Articolo 24 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 23Articolo 28
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 aprile 1998
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Versione
29 giugno 2024
Art. 24. (Sanzioni). 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli ((articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000)) ; ((29)) b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, ((pari al cento)) per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; ((29)) c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, ((pari al settanta)) per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota; ((29)) d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui ((all'articolo 12)) e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da ((da euro 1.000 a euro 4.000)) ; ((29)) f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da ((euro 100 a euro 500)) ; ((29)) g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da ((euro 100 a euro 500)) ; ((29)) h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, ((pari al cento)) per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di ((euro 100.)) ((Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;)) ; ((29)) i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, ((pari al settanta)) per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di ((euro 100)) ; ((29)) l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87)) ; ((29)) m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da ((euro 100 a euro 500)) a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da ((euro 100 a euro 1.000)) ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; ((29)) n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da ((euro 250 a euro 1.000)) . ((29)) -------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Entrata in vigore il 29 giugno 2024
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