Ordinanza collegiale 20 novembre 2014
Ordinanza collegiale 1 luglio 2015
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2016
Sentenza 4 marzo 2021
Improcedibile
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2025REG.PROV.COLL.
N. 05541/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5541 del 2021, proposto da
Emmeciuno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Mossali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, Ministero dello Sviluppo Economico - Dip per Le Comunicazioni - Isp Terr Piemonte Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;
Rai Way S.p.A., Elettronica Industriale S.p.A., Ministero dello Sviluppo Economico - Dgscerp, Ministero dello Sviluppo Economico - Dgtcsi (Gia Dgpgsr), Ministero dello Sviluppo Economico - It Lombardia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02630/2021, resa tra le parti, per l’Annullamento di graduatorie operatori di rete in ambito locale nella regione Emilia Romagna e atti connessi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma e di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico - Dip per Le Comunicazioni - Isp Terr Piemonte Valle D'Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
- rilevato che, sulla scorta degli elementi da ultimo evidenziati in sede di memoria conclusiva della difesa erariale, non permangono interessi concreti ed attuali alla decisione del presente gravame, come confermato dall’assenza di ulteriori difese di parte appellante;
- atteso che, in dettaglio:
la frequenza è rimasta nella titolarità della ricorrente finché, con nota prot.18907 del 22.03.2021, quest’ultima ha proposto istanza di erogazione dell’indennizzo, in cambio del rilascio della risorsa;
in data 03.12.2021 l’Amministrazione trasmetteva alla Emmeciuno s.r.l. la nota prot. 143996 (all.6), con la quale inviava il provvedimento di revoca del CH 23 UHF;
in data 05.04.2022 con nota prot. 22081 (all.7) l’ufficio trasmetteva la determina di corresponsione dell’indennizzo complessivamente quantificato in € 244.924,00 per l’avvenuto rilascio volontario del citato canale;
in data 04.12.2023, l’Amministrazione, in considerazione della fusione societaria (all.8) intervenuta tra la Emmeciuno s.r.l. e Ambrosiana s.r.l., emetteva in favore di quest’ultima società, con nota prot. 233458 (all.9), la determina che disponeva l’erogazione di un ulteriore indennizzo, rispetto a quanto in precedenza liquidato ad Emmeciuno, pari, complessivamente, ad €171.258,27;
- ritenuto che, a fronte di tali sopravvenienze e della specifica istanza di indennizzo in cambio del rilascio, sussistano i presupposti per la declaratoria di improcedibilità;
- considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO