Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNIATA
Seconda Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1559 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Avellino alla via Parte_1
Fratelli Bisogno n. 41, presso lo studio dell'avvocato Carlo Alberto
Garofalo, che lo rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Luigi Settembrini n. 13,
presso lo studio dell'avv. Andrea Strata che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta all'udienza cartolare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con rituale atto di citazione, citava in giudizio Parte_1
la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 27 marzo 2022, verso le ore 22:10 circa, in Torre
del Greco, alla via Nuova Trecase.
A tal fine, l'attore deduceva che, mentre, alla guida del proprio motociclo Honda SH 300 tg.DX93439, percorreva regolarmente la via Nuova
Trecase in discesa, verso la zona Leopardi, in prossimità di una curva con restringimento della carreggiata, veniva superato ed urtato lateralmente da un veicolo di colore scuro, che si allontanava senza prestargli soccorso;
che, a causa dell'impatto, l'attore cadeva insieme al proprio motoveicolo riportando lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Torre del Greco.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizo la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che contestava la domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata la prova testimoniale e disposta c.t.u. medico-legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate delle parti, passava in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
2. Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex
plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò
che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995).
In particolare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è
sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse,
purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr Cassazione
civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Peraltro con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, la Suprema Corte ha anche affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente,
non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr Cassazione civile, sez. III,
21/06/2012, n. 10323; Cass. civ. Sez. III, 17 febbraio 2016 n. 3019).
Ora, nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nei termini descritti dall'attore (cfr. le risultanze della prova testimoniale;
del
referto ospedaliero del 27.03.2022; della espletata c.t.u. medico-
legale).
Va poi evidenziato che risulta ritualmente allegata in atti la denuncia
– querela sporta dall presso il Comando dei Carabinieri di Pt_1
Ercolano in data 28.03.2022, in relazione al sinistro oggetto di causa
(cfr. doc. all. 4 produzione parte attrice).
La dinamica del sinistro così come indicata dall'attrice nella predetta querela ed in citazione può dirsi provata sulla base delle dichiarazioni rese dai due testi escussi in giudizio, di reciproco riscontro tra loro.
Entrambi i testi, e la prima Testimone_1 Testimone_2 regolarmente indicata anche nella suddetta querela, premesso di aver assistito all'incidente verificatosi in danno di in Parte_1
via Nuova Trecase, in quanto occupanti l'autovettura Fiat Panda che seguiva da tergo la moto guidata dall'attore, hanno dichiarato di aver visto l'istante che, mentre percorreva tale strada alla guida del motociclo SH, in prossimità di una curva, veniva urtato sulla ruota posteriore da un'autovettura di grossa cilindrata, di colore scuro, che,
dopo aver sorpassato l'autovettura Panda, tentava di rientrare nella corsia di percorrenza della moto. Hanno inoltre dichiarato che, dopo tale urto, il motociclo cadeva sul lato destro della strada, unitamente al sig. che riportava lesioni alla spalla ed al braccio destro. Pt_1
I testi hanno poi concordemente confermato che l'auto investitrice non si fermò per prestare soccorso, continuando la propria corsa, e di non aver potuto rilevare il numero di targa in quanto impegnati a soccorrere l'attore.
Il giudicante non ha alcun motivo di dubitare della attendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti testi, le cui dichiarazioni sono specifiche e dettagliate, oltre che tra loro concordanti, e trovano riscontro nella documentazione prodotta dall'attore.
La teste ha anche dichiarato di aver provveduto ad Testimone_1
accompagnare, con la propria autovettura, l'attore all'ospedale Maresca
di Torre del Greco.
Risulta, infatti, depositato ritualmente in atti anche il referto dell'Ospedale di prime Cure, datato 27.03.2022 ore 23:36, da cui risulta il ricovero di con diagnosi di “trauma contusivo Parte_1
distorsivo spalla destra con limitazione funzionale algica”; e dove viene indicata come causa del trauma quella di incidente stradale su moto con omissione di soccorso verificatosi in Torre del Greco (cfr.
referto allegato alla produzione parte attrice).
Alla luce delle risultanze della prova orale e documentale in atti può,
dunque, ritenersi ed affermarsi che l'incidente per cui è lite si è
verificato nei termini allegati dall'attore a causa della imprudente condotta di guida del conducente di un veicolo, rimasto sconosciuto,
che, nel tentativo di rientrare nella propria corsia, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso, all'altezza di una curva, andava a tamponare la moto su cui viaggiava provocandone la Parte_1
caduta al suolo.
Non è emersa invece alcuna condotta colposa imputabile all'attore, per cui deve escludersi una sua corresponsabilità ex art. 1227 c.c. nella causazione dell'evento dannoso.
Ne discende che per l'evento dedotto in lite deve rispondere in via esclusiva il conducente del veicolo non identificato e per esso la convenuta compagnia di assicurazioni nella qualità in atti.
3. In ordine al danno biologico subito da a seguito Parte_1
del sinistro dedotto in lite, dalla documentazione sanitaria versata in atti dall'attore e dall'elaborato peritale redatto dal c.t.u., dott.
emerge che a seguito del Persona_1 Parte_1
sinistro dedotto in lite ha riportato una “frattura chiusa della spalla e dell'emitorace destro” (cfr. amplius relazione peritale in atti,
depositata in data 2.04.2024).
Quindi il c.t.u. ritenuta la connessione causale tra le lesioni riportate dall e la dinamica dell'incidente dedotto in lite, ha Pt_1
affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore: un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni trenta mediamente al 75%, un'inabilità temporanea parziale di giorni quindici mediamente al 50% ed un'inabilità temporanea parziale di giorni quindici mediamente al 25%;
nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 7% (cfr.
amplius elaborato peritale depositato in data 02.04.24).
Il c.t.u. ha precisato che le predette lesioni non hanno inciso sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
3.1. Passando, dunque, alla liquidazione del “quantum debeatur”,
trattandosi di danno biologico di lieve entità, occorre fare applicazione delle tabelle c.d. legislative anche note come tabelle delle micropermanenti, in base all'art.139 Codice delle Ass.ni (D.
Lgs.209/2005), i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. del 08.06.2022 pubb. in G.U. serie generale n.144 del
22.06.2022, con decorrenza dal mese di Aprile 2022.
Pertanto, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro
(anni 28) e del tipo di invalidità, il danno biologico o alla salute permanente, pari al 7%, va liquidato in euro 11.465,17; mentre il danno biologico temporaneo va liquidato in euro 1.864,35, per un totale complessivo di importo pari ad euro 13.329,52, a titolo di danno non patrimoniale, oltre euro 466,82 per spese mediche sostenute e documentate in atti.
Quanto al danno morale richiesto dall'attore, va ricordato che, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della
S.C., resa a Sezioni Unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie”.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia,
cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso,
onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno
(cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd.
danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Ancora, la Cassazione, con la sentenza n. 17209/15, ha affermato che, in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni,
va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più
vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-
permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio
– 27 agosto 2015, n. 17209).
Applicando i principii sopra richiamati alla fattispecie in esame, non può, quindi, essere riconosciuto all'attore alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del
“danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale.
In conclusione, va riconosciuto ad a titolo di Parte_1
risarcimento del danno subito in seguito all'occorso incidente stradale,
la complessiva somma di euro 13.796,34.
3.2. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass.,10-3-2000, n. 2796). Tali interessi,
avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è
quella risultante dalla devalutazione di euro € 13.796,34 al momento dell'incidente (27/03/2022). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal
27/03/2022 all'attualità.
Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile e sul valore dell'accolto.
Parimenti, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_2
al risarcimento del danno subito da e
[...] Parte_1
quantificato nella complessiva somma di euro 13.796,34, oltre interessi come computati in parte motiva;
B) condanna la al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 per compensi, Parte_1
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Carlo Alberto Garofalo
dichiaratosi antistatario;
C) pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della convenuta.
Così deciso in Torre Annunziata, il 24 giugno 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)