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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 25 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
) ,in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampaolo Secci,
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
( ), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo CP_2 C.F._1
studio dell'avv. Alessio Dessi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
e contro
( ) nato a [...] il [...], res. in NTroparte_3 C.F._2
1
Carbonia, loc. Tanas n. 12;
appellato contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della
sentenza appellata: … IN VIA PRINCIPALE 2) ACCERTARE il concorso di colpa del sig.
nella causazione del sinistro a causa del mancato uso o della corretta CP_2
adozione del casco protettivo e, per l'effetto, CONDANNARE il medesimo alla restituzione
di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante,
nella misura che sarà accertata in corso di causa a seguito di espletanda C.T.U., oltre
interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
3)
ACCERTARE l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno patrimoniale
da incapacità lavorativa specifica o, comunque, la riduzione dell'importo liquidato per
Con tale causa, e per l'effetto, CONDANNARE il medesimo sig. lla restituzione di quanto
percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante;
IN OGNI
CASO 4) ACCERTARE il versamento di € 20.000,00 nel maggio 2015 e di € 80.000,00 nel
febbraio 2017, nonché di € 109.465,18 ed € 33.146,56 (per spese legali liquidate) in data
21.12.2020 in parziale esecuzione della sentenza di primo grado in favore
dell'attore/appellato da parte della e per l'effetto, CONDANNARE il NTroparte_4
Con medesimo sig. alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto in
favore della odierna appellante o, eventualmente, LIQUIDARE gli eventuali ulteriori
Con danni subiti dal sig. nei limiti di verità e giustizia tenendo conto del suo concorso di
colpa nella causazione del danno, e respingere ogni avversa ulteriore domanda, in quanto
del tutto infondata in fatto ed in diritto;
5) con vittoria di spese e competenze dei due gradi
del giudizio, o, per lo meno, con compensazione delle spese relative al primo grado di
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giudizio e vittoria delle spese relative al secondo grado. IN VIA SUBORDINATA
ISTRUTTORIA 6) DISPORRE il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio al fine di
accertare la compatibilità tra il corretto uso del casco protettivo e la tipologia delle lesioni
Con riportate dal sig. n conseguenza del sinistro per cui è causa”.
nell'interesse dell'appellato costituito: “Voglia l' Ill.ma Corte D' Appello di Cagliari,
contrariis reiectis … IN VIA PRINCIPALE 2) Rigettare, in quanto inammissibili ed
infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla , confermando NTroparte_1
in toto la sentenza n. 2498/2020 pronunciata dal Tribunale di Cagliari in data 19.11.2020,
oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. 3) Con vittoria di spese e
competenze del procedimento, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del
sottoscritto legale. IN VIA ISTRUTTORIA 4) Rigettare la richiesta di rinnovo della
consulenza tecnica d' ufficio proposta dalla per i motivi esposti in NTroparte_1
parte motiva”.
Fatti di causa
Con atto di citazione in data 3.12.2015 convenne in giudizio davanti al CP_2
Tribunale di Cagliari e la esponendo: NTroparte_5 NTroparte_1
- che in data 23.6.2012, alle ore 22.40 circa , lungo la via Trieste in Carbonia, in qualità di trasportato e con il casco obbligatorio regolarmente indossato, viaggiava a bordo del ciclomotore Yamaha MBK Ovetto targato X55M8V, di proprietà e condotto da
[...]
, assicurato per la responsabilità civile con la CP_3 NTroparte_1
- che il ciclomotore, giunto in prossimità dell'incrocio con la via Costituente, nonostante l'intersezione fosse regolamentata da impianto semaforico che in quel frangente segnalava il rosso, lo attraversava, peraltro a velocità non commisurata alle circostanze di tempo e di luogo e si immetteva sulla via Dalmazia contromano, così andando a impattare violentemente contro l'autovettura di proprietà di tale che si trovava in Persona_1
prossimità della linea di arresto;
3
- che in conseguenza dell'impatto l'esponente veniva sbalzato dal sellino, per poi ricadere sull'asfalto, riportando gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali.
NT Su tali premesse il hiese la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati, detratto un acconto di euro 20.000,00 già ricevuto nel
2015, in euro 435.109,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa.
Si costituì in giudizio la non contestando la sussistenza della NTroparte_1
esclusiva responsabilità per il sinistro in capo a , né la sussistenza NTroparte_3
dell'obbligazione risarcitoria gravante sulla compagnia di assicurazione del mezzo ai sensi dell'art. 141 cod. ass., bensì rilevando il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., in quanto doveva ritenersi che
NT il al momento del sinistro non indossasse il casco protettivo o non lo indossasse correttamente, sicché di ciò si sarebbe dovuto tenere conto in sede di liquidazione del danno. Inoltre, la Compagnia di assicurazione ha contestato in ogni caso la quantificazione del danno operata dall'attore.
, pur ritualmente citato, non si costituì in giudizio e rimase contumace. NTroparte_3
In corso di causa l'assicurazione versò al OI la ulteriore somma di euro 80.000,00, a titolo di provvisionale ex art. 147 cod. ass., giusta ordinanza del giudice istruttore del 28.1.2017.
La causa fu istruita con produzioni documentali, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio e fu decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2498/2020 depositata in data
19.11.2020, che così dispose: “- dichiara che l'occorso per cui è giudizio è ascrivibile alla
responsabilità esclusiva del convenuto;
- dichiara tenuti e condanna i NTroparte_3
convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della (residua) somma di
€ 320.110,37 oltre interessi di legge dalla presente decisione al saldo;
- rigetta tutte le
altre domande;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione
delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 1275,48 per spese e € 21.500,00
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per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del Procuratore
antistatario; - pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto tempestivo appello la NTroparte_1
sulla base di tre motivi.
[...]
Si è costituito in giudizio per resistere all'appello ed invocarne il rigetto. CP_2
, pur ritualmente citato anche in appello, non si è costituito ed è stato NTroparte_3
dichiarato contumace.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza del concorso del fatto colposo del danneggiato per il
NT mancato uso del casco protettivo da parte del l momento del sinistro e a tal fine deduce l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, nonché il difetto di motivazione sul punto e la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto il mancato utilizzo del casco si sarebbe dovuto ritenere provato o in virtù della mancata specifica contestazione di quanto affermato sul punto dalla o in virtù della mancata prova positiva circa l'utilizzo NTroparte_1
NT del casco stesso da parte del
Il motivo è, nel suo complesso, infondato.
Occorre preliminarmente richiamare il principio per cui: “l'omesso uso del casco protettivo
da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima
di un sinistro stradale per il danno causato a sé stessa, soltanto ove il giudice di merito
accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del
danno, costituendone, appunto, un antecedente causale” (cfr. Cass. civ. n. 24432/2009),
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con l'ulteriore precisazione che l'accertamento in fatto di tale circostanza, ossia l'utilizzo o meno del casco e l'incidenza causale del suo eventuale mancato utilizzo, “può essere
accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art.
1227, comma 1, c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 9241/2016).
Ciò premesso, deve escludersi in primo luogo che nel caso di specie il mancato utilizzo del casco possa ritenersi provato in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. Sul punto, infatti, è sufficiente rilevare come in citazione l'attore in primo grado avesse espressamente allegato di indossare il casco protettivo e come, invece, la compagnia di assicurazione convenuta avesse contestato espressamente tale circostanza, allegando che
NT il passeggero sul ciclomotore condotto dal , non indossasse il casco. In tale CP_3
contesto è evidente come la prova dell'utilizzo o meno del casco e dell'efficienza causale del suo mancato utilizzo si dovesse trarre dagli esiti dell'istruttoria in concreto svolta e non certo in forza del principio di non contestazione.
Si deve, pertanto, avere riguardo al complesso delle risultanze probatorie e ritiene questa
Corte che dalle stesse si possa ricavare la prova in via presuntiva dell'utilizzo del casco,
nonché, in ogni caso, l'assenza di concreta incidenza causale del suo mancato utilizzo. In
tal senso depongono i seguenti elementi:
- nel luogo del sinistro, poco tempo dopo il verificarsi di esso, i carabinieri intervenuti, pur
NT non avendo trovato il con il casco indossato, hanno reperito comunque il suo casco,
sicché può evincersi che egli lo indossasse al momento dell'impatto, ovvero che il casco si sia sfilato proprio in conseguenza dell'urto con il suolo conseguente al sinistro;
NT
- le gravissime lesioni riscontrate sul ell'immediatezza del ricovero ospedaliero (cfr.
referto di esame TC eseguito il 24.6.2012), nonché all'esito degli accertamenti medico legali compiuti in causa – i cui esiti non sono stati in alcun modo contestati dai consulenti della compagnia di assicurazione – sono costituite in sostanza, oltre che dai danni interni conseguenti al trauma cranico provocato dalla violenza dell'urto che hanno comportato
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anche l'insorgere di un deficit cognitivo, da multiple fratture del massiccio facciale
(zigomi, naso, orbite etc.), dell'osso temporale e del seno frontale, con ematoma extradurale a localizzazione frontale, sicché deve evincersi come le stesse siano compatibili con l'ordinario utilizzo di un casco omologato, all'epoca del fatto, per un
NT piccolo ciclomotore quale quello sul quale il ra trasportato (lo Yamaha MBK Ovetto),
giacché concentrate sulla parte facciale, notoriamente quella che resta appunto priva di copertura;
- all'esito della trasmissione della bozza di c.t.u. alle parti, il c.t.p. di parte attrice ha
NT specificato, in ordine all'utilizzo del casco da parte del che l'assenza di gravi lacerazioni dei tessuti molli del cranio e/o l'assenza di fratture scomposte, con stravolgimento anatomico del tavolato osseo, consentivano di ritenere che il danneggiato indossasse il dispositivo di protezione e diversamente le lesioni sarebbero state ancora più
gravi e verosimilmente letali. Tale considerazione è stata fatta propria dal CTU in quanto egli non ha inteso in relazione ad essa formulare alcuna obiezione (e ciò si afferma espressamente a pag. 27 dell'elaborato peritale), sicché nello svolgimento della censura in questa sede l'appellante avrebbe dovuto prendere specifica posizione ed argomentare sulle ragioni per le quali i due elementi presi in considerazione nella perizia in atti (l'assenza di lacerazioni dei tessuti e di fratture scomposte) non sarebbero indicativi dell'utilizzo del casco da parte del danneggiato.
Tali elementi, unitariamente considerati, consentono pertanto sia di ritenere le lesioni compatibili con l'utilizzo del casco protettivo;
sia di inferire l'inefficienza causale concreta dell'eventuale mancato uso del casco, giacché le lesioni ossee si sono verificate in gran parte nella porzione del cranio che, anche in caso di utilizzo di un casco omologato per l'utilizzo su un motociclo di piccola cilindrata, sarebbe in ogni caso rimasta scoperta e priva di protezione.
NT Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che sia stato riconosciuto al il
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ristoro del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, laddove il Tribunale, dopo aver richiamato correttamente i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in
NT esame, avrebbe dovuto rilevare come il non avesse allegato e provato di svolgere alcuna attività, né di non poter svolgere attività lavorativa successivamente al sinistro.
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
NT In primo luogo, infatti, il Tribunale ha espressamente ritenuto che il soggetto privo di qualsivoglia qualificazione professionale e che aveva appena 24 anni alla data del sinistro,
svolgesse soltanto lavori saltuari e non regolari nel settore edile come manovale. Tale
convincimento è stato fondato dal giudice di primo grado sulle deposizioni del teste funzionario del la quale ha affermato, Testimone_1 NTroparte_6
NT rispondendo alla domanda se fosse vero che il volgesse lavori come manovale e altri lavori di fatica (capo 15 della memoria istruttoria di parte attrice in primo grado), che egli era seguito dai Servizi Sociali comunali e che svolgeva lavori saltuari;
nonché del teste
NT
, compagna all'epoca del la quale ha precisato come egli Testimone_2
svolgesse di tanto in tanto lavori come manovale, peraltro in nero e senza essere assicurato.
A fronte di tale specifico e motivato accertamento del giudice di primo grado in ordine all'attività professionale svolta dal danneggiato, l'appellante si è limitato del tutto genericamente, ed in contrasto proprio con le risultanze probatorie di cui si è dato conto nella sentenza impugnata, ad affermare l'assenza di prova circa lo svolgimento di attività
lavorativa da parte del danneggiato.
In secondo luogo, l'appellante non ha in alcun modo considerato che il Tribunale, al fine di determinare l'ammontare del danno da lesione della capacità lavorativa, ha utilizzato come parametro non quello del reddito medio di un operaio del settore edile, bensì il criterio del reddito pari al triplo della pensione sociale, previsto proprio dall'art. 137,
comma 3, c. ass. quale criterio residuale per quantificare il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, pacificamente applicabile proprio allorquando il
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soggetto danneggiato sia disoccupato al momento del sinistro e non abbia, per formazione scolastica o professionale, specifiche qualificazioni o attitudini tali da far protendere che egli potesse svolgere una particolare professione, ovvero abbia un reddito comunque di entità modesta o sporadico. D'altronde la Suprema Corte ha costantemente affermato che:
“un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da
chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni
siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che,
continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le
proprie capacità” (cfr. Cass. civ. ord. n. 24481/2020 e n. 5797/2024) e che “ai fini della
liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da
soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa
del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale
anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un
reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato
(cfr. Cass. civ. ord. n. 17690/2020; Cass. civ. ord. n. 25370/2018).
L'appellante, infine, non ha censurato specificamente l'accertamento del Tribunale in ordine alla entità della lesione della capacità lavorativa, che è stata quantificata in una riduzione del reddito (equitativamente determinato, come detto, in un importo annuo pari al triplo della pensione sociale) pari al 30% in conseguenza della gravità delle lesioni subite come risultanti dalla c.t.u. in atti, le quali hanno necessariamente ridotto le importanti e durevoli energie fisiche necessarie allo svolgimento di lavori di fatica (sono stati riscontrati
NT sul ignificativi deficit delle funzioni attentive ed esecutive), sicché una volta superata la censura oggetto del secondo motivo di impugnazione, in astratto assorbente ulteriori profili in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale, alcun ulteriore esame sul punto
è rimesso a questa Corte.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato il “mancato adeguamento degli acconti
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versati dalla e danno da ritardato adempimento”. Con tale mezzo la compagnia CP_1
di assicurazione ha censurato la sentenza di primo grado per aver considerato gli acconti versati nel tempo sul maggior risarcimento dovuto (nello specifico euro 20.000 versati nel mese di maggio 2015 ed euro 80.000 versati nel febbraio 2017 all'esito dell'ordinanza di pagamento emessa dal giudice istruttore) effettuando la sola rivalutazione di tali somme alla data della sentenza senza considerare che tali somme si sarebbero potute investire lucrando anche gli interessi. Dopo tale considerazione l'appellante ha evidenziato il mancato utilizzo da parte del Tribunale delle modalità di liquidazione del danno in presenza di acconti adottato dalla Suprema Corte, secondo cui: “la liquidazione del danno
da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della
quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data
dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi
mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima
sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data
dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione
dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla
liquidazione definitiva” (cfr. Cass. civ. n. 25817/2017; Cass. civ. ord. n. 1637/2020; Cass.
civ. ord. n. 16027/2022, la quale ha ulteriormente specificato che: “nel caso di pagamento
di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti
operazioni: = rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi
alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); = detrarre
l'acconto dal credito;
= calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto
in via equitativa: = sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al
pagamento dell'acconto; = sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per
il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3,
Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”).
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Il motivo è del tutto generico e formulato in modo astratto, senza alcun concreto riferimento al caso concreto e agli effetti vantaggiosi che l'appellante avrebbe ottenuto,
secondo i suoi calcoli.
Ed infatti, da un lato è del tutto oscura l'argomentazione per la quale il Tribunale non si sarebbe dovuto limitare a rivalutare le somme pagate in acconto dalla data del pagamento alla data della decisione, ma avrebbe dovuto anche “tenere conto del fatto che le stesse
avrebbero potuto essere utilizzate per l'ottenimento di un lucro finanziario” (così
testualmente il motivo), laddove la rivalutazione alla data della liquidazione è
specificamente uno dei due criteri da utilizzare secondo la Suprema Corte per rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto e procedere poi ai seguenti passaggi. Dall'altro lato il mero richiamo alla giurisprudenza anche in questa sede riportata e la constatazione che il Tribunale, dopo aver devalutato le somme liquidate alla data del sinistro ed averle poi rivalutate annualmente con applicazione degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, abbia poi detratto le somme medio tempore ricevute pure rivalutate alla data della decisione, non consente di valutare se il criterio adottato dal Tribunale abbia o meno creato un nocumento alla parte appellante, ovvero un vantaggio, ossia non abbia comportato che in concreto l'assicurazione debba corrispondere meno di quanto avrebbe dovuto corrispondere facendo applicazione dei principi che si assumono violati.
Seppure ciò sia sufficiente per l'integrale rigetto anche di tale profilo di doglianza, questa
Corte non può esimersi dal rilevare come, facendo specifica applicazione dei principi in punto di computo degli acconti sopra riportati, ossia:
- devalutando il capitale complessivamente liquidato alla data della sentenza (euro
293.925,50 + 106.439,82 = 400.365,32) alla data del sinistro, per un totale di euro
387.575,33 e calcolando su tale intero capitale interessi e rivalutazione fino al pagamento del primo acconto di euro 20.000 del maggio 2015 (per un totale di euro 24.732,48);
- detraendo da detto capitale anche la somma di euro 20.000 pure devalutata alla data del
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sinistro e calcolati interessi e rivalutazione su tale differenza dalla data del primo acconto fino al pagamento del secondo acconto di euro 80.000 del febbraio 2017 (per un totale di euro 5.184,80);
- detraendo dal capitale già scontato della somma versata quale primo acconto anche la somma versata come secondo acconto, pure devalutata alla data del sinistro e calcolati interessi e rivalutazione su tale differenza dalla data del secondo acconto fino alla data della decisione di primo grado, ossia fino al 19.11.2020 (per un totale di euro 6.498,68);
- sommando al capitale residuo devalutato alla data del sinistro (ottenuto detratti gli acconti pure devalutati alla data del sinistro) le somme via via dovute per rivalutazione e interessi fino alla data della decisione di primo grado, oltre alle spese mediche per la complessiva modesta somma di euro 1.347,72,
risulterebbe dovuta alla data della sentenza di primo grado la somma di euro 327.317,78,
NT addirittura maggiore della somma di euro 320.110.37, riconosciuta al nella sentenza impugnata, sicché emerge con ancora maggiore evidenza l'infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
facendo applicazione del d.m. 55/2014, cause di valore da euro 260.000 fino a euro
520.000,00 e parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
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deduzione:
- rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del NTroparte_1
Tribunale di Cagliari n. 2498/2020 del 19.11.2020;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. Alessio
Dessì, procuratore costituito di che si liquidano in complessivi euro CP_2
14.239,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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