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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 331\2024 RG, vertente
TRA
con sede in Eboli (SA), in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA); alla via Roma n. 60,
presso lo studio dell'avv. Nicola Carbone, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
; Controparte_1
APPELLATA-contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 50\2024 del 4\1\2024, pubblicata in data 5\1\2024
dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 3\7\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n.1661\2015, reso in data 13\6\2015 (notificato in data 6\7\2015), il Tribunale di
Salerno ingiungeva all' (di seguito, per Parte_2
brevità, solo ) di corrispondere alla la Pt_3 CP_1 Parte_1
somma di € 10.040,04, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie di patologia clinica rese nel mese di ottobre 2014 (1-6 ottobre) come da fattura n.
13658 del 6\11\14.
L' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 15\9\2015) avverso il Pt_3
provvedimento monitorio, , previa sospensione della provvisoria esecutorietà del monitorio opposto, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo;
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. cpc;
il superamento del tetto di spesa relativo all'anno 2014 come preventivato nella nota n. 918\14 del 23\9\2014,
dichiarando di essere in attesa dei risultati del tavolo tecnico per il consuntivo. Concludeva,
quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la Parte_1
contestando gli assunti avversi e precisando che il decreto ingiuntivo era relativo alle prestazioni rese nei primi sei giorni di ottobre 2014 in omaggio alla data di presunto sforamento
Parte indicato dalla stessa nella citata nota n. 918 del 23\9\2014.
2 Nel corso del giudizio, in data 31\3\2016 l'opposta società depositava gli esiti della verifica a consuntivo (prot. N. 809 del 26\11\2015), dai quali risultava una RTU pari a “0”, tanto che l' provvedeva al pagamento della sorte capitale ingiunta. Pt_3
Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, la causa, riservata all'udienza del 9\10\2023
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata
(cfr. sentenza n. 50\24 del 4-5\1\2024, non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno
accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione, concludeva per la sussistenza del contestato superamento dal tetto di spesa.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 27\3\2024), la
[...]
censurava la sentenza di appellata, avendo il giudice di prime cure Parte_1
erroneamente ritenuto sussistere l'eccepito del tetto di spesa, benchè il pagamento richiesto fosse limitato alle prestazioni rese nel periodo 1-6\10\2014, ossia prima della data d presunto sforamento comunicato, e nonostante l' avesse riconosciuto di fatto al debenza della Pt_3
sorte capitale ingiunta, con versamento del 26\1\2016, avendo verificato l'assenza di qualsiasi
RTU da applicare. Per la società appellante, quindi, già il primo giudice avrebbe dovuto revocare sì il monitorio opposto, ma per l'accertata cessazione parziale della materia del contendere, condannando l' solo al pagamento degli interessi di mora ex art. 7, comma Pt_3
6 del contratto. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e di quelle del procedimento monitorio.
Rimaneva contumace l' , non costituitasi, benchè regolarmente evocata in giudizio. Pt_3
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 2\7\2024 la Corte
invitava le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio
o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla
validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle
3 prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche
antecedenti a quello di stipula dei contratto>
Infine, depositata da parte appellante il decreto di accreditamento definitivo (cfr. decreto n. 85
del 16\7\2014), la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc, era rimessa in decisione al collegio con provvedimento dell'8\7\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Accreditamento e contratto.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di
4 convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
5 L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
6 è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_4
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un
7 contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, rileva la Corte la sussistenza sia di un valido provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato (cfr. Decreto della Regione Campania n. 85
del 16\7\2014), sia del contratto all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992,
sottoscritto in data 12\12\2014, ragion per cui deve ritenersi dimostrata la titolarità del rapporto in capo alla Parte_1
B. Pagamento della sorte capitale e tetto di spesa.
Le doglianze formulate dalla società appellante in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa per l'anno 2014, ritenuto invece sussistente dal primo giudice, sono fondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_2
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Parte la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far
8 riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Parte Parte della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Parte Parte
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Parte superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Parte è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve
9 essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Parte art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' doveva comunicare a ciascun centro privato Pt_3
10 la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 dei contratti). Peraltro, nel contratto stipulato con la Parte_1
nell'anno 2014 (cfr. contratto del 12\12\2014) era espressamente prevista l'istituzione di un
Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di Pt_3
monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4),
rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis
verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario
programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Parte prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Parte dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
11 Parte Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' non abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per l'anno 2014.
Va rilevato, in primo luogo, che il monitoraggio periodico indicava come data di presunto sforamento quella del 7\10\2014 (cfr. nota n. 918 del 23\9\2014), ragion per cui il credito azionato in questa sede rientrava perfettamente nei “parametri”, trattandosi di prestazioni rese nel periodo 1-6 ottobre 2014 (cfr. fattura in atti e impegnative allegate).
Ma vi è di più.
Nel corso del giudizio di primo grado, l' dava atto e documentava l'avvenuto Pt_3
pagamento della fattura n. 13658\14 del 6\11\2014 posta a base del monitorio (cfr. verbale di udienza del 22\112017, delegazione di pagamento n. 10115 del 19\1\2016 e successivo mandato).
Pertanto, il decreto ingiuntivo andava sì evocato, ma non per il dimostrato superamento del tetto di spesa, come statuito dal primo giudice, bensì per l'avvenuto pagamento della sorte capitale.
C. Interessi di mora.
Per quanto riguarda la richiesta degli interessi per il ritardato pagamento della fattura n.
13658\14 del 6\11\2014 per la somma di € 10.049,04, l'appello è fondato.
Nel contratto del 12\12\2014, all'art. 7.6, si legge testualmente che senza che sia necessaria
Part la costituzione in mora e sempre che l' non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal
giorno successivo alla scadenza del termine maturato in favore della struttura privata gli
interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli
artt. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo
9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
12 d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti
percentuali>.
Orbene, come precisato in precedenza, è emersa che la sorte capitale posta a base del monitorio era dovuta in quanto relativa a prestazioni rese precedentemente alla data di presunto
Parte sforamento del tetto di spesa del 2104 e pagata dall' solo in data 19-25\1\2016. Ne
consegue, pertanto, che l' è tenuta a corrispondere alla struttura privata accreditata, Pt_3
PIEMMA srl Diagnostica Medica, gli interessi di mora ex artt. 2 e 5 Dlgs n. 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192 \12, con le maggiorazioni indicate in contratto all'art.
7.6 sopra riportate,
a decorrere dal 6\1\2015 (sessanta giorni dalla fattura) al 19\1\2016.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, vanno riconosciuti alla
[...]
gli interessi di mora ex artt. 2 e 5 Dlgs n. 231\2002, come mod. dal Dlgs Parte_1
n. 192 \12, con le maggiorazioni indicate in contratto all'art.
7.6 sopra riportate, a decorrere dal
6\1\2015 (sessanta giorni dalla fattura) al 19\1\2016 sulla somma di € 10.049,04.
D. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai minimi e tenuto conto dello specifico valore della controversia, vanno poste a carico dell' , Pt_3
secondo il principio della soccombenza.
Vanno riconosciute alla anche le spese legali del procedimento monitorio, in Parte_1
quanto la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese
(cfr. Cass. n. 24482 del 09/08/2022).
PQM
13 La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti dell' , ogni diversa
[...] Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza
50\2024 del 4\1\2024, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 5\1\2024, DA
l' al pagamento in favore dell'appellante, gli Pt_3 Parte_1
interessi di mora ex artt. 2 e 5 Dlgs n. 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192 \12, con le maggiorazioni indicate in contratto all'art.
7.6 sopra riportate, a decorrere dal 6\1\2015 e fino al 19\1\2016 sulla somma di € 10.049,04;
2. DA l'appellata, l' , al pagamento in favore dell'appellante, Pt_3 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado (comprese quelle del Parte_1
procedimento monitorio), che liquida in € 145,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. DA l'appellata, l' , al pagamento in favore dell'appellante, Pt_3 [...]
delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 382,50 Parte_1
per esborsi ed € 1.400,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 331\2024 RG, vertente
TRA
con sede in Eboli (SA), in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA); alla via Roma n. 60,
presso lo studio dell'avv. Nicola Carbone, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
; Controparte_1
APPELLATA-contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 50\2024 del 4\1\2024, pubblicata in data 5\1\2024
dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 3\7\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n.1661\2015, reso in data 13\6\2015 (notificato in data 6\7\2015), il Tribunale di
Salerno ingiungeva all' (di seguito, per Parte_2
brevità, solo ) di corrispondere alla la Pt_3 CP_1 Parte_1
somma di € 10.040,04, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie di patologia clinica rese nel mese di ottobre 2014 (1-6 ottobre) come da fattura n.
13658 del 6\11\14.
L' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 15\9\2015) avverso il Pt_3
provvedimento monitorio, , previa sospensione della provvisoria esecutorietà del monitorio opposto, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo;
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. cpc;
il superamento del tetto di spesa relativo all'anno 2014 come preventivato nella nota n. 918\14 del 23\9\2014,
dichiarando di essere in attesa dei risultati del tavolo tecnico per il consuntivo. Concludeva,
quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la Parte_1
contestando gli assunti avversi e precisando che il decreto ingiuntivo era relativo alle prestazioni rese nei primi sei giorni di ottobre 2014 in omaggio alla data di presunto sforamento
Parte indicato dalla stessa nella citata nota n. 918 del 23\9\2014.
2 Nel corso del giudizio, in data 31\3\2016 l'opposta società depositava gli esiti della verifica a consuntivo (prot. N. 809 del 26\11\2015), dai quali risultava una RTU pari a “0”, tanto che l' provvedeva al pagamento della sorte capitale ingiunta. Pt_3
Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, la causa, riservata all'udienza del 9\10\2023
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata
(cfr. sentenza n. 50\24 del 4-5\1\2024, non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno
accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione, concludeva per la sussistenza del contestato superamento dal tetto di spesa.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 27\3\2024), la
[...]
censurava la sentenza di appellata, avendo il giudice di prime cure Parte_1
erroneamente ritenuto sussistere l'eccepito del tetto di spesa, benchè il pagamento richiesto fosse limitato alle prestazioni rese nel periodo 1-6\10\2014, ossia prima della data d presunto sforamento comunicato, e nonostante l' avesse riconosciuto di fatto al debenza della Pt_3
sorte capitale ingiunta, con versamento del 26\1\2016, avendo verificato l'assenza di qualsiasi
RTU da applicare. Per la società appellante, quindi, già il primo giudice avrebbe dovuto revocare sì il monitorio opposto, ma per l'accertata cessazione parziale della materia del contendere, condannando l' solo al pagamento degli interessi di mora ex art. 7, comma Pt_3
6 del contratto. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e di quelle del procedimento monitorio.
Rimaneva contumace l' , non costituitasi, benchè regolarmente evocata in giudizio. Pt_3
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 2\7\2024 la Corte
invitava le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio
o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla
validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle
3 prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche
antecedenti a quello di stipula dei contratto>
Infine, depositata da parte appellante il decreto di accreditamento definitivo (cfr. decreto n. 85
del 16\7\2014), la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc, era rimessa in decisione al collegio con provvedimento dell'8\7\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Accreditamento e contratto.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di
4 convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
5 L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
6 è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_4
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un
7 contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, rileva la Corte la sussistenza sia di un valido provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato (cfr. Decreto della Regione Campania n. 85
del 16\7\2014), sia del contratto all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992,
sottoscritto in data 12\12\2014, ragion per cui deve ritenersi dimostrata la titolarità del rapporto in capo alla Parte_1
B. Pagamento della sorte capitale e tetto di spesa.
Le doglianze formulate dalla società appellante in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa per l'anno 2014, ritenuto invece sussistente dal primo giudice, sono fondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_2
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Parte la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far
8 riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
Parte Parte della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Parte Parte
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Parte superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Parte è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve
9 essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Parte art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' doveva comunicare a ciascun centro privato Pt_3
10 la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 dei contratti). Peraltro, nel contratto stipulato con la Parte_1
nell'anno 2014 (cfr. contratto del 12\12\2014) era espressamente prevista l'istituzione di un
Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di Pt_3
monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4),
rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis
verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario
programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Parte prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Parte dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
11 Parte Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' non abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per l'anno 2014.
Va rilevato, in primo luogo, che il monitoraggio periodico indicava come data di presunto sforamento quella del 7\10\2014 (cfr. nota n. 918 del 23\9\2014), ragion per cui il credito azionato in questa sede rientrava perfettamente nei “parametri”, trattandosi di prestazioni rese nel periodo 1-6 ottobre 2014 (cfr. fattura in atti e impegnative allegate).
Ma vi è di più.
Nel corso del giudizio di primo grado, l' dava atto e documentava l'avvenuto Pt_3
pagamento della fattura n. 13658\14 del 6\11\2014 posta a base del monitorio (cfr. verbale di udienza del 22\112017, delegazione di pagamento n. 10115 del 19\1\2016 e successivo mandato).
Pertanto, il decreto ingiuntivo andava sì evocato, ma non per il dimostrato superamento del tetto di spesa, come statuito dal primo giudice, bensì per l'avvenuto pagamento della sorte capitale.
C. Interessi di mora.
Per quanto riguarda la richiesta degli interessi per il ritardato pagamento della fattura n.
13658\14 del 6\11\2014 per la somma di € 10.049,04, l'appello è fondato.
Nel contratto del 12\12\2014, all'art. 7.6, si legge testualmente che senza che sia necessaria
Part la costituzione in mora e sempre che l' non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal
giorno successivo alla scadenza del termine maturato in favore della struttura privata gli
interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli
artt. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo
9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
12 d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti
percentuali>.
Orbene, come precisato in precedenza, è emersa che la sorte capitale posta a base del monitorio era dovuta in quanto relativa a prestazioni rese precedentemente alla data di presunto
Parte sforamento del tetto di spesa del 2104 e pagata dall' solo in data 19-25\1\2016. Ne
consegue, pertanto, che l' è tenuta a corrispondere alla struttura privata accreditata, Pt_3
PIEMMA srl Diagnostica Medica, gli interessi di mora ex artt. 2 e 5 Dlgs n. 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192 \12, con le maggiorazioni indicate in contratto all'art.
7.6 sopra riportate,
a decorrere dal 6\1\2015 (sessanta giorni dalla fattura) al 19\1\2016.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, vanno riconosciuti alla
[...]
gli interessi di mora ex artt. 2 e 5 Dlgs n. 231\2002, come mod. dal Dlgs Parte_1
n. 192 \12, con le maggiorazioni indicate in contratto all'art.
7.6 sopra riportate, a decorrere dal
6\1\2015 (sessanta giorni dalla fattura) al 19\1\2016 sulla somma di € 10.049,04.
D. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai minimi e tenuto conto dello specifico valore della controversia, vanno poste a carico dell' , Pt_3
secondo il principio della soccombenza.
Vanno riconosciute alla anche le spese legali del procedimento monitorio, in Parte_1
quanto la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese
(cfr. Cass. n. 24482 del 09/08/2022).
PQM
13 La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti dell' , ogni diversa
[...] Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza
50\2024 del 4\1\2024, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 5\1\2024, DA
l' al pagamento in favore dell'appellante, gli Pt_3 Parte_1
interessi di mora ex artt. 2 e 5 Dlgs n. 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192 \12, con le maggiorazioni indicate in contratto all'art.
7.6 sopra riportate, a decorrere dal 6\1\2015 e fino al 19\1\2016 sulla somma di € 10.049,04;
2. DA l'appellata, l' , al pagamento in favore dell'appellante, Pt_3 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado (comprese quelle del Parte_1
procedimento monitorio), che liquida in € 145,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. DA l'appellata, l' , al pagamento in favore dell'appellante, Pt_3 [...]
delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 382,50 Parte_1
per esborsi ed € 1.400,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
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