CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/10/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Consigliere rel. Dr. Federico Scioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 384/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 336/21 del Tribunale civile di
CA in composizione monocratica pubblicata il 4/5/21 a conclusione del giudizio vertente tra
in persona del rettore, con sede a CA c.so Parte 1
Bucci n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA (Pec: nei cui uffici domicilia ex lege in CA via InsortiEmail 1
D'Ungheria n. 74
-APPELLANTE-
[..
in persona del presidente, rappresentata e difesa dall'avv. Mariateresa Controparte 1
,
Email 3 rovincia.campobasso.it), elettivamente domiciliata in d'Amico, (Pec: Email 2
CA via Roma n. 37,
-APPELLATA- CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 18/6/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 19/6/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 336/21 il Tribunale di CA in composizione monocratica ha confermato il decreto ingiuntivo n. 16/18, emesso dal Tribunale di CA, rigettando la relativa opposizione.
Il decreto opposto ingiunge al CP 1Parte 1 di pagare alla
[...] la somma di euro 581.670,62, oltre interessi dalla domanda, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla CP 1 per i costi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento (a servizio dell'istituto scolastico) negli anni compresi tra il 2007 ed il 2012.
Secondo quanto sostenuto in sentenza, l'art. 7 della convenzione stipulata tra Parte 1
e CP_1 di CA in data 7/6/04, prevede che le spese ordinarie di gestione della struttura scolastica sono a carico della Provincia “nei limiti della disponibilità finanziaria”. Osserva il primo giudice che, per contenere i costi nei limiti dei budget di bilancio, la CP 1 ha limitato il proprio contributo di spesa ad un monte ore di consumo di gas, indicato in 1300 ore per anno scolastico.
L'ente territoriale ha conseguentemente preteso il rimborso dei costi sostenuti oltre i prefissati limiti di spesa, quantificati nella somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Ha proposto appello il Parte 1 , a mezzo dell'avvocatura di Stato, chiedendo la riforma integrale della sentenza.
1) Eccezione di nullità della sentenza
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sia affetta da nullità, in quanto pronunciata da un giudice onorario, in violazione dell'art. 10, commi 11 e 12, d.
1.vo 116/17.
L'articolo richiamato dall'appellante delinea esclusivamente la competenza dei giudici onorari di pace (GOP) inseriti nell'ufficio del processo, figure distinte dal giudice onorario di Tribunale (GOT), che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Le disposizioni disciplinano pertanto profili lavorativi del tutto diversi.
In ogni caso, il giudice di legittimità ha statuito che “Quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal CP_2 in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità" (Sez. 3, Sentenza n. 19660 del 3/10/2016).
In precedenza si erano pronunciate anche le Sezioni Unite, chiarendo che “il motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di giurisdizione per essere stato deciso da un giudice onorario l'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado da un giudice di pace è inammissibile, prospettandosi in realtà solo un vizio di costituzione dell'organo giudicante in rapporto alla sua natura di giudice onorario per violazione dell'art. 43 "bis" del r.d. n. 12 del 1941 (Sez. U, Sentenza n. 12644 del 19/05/2008). Le
Sezioni Unite hanno anche aggiunto, tenendo in considerazione la normativa all'epoca vigente, che
"i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, mentre è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sulla base del carattere eccezionale delle funzioni giurisdizionali attribuibili ai giudici onorari, atteso che l'art. 106 Cost. prevede la nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli con piena parificazione" (Sez. U, Sentenza n. 12644 del 19/05/2008). Il novellato art. 30, comma 4 lett. e), D.
1.vo 116/17, che introduce limitazioni alle attribuzioni dei GOT, è entrato in vigore soltanto a decorrere dal primo maggio 2025.
Va pertanto respinta l'eccezione di nullità.
2) Violazione degli artt. 1418, comma 1 e 1419, comma 2, c.c.
Sostiene l'appellante che l'art. 7 della convenzione stipulata tra Controparte_3 [...]
introduca una clausola negoziale nulla “per contrarietà a norme imperative ex art. CP 1 Per dirimere la controversia è indispensabile muovere dalla legge n. 23/96 (Norme per l'edilizia scolastica), che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica. L'art. 3 sancisce che, in attuazione dell'art. 14 L. n. 142/90 (ora art. 19 D.
1.vo n. 267/00), le province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di istruzione secondaria superiore, nonché dei convitti e di istituzioni educative statali. Il comma 2 aggiunge che “le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti".
La chiara disposizione normativa pone pertanto a totale carico dell'ente locale le spese di riscaldamento.
La norma tutela interessi pubblicistici di rango costituzionale, in quanto mira ad assicurare alle istituzioni scolastiche le risorse necessarie al loro funzionamento e pertanto, in ultima analisi, è strumentale all'esercizio del diritto allo studio. Si tratta di un diritto di rango costituzionale, riconosciuto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.
L'art. 3 comma 2 L. n. 23/96 va tuttavia interpretato in aderenza ad altro principio di rango costituzionale, dettato dall'art. 97 Cost., secondo cui "le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico". In un contesto di risorse scarse, per far fronte ad esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli europei, devono coerentemente essere ridotte le spese che superano i vincoli di bilancio.
Conformemente al dettato costituzionale, l'art. 7 della convenzione stipulata tra la CP 1 ed il Parte 1 statuisce che "Le spese di gestione ordinaria saranno a
[...]
[...] nei limiti delle disponibilità finanziarie”. Ne deriva che la carico della Controparte_1
clausola negoziale, da un lato, riconosce l'obbligo della CP 1 di sostenere i costi di gestione della struttura scolastica, dall'altro, limita l'impegno di spesa alle disponibilità finanziarie. Assicura perciò
l'equo contemperamento del diritto allo studio e della sostenibilità del debito pubblico, entrambi valori costituzionalmente riconosciuti.
Alla stregua di tali considerazioni, la clausola di cui alla richiamata convenzione non può ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative, come sostenuto dall'appellante.
Il motivo di impugnazione va pertanto respinto.
3. Violazione dell'art. 115 c.p.c. Lamenta l'appellante “il malgoverno della disposizione di cui all'art. 115 c.p.c.", che “ha condotto il giudice di prime cure ad affermare come validamente provata, in forza del principio di non contestazione, la rendicontazione di spesa provinciale in relazione alle utenze convittuali”.
Il motivo di censura è infondato.
Negli scritti difensivi il Parte 1 non ha mai contestato nel merito la pretesa creditoria, essendosi solo limitato ad eccepire la nullità della convenzione. Pertanto correttamente il primo giudice ha preso atto del “riconosciuto valore probatorio della rendicontazione di spesa provinciale che, tra l'altro, non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'opponente".
In ogni caso i mandati di pagamento, emessi dalla in favore della società Controparte 1
CO RV (che ha curato la fornitura di gas per il funzionamento dell'impianto termico), le relative quietanze e le determinazioni dirigenziali del responsabile del procedimento della Provincia di CB dimostrano adeguatamente il credito vantato dall'ente territoriale nei confronti dell'istituto scolastico.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CA - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 384/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 24/11/21 da [...]
"in persona del rettore, nei confronti di
,in persona Parte 1 Controparte_1 del presidente, avverso la sentenza n. 336/21 del Tribunale di CA in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, che liquida complessivamente in favore della parte appellata in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di CA del 16/10/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1418 c.c.", in quanto si pone in contrasto con l'art. 3 L. n. 23/96. A giudizio dell'impugnante, “la legge n. 23 del 1996 [...] provvede a tutelare esigenze strettamente collegate al diritto costituzionalmente garantito all'istruzione [...] e, in quanto tale, essa non può subire limitazioni di natura quantitativa per via pattizia, pena la nullità della clausola contrastante".
Sul punto la sentenza del primo giudice si limita semplicemente ad affermare che "nessuna violazione dell'art. 3 della Legge n. 23/1996 può ravvisarsi in merito alla convenzione stipulata tra le parti il 7 giugno 2004, né può intravedersi una limitazione alcuna dell'oggetto minimo legale di cui all'obbligo normativo nei sensi allegati dall'opponente".
Sostiene invece parte appellata che la "corretta gestione pubblica impone l'obbligo di pianificazione dei costi" ai sensi dell'art. 183 T.U.E.L. Inoltre “non rientrano nell'alveo dell'obbligo di contribuzione delle Province [… ] gli immobili in proprietà dei Convitti o in loro uso che non siano gravati da alcun vincolo di uso scolastico".
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Consigliere rel. Dr. Federico Scioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 384/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 336/21 del Tribunale civile di
CA in composizione monocratica pubblicata il 4/5/21 a conclusione del giudizio vertente tra
in persona del rettore, con sede a CA c.so Parte 1
Bucci n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA (Pec: nei cui uffici domicilia ex lege in CA via InsortiEmail 1
D'Ungheria n. 74
-APPELLANTE-
[..
in persona del presidente, rappresentata e difesa dall'avv. Mariateresa Controparte 1
,
Email 3 rovincia.campobasso.it), elettivamente domiciliata in d'Amico, (Pec: Email 2
CA via Roma n. 37,
-APPELLATA- CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 18/6/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 19/6/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 336/21 il Tribunale di CA in composizione monocratica ha confermato il decreto ingiuntivo n. 16/18, emesso dal Tribunale di CA, rigettando la relativa opposizione.
Il decreto opposto ingiunge al CP 1Parte 1 di pagare alla
[...] la somma di euro 581.670,62, oltre interessi dalla domanda, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla CP 1 per i costi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento (a servizio dell'istituto scolastico) negli anni compresi tra il 2007 ed il 2012.
Secondo quanto sostenuto in sentenza, l'art. 7 della convenzione stipulata tra Parte 1
e CP_1 di CA in data 7/6/04, prevede che le spese ordinarie di gestione della struttura scolastica sono a carico della Provincia “nei limiti della disponibilità finanziaria”. Osserva il primo giudice che, per contenere i costi nei limiti dei budget di bilancio, la CP 1 ha limitato il proprio contributo di spesa ad un monte ore di consumo di gas, indicato in 1300 ore per anno scolastico.
L'ente territoriale ha conseguentemente preteso il rimborso dei costi sostenuti oltre i prefissati limiti di spesa, quantificati nella somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Ha proposto appello il Parte 1 , a mezzo dell'avvocatura di Stato, chiedendo la riforma integrale della sentenza.
1) Eccezione di nullità della sentenza
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sia affetta da nullità, in quanto pronunciata da un giudice onorario, in violazione dell'art. 10, commi 11 e 12, d.
1.vo 116/17.
L'articolo richiamato dall'appellante delinea esclusivamente la competenza dei giudici onorari di pace (GOP) inseriti nell'ufficio del processo, figure distinte dal giudice onorario di Tribunale (GOT), che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Le disposizioni disciplinano pertanto profili lavorativi del tutto diversi.
In ogni caso, il giudice di legittimità ha statuito che “Quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal CP_2 in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità" (Sez. 3, Sentenza n. 19660 del 3/10/2016).
In precedenza si erano pronunciate anche le Sezioni Unite, chiarendo che “il motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di giurisdizione per essere stato deciso da un giudice onorario l'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado da un giudice di pace è inammissibile, prospettandosi in realtà solo un vizio di costituzione dell'organo giudicante in rapporto alla sua natura di giudice onorario per violazione dell'art. 43 "bis" del r.d. n. 12 del 1941 (Sez. U, Sentenza n. 12644 del 19/05/2008). Le
Sezioni Unite hanno anche aggiunto, tenendo in considerazione la normativa all'epoca vigente, che
"i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, mentre è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sulla base del carattere eccezionale delle funzioni giurisdizionali attribuibili ai giudici onorari, atteso che l'art. 106 Cost. prevede la nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli con piena parificazione" (Sez. U, Sentenza n. 12644 del 19/05/2008). Il novellato art. 30, comma 4 lett. e), D.
1.vo 116/17, che introduce limitazioni alle attribuzioni dei GOT, è entrato in vigore soltanto a decorrere dal primo maggio 2025.
Va pertanto respinta l'eccezione di nullità.
2) Violazione degli artt. 1418, comma 1 e 1419, comma 2, c.c.
Sostiene l'appellante che l'art. 7 della convenzione stipulata tra Controparte_3 [...]
introduca una clausola negoziale nulla “per contrarietà a norme imperative ex art. CP 1 Per dirimere la controversia è indispensabile muovere dalla legge n. 23/96 (Norme per l'edilizia scolastica), che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica. L'art. 3 sancisce che, in attuazione dell'art. 14 L. n. 142/90 (ora art. 19 D.
1.vo n. 267/00), le province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di istruzione secondaria superiore, nonché dei convitti e di istituzioni educative statali. Il comma 2 aggiunge che “le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti".
La chiara disposizione normativa pone pertanto a totale carico dell'ente locale le spese di riscaldamento.
La norma tutela interessi pubblicistici di rango costituzionale, in quanto mira ad assicurare alle istituzioni scolastiche le risorse necessarie al loro funzionamento e pertanto, in ultima analisi, è strumentale all'esercizio del diritto allo studio. Si tratta di un diritto di rango costituzionale, riconosciuto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.
L'art. 3 comma 2 L. n. 23/96 va tuttavia interpretato in aderenza ad altro principio di rango costituzionale, dettato dall'art. 97 Cost., secondo cui "le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico". In un contesto di risorse scarse, per far fronte ad esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli europei, devono coerentemente essere ridotte le spese che superano i vincoli di bilancio.
Conformemente al dettato costituzionale, l'art. 7 della convenzione stipulata tra la CP 1 ed il Parte 1 statuisce che "Le spese di gestione ordinaria saranno a
[...]
[...] nei limiti delle disponibilità finanziarie”. Ne deriva che la carico della Controparte_1
clausola negoziale, da un lato, riconosce l'obbligo della CP 1 di sostenere i costi di gestione della struttura scolastica, dall'altro, limita l'impegno di spesa alle disponibilità finanziarie. Assicura perciò
l'equo contemperamento del diritto allo studio e della sostenibilità del debito pubblico, entrambi valori costituzionalmente riconosciuti.
Alla stregua di tali considerazioni, la clausola di cui alla richiamata convenzione non può ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative, come sostenuto dall'appellante.
Il motivo di impugnazione va pertanto respinto.
3. Violazione dell'art. 115 c.p.c. Lamenta l'appellante “il malgoverno della disposizione di cui all'art. 115 c.p.c.", che “ha condotto il giudice di prime cure ad affermare come validamente provata, in forza del principio di non contestazione, la rendicontazione di spesa provinciale in relazione alle utenze convittuali”.
Il motivo di censura è infondato.
Negli scritti difensivi il Parte 1 non ha mai contestato nel merito la pretesa creditoria, essendosi solo limitato ad eccepire la nullità della convenzione. Pertanto correttamente il primo giudice ha preso atto del “riconosciuto valore probatorio della rendicontazione di spesa provinciale che, tra l'altro, non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'opponente".
In ogni caso i mandati di pagamento, emessi dalla in favore della società Controparte 1
CO RV (che ha curato la fornitura di gas per il funzionamento dell'impianto termico), le relative quietanze e le determinazioni dirigenziali del responsabile del procedimento della Provincia di CB dimostrano adeguatamente il credito vantato dall'ente territoriale nei confronti dell'istituto scolastico.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CA - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 384/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 24/11/21 da [...]
"in persona del rettore, nei confronti di
,in persona Parte 1 Controparte_1 del presidente, avverso la sentenza n. 336/21 del Tribunale di CA in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, che liquida complessivamente in favore della parte appellata in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di CA del 16/10/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1418 c.c.", in quanto si pone in contrasto con l'art. 3 L. n. 23/96. A giudizio dell'impugnante, “la legge n. 23 del 1996 [...] provvede a tutelare esigenze strettamente collegate al diritto costituzionalmente garantito all'istruzione [...] e, in quanto tale, essa non può subire limitazioni di natura quantitativa per via pattizia, pena la nullità della clausola contrastante".
Sul punto la sentenza del primo giudice si limita semplicemente ad affermare che "nessuna violazione dell'art. 3 della Legge n. 23/1996 può ravvisarsi in merito alla convenzione stipulata tra le parti il 7 giugno 2004, né può intravedersi una limitazione alcuna dell'oggetto minimo legale di cui all'obbligo normativo nei sensi allegati dall'opponente".
Sostiene invece parte appellata che la "corretta gestione pubblica impone l'obbligo di pianificazione dei costi" ai sensi dell'art. 183 T.U.E.L. Inoltre “non rientrano nell'alveo dell'obbligo di contribuzione delle Province [… ] gli immobili in proprietà dei Convitti o in loro uso che non siano gravati da alcun vincolo di uso scolastico".