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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 130/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 06.04.1992 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Crocitti, del Foro di Reggio Calabria, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Taurianova Via Pentolai, 17
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro tempore;
CP_2
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_4
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_6 [...]
, sito in Reggio Controparte_3
Emilia, via G. Mazzini 6
resistente OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.”
Conclusioni
Per la ricorrente: “1)accertare e dichiarare che la signora è Parte_1
alle dipendenze del dall'anno 2019 Controparte_1
ad oggi, con distinti contratti a tempo determinato, con il ruolo di docente per come precisato in ricorso;
2)accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e della formazione del docente di ruolo;
3)precisamente, riconoscere il diritto della stessa ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente”, in considerazione degli ultimi sei anni in cui ha esercitato la propria attività di docente, per l'ammontare complessivo di €
3.000,00; 4)per l'effetto, condannare il resistente, in persona del CP_1
e legale rappresentante p.t., al pagamento del contributo alla CP_2
formazione di parte ricorrente per l'ammontare di € 3.000,00 tramite il sistema della "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
5)in subordine, e anche per l'ipotesi in cui il resistente non CP_1
provveda all'attribuzione del beneficio, condannare detta P.A., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore della sig.ra , da quantificarsi sempre in € 3.000,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi, dal dovuto al soddisfo;
6)con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Pag. 2 di 14 Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso, rigettarsi la domanda riferita agli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 per non aver la docente raggiunto nei predetti aa.ss. i 180 gg. effettivi di servizio e per aver comunque la ricorrente svolto nei predetti periodi un servizio soltanto parziale. 4) Il tutto, per il caso di soccombenza anche parziale, con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.01.2025, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 3 di 14 La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato tramite
PEC e rimasto privo di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
15.04.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_7
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo
Pag. 4 di 14 parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2021/2022 e
2022/23, in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale, non raggiungendo nei predetti aa.ss. i 180 giorni effettivi di servizio che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 20.06.2025.
*** *** ***
Pag. 5 di 14 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 6 di 14 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 7 di 14 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 8 di 14 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha prestato Parte_1
servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2019/2020 con contratti brevi decorrenti dal
24.10.2019 al 26.06.2019;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratti brevi decorrenti dal
01.10.2020 al 25.06.2021;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 21.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
31.08.2024;
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto decorrente dal 10.09.2024 al
30.06.2025.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente,
Pag. 9 di 14 anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come si evince dal medesimo “Stato matricolare completo” e dal contratto in essere per l'a.s. 2024/2025 allegato al ricorso. Contro Il eccepisce che la ricorrente non ha svolto Parte_1
alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023. Contro In particolare, il eccepisce che nell'a.s. 2021/2022 la ricorrente è stata assente dal servizio per interdizione, astensione per gravidanza e/o puerperio, svolgendo soltanto 60 giorni effettivi di servizio;
mentre nell'a.s. 2022/2023 la docente è risultata assente per tutta la durata dell'incarico, alternando assenze per astensione obbligatoria per puerperio, congedo parentale e malattia del figlio.
L'eccezione non può essere accolta.
Infatti, a modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, si ritiene che la maternità non possa essere ritenuto elemento di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tale elemento non pregiudica l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, dal momento che è pacifico che l'emolumento in questione viene
Pag. 10 di 14 Contro erogato dal alle docenti a TI in astensione per gravidanza;
di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per maternità non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Diverso è il caso di assenze diverse da quelle imputabili a gravidanza obbligatoria, astensione per gravidanza cd. A rischio ovvero malattia.
Mentre è infatti corretto ritenere che tali astensioni non siano in alcun modo imputabili ad una scelta del docente, e siano pertanto da tutelarsi al pari delle medesime tutele ricevute dal docente assunto a tempo indeterminato, le assenze imputabili a scelte organizzative e familiari del docente (quali ad esempio l'astensione facoltativa, l'aspettativa non retribuita ecc..) non possono in alcun modo ricevere il medesimo trattamento riservato ai docenti di ruolo.
Infatti, la norma di cui all'art. art. 1, comma 121 legge
107/2015 stabilisce testualmente che la carta docente sia riconosciuta “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che tale somma “ …può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, ecc..” ma soprattutto che “La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 11 di 14 Ne consegue che -non essendo espressamente riconosciuta come elemento retributivo, ed anzi essendo ancorata unicamente alla formazione professionale ed all'aggiornamento- la somma in questione è strettamente connessa alle ore di docenza svolte nel concreto (è anzi presupposto indifferibile delle stesse) e deve essere riconosciuta solo nei casi in cui tali ore sono state effettivamente prestate.
Previo dunque in astratto il riconoscimento della carta docente
(come espressamente statuito sia dalla Corte CEDU che dalla
Corte di Cassazione nelle sentenze più sopra citate) anche al personale non di ruolo con contratti al 30/6 al 31/8, e ferme restando le tutele previste dall'ordinamento quali inderogabili e cioè le astensioni per gravidanza e malattia, si deve ritenere che un periodo di insegnamento complessivo inferiore ai 180 giorni/AS non concretizzi un tempo utile per riconoscere al personale non di ruolo la necessità ed il diritto di aggiornamento.
Per quanto esposto, nel caso in esame la suesposta eccezione del Contro
riferita agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 non può essere accolta, in quanto la docente si è assentata dal servizio per gravidanza obbligatoria, astensione per gravidanza cd. a rischio ovvero malattia (assenze senza detrazione economica).
La domanda cumulativa della ricorrente deve quindi trovare accoglimento in riferimento a tutti gli anni scolastici richiesti.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Pag. 12 di 14 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 130/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un importo di € 3.000,00
a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_2
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per compensi oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Pag. 13 di 14 Reggio Emilia, così deciso il 28.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 130/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 06.04.1992 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Crocitti, del Foro di Reggio Calabria, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Taurianova Via Pentolai, 17
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro tempore;
CP_2
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_4
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_6 [...]
, sito in Reggio Controparte_3
Emilia, via G. Mazzini 6
resistente OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.”
Conclusioni
Per la ricorrente: “1)accertare e dichiarare che la signora è Parte_1
alle dipendenze del dall'anno 2019 Controparte_1
ad oggi, con distinti contratti a tempo determinato, con il ruolo di docente per come precisato in ricorso;
2)accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e della formazione del docente di ruolo;
3)precisamente, riconoscere il diritto della stessa ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente”, in considerazione degli ultimi sei anni in cui ha esercitato la propria attività di docente, per l'ammontare complessivo di €
3.000,00; 4)per l'effetto, condannare il resistente, in persona del CP_1
e legale rappresentante p.t., al pagamento del contributo alla CP_2
formazione di parte ricorrente per l'ammontare di € 3.000,00 tramite il sistema della "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
5)in subordine, e anche per l'ipotesi in cui il resistente non CP_1
provveda all'attribuzione del beneficio, condannare detta P.A., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore della sig.ra , da quantificarsi sempre in € 3.000,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi, dal dovuto al soddisfo;
6)con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Pag. 2 di 14 Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso, rigettarsi la domanda riferita agli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 per non aver la docente raggiunto nei predetti aa.ss. i 180 gg. effettivi di servizio e per aver comunque la ricorrente svolto nei predetti periodi un servizio soltanto parziale. 4) Il tutto, per il caso di soccombenza anche parziale, con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.01.2025, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 3 di 14 La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato tramite
PEC e rimasto privo di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
15.04.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_7
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo
Pag. 4 di 14 parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2021/2022 e
2022/23, in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale, non raggiungendo nei predetti aa.ss. i 180 giorni effettivi di servizio che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 20.06.2025.
*** *** ***
Pag. 5 di 14 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 6 di 14 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 7 di 14 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 8 di 14 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha prestato Parte_1
servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2019/2020 con contratti brevi decorrenti dal
24.10.2019 al 26.06.2019;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratti brevi decorrenti dal
01.10.2020 al 25.06.2021;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 21.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
31.08.2024;
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto decorrente dal 10.09.2024 al
30.06.2025.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente,
Pag. 9 di 14 anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come si evince dal medesimo “Stato matricolare completo” e dal contratto in essere per l'a.s. 2024/2025 allegato al ricorso. Contro Il eccepisce che la ricorrente non ha svolto Parte_1
alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023. Contro In particolare, il eccepisce che nell'a.s. 2021/2022 la ricorrente è stata assente dal servizio per interdizione, astensione per gravidanza e/o puerperio, svolgendo soltanto 60 giorni effettivi di servizio;
mentre nell'a.s. 2022/2023 la docente è risultata assente per tutta la durata dell'incarico, alternando assenze per astensione obbligatoria per puerperio, congedo parentale e malattia del figlio.
L'eccezione non può essere accolta.
Infatti, a modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, si ritiene che la maternità non possa essere ritenuto elemento di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tale elemento non pregiudica l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, dal momento che è pacifico che l'emolumento in questione viene
Pag. 10 di 14 Contro erogato dal alle docenti a TI in astensione per gravidanza;
di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per maternità non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Diverso è il caso di assenze diverse da quelle imputabili a gravidanza obbligatoria, astensione per gravidanza cd. A rischio ovvero malattia.
Mentre è infatti corretto ritenere che tali astensioni non siano in alcun modo imputabili ad una scelta del docente, e siano pertanto da tutelarsi al pari delle medesime tutele ricevute dal docente assunto a tempo indeterminato, le assenze imputabili a scelte organizzative e familiari del docente (quali ad esempio l'astensione facoltativa, l'aspettativa non retribuita ecc..) non possono in alcun modo ricevere il medesimo trattamento riservato ai docenti di ruolo.
Infatti, la norma di cui all'art. art. 1, comma 121 legge
107/2015 stabilisce testualmente che la carta docente sia riconosciuta “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che tale somma “ …può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, ecc..” ma soprattutto che “La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 11 di 14 Ne consegue che -non essendo espressamente riconosciuta come elemento retributivo, ed anzi essendo ancorata unicamente alla formazione professionale ed all'aggiornamento- la somma in questione è strettamente connessa alle ore di docenza svolte nel concreto (è anzi presupposto indifferibile delle stesse) e deve essere riconosciuta solo nei casi in cui tali ore sono state effettivamente prestate.
Previo dunque in astratto il riconoscimento della carta docente
(come espressamente statuito sia dalla Corte CEDU che dalla
Corte di Cassazione nelle sentenze più sopra citate) anche al personale non di ruolo con contratti al 30/6 al 31/8, e ferme restando le tutele previste dall'ordinamento quali inderogabili e cioè le astensioni per gravidanza e malattia, si deve ritenere che un periodo di insegnamento complessivo inferiore ai 180 giorni/AS non concretizzi un tempo utile per riconoscere al personale non di ruolo la necessità ed il diritto di aggiornamento.
Per quanto esposto, nel caso in esame la suesposta eccezione del Contro
riferita agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 non può essere accolta, in quanto la docente si è assentata dal servizio per gravidanza obbligatoria, astensione per gravidanza cd. a rischio ovvero malattia (assenze senza detrazione economica).
La domanda cumulativa della ricorrente deve quindi trovare accoglimento in riferimento a tutti gli anni scolastici richiesti.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Pag. 12 di 14 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 130/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un importo di € 3.000,00
a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_2
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per compensi oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Pag. 13 di 14 Reggio Emilia, così deciso il 28.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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