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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2780/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sassari, Viale Parte_1 C.F._1
Caprera n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Brianda (C. F. che la C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._3
dell'Avv. Alessio Cerrutti (C.F. con studio in LL, via Caprera n.1, che la C.F._4
rappresenta e difende in forza di delega depositata agli atti,
CONVENUTO
E
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._5 [...]
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._6
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._7
28/05/1946; (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “1) accertati i fatti in narrativa dedotti, dichiari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 e
1146, primo comma, c.c., la medesima nata a [...] il giorno 05/08/1972, Parte_1
residente in [...], codice fiscale , proprietaria per C.F._1
pagina 1 di 5 possesso esclusivo, pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale del compendio immobiliare, con area scoperta annessa, sita nel Comune di LL, località “la Ciaccia”, Via Cristoforo Colombo angolo Via Dei Mille così identificato al Comune di LL: - Catasto terreni, sezione DO, foglio 22, particella 789; - Catasto fabbricati (NCEU) foglio 22, particella 783, subalterni 1 e 2; -
Catasto fabbricati (NCEU) foglio 22, particella 1275, subalterni 1, 2 e 3 il tutto confinante con la Via
Cristoforo Colombo, la Via Dei Mille e la particella 2007 del medesimo foglio 22 catasto terreni, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con dispensa da ogni responsabilità a suo carico, la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di avversa resistenza.”
Per il convenuto: “I) verificati i presupposti della domanda attorea, adottare la decisione che riterrà di giustizia;
II) spese compensate.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_2
, , , , chiedendo Controparte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3 accertarsi l'acquisto in suo favore per intervenuta usucapione del compendio immobiliare sito in
Comune di LL frazione “La Ciaccia” all'incrocio tra la Via Cristoforo Colombo e la Via Dei
Mille, identificato al Catasto terreni, sezione DO, foglio 22, particella 789; al Catasto fabbricati
(NCEU) foglio 22, particella 783, subalterni 1 e 2; al Catasto fabbricati (NCEU) foglio 22, particella
1275, subalterni 1, 2 e 3.
pagina 2 di 5 Ha dedotto che il terreno ed i fabbricati per cui è causa le erano pervenuti a seguito di successione legittima del defunto padre , il quale, in esecuzione degli informali accordi di Persona_1
ripartizione del patrimonio immobiliare di famiglia presi con i fratelli e con il di loro padre
[...]
, a partire dall'anno 1971, aveva provveduto a presentare a proprio nome, interesse e spese, le Per_2
pratiche edilizie strumentali alla edificazione di quella che sarebbe diventata, fino alla morte avvenuta nel 2020, la propria residenza e dimora abituale, pur tuttavia tralasciando di curare gli aspetti pubblicitari di taluni acquisti immobiliari compiuti nel corso della propria vita presso la Conservatoria.
Ha precisato che l'area distinta in catasto terreni al foglio 22, particella 789, (su cui sono stati eretti i due fabbricati) in precedenza era ricompresa nella più ampia particella 23 sub A, ancor prima nella particella 23, ed era stata acquistata da dal di lui padre in virtù Persona_1 Persona_2
delle scritture private del 10 gennaio 1983 e 20 gennaio 1992.
Ha allegato che, su detta area, il aveva edificato a propria cura e spese i due Persona_1
fabbricati, qui stabilendovi la propria residenza e dimora abituale, dunque utilizzandoli quotidianamente come propri e con esclusione di qualsivoglia altrui diritto già dalla fine degli anni '70.
Ha aggiunto che, nell'anno 1995, gli odierni convenuti avevano rilasciato dichiarazione scritta sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata nelle firme dal funzionario addetto del Comune di
LL, con la quale avevano riconosciuto la proprietà del lotto 23/A e di tutto quanto al di sopra edificato, fin da 24 anni prima, in capo al medesimo fratello , come da richiamati Persona_1
accordi divisionali presi internamente alla famiglia.
Ha quindi rappresentato di esser divenuta unica erede universale del defunto padre, a seguito di rinuncia all'eredità formalizzata in data 19 febbraio 2022 dalla madre e dal fratello Parte_4 [...]
(1976) ed ha concluso come in epigrafe. Per_2
Si è costituita in giudizio la sola convenuta rappresentando che quanto sostenuto da Controparte_1
parte attrice corrispondeva al vero e nulla opponendo alla dichiarazione di usucapione degli immobili di cui di cui è causa, aderendo pertanto alla domanda attorea.
Benché ritualmente citati, gli altri convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 16/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 2 luglio 2024, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
pagina 3 di 5 Ritiene il Giudice adito che la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione del terreno e dei fabbricati per cui è causa spiegata dall'attrice sia fondata e debba essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
ha, difatti, fornito la prova di aver posseduto il terreno e i fabbricati siti in Comune Parte_1 di LL frazione “La Ciaccia” all'incrocio tra la Via Cristoforo Colombo e la Via Dei Mille, in modo pieno, pacifico, ininterrotto e uti dominus, da oltre vent'anni in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione, anche sommando il proprio possesso a quello del de cuius (deceduto il 26/11/2020), della quale è unica erede, avendo Persona_1 [...]
(moglie) e (figlio) rinunciato all'eredità giusta atto ricevuto dal notaio Pt_4 Persona_2
in data 19/02/2022. Persona_3
Tali circostanze sono state confermate da tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare, a conoscenza dei luoghi di causa che hanno riconosciuto nelle fotografie loro rammostrate, i quali hanno confermato tutti i fatti posto a fondamento del ricorso.
I testi escussi, difatti, oltre a confermare che gli immobili sono sempre stati utilizzati da Persona_1
e dalla sua famiglia, e dopo di lui dalla figlia hanno dichiarato che il godimento è
[...] Pt_1
stato sempre esercitato in assenza di contestazione da parte di terzi e che era stato sempre Persona_1
riconosciuto dai fratelli come unico proprietario del terreno e dei fabbricati e che i medesimi, ora, riconoscevano come proprietaria la nipote Pt_1
Risultano inoltre prodotte agli atti le licenze, concessioni e denunce presentate ed ottenute dal
[...]
relativamente agli immobili per cui è causa e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà Per_1
autenticate nelle firme dal funzionario addetto del Comune di LL rilasciate nell'anno 1995 da tutti gli odierni convenuti, fratelli di e zii dell'attrice con le Persona_1 Parte_1
quali gli stessi hanno riconosciuto la proprietà del lotto 23/A e di tutto quanto al di sopra edificato, fin da 24 anni prima, in capo al medesimo fratello . Persona_1
Deve quindi accogliersi la domanda attorea.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: in accoglimento della domanda attorea dichiara (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
proprietaria piena ed esclusiva, per intervenuta usucapione del complesso immobiliare (sito in Comune
pagina 4 di 5 di LL frazione “La Ciaccia” all'incrocio tra la Via Cristoforo Colombo e la Via Dei Mille) identificato al Catasto terreni, sezione DO, Foglio 22, particella 789; al Catasto fabbricati
(NCEU) Foglio 22, particella 783, subalterni 1 e 2; al Catasto fabbricati (NCEU) Foglio 22, particella 1275, subalterni 1, 2 e 3; mandando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità.
Spese compensate.
Sassari, 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2780/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sassari, Viale Parte_1 C.F._1
Caprera n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Brianda (C. F. che la C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._3
dell'Avv. Alessio Cerrutti (C.F. con studio in LL, via Caprera n.1, che la C.F._4
rappresenta e difende in forza di delega depositata agli atti,
CONVENUTO
E
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._5 [...]
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._6
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._7
28/05/1946; (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “1) accertati i fatti in narrativa dedotti, dichiari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 e
1146, primo comma, c.c., la medesima nata a [...] il giorno 05/08/1972, Parte_1
residente in [...], codice fiscale , proprietaria per C.F._1
pagina 1 di 5 possesso esclusivo, pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale del compendio immobiliare, con area scoperta annessa, sita nel Comune di LL, località “la Ciaccia”, Via Cristoforo Colombo angolo Via Dei Mille così identificato al Comune di LL: - Catasto terreni, sezione DO, foglio 22, particella 789; - Catasto fabbricati (NCEU) foglio 22, particella 783, subalterni 1 e 2; -
Catasto fabbricati (NCEU) foglio 22, particella 1275, subalterni 1, 2 e 3 il tutto confinante con la Via
Cristoforo Colombo, la Via Dei Mille e la particella 2007 del medesimo foglio 22 catasto terreni, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con dispensa da ogni responsabilità a suo carico, la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di avversa resistenza.”
Per il convenuto: “I) verificati i presupposti della domanda attorea, adottare la decisione che riterrà di giustizia;
II) spese compensate.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_2
, , , , chiedendo Controparte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3 accertarsi l'acquisto in suo favore per intervenuta usucapione del compendio immobiliare sito in
Comune di LL frazione “La Ciaccia” all'incrocio tra la Via Cristoforo Colombo e la Via Dei
Mille, identificato al Catasto terreni, sezione DO, foglio 22, particella 789; al Catasto fabbricati
(NCEU) foglio 22, particella 783, subalterni 1 e 2; al Catasto fabbricati (NCEU) foglio 22, particella
1275, subalterni 1, 2 e 3.
pagina 2 di 5 Ha dedotto che il terreno ed i fabbricati per cui è causa le erano pervenuti a seguito di successione legittima del defunto padre , il quale, in esecuzione degli informali accordi di Persona_1
ripartizione del patrimonio immobiliare di famiglia presi con i fratelli e con il di loro padre
[...]
, a partire dall'anno 1971, aveva provveduto a presentare a proprio nome, interesse e spese, le Per_2
pratiche edilizie strumentali alla edificazione di quella che sarebbe diventata, fino alla morte avvenuta nel 2020, la propria residenza e dimora abituale, pur tuttavia tralasciando di curare gli aspetti pubblicitari di taluni acquisti immobiliari compiuti nel corso della propria vita presso la Conservatoria.
Ha precisato che l'area distinta in catasto terreni al foglio 22, particella 789, (su cui sono stati eretti i due fabbricati) in precedenza era ricompresa nella più ampia particella 23 sub A, ancor prima nella particella 23, ed era stata acquistata da dal di lui padre in virtù Persona_1 Persona_2
delle scritture private del 10 gennaio 1983 e 20 gennaio 1992.
Ha allegato che, su detta area, il aveva edificato a propria cura e spese i due Persona_1
fabbricati, qui stabilendovi la propria residenza e dimora abituale, dunque utilizzandoli quotidianamente come propri e con esclusione di qualsivoglia altrui diritto già dalla fine degli anni '70.
Ha aggiunto che, nell'anno 1995, gli odierni convenuti avevano rilasciato dichiarazione scritta sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata nelle firme dal funzionario addetto del Comune di
LL, con la quale avevano riconosciuto la proprietà del lotto 23/A e di tutto quanto al di sopra edificato, fin da 24 anni prima, in capo al medesimo fratello , come da richiamati Persona_1
accordi divisionali presi internamente alla famiglia.
Ha quindi rappresentato di esser divenuta unica erede universale del defunto padre, a seguito di rinuncia all'eredità formalizzata in data 19 febbraio 2022 dalla madre e dal fratello Parte_4 [...]
(1976) ed ha concluso come in epigrafe. Per_2
Si è costituita in giudizio la sola convenuta rappresentando che quanto sostenuto da Controparte_1
parte attrice corrispondeva al vero e nulla opponendo alla dichiarazione di usucapione degli immobili di cui di cui è causa, aderendo pertanto alla domanda attorea.
Benché ritualmente citati, gli altri convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 16/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 2 luglio 2024, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
pagina 3 di 5 Ritiene il Giudice adito che la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione del terreno e dei fabbricati per cui è causa spiegata dall'attrice sia fondata e debba essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
ha, difatti, fornito la prova di aver posseduto il terreno e i fabbricati siti in Comune Parte_1 di LL frazione “La Ciaccia” all'incrocio tra la Via Cristoforo Colombo e la Via Dei Mille, in modo pieno, pacifico, ininterrotto e uti dominus, da oltre vent'anni in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione, anche sommando il proprio possesso a quello del de cuius (deceduto il 26/11/2020), della quale è unica erede, avendo Persona_1 [...]
(moglie) e (figlio) rinunciato all'eredità giusta atto ricevuto dal notaio Pt_4 Persona_2
in data 19/02/2022. Persona_3
Tali circostanze sono state confermate da tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare, a conoscenza dei luoghi di causa che hanno riconosciuto nelle fotografie loro rammostrate, i quali hanno confermato tutti i fatti posto a fondamento del ricorso.
I testi escussi, difatti, oltre a confermare che gli immobili sono sempre stati utilizzati da Persona_1
e dalla sua famiglia, e dopo di lui dalla figlia hanno dichiarato che il godimento è
[...] Pt_1
stato sempre esercitato in assenza di contestazione da parte di terzi e che era stato sempre Persona_1
riconosciuto dai fratelli come unico proprietario del terreno e dei fabbricati e che i medesimi, ora, riconoscevano come proprietaria la nipote Pt_1
Risultano inoltre prodotte agli atti le licenze, concessioni e denunce presentate ed ottenute dal
[...]
relativamente agli immobili per cui è causa e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà Per_1
autenticate nelle firme dal funzionario addetto del Comune di LL rilasciate nell'anno 1995 da tutti gli odierni convenuti, fratelli di e zii dell'attrice con le Persona_1 Parte_1
quali gli stessi hanno riconosciuto la proprietà del lotto 23/A e di tutto quanto al di sopra edificato, fin da 24 anni prima, in capo al medesimo fratello . Persona_1
Deve quindi accogliersi la domanda attorea.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: in accoglimento della domanda attorea dichiara (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
proprietaria piena ed esclusiva, per intervenuta usucapione del complesso immobiliare (sito in Comune
pagina 4 di 5 di LL frazione “La Ciaccia” all'incrocio tra la Via Cristoforo Colombo e la Via Dei Mille) identificato al Catasto terreni, sezione DO, Foglio 22, particella 789; al Catasto fabbricati
(NCEU) Foglio 22, particella 783, subalterni 1 e 2; al Catasto fabbricati (NCEU) Foglio 22, particella 1275, subalterni 1, 2 e 3; mandando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità.
Spese compensate.
Sassari, 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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