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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art.392 cpc promosso
DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in VIA S.DAMIANO 4 20122 MILANO presso lo studio degli Avv.ti ADAVASTRO NICOLO' (C.F. , ADAVASTRO C.F._1
FRANCESCO ( ) e MUNNO LAURA ( ), che C.F._2 C.F._3
lo rappresentano e difendono come da delega in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE (rg.1466/24)
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (RG. 1479/24)
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in VIA PARINI N. 3 ROVELLASCA, elettivamente domiciliata in PIAZZA
A. DE GASPERI 15 SARONNO presso lo studio degli Avv.ti CLEMENTE LORENZO (C.F.
e CLERICI ALESSANDRA ( ) che la C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono come da delega in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE (rg.1479/24)
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (RG. 1466/24)
OGGETTO: “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per : come da foglio depositato in via telematica in data Parte_1
24.1.2025.
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 27.1.2025. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 3898/24, con separati atti di citazione il e la hanno riassunto avanti Parte_1 CP_1
questa Corte d'Appello il giudizio a suo tempo introdotto da CP_1
attraverso la notifica al del decreto ingiuntivo Tribunale di Parte_1
Pavia n.939/11 per l'importo di Euro 168.084,00, a titolo di corrispettivi per il noleggio di apparecchiature di rilevamento della velocità di autoveicoli.
L'opposizione ex art. 645 cpc proposta dal è stata respinta Parte_1
dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 1266/15, che – ritenuta la validità del contratto concluso dalle parti in data 20.9.2006 e poi formalizzato in data
10.1.2008 – ha riconosciuto il diritto della al pagamento dei CP_1
corrispettivi pattuiti fino al recesso esercitato dal il 27.3.2010, e dunque Pt_1
sia l'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto che quello di Euro 348.732,00 già versato in esecuzione del contratto (e chiesto in ripetizione ex art.2033 c.c. dal sulla base della pretesa nullità del contratto). Pt_1
Contro la sentenza del Tribunale di Pavia ha proposto appello il Parte_1
, lamentando che: 1) sarebbe stata erroneamente riconosciuta l'esistenza
[...]
di un valido rapporto contrattuale tra le parti dal 28.6.2007 al 10.1.2008, quando la volontà dell'Ente sarebbe stata espressa per tale periodo solo dalla Giunta municipale, sprovvista della relativa potestà; 2) sarebbe stata erroneamente riconosciuta la validità del contratto stipulato dalle parti in data 10.1.2008, quando questo sarebbe stato contrario a norme imperative (e in particolare agli artt. 11 e
12 Codice della Strada, che riservano agli agenti della Polizia Stradale
l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e all'art.345
DPR n.495/1992, che prevede la gestione diretta da parte della Polizia Stradale delle apparecchiature per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità); 3)
pagina 2 di 10 sarebbe stata erroneamente ritenuta la validità della novazione del contratto a seguito di mera delibera della Giunta Comunale n.46/08, per i motivi di cui al primo motivo d'appello; 4) sarebbe stata di conseguenza respinta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione di somme pagate in esecuzione di contratto inesistente/nullo. ha chiesto la conferma della CP_1
sentenza appellata, in via subordinata ribadendo le domande non esaminate dal
Tribunale, e dunque la condanna del al pagamento della Parte_1
somma di Euro 168.084,00 a titolo risarcitorio per responsabilità precontrattuale o a titolo di arricchimento senza causa. Con sentenza n.1645/17 la Corte
d'Appello di Milano, ritenuto che la Giunta non potesse validamente impegnare la volontà del per il periodo 28.6.2007-9.1.2008 né novare con la delibera Pt_1
n.46/08 il contratto stipulato il 10.1.2008, mentre quest'ultimo (vigente dal
10.1.08 all'11.6.08) sarebbe stato nullo per violazione delle norme imperative indicate dal ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando tuttavia il Pt_1
al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento per Pt_1
violazione delle obbligazioni di buona fede, protezione ed informazione sorte a suo carico per effetto del contatto sociale qualificato instauratosi con le trattative e la conclusione di accordi nulli.
Contro la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso principale avanti la
Corte di Cassazione il lamentando: 1) la violazione e falsa Parte_1
applicazione degli artt. 1175, 1773, 1337, 1338 e 1375 c.c., essendo stata riconosciuta una responsabilità da contatto in capo al Comune, pur in assenza di alcun legittimo affidamento da parte di che, quale operatore CP_1
professionale del settore, avrebbe dovuto conoscere le regole per la valida stipulazione del contratto di noleggio;
2) che la condanna a suo carico sarebbe stata pronunciata ultra petita, avendo al più controparte chiesto una condanna per responsabilità extracontrattuale, e senza che fosse stato provocato il contraddittorio sulla questione ex art.101 cpc. ha proposto ricorso CP_1
incidentale lamentando: 1) la compensazione delle spese processuale dei due pagina 3 di 10 gradi di giudizio di merito, senza idonee ragioni per la deroga all'art.91 cpc;
2) la ritenuta inesistenza di un valido rapporto contrattuale nonostante la Giunta
Comunale potesse esprimere verso l'esterno la volontà dell'Ente, nell'ambito di un negozio con un soggetto commerciale;
3) la ritenuta nullità dell'intero contratto, quando la clausola contrattuale eventualmente contraria agli artt. 16-17
RD n.2440/23, 11-12 CdS e 345 Reg. att. Cd.S sarebbe stata relativa solo al funzionamento dell'impianto autovelox;
4) come per il motivo n.2, con riguardo alla delibera di Giunta n.70/2006: il tutto richiamando la necessità che, in caso di accoglimento del ricorso principale, fosse esaminata la sua domanda di arricchimento senza causa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3989/24, quanto al ricorso del Pt_1
ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo, e quanto al ricorso incidentale di ha rigettato il secondo motivo ed il quarto, dichiarato CP_1
inammissibile il terzo e dichiarato assorbito il quinto, rinviando a questa Corte in diversa composizione anche per la decisione sulle spese di lite.
A seguito della decisione della Suprema Corte debbono dunque ritenersi definitivi: l'accertamento della nullità dei contratti stipulati dalle parti per il noleggio di apparecchiature di rilevamento della velocità di autoveicoli, per difetto del requisito di forma scritta e per essere stata espressa la volontà del solo attraverso una delibera della Giunta Municipale quanto ai periodi Pt_1
28.6.07/9.1.08 e 11.6.08/agosto 2009 (rigetto del secondo e quarto motivo di ricorso incidentale) nonché per violazione di norme imperative quanto al periodo
10.1.08/11.6.08 (inammissibilità del terzo motivo del ricorso incidentale) e l'ammissibilità della qualificazione della domanda subordinata di CP_1
come fondata su responsabilità da contatto qualificata (rigetto del secondo motivo di ricorso del : questa Corte, nei due giudizi in riassunzione riuniti ex Pt_1
art. 335 cpc, è chiamata pertanto a pronunciarsi sulla sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria di da CP_1
responsabilità da contatto qualificato (ed in particolare la sussistenza di un pagina 4 di 10 giustificato affidamento da parte della stessa nella validità del contratto) e, in caso negativo, sulla domanda di di arricchimento senza causa. CP_1
In particolare, la Suprema Corte – dopo aver confermato che la fattispecie in esame ben potesse essere ricondotta ad ipotesi di responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di buona fede e dei correlati obblighi di informazione e protezione nascenti dal “contatto sociale” instauratosi tra le parti con le trattative e la stipulazione del pur invalido contratto, come da giurisprudenza di legittimità inauguratasi, in tema di responsabilità precontrattuale della PA, con la sentenza n. 14188/16 e poi ribadita da Cass. n. 25644/17; Cass. n.19775/18 – ha ricordato che “in caso di nullità del contratto derivante da violazione di una norma imperativa, quale quella della necessaria forma scritta “ad substantiam” per i contratti della pubblica amministrazione deve ritenersi, secondo un criterio di ordinaria diligenza, la conoscenza di tali modalità di contrattazione con la p.a. in capo al soggetto privato che contratta, allorché questi eserciti la propria attività nel settore degli appalti, con ciò escludendosi ogni responsabilità dell'ente pubblico sotto il profilo del contatto sociale o della responsabilità contrattuale.
Ragione per cui se l'invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali – cioè
– da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e – comunque – tali che la loro ignoranza ben avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse. Alla stregua di tale principio, qualora detta responsabilità venga invocata verso una P.A., in relazione a causa di invalidità per difetto di forma scritta “ad substantiam”, deve escludersi la mala fede della P.A. ai fini della sussistenza di detta responsabilità – cfr. Cass. n. 4635/06”. Ancora la
Suprema Corte, in relazione alla valutazione riservata al giudice di merito circa il colpevole o incolpevole affidamento dell'atro contraente nella validità del contratto con la PA, ha affermato che occorra considerare “in concreto se la norma pagina 5 di 10 violata sia conosciuta o facilmente conoscibile da qualunque cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione della norme e della conoscenza e conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità”. A questi principi è tenuta ad uniformarsi questa Corte, ovviando alla mancata valutazione da parte della sentenza cassata, fra gli elementi rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità da contatto qualificato, della circostanza che la “la società fosse operante nei rapporti con la CP_1
pubblica amministrazione e nel campo del noleggio di apparecchiature Autovelox proprio perché risultava per sua stessa ammissione essere 'l'unico soggetto sul mercato che commercializzava quelle apparecchiature di rilevamento della velocità'”.
Ritiene questa Corte che nessun ragionevole affidamento la CP_1
potesse riporre nella validità di contratti stipulati con l'ente pubblico sulla base di una mera delibera dell'organo esecutivo dello stesso, e come tali nulli per mancanza della forma scritta prescritta ad substantiam dagli artt.16 e 17 RD
n.2440 del 1923, disposizioni oltremodo risalenti e che qualunque contraente con la p.a. è tenuto a conoscere secondo i criteri di minima diligenza. Ciò vale ad escludere che alcuna responsabilità del possa essere ravvisata per non Pt_1
aver informato dell'invalidità del rapporto per i periodi 28.6.2007- CP_1
9.1.2008 e 11.6.2008-agosto 2009.
Quanto al periodo 10.1.2008-11.6.2008, nel quale era vigente tra le parti il contratto stipulato dal in forma scritta in forza di manifestazione di Pt_1
volontà dell'organo a ciò deputato, deve valutarsi se potesse avere CP_1
conoscenza, alla stregua dei criteri di diligenza richiesti allo stesso in vista della sua qualità professionale, della portata delle norme imperative che sono state ritenute causa di nullità del contratto, avuto riguardo al momento della stipulazione dello stesso. In materia di accertamenti a mezzo di strumentazione elettronica delle violazioni del codice della strada, in verità, si è sviluppato negli anni un cospicuo contenzioso, scaturito dalle censure dei soggetti colpiti da pagina 6 di 10 accertamento, ma la giurisprudenza formatasi riguardo agli adempimenti del
Comune necessari per la validità della contestazione dell'infrazione ha in via logica diretta rilevanza anche ai fini dell'affidamento che il noleggiatore di detta strumentazione al Comune abbia potuto riporre nella validità del tipo di contratto per l'utilizzo della stessa. Fin da epoca precedente il 10.1.2008, tuttavia, era stato definito il significato dell'art.345 del DPR n.495/1992, affermandosi che l'obbligo di gestione diretta delle apparecchiature da parte della polizia stradale, sebbene non implichi una presenza della stessa al momento del rilievo, va inteso nel senso che siano i suoi organi “a decidere l'ubicazione degli apparecchi e i tempi del loro funzionamento, nonché a prelevare e leggere i dati, e che siano solo essi a poter accedere agli apparati e ai dati” (Cass. n. 15348/2005): in questo senso la giurisprudenza della Suprema Corte si è posta in continuità, affermando che l'accertamento della violazione dei limiti di velocità attraverso “autovelox” , quale atto della polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione meccanica dell'illecito, è atto riservato ai pubblici ufficiali, e valido solo ove
“l'attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall'operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della violazione” (Cass. n. 7306/96; Cass. n.38276/21). Deve pertanto concludersi che, stipulando il contratto con il quale alla polizia locale era stata riservata una mera attività di supervisione dell'operato della quest'ultima ben CP_1
potesse conoscerne la contrarietà a norme imperative e non potesse dunque riporre alcun ragionevole affidamento sulla validità dello stesso.
Escluso pertanto che il possa essere chiamato a rispondere Parte_1
in via risarcitoria ex art.1173 e 1175 c.c., resta da valutare se debba nei suoi confronti essere accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa. In proposito si rammenta il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove pagina 7 di 10 la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (ed in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 27008/24; Cass. n. 6735/24). Tale principio vale a negare integralmente la fondatezza della domanda, non solo quanto alle somme pretese da per il periodo 10.1.2008-11.6.2008 (“coperto” dal CP_1
contratto scritto), atteso che anche per il periodo precedente e per quello successivo la regolamentazione del rapporto prevedeva ugualmente la violazione delle norme imperative di cui agli artt.11 e 12 C.d.S. e 345 DPR n.495/1992: ciò si dice in vista della recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n.
1284/25, con la quale è stato rimesso alle Sezioni Unite, anche ai sensi dell'art.363, III co. cpc, di “valutare se, in riferimento al principio affermato dalla recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 dicembre 2023 n.33954, avuto riguardo alla residualità dell'azione di arricchimento senza causa ex art.2042 c.c. ed ove non risulti opportuna la definizione della nozione di 'giusta causa' in carenza della quale è data l'azione in parola, l'ipotesi di nullità del contratto della
PA per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, qualificate ostative all'ammissibilità della domanda ex art.2041 c.c.”.
Alla soccombenza di segue la sua condanna al pagamento delle CP_1
spese processuali per tutti i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi (per il giudizio avanti il Tribunale e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale avanti la Corte d'Appello nonché per il giudizio avanti la Corte di Cassazione) e minimi per la fase di trattazione avanti la Corte
d'Appello di cui al DM n. avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate. pagina 8 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, così provvede:
− Respinge tutte le domande proposte da CP_1
− Condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1
delle spese processuali, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro 14.103,00 (di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio, Euro
1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 5.670,00 per la fase di trattazione ed
Euro 4.253,00 per la fase decisionale), quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello in complessivi Euro 12.154,00 (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), quanto al giudizio di Cassazione in complessivi Euro 7.665,00 (di cui Euro 3.402,00 per la fase di studio, Euro 2.478,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.775,00 per la fase decisionale), e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi
Euro 12.154,00 (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro
5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge.
Così deciso, in Milano il 29/04/2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art.392 cpc promosso
DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in VIA S.DAMIANO 4 20122 MILANO presso lo studio degli Avv.ti ADAVASTRO NICOLO' (C.F. , ADAVASTRO C.F._1
FRANCESCO ( ) e MUNNO LAURA ( ), che C.F._2 C.F._3
lo rappresentano e difendono come da delega in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE (rg.1466/24)
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (RG. 1479/24)
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in VIA PARINI N. 3 ROVELLASCA, elettivamente domiciliata in PIAZZA
A. DE GASPERI 15 SARONNO presso lo studio degli Avv.ti CLEMENTE LORENZO (C.F.
e CLERICI ALESSANDRA ( ) che la C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono come da delega in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE (rg.1479/24)
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (RG. 1466/24)
OGGETTO: “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per : come da foglio depositato in via telematica in data Parte_1
24.1.2025.
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 27.1.2025. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 3898/24, con separati atti di citazione il e la hanno riassunto avanti Parte_1 CP_1
questa Corte d'Appello il giudizio a suo tempo introdotto da CP_1
attraverso la notifica al del decreto ingiuntivo Tribunale di Parte_1
Pavia n.939/11 per l'importo di Euro 168.084,00, a titolo di corrispettivi per il noleggio di apparecchiature di rilevamento della velocità di autoveicoli.
L'opposizione ex art. 645 cpc proposta dal è stata respinta Parte_1
dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 1266/15, che – ritenuta la validità del contratto concluso dalle parti in data 20.9.2006 e poi formalizzato in data
10.1.2008 – ha riconosciuto il diritto della al pagamento dei CP_1
corrispettivi pattuiti fino al recesso esercitato dal il 27.3.2010, e dunque Pt_1
sia l'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto che quello di Euro 348.732,00 già versato in esecuzione del contratto (e chiesto in ripetizione ex art.2033 c.c. dal sulla base della pretesa nullità del contratto). Pt_1
Contro la sentenza del Tribunale di Pavia ha proposto appello il Parte_1
, lamentando che: 1) sarebbe stata erroneamente riconosciuta l'esistenza
[...]
di un valido rapporto contrattuale tra le parti dal 28.6.2007 al 10.1.2008, quando la volontà dell'Ente sarebbe stata espressa per tale periodo solo dalla Giunta municipale, sprovvista della relativa potestà; 2) sarebbe stata erroneamente riconosciuta la validità del contratto stipulato dalle parti in data 10.1.2008, quando questo sarebbe stato contrario a norme imperative (e in particolare agli artt. 11 e
12 Codice della Strada, che riservano agli agenti della Polizia Stradale
l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e all'art.345
DPR n.495/1992, che prevede la gestione diretta da parte della Polizia Stradale delle apparecchiature per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità); 3)
pagina 2 di 10 sarebbe stata erroneamente ritenuta la validità della novazione del contratto a seguito di mera delibera della Giunta Comunale n.46/08, per i motivi di cui al primo motivo d'appello; 4) sarebbe stata di conseguenza respinta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione di somme pagate in esecuzione di contratto inesistente/nullo. ha chiesto la conferma della CP_1
sentenza appellata, in via subordinata ribadendo le domande non esaminate dal
Tribunale, e dunque la condanna del al pagamento della Parte_1
somma di Euro 168.084,00 a titolo risarcitorio per responsabilità precontrattuale o a titolo di arricchimento senza causa. Con sentenza n.1645/17 la Corte
d'Appello di Milano, ritenuto che la Giunta non potesse validamente impegnare la volontà del per il periodo 28.6.2007-9.1.2008 né novare con la delibera Pt_1
n.46/08 il contratto stipulato il 10.1.2008, mentre quest'ultimo (vigente dal
10.1.08 all'11.6.08) sarebbe stato nullo per violazione delle norme imperative indicate dal ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando tuttavia il Pt_1
al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento per Pt_1
violazione delle obbligazioni di buona fede, protezione ed informazione sorte a suo carico per effetto del contatto sociale qualificato instauratosi con le trattative e la conclusione di accordi nulli.
Contro la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso principale avanti la
Corte di Cassazione il lamentando: 1) la violazione e falsa Parte_1
applicazione degli artt. 1175, 1773, 1337, 1338 e 1375 c.c., essendo stata riconosciuta una responsabilità da contatto in capo al Comune, pur in assenza di alcun legittimo affidamento da parte di che, quale operatore CP_1
professionale del settore, avrebbe dovuto conoscere le regole per la valida stipulazione del contratto di noleggio;
2) che la condanna a suo carico sarebbe stata pronunciata ultra petita, avendo al più controparte chiesto una condanna per responsabilità extracontrattuale, e senza che fosse stato provocato il contraddittorio sulla questione ex art.101 cpc. ha proposto ricorso CP_1
incidentale lamentando: 1) la compensazione delle spese processuale dei due pagina 3 di 10 gradi di giudizio di merito, senza idonee ragioni per la deroga all'art.91 cpc;
2) la ritenuta inesistenza di un valido rapporto contrattuale nonostante la Giunta
Comunale potesse esprimere verso l'esterno la volontà dell'Ente, nell'ambito di un negozio con un soggetto commerciale;
3) la ritenuta nullità dell'intero contratto, quando la clausola contrattuale eventualmente contraria agli artt. 16-17
RD n.2440/23, 11-12 CdS e 345 Reg. att. Cd.S sarebbe stata relativa solo al funzionamento dell'impianto autovelox;
4) come per il motivo n.2, con riguardo alla delibera di Giunta n.70/2006: il tutto richiamando la necessità che, in caso di accoglimento del ricorso principale, fosse esaminata la sua domanda di arricchimento senza causa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3989/24, quanto al ricorso del Pt_1
ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo, e quanto al ricorso incidentale di ha rigettato il secondo motivo ed il quarto, dichiarato CP_1
inammissibile il terzo e dichiarato assorbito il quinto, rinviando a questa Corte in diversa composizione anche per la decisione sulle spese di lite.
A seguito della decisione della Suprema Corte debbono dunque ritenersi definitivi: l'accertamento della nullità dei contratti stipulati dalle parti per il noleggio di apparecchiature di rilevamento della velocità di autoveicoli, per difetto del requisito di forma scritta e per essere stata espressa la volontà del solo attraverso una delibera della Giunta Municipale quanto ai periodi Pt_1
28.6.07/9.1.08 e 11.6.08/agosto 2009 (rigetto del secondo e quarto motivo di ricorso incidentale) nonché per violazione di norme imperative quanto al periodo
10.1.08/11.6.08 (inammissibilità del terzo motivo del ricorso incidentale) e l'ammissibilità della qualificazione della domanda subordinata di CP_1
come fondata su responsabilità da contatto qualificata (rigetto del secondo motivo di ricorso del : questa Corte, nei due giudizi in riassunzione riuniti ex Pt_1
art. 335 cpc, è chiamata pertanto a pronunciarsi sulla sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria di da CP_1
responsabilità da contatto qualificato (ed in particolare la sussistenza di un pagina 4 di 10 giustificato affidamento da parte della stessa nella validità del contratto) e, in caso negativo, sulla domanda di di arricchimento senza causa. CP_1
In particolare, la Suprema Corte – dopo aver confermato che la fattispecie in esame ben potesse essere ricondotta ad ipotesi di responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di buona fede e dei correlati obblighi di informazione e protezione nascenti dal “contatto sociale” instauratosi tra le parti con le trattative e la stipulazione del pur invalido contratto, come da giurisprudenza di legittimità inauguratasi, in tema di responsabilità precontrattuale della PA, con la sentenza n. 14188/16 e poi ribadita da Cass. n. 25644/17; Cass. n.19775/18 – ha ricordato che “in caso di nullità del contratto derivante da violazione di una norma imperativa, quale quella della necessaria forma scritta “ad substantiam” per i contratti della pubblica amministrazione deve ritenersi, secondo un criterio di ordinaria diligenza, la conoscenza di tali modalità di contrattazione con la p.a. in capo al soggetto privato che contratta, allorché questi eserciti la propria attività nel settore degli appalti, con ciò escludendosi ogni responsabilità dell'ente pubblico sotto il profilo del contatto sociale o della responsabilità contrattuale.
Ragione per cui se l'invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali – cioè
– da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e – comunque – tali che la loro ignoranza ben avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse. Alla stregua di tale principio, qualora detta responsabilità venga invocata verso una P.A., in relazione a causa di invalidità per difetto di forma scritta “ad substantiam”, deve escludersi la mala fede della P.A. ai fini della sussistenza di detta responsabilità – cfr. Cass. n. 4635/06”. Ancora la
Suprema Corte, in relazione alla valutazione riservata al giudice di merito circa il colpevole o incolpevole affidamento dell'atro contraente nella validità del contratto con la PA, ha affermato che occorra considerare “in concreto se la norma pagina 5 di 10 violata sia conosciuta o facilmente conoscibile da qualunque cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione della norme e della conoscenza e conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità”. A questi principi è tenuta ad uniformarsi questa Corte, ovviando alla mancata valutazione da parte della sentenza cassata, fra gli elementi rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità da contatto qualificato, della circostanza che la “la società fosse operante nei rapporti con la CP_1
pubblica amministrazione e nel campo del noleggio di apparecchiature Autovelox proprio perché risultava per sua stessa ammissione essere 'l'unico soggetto sul mercato che commercializzava quelle apparecchiature di rilevamento della velocità'”.
Ritiene questa Corte che nessun ragionevole affidamento la CP_1
potesse riporre nella validità di contratti stipulati con l'ente pubblico sulla base di una mera delibera dell'organo esecutivo dello stesso, e come tali nulli per mancanza della forma scritta prescritta ad substantiam dagli artt.16 e 17 RD
n.2440 del 1923, disposizioni oltremodo risalenti e che qualunque contraente con la p.a. è tenuto a conoscere secondo i criteri di minima diligenza. Ciò vale ad escludere che alcuna responsabilità del possa essere ravvisata per non Pt_1
aver informato dell'invalidità del rapporto per i periodi 28.6.2007- CP_1
9.1.2008 e 11.6.2008-agosto 2009.
Quanto al periodo 10.1.2008-11.6.2008, nel quale era vigente tra le parti il contratto stipulato dal in forma scritta in forza di manifestazione di Pt_1
volontà dell'organo a ciò deputato, deve valutarsi se potesse avere CP_1
conoscenza, alla stregua dei criteri di diligenza richiesti allo stesso in vista della sua qualità professionale, della portata delle norme imperative che sono state ritenute causa di nullità del contratto, avuto riguardo al momento della stipulazione dello stesso. In materia di accertamenti a mezzo di strumentazione elettronica delle violazioni del codice della strada, in verità, si è sviluppato negli anni un cospicuo contenzioso, scaturito dalle censure dei soggetti colpiti da pagina 6 di 10 accertamento, ma la giurisprudenza formatasi riguardo agli adempimenti del
Comune necessari per la validità della contestazione dell'infrazione ha in via logica diretta rilevanza anche ai fini dell'affidamento che il noleggiatore di detta strumentazione al Comune abbia potuto riporre nella validità del tipo di contratto per l'utilizzo della stessa. Fin da epoca precedente il 10.1.2008, tuttavia, era stato definito il significato dell'art.345 del DPR n.495/1992, affermandosi che l'obbligo di gestione diretta delle apparecchiature da parte della polizia stradale, sebbene non implichi una presenza della stessa al momento del rilievo, va inteso nel senso che siano i suoi organi “a decidere l'ubicazione degli apparecchi e i tempi del loro funzionamento, nonché a prelevare e leggere i dati, e che siano solo essi a poter accedere agli apparati e ai dati” (Cass. n. 15348/2005): in questo senso la giurisprudenza della Suprema Corte si è posta in continuità, affermando che l'accertamento della violazione dei limiti di velocità attraverso “autovelox” , quale atto della polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione meccanica dell'illecito, è atto riservato ai pubblici ufficiali, e valido solo ove
“l'attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall'operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della violazione” (Cass. n. 7306/96; Cass. n.38276/21). Deve pertanto concludersi che, stipulando il contratto con il quale alla polizia locale era stata riservata una mera attività di supervisione dell'operato della quest'ultima ben CP_1
potesse conoscerne la contrarietà a norme imperative e non potesse dunque riporre alcun ragionevole affidamento sulla validità dello stesso.
Escluso pertanto che il possa essere chiamato a rispondere Parte_1
in via risarcitoria ex art.1173 e 1175 c.c., resta da valutare se debba nei suoi confronti essere accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa. In proposito si rammenta il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove pagina 7 di 10 la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (ed in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 27008/24; Cass. n. 6735/24). Tale principio vale a negare integralmente la fondatezza della domanda, non solo quanto alle somme pretese da per il periodo 10.1.2008-11.6.2008 (“coperto” dal CP_1
contratto scritto), atteso che anche per il periodo precedente e per quello successivo la regolamentazione del rapporto prevedeva ugualmente la violazione delle norme imperative di cui agli artt.11 e 12 C.d.S. e 345 DPR n.495/1992: ciò si dice in vista della recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n.
1284/25, con la quale è stato rimesso alle Sezioni Unite, anche ai sensi dell'art.363, III co. cpc, di “valutare se, in riferimento al principio affermato dalla recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 dicembre 2023 n.33954, avuto riguardo alla residualità dell'azione di arricchimento senza causa ex art.2042 c.c. ed ove non risulti opportuna la definizione della nozione di 'giusta causa' in carenza della quale è data l'azione in parola, l'ipotesi di nullità del contratto della
PA per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, qualificate ostative all'ammissibilità della domanda ex art.2041 c.c.”.
Alla soccombenza di segue la sua condanna al pagamento delle CP_1
spese processuali per tutti i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi (per il giudizio avanti il Tribunale e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale avanti la Corte d'Appello nonché per il giudizio avanti la Corte di Cassazione) e minimi per la fase di trattazione avanti la Corte
d'Appello di cui al DM n. avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate. pagina 8 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, così provvede:
− Respinge tutte le domande proposte da CP_1
− Condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1
delle spese processuali, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro 14.103,00 (di cui Euro 2.552,00 per la fase di studio, Euro
1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 5.670,00 per la fase di trattazione ed
Euro 4.253,00 per la fase decisionale), quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello in complessivi Euro 12.154,00 (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), quanto al giudizio di Cassazione in complessivi Euro 7.665,00 (di cui Euro 3.402,00 per la fase di studio, Euro 2.478,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.775,00 per la fase decisionale), e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi
Euro 12.154,00 (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro
5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge.
Così deciso, in Milano il 29/04/2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
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