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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/07/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia, sez. Lavoro, in persona della Giudice dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 3.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione mediante scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11392/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Raffaele e Maria Parte_1
Michela Cammarino
RICORRENTE
in persona del legale CO rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ricchiuti
RESISTENTE
OGGETTO: monetizzazione ferie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe – dipendete della
[...]
(d'ora innanzi anche solo con qualifica di CO CP_1
“collaboratore professionale amministrativo”, categoria D e posizione economica D6, con contratto a tempo indeterminato dal 1988 al 15.5.2018 e dal 16.5.2021 al 25.10.2021, e con qualifica di
“dirigente amministrativo” con contratti a tempo determinato dal 1.6.2018 al 16.5.2021 e dal
25.10.2022 al 25.10.2023 - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, rivendicando il diritto all'indennità per ferie non godute all'atto di cessazione del rapporto, in misura di n. 109 giornate.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente esponeva: che con nota 0014019 del 10.2.2020, la resistente comunicava al ricorrente che “Si è accertato che la S.V. ha accumulato 56 giorni CP_1
1 di ferie maturate e non godute, di cui 28 relative all'anno 2019 e 28 giorni relative ad anni precedenti. La invitiamo, pertanto, a voler indicare nel modello in uso un piano di smaltimento programmato delle ferie entro e non oltre il 15 febbraio c.a. da sottoporre all'attenzione della
Direzione e poi, successivamente all'intervenuta autorizzazione, con o senza modifica, ad inserirle sul cartellino web. La mancata presentazione da parte della S.V. del piano di smaltimento delle ferie maturate comporterà l'assegnazione delle ferie d'ufficio” e che, a seguito di tale nota, il ricorrente si era attivato per fruire delle ferie residue durante il rapporto di lavoro, chiedendo la concessione di n.
56 giorni di ferie, dal 17.2.2020 al 6.5.2020, che l' tuttavia, non autorizzava in relazione ad CP_1 esigenze di servizio;
che con nota 25344 del 6.3.2020, avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus
COVID -19: disposizioni”, la resistente comunicava a Direttori delle Aree e ai Dirigenti CP_1
Responsabili dei Servizi di Staff quanto segue: “Vista la necessità della Direzione Strategica di avvalersi di tutte le Aree e i Servizi di Saff si dispone il blocco di tutti i congedi ordinari dei Dirigenti
e la limitazione allo stretto necessario del Personale di Comparto assegnato alle strutture e servizi dalla SS.LL. diretti”; che, successivamente, anche le richieste avente ad oggetto la fruizione ad agosto
2020 di n. 15 giorni di ferie maturate nel 2020 e di n. 55 giorni di ferie residue maturate negli anni precedenti da godere nel periodo dal 14.9.2020 al 27.11.2020, non venivano autorizzate dalla datrice di lavoro per esigenze di servizio;
che in data 16 maggio 2021 riprendeva servizio presso l'Area
Gestione del Personale con mansioni di collaboratore amministrativo e in detto periodo fruiva di n.
43 giorni di ferie residue che erano rimaste congelate a seguito del suo collocamento in aspettativa senza retribuzione per l'espletamento di incarico a tempo determinato come Dirigente
Amministrativo; che anche la richiesta presentata in data 28 novembre 2022 di poter fruire di n. 24 giorni di ferie maturate dal 9.12.2022 al 13.1.2023 non veniva autorizzata per esigenze di servizio.
Sulla scorta di quanto esposto, e richiamata la normativa e la pertinente giurisprudenza (anche eurounitaria) formatasi in materia, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare
e dichiarare il diritto di parte ricorrente al pagamento della complessiva somma lorda di € 23.613,76
(o della diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa) a titolo di indennità sostitutiva di preavviso per n. 109 gg di ferie non godute (o nella diversa misura che dovesse risultare accertata in corso di causa), per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) per l'effetto, condannare la convenuta , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 23.613,76 (o della diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa) a titolo di indennità sostitutiva di preavviso per n. 109 gg di ferie non godute (o nella diversa misura che dovesse risultare accertata in corso di causa),per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, oltre accessori come per legge dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
2 c) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso, richiamando, a sostegno delle proprie difese, CP_1 precedenti di fattispecie parzialmente analoghe, e rassegnando le seguenti conclusioni: “1] In via principale, RIGETTARE le domande proposte da , in Parte_1 considerazione delle patologie che le affliggono senza rimedio e stante la loro infondatezza in fatto
e diritto per le ragioni enucleate da Parte Datoriale nel presente atto. 2] In via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale o integrale riconoscimento giudiziale delle avverse pretese,
DICHIARARE, previo riconoscimento del “debito maturato per contributi sospesi per eventi calamitosi pari a €.2.288,62”, per la quantità corrispondente estinta per compensazione
l'obbligazione azionata . 3] In ogni caso, CONDANNARE Parte Ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della Resistente ”. CP_1
Istruita documentalmente e mediante espletamento di una ctu contabile, dopo l'udienza del 3.7.2025
– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 - ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta dalle parti.
2. Va - preliminarmente - disattesa, siccome destituita di fondamento, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte resistente.
Ed invero, il presente giudizio ha per oggetto il riconoscimento del diritto del lavoratore di richiedere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute durante il rapporto di lavoro, il quale, secondo la disciplina sull'orario di lavoro, introdotta dal d. lgs. N. 66/2003, art. 10, non sorge in costanza di rapporto, ma può essere rivendicato unicamente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, come nella specie accaduto (sul punto, v. sentenza della Corte d'Appello di Bari Sezione Lavoro, n.
1568/2021 allegata al ricorso).
Il termine di prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva di ferie non godute decorre, secondo le regole generali, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., Ord. n. 21297/2023; Cass. Civ., Ord. n. 17643/2023).
Poiché l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, ai fini della verifica della prescrizione, si deve ritenere prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento
3 a contribuzione (Cassazione Civ. Sez. 1 - , sentenza n. 3021 del 10/02/2020; Conf., Cassazione Civ.
Sez. Lav., sentenza n. 1757 del 2016 ).
Pertanto, nella specie, deve ritenersi infondata l'eccezione sul punto sollevata dalla resistente CP_1
[...
in quanto il termine decennale di prescrizione del diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva di ferie non godute è iniziato a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro con la resistente, ovvero dal 31.10.2023 ed è stato utilmente interrotto dal lavoratore, dapprima, con PEC del 3.11.2023 (v. doc. 13 allegato al ricorso) e, poi, con il deposito (19.12.2023) e la notifica
(23.9.2024) del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Nel merito, il ricorso è in massima parte fondato e va accolto per quanto di ragione per le motivazioni di seguito esposte, anche mediante richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c., con i dovuti adattamenti e le necessarie integrazioni, al precedente di Sezione relativo a fattispecie similare invocato dal ricorrente medesimo (Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, sent. n. 3409/2022 Giudice est. dott. Ivano Caputo).
3.1 Ed invero, sulla questione controversia attinente al diritto del dirigente pubblico all'indennità sostitutiva delle ferie non godute si è ripetutamente espressa la Suprema Corte, sulla scorta di un condivisibile ed articolato percorso argomentativo che di seguito si riporta.
“2. Il motivo è fondato, in quanto, anche sulla base delle considerazioni che seguono, va data continuità al principio, di recente affermato da questa S.C., secondo cui rispetto alle ferie «il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto
a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613).
2.1 È noto che in passato si era consolidato un diverso principio, secondo cui «il lavoratore con qualifica di dirigente che abbia il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, circa il periodo nel quale godere delle ferie, ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento» (nel lavoro privato Cass. 7 giugno 2005, n 11786; Cass. 7 marzo
1996, n. 1793; nel lavoro pubblico, Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146).
2.2 Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria e, secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
4 europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto».
D'altra parte, la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17
Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e deve dunque definirsi come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi «prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo», onde «pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione».
La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45);
b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro…. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto».
Può essere che, rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente essi permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie.
2.3 La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della
Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione, qui non applicabile ratione temporis, dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod.
5 in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. In proposito Corte Costituzionale
6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
2.4 Ciò rende manifesta l'erroneità dell'argomentare giuridico della Corte territoriale la quale ha valorizzato, come nucleo centrale della propria decisione, gli obblighi del lavoratore, di cui alla contrattazione collettiva, in ordine alla comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle proprie ferie ed il potere del lavoratore di autoorganizzare le stesse, vanificando il diritto alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute (258 giorni) ed un'accertata situazione «endemica» (così la Corte di merito, con aggettivo che ha il significato di diffusa e costante) insufficienza di organico.
L'assetto sostanziale della fattispecie, secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, deve invece muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero i rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto infine con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di Giustizia, che, nei casi incerti, pone
l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore.
2.5 Il principio, in continuità con Cass. 13613/2020, può quindi essere così ulteriormente focalizzato:
«il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur
6 se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento»”
(Cass. civ. Sez. Lav., 6 giugno 2022, n. 18140).
Le argomentazioni svolte nella pronuncia innanzi richiamata sono state ribadite da Cass. Sez. Lav. Cont N. 29113 del 6.10.2022, che ha giudicato “infondate le difese della sviluppate sul richiamo del
D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012, la cui interpretazione, nel quadro di cui sopra, non osta al diritto alla monetizzazione alle ferie, qualora il datore di lavoro non adempia ai propri oneri probatori”.
3.2 Calando i suesposti principi nella fattispecie concreta, non può fondatamente sostenersi che il ricorrente sia stato posto in condizione di fruire delle ferie maturate in costanza di rapporto di lavoro.
Ed invero, giova - anzitutto - premettere che i 109 giorni di ferie maturati e non goduti dal ricorrente, per i quali egli rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva, sono imputabili alle seguenti annualità, come si evince dall'analisi dei tabulati delle presenze allegati alle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente il 18.10.2024 e come anche confermato dal ctu nominato in corso di causa:
2019 = 1 giorno
2020 = 28 giorni
2021 = 28 giorni
2022 = 28 giorni
2023 = 24 giorni.
Per quanto riguarda i giorni di ferie maturati e non goduti in relazione agli anni 2019, 2020 e 2022, dall'analisi della documentazione in atti si evince che il ricorrente ha presentato apposite istanze di concessione delle ferie, che – tuttavia - gli sono state negate dall' (v. doc. 8-10-11 allegati CP_1 al ricorso).
Segnatamente, agli atti di causa si rinviene un invito formale rivolto dalla al CP_1 Pt_1 affinché quest'ultimo godesse delle ferie maturate negli anni 2019 e precedenti, ovvero la nota
0014019 del 10.2.2020, con la quale l'odierna resistente comunicava al ricorrente che: “Si è accertato che la S.V. ha accumulato 56 giorni di ferie maturate e non godute, di cui 28 relative all'anno 2019
e 28 giorni relative ad anni precedenti. La invitiamo, pertanto, a voler indicare nel modello in uso un piano di smaltimento programmato delle ferie entro e non oltre il 15 febbraio c.a. da sottoporre all'attenzione della Direzione e poi, successivamente all'intervenuta autorizzazione, con o senza
7 modifica, ad inserirle sul cartellino web. La mancata presentazione da parte della S.V. del piano di smaltimento delle ferie maturate comporterà l'assegnazione delle ferie d'ufficio” (v. doc. 7 allegato al ricorso).
A fronte di tale invito, che in questa sede lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ricevuto, il Pt_1 chiese di poter fruire di n. 56 giorni di ferie nel periodo dal 17.2.2020 al 6.5.2020, ma l CP_1 non autorizzò tale richiesta per esigenze di servizio (v. doc. 8 allegato al ricorso).
Sempre dall'analisi della documentazione in atti, si evince che il ricorrente chiese di poter fruire, dal
4 al 17 agosto 2020, di n. 15 giorni di ferie maturate nel 2020, dal 14.9.2020 al 27.11.2020, di n. 28 giorni di ferie residue maturate negli anni precedenti al 2020 e dal 9.12.2022 al 13.1.2023 di ulteriori n. 24 giorni a titolo di congedo ordinario ferie anno 2022 (v. doc. 10 e 11 allegati al ricorso) e che anche tali istanze furono rigettate dall' per ragioni di servizio, come emerge dall'esame delle CP_1 motivazioni dei provvedimenti di diniego in calce alle istanze stesse.
Pertanto, per le ferie maturate e non godute relative agli anni 2019, 2020 e 2022, la domanda attorea
è fondata in quanto risulta documentato che il ricorrente presentò apposite istanze di concessione ferie e che tali istanze furono rigettate dall' resistente, la quale, peraltro, non ha provato di CP_1 aver assunto specifiche iniziative volte a rendere effettiva la fruizione delle suddette ferie maturate dal ricorrente successivamente al ridetto diniego.
Quanto ai restanti giorni di ferie maturati e non goduti in relazione agli anni 2020 e 2022 e 2021 e
2023, per i quali non risulta che il ricorrente abbia fatto espressa richiesta di fruizione, non è presente agli atti di causa alcuna informativa dell' idonea ad avvisare il lavoratore, in modo accurato CP_1 ed in tempo utile, di fruire del numero di ferie maturate al fine di godere del riposo e del relax cui esse sono volte a contribuire e che, in caso di omesso godimento, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento, tale non potendo essere considerata la nota dirigenziale del
21.7.2016, siccome riferita ad anni precedenti a quelli di causa, oltre che generica ed indirizzata a tutti i dipendenti dell CP_1
Ed invero, con tale nota l' si è limitata ad impartire disposizioni programmatiche in CP_1 ordine al congedo ordinario, dando comunicazione sia della nuova disciplina introdotta dall'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e sia dello specifico obbligo incombente sul Direttore responsabile della struttura, presso la quale opera il dipendente interessato, di predisporre un piano di fruizione delle ferie arretrate razionalmente scaglionate nel tempo, tale da non compromettere la funzionalità e l'efficienza del servizio (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione).
Allo stesso modo, la determina dirigenziale n.ro 8704 del 26-09-2023, avente ad oggetto il collocamento a riposo d'ufficio del ricorrente per limiti di età dall'1.11.2023 (ultimo giorno di
8 servizio: 31.10.2023), nella quale si dà atto che “eventuali” giorni di ferie residui “…dovranno essere usufruiti dal dipendente prima della risoluzione del rapporto di lavoro atteso che il mancato godimento non darà alcun diritto alla loro monetizzazione” (v. doc. 7 allegato alla memoria di costituzione), non appare idonea ad assicurare concretamente l'effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, sia per la sua genericità (non essendo specificato il numero di giorni di ferie maturate dal da smaltire), sia perché la stessa è stata assunta durante il periodo di assenza dal servizio Pt_1 del ricorrente per malattia (dal 4.9.2023 al 31.10.2023: v. deduzioni attoree contenute nelle note di Pa depositate in data 18.10.2024, non specificamente contestate dall' nella prima difesa utile CP_1
Pa successiva, tabulati delle presenze allegati alle note di del ricorrente del 18.10.2024 e deduzioni Pa
di cui a pagina 5 delle note di depositate in data 1.7.2025), ovvero in un periodo in cui CP_1 il era, di fatto, impossibilitato a godere delle ferie per causa a lui non imputabile. Pt_1
Infatti, come di recente rimarcato da Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13613, l'art. 7, paragrafo
2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C 350/06 e C 520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C
118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C 214/16, punto 65).
Sul punto si richiama anche quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 18 gennaio 2024, con la quale è stata definita la causa C-218/2022, avente ad oggetto la medesima questione del presente giudizio (fattispecie in cui il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni volontarie del lavoratpre), nella parte in cui si afferma che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88,: “33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite e non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 14 e giurisprudenza citata).
9 Per non dire, poi, che tra la data della determina dirigenziale da ultimo richiamata (26.9.2023) e quella del collocamento in quiescenza del (1.11.2023) intercorre un numero di giorni pari a 36, Pt_1 inferiore al totale dei giorni di ferie residui ai quali si riferisce l'indennità sostitutiva in questa sede rivendicata, pari a 109.
Risulta, poi, del tutto condivisibile l'opzione ermeneutica, prospettata dal ricorrente, di ritenere l' responsabile del mancato godimento delle ferie maturate negli anni 2021 e 2023, CP_1 anche a prescindere dalla mancata richiesta avanzata dal lavoratore dipendente durante il rapporto di lavoro poiché il rigetto della domanda del lavoratore per la mancata presentazione di una richiesta ad hoc di concessione delle ferie durante il rapporto di lavoro, confliggerebbe, in punto di diritto, con l'opposto onere, incombente su parte datoriale: a) di porre il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite;
b) di invitarlo, se necessario formalmente, alla relativa fruizione;
c) di informarlo, al contempo -come specificato nella richiamata sentenza della Corte di Cassazione- che la mancata fruizione delle ferie ne determina la perdita.
Tale principio è stato ulteriormente avvallato dalla Suprema Corte con la recentissima ordinanza n.
27496/2024, pubblicata il 23 ottobre 2024, con la quale ha ribadito che: “Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato il principio per cui, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9993 del
2024; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 2023;
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29844 del 12/10/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21780 del 08/07/2022;
Cass. Sez. L - Sentenza n. 18140 del 06/06/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018).
In un simile contesto, appare, ulteriormente, recessivo il rilievo dell' secondo cui il ricorrente, CP_1 in considerazione della sua qualità di dirigente, e, dunque, di lavoratore con il pieno controllo e la
10 totale pianificazione dei tempi e dell'orario della prestazione, avrebbe avuto la possibilità di sospendere la prestazione lavorativa quando lo riteneva opportuno.
Infatti, il non ricoprendo il ruolo delle figure verticistiche aziendali del direttore generale, Pt_1 del direttore amministrativo e del direttore sanitario, non aveva il potere di autodeterminare il proprio periodo feriale (in argomento, cfr., Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 28.9.2020, n. 1193).
D'altro canto, la qualifica di dirigente amministrativo, pacificamente posseduta dal ricorrente, non dispiega alcuna efficacia ostativa, avendo la Suprema Corte puntualizzato: “con riguardo alla riconosciuta indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'invocata decisione di questa Carte n.
2000/2017 nel richiamarsi alla pronunzia delle Sezioni Unite n. 9146/2009 che interpreta l'art. 21, comma 13, del CCNL.
5.12.1996 per l'area dirigenza medica e veterinaria in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, esclude anche nei riguardi dei dirigenti di struttura complessa, in quanto in posizione sottordinata alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera il potere di programmarsi le ferie e di autoattribuirsene il godimento facendone discendere l'applicabilità del principio generale secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorative nei giorni ad esse destinati atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta" (Cass. Sez Lav., 9.5.2022, n.
14602).
Consegue che, essendo il ricorrente sprovvisto di potere decisionale in materia di ferie, quand'anche non avesse richiesto di fruirne avrebbe dovuto esser collocato d'ufficio in ferie dall'Azienda sanitaria datrice di lavoro (in tal senso, cfr., App. Bari-Sez. Lav., sentenza n 1183/2020 cit.), non assumendo rilievo, a tal fine, neppure la generica informativa contenuta nella determina dirigenziale n.ro 8704 del 26-09-2023, contenente un mero riferimento all'esigenza di fruire di eventuali giorni di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva ulteriormente che deve ascriversi a fatto datoriale la mancata fruizione dei 109 giorni di ferie da parte del Pt_1
Ed invero, con riferimento a tali giorni di ferie, non può operare il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, co. 8 d.l. 95 del 6.7.2012 in quanto la mancata fruizione delle ferie è dipesa, per un verso, dai provvedimenti di rigetto delle istanze di ferie avanzate dal ricorrente (provvedimenti, come si è detto, fondati su ragioni di servizio) e, per altro verso, dall'assenza di un formale ed idoneo invito, da parte della datrice di lavoro, al godimento delle ferie ed al contestuale avviso – comunicato in modo accurato ed in tempo utile affinché le ferie siano ancora idonee ad apportare al lavoratore il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie
11 andranno perse al termine del periodo di riferimento, nonché dal mancato collocamento d'ufficio in ferie dall'Azienda Sanitaria datrice di lavoro.
Deve, infatti, rammentarsi che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non legati alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, pena l'inadempimento degli obblighi organizzativi dell'amministrazione datrice.
Secondo le richiamate coordinate ermeneutiche l' è responsabile del mancato integrale CP_1 godimento delle ferie maturate dal ricorrente, dovendosi ritenere che non abbia provveduto ad assicurargli l'effettivo godimento delle ferie nel tempo maturate, né ad avvertirlo per tempo ed adeguatamente delle conseguenze di una così protratta mancata fruizione.
Se, infatti, sul piano processuale l'onere della prova incombe sul datore di lavoro, la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore non sia in grado, come nella specie, di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria al fine di porre effettivamente il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite cui ha diritto.
L'assetto sostanziale della fattispecie, secondo il richiamato indirizzo della Corte di Giustizia, deve invero muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute, con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di Giustizia, che nei casi incerti pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. da ultimo, anche con riferimento al dipendente pubblico avente qualifica dirigenziale, con potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, Cass., n. 18140/2022 cit.).
Pertanto, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l' dev'essere condannata a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva dei giorni di ferie dallo stesso maturati e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
Il credito spettante al ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute va determinato in relazione a n. 109 giorni.
3.3. A quest'ultimo proposito, si osserva che l'esatto ammontare di tali giornate si evince da documentazione di univoca provenienza datoriale e, segnatamente, dai tabulati delle presenze di dicembre 2018, dicembre 2019, nonché degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (cfr., doc. 2, allegato alle note di TS del 18.10.2024 di parte ricorrente).
Più in dettaglio, l'ultimo tabulato di ottobre 2023 riporta sotto la voce “Ferie” n. 109 gg di ferie non godute, di cui n. 24 giorni di ferie maturate nell'anno 2023 e n. 85 maturate negli anni precedenti (dal
2019 al 2022).
12 Inoltre, come già anticipato, il ctu nominato in corso di causa ha accertato che i 109 giorni di ferie maturati e non goduti dal ricorrente, per i quali egli rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva, sono imputabili alle seguenti annualità:
2019 = 1 giorno
2020 = 28 giorni
2021 = 28 giorni
2022 = 28 giorni
2023 = 24 giorni.
4. Per la quantificazione del credito, ritiene il giudicante di dover recepire integralmente le conclusioni rassegnate nella relazione a firma del c.t.u., dott. , il quale, attenendosi Persona_1 scrupolosamente ai quesiti demandatigli, all'esito di un'indagine tecnica immune da vizi logici e di metodo e rispondendo esaustivamente alle osservazioni tecniche delle parti, ha determinato, in capo all'odierno ricorrente, un credito pari ad €. 15.225,75 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Da tale importo lordo va, tuttavia, detratto quello, pari ad €. 2.288, del
contro
-credito opposto in compensazione dalla parte convenuta, relativo ai contributi sospesi per eventi calamitosi dovuti dal
(v. doc. 7 allegato alla memoria di costituzione), sulla cui esistenza ed ammontare Pt_1 quest'ultimo nulla ha dedotto.
Trattasi di crediti e debiti delle parti che hanno origine da un unico rapporto, quello di lavoro.
Pertanto, l'importo riconoscibile in favore del è pari ad €. 12.937,75 (€. 15.225,75 - €. Pt_1
2.288).
Alla luce di quanto precede, l' va condannata al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, della complessiva somma lorda di euro €. 12.937,75, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 (cause di lavoro di valore compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000), seguono la prevalente soccombenza dell' CP_1
Allo stesso modo, le spese di ctu, liquidate con contestuale decreto, devono gravare integramente sulla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
13 e per il titolo di cui in parte motiva, della complessiva somma lorda di Parte_1 euro €. 12.937,75, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e sino al soddisfo;
b) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in €.
3.000,00 per compensi di avvocato ed €. 118,50 per contributo unificato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale CP_1 decreto.
Foggia, 7.7.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Valentina di Leo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia, sez. Lavoro, in persona della Giudice dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 3.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione mediante scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11392/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Raffaele e Maria Parte_1
Michela Cammarino
RICORRENTE
in persona del legale CO rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ricchiuti
RESISTENTE
OGGETTO: monetizzazione ferie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe – dipendete della
[...]
(d'ora innanzi anche solo con qualifica di CO CP_1
“collaboratore professionale amministrativo”, categoria D e posizione economica D6, con contratto a tempo indeterminato dal 1988 al 15.5.2018 e dal 16.5.2021 al 25.10.2021, e con qualifica di
“dirigente amministrativo” con contratti a tempo determinato dal 1.6.2018 al 16.5.2021 e dal
25.10.2022 al 25.10.2023 - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, rivendicando il diritto all'indennità per ferie non godute all'atto di cessazione del rapporto, in misura di n. 109 giornate.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente esponeva: che con nota 0014019 del 10.2.2020, la resistente comunicava al ricorrente che “Si è accertato che la S.V. ha accumulato 56 giorni CP_1
1 di ferie maturate e non godute, di cui 28 relative all'anno 2019 e 28 giorni relative ad anni precedenti. La invitiamo, pertanto, a voler indicare nel modello in uso un piano di smaltimento programmato delle ferie entro e non oltre il 15 febbraio c.a. da sottoporre all'attenzione della
Direzione e poi, successivamente all'intervenuta autorizzazione, con o senza modifica, ad inserirle sul cartellino web. La mancata presentazione da parte della S.V. del piano di smaltimento delle ferie maturate comporterà l'assegnazione delle ferie d'ufficio” e che, a seguito di tale nota, il ricorrente si era attivato per fruire delle ferie residue durante il rapporto di lavoro, chiedendo la concessione di n.
56 giorni di ferie, dal 17.2.2020 al 6.5.2020, che l' tuttavia, non autorizzava in relazione ad CP_1 esigenze di servizio;
che con nota 25344 del 6.3.2020, avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus
COVID -19: disposizioni”, la resistente comunicava a Direttori delle Aree e ai Dirigenti CP_1
Responsabili dei Servizi di Staff quanto segue: “Vista la necessità della Direzione Strategica di avvalersi di tutte le Aree e i Servizi di Saff si dispone il blocco di tutti i congedi ordinari dei Dirigenti
e la limitazione allo stretto necessario del Personale di Comparto assegnato alle strutture e servizi dalla SS.LL. diretti”; che, successivamente, anche le richieste avente ad oggetto la fruizione ad agosto
2020 di n. 15 giorni di ferie maturate nel 2020 e di n. 55 giorni di ferie residue maturate negli anni precedenti da godere nel periodo dal 14.9.2020 al 27.11.2020, non venivano autorizzate dalla datrice di lavoro per esigenze di servizio;
che in data 16 maggio 2021 riprendeva servizio presso l'Area
Gestione del Personale con mansioni di collaboratore amministrativo e in detto periodo fruiva di n.
43 giorni di ferie residue che erano rimaste congelate a seguito del suo collocamento in aspettativa senza retribuzione per l'espletamento di incarico a tempo determinato come Dirigente
Amministrativo; che anche la richiesta presentata in data 28 novembre 2022 di poter fruire di n. 24 giorni di ferie maturate dal 9.12.2022 al 13.1.2023 non veniva autorizzata per esigenze di servizio.
Sulla scorta di quanto esposto, e richiamata la normativa e la pertinente giurisprudenza (anche eurounitaria) formatasi in materia, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare
e dichiarare il diritto di parte ricorrente al pagamento della complessiva somma lorda di € 23.613,76
(o della diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa) a titolo di indennità sostitutiva di preavviso per n. 109 gg di ferie non godute (o nella diversa misura che dovesse risultare accertata in corso di causa), per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) per l'effetto, condannare la convenuta , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 23.613,76 (o della diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa) a titolo di indennità sostitutiva di preavviso per n. 109 gg di ferie non godute (o nella diversa misura che dovesse risultare accertata in corso di causa),per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, oltre accessori come per legge dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
2 c) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso, richiamando, a sostegno delle proprie difese, CP_1 precedenti di fattispecie parzialmente analoghe, e rassegnando le seguenti conclusioni: “1] In via principale, RIGETTARE le domande proposte da , in Parte_1 considerazione delle patologie che le affliggono senza rimedio e stante la loro infondatezza in fatto
e diritto per le ragioni enucleate da Parte Datoriale nel presente atto. 2] In via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale o integrale riconoscimento giudiziale delle avverse pretese,
DICHIARARE, previo riconoscimento del “debito maturato per contributi sospesi per eventi calamitosi pari a €.2.288,62”, per la quantità corrispondente estinta per compensazione
l'obbligazione azionata . 3] In ogni caso, CONDANNARE Parte Ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della Resistente ”. CP_1
Istruita documentalmente e mediante espletamento di una ctu contabile, dopo l'udienza del 3.7.2025
– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 - ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta dalle parti.
2. Va - preliminarmente - disattesa, siccome destituita di fondamento, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte resistente.
Ed invero, il presente giudizio ha per oggetto il riconoscimento del diritto del lavoratore di richiedere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute durante il rapporto di lavoro, il quale, secondo la disciplina sull'orario di lavoro, introdotta dal d. lgs. N. 66/2003, art. 10, non sorge in costanza di rapporto, ma può essere rivendicato unicamente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, come nella specie accaduto (sul punto, v. sentenza della Corte d'Appello di Bari Sezione Lavoro, n.
1568/2021 allegata al ricorso).
Il termine di prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva di ferie non godute decorre, secondo le regole generali, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., Ord. n. 21297/2023; Cass. Civ., Ord. n. 17643/2023).
Poiché l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, ai fini della verifica della prescrizione, si deve ritenere prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento
3 a contribuzione (Cassazione Civ. Sez. 1 - , sentenza n. 3021 del 10/02/2020; Conf., Cassazione Civ.
Sez. Lav., sentenza n. 1757 del 2016 ).
Pertanto, nella specie, deve ritenersi infondata l'eccezione sul punto sollevata dalla resistente CP_1
[...
in quanto il termine decennale di prescrizione del diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva di ferie non godute è iniziato a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro con la resistente, ovvero dal 31.10.2023 ed è stato utilmente interrotto dal lavoratore, dapprima, con PEC del 3.11.2023 (v. doc. 13 allegato al ricorso) e, poi, con il deposito (19.12.2023) e la notifica
(23.9.2024) del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Nel merito, il ricorso è in massima parte fondato e va accolto per quanto di ragione per le motivazioni di seguito esposte, anche mediante richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c., con i dovuti adattamenti e le necessarie integrazioni, al precedente di Sezione relativo a fattispecie similare invocato dal ricorrente medesimo (Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, sent. n. 3409/2022 Giudice est. dott. Ivano Caputo).
3.1 Ed invero, sulla questione controversia attinente al diritto del dirigente pubblico all'indennità sostitutiva delle ferie non godute si è ripetutamente espressa la Suprema Corte, sulla scorta di un condivisibile ed articolato percorso argomentativo che di seguito si riporta.
“2. Il motivo è fondato, in quanto, anche sulla base delle considerazioni che seguono, va data continuità al principio, di recente affermato da questa S.C., secondo cui rispetto alle ferie «il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto
a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613).
2.1 È noto che in passato si era consolidato un diverso principio, secondo cui «il lavoratore con qualifica di dirigente che abbia il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, circa il periodo nel quale godere delle ferie, ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento» (nel lavoro privato Cass. 7 giugno 2005, n 11786; Cass. 7 marzo
1996, n. 1793; nel lavoro pubblico, Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146).
2.2 Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria e, secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
4 europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto».
D'altra parte, la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17
Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e deve dunque definirsi come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi «prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo», onde «pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione».
La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45);
b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro…. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto».
Può essere che, rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente essi permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie.
2.3 La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della
Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione, qui non applicabile ratione temporis, dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod.
5 in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. In proposito Corte Costituzionale
6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
2.4 Ciò rende manifesta l'erroneità dell'argomentare giuridico della Corte territoriale la quale ha valorizzato, come nucleo centrale della propria decisione, gli obblighi del lavoratore, di cui alla contrattazione collettiva, in ordine alla comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle proprie ferie ed il potere del lavoratore di autoorganizzare le stesse, vanificando il diritto alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute (258 giorni) ed un'accertata situazione «endemica» (così la Corte di merito, con aggettivo che ha il significato di diffusa e costante) insufficienza di organico.
L'assetto sostanziale della fattispecie, secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, deve invece muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero i rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto infine con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di Giustizia, che, nei casi incerti, pone
l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore.
2.5 Il principio, in continuità con Cass. 13613/2020, può quindi essere così ulteriormente focalizzato:
«il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur
6 se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento»”
(Cass. civ. Sez. Lav., 6 giugno 2022, n. 18140).
Le argomentazioni svolte nella pronuncia innanzi richiamata sono state ribadite da Cass. Sez. Lav. Cont N. 29113 del 6.10.2022, che ha giudicato “infondate le difese della sviluppate sul richiamo del
D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012, la cui interpretazione, nel quadro di cui sopra, non osta al diritto alla monetizzazione alle ferie, qualora il datore di lavoro non adempia ai propri oneri probatori”.
3.2 Calando i suesposti principi nella fattispecie concreta, non può fondatamente sostenersi che il ricorrente sia stato posto in condizione di fruire delle ferie maturate in costanza di rapporto di lavoro.
Ed invero, giova - anzitutto - premettere che i 109 giorni di ferie maturati e non goduti dal ricorrente, per i quali egli rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva, sono imputabili alle seguenti annualità, come si evince dall'analisi dei tabulati delle presenze allegati alle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente il 18.10.2024 e come anche confermato dal ctu nominato in corso di causa:
2019 = 1 giorno
2020 = 28 giorni
2021 = 28 giorni
2022 = 28 giorni
2023 = 24 giorni.
Per quanto riguarda i giorni di ferie maturati e non goduti in relazione agli anni 2019, 2020 e 2022, dall'analisi della documentazione in atti si evince che il ricorrente ha presentato apposite istanze di concessione delle ferie, che – tuttavia - gli sono state negate dall' (v. doc. 8-10-11 allegati CP_1 al ricorso).
Segnatamente, agli atti di causa si rinviene un invito formale rivolto dalla al CP_1 Pt_1 affinché quest'ultimo godesse delle ferie maturate negli anni 2019 e precedenti, ovvero la nota
0014019 del 10.2.2020, con la quale l'odierna resistente comunicava al ricorrente che: “Si è accertato che la S.V. ha accumulato 56 giorni di ferie maturate e non godute, di cui 28 relative all'anno 2019
e 28 giorni relative ad anni precedenti. La invitiamo, pertanto, a voler indicare nel modello in uso un piano di smaltimento programmato delle ferie entro e non oltre il 15 febbraio c.a. da sottoporre all'attenzione della Direzione e poi, successivamente all'intervenuta autorizzazione, con o senza
7 modifica, ad inserirle sul cartellino web. La mancata presentazione da parte della S.V. del piano di smaltimento delle ferie maturate comporterà l'assegnazione delle ferie d'ufficio” (v. doc. 7 allegato al ricorso).
A fronte di tale invito, che in questa sede lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ricevuto, il Pt_1 chiese di poter fruire di n. 56 giorni di ferie nel periodo dal 17.2.2020 al 6.5.2020, ma l CP_1 non autorizzò tale richiesta per esigenze di servizio (v. doc. 8 allegato al ricorso).
Sempre dall'analisi della documentazione in atti, si evince che il ricorrente chiese di poter fruire, dal
4 al 17 agosto 2020, di n. 15 giorni di ferie maturate nel 2020, dal 14.9.2020 al 27.11.2020, di n. 28 giorni di ferie residue maturate negli anni precedenti al 2020 e dal 9.12.2022 al 13.1.2023 di ulteriori n. 24 giorni a titolo di congedo ordinario ferie anno 2022 (v. doc. 10 e 11 allegati al ricorso) e che anche tali istanze furono rigettate dall' per ragioni di servizio, come emerge dall'esame delle CP_1 motivazioni dei provvedimenti di diniego in calce alle istanze stesse.
Pertanto, per le ferie maturate e non godute relative agli anni 2019, 2020 e 2022, la domanda attorea
è fondata in quanto risulta documentato che il ricorrente presentò apposite istanze di concessione ferie e che tali istanze furono rigettate dall' resistente, la quale, peraltro, non ha provato di CP_1 aver assunto specifiche iniziative volte a rendere effettiva la fruizione delle suddette ferie maturate dal ricorrente successivamente al ridetto diniego.
Quanto ai restanti giorni di ferie maturati e non goduti in relazione agli anni 2020 e 2022 e 2021 e
2023, per i quali non risulta che il ricorrente abbia fatto espressa richiesta di fruizione, non è presente agli atti di causa alcuna informativa dell' idonea ad avvisare il lavoratore, in modo accurato CP_1 ed in tempo utile, di fruire del numero di ferie maturate al fine di godere del riposo e del relax cui esse sono volte a contribuire e che, in caso di omesso godimento, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento, tale non potendo essere considerata la nota dirigenziale del
21.7.2016, siccome riferita ad anni precedenti a quelli di causa, oltre che generica ed indirizzata a tutti i dipendenti dell CP_1
Ed invero, con tale nota l' si è limitata ad impartire disposizioni programmatiche in CP_1 ordine al congedo ordinario, dando comunicazione sia della nuova disciplina introdotta dall'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e sia dello specifico obbligo incombente sul Direttore responsabile della struttura, presso la quale opera il dipendente interessato, di predisporre un piano di fruizione delle ferie arretrate razionalmente scaglionate nel tempo, tale da non compromettere la funzionalità e l'efficienza del servizio (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione).
Allo stesso modo, la determina dirigenziale n.ro 8704 del 26-09-2023, avente ad oggetto il collocamento a riposo d'ufficio del ricorrente per limiti di età dall'1.11.2023 (ultimo giorno di
8 servizio: 31.10.2023), nella quale si dà atto che “eventuali” giorni di ferie residui “…dovranno essere usufruiti dal dipendente prima della risoluzione del rapporto di lavoro atteso che il mancato godimento non darà alcun diritto alla loro monetizzazione” (v. doc. 7 allegato alla memoria di costituzione), non appare idonea ad assicurare concretamente l'effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, sia per la sua genericità (non essendo specificato il numero di giorni di ferie maturate dal da smaltire), sia perché la stessa è stata assunta durante il periodo di assenza dal servizio Pt_1 del ricorrente per malattia (dal 4.9.2023 al 31.10.2023: v. deduzioni attoree contenute nelle note di Pa depositate in data 18.10.2024, non specificamente contestate dall' nella prima difesa utile CP_1
Pa successiva, tabulati delle presenze allegati alle note di del ricorrente del 18.10.2024 e deduzioni Pa
di cui a pagina 5 delle note di depositate in data 1.7.2025), ovvero in un periodo in cui CP_1 il era, di fatto, impossibilitato a godere delle ferie per causa a lui non imputabile. Pt_1
Infatti, come di recente rimarcato da Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13613, l'art. 7, paragrafo
2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C 350/06 e C 520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C
118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C 214/16, punto 65).
Sul punto si richiama anche quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 18 gennaio 2024, con la quale è stata definita la causa C-218/2022, avente ad oggetto la medesima questione del presente giudizio (fattispecie in cui il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni volontarie del lavoratpre), nella parte in cui si afferma che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88,: “33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite e non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 14 e giurisprudenza citata).
9 Per non dire, poi, che tra la data della determina dirigenziale da ultimo richiamata (26.9.2023) e quella del collocamento in quiescenza del (1.11.2023) intercorre un numero di giorni pari a 36, Pt_1 inferiore al totale dei giorni di ferie residui ai quali si riferisce l'indennità sostitutiva in questa sede rivendicata, pari a 109.
Risulta, poi, del tutto condivisibile l'opzione ermeneutica, prospettata dal ricorrente, di ritenere l' responsabile del mancato godimento delle ferie maturate negli anni 2021 e 2023, CP_1 anche a prescindere dalla mancata richiesta avanzata dal lavoratore dipendente durante il rapporto di lavoro poiché il rigetto della domanda del lavoratore per la mancata presentazione di una richiesta ad hoc di concessione delle ferie durante il rapporto di lavoro, confliggerebbe, in punto di diritto, con l'opposto onere, incombente su parte datoriale: a) di porre il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite;
b) di invitarlo, se necessario formalmente, alla relativa fruizione;
c) di informarlo, al contempo -come specificato nella richiamata sentenza della Corte di Cassazione- che la mancata fruizione delle ferie ne determina la perdita.
Tale principio è stato ulteriormente avvallato dalla Suprema Corte con la recentissima ordinanza n.
27496/2024, pubblicata il 23 ottobre 2024, con la quale ha ribadito che: “Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato il principio per cui, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9993 del
2024; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 2023;
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29844 del 12/10/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21780 del 08/07/2022;
Cass. Sez. L - Sentenza n. 18140 del 06/06/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all'istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L - Sentenza n. 2496 del 01/02/2018).
In un simile contesto, appare, ulteriormente, recessivo il rilievo dell' secondo cui il ricorrente, CP_1 in considerazione della sua qualità di dirigente, e, dunque, di lavoratore con il pieno controllo e la
10 totale pianificazione dei tempi e dell'orario della prestazione, avrebbe avuto la possibilità di sospendere la prestazione lavorativa quando lo riteneva opportuno.
Infatti, il non ricoprendo il ruolo delle figure verticistiche aziendali del direttore generale, Pt_1 del direttore amministrativo e del direttore sanitario, non aveva il potere di autodeterminare il proprio periodo feriale (in argomento, cfr., Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 28.9.2020, n. 1193).
D'altro canto, la qualifica di dirigente amministrativo, pacificamente posseduta dal ricorrente, non dispiega alcuna efficacia ostativa, avendo la Suprema Corte puntualizzato: “con riguardo alla riconosciuta indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'invocata decisione di questa Carte n.
2000/2017 nel richiamarsi alla pronunzia delle Sezioni Unite n. 9146/2009 che interpreta l'art. 21, comma 13, del CCNL.
5.12.1996 per l'area dirigenza medica e veterinaria in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, esclude anche nei riguardi dei dirigenti di struttura complessa, in quanto in posizione sottordinata alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera il potere di programmarsi le ferie e di autoattribuirsene il godimento facendone discendere l'applicabilità del principio generale secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorative nei giorni ad esse destinati atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta" (Cass. Sez Lav., 9.5.2022, n.
14602).
Consegue che, essendo il ricorrente sprovvisto di potere decisionale in materia di ferie, quand'anche non avesse richiesto di fruirne avrebbe dovuto esser collocato d'ufficio in ferie dall'Azienda sanitaria datrice di lavoro (in tal senso, cfr., App. Bari-Sez. Lav., sentenza n 1183/2020 cit.), non assumendo rilievo, a tal fine, neppure la generica informativa contenuta nella determina dirigenziale n.ro 8704 del 26-09-2023, contenente un mero riferimento all'esigenza di fruire di eventuali giorni di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva ulteriormente che deve ascriversi a fatto datoriale la mancata fruizione dei 109 giorni di ferie da parte del Pt_1
Ed invero, con riferimento a tali giorni di ferie, non può operare il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, co. 8 d.l. 95 del 6.7.2012 in quanto la mancata fruizione delle ferie è dipesa, per un verso, dai provvedimenti di rigetto delle istanze di ferie avanzate dal ricorrente (provvedimenti, come si è detto, fondati su ragioni di servizio) e, per altro verso, dall'assenza di un formale ed idoneo invito, da parte della datrice di lavoro, al godimento delle ferie ed al contestuale avviso – comunicato in modo accurato ed in tempo utile affinché le ferie siano ancora idonee ad apportare al lavoratore il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie
11 andranno perse al termine del periodo di riferimento, nonché dal mancato collocamento d'ufficio in ferie dall'Azienda Sanitaria datrice di lavoro.
Deve, infatti, rammentarsi che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non legati alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, pena l'inadempimento degli obblighi organizzativi dell'amministrazione datrice.
Secondo le richiamate coordinate ermeneutiche l' è responsabile del mancato integrale CP_1 godimento delle ferie maturate dal ricorrente, dovendosi ritenere che non abbia provveduto ad assicurargli l'effettivo godimento delle ferie nel tempo maturate, né ad avvertirlo per tempo ed adeguatamente delle conseguenze di una così protratta mancata fruizione.
Se, infatti, sul piano processuale l'onere della prova incombe sul datore di lavoro, la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore non sia in grado, come nella specie, di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria al fine di porre effettivamente il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite cui ha diritto.
L'assetto sostanziale della fattispecie, secondo il richiamato indirizzo della Corte di Giustizia, deve invero muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute, con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di Giustizia, che nei casi incerti pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. da ultimo, anche con riferimento al dipendente pubblico avente qualifica dirigenziale, con potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, Cass., n. 18140/2022 cit.).
Pertanto, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l' dev'essere condannata a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva dei giorni di ferie dallo stesso maturati e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
Il credito spettante al ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute va determinato in relazione a n. 109 giorni.
3.3. A quest'ultimo proposito, si osserva che l'esatto ammontare di tali giornate si evince da documentazione di univoca provenienza datoriale e, segnatamente, dai tabulati delle presenze di dicembre 2018, dicembre 2019, nonché degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (cfr., doc. 2, allegato alle note di TS del 18.10.2024 di parte ricorrente).
Più in dettaglio, l'ultimo tabulato di ottobre 2023 riporta sotto la voce “Ferie” n. 109 gg di ferie non godute, di cui n. 24 giorni di ferie maturate nell'anno 2023 e n. 85 maturate negli anni precedenti (dal
2019 al 2022).
12 Inoltre, come già anticipato, il ctu nominato in corso di causa ha accertato che i 109 giorni di ferie maturati e non goduti dal ricorrente, per i quali egli rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva, sono imputabili alle seguenti annualità:
2019 = 1 giorno
2020 = 28 giorni
2021 = 28 giorni
2022 = 28 giorni
2023 = 24 giorni.
4. Per la quantificazione del credito, ritiene il giudicante di dover recepire integralmente le conclusioni rassegnate nella relazione a firma del c.t.u., dott. , il quale, attenendosi Persona_1 scrupolosamente ai quesiti demandatigli, all'esito di un'indagine tecnica immune da vizi logici e di metodo e rispondendo esaustivamente alle osservazioni tecniche delle parti, ha determinato, in capo all'odierno ricorrente, un credito pari ad €. 15.225,75 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Da tale importo lordo va, tuttavia, detratto quello, pari ad €. 2.288, del
contro
-credito opposto in compensazione dalla parte convenuta, relativo ai contributi sospesi per eventi calamitosi dovuti dal
(v. doc. 7 allegato alla memoria di costituzione), sulla cui esistenza ed ammontare Pt_1 quest'ultimo nulla ha dedotto.
Trattasi di crediti e debiti delle parti che hanno origine da un unico rapporto, quello di lavoro.
Pertanto, l'importo riconoscibile in favore del è pari ad €. 12.937,75 (€. 15.225,75 - €. Pt_1
2.288).
Alla luce di quanto precede, l' va condannata al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, della complessiva somma lorda di euro €. 12.937,75, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 (cause di lavoro di valore compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000), seguono la prevalente soccombenza dell' CP_1
Allo stesso modo, le spese di ctu, liquidate con contestuale decreto, devono gravare integramente sulla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
13 e per il titolo di cui in parte motiva, della complessiva somma lorda di Parte_1 euro €. 12.937,75, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e sino al soddisfo;
b) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in €.
3.000,00 per compensi di avvocato ed €. 118,50 per contributo unificato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale CP_1 decreto.
Foggia, 7.7.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Valentina di Leo
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