Sentenza 9 luglio 2003
Massime • 3
In mancanza di una norma la quale prescriva il deposito in un termine perentorio dell'atto integrativo del contraddittorio in causa inscindibile, deve ritenersi sufficiente che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al collegio, per consentire al giudice dell'impugnazione di controllare la ritualità e la tempestività della relativa notifica.
L'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un ente locale (nella specie, Regione) configura la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere dell'ente stesso prevista dall'art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in quanto l'ivi recepita nozione di "dirigente" non è da intendere, nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ., come indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato, bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrano - come coloro che compongono il suddetto organo collegiale amministrativo - all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa.
La cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale (o provinciale o comunale) costituita dall'essere legale rappresentante o dirigente (nella specie, componente del consiglio di amministrazione) di società per azioni con capitale maggioritario della regione (o, rispettivamente, della provincia o del comune), prevista dall'art. 2, primo comma, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, si verifica, ai sensi del successivo secondo comma, soltanto per effetto della tempestiva e formale presentazione delle dimissioni a norma dell'art. 2385 cod. civ., senza possibilità di rimedi equipollenti, ed in particolare senza che possa, al detto fine, riconoscersi idoneità alla richiesta di aspettativa, che è istituto tipico del dipendente pubblico, e la cui menzione nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 va quindi riferita alle diverse ipotesi di ineleggibilità che il precedente comma dello stesso articolo considera appunto in relazione a tale qualità.
Commentario • 1
- 1. Dimissioni amministratore società capitali: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2003, n. 10779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10779 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Presidente -
Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere -
Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE IR;
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180 presso l'Avvocato MARIO SANINO che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati CORRADO MORRONE, GIACOMO PAPA, NICOLA LUCARELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
LU PA RZ;
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6 presso lo STUDIO LUPIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato ENRICO FOLLIERI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
REGIONE MOLISE;
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CAMPOBASSO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI CAMPOBASSO;
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso dep. il 25.11.2002 numero 000138-2002-00;
udito il Consigliere relatore Dott. Walter Celentano nella pubblica udienza del 17/06/2003;
udito per il ricorrente l'Avvocato SANINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato FOLLIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
GI DI ER, primo dei non eletti nella lista denominata "Democrazia Europea" nella tornata elettorale del 11.11.2001 per l'elezione del presidente e dei consiglieri della regione Molise, con due ricorsi presentati l'uno prima della deliberazione di convalida adottata dal Consiglio regionale, l'altro successivamente alla deliberazione stessa, richiese che l'eletto ZO NI fosse dichiarato ineleggibile, ai sensi dell'art. 2 n. 10 e n. 11 della legge n. 154 del 1981, "in quanto amministratore e componente del comitato esecutivo della Società Finanziaria per lo Sviluppo del Molise (OL S.p.a.), il cui capitale azionario era tenuto in maggioranza dalla stessa Regione e che, comunque, si identificava in un ente dipendente dalla Regione", ponendo in rilievo che il NI medesimo non si era dimesso da tali cariche nei termini di legge, ossia non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, bensì soltanto contestualmente alla proclamazione della sua elezione.
In contraddittorio del NI, che contrastava le ragioni addotte dal ER, della Regione e del P.M., il Tribunale di Campobasso, riuniti i giudizi, pronunciava con sentenza del 14.04.2002, dichiarando inammissibile il primo ricorso e rigettando il secondo. Propose appello il ER.
La Corte territoriale, respinte, con la sentenza emessa il 29.11.2002, sia l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero presso il tribunale, sia l'altra eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 per il denunciato contrasto con l'art. 122 della Costituzione, accolse il gravame dichiarando il NI ineleggibile con riferimento al disposto dell'art. 2 citato, tanto per la previsione di ineleggibilità indicata al n. 10 quanto per quella indicata sotto il n. 11.
Ricorre per cassazione il NI.
Resiste con controricorso il ER.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
L'intimata Regione Molise non ha svolto attività difensiva. DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 4 del D.L.
4.11.2002 n. 254 nonché il difetto di motivazione, l'una e l'altro riferiti alla circostanza che, con l'ordinanza emessa all'udienza del 19.11.2002 la Corte di Appello aveva escluso che ricorressero i presupposti per la sospensione delle attività difensive disposta dalla norma suindicata. Il ricorrente deduce che il termine di deposito di scritti difensivi, in relazione alle udienze del 12 e del 19.11.2002 cadeva nel periodo di sospensione indicato dall'art. 4 del citato D.L. n. 245 del 2002. Il motivo è infondato.
Il testo dell'art. 4 del d.l. 04.11.2002 n. 245, convertito in legge n. 286 del 2002, non reca disposizione alcuna dalla quale possa ricavarsi che il Legislatore abbia inteso sospendere i giudizi in corso ovvero differirne la trattazione oltre il termine della sospensione (fino al marzo 2003, poi ulteriormente prorogata) sicché la Corte di merito ha correttamente respinto, con l'ordinanza emessa all'udienza del 19.11.2002, la richiesta avanzata dai difensori del NI "di volersi avvalere del d.l. n. 245-2002", appunto nel senso del differimento dell'udienza, con la motivazione, del tutto coerente con il citato testo normativo, che "nessuna sospensione delle udienze era prevista dal cit. art. 4 e che l'attività difensiva espletabile in udienza non poteva che rimanere estranea alla sospensione medesima".
Nessun contrasto con la precedente ordinanza emessa all'udienza del 12.11.2002 può inficiare la correttezza del provvedimento in questione, essendo erroneo in diritto e privo di fondamento giuridico, proprio sulla base del richiamato testo dell'art. 4 cit., il presupposto stesso della decisione di rinviare la trattazione del gravame nel dubbio che l'assenza del rappresentante dell'Avvocatura distrettuale dello Stato fosse interpretabile come esercizio della facoltà di avvalersi della sospensione del termine per lo svolgimento dell'attività difensiva.
Quanto all'assunto che il termine per il deposito di memorie difensive, in relazione alle udienze del 12 e del 19.11.2002, cadeva nel periodo di sospensione legale, s'impongono due rilievi: la norma dell'art. 82 del D.p.r. n. 570 del 1960 non prevede lo svolgimento di siffatta attività difensiva sicché, non risultando stabilito alcun termine processuale in funzione del deposito di memorie nel tempo precedente lo svolgimento dell'udienza di trattazione del ricorso, non può essere invocato l'art. 4 del d.l. n. 245-2002 nel disposto relativo ai termini processuali;
lo svolgimento di attività difensiva considerato nel quarto capoverso dello stesso art. 4 riguarda manifestamente, come indicano le attività di riferimento (notificazione di processi verbali, pagamento in misura ridotta, attività difensive e di presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali), i procedimenti, appunto amministrativi e giurisdizionali, in materia di sanzioni amministrative.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 82 del D.p.r. n. 570 del 1960 e degli artt. 331 e 371 bis c.p.c. esponendo la tesi che, ad onta della verificata tempestività
della integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica di Campobasso disposta dalla Corte con l'ordinanza resa all'udienza del 24.09.2002 ed eseguita dall'appellante nei termini fissati dalla stessa ordinanza, detto atto di integrazione non era stato depositato in cancelleria nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, da ritenersi applicabile, sicché la Corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello. La censura è infondata.
È esclusa l'applicabilità dell'art. 371 bis c.p.c. perché detta norma riguarda il solo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. L'art. 82 del d.p.r. n. 570 del 1960 non contiene nessuna disposizione in tema di integrazione del contraddittorio ed attività relative, onde non può ricavarsene una disciplina nel senso voluto dal ricorrente.
Norma applicabile è quella generale in tema di impugnazioni, dettata dall'art. 331 c.p.c., nella quale, senza nessuna previsione di deposito dell'atto entro un termine la cui inosservanza comporti una decadenza, l'inammissibilità dell'impugnazione è comminata per il caso che non si sia provveduto all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha verificato, "in limine all'udienza del 12.11.2002" (v. pag. 5 della sentenza), e dunque nel contraddittorio delle parti, e attraverso l'esame dell'atto di integrazione del contraddittorio "versato in atti", la tempestività della notificazione dell'atto stesso, ed ha correttamente ritenuto eseguita l'ordinanza che l'integrazione aveva disposto. Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte è affermato (v. ex multis, la sentenza n. 2456 del 1981 e n. 2069 del 1979) che "in mancanza di una norma la quale prescrive il deposito in un termine perentorio dell'atto di integrazione del contraddittorio deve ritenersi sufficiente che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al Collegio, per consentire al giudice dell'impugnazione di controllare alla ritualità e la tempestività della notifica".
3. Superate così le questioni che il ricorrente ha proposto relativamente al processo, dev'essere presa in esame, come questione pregiudiziale rispetto al merito, la tesi della illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 con riferimento all'art. 122 della Costituzione nel testo
(novellato con la legge costituzionale n. 1 del 1999) "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con la legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi". La tesi della illegittimità costituzionale della disciplina della ineleggibilità dettata di cui all'art. 2 della legge n. 154 del 1981 è svolta sulla base dell'argomento che detta norma "nel dettare i casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, contiene evidentemente delle disposizioni di dettaglio che violano la nuova competenza primaria ed esclusiva attribuita alle Regioni dall'art. 122 della Costituzione": dunque, l'illegittimità della norma suindicata si configurerebbe per il solo fatto del mutamento del disposto costituzionale (l'art. 122) nel senso dell'attribuzione in via esclusiva e primaria alle regioni della potestà di legiferare relativamente ai sistemi di elezione degli organi della Regione e dei casi di ineleggibilità e incompatibilità.
La tesi non ha fondamento, come già la Corte di merito ha ben ritenuto sulla base del rilievo - confortato da non poche pronunce della Corte Costituzionale (v. le sentenze n. 510 e n. 376 dell'anno 2002) - che "la permanenza in vigore della normativa di dettaglio dello Stato nella materia elettorale riservata alla potestà legislativa della Regione, pur sempre sottoposta, per espresso disposto dell'art. 122 Cost., al limite di coerenza con i principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, è dovuta non già ad una arbitraria Invasione di campo dello Stato in danno della Regione, ma al fatto che la Regione" (da intendere. La Regione Molise) "non ha legiferato in materia elettorale di sua competenza, sicché, non tollerando l'ordinamento giuridico vuoti legislativi, la normativa statale, quantunque di dettaglio, resta applicabile e, avendo essa natura suppletiva, sarà caducata"(soltanto) "dal sopravvenire di quella regionale".
4. I motivi concernenti il merito.
4.1. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 n. 10 della legge n. 154 del 1981. Il ricorrente deduce che detta norma debba ritenersi inapplicabile ai componenti dei consigli di amministrazione di una società azionaria al cui capitale sociale partecipi la Regione e, conseguentemente che non sussista la causa di ineleggibilità denunciata dal ER e rilevata dalla Corte di Appello. Il motivo è infondato.
È preliminare la precisazione, rispetto alla tesi della "incompatibilità" svolta dal difensore del ricorrente nella discussione del ricorso, che quella prevista dall'art. 2 n. 10 della legge n. 154 del 1981 per "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia e del comune" è causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.
La decisione della Corte di merito, nel senso della sussistenza in capo al NI e con riferimento alla sua qualità di componente il consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della S.p.a. OL (società azionaria il cui capitale era posseduto in quota maggioritaria dalla regione Molise), è giuridicamente corretta e conforme ai principi già affermati da questa Corte (v. le sentenze n. 1992 del 200(*), n. 8606 del 1997 e n. 10701 del 1993, puntualmente richiamate dalla Corte di merito, nel senso che "l'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un ente locale configura la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 n. 10 della legge n. 154 del 1981 in quanto l'ivi recepita nozione di "dirigente" non è da intendere nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ. come indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrano - come coloro che compongono il suddetto organo collegiale di amministrazione - alla elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa".
4.2. Nell'ordine logico - giuridico, dev'essere ora disaminato il quinto motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 in relazione alla dedotta circostanza che esso ricorrente ebbe a presentare, in data 10.10.2001, quindi in epoca precedente la presentazione delle candidature, fissata per il giorno 13.10 successivo, una richiesta di collocamento in aspettativa con decorrenza 11.10.2001 "per motivi politici, ai sensi e per gli effetti della legge n. 154-1981 in quanto egli intendeva presentare la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative". La censura è svolta nel senso che "erroneamente la Corte di merito ha contestato che con la richiesta di aspettativa esso NI non avesse espresso la volontà di abdicare all'incarico" dovendo invece intendersi, secondo l'assunto (pag. 45 del ricorso), che "lo strumento dell'aspettativa - per essere uno di quelli indicati dalla disposizione di legge e per essere concedibile anche in deroga ai vari ordinamenti - aveva idoneità astratta ed efficacia immediata a rimuovere il pericolo di inquinamento della contesa elettorale". Segue nell'esposizione della tesi, l'affermazione che "il precetto ha valore non per quello che è, ma per quello che appare ai consociati" - affermazione la cui infondatezza di principio risulta immediatamente evidente al solo rilievo della sua capacità di mettere in crisi l'intero ordinamento giuridico, se le disposizioni di legge dovessero intendersi vincolanti in quel senso e in quel significato che appare ai consociati.
Il motivo è privo di fondamento giuridico.
La circostanza che nel testo del secondo comma dell'art. 2 cit. nella indicazione delle diverse ipotesi di cessazione delle funzioni idonee a rimuovere le cause di ineleggibilità previste dai num. da 1) a 11) del primo comma, risultino accomunati istituti e situazioni giuridiche diverse, quali le dimissioni, il trasferimento, la revoca dall'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa, è del tutto irrilevante atteso che proprio per essere unica la disposizione della legge per tutte quelle cause di ineleggibilità specificamente indicate, ciascuna ipotesi di eliminazione degli effetti della causa di ineleggibilità dev'essere necessariamente correlata alla specificità della causa di ineleggibilità alla quale essa possa effettivamente riferirsi in vista ed in funzione dell'effetto voluto dalla legge: la rimozione tempestiva della situazione di turbativa o inquinamento elettorale nei confronti dei candidati all'elezione. E dunque i singoli istituti e le varie situazioni giuridiche indicate dalla norma non possono ritenersi equipollenti l'una all'altra, nel senso che indifferentemente l'uno o l'altra sia idonea a rimuovere la causa di ineleggibilità che in concreto e per uno specifico caso possa configurarsi. Altro rilievo è che non alla manifestazione di volontà di "abdicare all'incarico" da parte del soggetto che voglia presentare la candidatura alle elezioni la norma dell'art. 2 cit. attribuisce rilevanza bensì alla effettiva rimozione della causa di ineleggibilità.
Ora, la Corte di merito ha ritenuto che a) la richiesta di aspettativa per motivi elettorali non possa ritenersi equipollente, in relazione alla causa di ineleggibilità di cui al n. 10 dell'art. 2, alla comunicazione delle dimissioni, esprimendo essa non la volontà del richiedente di abdicare all'incarico quanto, piuttosto, quella di mantenerlo;
b) che detta richiesta di aspettativa non soltanto non sia prevista per gli amministratori delle società per azioni ma si riveli pure incompatibile con la disciplina codicistica che impone la sostituzione (art. 2386 c.c.) degli amministratori che vengano a mancare o cessino dalle funzioni, onde se si ammettesse l'aspettativa, l'amministratore non sarebbe sostituibile. Al di là delle pur corrette argomentazioni del giudice di merito, è sufficiente rilevare la correttezza del giudizio circa la non equiparabilità, con riferimento alle funzioni svolte dal NI di amministratore della OL S.p.a., delle dimissioni alla richiesta di aspettativa - che è condizione tipica del dipendente pubblico e che va dunque riferita alle diverse ipotesi di ineleggibilità che la norma dell'art. 2 cit. considera appunto in relazione ad esso.
Unico mezzo, dunque, attraverso il quale il NI avrebbe potuto rimuovere la causa di ineleggibilità in cui egli versava in conseguenza della sua qualità di componente il consiglio di amministrazione della Soc. OL era la tempestiva - nel termine indicato dalla legge - e formale presentazione delle dimissioni, a nulla rilevando, peraltro, l'astensione di fatto dall'esercizio, all'interno del consiglio di amministrazione, delle attività connesse al mandato di amministratore.
La Corte di merito si è attenuta, anche per il riferimento al momento di operatività delle dimissioni, alle pronunce di questa Corte n. 2490 del 2000 e n. 6854 del 1997 nelle quali è espresso il principio della integrale applicazione dell'art. 2385 c.c. (l'amministratore di società partecipata dall'ente locale - o dalla Regione - cessa dalla carica, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità connessa a tale sua carica, al momento in cui gli organi indicati nel primo comma ricevano comunicazione scritta delle dimissioni "se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori"). E da tali pronunce non v'è ragione di discostarsi per il caso di specie.
4.3. Altra censura è svolta nel quarto motivo di ricorso con riferimento alla causa di ineleggibilità prevista dal n. 11 dell'art. 2 cit.
Ma tale motivo rimane assorbito.
Deve, infatti, ritenersi che non sia configurabile nessun apprezzabile interesse giuridico del ricorrente alla verifica della sussistenza della specifica ed ulteriore causa di ineleggibilità di cui al n. 11 dell'art. 2 cit. una volta che l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale sia stata, decisivamente, ritenuta secondo la previsione del n. 10 dello stesso art. 2 cit. Nulla può aggiungere, infatti, alla ineleggibilità ex n. 10 l'ineleggibilità ex n. 11 essendosi già compiutamente prodotto, con il rilievo e la declaratoria della prima (n. 10 dell'art. 2) causa di ineleggibilità, l'effetto voluto dalla legge ed esaustivamente raggiunta la finalità che la legge stessa persegue.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'intimato resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 300,00 (trecento) per esborsi, in euro 7.000,00 (settemila) per onorari oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge.
Così deciso il 17 giugno 2003 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 9 LUGLIO 2003 .