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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c NON DEFINITIVA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5456/2020 posta in deliberazione il giorno 10/09/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. PASSI MASSIMILIANO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. DELL'ORSO FRANCESCO
E
IO NE ) P.IVA_3
Avv. FERRAGUTO ANDREA
OGGETTO
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter rg n.64648/17 emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma, Sez. II, Dott. Cianfarini, pubblicata in data 22/09/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con la quale Parte_1
era stata respinta la domanda proposta nei confronti della e della CP_1
NE IO con il ricorso ex art. 702 bis cpc la con il quale, Parte_1
come esposto nell'atto di appello : “ ha adito il Tribunale di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare la debenza degli interessi moratori ex D.Lgs. Cont 231/02 e per l'effetto, condannare la e la GI IO in solido ovvero in via alternativa tra loro al pagamento dell'importo di €70.050,37. In particolare la ha erogato negli anni 2009 – 2016, in regime di accreditamento Parte_1
e sulla scorta dei contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 sottoscritti per ogni annualità (doc. 1 e 2 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore dei pazienti residenti nel territorio di competenza della Con e ha emesso mensilmente le relative fatture al fine di ottenere la CP_1
remunerazione delle prestazioni rese. La Asl debitrice ha provveduto al pagamento spontaneo degli importi fatturati ma con notevole ritardo rispetto ai termini imposti dalla normativa di derivazione comunitaria di cui al D.lgs.
231/02. 2 Per tale ragione, il credito azionato in primo grado ha ad oggetto la fattura n. 5/DMR del 30/04/2017 per €70.050,37, somma corrispondente, come anticipato, agli interessi di mora ex D. Lgs 231/02 e ss mm maturati in ragione del ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie allo spirare del termine di 60 giorni dalla consegna delle singole fatture emesse e tuttavia pagate in ritardo Cont dalla debitriceproposta di corresponsione degli interessi di cui al D.Lgs
231/2001 “
Si sono costituiti in giudizio e NE IO instando per il CP_1
rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza ex art . 281 sexies c.p.c..
Per la ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata ordinanza.
L'appello è parzialmente fondato.
2 2.Preliminarmente va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla A tale proposito si richiama la recente ordinanza 11125 CP_1
/2024 della Corte di Cassazione che ha precisato: “ La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.”
Nella fattispecie in esame non essendovi alcuna specifica previsione al riguardo il regime prescrizionale degli interessi segue quello ordinario della obbligazione principale.
3. Nel merito non vi è dubbio sull'applicabilità della disciplina del D.Lgs
231/2002 in subiecta materia, come peraltro affermato dal Tribunale.
Si richiama sul punto la sentenza 20391/2016 della Corte di Cassazione: “ “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nell'affermare questo principio la S.C. non ha riconosciuto valore contrattuale al decreto emesso dal Direttore Sanitario della GI siciliana, con il quale era stabilito l'ammontare dei corrispettivi e le modalità di remunerazione per le prestazioni erogate dalle varie case di cura in regime di preaccreditamento).”
Va altresì richiamata la sentenza della Corte di Cassazione 16273/2022 che ha precisato : “ In caso di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la clausola di deroga "in pejus" al saggio legale degli interessi moratori che risulti gravemente iniqua in danno del creditore è affetta da nullità, anche quando la deroga pattizia sia stata convenuta prima delle modifiche apportate dal d.lgs.
3 n. 192 del 2012 all'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto la nuova disciplina si pone in continuità con la precedente, avendo la medesima "ratio" di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori.”
4. Acclarata , dunque , l'applicabilità , della disciplina sugli interessi del D.Lgs
231/2002, deve accertarsi se fosse legittima nella specie la deroga a tale regime .
Il Tribunale sul punto ha affermato: “ “Occorre tuttavia precisare che la richiesta ex 231\2002 sarebbe legittima solo se il contratto in essere tra le parti non avesse previsto nulla al proposito degli interessi e del loro calcolo: le prestazioni, cui Contr era impegnata l nei confronti del soggetto accreditato, avevano diversa e derogatoria base convenzionale. La base convenzionale in atto tra le parti, documentalmente prodotta dalla difesa della , con le note 183 comma CP_1
6 c.p.c., di cui alla originaria eccezione, derogava pattiziamente ed espressamente alla applicazione del d.lvo 231\2002. Si legga a tal proposito il contratto stipulato tra le parti (allegato 2 al punto 4.6) il quale espressamente derogava alla applicazione della norma invocata dal ricorrente. Nel contratto si prevede l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. (si veda pag. 13 del contratto vigente tra le parti). In sostanza dopo l'accreditamento (fase pubblicistica) vi fu un contratto (fase privatistica) tra le parti, con piena efficacia derogativa al calcolo degli interessi sancito dal dlvo 231\2002. La normativa invocata dal ricorrente prevede l'applicazione di un tasso di interessi elevato e l'automatica decorrenza degli stessi senza necessità della previa messa in mora.
Nondimeno la disciplina in commento è dispositiva e, quindi, derogabile dalle parti. E' vero che l'art. 7 del d. lgs. 231/2002, prevede una forma di nullità volta a colpire gli accordi tra le parti aventi ad oggetto la data del pagamento e del conseguente ritardo. Le clausole relative al saggio degli interessi moratori, a
4 qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle SOLO quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano (e sono stati rispettati) gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Tuttavia al di fuori di questi aspetti, le parti – come visto - ben possono derogare convenzionalmente (come il resistente ha dimostrato in atti) alla disciplina normativa e la libertà contrattuale dei contraenti rimane inalterata.”
Tale assunto non è condivisibile.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza 3736/2023 ha precisato : “ In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della suddetta rinuncia, in quanto liberamente espressa, nell'ambito di una transazione, relativamente a interessi di mora già maturati).”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato: “ Il D.Lgs. n. 231 del 2002 ha dato attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 16° considerando della direttiva si legge che: "I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive". Nel 19° considerando si legge che: "La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese
5 del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso". Il legislatore del 2002, nel recepire la direttiva di tutela rafforzata del creditore ha perseguito tale obiettivo seguendo tre direttrici principali: termini di pagamento predeterminati con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia;
automatica decorrenza degli interessi senza bisogno dell'atto formale di costituzione in mora;
la misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, possibilità di deroga pattizia al saggio previsto. Successivamente la dir. 2011/7/UE, prima, e il D.Lgs. n. 192 del
2012, poi, hanno - in parte - modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per quel che in questa sede rileva, l'art. 5 ha previsto che "nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall'art. 7". Il nuovo art. 7, a sua volta, ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi moratori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità, dall'altro ha previsto che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria. Dal 2012, dunque, è stato espressamente previsto un limite all'autonomia contrattuale anche per la derogabilità della debenza degli interessi moratori, prevedendo testualmente la nullità della clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Occorre pertanto verificare se, come ritenuto dalla Corte d'Appello, l'art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2002, nella precedente formulazione, consentisse, oltre che di derogare al saggio previsto per gli interessi moratori, anche di escluderne pattiziamente l'applicazione, oppure se la clausola pattizia di deroga fosse soggetta ai suddetti limiti già nel regime precedente le modifiche intervenute nel 2012. L'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione prevedeva che l'accordo sulla data del pagamento, o sulle
6 conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore. Alla luce del testo del suddetto articolo, appare preferibile l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione delle norme in esame.
Infatti, è del tutto evidente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbligo di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo doveva necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 192 del
2012 (cfr. per quanto riguarda l'ipotesi di deroga al saggio degli interessi Cass. civ., Sez. II, 19/05/2022, n. 16273). Tuttavia, nel caso di specie, la suddetta disciplina normativa deve essere interpretata tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017.
In tale occasione, la Corte Ue ha evidenziato che lo scopo dell'articolo 7 della direttiva 2011/7 - il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore. Per contro, qualora le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi di recupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale. I giudici europei ammettono quindi che il creditore possa rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, ma una simile rinuncia è subordinata
7 alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero. Spetta pertanto al giudice nazionale verificare se il creditore avrebbe realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i creditori della Parte_2
erano liberi di aderire all'accordo transattivo in questione ovvero di procedere giudizialmente al recupero del proprio intero credito. Ciò emerge anche dall'atto introduttivo del giudizio, nel quale la affermava di aver sottoscritto Pt_3
l'accordo transattivo "al fine di favorire il permanere nel tempo del rapporto con la convenuta". Occorre pertanto concludere che non è configurabile la nullità della transazione per violazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 7 in quanto tale norma - concernente la nullità delle clausole disciplinanti la previsione e la determinazione degli interessi - non è idonea ad incidere sulla validità della transazione che comporti la libera rinuncia da parte dell'avente diritto agli interessi già maturati ed esigibili. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la rinuncia agli interessi moratori può costituire una concessione nell'ambito dell'accordo transattivo, con conseguente infondatezza anche della censura di nullità della transazione per difetto di causa. “
Nel caso in esame la rinuncia agli interessi per le transazioni commerciali è stata in realtà unilateralmente imposta dalla GI e non è stata consacrata in alcun contratto.
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto: “ Con il c.d. “Accordo Pagamenti”, invece, l'amministrazione in via unilaterale ha inteso uniformare le procedure e le modalità di fatturazione, trasmissione e liquidazione delle fatture oggetto dei Con contratti stipulati tra la e le strutture sanitarie. Tuttavia detto Accordo, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, non rappresenta in realtà un vero accordo ossia un contratto quale negozio giuridico caratterizzato dalla libera ed autonoma regolamentazione dell'assetto degli interessi dei
8 contraenti ed in quanto tale non può comunque incidere ed elidere il credito della nè porre una deroga così ampia al D.Lgs. 231/02 se non incorrendo Parte_1
nella sanzione di nullità delle clausole ai sensi e per gli effetti dell'art. 7”
5. Per quanto attiene alla legittimazione passiva giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 3676/2020, di cui si riporta la parte motiva: “ 4. La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n.
21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal in memoria, riguardando esso la — a partire dai Parte_4 Parte_5
fondamentali arresti del 31/08/2007 n. 18448 edel 30/06/2015 n. 13333, che "il
D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in
L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché
l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalIe nel regime anteriore alla riforma di cui al Parte_2
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente — l'approdo di una complessa evoluzione normativa,
«che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l'autorizzazione della
9 prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge,
e che è quello di ciò incaricato». Quindi — si è ancora osservato (Cass., Sez. III,
2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno 1994,
n. 18, art. 1, è l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla GI, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del
1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la L.R. n. 18 del
1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la D.G.R,. n. 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda odierna resistente, mediante l'incarico conferito all ». Parte_6
La S.C., con la pronuncia n. 21851 resa in data 21.7.2023, si è in questi termini espressa:
“L'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993) dispone che "... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”.
10 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass.
17587/2018) condivisa dal Collegio e non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio, la suddetta disciplina si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
La questione di diritto controversa in causa è, invece, il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost.
Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L.
833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs. 502/1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento.
Per quanto ora di interesse, la L.R. IO n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della GI) sia le che le Aziende Ospedaliere con compiti CP_1
sostanzialmente sovrapponibili (v. artt. 5 e 6 L. 18/94). L'art. 2 lett. c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie".
E' stato, altresì, chiarito da questa Corte che le pronunce indicate nel controricorso e richiamate nella memoria illustrativa della controricorrente
11 (Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass. 11925/2017), sono tutte riferite alla legislazione della con le quali è stata affermata la Parte_5
legittimazione passiva delle , ma perché detta Parte_7
GI (con la L.R.24/2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la Contr disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della
GI.
Invece, come si è visto, la GI IO con la l. r. n.18/1994 ha demandato alla
Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti
(Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della GI IO, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass.
24758/2021; Cass. 3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass.
32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha Contr escluso la legittimazione passiva dell .
In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il e autorizzate dall'Azienda sanitaria locale va risolta, per la GI CP_2
IO, alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda sanitaria mediante l'incarico al pagamento (così
Cass. 24758/2021)”.
12 Con la suddetta pronuncia della Suprema Corte (e le altre conformi in quella sede richiamate) si è dunque ritenuto che nella GI IO, per effetto delle previsioni di cui alla L.R. 18/1994, la individuazione del soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese da un soggetto convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ed autorizzate dall'Azienda sanitaria locale, vada risolto, volta per volta, sulla base della delibera della Giunta Regionale con la quale sia stato individuato l'ente incaricato del pagamento (in questo senso, proprio con riguardo alla domanda proposta da un laboratorio di analisi accreditato con il SSN, che agiva per ottenere il pagamento della differenza Contr dovuta sulla base degli accordi intercorsi con la previa disapplicazione dello sconto tariffario illegittimamente applicato nel triennio 2010/2013, Cass.,
13.2.2020, n. 3676; in argomento, cfr. anche Cass., 13.2.2020, n. 24758).
Esattamente la ha precisato nella propria comparsa di risposta: CP_1
“ Ancora in via pregiudiziale si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della resistente la quale non ha mai proceduto all'effettiva erogazione delle CP_1
somme oggetto di fatturazione della limitandosi alla mera Parte_1
liquidazione e susseguente trasmissione, per l'effettivo pagamento, all'
[...]
(fino a maggio 2011) e alla GI IO (dall'ottobre Controparte_3
2011 alla data odierna), con la sola eccezione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 nel corso dei quali la ex C ha proceduto altresì CP_1
all'erogazione delle somme liquidate. Occorre infatti premettere che, come si dirà più diffusamente in punto di merito, la normativa di riferimento applicabile ai rapporti tra la e la (già ) ha Parte_1 CP_4 CP_5
previsto inizialmente, con la Determinazione Dirigenziale della GI IO n.
1598 del 07.06.2006, che la fatturazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale dovesse avvenire, a seguito di validazione dei dati attraverso il
Sistema Regionale Quasias-Online, tramite emissione di fattura mensile nei confronti della competente per la liquidazione e contestuale trasmissione CP_1
13 della stessa all , responsabile del Controparte_6
pagamento: appare chiaro, dunque, che con riferimento alle annualità 2009,
2010 e 2011 (quest'ultima nei limiti della fatturazione avvenuta da gennaio a maggio) la C si è limitata a recepire la fatturazione emessa dalle CP_1
strutture private accreditate insistenti sul suo territorio (come l'odierna ricorrente) al solo scopo di effettuarne la liquidazione previo accertamento della legittimità delle somme richieste, per poi inviare la fattura così liquidata all
[...]
in qualità di ente pagatore. Qualsiasi ritardo Controparte_3
nell'effettiva corresponsione della somma oggetto di fatturazione non può pertanto essere imputato all'odierna resistente laddove risulta chiaramente che l'erogazione è stata effettuata da altro ente pubblico. Con riguardo alle annualità successive al 2011, la Deliberazione della Giunta GI IO n. 358 del
08.08.2011 ha introdotto nuove modalità di pagamento per le strutture erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica, autorizzando, da un lato, le alla CP_1
sottoscrizione di un apposito accordo con le strutture interessate e, dall'altro, imponendo la migrazione dal sistema di fatturazione dell' Controparte_3
al Sistema Accordo Pagamenti Regionale, di competenza dunque
[...]
della GI IO, divenuta pertanto ente erogatore (cfr All. 1). Tratto distintivo di questa nuova modalità di fatturazione è dunque la stipula di un vero e proprio accordo a cadenza annuale tra la e l'allora Parte_1 CP_5
, ai sensi del quale le parti hanno inteso disciplinare i diversi aspetti
[...]
dell'erogazione di prestazioni sanitarie, ivi compresa la presentazione di fatture nonché la liquidazione ed effettiva erogazione dei crediti vantati dalla struttura accreditata. A tal proposito, dirimente è la distinzione tra liquidazione del credito oggetto di fattura, da un lato, ed effettivo pagamento della somma liquidata, dall'altro: per espressa volontà del legislatore regionale, infatti, le due fasi risultano scisse tra loro, essendo la prima attribuita all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e la seconda alla GI IO (ovvero all CP_3
, come avveniva prima del 2011).” Controparte_3
14 6. Per effetto di ciò la domanda va accolta per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 nei confronti della e per l'epoca successiva nei CP_1
confronti della NE IO.
7 Per l'accertamento del quantum TU la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, non definitivamente pronunziando,
Dichiara tenuta a corrispondere gli interessi di cui al D.Lgs CP_1
231/2002 il diritto di per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre Parte_1
2011 e la NE IO per l'epoca successiva.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'accertamento del quantum TU .
Roma, 10.9.2025
15
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c NON DEFINITIVA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5456/2020 posta in deliberazione il giorno 10/09/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. PASSI MASSIMILIANO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. DELL'ORSO FRANCESCO
E
IO NE ) P.IVA_3
Avv. FERRAGUTO ANDREA
OGGETTO
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter rg n.64648/17 emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma, Sez. II, Dott. Cianfarini, pubblicata in data 22/09/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con la quale Parte_1
era stata respinta la domanda proposta nei confronti della e della CP_1
NE IO con il ricorso ex art. 702 bis cpc la con il quale, Parte_1
come esposto nell'atto di appello : “ ha adito il Tribunale di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare la debenza degli interessi moratori ex D.Lgs. Cont 231/02 e per l'effetto, condannare la e la GI IO in solido ovvero in via alternativa tra loro al pagamento dell'importo di €70.050,37. In particolare la ha erogato negli anni 2009 – 2016, in regime di accreditamento Parte_1
e sulla scorta dei contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 sottoscritti per ogni annualità (doc. 1 e 2 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore dei pazienti residenti nel territorio di competenza della Con e ha emesso mensilmente le relative fatture al fine di ottenere la CP_1
remunerazione delle prestazioni rese. La Asl debitrice ha provveduto al pagamento spontaneo degli importi fatturati ma con notevole ritardo rispetto ai termini imposti dalla normativa di derivazione comunitaria di cui al D.lgs.
231/02. 2 Per tale ragione, il credito azionato in primo grado ha ad oggetto la fattura n. 5/DMR del 30/04/2017 per €70.050,37, somma corrispondente, come anticipato, agli interessi di mora ex D. Lgs 231/02 e ss mm maturati in ragione del ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie allo spirare del termine di 60 giorni dalla consegna delle singole fatture emesse e tuttavia pagate in ritardo Cont dalla debitriceproposta di corresponsione degli interessi di cui al D.Lgs
231/2001 “
Si sono costituiti in giudizio e NE IO instando per il CP_1
rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza ex art . 281 sexies c.p.c..
Per la ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata ordinanza.
L'appello è parzialmente fondato.
2 2.Preliminarmente va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla A tale proposito si richiama la recente ordinanza 11125 CP_1
/2024 della Corte di Cassazione che ha precisato: “ La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.”
Nella fattispecie in esame non essendovi alcuna specifica previsione al riguardo il regime prescrizionale degli interessi segue quello ordinario della obbligazione principale.
3. Nel merito non vi è dubbio sull'applicabilità della disciplina del D.Lgs
231/2002 in subiecta materia, come peraltro affermato dal Tribunale.
Si richiama sul punto la sentenza 20391/2016 della Corte di Cassazione: “ “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nell'affermare questo principio la S.C. non ha riconosciuto valore contrattuale al decreto emesso dal Direttore Sanitario della GI siciliana, con il quale era stabilito l'ammontare dei corrispettivi e le modalità di remunerazione per le prestazioni erogate dalle varie case di cura in regime di preaccreditamento).”
Va altresì richiamata la sentenza della Corte di Cassazione 16273/2022 che ha precisato : “ In caso di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la clausola di deroga "in pejus" al saggio legale degli interessi moratori che risulti gravemente iniqua in danno del creditore è affetta da nullità, anche quando la deroga pattizia sia stata convenuta prima delle modifiche apportate dal d.lgs.
3 n. 192 del 2012 all'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto la nuova disciplina si pone in continuità con la precedente, avendo la medesima "ratio" di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori.”
4. Acclarata , dunque , l'applicabilità , della disciplina sugli interessi del D.Lgs
231/2002, deve accertarsi se fosse legittima nella specie la deroga a tale regime .
Il Tribunale sul punto ha affermato: “ “Occorre tuttavia precisare che la richiesta ex 231\2002 sarebbe legittima solo se il contratto in essere tra le parti non avesse previsto nulla al proposito degli interessi e del loro calcolo: le prestazioni, cui Contr era impegnata l nei confronti del soggetto accreditato, avevano diversa e derogatoria base convenzionale. La base convenzionale in atto tra le parti, documentalmente prodotta dalla difesa della , con le note 183 comma CP_1
6 c.p.c., di cui alla originaria eccezione, derogava pattiziamente ed espressamente alla applicazione del d.lvo 231\2002. Si legga a tal proposito il contratto stipulato tra le parti (allegato 2 al punto 4.6) il quale espressamente derogava alla applicazione della norma invocata dal ricorrente. Nel contratto si prevede l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. (si veda pag. 13 del contratto vigente tra le parti). In sostanza dopo l'accreditamento (fase pubblicistica) vi fu un contratto (fase privatistica) tra le parti, con piena efficacia derogativa al calcolo degli interessi sancito dal dlvo 231\2002. La normativa invocata dal ricorrente prevede l'applicazione di un tasso di interessi elevato e l'automatica decorrenza degli stessi senza necessità della previa messa in mora.
Nondimeno la disciplina in commento è dispositiva e, quindi, derogabile dalle parti. E' vero che l'art. 7 del d. lgs. 231/2002, prevede una forma di nullità volta a colpire gli accordi tra le parti aventi ad oggetto la data del pagamento e del conseguente ritardo. Le clausole relative al saggio degli interessi moratori, a
4 qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle SOLO quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano (e sono stati rispettati) gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Tuttavia al di fuori di questi aspetti, le parti – come visto - ben possono derogare convenzionalmente (come il resistente ha dimostrato in atti) alla disciplina normativa e la libertà contrattuale dei contraenti rimane inalterata.”
Tale assunto non è condivisibile.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza 3736/2023 ha precisato : “ In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della suddetta rinuncia, in quanto liberamente espressa, nell'ambito di una transazione, relativamente a interessi di mora già maturati).”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato: “ Il D.Lgs. n. 231 del 2002 ha dato attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 16° considerando della direttiva si legge che: "I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive". Nel 19° considerando si legge che: "La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese
5 del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso". Il legislatore del 2002, nel recepire la direttiva di tutela rafforzata del creditore ha perseguito tale obiettivo seguendo tre direttrici principali: termini di pagamento predeterminati con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia;
automatica decorrenza degli interessi senza bisogno dell'atto formale di costituzione in mora;
la misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, possibilità di deroga pattizia al saggio previsto. Successivamente la dir. 2011/7/UE, prima, e il D.Lgs. n. 192 del
2012, poi, hanno - in parte - modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per quel che in questa sede rileva, l'art. 5 ha previsto che "nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall'art. 7". Il nuovo art. 7, a sua volta, ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi moratori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità, dall'altro ha previsto che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria. Dal 2012, dunque, è stato espressamente previsto un limite all'autonomia contrattuale anche per la derogabilità della debenza degli interessi moratori, prevedendo testualmente la nullità della clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Occorre pertanto verificare se, come ritenuto dalla Corte d'Appello, l'art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2002, nella precedente formulazione, consentisse, oltre che di derogare al saggio previsto per gli interessi moratori, anche di escluderne pattiziamente l'applicazione, oppure se la clausola pattizia di deroga fosse soggetta ai suddetti limiti già nel regime precedente le modifiche intervenute nel 2012. L'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione prevedeva che l'accordo sulla data del pagamento, o sulle
6 conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore. Alla luce del testo del suddetto articolo, appare preferibile l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione delle norme in esame.
Infatti, è del tutto evidente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbligo di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo doveva necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 192 del
2012 (cfr. per quanto riguarda l'ipotesi di deroga al saggio degli interessi Cass. civ., Sez. II, 19/05/2022, n. 16273). Tuttavia, nel caso di specie, la suddetta disciplina normativa deve essere interpretata tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017.
In tale occasione, la Corte Ue ha evidenziato che lo scopo dell'articolo 7 della direttiva 2011/7 - il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore. Per contro, qualora le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi di recupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale. I giudici europei ammettono quindi che il creditore possa rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, ma una simile rinuncia è subordinata
7 alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero. Spetta pertanto al giudice nazionale verificare se il creditore avrebbe realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i creditori della Parte_2
erano liberi di aderire all'accordo transattivo in questione ovvero di procedere giudizialmente al recupero del proprio intero credito. Ciò emerge anche dall'atto introduttivo del giudizio, nel quale la affermava di aver sottoscritto Pt_3
l'accordo transattivo "al fine di favorire il permanere nel tempo del rapporto con la convenuta". Occorre pertanto concludere che non è configurabile la nullità della transazione per violazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 7 in quanto tale norma - concernente la nullità delle clausole disciplinanti la previsione e la determinazione degli interessi - non è idonea ad incidere sulla validità della transazione che comporti la libera rinuncia da parte dell'avente diritto agli interessi già maturati ed esigibili. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la rinuncia agli interessi moratori può costituire una concessione nell'ambito dell'accordo transattivo, con conseguente infondatezza anche della censura di nullità della transazione per difetto di causa. “
Nel caso in esame la rinuncia agli interessi per le transazioni commerciali è stata in realtà unilateralmente imposta dalla GI e non è stata consacrata in alcun contratto.
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto: “ Con il c.d. “Accordo Pagamenti”, invece, l'amministrazione in via unilaterale ha inteso uniformare le procedure e le modalità di fatturazione, trasmissione e liquidazione delle fatture oggetto dei Con contratti stipulati tra la e le strutture sanitarie. Tuttavia detto Accordo, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, non rappresenta in realtà un vero accordo ossia un contratto quale negozio giuridico caratterizzato dalla libera ed autonoma regolamentazione dell'assetto degli interessi dei
8 contraenti ed in quanto tale non può comunque incidere ed elidere il credito della nè porre una deroga così ampia al D.Lgs. 231/02 se non incorrendo Parte_1
nella sanzione di nullità delle clausole ai sensi e per gli effetti dell'art. 7”
5. Per quanto attiene alla legittimazione passiva giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 3676/2020, di cui si riporta la parte motiva: “ 4. La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n.
21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal in memoria, riguardando esso la — a partire dai Parte_4 Parte_5
fondamentali arresti del 31/08/2007 n. 18448 edel 30/06/2015 n. 13333, che "il
D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in
L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché
l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalIe nel regime anteriore alla riforma di cui al Parte_2
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente — l'approdo di una complessa evoluzione normativa,
«che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l'autorizzazione della
9 prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge,
e che è quello di ciò incaricato». Quindi — si è ancora osservato (Cass., Sez. III,
2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno 1994,
n. 18, art. 1, è l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla GI, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del
1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la L.R. n. 18 del
1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la D.G.R,. n. 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda odierna resistente, mediante l'incarico conferito all ». Parte_6
La S.C., con la pronuncia n. 21851 resa in data 21.7.2023, si è in questi termini espressa:
“L'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993) dispone che "... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”.
10 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass.
17587/2018) condivisa dal Collegio e non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio, la suddetta disciplina si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
La questione di diritto controversa in causa è, invece, il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost.
Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L.
833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs. 502/1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento.
Per quanto ora di interesse, la L.R. IO n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della GI) sia le che le Aziende Ospedaliere con compiti CP_1
sostanzialmente sovrapponibili (v. artt. 5 e 6 L. 18/94). L'art. 2 lett. c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie".
E' stato, altresì, chiarito da questa Corte che le pronunce indicate nel controricorso e richiamate nella memoria illustrativa della controricorrente
11 (Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass. 11925/2017), sono tutte riferite alla legislazione della con le quali è stata affermata la Parte_5
legittimazione passiva delle , ma perché detta Parte_7
GI (con la L.R.24/2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la Contr disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della
GI.
Invece, come si è visto, la GI IO con la l. r. n.18/1994 ha demandato alla
Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti
(Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della GI IO, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass.
24758/2021; Cass. 3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass.
32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha Contr escluso la legittimazione passiva dell .
In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il e autorizzate dall'Azienda sanitaria locale va risolta, per la GI CP_2
IO, alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda sanitaria mediante l'incarico al pagamento (così
Cass. 24758/2021)”.
12 Con la suddetta pronuncia della Suprema Corte (e le altre conformi in quella sede richiamate) si è dunque ritenuto che nella GI IO, per effetto delle previsioni di cui alla L.R. 18/1994, la individuazione del soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese da un soggetto convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ed autorizzate dall'Azienda sanitaria locale, vada risolto, volta per volta, sulla base della delibera della Giunta Regionale con la quale sia stato individuato l'ente incaricato del pagamento (in questo senso, proprio con riguardo alla domanda proposta da un laboratorio di analisi accreditato con il SSN, che agiva per ottenere il pagamento della differenza Contr dovuta sulla base degli accordi intercorsi con la previa disapplicazione dello sconto tariffario illegittimamente applicato nel triennio 2010/2013, Cass.,
13.2.2020, n. 3676; in argomento, cfr. anche Cass., 13.2.2020, n. 24758).
Esattamente la ha precisato nella propria comparsa di risposta: CP_1
“ Ancora in via pregiudiziale si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della resistente la quale non ha mai proceduto all'effettiva erogazione delle CP_1
somme oggetto di fatturazione della limitandosi alla mera Parte_1
liquidazione e susseguente trasmissione, per l'effettivo pagamento, all'
[...]
(fino a maggio 2011) e alla GI IO (dall'ottobre Controparte_3
2011 alla data odierna), con la sola eccezione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 nel corso dei quali la ex C ha proceduto altresì CP_1
all'erogazione delle somme liquidate. Occorre infatti premettere che, come si dirà più diffusamente in punto di merito, la normativa di riferimento applicabile ai rapporti tra la e la (già ) ha Parte_1 CP_4 CP_5
previsto inizialmente, con la Determinazione Dirigenziale della GI IO n.
1598 del 07.06.2006, che la fatturazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale dovesse avvenire, a seguito di validazione dei dati attraverso il
Sistema Regionale Quasias-Online, tramite emissione di fattura mensile nei confronti della competente per la liquidazione e contestuale trasmissione CP_1
13 della stessa all , responsabile del Controparte_6
pagamento: appare chiaro, dunque, che con riferimento alle annualità 2009,
2010 e 2011 (quest'ultima nei limiti della fatturazione avvenuta da gennaio a maggio) la C si è limitata a recepire la fatturazione emessa dalle CP_1
strutture private accreditate insistenti sul suo territorio (come l'odierna ricorrente) al solo scopo di effettuarne la liquidazione previo accertamento della legittimità delle somme richieste, per poi inviare la fattura così liquidata all
[...]
in qualità di ente pagatore. Qualsiasi ritardo Controparte_3
nell'effettiva corresponsione della somma oggetto di fatturazione non può pertanto essere imputato all'odierna resistente laddove risulta chiaramente che l'erogazione è stata effettuata da altro ente pubblico. Con riguardo alle annualità successive al 2011, la Deliberazione della Giunta GI IO n. 358 del
08.08.2011 ha introdotto nuove modalità di pagamento per le strutture erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica, autorizzando, da un lato, le alla CP_1
sottoscrizione di un apposito accordo con le strutture interessate e, dall'altro, imponendo la migrazione dal sistema di fatturazione dell' Controparte_3
al Sistema Accordo Pagamenti Regionale, di competenza dunque
[...]
della GI IO, divenuta pertanto ente erogatore (cfr All. 1). Tratto distintivo di questa nuova modalità di fatturazione è dunque la stipula di un vero e proprio accordo a cadenza annuale tra la e l'allora Parte_1 CP_5
, ai sensi del quale le parti hanno inteso disciplinare i diversi aspetti
[...]
dell'erogazione di prestazioni sanitarie, ivi compresa la presentazione di fatture nonché la liquidazione ed effettiva erogazione dei crediti vantati dalla struttura accreditata. A tal proposito, dirimente è la distinzione tra liquidazione del credito oggetto di fattura, da un lato, ed effettivo pagamento della somma liquidata, dall'altro: per espressa volontà del legislatore regionale, infatti, le due fasi risultano scisse tra loro, essendo la prima attribuita all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e la seconda alla GI IO (ovvero all CP_3
, come avveniva prima del 2011).” Controparte_3
14 6. Per effetto di ciò la domanda va accolta per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 nei confronti della e per l'epoca successiva nei CP_1
confronti della NE IO.
7 Per l'accertamento del quantum TU la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, non definitivamente pronunziando,
Dichiara tenuta a corrispondere gli interessi di cui al D.Lgs CP_1
231/2002 il diritto di per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre Parte_1
2011 e la NE IO per l'epoca successiva.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'accertamento del quantum TU .
Roma, 10.9.2025
15