CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2024, n. 22615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22615 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2482/2021 R.G. proposto da: CONSORZIO ASI (AREA SVILUPPO INDUSTRIALE) DI SALERNO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE DOMENICO ([...]) -ricorrente- contro COMUNE DI PALOMONTE (SA), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CICCHETTI IT LA ([...]) Civile Sent. Sez. 5 Num. 22615 Anno 2024 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: DI PISA FABIO Data pubblicazione: 09/08/2024 2 di 6 -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. SEZ. della CAMPANIA n. 2947/2020 depositata il 16/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentito il P.G. il quale ha concluso, come da memoria in atti, per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. LEONE DOMENICO, per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 5353/9/2016, depositata il 9 giugno 2016, notificata il 14 luglio 2016, la C.T.R. della Campania rigettava l'appello proposto dal Comune di Palomonte nei confronti del Consorzio ASI — Area per lo Sviluppo Industriale — di Salerno avverso la sentenza della C.T.P. di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dal Consorzio avverso gli avvisi di accertamento ICI per diverse annualità d'imposta in relazione a taluni cespiti siti nel territorio comunale, avendo ritenuto la C.T.R., nel confermare la decisione di primo grado, di qualificare il Consorzio come soggetto esente dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 504/1992. 2. Avverso tale decisione il Comune di Palomonte proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con cui denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, in relazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto il Consorzio esente dall'imposta, sia in ragione della sua natura di ente pubblico economico, come tale svolgente attività di tipo imprenditoriale, sia annoverando, come da Statuto, nella compagine consortile il Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente. 3 di 6 3. Questa Corte, con ordinanza n. 26575/2018, annullava la pronunzia impugnata assumendo che la C.T.R. era incorsa in un errore di diritto laddove aveva qualificato il Consorzio come “ente pubblico non economico”, non considerando che l'art. 36, comma 4, della 1. 5 ottobre 1992, n. 317, stabiliva che «I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici», spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi. 3.1. Nel rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità occorre tenere conto dei limiti entro i quali detti Consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa, precisava che, stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, era onere di parte contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne ed osservava che, nella fattispecie, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale, valutazione del tutto mancata nella fattispecie in esame. 4. La C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 2947/02/2020, depositata in data 16 giugno 2020, pronunziando in sede di rinvio, rigettava il ricorso in riassunzione proposto dal Consorzio. 4.1. I giudici di appello rilevavano che i primi giudici avevano “correttamente valutato la non spettanza dell’esenzione ICI-IMU del Consorzio A.S.I. ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 poiché l’ente in questione non ha fornito prova di utilizzo ai fini istituzionali degli immobili di sua proprietà” e richiamavano un precedente, inter- partes, prodotto in atti dal Comune. 4 di 6 2. Contro detta sentenza il Consorzio A.S.I. di Salerno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria. 3. L’ente impositore ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) comma 2 n. 4 e 61, d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. nonché dell’ artt. 384, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., motivazione illogica e/o irrazionale e/o incomprensibile e/o apparente e/o omessa in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione del giudice di merito che, difatti, aveva rigettato il ricorso originario nell’erroneo presupposto processuale che la C.T.P. di Salerno avesse respinto il ricorso, viceversa accolto con sentenza n. 5180/8/2014. 2. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. a) d.lgs. 31.12.1992 n. 504, dell’art. 13, comma 3, d.l. 201/2011, dell’ art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 10, comma 5, legge n. 7 agosto 1997, n. 266, dell’art. 32 legge 14 maggio 1981, n. 219/81 nonchè artt. 1 e ss. Regolamento Regione Campania 24 febbraio 2005, n. 2, lamentando che la C.T.R., con motivazione meramente apparente ed in palese violazione delle predette disposizioni e dei principi ad esse sottesi, aveva finito per recepire in modo implicito o per relationem considerazioni erronee e disatteso le specifiche censure formulate nei propri scritti difensivi non tenendo conto che era stata fornita la prova del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’esenzione ICI ex art. 7 cit. 5 di 6 3. Con il terzo motivo il Consorzio deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) comma 2 n. 4 e 61, d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., motivazione omessa e/o apparente e/o incomprensibile in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione del giudice di merito che, difatti, aveva rigettato il ricorso originario con un generico rinvio ad una non meglio specificata sentenza di altra sezione della C.T.R. 4. Osserva questa Corte che il primo motivo è fondato, rimanendo assorbiti il secondo ed il terzo. 4.1. Va rilevato che l’ordinanza di annullamento n. 26575/2018, – secondo quanto è sato desumere dal tenore della stessa - aveva demandato al giudice del rinvio di valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, come da ultimo ribadito in memoria dalla difesa del Consorzio, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale. 4.2. Una simile valutazione e disamina è del tutto mancata nella fattispecie in esame in quanto i giudici del rinvio hanno così testualmente argomentato: «i primi Giudici hanno correttamente valutato la non spettanza dell'esenzione ai fini ICI-IMU del consorzio A.S.I. ai sensi dell'art.7 d.lgs. 504 del 1992, poiché l'ente in questione non ha fornito idonea prova di utilizzo a fini meramente istituzionali degli immobili di sua proprietà. Il Comune ha, in sede di discussione, prodotto sentenza di rigetto di altra sezione sulla stessa materia, che si ritiene potersi condividere. Le spese..». La sentenza è, dunque, totalmente apodittica, verosimilmente frutto di un mero “copia ed incolla” e dichiara di confermare la sentenza di primo grado 6 di 6 in realtà di segno contrario, non rendendosi conto i giudici del rinvio che la C.T.P. aveva accolto il ricorso originario di parte contribuente. 4.3. Appare, dunque, evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso per violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. in quanto la C.T.R. ha ignorato del tutto quanto aveva formato oggetto di cassazione con rinvio. 5. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà procedere anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data
sentito il P.G. il quale ha concluso, come da memoria in atti, per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. LEONE DOMENICO, per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 5353/9/2016, depositata il 9 giugno 2016, notificata il 14 luglio 2016, la C.T.R. della Campania rigettava l'appello proposto dal Comune di Palomonte nei confronti del Consorzio ASI — Area per lo Sviluppo Industriale — di Salerno avverso la sentenza della C.T.P. di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dal Consorzio avverso gli avvisi di accertamento ICI per diverse annualità d'imposta in relazione a taluni cespiti siti nel territorio comunale, avendo ritenuto la C.T.R., nel confermare la decisione di primo grado, di qualificare il Consorzio come soggetto esente dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 504/1992. 2. Avverso tale decisione il Comune di Palomonte proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con cui denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, in relazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto il Consorzio esente dall'imposta, sia in ragione della sua natura di ente pubblico economico, come tale svolgente attività di tipo imprenditoriale, sia annoverando, come da Statuto, nella compagine consortile il Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente. 3 di 6 3. Questa Corte, con ordinanza n. 26575/2018, annullava la pronunzia impugnata assumendo che la C.T.R. era incorsa in un errore di diritto laddove aveva qualificato il Consorzio come “ente pubblico non economico”, non considerando che l'art. 36, comma 4, della 1. 5 ottobre 1992, n. 317, stabiliva che «I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici», spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi. 3.1. Nel rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità occorre tenere conto dei limiti entro i quali detti Consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa, precisava che, stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, era onere di parte contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne ed osservava che, nella fattispecie, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale, valutazione del tutto mancata nella fattispecie in esame. 4. La C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 2947/02/2020, depositata in data 16 giugno 2020, pronunziando in sede di rinvio, rigettava il ricorso in riassunzione proposto dal Consorzio. 4.1. I giudici di appello rilevavano che i primi giudici avevano “correttamente valutato la non spettanza dell’esenzione ICI-IMU del Consorzio A.S.I. ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 poiché l’ente in questione non ha fornito prova di utilizzo ai fini istituzionali degli immobili di sua proprietà” e richiamavano un precedente, inter- partes, prodotto in atti dal Comune. 4 di 6 2. Contro detta sentenza il Consorzio A.S.I. di Salerno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria. 3. L’ente impositore ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) comma 2 n. 4 e 61, d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. nonché dell’ artt. 384, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., motivazione illogica e/o irrazionale e/o incomprensibile e/o apparente e/o omessa in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione del giudice di merito che, difatti, aveva rigettato il ricorso originario nell’erroneo presupposto processuale che la C.T.P. di Salerno avesse respinto il ricorso, viceversa accolto con sentenza n. 5180/8/2014. 2. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. a) d.lgs. 31.12.1992 n. 504, dell’art. 13, comma 3, d.l. 201/2011, dell’ art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 10, comma 5, legge n. 7 agosto 1997, n. 266, dell’art. 32 legge 14 maggio 1981, n. 219/81 nonchè artt. 1 e ss. Regolamento Regione Campania 24 febbraio 2005, n. 2, lamentando che la C.T.R., con motivazione meramente apparente ed in palese violazione delle predette disposizioni e dei principi ad esse sottesi, aveva finito per recepire in modo implicito o per relationem considerazioni erronee e disatteso le specifiche censure formulate nei propri scritti difensivi non tenendo conto che era stata fornita la prova del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’esenzione ICI ex art. 7 cit. 5 di 6 3. Con il terzo motivo il Consorzio deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) comma 2 n. 4 e 61, d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., motivazione omessa e/o apparente e/o incomprensibile in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione del giudice di merito che, difatti, aveva rigettato il ricorso originario con un generico rinvio ad una non meglio specificata sentenza di altra sezione della C.T.R. 4. Osserva questa Corte che il primo motivo è fondato, rimanendo assorbiti il secondo ed il terzo. 4.1. Va rilevato che l’ordinanza di annullamento n. 26575/2018, – secondo quanto è sato desumere dal tenore della stessa - aveva demandato al giudice del rinvio di valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, come da ultimo ribadito in memoria dalla difesa del Consorzio, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale. 4.2. Una simile valutazione e disamina è del tutto mancata nella fattispecie in esame in quanto i giudici del rinvio hanno così testualmente argomentato: «i primi Giudici hanno correttamente valutato la non spettanza dell'esenzione ai fini ICI-IMU del consorzio A.S.I. ai sensi dell'art.7 d.lgs. 504 del 1992, poiché l'ente in questione non ha fornito idonea prova di utilizzo a fini meramente istituzionali degli immobili di sua proprietà. Il Comune ha, in sede di discussione, prodotto sentenza di rigetto di altra sezione sulla stessa materia, che si ritiene potersi condividere. Le spese..». La sentenza è, dunque, totalmente apodittica, verosimilmente frutto di un mero “copia ed incolla” e dichiara di confermare la sentenza di primo grado 6 di 6 in realtà di segno contrario, non rendendosi conto i giudici del rinvio che la C.T.P. aveva accolto il ricorso originario di parte contribuente. 4.3. Appare, dunque, evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso per violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. in quanto la C.T.R. ha ignorato del tutto quanto aveva formato oggetto di cassazione con rinvio. 5. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà procedere anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data