Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2003, n. 10779
CASS
Sentenza 9 luglio 2003

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In mancanza di una norma la quale prescriva il deposito in un termine perentorio dell'atto integrativo del contraddittorio in causa inscindibile, deve ritenersi sufficiente che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al collegio, per consentire al giudice dell'impugnazione di controllare la ritualità e la tempestività della relativa notifica.

L'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un ente locale (nella specie, Regione) configura la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere dell'ente stesso prevista dall'art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in quanto l'ivi recepita nozione di "dirigente" non è da intendere, nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ., come indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato, bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrano - come coloro che compongono il suddetto organo collegiale amministrativo - all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa.

La cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale (o provinciale o comunale) costituita dall'essere legale rappresentante o dirigente (nella specie, componente del consiglio di amministrazione) di società per azioni con capitale maggioritario della regione (o, rispettivamente, della provincia o del comune), prevista dall'art. 2, primo comma, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, si verifica, ai sensi del successivo secondo comma, soltanto per effetto della tempestiva e formale presentazione delle dimissioni a norma dell'art. 2385 cod. civ., senza possibilità di rimedi equipollenti, ed in particolare senza che possa, al detto fine, riconoscersi idoneità alla richiesta di aspettativa, che è istituto tipico del dipendente pubblico, e la cui menzione nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 va quindi riferita alle diverse ipotesi di ineleggibilità che il precedente comma dello stesso articolo considera appunto in relazione a tale qualità.

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  • 1Dimissioni amministratore società capitali: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 agosto 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2003, n. 10779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10779
Data del deposito : 9 luglio 2003

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