, dopo aver istruito documentale la causa, rilevava come l'affermazione del ricorrente <di non avere mai ricevuto alcuna notifica con riguardo ai crediti risultanti dall'estratto di ruolo conosciuto il 7.12.2020 è risultata smentita dalle allegazioni degli Enti previdenziali e del Concessionario, salvo che per le cartelle di pagamento nn. 09920100008838722, n. 09920100010360581, n. 099201500006405766, in ordine alle quali non è stata prodotta alcuna notifica e vanno annullate.>>
Nel dettaglio, il giudice rodigino evidenziava come l' Controparte_4
avesse documentato la notifica delle cartelle – segnatamente la
[...] cartella n. 09920090005601127000 in data 09/11/2009 (mediante consegna alla moglie del ricorrente), la cartella n. 09920110006240563000 in data 14/12/2011 (mediante consegna a mani dello stesso ), la cartella n. Pt_1
09920140000256564000 in data 23/03/2014 nonchè la cartella n. 099201400031644838000 in data 11/10/2014 (entrambi notificate ai sensi degli artt. 26 e 60 del DPR 602/73 e dell'art. 140 c.p.c.) –.
Parimenti, come anche l' avesse documentato di aver notificato da CP gennaio 2011 gli avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali e assistenziali – vuoi tramite pec ovvero per mezzo dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, in alcuni casi, peraltro, mediante consegna alla moglie convivente dello . Pt_1
Quanto all' , invece, riteneva il giudice di prime cure che l' CP_3 CP_3 avesse adeguatamente dimostrato la fondatezza delle proprie allegazioni, escludendo, di conseguenza, il maturare di decadenze in relazione ai crediti
3 previdenziali di propria competenza e che la notifica delle cartelle esattoriali risultava validamente effettuata, anche alla luce della presentazione, da parte del ricorrente, di istanza di rateizzazione del debito per alcune di esse.
Ne conseguiva, pertanto, che stante il decorso del termine di 40 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 24, c. 5, d.lgs. n. 46/1999, non poteva essere esaminata alcuna doglianza riguardante il merito dei crediti contributivi, assicurativi e previdenziali.
In conclusione, il giudice di prime cure condannava lo alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in favore dell' dell' e dell' CP CP_3 [...]
. Controparte_2
2. Avverso la sentenza di primo grado l'appellante proponeva Pt_1 appello con quattro motivi.
2.1 L'odierno appellante, con il primo motivo di appello, evidenziava come il giudice di primo grado avesse omesso di valutare l'illegittimità e la nullità degli atti opposti in violazione della legge n. 228/2012 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sottolineando che la suddetta disposizione prevedeva espressamente la trasmissione dell'istanza di sgravio all'ente impositore, nel caso di specie CP
e . CP_3
Evidenziava, inoltre, come l'istanza di sgravio inviata in data 29.12.2020 fosse rimasta inevasa, rilevando che la legge citata prevedeva come unico soggetto abilitato a fornire riscontro fosse l'ente impositore. Tra l'altro precisava che nel corso del giudizio di primo grado, nessuno dei convenuti dava prova della trasmissione dell'istanza da parte dell'ente della riscossione agli enti impositori.
Dunque, ad avviso dell'appellante, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebiti dovevano essere annullati poiché a seguito di tale istanza, il concessionario non inoltrava la stessa all' e all' , essendo loro gli CP CP_3 unici soggetti abilitati, oltre ad essere annullati di diritto atteso il decorso del termine di 220 giorni, stabilito dalla legge n. 228/2012 all'art. 1, comma 543.
Richiamava sul punto giurisprudenza di merito e di legittimità inerente all'annullamento di atti proprio in virtù della violazione della disposizione suddetta.
Riteneva, altresì, che l'eccezione de quo, inerente alla violazione della legge n. 228/2012, art. 1, c. 537-544, fosse coperta da giudicato interno avendo il
4 Tribunale adito omesso ogni motivazione sul punto in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
2.2 Con il secondo motivo contestava la sentenza impugnata ritenendo errata la valutazione dell'inesistenza della notifica degli atti opposti alla comunicazione.
Stante il principio di diritto espresso dalle SS.UU. della Cassazione richiamato nella sentenza de qua il ricorso era da ritenersi ammissibile tenuto conto che dalla documentazione in atti allegata da controparte, risultava evidente che nessuna relata di notifica veniva prodotta per le cartelle n. 09920100008838722, n. 09920100010360581, n. 099201500006405766 e per gli avvisi di addebito n. 39920140000139190, n. 39920140000976392, n. 39920130000748361.
Eccepiva l'inesistenza della notificazione degli atti opposti in quanto eseguiti mediate consegna a soggetto diverso dallo senza il successivo Pt_1 invio della comunicazione prevista tramite raccomandata A/R in violazione degli art. 137 c.p.c. e ss., nonché del DPR n. 248/2006.
Nondimeno, il giudice riteneva la notificazione validamente eseguita in modo apodittico, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alla specifica eccezione sollevata dalla difesa dell'odierno appellante sia in sede di udienza che mendiate note.
2.3 Con il terzo motivo di appello riteneva che il giudice di prime cure non avesse motivato sulle eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione, omettendone l'esame; tale omissione, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., determinava la formazione del giudicato interno sulle suddette questioni.
2.4 Con il quarto motivo di appello l'odierno appellante contestava la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui condannava lo al pagamento delle spese di lite;
riteneva che il Tribunale avesse Pt_1 fondato tale condanna su una errata valutazione della regolarità della notifica degli atti impugnati, omettendo ogni esame circa l'intervenuta decadenza e prescrizione degli stessi. Parimenti, trascurava di motivare in ordine alla denunciata violazione della legge n. 228/2012, la cui corretta applicazione avrebbe comportato l'annullamento degli atti e un diverso esito della decisione.
5 3. Si costituiva ritualmente l' innanzitutto rilevando il difetto di interesse CP ad agire dell'appellante in ragione di quanto disposto dall'art.
3-bis, DL 146/2021 così come valorizzato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26283/2022 e sentenza n. 7348/2023.
Proseguiva le proprie difese instando per il rigetto dell'appello CP evidenziando che le notifiche degli avvisi di addebito rispettavano quanto richiesto dal dettato normativo;
osservava che eventuali contestazioni in ordine alla legittimità degli stessi dovevano essere proposte entro 40 giorni dalla loro notifica e che l'eventuale opposizione tardiva poteva essere sperimentata soltanto quando l'ingiunto era in grado di dimostrare di non aver avuto tempestivamente conoscenza dell'atto, elementi non presenti in grado di confutare la regolarità della notifica.
L'Istituto evidenziava la regolarità delle notifiche ribadendo che la competenza per l'attività di recupero del credito appartiene esclusivamente all' abilitato anche ai fini dell'interruzione della Controparte_4 prescrizione, e che le vecchie cartelle esattoriali venivano direttamente notificate da Equitalia.
Quanto all'asserita violazione della legge n. 228/2012 sollevata dall'odierno appellante, richiamava giurisprudenza di legittimità in ordine all'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, rilevando che nel caso di specie parte ricorrente non aveva dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla disposizione.
Relativamente all'eccezione sollevata da parte ricorrente circa l'intervenuta caducazione del debito e del diritto alla riscossione, l'istituto richiamava la disciplina della sospensione legale della riscossione, rilevando che gli atti che possono essere oggetto di sospensione sono soltanto quelli notificati dall'agente della riscossione e non quelli emessi direttamente dagli enti creditori.
Parte appellante contestava la mancata risposta all'istanza di sospensione legale ritenendo che trascorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al concessionario, le partite debitorie sono annullate di diritto. Sul punto, l' riteneva che l'istanza veniva esclusa dall'ambito CP_3 applicativo della sospensione legale della riscossione poiché la stessa era tardiva in quanto presentata per atto notificato direttamente dall'Ente creditore ed entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, atteso
6 che tali domande sono state presentate in data 29.12.2020, dunque tardiva rispetto alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito richiamati e pertanto priva di effetti perché inammissibile.
4. Si costituiva l' instando anch'essa per Controparte_2 il rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
In relazione alla domanda di annullamento di tutti i titoli, oggetto di causa, per mancato riscontro ed inoltro agli enti impositori dell'istanza di sospensione di cui all'art. 1, c. 537-544, legge n. 228/2012 evidenziava che l'infondatezza del primo motivo di parte appellante tenuto conto che l'istanza veniva depositata tardivamente e sfornita della documentazione probatoria;
richiamava pronunce della Cassazione sull'annullamento automatico del ruolo.
Quanto al secondo motivo di appello circa l'errata valutazione dell'inesistenza della notifica delle cartelle e ed avvisi di addebito impugnati, la difesa dell'ente depositava in giudizio prova dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento;
nello specifico, cartelle n. 09920090005601127000 (notificata in data 09/11/2009 e consegnata alla moglie del signor ); n. Pt_1
09920110006240563000 (notificata in data 14/12/2011 a mani dello stesso
); n. 09920140000256564000 (notificata in data 23/03/2014 ai Parte_1 sensi dell'art. 26 dpr 602/73- 140 cpc e art. 60 dpr 600/73); n. 099201400031644838000 (notificata in data 11/10/2014 ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 - 140 cpc e art. 60 dpr 600/73), precisando che le suddette cartelle non venivano impugnate nei relativi termini ovvero entro 40 giorni dalla data della notifica.
Relativamente alla notifica degli avvisi di addebito, invece, rilevava che prova della stessa doveva essere fornita dell' o dall' , come tra l'altro CP CP_3 avvenuto, poiché l'agente di riscossione si occupa esclusivamente della fase esecutiva della stessa, con conseguente difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica di tali avvisi.
Evidenziava che tutti i crediti oggetto del giudizio non erano prescritti considerando che gli atti di intimazione di pagamento venivano regolarmente notificati allo , atteso che in data 24.08.2015 veniva notificata Pt_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09976201500000867000 e in data 29.03.2016 di avvenuta iscrizione di ipoteca n. 09920151460000018004 ai sensi dell'art. 77 DOR 602/1973.
7 5. Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, che il ricorso doveva CP_3 dichiararsi improcedibile in quanto non notificato nei termini indicati dall'art. 435 c.p.c. tenendo conto che veniva notificato in data 18.05.2024 privo del provvedimento di fissazione dell'udienza del 22.05.2025; riteneva, altresì, in via preliminare che il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo esattoriale fosse inammissibile, richiamando, a tal proposito, l'art.
3-bis del dl n. 146/2021 nonché giurisprudenza di legittimità.
Contestava quanto affermato da parte appellante in ordine all'eccezione alla prescrizione decennale, precisando che tale eccezione non era ma stata sollevata dall' . CP_3
Quanto alla richiesta di sospensione ex art. 1, c. 537, legge n. 228/2012 presentata dallo sottolineava che la stessa veniva depositata nella Pt_1 stessa data del deposito del ricorso avanti il giudice del lavoro, sicché i termini stabiliti dal comma 540, art. 1, legge n. 228/2012 non erano ancora spirati, neppure al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente inammissibilità della stessa oltre che improponibile.
Inoltre, l'istanza de qua, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, risultava tardivamente presentata nonché carente della documentazione prevista.
Precisava, altresì, che l'istanza di sospensione presentata non specificava a quale dei casi tassativamente previsti dalla disposizione normativa intendeva riferirsi, mancando dei presupposti per essere presa in esame.
6. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 10.01.2023 e 14.02.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 22/05/2025, nel corso della quale sono comparse le sole parti appellate, dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
7. Sulla soluzione della controversia in oggetto, fermo restando che l'appellante concentra le proprie difese sull'omessa notificazione degli opposti avvisi di addebito e cartelle che afferma conosciuti solo in conseguenza della visione dell'estratto di ruolo, esplica assorbente rilievo la questione – in effetti già affrontata dalla sentenza grava e qui riformulata dalle parti appellate CP ed alla luce della novella normativa di cui all'art.
3-bis, DL 146/2021 – CP_3 dell'interesse ad agire e, quindi, anche dell'interesse ad appellare, i cui
8 presupposti sono stati, con riferimento alle impugnazioni dell'estratto di ruolo, specificamente individuati dal legislatore con DL 146/21, successivo all'instaurazione del presente procedimento.
Ed infatti, come già sopra anticipato, la specifica questione siccome fondata sul DL 146/21 è stata prospettata da due delle parti appellate in coerenza con orientamento ormai consolidato di questa Corte d'Appello.
Un tanto posto, l'art.
3-bis del DL n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del DPR. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26283/2022, ha precisato: 1) che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, ivi compresi i crediti contributivi e previdenziali;
2) che la norma “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; 3) che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Nel caso di specie nessuno degli specifici pregiudizi che determinano la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo secondo il dettato legislativo è stato, dal ricorrente, non solo dimostrato, ma neanche allegato e, pertanto, il ricorso si appalesa come inammissibile già dalla sua proposizione in primo grado.
8. In ogni caso, le ragioni di doglianza dell'appellante sono infondate.
8.1. Quanto alla questione afferente l'asserito mancato rispetto delle previsioni dell'art. 1, co. 537-544, Legge 228/2012 deve essere detto come l'istanza ex art. art. 1, c. 537-544, Legge 228/2012 (con la quale si segnala fatto estintivo o sospensivo del credito azionato dall'Ente riscossore per conto dell'Ente impositore) sia stata presentata lo stesso giorno del deposito del ricorso di primo grado (29/12/2020) e come la sentenza di primo grado sia stata
9 depositata dopo 102 giorni dall'instaurazione del giudizio di primo grado. Ora, l'art. 1, c. 540, Legge 228/2012, prevede la sanzione del discarico dei ruoli solo dopo il decorso inutile di 220 giorni. È evidente come la sentenza di primo grado, che ha accertato l'infondatezza della pretesa del contribuente, sia intervenuta anteriormente al decorso dei suddetti 220 giorni.
Non risulta in ogni caso che l'istanza di cui qui si tratta fosse corredata di tutta la necessaria documentazione dimostrativa della fondatezza delle richieste.
8.2. In ordine alle contestate notifiche deve essere innanzitutto evidenziato come la pronuncia di primo grado abbia accolto, annullandole, limitata porzione delle cartelle di pagamento. Quanto, invece, agli avvisi di addebito n. 399201400001391 90, n. 39920140000976392 n. 39920130000748361 gli stessi risultano notificati in quanto o rifiutata la consegna dell'avviso ovvero in ragione di intervenuta compiuta giacenza.
Inammissibili, in quanto genericamente proposte, le difese d'appello afferenti agli atti – non indicati in termini specifici di modo che non è qui possibile apprezzare la bontà della doglianza – asseritamente notificati mediante consegna a mani di soggetto differente dal destinatario.
8.3. Infondato è, poi, il terzo motivo di appello atteso che alcuna prescrizione/decadenza poteva il Tribunale di Rovigo accertare alla luce delle considerazioni svolte in merito alla correttezza della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle oggetto di opposizione.
9. Quanto al motivo di appello afferente alle spese, lo stesso deve necessariamente essere rigettato in quanto congegnato dall'appellante quale conseguenza dell'accoglimento delle ragioni già esposte in primo grado. Cosa che, è evidente, qui non si verifica.
10. L'appello deve conseguentemente essere rigettato e le spese del presente grado compensate in ragione della fondatezza della preliminare eccezione sollevata dagli appellati in forza di norma di legge sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
10 - compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cartelle di pagamento ed avvisi di addebito n. 09920090005601127, n. 09920100008838722, n. 09920100010360581, n. 39920112000022367, n. 39920112000084033, n. 39920112000112943, n. 39920112000217364, n. 09920110006240563, 39920112000285401, n. 39920120000024400, n. 39920120000432885, n. 39920120000471810, n. 39920120000526390, n. 39920120000706734, n. 39920120000869076, n. 39920120001038605, n. 39920130000196429, n. 39920130000468149, n. 39920130000748361, n. 09920140000256564, n. 39920140000139190, n. 09920140003164838, n. 39920140000976392, n. 099201500006405766, per un importo totale di euro 167.433,16.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 01/09/2021 da C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Paladini unitamente e disgiuntamente all'Avv. Passaro Maria, elettivamente domiciliato in Carmiano (Le) alla via Dei Messapi n. 26, presso il suo studio, Parte appellante
contro (C.F.: ) CP P.IVA_1 rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Sica e domicilio non eletto né dichiarato Parte appellata e contro
(P.I ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Remy del Foro di Ferrara ed elegge domicilio presso il suo studio del legale in Ferrara, via degli Spadari n. 3 Parte appellata e contro Controparte_3
[...] P.IVA_3
------- gli avv.ti Francesca Paiola e Pasquale Schiavulli, con domicilio eletto presso quest'ultimo presso l'Avvocatura INAIL di Venezia Santa Croce, 712, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 77/2021 resa dal Tribunale di Rovigo in data 09.04.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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1 CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata, A) nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha omesso ogni valutazione sulla violazione della legge n. 228/2012e per l'effetto stante l'omesso riscontro nel termine di 220 giorni di legge, annullare di diritto tutti gli atti opposti;
B) nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha omesso ogni valutazione sulla violazione della legge n. 228/2012e per l'effetto sull'eccezione de quo si è formato il giudicato interno per la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc;
C) nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha ritenuto erratamente rituale la notifica degli atti, nonostante l'omesso invio della comunicazione successiva con raccomandata a.r. e la conseguente violazione degli art. 137 cpc e successivi e del DPR n. 248/2006 e successive modifiche, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza ella notifica degli atti opposti così inviati;
D) nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha omesso ogni valutazione sulla intervenuta decorrenza della decadenza e della prescrizione per l'effetto, accertare e dichiarare che il Tribunale adito ha omesso ogni valutazione sulla suddetta eccezione con la formazione del giudicato interno per la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc;
E) Riformare la sentenza di primo grado manda attore ed in accoglimento dello spiegato appello Riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente è stato ingiustamente condannato alle competenze di lite per tutte le ragioni esposte con i motivi di appello;
F) per l'effetto condannare i convenuti alle spese e competenze del presente grado di giudizio di appello, da distrarsi in favore dell'avv. Ivan Paladini e dell'avv. Maria Passaro.
Per parte appellata respingersi l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria CP di spese, competenze ed onorari del grado.
Per parte appellata : Voglia l'Ill. ma Controparte_2
Corte d'Appello di Venezia respingere l'appello in quanto del tutto infondato e confermare la sentenza impugnata del tribunale di Rovigo n.77/2021. Con vittoria di spese in favore di Controparte_4 anche del secondo grado di giudizio.
[...]
Per parte appellata : IN VIA PRINCIPALE Dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in CP_3 appello in quanto non notificato nei termini indicati dall'art. 435 c.p.c. e perché la notifica avvenuta il 18 maggio 2024 è nulla mancando del provvedimento di fissazione dell'udienza del 22.05.2025. ANCORA IN VIA PRINCIPALE dichiararsi l'inammissibilità/improponibilità del ricorso in appello presentato dalla ditta IN VIA SUBORDINATA Respingersi l'appello presentato dalla ditta Parte_1 in quanto infondato in fatto e diritto confermarsi la sentenza impugnata. In ogni Parte_1 caso. Con rifusione di spese diritti ed onorari oltre agli oneri riflessi.
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MOTIVAZIONE 1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 01.09.2021, proponeva appello avverso la sentenza n. 77/2021 del Parte_1
09.04.2021 con la quale il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice unico del lavoro, annullava diverse cartelle di pagamento (specificatamente le cartelle nn. 09920100008838722, 09920100010360581 e 099201500006405766); confermava, al contempo, gli altri avvisi di addebito e le ulteriori cartelle di pagamento emesse nei confronti dello stesso , derivanti dal Pt_1
2 mancato pagamento di contributi previdenziali e premi assicurati per un importo complessivo pari ad euro 167.433,161, relativi agli anni di imposta dal 2006 al 2014. Avvisi di addebito e cartelle di pagamento che lo Pt_1 riferiva di avere conosciuto in via del tutto casuale avendo richiesto, in vista della possibile adesione alle procedure di sovraindebitamento o transazione fiscale, copia di estratto di ruolo (non avendo mai avuto conoscenza delle pretese degli Enti in assenza di notificazione dei suddetti avvisi e cartelle).
Il giudice di prime cure, dopo aver istruito documentale la causa, rilevava come l'affermazione del ricorrente <di non avere mai ricevuto alcuna notifica con riguardo ai crediti risultanti dall'estratto di ruolo conosciuto il 7.12.2020 è risultata smentita dalle allegazioni degli Enti previdenziali e del Concessionario, salvo che per le cartelle di pagamento nn. 09920100008838722, n. 09920100010360581, n. 099201500006405766, in ordine alle quali non è stata prodotta alcuna notifica e vanno annullate.>>
Nel dettaglio, il giudice rodigino evidenziava come l' Controparte_4
avesse documentato la notifica delle cartelle – segnatamente la
[...] cartella n. 09920090005601127000 in data 09/11/2009 (mediante consegna alla moglie del ricorrente), la cartella n. 09920110006240563000 in data 14/12/2011 (mediante consegna a mani dello stesso ), la cartella n. Pt_1
09920140000256564000 in data 23/03/2014 nonchè la cartella n. 099201400031644838000 in data 11/10/2014 (entrambi notificate ai sensi degli artt. 26 e 60 del DPR 602/73 e dell'art. 140 c.p.c.) –.
Parimenti, come anche l' avesse documentato di aver notificato da CP gennaio 2011 gli avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali e assistenziali – vuoi tramite pec ovvero per mezzo dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, in alcuni casi, peraltro, mediante consegna alla moglie convivente dello . Pt_1
Quanto all' , invece, riteneva il giudice di prime cure che l' CP_3 CP_3 avesse adeguatamente dimostrato la fondatezza delle proprie allegazioni, escludendo, di conseguenza, il maturare di decadenze in relazione ai crediti
3 previdenziali di propria competenza e che la notifica delle cartelle esattoriali risultava validamente effettuata, anche alla luce della presentazione, da parte del ricorrente, di istanza di rateizzazione del debito per alcune di esse.
Ne conseguiva, pertanto, che stante il decorso del termine di 40 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 24, c. 5, d.lgs. n. 46/1999, non poteva essere esaminata alcuna doglianza riguardante il merito dei crediti contributivi, assicurativi e previdenziali.
In conclusione, il giudice di prime cure condannava lo alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in favore dell' dell' e dell' CP CP_3 [...]
. Controparte_2
2. Avverso la sentenza di primo grado l'appellante proponeva Pt_1 appello con quattro motivi.
2.1 L'odierno appellante, con il primo motivo di appello, evidenziava come il giudice di primo grado avesse omesso di valutare l'illegittimità e la nullità degli atti opposti in violazione della legge n. 228/2012 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sottolineando che la suddetta disposizione prevedeva espressamente la trasmissione dell'istanza di sgravio all'ente impositore, nel caso di specie CP
e . CP_3
Evidenziava, inoltre, come l'istanza di sgravio inviata in data 29.12.2020 fosse rimasta inevasa, rilevando che la legge citata prevedeva come unico soggetto abilitato a fornire riscontro fosse l'ente impositore. Tra l'altro precisava che nel corso del giudizio di primo grado, nessuno dei convenuti dava prova della trasmissione dell'istanza da parte dell'ente della riscossione agli enti impositori.
Dunque, ad avviso dell'appellante, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebiti dovevano essere annullati poiché a seguito di tale istanza, il concessionario non inoltrava la stessa all' e all' , essendo loro gli CP CP_3 unici soggetti abilitati, oltre ad essere annullati di diritto atteso il decorso del termine di 220 giorni, stabilito dalla legge n. 228/2012 all'art. 1, comma 543.
Richiamava sul punto giurisprudenza di merito e di legittimità inerente all'annullamento di atti proprio in virtù della violazione della disposizione suddetta.
Riteneva, altresì, che l'eccezione de quo, inerente alla violazione della legge n. 228/2012, art. 1, c. 537-544, fosse coperta da giudicato interno avendo il
4 Tribunale adito omesso ogni motivazione sul punto in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
2.2 Con il secondo motivo contestava la sentenza impugnata ritenendo errata la valutazione dell'inesistenza della notifica degli atti opposti alla comunicazione.
Stante il principio di diritto espresso dalle SS.UU. della Cassazione richiamato nella sentenza de qua il ricorso era da ritenersi ammissibile tenuto conto che dalla documentazione in atti allegata da controparte, risultava evidente che nessuna relata di notifica veniva prodotta per le cartelle n. 09920100008838722, n. 09920100010360581, n. 099201500006405766 e per gli avvisi di addebito n. 39920140000139190, n. 39920140000976392, n. 39920130000748361.
Eccepiva l'inesistenza della notificazione degli atti opposti in quanto eseguiti mediate consegna a soggetto diverso dallo senza il successivo Pt_1 invio della comunicazione prevista tramite raccomandata A/R in violazione degli art. 137 c.p.c. e ss., nonché del DPR n. 248/2006.
Nondimeno, il giudice riteneva la notificazione validamente eseguita in modo apodittico, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alla specifica eccezione sollevata dalla difesa dell'odierno appellante sia in sede di udienza che mendiate note.
2.3 Con il terzo motivo di appello riteneva che il giudice di prime cure non avesse motivato sulle eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione, omettendone l'esame; tale omissione, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., determinava la formazione del giudicato interno sulle suddette questioni.
2.4 Con il quarto motivo di appello l'odierno appellante contestava la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui condannava lo al pagamento delle spese di lite;
riteneva che il Tribunale avesse Pt_1 fondato tale condanna su una errata valutazione della regolarità della notifica degli atti impugnati, omettendo ogni esame circa l'intervenuta decadenza e prescrizione degli stessi. Parimenti, trascurava di motivare in ordine alla denunciata violazione della legge n. 228/2012, la cui corretta applicazione avrebbe comportato l'annullamento degli atti e un diverso esito della decisione.
5 3. Si costituiva ritualmente l' innanzitutto rilevando il difetto di interesse CP ad agire dell'appellante in ragione di quanto disposto dall'art.
3-bis, DL 146/2021 così come valorizzato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26283/2022 e sentenza n. 7348/2023.
Proseguiva le proprie difese instando per il rigetto dell'appello CP evidenziando che le notifiche degli avvisi di addebito rispettavano quanto richiesto dal dettato normativo;
osservava che eventuali contestazioni in ordine alla legittimità degli stessi dovevano essere proposte entro 40 giorni dalla loro notifica e che l'eventuale opposizione tardiva poteva essere sperimentata soltanto quando l'ingiunto era in grado di dimostrare di non aver avuto tempestivamente conoscenza dell'atto, elementi non presenti in grado di confutare la regolarità della notifica.
L'Istituto evidenziava la regolarità delle notifiche ribadendo che la competenza per l'attività di recupero del credito appartiene esclusivamente all' abilitato anche ai fini dell'interruzione della Controparte_4 prescrizione, e che le vecchie cartelle esattoriali venivano direttamente notificate da Equitalia.
Quanto all'asserita violazione della legge n. 228/2012 sollevata dall'odierno appellante, richiamava giurisprudenza di legittimità in ordine all'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, rilevando che nel caso di specie parte ricorrente non aveva dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla disposizione.
Relativamente all'eccezione sollevata da parte ricorrente circa l'intervenuta caducazione del debito e del diritto alla riscossione, l'istituto richiamava la disciplina della sospensione legale della riscossione, rilevando che gli atti che possono essere oggetto di sospensione sono soltanto quelli notificati dall'agente della riscossione e non quelli emessi direttamente dagli enti creditori.
Parte appellante contestava la mancata risposta all'istanza di sospensione legale ritenendo che trascorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al concessionario, le partite debitorie sono annullate di diritto. Sul punto, l' riteneva che l'istanza veniva esclusa dall'ambito CP_3 applicativo della sospensione legale della riscossione poiché la stessa era tardiva in quanto presentata per atto notificato direttamente dall'Ente creditore ed entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, atteso
6 che tali domande sono state presentate in data 29.12.2020, dunque tardiva rispetto alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito richiamati e pertanto priva di effetti perché inammissibile.
4. Si costituiva l' instando anch'essa per Controparte_2 il rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
In relazione alla domanda di annullamento di tutti i titoli, oggetto di causa, per mancato riscontro ed inoltro agli enti impositori dell'istanza di sospensione di cui all'art. 1, c. 537-544, legge n. 228/2012 evidenziava che l'infondatezza del primo motivo di parte appellante tenuto conto che l'istanza veniva depositata tardivamente e sfornita della documentazione probatoria;
richiamava pronunce della Cassazione sull'annullamento automatico del ruolo.
Quanto al secondo motivo di appello circa l'errata valutazione dell'inesistenza della notifica delle cartelle e ed avvisi di addebito impugnati, la difesa dell'ente depositava in giudizio prova dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento;
nello specifico, cartelle n. 09920090005601127000 (notificata in data 09/11/2009 e consegnata alla moglie del signor ); n. Pt_1
09920110006240563000 (notificata in data 14/12/2011 a mani dello stesso
); n. 09920140000256564000 (notificata in data 23/03/2014 ai Parte_1 sensi dell'art. 26 dpr 602/73- 140 cpc e art. 60 dpr 600/73); n. 099201400031644838000 (notificata in data 11/10/2014 ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 - 140 cpc e art. 60 dpr 600/73), precisando che le suddette cartelle non venivano impugnate nei relativi termini ovvero entro 40 giorni dalla data della notifica.
Relativamente alla notifica degli avvisi di addebito, invece, rilevava che prova della stessa doveva essere fornita dell' o dall' , come tra l'altro CP CP_3 avvenuto, poiché l'agente di riscossione si occupa esclusivamente della fase esecutiva della stessa, con conseguente difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica di tali avvisi.
Evidenziava che tutti i crediti oggetto del giudizio non erano prescritti considerando che gli atti di intimazione di pagamento venivano regolarmente notificati allo , atteso che in data 24.08.2015 veniva notificata Pt_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09976201500000867000 e in data 29.03.2016 di avvenuta iscrizione di ipoteca n. 09920151460000018004 ai sensi dell'art. 77 DOR 602/1973.
7 5. Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, che il ricorso doveva CP_3 dichiararsi improcedibile in quanto non notificato nei termini indicati dall'art. 435 c.p.c. tenendo conto che veniva notificato in data 18.05.2024 privo del provvedimento di fissazione dell'udienza del 22.05.2025; riteneva, altresì, in via preliminare che il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo esattoriale fosse inammissibile, richiamando, a tal proposito, l'art.
3-bis del dl n. 146/2021 nonché giurisprudenza di legittimità.
Contestava quanto affermato da parte appellante in ordine all'eccezione alla prescrizione decennale, precisando che tale eccezione non era ma stata sollevata dall' . CP_3
Quanto alla richiesta di sospensione ex art. 1, c. 537, legge n. 228/2012 presentata dallo sottolineava che la stessa veniva depositata nella Pt_1 stessa data del deposito del ricorso avanti il giudice del lavoro, sicché i termini stabiliti dal comma 540, art. 1, legge n. 228/2012 non erano ancora spirati, neppure al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente inammissibilità della stessa oltre che improponibile.
Inoltre, l'istanza de qua, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, risultava tardivamente presentata nonché carente della documentazione prevista.
Precisava, altresì, che l'istanza di sospensione presentata non specificava a quale dei casi tassativamente previsti dalla disposizione normativa intendeva riferirsi, mancando dei presupposti per essere presa in esame.
6. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 10.01.2023 e 14.02.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 22/05/2025, nel corso della quale sono comparse le sole parti appellate, dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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7. Sulla soluzione della controversia in oggetto, fermo restando che l'appellante concentra le proprie difese sull'omessa notificazione degli opposti avvisi di addebito e cartelle che afferma conosciuti solo in conseguenza della visione dell'estratto di ruolo, esplica assorbente rilievo la questione – in effetti già affrontata dalla sentenza grava e qui riformulata dalle parti appellate CP ed alla luce della novella normativa di cui all'art.
3-bis, DL 146/2021 – CP_3 dell'interesse ad agire e, quindi, anche dell'interesse ad appellare, i cui
8 presupposti sono stati, con riferimento alle impugnazioni dell'estratto di ruolo, specificamente individuati dal legislatore con DL 146/21, successivo all'instaurazione del presente procedimento.
Ed infatti, come già sopra anticipato, la specifica questione siccome fondata sul DL 146/21 è stata prospettata da due delle parti appellate in coerenza con orientamento ormai consolidato di questa Corte d'Appello.
Un tanto posto, l'art.
3-bis del DL n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del DPR. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26283/2022, ha precisato: 1) che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, ivi compresi i crediti contributivi e previdenziali;
2) che la norma “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; 3) che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Nel caso di specie nessuno degli specifici pregiudizi che determinano la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo secondo il dettato legislativo è stato, dal ricorrente, non solo dimostrato, ma neanche allegato e, pertanto, il ricorso si appalesa come inammissibile già dalla sua proposizione in primo grado.
8. In ogni caso, le ragioni di doglianza dell'appellante sono infondate.
8.1. Quanto alla questione afferente l'asserito mancato rispetto delle previsioni dell'art. 1, co. 537-544, Legge 228/2012 deve essere detto come l'istanza ex art. art. 1, c. 537-544, Legge 228/2012 (con la quale si segnala fatto estintivo o sospensivo del credito azionato dall'Ente riscossore per conto dell'Ente impositore) sia stata presentata lo stesso giorno del deposito del ricorso di primo grado (29/12/2020) e come la sentenza di primo grado sia stata
9 depositata dopo 102 giorni dall'instaurazione del giudizio di primo grado. Ora, l'art. 1, c. 540, Legge 228/2012, prevede la sanzione del discarico dei ruoli solo dopo il decorso inutile di 220 giorni. È evidente come la sentenza di primo grado, che ha accertato l'infondatezza della pretesa del contribuente, sia intervenuta anteriormente al decorso dei suddetti 220 giorni.
Non risulta in ogni caso che l'istanza di cui qui si tratta fosse corredata di tutta la necessaria documentazione dimostrativa della fondatezza delle richieste.
8.2. In ordine alle contestate notifiche deve essere innanzitutto evidenziato come la pronuncia di primo grado abbia accolto, annullandole, limitata porzione delle cartelle di pagamento. Quanto, invece, agli avvisi di addebito n. 399201400001391 90, n. 39920140000976392 n. 39920130000748361 gli stessi risultano notificati in quanto o rifiutata la consegna dell'avviso ovvero in ragione di intervenuta compiuta giacenza.
Inammissibili, in quanto genericamente proposte, le difese d'appello afferenti agli atti – non indicati in termini specifici di modo che non è qui possibile apprezzare la bontà della doglianza – asseritamente notificati mediante consegna a mani di soggetto differente dal destinatario.
8.3. Infondato è, poi, il terzo motivo di appello atteso che alcuna prescrizione/decadenza poteva il Tribunale di Rovigo accertare alla luce delle considerazioni svolte in merito alla correttezza della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle oggetto di opposizione.
9. Quanto al motivo di appello afferente alle spese, lo stesso deve necessariamente essere rigettato in quanto congegnato dall'appellante quale conseguenza dell'accoglimento delle ragioni già esposte in primo grado. Cosa che, è evidente, qui non si verifica.
10. L'appello deve conseguentemente essere rigettato e le spese del presente grado compensate in ragione della fondatezza della preliminare eccezione sollevata dagli appellati in forza di norma di legge sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
10 - compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cartelle di pagamento ed avvisi di addebito n. 09920090005601127, n. 09920100008838722, n. 09920100010360581, n. 39920112000022367, n. 39920112000084033, n. 39920112000112943, n. 39920112000217364, n. 09920110006240563, 39920112000285401, n. 39920120000024400, n. 39920120000432885, n. 39920120000471810, n. 39920120000526390, n. 39920120000706734, n. 39920120000869076, n. 39920120001038605, n. 39920130000196429, n. 39920130000468149, n. 39920130000748361, n. 09920140000256564, n. 39920140000139190, n. 09920140003164838, n. 39920140000976392, n. 099201500006405766, per un importo totale di euro 167.433,16.