Sentenza 6 dicembre 1985
Massime • 1
In tema di vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro, e qualora il venditore, in applicazione dell'art. 1510 cod. civ., venga liberato dell'Obbligo della consegna rimettendo le cose medesime al vettore od allo spedizioniere, tale consegna implica il passaggio al compratore della proprietà e dei diritti che derivino dal contratto di trasporto o di spedizione, nonché dal contratto di Assicurazione che sia stato stipulato dal venditore a copertura dei rischi del trasporto. Ne consegue, in caso di perdita od avaria durante il trasporto, che il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo spetta al compratore, e che deve quindi negarsi all'assicuratore, il quale abbia invece indennizzato il venditore, la possibilità di surrogarsi nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/1985, n. 6141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6141 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1985 |
Testo completo
In tema di vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro, e qualora il venditore, in applicazione dell'art. 1510 cod. civ., venga liberato dell'Obbligo della consegna rimettendo le cose medesime al vettore od allo spedizioniere, tale consegna implica il passaggio al compratore della proprietà e dei diritti che derivino dal contratto di trasporto o di spedizione, nonché dal contratto di Assicurazione che sia stato stipulato dal venditore a copertura dei rischi del trasporto. Ne consegue, in caso di perdita od avaria durante il trasporto, che il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo spetta al compratore, e che deve quindi negarsi all'assicuratore, il quale abbia invece indennizzato il venditore, la possibilità di surrogarsi nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere.*